D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 294 (Art. 110 Cod. Str.) - Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà delle macchine agricole
1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è quello nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola. Nel caso di reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla trascrizione dei dati di proprietà sulla carta di circolazione della macchina agricola interessata. (508)
2. L'ufficio indicato al comma 1, ove il caso ricorra, provvede all'immatricolazione della macchina agricola a nome di colui che dichiari di esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione di titolarità di cui al comma 3, ovvero a nome del presidente pro-tempore dell'ente o consorzio pubblico.
3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole di cui all'articolo 110, comma 2, del codice, è rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti o consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarità è rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l'esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilità, prevista dall'articolo 110, comma 3 del codice, può essere omessa quando dalla documentazione presentata già risulti la proprietà della macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di proprietà. (509)
4. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice, può avvenire solo a favore dei soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le procedure dalla stessa stabilite.
(508) Comma così modificato dall'art. 166, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(509) Comma così modificato dall'art. 166, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 295 (Art. 111 Cod. Str.) - Revisione delle macchine agricole in circolazione (510)
1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.
2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.
(510) Vedi, anche, il D.M. 20 maggio 2015.
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Art. 296 (Art. 114 Cod. Str.) - Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali
1. Le macchine operatrici, che, per necessità funzionali, eccedono le dimensioni previste dall'art. 114 del codice, devono essere segnalate con pannelli approvati secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni concernenti il numero ed il montaggio dei pannelli suddetti nonché le eventuali altre segnalazioni ritenute necessarie. (511)
(511) Comma così modificato dall'art. 167, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
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Art. 297 (Art. 114 Cod. Str.) - Campo di visibilità delle macchine operatrici
1. Il campo di visibilità delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice, deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.
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Art. 298 (Art. 114 Cod. Str.) - Registrazione e targatura delle macchine operatrici
1. Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi dell'art. 114 del codice, devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
2. Il proprietario della macchina operatrice è tenuto ad indicare nella domanda di immatricolazione del veicolo i propri dati anagrafici e di residenza.
3. Nella stessa domanda, qualora ricorra, devono essere indicati anche i dati completi dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione della macchina operatrice. Tale obbligo non ricorre per le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kw. Tale obbligo non ricorre, altresì, per le macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali nonché per le macchine operatrici trainate.
4. All'atto della cessazione della circolazione di una macchina operatrice, il proprietario deve darne comunicazione ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. restituendo, altresì, la targa di immatricolazione e la relativa carta di circolazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia apposita ricevuta e provvede alla distruzione della targa, all'annullamento della carta di circolazione ed al conseguente aggiornamento dell'archivio del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.
5. Il proprietario della macchina operatrice data in permuta deve comunicare ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. la temporanea cessazione dalla circolazione della macchina operatrice stessa indicando il depositario del mezzo e la sua sede.
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Art. 299 (Art. 114 Cod. Str.) - Macchine operatrici: dispositivo antincastro
1. Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente ai veicoli della categoria N od O, devono essere equipaggiate con i dispositivi antincastro in conformità di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli stessi veicoli. (512)
2. E' ammessa deroga all'obbligo del montaggio del dispositivo antincastro qualora la sua presenza sia incompatibile con l'utilizzazione della macchina operatrice oppure quando la sua funzione può essere svolta con altro dispositivo di equivalente efficacia.
(512) Comma così modificato dall'art. 168, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
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Art. 300 (Art. 114 Cod. Str.) - Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile
1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei organi di traino secondo le prescrizioni dettate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di accertamento della massa massima rimorchiabile. (513)
(513) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 6 giugno 2012.
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Art. 301 (Art. 114 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici semoventi
1. I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice, ad eccezione di quanto prescritto al comma 4, devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per gli autoveicoli della categoria N3.
2. Le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, si intendono soddisfatte quando è raggiunta l'efficienza minima della prova di tipo 0 (prova ordinaria della efficienza a freni freddi) e della prova di tipo I (prova della perdita d'efficienza).
3. La prova di tipo 0 dovrà essere effettuata, con motore disinnestato, alla velocità massima per costruzione con tolleranza in meno del 10%; la prova di tipo I dovrà essere effettuata ad una velocità stabilizzata pari all'80% di quella raggiunta nella prova di tipo 0.
4. I dispositivi di frenatura degli escavatori, delle pale caricatrici e dei carrelli di qualunque massa, ad eccezione di quelli di cui all'art. 213, nonché delle macchine operatrici aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 18 t, possono rispondere alle prescrizioni costruttive e di efficienza delle macchine agricole, di cui all'art. 274, commi 1 e 2.
5. In ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento deve soddisfare le condizioni previste all'art. 274, comma 3.
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Art. 302 (Art. 114 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici trainate
1. Le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 58 del codice, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 t e non superiore a 6 t devono essere munite di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia della macchina operatrice trainata e la sua azione, nelle macchine operatrici trainate a due o più assi, può esplicarsi anche sulle sole ruote dell'asse anteriore.
2. Ogni macchina operatrice trainata, di massa a pieno carico superiore a 6 t, deve essere munita di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa dalla energia cinetica della macchina operatrice trainata; la sua azione deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive di funzionamento nonché le modalità di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.
3. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote della macchina operatrice trainata, espresso in daN, deve comunque essere uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a pieno carico della macchina stessa espresso in kg.
4. Ogni macchina operatrice trainata di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munita di un dispositivo di frenatura di stazionamento avente le stesse caratteristiche indicate all'art. 276, comma 8.
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Art. 303 (Art. 114 Cod. Str.) - Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi (514)
1. La massa trasmessa sull'asse direttivo non deve in ogni caso essere inferiore al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto, rispettivamente, al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h ed al 13% per le macchine semicingolate. Nel caso di più assi direttivi, tale valore viene fissato dalla Direzione generale della M.C.T.C. in relazione alla particolare destinazione della macchina stessa. (515)
2. La massa gravante sull'asse più caricato delle macchine operatrici eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a 13 t possono essere ammessi, a condizione che la velocità massima, calcolata e verificata con le modalità previste all'art. 210 non superi i seguenti limiti:
a) 25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t;
b) 15 km/h per le masse superiori a 18 t. (516)
3. Le masse indicate al comma 2 sono ammesse anche su assi contigui, purché la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m. Tali assi devono essere muniti di sospensioni elastiche e devono poter compensare tra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il ± 25% della massa che grava su ogni asse nella condizione di complanarità. (517)
(514) Rubrica così sostituita dall'art. 169, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(515) Comma preposto dall'art. 169, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(516) A norma dell'art. 169, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, il preesistente comma 1 è diventato comma 2.
(517) Il preesistente comma 2 è diventato comma 3 ed è stato modificato dall'art. 169, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 304 (Art. 114 Cod. Str.) - Revisione delle macchine operatrici in circolazione (518)
1. Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, con periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine operatrici stesse.
2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1 sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.
(518) Vedi, anche, il D.M. 20 maggio 2015.
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 305 (Art. 114 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine operatrici
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, in relazione ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine operatrici a ruote o cingolate, può stabilire caratteristiche costruttive e funzionali a integrazione o modificazione di quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. (519)
(519) Comma così modificato dall'art. 170, comma 1, lett. da a) a c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 306 (Art. 114 Cod. Str.) - Norme di richiamo
1. Alle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole:
a) art. 210 (velocità teorica ed effettiva);
b) art. 266 (dispositivo supplementare);
c) art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali); (520)
d) art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine); (520)
e) art. 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione);
f) art. 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante);
g) art. 278 (dispositivo di sterzo);
h) art. 279 (fascia d'ingombro);
i) art. 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro);
l) art. 281 (dispositivi di segnalazione acustica);
m) art. 282 (dispositivo retrovisore);
n) art. 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate);
o) art. 288 (inquinamento da gas di scarico);
p) art. 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori);
q) art. 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6., 2.7., 2.8., 2.18., 2.19., e 2.22.) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo);
r) art. 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).
(520) Lettera così sostituita dall'art. 171, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.