C.d.S. - Art. 114 - Circolazione su strada delle macchine operatrici - AGGIORNATO al 05/08/2022

Codice della strada

Art. 114 - Circolazione su strada delle macchine operatrici

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le modalità per l'immatricolazione, gestite esclusivamente in via telematica, e la targatura sono stabilite dal regolamento.
6-bis. Le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.

 

Aggiornato alla legge 5.8.2022 n. 108, di conversione del DL 16.6.2022 n. 68

DPR 495/92 - Art. 296 (Art. 114 Cod. Str.) - Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 296 (Art. 114 Cod. Str.) - Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali

1. Le macchine operatrici, che, per necessità funzionali, eccedono le dimensioni previste dall'art. 114 del codice, devono essere segnalate con pannelli approvati secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni concernenti il numero ed il montaggio dei pannelli suddetti nonché le eventuali altre segnalazioni ritenute necessarie. (511)


(511) Comma così modificato dall'art. 167, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 297 (Art. 114 Cod. Str.) - Campo di visibilità delle macchine operatrici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 297 (Art. 114 Cod. Str.) - Campo di visibilità delle macchine operatrici

1. Il campo di visibilità delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice, deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

DPR 495/92 - Art. 298 (Art. 114 Cod. Str.) - Registrazione e targatura delle macchine operatrici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 298 (Art. 114 Cod. Str.) - Registrazione e targatura delle macchine operatrici

1. Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi dell'art. 114 del codice, devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

2. Il proprietario della macchina operatrice è tenuto ad indicare nella domanda di immatricolazione del veicolo i propri dati anagrafici e di residenza.

3. Nella stessa domanda, qualora ricorra, devono essere indicati anche i dati completi dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione della macchina operatrice. Tale obbligo non ricorre per le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kw. Tale obbligo non ricorre, altresì, per le macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali nonché per le macchine operatrici trainate.

4. All'atto della cessazione della circolazione di una macchina operatrice, il proprietario deve darne comunicazione ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. restituendo, altresì, la targa di immatricolazione e la relativa carta di circolazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia apposita ricevuta e provvede alla distruzione della targa, all'annullamento della carta di circolazione ed al conseguente aggiornamento dell'archivio del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.

5. Il proprietario della macchina operatrice data in permuta deve comunicare ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. la temporanea cessazione dalla circolazione della macchina operatrice stessa indicando il depositario del mezzo e la sua sede.

DPR 495/92 - Art. 299 (Art. 114 Cod. Str.) - Macchine operatrici: dispositivo antincastro

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 299 (Art. 114 Cod. Str.) - Macchine operatrici: dispositivo antincastro

1. Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente ai veicoli della categoria N od O, devono essere equipaggiate con i dispositivi antincastro in conformità di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli stessi veicoli. (512)

2. E' ammessa deroga all'obbligo del montaggio del dispositivo antincastro qualora la sua presenza sia incompatibile con l'utilizzazione della macchina operatrice oppure quando la sua funzione può essere svolta con altro dispositivo di equivalente efficacia.


(512) Comma così modificato dall'art. 168, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 300 (Art. 114 Cod. Str.) - Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 300 (Art. 114 Cod. Str.) - Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile

1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei organi di traino secondo le prescrizioni dettate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di accertamento della massa massima rimorchiabile. (513)


(513) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 6 giugno 2012.

DPR 495/92 - Art. 301 (Art. 114 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 301 (Art. 114 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici semoventi

1. I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice, ad eccezione di quanto prescritto al comma 4, devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per gli autoveicoli della categoria N3.

2. Le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, si intendono soddisfatte quando è raggiunta l'efficienza minima della prova di tipo 0 (prova ordinaria della efficienza a freni freddi) e della prova di tipo I (prova della perdita d'efficienza).

3. La prova di tipo 0 dovrà essere effettuata, con motore disinnestato, alla velocità massima per costruzione con tolleranza in meno del 10%; la prova di tipo I dovrà essere effettuata ad una velocità stabilizzata pari all'80% di quella raggiunta nella prova di tipo 0.

4. I dispositivi di frenatura degli escavatori, delle pale caricatrici e dei carrelli di qualunque massa, ad eccezione di quelli di cui all'art. 213, nonché delle macchine operatrici aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 18 t, possono rispondere alle prescrizioni costruttive e di efficienza delle macchine agricole, di cui all'art. 274, commi 1 e 2.

5. In ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento deve soddisfare le condizioni previste all'art. 274, comma 3.

DPR 495/92 - Art. 302 (Art. 114 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici trainate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 302 (Art. 114 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici trainate

1. Le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 58 del codice, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 t e non superiore a 6 t devono essere munite di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia della macchina operatrice trainata e la sua azione, nelle macchine operatrici trainate a due o più assi, può esplicarsi anche sulle sole ruote dell'asse anteriore.

2. Ogni macchina operatrice trainata, di massa a pieno carico superiore a 6 t, deve essere munita di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa dalla energia cinetica della macchina operatrice trainata; la sua azione deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive di funzionamento nonché le modalità di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.

3. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote della macchina operatrice trainata, espresso in daN, deve comunque essere uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a pieno carico della macchina stessa espresso in kg.

4. Ogni macchina operatrice trainata di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munita di un dispositivo di frenatura di stazionamento avente le stesse caratteristiche indicate all'art. 276, comma 8.

DPR 495/92 - Art. 303 (Art. 114 Cod. Str.) - Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 303 (Art. 114 Cod. Str.) - Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi (514)

1. La massa trasmessa sull'asse direttivo non deve in ogni caso essere inferiore al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto, rispettivamente, al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h ed al 13% per le macchine semicingolate. Nel caso di più assi direttivi, tale valore viene fissato dalla Direzione generale della M.C.T.C. in relazione alla particolare destinazione della macchina stessa. (515)

2. La massa gravante sull'asse più caricato delle macchine operatrici eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a 13 t possono essere ammessi, a condizione che la velocità massima, calcolata e verificata con le modalità previste all'art. 210 non superi i seguenti limiti:

a) 25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t;

b) 15 km/h per le masse superiori a 18 t. (516)

3. Le masse indicate al comma 2 sono ammesse anche su assi contigui, purché la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m. Tali assi devono essere muniti di sospensioni elastiche e devono poter compensare tra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il ± 25% della massa che grava su ogni asse nella condizione di complanarità. (517)


(514) Rubrica così sostituita dall'art. 169, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(515) Comma preposto dall'art. 169, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(516) A norma dell'art. 169, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, il preesistente comma 1 è diventato comma 2.

(517) Il preesistente comma 2 è diventato comma 3 ed è stato modificato dall'art. 169, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 304 (Art. 114 Cod. Str.) - Revisione delle macchine operatrici in circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 304 (Art. 114 Cod. Str.) - Revisione delle macchine operatrici in circolazione (518)

1. Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, con periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine operatrici stesse.

2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1 sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.


(518) Vedi, anche, il D.M. 20 maggio 2015.

DPR 495/92 - Art. 305 (Art. 114 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine operatrici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 305 (Art. 114 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine operatrici

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, in relazione ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine operatrici a ruote o cingolate, può stabilire caratteristiche costruttive e funzionali a integrazione o modificazione di quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. (519)


(519) Comma così modificato dall'art. 170, comma 1, lett. da a) a c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 306 (Art. 114 Cod. Str.) - Norme di richiamo

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 306 (Art. 114 Cod. Str.) - Norme di richiamo

1. Alle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole:

a) art. 210 (velocità teorica ed effettiva);

b) art. 266 (dispositivo supplementare);

c) art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali); (520)

d) art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine); (520)

e) art. 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione);

f) art. 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante);

g) art. 278 (dispositivo di sterzo);

h) art. 279 (fascia d'ingombro);

i) art. 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro);

l) art. 281 (dispositivi di segnalazione acustica);

m) art. 282 (dispositivo retrovisore);

n) art. 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate);

o) art. 288 (inquinamento da gas di scarico);

p) art. 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori);

q) art. 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6., 2.7., 2.8., 2.18., 2.19., e 2.22.) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo);

r) art. 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).


(520) Lettera così sostituita dall'art. 171, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

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