DPR 495/92 - Art. 295 (Art. 111 Cod. Str.) - Revisione delle macchine agricole in circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 295 (Art. 111 Cod. Str.) - Revisione delle macchine agricole in circolazione (510)

1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.

2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.


(510) Vedi, anche, il D.M. 20 maggio 2015.

art.111 cds, dpr 495/1992, reg cds - titolo 3

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