DPR 495/92 - Art. 245 (Art. 93 Cod. Str.) - Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 245 (Art. 93 Cod. Str.) - Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.

1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dall'art. 93, comma 5, del codice, trasmette agli uffici provinciali del P.R.A. entro tre giorni dall'emissione della carta di circolazione definitiva, qualora la stessa venga rilasciata contestualmente alla targa, ovvero in caso contrario, all'atto dell'emissione della carta di circolazione provvisoria, una comunicazione contenente i dati di identificazione dei veicoli immatricolati e i dati anagrafici di chi se ne è dichiarato proprietario, nonché, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio.

2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene attraverso le trasmissioni di un tabulato meccanografico, fino a che non siano normalizzati i sistemi di collegamento di tipo telematico o elettronico. Tale normalizzazione con i relativi costi viene stabilita con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito l'A.C.I., da emettersi entro due anni dall'entrata in vigore del codice.

3. L'ufficio provinciale del P.R.A., entro tre giorni dal rilascio, dà comunicazione dell'avvenuta consegna del certificato di proprietà all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità di cui al comma 2.

4. Qualora l'ufficio provinciale del P.R.A. accerti che il proprietario di un veicolo sia una persona diversa da quella le cui generalità sono indicate nella carta di circolazione, deve darne comunicazione, trasmettendo nel contempo la carta di circolazione, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede, a richiesta del nuovo intestatario, ad una nuova immatricolazione con il rilascio di nuove targhe e nuova carta di circolazione contenente gli estremi della targa precedentemente rilasciata e la data di rilascio della stessa. Anche dell'effettuato nuovo rilascio è data comunicazione all'ufficio provinciale del P.R.A.

DPR 495/92 - Art. 246 (Art. 93 Cod. Str.) - Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 246 (Art. 93 Cod. Str.) - Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale

1. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 93, comma 11, del codice, oltre che rispondere alle norme del codice e del presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono possedere altresì i requisiti fissati dall'art. 227, comma 2, in relazione al punto F, lettera g) dell'appendice V al presente titolo. (443)

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'appendice XII al presente titolo, al fine dell'indicazione che detti veicoli sono destinati esclusivamente al servizio di polizia stradale. (444) (445)


(443) Comma così modificato dall'art. 146, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(444) Comma così modificato dall'art. 146, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(445) Con D.M. 27 aprile 2006, n. 209 sono state indivuate le caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione alla Polizia locale.

DPR 495/92 - Art. 247 (Art. 94 Cod. Str.) - Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 247 (Art. 94 Cod. Str.) - Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A. (446)

1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1°dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. (447) (448)

4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresì, al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice. (447)


(446) Rubrica così modificata dall'art. 147, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(447) Comma aggiunto dall'art. 147, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(448) A norma dell'art. 17, comma 25, L. 27 dicembre 1997, n. 449, gli obblighi per eseguire i versamenti di cui al presente comma sono soppressi.

DPR 495/92 - Art. 247-bis - (Art. 94 Cod. Str.) Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 247-bis (1) (Art. 94 Codice della strada) Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.

2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:

a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;

b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;

c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;

d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;

e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.

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(1) Articolo aggiunto dal DPR 28.9.2012 n. 198.

DPR 495/92 - Art. 248 (Art. 97 Cod. Str.) - Targa per ciclomotori

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 248 (Art. 97 Cod. Str.) - Targa per ciclomotori (450)

1. La targa di cui all'art. 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed è contraddistinta da un codice alfanumerico.

2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.

3. La targa è strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.


(450) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

DPR 495/92 - Art. 249 - (Art. 97 Cod. Str.) Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 249 (Art. 97 del codice della strada) Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori (1)

1. In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 225 del codice. L’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed è effettuata, ai fini di sola notizia, per l’individuazione del responsabile della circolazione.

2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all’articolo 251, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell’aggiornamento della sezione “ciclomotori” dell’Archivio nazionale dei veicoli.

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(1) Articolo così sostituito dal DPR 6.3.2006, n. 153.

 

DPR 495/92 - Art. 250 Art. 97 Cod. Str. - Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 250 (Art. 97 Cod. Str.) - Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori (455)

1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 ± 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva. (456)

2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2. (456)

[3. Le cifre e le lettere componenti il codice del contrassegno sono di colore nero (tab. III.2 che fa parte integrante del presente regolamento). Anche il marchio ufficiale della Repubblica italiana è di colore nero. (457) ]

4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dal Dipartimento per i trasporti terrestri. (458)

5. La targa non deve essere necessariamente illuminata, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Essa deve essere applicato con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico. (453)

[6. L'applicazione del contrassegno su qualsiasi ciclomotore deve essere concepita in modo tale da rendere possibile l'installazione e la rimozione da parte di chi sia a ciò legittimato. (459) ]

7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2. (454)


(453) Comma così modificato dall'art. 149, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(454) Comma aggiunto dall'art. 149, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(455) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(456) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(457) Comma soppresso dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(458) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(459) Comma soppresso dall'art. 3, comma 1, lett. f), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

DPR 495/92 - Art. 251 (Art. 97 Cod. Str.) - Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 251 (Art. 97 Cod. Str.) - Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione (460)

1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalità di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta. (461)

2. I soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a.


(460) Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006. Vedi, anche, l'art. 9 del medesimo D.P.R. 153/2006.

(461) Per le modalità di affidamento, ai soggetti di cui alla L. 8 agosto 1991, n. 264 abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, vedi il Decreto 15 maggio 2006, recante disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.

DPR 495/92 - Art. 252 (Art. 97 Cod. Str.) - Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 252 (Art. 97 Cod. Str.) - Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione (462)

1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circ olazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato. (463)

2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa. (463)

3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.

5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.

6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione. (463)


(462) Articolo modificato dall'art. 150, comma 1, lett.a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(463) Per le modalità per il rilascio del nuovo certificato di circolazione e della nuova targa in caso di smarrimento, distruzione, sottrazione o deterioramento del certificato di circolazione dei ciclomotori o delle relative targhe, nonché per le modalità di rilascio del tagliando di aggiornamento del certificato di circolazione dei ciclomotori conseguente al trasferimento della residenza del relativo intestatario, vedi il Decreto 15 maggio 2006, recante disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.

DPR 495/92 - Art. 253 (Art. 97 Cod. Str.) - Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 253 (Art. 97 Cod. Str.) - Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione

1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ovvero di certificato di conformità, già rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione:

a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993;

b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992;

c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1991;

d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1° luglio 1989.

2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonché per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.

DPR 495/92 - Art. 254 (Art. 98 Cod. Str.) - Circolazione di prova (ABROGATO)

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 254 (Art. 98 Cod. Str.) - Circolazione di prova (464)

[1. Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'art. 236, sono assimilate alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi. Alle predette fabbriche costruttrici di sistemi o di dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, ai commercianti autorizzati di tali veicoli si applicano le disposizioni previste dall'art. 98 del codice. ]


(464) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 5, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

DPR 495/92 - Art. 255 (Art. 99 Cod. Str.) - Targhe provvisorie di circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 255 (Art. 99 Cod. Str.) - Targhe provvisorie di circolazione

1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'art. 99 del codice sono quelle indicate nell'appendice XI al presente titolo.

2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono i seguenti:

a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta appendice. Detto elenco può essere aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'istituzione di ulteriori province;

b) marchio ufficiale della Repubblica italiana;

c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. può stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici. (465)


(465) Comma così modificato dall'art. 151, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 256 - (Art. 100 Cod. Str.) Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 256 (Art. 100 Codice della strada) Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici (6) e di riconoscimento

1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:

a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;

b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice;

c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice;

d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;

e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice;

f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;

g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.

2. Si definiscono targhe ripetitrici:

a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente (7) i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice;

b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente (1) le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice (2);

c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.

3. (5)

4. Si definiscono targhe di riconoscimento:

a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice;

b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice;

c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice (3).

(4) 4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.

__________

(1) Le parole: "i rimorchi agricoli e" sono state soppresse dall'art. 152 DPR 16.9.1996 n. 610.

(2) Parole così sostituite dall'art. 152 DPR 16.9.1996 n. 610.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 152 DPR 16.9.1996 n. 610.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1 DPR 4.9.1998 n. 355.

(5) Il DPR 24.11.2001 n. 474 disciplinando ex novo l’intera materia delle targhe di prova:

• ha soppresso il comma 3 che recitava: "3. Si definiscono targhe prova quelle di cui devono essere muniti posteriormente i veicoli in circolazione di prova, di cui all’articolo 98, comma 1, del codice.";

• ha previsto: "1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell’articolo 1, munito dell’autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".

(6) Con DPR 24.11.2001 n. 474 che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle targhe di prova sono state soppresse le seguenti parole: ", di prova".

(7) Con DPR 28.9.2012 n. 198 sono state soppresse le seguenti parole: "i rimorchi ed".

DPR 495/92 - Art. 257 (Art. 100 Cod. Str.) - Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 257 (Art. 100 Cod. Str.) - Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'art. 100, comma 9, del codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 246, il Ministro dei trasporti può, in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.

DPR 495/92 - Art. 258 - (Art. 100 Cod. Str.) Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 258 (Art. 100 Codice della strada) Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici (8) e di riconoscimento

1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici (1) (8) e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999 (4), le dimensioni e la collocazione (2) dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:

a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360 mm x 110 mm (4), collocate sul lato anteriore dei veicoli (Figura III.4/a);

b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli e loro rimorchi (12):

1) formato A: 520 mm x 110 mm (4), collocate sul lato posteriore dei veicoli e loro rimorchi (12) (Figura III.4/b);

2) formato B: 297 mm x 214 mm (4), collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli e loro rimorchi (12) il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (Figura III.4/c);

(3) c) targhe ripetitrici per carrelli appendice (13) (5):

1) formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (Figura III.4/l);

2) formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (Figura III.4/m);

d) targhe di immatricolazione (14) dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; (9) targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici per carrelli appendice (13): 340 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (Figure (15) III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, (16) III.4/u) (2);

e) targhe di immatricolazione (6), delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi (2); (10) (11) targhe EE per motoveicoli: 165 mm x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (Figure III.4/e, III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v) (2);

e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm X 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e) (7).

__________

(1) Parola aggiunta dall'art. 153 DPR 16.9.1996 n. 610.

(2) Parole così sostituite dall'art. 153 DPR 16.9.1996 n. 610.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 153 DPR 16.9.1996 n. 610.

(4) Parole così sostituite dall'art. 2 DPR 4.9.1998 n. 335.

(5) Con l'art. 2 DPR 4.9.1998 n. 335 sono soppresse le seguenti parole: ", esclusi quelli con targa EE".

(6) Con l'art. 2 DPR. 4.9.1998 n. 335 sono soppresse le seguenti parole: "dei motoveicoli".

(7) Lettera aggiunta dall'art. 2 DPR 4.9.1998 n. 335.

(8) Con DPR 24.11.2001 n. 474 che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle targhe di prova sono state soppresse le seguenti parole: ", di prova".

(9) Con DPR 24.11.2001 n. 474 che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle targhe di prova sono state soppresse le seguenti parole: "targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi;".

(10) Con DPR 24.11.2001 n. 474 che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle targhe di prova sono state soppresse le seguenti parole: "targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici;".

(11) Relativamente alle targhe di prova, il comma 1 art. 2 del medesimo DPR 24.11.2001 n. 474 prevede:

"1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell’articolo 1, munito dell’autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".

(12) Parole aggiunte dal DPR 28.9.2012 n. 198.

(13) Parole così sostituite dal DPR 28.9.2012 n. 198.

(14) Con DPR 28.9.2012 n. 198 sono state soppresse le seguenti parole: "dei rimorchi degli autoveicoli, ".

(15) Con DPR 28.9.2012 n. 198 sono state soppresse le seguenti parole: " III.4/d,".

(16) Con DPR 28.9.2012 n. 198 sono state soppresse le seguenti parole: "III.4/t,".

DPR 495/92 - Art. 259 - (Art. 100 Cod. Str.) Modalità di installazione delle targhe

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 259 (Art. 100 Codice della strada) Modalità di installazione delle targhe

1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione (3), dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;

b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione (3), dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate (1): tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;

c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;

d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;

e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;

f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);

g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

2. E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. E' vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. E' vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260 (2).

__________

(1) Parola aggiunta dall'art. 154 DPR 16.9.1996 n. 610.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 3 DPR 4.9.1998 n. 355.

(3) Con DPR 28.9.2012 n. 198 sono state soppresse le seguenti parole: "dei rimorchi".

DPR 495/92 - Art. 260 - (Art. 100 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 260 (Art. 100 Codice della strada) Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione

1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all’estremità delle targhe per autoveicoli, loro rimorchi (10) e motoveicoli (4). I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati (5):

a) colore rosso: scritta (11) (12) RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici (8);

b) (9)

c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall’articolo 134, comma 1, del codice (1);

c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista (6).

2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, per l’ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all’appendice XII, comma 3, al presente titolo.

3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell’anno in cui scade la validità della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei rimorchi (10) e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all’estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell’identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell’anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell’intestatario della carta di circolazione (7).

4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.

5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell’articolo 235, comma 7, del codice, a partire dal 1° ottobre 1993 (2) progressivamente con l’esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 (3). Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1 ottobre 1993 possono esse sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1 gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l’ipotesi di reimmatricolazione di cui all’articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (7).

6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l’accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all’appendice XIII al presente titolo.

__________

(1) Lettera aggiunta dall’art. 155 DPR 16.9.1996 n. 610.

(2) Parole così sostituite dall’art. 155 DPR 16.9.1996 n. 610.

(3) Parole aggiunte dall’art. 155 DPR 16.9.1996 n. 610.

(4) Parole aggiunte dall’art. 4 DPR 4.9.1998 n. 355.

(5) Periodo così sostituito dall’art. 4 DPR 4.9.1998 n. 355.

(6) Lettera aggiunta dall’art. 4 DPR 4.9.1998 n. 355.

(7) Periodo aggiunto dall’art. 4 DPR 4.9.1998 n. 355 che all’art. 9 prevede che la distribuzione delle nuove targhe abbia inizio dall’1.1.1999 e comunque non prima dell’esaurimento delle scorte esistenti presso gli uffici provinciali MCTC.

(8) Con DPR 24.11.2001 n. 474 che ha disciplinato ex novo l’intera materia delle targhe di prova sono state soppresse le seguenti parole: "e delle targhe prova per le stesse".

(9) Il DPR 24.11.2001 n. 474, disciplinando ex novo l’intera materia delle targhe di prova:

• ha soppresso la lettera b) che recitava: "b) colore verde: lettera P di tutte le targhe per la circolazione di prova e lettere M ed A ed M ed O che la integrano, rispettivamente, nelle targhe per la circolazione di prova delle macchine agricole e delle targhe per la circolazione di prova delle macchine operatrici;";

• ha previsto: "3. La targa è composta, nell’ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero. I caratteri alfanumerici e la lettera "P" sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva. 4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello è depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

(10) Parole aggiunte dal DPR 28.9.2012 n. 128.

(11) Parole così sostituite dal DPR 28.9.2012 n. 128.

(12) Con DPR 28.9.2012 n. 198 sono state soppresse le seguenti parole: "RIMORCHIO,".

DPR 495/92 - Art. 261 (Articoli 100 e 101 Cod. Str.) - Modelli di targhe

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 261 (Articoli 100 e 101 Cod. Str.) - Modelli di targhe

1. I modelli delle targhe sono depositati presso il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (491)

[2. I proventi delle maggiorazioni di cui all'art. 101, comma 1, del codice destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui all'art. 208, comma 2, del codice vengono utilizzati nella misura del 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per ricerche sperimentali e per l'acquisto delle relative apparecchiature e nella misura del 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, in relazione alla necessaria articolazione in turni delle relative sperimentazioni. (492) ]


(491) Comma così modificato dall'art. 156, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(492) Comma soppresso dall'art. 156, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 262 (Art. 100 Cod. Str.) - Marchio ufficiale

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 262 (Art. 100 Cod. Str.) - Marchio ufficiale

1. Il marchio ufficiale, che le targhe di ogni tipo devono portare, è costituito da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo ed uno di quercia, della forma e dimensioni di cui alla figura III.5.

DPR 495/92 - Art. 263 (Art. 100 Cod. Str.) - Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 263 (Art. 100 Cod. Str.) - Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore (493)

1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati:

a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonché in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse;

b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni. (494)


(493) Articolo così sostituito dall'art. 157, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(494) Per la parziale disapplicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, per l'anno 2009, vedi l'art. 67, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

DPR 495/92 - Art. 264 (Art. 103 Cod. Str.) - Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 264 (Art. 103 Cod. Str.) - Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione

1. L'ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le modalità di cui all'art. 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità.

2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione.

3. I registri di cui all'art. 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente (495) . Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15° giorno dalla data di scadenza.

4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. E' fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni:

a) generalità, indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonché della persona da questi incaricata ove ricorra;

b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovrà essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi;

c) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalità e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente.


(495) Per l'individuazione del modello di registro, vedi il D.M. 16 ottobre 1995.

DPR 495/92 - Art. 265 (Art. 104 Cod. Str.) - Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 265 (Art. 104 Cod. Str.) - Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate

1. Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste dall'art. 104 del codice, devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m a strisce alterne bianche e rosse, di materiale retroriflettente approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (496)

2. Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (497)


(496) Comma così modificato dall'art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(497) Comma così modificato dall'art. 158, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 266 (Art. 104 Cod. Str.) - Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 266 (Art. 104 Cod. Str.) - Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole

1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 104, commi 7 ed 8, del codice, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi. (498)

2. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10°, verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360°.

3. Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di 60°, con un valore massimo di 30° per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo. L'angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a 20°. Più zone contigue di mascheramento possono essere considerate come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi gli angoli tra di esse, non supera i 30°.

4. Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile.

5. Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione.

6. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.


(498) Comma così modificato dall'art. 159, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 267 (Art. 104 Cod. Str.) - Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 267 (Art. 104 Cod. Str.) - Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali

1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovrà essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai inferiore a 0,25, salvo quanto disposto al comma 2.

2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole semoventi eccezionali aventi velocità inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate.

DPR 495/92 - Art. 268 (Art. 104 Cod. Str.) Autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 268 (Art. 104 Cod. Str.) Autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali (499)

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali, deve essere presentata all'ente competente per la località di inizio del viaggio dai soggetti di cui all'articolo 110, comma 2, del codice e deve essere corredata da:

a) copia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo;

b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo;

c) rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale, nel rispetto dei limiti imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari delle strade interessate al transito, in caso di eccezionalità dovuta al montaggio di attrezzi portati o semiportati;

d) dichiarazione sulla percorribilità delle strade entro gli ambiti territoriali richiesti, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva, nel caso di sagome eccedenti quelle previste dall'articolo 61 del codice.

La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato; per le modalità di presentazione si seguono le disposizioni dell'articolo 14, commi 1 e 13, in quanto applicabili. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale è richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati. La durata massima dell'autorizzazione non può essere superiore a due anni, la minima non può essere inferiore a quattro mesi.

2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito, prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione. I termini di rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su itinerari diversi da quelli già autorizzati.

3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso.

4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione, è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.

5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sè l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.

6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. L'entità dell'indennizzo è quella dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico, da versare con le modalità di cui all'articolo 18, commi 6 e 8.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso; la lunghezza del convoglio comprensiva dell'eventuale sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e, qualora si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e segue il complesso secondo le modalità di cui al comma 4.

8. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, la durata massima dell'autorizzazione non può essere superiore rispettivamente a quattro mesi e a un mese; se dovuto, l'indennizzo d'usura è valutato ai sensi del comma 6 e l'importo può essere versato in misura non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello annuale. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. In luogo della documentazione relativa al veicolo, esse possono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 1; tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. È, altresì, consentito che l'autorizzazione sia relativa alla circolazione di una determinata tipologia di macchina agricola eccezionale; in tal caso la durata dell'autorizzazione non può essere superiore a dodici mesi, deve riportare i limiti dimensionali e ponderali entro i quali la tipologia di macchina è ammessa a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di macchina agricola eccezionale già immatricolata, dalla copia del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice se trattasi di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonché dal disegno d'insieme della macchina nella sua effettiva configurazione di marcia.


(499) Articolo sostituito dall'art. 160, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31, a decorrere dal 3 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.P.R. 31/2013.

DPR 495/92 - Art. 269 (Art. 106 Cod. Str.) - Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 269 (Art. 106 Cod. Str.) - Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine agricole

1. I comandi del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente durante la marcia su strada delle macchine agricole.

2. Il sistema di lavoro, inoltre, deve poter essere bloccato con sistemi di sicura efficacia ed affidabilità, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.

DPR 495/92 - Art. 270 (Art. 106 Cod. Str.) - Campo di visibilità e tergicristallo delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 270 (Art. 106 Cod. Str.) - Campo di visibilità e tergicristallo delle macchine agricole

1. Il campo di visibilità delle macchine agricole semoventi di cui all'art. 106, comma 1, del codice può essere verificato secondo le prescrizioni di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 ovvero secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti.

DPR 495/92 - Art. 271 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 271 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole

1. Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento, previsti dai decreti emanati per il recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero dai codici emanati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocità sviluppata dalle trattrici stesse.

DPR 495/92 - Art. 272 (Art. 106 Cod. Str.) - Sedile per il conducente delle trattrici agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 272 (Art. 106 Cod. Str.) - Sedile per il conducente delle trattrici agricole

1. Il sedile per il conducente delle trattrici agricole a ruote con pneumatici deve corrispondere alle prescrizioni dell'allegato 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.

DPR 495/92 - Art. 273 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 273 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole

1. Le macchine agricole semoventi e trainate devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 4 maggio 1983. Le caratteristiche di tali dispositivi, le quote di montaggio nonché gli angoli di visibilità devono rispondere alle prescrizioni riportate nell'allegato 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

2. Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano; tali dispositivi possono essere montati su supporto amovibile.

3. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.

DPR 495/92 - Art. 274 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 274 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi

1. I dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 57 del codice, devono rispondere alle prescrizioni costruttive e d'efficienza di cui all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successive modificazioni.

2. Nella prova di tipo "0" il dispositivo di frenatura di servizio delle macchine suddette deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocità, quali risultano dalla tabella III.4, che fa parte integrante del presente regolamento.

3. Il dispositivo di frenatura di stazionamento delle macchine agricole deve poter mantenere immobile il veicolo su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 18%; se la macchina agricola è abilitata al traino, il dispositivo deve mantenere immobile il complesso costituito dalla macchina agricola semovente e da una macchina agricola trainata non frenata, della massa complessiva massima ammissibile, su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 12%.

4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.

DPR 495/92 - Art. 275 (Art. 106 Cod. Str.) - Massa rimorchiabile delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 275 (Art. 106 Cod. Str.) - Massa rimorchiabile delle macchine agricole semoventi

1. La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede di omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare.

2. Nei treni costituiti da macchine agricole munite di dispositivi di frenatura, l'attribuzione della massa rimorchiabile è subordinata all'accertamento delle due condizioni seguenti:

a) massa aderente della macchina agricola semovente in ordine di marcia in piano ed in condizioni statiche non inferiore al 16% della massa a pieno carico del treno agricolo. Per le macchine agricole semoventi con trazione sul solo asse posteriore, la massa aderente verificata in piano e in condizioni statiche, e assunta convenzionalmente uguale all'80% della massa della macchina stessa;

b) rapporto tra la potenza del motore e la massa massima del treno agricolo espressa in tonnellate, non inferiore a 2,9 kW/t (500) .

3. A richiesta del costruttore, in alternativa alle prescrizioni del comma 1 e limitatamente alle trattrici agricole, le verifiche per la determinazione della massa rimorchiabile devono soddisfare le due condizioni seguenti:

a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore al 14%;

b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non differisca più del 10% dalla velocità massima - corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore con il rapporto più elevato della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima - su pendenza non inferiore al 2%, ovvero possa raggiungere la predetta velocità, su strada piana con accelerazione media non inferiore a 0,2 m/sec2, nel campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione.

Le prove possono essere sostituite dal rilevamento in piano degli sforzi di trazione al gancio verificando che lo sforzo di trazione massimo non sia inferiore alla somma del 16% della massa rimorchiabile e del 14% della massa della trattrice e che lo sforzo di trazione corrispondente al numero di giri di potenza massima, col rapporto più elevato della trasmissione, non sia inferiore alla somma del 4% della stessa massa rimorchiabile e del 2% della massa della trattrice.

4. Il valore massimo della massa rimorchiabile, individuato come differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa, in ordine di marcia, della macchina agricola traente è limitato dal rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata e la massa della macchina agricola traente; detto rapporto non deve superare i seguenti valori:

a) 2 per le macchine agricole traenti di tipo snodato a ruote gommate, per le macchine agricole a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del complesso;

b) 3 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo meccanico;

c) 4 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo misto e automatico;

d) 5 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo continuo ed automatico.

5. Per massa della macchina agricola in ordine di marcia si intende la massa della macchina agricola con serbatoi e radiatori pieni, con conducente di massa di 75 kg, priva degli eventuali attrezzi portati o semiportati, delle zavorre e del piano di carico, qualora amovibile. (501)


(500) Lettera così modificata dall'art. 161, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(501) Comma così modificato dall'art. 161, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 276 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle macchine agricole operatrici trainate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 276 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle macchine agricole operatrici trainate

1. Un rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t è considerato parte integrante della trattrice agricola traente quando le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di larghezza.

2. Detti rimorchi possono essere sprovvisti di freni ed essere trainati, con rapporto di traino non superiore a 1, entro il limite della massa rimorchiabile riconosciuta alla trattrice per macchine agricole rimorchiate prive di freni.

3. Per "rapporto di traino" si intende il rapporto tra la massa a pieno carico del rimorchio e la massa della trattrice agricola priva di zavorre, dell'eventuale piano di carico e di attrezzi portati o semiportati.

4. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio; tale dispositivo, se di tipo meccanico, può essere con comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse. Lo sforzo muscolare esercitato sul comando non deve superare 30 daN.

5. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 5 t e fino a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia del rimorchio e, nei rimorchi a due o più assi, può agire anche sul solo asse anteriore.

6. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del conducente o dall'energia cinetica del rimorchio; l'azione del dispositivo deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive e di funzionamento nonché le modalità di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.

7. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote del rimorchio, espresso in daN, deve essere comunque uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a pieno carico del rimorchio stesso espresso in kg.

8. Ogni rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munito anche di un dispositivo di frenatura di stazionamento; tale dispositivo deve mantenere, sia in salita che in discesa, il rimorchio fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%. Detto dispositivo può essere comandato da persona a terra; lo sforzo sul comando non deve superare 60 daN.

9. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle macchine agricole operatrici trainate con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, del codice.

10. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.

DPR 495/92 - Art. 277 (Art. 106 Cod. Str.) - Efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 277 (Art. 106 Cod. Str.) - Efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole

1. Nei treni costituiti da una macchina agricola semovente, di cui all'art. 57 del codice, e da una macchina agricola operatrice trainata priva di freni, di massa complessiva a pieno carico non superiore a quella della macchina agricola semovente, ovvero in quelli costituiti da una trattrice agricola e da un rimorchio agricolo considerato parte integrante delle trattrice stessa, ai sensi dell'art. 276, comma 1, l'efficienza ottenuta con il dispositivo di frenatura di servizio deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocità, quali risultano dalla tabella III.4 che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Qualora il dispositivo sia comandato a pedale, il risultato di cui sopra deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 daN.

3. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il treno a pieno carico viene mantenuto ad una velocità stabilizzata, prossima all'80% di quella massima verificata, su percorso in discesa della pendenza del 10% e della lunghezza di 1 km; alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio deve garantire una decelerazione media minima, calcolata in base alla distanza di frenatura, non inferiore al 70% di quella regolamentare nè al 60% del valore relativo alla prova con freno freddo.

4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.

DPR 495/92 - Art. 278 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivo di sterzo delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 278 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivo di sterzo delle macchine agricole

1. Il dispositivo di sterzo delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministro dei trasporti.

DPR 495/92 - Art. 279 (Art. 106 Cod. Str.) - Fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 279 (Art. 106 Cod. Str.) - Fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali

1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'art. 57 del codice, ed i loro complessi, le cui dimensioni eccedono per esigenze funzionali quelle stabilite dall'art. 104 del codice, devono inscriversi nella fascia d'ingombro stabilita dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento.

DPR 495/92 - Art. 280 (Art. 106 Cod. Str.) - Livelli sonori delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 280 (Art. 106 Cod. Str.) - Livelli sonori delle macchine agricole semoventi

1. La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti. (502)

2. La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti. (503)

3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonché per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanità. (504)

4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice.


(502) Comma così modificato dall'art. 162, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(503) Comma così modificato dall'art. 162, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(504) Comma così sostituito dall'art. 162, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 281 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione acustica delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 281 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione acustica delle macchine agricole semoventi

1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'art. 57 del codice, devono essere munite di un dispositivo di segnalazione acustica le cui caratteristiche devono rispondere alle prescrizioni dell'allegato VIII del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti.

DPR 495/92 - Art. 282 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 282 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi

1. Il dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi di cui all'art. 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti. (505)


(505) A norma dell'art. 163, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, il segno di interpunzione "virgola" tra le parole "semoventi" e "di cui" è soppresso.

DPR 495/92 - Art. 283 (Art. 106 Cod. Str.) - Sovrapattini delle macchine agricole cingolate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 283 (Art. 106 Cod. Str.) - Sovrapattini delle macchine agricole cingolate

1. I sovrapattini sono dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate, da applicarsi su tutte le suole dei cingoli muniti di costola di aggrappamento, allo scopo di impedire il danneggiamento del manto stradale. I sovrapattini possono essere interamente metallici o con elementi di gomma. L'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino è quella della superficie prevista per l'appoggio sul terreno supposto perfettamente rigido e piano; esso si misura convenzionalmente sul disegno del sovrapattino escludendo le superfici di raccordo.

2. Su ciascun sovrapattino, unitamente al marchio di fabbrica, deve essere impresso il carico massimo ammissibile in chilogrammi, determinato moltiplicando per 6,5 l'area convenzionale d'appoggio espressa in centimetri quadrati. Il sovrapattino deve essere inoltre conforme alle caratteristiche indicate da tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (506)

3. La pressione convenzionale di appoggio del sovrapattino si determina dividendo la massa della macchina, compresa l'eventuale attrezzatura prevista, per il risultato ottenuto dal prodotto del numero dei rulli portanti per l'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino; le ruote tendicingolo o quelle motrici, qualora portanti, vengono computate come rulli.

4. Ai fini dell'ammissione alla circolazione su strada delle macchine cingolate, la pressione convenzionale di appoggio, determinata sulla base delle prescrizioni di cui al comma 3, non deve superare 6,5 daN/cm2 .


(506) Comma così modificato dall'art. 164, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 284 (Art. 106 Cod. Str.) - Ganci delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 284 (Art. 106 Cod. Str.) - Ganci delle macchine agricole semoventi

1. I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie:

A - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

A1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg;

B - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg;

C - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1.500 kg;

D - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

D1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

D2 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 14.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2.000 kg;

D3 - per il traino di macchine agricole aventi masse a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2.500 kg.

2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei ganci, le verifiche e prove, le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno rispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

3. I tipi dei ganci devono essere approvati dal Ministero dei trasporti. Su ogni esemplare dei ganci devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi della approvazione.

DPR 495/92 - Art. 285 (Art. 106 Cod. Str.) - Occhioni delle macchine agricole trainate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 285 (Art. 106 Cod. Str.) - Occhioni delle macchine agricole trainate

1. Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie:

E - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente;

E1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 250 kg;

E2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 500 kg;

E3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 1.500 kg;

F - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 12.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;

F1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;

F2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2.000 kg;

F3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2.500 kg.

2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le verifiche e prove e le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

3. I tipi degli occhioni devono essere approvati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Su ogni esemplare degli occhioni devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui l'occhione appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione.

DPR 495/92 - Art. 286 (Art. 106 Cod. Str.) - Timoni delle macchine agricole trainate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 286 (Art. 106 Cod. Str.) - Timoni delle macchine agricole trainate

1. I timoni delle macchine agricole trainate devono avere caratteristiche dimensionali determinate in base a calcoli di progetto da effettuare secondo criteri tecnici fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.; il calcolo va fatto per ogni tipo di timone in base alla massa complessiva a pieno carico del tipo di veicolo cui il timone stesso è destinato e deve tenere conto delle sollecitazioni che possono verificarsi nelle diverse condizioni d'impiego nonché delle caratteristiche del materiale.

DPR 495/92 - Art. 287 (Art. 106 Cod. Str.) - Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 287 (Art. 106 Cod. Str.) - Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso

1. L'altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine agricole semoventi nonché la massa massima verticale (Q) ammissibile sul medesimo, dovranno essere fissati dal costruttore in relazione alle condizioni di stabilità statica e dinamica della macchina agricola semovente con macchina agricola trainata agganciata; tale massa dovrà, comunque, risultare non superiore a quella ammessa dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di serie sulla macchina agricola semovente.

2. L'altezza del dispositivo nonché le prescrizioni per le relative verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

DPR 495/92 - Art. 288 (Art. 106 Cod. Str.) - Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 288 (Art. 106 Cod. Str.) - Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole

1. La determinazione dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico del motore di trazione delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 57 del codice, è effettuata secondo le norme dell'allegato 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti ovvero, a richiesta, secondo le prescrizioni comunitarie relative agli autoveicoli.

DPR 495/92 - Art. 289 (Art. 106 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 289 (Art. 106 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole

1. Il Ministro dei trasporti, con provvedimento emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione anche ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine agricole, può stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. Qualora tali caratteristiche riguardino le emissioni sonore ed inquinanti, esse dovranno essere emanate sulla base dei limiti relativi a tali emissioni stabiliti ai sensi dell'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità.

DPR 495/92 - Art. 290 (Art. 107 Cod. Str.) - Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 290 (Art. 107 Cod. Str.) - Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole

1. Ai fini delle verifiche e delle prove, per potenza nominale del motore di una macchina agricola semovente, di cui all'art. 57 del codice, s'intende la potenza massima misurata mediante un freno dinamometrico, accoppiato all'albero motore, in corrispondenza al numero dei giri ed al grado di alimentazione stabiliti dal costruttore per la produzione di serie.

2. Il valore della potenza massima del motore determinato nelle prove deve essere riportato alle condizioni d'aria tipo.

3. Le curve caratteristiche del motore devono essere rilevate secondo le norme stabilite da tabelle approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

DPR 495/92 - Art. 291 (Art. 107 Cod. Str.) - Verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 291 (Art. 107 Cod. Str.) - Verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole

1. Le verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice, concernono il controllo:

1.1. dei requisiti dell'esemplare in relazione alle caratteristiche generali dichiarate dal costruttore;

1.2. dei requisiti dell'esemplare in relazione a quanto disposto dalle norme di circolazione vigenti;

1.3. dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché dell'approvazione dei dispositivi stessi;

1.4. della massa e della relativa ripartizione sugli assi per tutte le possibili condizioni di carico e di allestimento della macchina agricola;

1.5. dei dispositivi di frenatura prescritti;

1.6. delle masse massime ammesse sui pneumatici;

1.7. degli organi di traino se presenti;

1.8. della forma e dimensione dell'alloggiamento delle targhe;

1.9. delle targhette e delle iscrizioni regolamentari.

2. Per le macchine agricole semoventi deve, inoltre, essere effettuato il controllo:

2.1. della potenza del motore di trazione;

2.2. del campo di visibilità e della presenza del tergicristallo;

2.3. del serbatoio/i del combustibile;

2.4. dell'opacità dei fumi di scarico;

2.5. del livello sonoro emesso nell'ambiente;

2.6. del livello sonoro all'orecchio del conducente;

2.7. del sedile del conducente e dell'accompagnatore;

2.8. del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento;

2.9. dei dispositivi per l'eliminazione dei disturbi radioelettrici;

2.10. della protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote;

2.11. del parabrezza e degli altri vetri, ove presenti;

2.12. del dispositivo di segnalazione acustica;

2.13. dei dispositivi di aspirazione e scarico;

2.14. dei dispositivi retrovisori;

2.15. del dispositivo di sterzo;

2.16. del dispositivo di rimorchio;

2.17. del dispositivo di retromarcia;

2.18. dello spazio di manovra, dei mezzi di accesso al posto di guida e, qualora presenti, degli sportelli, dei finestrini e delle uscite di emergenza;

2.19. della presa di forza;

2.20. della installazione, ubicazione, funzionamento e identificazione dei comandi;

2.21. della massa rimorchiabile;

2.22. del comando del dispositivo di frenatura delle macchine agricole trainate.

3. Per l'omologazione del tipo delle macchine agricole operatrici semoventi di cui all'art. 57 del codice, non si effettuano le verifiche e prove del comma 2, ai punti 2.6., 2.8., 2.16. e 2.18.; non si effettuano, inoltre i controlli di cui ai punti 2.21. e 2.22. dello stesso comma 2, qualora non abilitate al traino.

4. Le verifiche e prove elencate nei commi 1, 2 e 3, quando non specificamente descritte negli articoli del presente regolamento, vanno effettuate con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie emanate in materia. (507)

5. Per l'omologazione dei tipi di macchine agricole e per le relative procedure si applicano le norme dettate dal codice e dal presente regolamento in ordine all'omologazione dei tipi dei veicoli a motore e dei rimorchi.


(507) Comma così modificato dall'art. 165, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 292 (Art. 107 Cod. Str.) - Macchine agricole operatrici trainate escluse dall'accertamento dei requisiti

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 292 (Art. 107 Cod. Str.) - Macchine agricole operatrici trainate escluse dall'accertamento dei requisiti

1. Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo dell'art. 107, comma 1, del codice, sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all'operatività della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione. Tali macchine sono:

a) gli aratri;

b) le seminatrici;

c) gli erpici.

2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate le modalità e le cautele per la circolazione delle macchine suddette.

DPR 495/92 - Art. 293 (Art. 108 Cod. Str.) - Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 293 (Art. 108 Cod. Str.) - Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole

1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:

a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista);

b) generalità del proprietario;

c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);

d) numero del telaio del veicolo;

e) caratteristiche tecniche del veicolo.

2. Il certificato d'idoneità tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:

a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);

b) numero del telaio del veicolo;

c) caratteristiche tecniche del veicolo.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità esecutive delle presenti norme.

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