DPR 495/92 - Art. 300 (Art. 114 Cod. Str.) - Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 300 (Art. 114 Cod. Str.) - Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile

1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei organi di traino secondo le prescrizioni dettate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di accertamento della massa massima rimorchiabile. (513)


(513) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 6 giugno 2012.

traino, art.114 cds, dpr 495/1992, reg cds - titolo 3

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