DPR 495/92 - Art. 254 (Art. 98 Cod. Str.) - Circolazione di prova (ABROGATO)

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 254 (Art. 98 Cod. Str.) - Circolazione di prova (464)

[1. Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'art. 236, sono assimilate alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi. Alle predette fabbriche costruttrici di sistemi o di dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, ai commercianti autorizzati di tali veicoli si applicano le disposizioni previste dall'art. 98 del codice. ]


(464) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 5, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

art.98 cds, dpr 495/1992, reg cds - titolo 3

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