DPR 495/92 - Art. 196 (Art. 46 Cod. Str.) - Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 196 (Art. 46 Cod. Str.) - Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi

1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:

a) lunghezza massima 1,10 m;

b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;

c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo; (333)

d) sedile monoposto;

e) massa in ordine di marcia 40 kg;

f) potenza massima del motore 1 kw;

g) velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70 ± 5 kg) (334) .

2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'art. 46, comma 1.

3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonché all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1. (335)


(333) Lettera così modificata dall'art. 115, comma 1, lett. a/A), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(334) Lettera così modificata dall'art. 115, comma 1, lett. a/B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(335) Comma così modificato dall'art. 115, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 197 (Art. 48 Cod. Str.) - Azionamento dei veicoli a braccia

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 197 (Art. 48 Cod. Str.) - Azionamento dei veicoli a braccia

1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.

DPR 495/92 - Art. 198 (Art. 52 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 198 (Art. 52 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori

1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo.

2. Il controllo sul ciclomotore, salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico, consiste nell'accertare che le parti o i componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta. In sede di controllo deve essere accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo. Le lettere, le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm. Il limite di velocità massima è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Le modalità di prova sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (336)

3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice I possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive. (337)


(336) Comma così modificato dall'art. 116, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(337) Comma così modificato dall'art. 116, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 199 (Art. 53 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 199 (Art. 53 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore

1. Le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonché le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le prescrizioni di cui all'appendice II al presente titolo.

2. Le caratteristiche del motore dei quadricicli devono essere dichiarate dal costruttore e verificate all'atto delle prove di omologazione.

3. Il limite massimo di velocità prescritta viene verificato con prova da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., mediante tabelle di unificazione. (338)

4. Le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive. (339)


(338) Comma così modificato dall'art. 117, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(339) Comma così modificato dall'art. 117, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 200 (Art. 53 Cod. Str.) - Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 200 (Art. 53 Cod. Str.) - Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale

1. Sono classificati, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi;

c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;

e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

2. Sono classificati, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del codice, per uso speciale i motoveicoli:

a) attrezzati con scala;

b) attrezzati con pompa;

c) attrezzati con gru;

d) attrezzati con pedana o cestello elevabile;

e) attrezzati per mostra pubblicitaria;

f) attrezzati con spazzatrici;

g) attrezzati con innaffiatrici;

h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;

i) attrezzati con saldatrici;

l) attrezzati con scavatrici;

m) attrezzati con perforatrici;

n) attrezzati con sega;

o) attrezzati con gruppo elettrogeno;

p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

3. Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.

DPR 495/92 - Art. 201 (Art. 54 Cod. Str.) - Autotreni attrezzati per carichi indivisibili

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 201 (Art. 54 Cod. Str.) - Autotreni attrezzati per carichi indivisibili (340)

1. Costituiscono un'unica unità, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera h), del codice, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 164, comma 2, del codice, gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli.

2. Costituiscono, altresì, un'unica unità gli autotreni attrezzati per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone. Detti elementi devono essere in grado di reagire alle sollecitazioni trasversali e longitudinali conseguenti al trasporto stesso.

3. Il trasporto di elementi indivisibili autoportanti può inoltre essere effettuato mediante complessi di veicoli costituiti da un trattore per semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio, quando il semirimorchio ed il rimorchio siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggi il carico indivisibile, oppure ancora tramite complessi di veicoli costituiti da un trattore stradale e due rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggino gli elementi indivisibili.

4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del codice. I complessi indicati al comma 3 possono essere realizzati solo ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del codice, e pertanto solo se determinano il superamento dei limiti fissati dai predetti articoli 61 e 62. Qualora si verifichi eccedenza rispetto all'articolo 62 del codice, ciascuno dei veicoli costituenti il complesso deve rispondere alle norme fissate per la categoria di appartenenza dall'appendice I al titolo I.

5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche determinate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..


(340) Articolo così sostituito dall'art. 118, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 202 (Art. 54 Cod. Str.) - Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 202 (Art. 54 Cod. Str.) - Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera (341)

1. Tra i materiali assimilati indicati dall'art. 54, comma 1, lettera n), del codice, sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature installate sui veicoli mezzi d'opera.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Può altresì classificare, tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali risultanti da necessità operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto. (342)


(341) A norma dell'art. 11, comma 3, L. 23 dicembre 1997, n. 454, il presente articolo cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della stessa L. 454/1997.

(342) Comma così modificato dall'art. 119, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 203 (Art. 54 Cod. Str.) - Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 203 (Art. 54 Cod. Str.) - Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale

1. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;

c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;

e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;

f) telai con selle per il trasporto di coils;

g) betoniere;

h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;

i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;

l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;

m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; (343)

n) furgoni blindati per trasporto valori; (343)

o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (344) .

2. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

a) trattrici stradali;

b) autospazzatrici;

c) autospazzaneve;

d) autopompe;

e) autoinnaffiatrici;

f) autoveicoli attrezzi;

g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;

h) autoveicoli gru;

i) autoveicoli per il soccorso stradale;

j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;

k) autosgranatrici;

l) autotrebbiatrici;

m) autoambulanze;

n) autofunebri;

o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;

p) autoveicoli per disinfezioni;

q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;

s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;

t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;

u) autocappella;

v) auto attrezzate per irrorare i campi;

w) autosaldatrici;

x) auto con installazioni telegrafiche;

y) autoscavatrici;

z) autoperforatrici;

aa) autosega;

bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;

cc) autopompe per calcestruzzo;

dd) autoveicoli per uso abitazione (345) ;

ee) autoveicoli per uso ufficio; (345) (347)

ff) autoveicoli per uso officina; (345)

gg) autoveicoli per uso negozio; (345)

hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; (345)

ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (346) . (348) (349)

3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.


(343) Lettera aggiunta dall'art. 120, comma 1, lett. a/A), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(344) La preesistente lettera m) è diventata l'attuale lettera o) ed è stata sostituita dall'art. 120, comma 1, lett. a/B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(345) Lettera aggiunta dall'art. 120, comma 1, lett. b/A), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(346) La preesistente lettera dd) è diventata l'attuale lettera ii) ed è stata sostituita dall'art. 120, comma 1, lett. b/B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(347) Per la normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale ufficio, vedi il Decreto 10 dicembre 2002.

(348) Per la normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, vedi il Decreto 20 febbraio 2003.

(349) Per la regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi, vedi il Decreto 9 settembre 2008; per la regolamentazione dei veicoli delle autoscuole, vedi il Decreto 12 ottobre 2015.

DPR 495/92 - Art. 204 (Art. 56 Cod. Str.) - Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 204 (Art. 56 Cod. Str.) - Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale

1. Sono classificati, ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera c), del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;

c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; (350)

e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;

f) telai con selle per il trasporto di coils;

g) betoniere;

h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;

i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;

l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;

m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; (351)

n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli; (351)

o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (352) .

2. Sono classificati, ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera d), del codice, per uso speciale i rimorchi:

a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;

b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati (356);

c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari (353) ;

d) attrezzati con pompe (354) (357);

e) attrezzati con scale (354) (357);

f) attrezzati con gru (354) (357);

g) attrezzati con saldatrici (354) (357);

h) attrezzati con scavatrici (354) (357);

i) attrezzati con perforatrici (354) (357);

l) attrezzati con gruppi elettrogeni (354) (357);

m) attrezzati con bobine avvolgicavi (354) (357);

n) attrezzati per uso abitazione (354) (357);

o) attrezzati per uso ufficio (354) (355) ;

p) attrezzati per uso officina (354) (357);

q) attrezzati per uso negozio (354) (357);

r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento (354) ;

s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (354) .

3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa allalegge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.


(350) Lettera , n. 454modificata dall'art. 121, comma 1, lett. a/A), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(351) Lettera aggiunta dall'art. 121, comma 1, lett. a/B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(352) La preesistente lettera m) è diventata l'attuale lettera o) ed è stata sostituita dall'art. 121, comma 1, lett. a/C), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(353) A norma dell'art. 121, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, il segno di interpunzione "punto" è sostituito dal "punto e virgola".

(354) Lettera aggiunta dall'art. 121, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(355) Con Decreto 24 marzo 1998 è stata riconosciuta l'idoneità per uso speciale dei rimorchi con pedane o cestello elevabile. Per la normativa tecnica ed amministrativa relativa agli rimorchi per uso speciale ufficio, vedi il Decreto 10 dicembre 2002.

(356) Vedi, anche, il D.M. 26 ottobre 1995.

(357) Con Decreto 24 marzo 1998 è stata riconosciuta l'idoneità per uso speciale dei rimorchi con pedane o cestello elevabile.

DPR 495/92 - Art. 205 (Art. 56 Cod. Str.) - Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli-appendice

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 205 (Art. 56 Cod. Str.) - Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli-appendice

1. Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli-appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore sono:

a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico;

b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico;

c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.

2. La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m.

3. I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di traino muniti di due attacchi, la cui idoneità deve essere accertata in sede di visita e prova, in conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Per gli occhioni ed i timoni dei carrelli appendice a due ruote si applicano le stesse norme valide per i rimorchi di corrispondente massa complessiva.

4. Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice.

5. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è ammesso il traino.

DPR 495/92 - Art. 206 (Art. 57 Cod. Str.) - Attrezzature delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 206 (Art. 57 Cod. Str.) - Attrezzature delle macchine agricole

1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attività agricole e forestali di cui all'art. 57, comma 1, del codice per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio. (358)

1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell'articolo 104, comma 7, del codice. (359)

2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.

3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.

4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale.

5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nellalegge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.


(358) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31, a decorrere dal 3 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art. 18, comma 3, D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31.

(359) Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31, a decorrere dal 3 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art. 18, comma 3, D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31.

DPR 495/92 - Art. 207 (Art. 57 Cod. Str.) - Trattrici agricole con piano di carico

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 207 (Art. 57 Cod. Str.) - Trattrici agricole con piano di carico

1. Le trattrici agricole di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1), del codice possono essere allestite con piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

a) quando la carreggiata minima di uno degli assi è inferiore o uguale a 1,35 m (360) :

a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m;

a2) la lunghezza del veicolo non può superare 6,00 m;

a3) la massa a pieno carico della trattrice non può superare 3,5 t;

b) quando la carreggiata minima di uno degli assi è superiore a 1,35 m, la lunghezza del piano di carico non può superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi (360) .

2. Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o più assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di libertà previsti per gli organi di agganciamento.


(360) Lettera così modificata dall'art. 122, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 208 (Art. 57 Cod. Str.) - Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 208 (Art. 57 Cod. Str.) - Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole

1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle trattrici agricole nonché sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli è ammesso nei limiti e con le modalità fissate nell'art. 209. E' comunque vietato il trasporto di persone in piedi.

2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneità della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneità della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta.

3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.

4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato.

DPR 495/92 - Art. 209 (Art. 57 Cod. Str.) - Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 209 (Art. 57 Cod. Str.) - Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone

1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole semoventi.

2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere muniti di idonee sospensioni. (361)

3. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante del veicolo.

4. Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilità di appoggio delle persone alle sponde stesse; i sedili devono essere muniti di spalliera dell'altezza di almeno 300 mm e di braccioli, alle estremità laterali, alti almeno 200 mm.

5. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovrà essere inferiore a 500 mm, la profondità non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non inferiore a 800 mm.

6. La corsia longitudinale non dovrà essere inferiore a 400 mm, misurata all'altezza del piano del sedile.

7. Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno di 900 mm, e munito di scala amovibile.

8. Il numero delle persone trasportabili è commisurato al numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20. Inoltre la somma della massa delle persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg più 10 kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato, non deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione.


(361) Comma così modificato dall'art. 123, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 210 (Art. 57 Cod. Str.) - Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 210 (Art. 57 Cod. Str.) - Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi

1. La velocità massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all'art. 57 del codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

2. La velocità massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

3. Alle velocità massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall'art. 57 del codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie.

DPR 495/92 - Art. 211 (Art. 58 Cod. Str.) - Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 211 (Art. 58 Cod. Str.) - Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici

1. Le macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice, possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 114 del codice, nonché di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. (362)

2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono altresì circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purché, in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli assi posteriori.

3. Delle possibilità previste al comma 2 deve essere fatta esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per la macchina operatrice interessata.


(362) Comma così modificato dall'art. 124, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 212 (Art. 58 Cod. Str.) - Attrezzature delle macchine operatrici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 212 (Art. 58 Cod. Str.) - Attrezzature delle macchine operatrici

1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

DPR 495/92 - Art. 213 (Art. 58 Cod. Str.) - Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 213 (Art. 58 Cod. Str.) - Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali

1. Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nelle aree portuali, aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o più delle aree suddette, anche se interrotte da aree pubbliche.

2. I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, lettera c), del codice.

3. Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei mezzi di movimentazione sono stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

DPR 495/92 - Art. 214 (Art. 60 Cod. Str.) - Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 214 (Art. 60 Cod. Str.) - Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca

1. Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'art. 99 del codice. (363)

2. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti:

a) 40 km/h, in ogni caso;

b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota;

c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.

3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.

4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia.

5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze. (364)


(363) Comma così modificato dall'art. 125, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(364) Comma aggiunto dall'art. 125, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 215 (Art. 60 Cod. Str.) - Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 215 (Art. 60 Cod. Str.) - Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico

1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registi ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.

3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.

4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo. (365)

5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente. (366) (369)

6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi. (367)

7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 103 del codice.

8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze. (368)


(365) Comma così modificato dall'art. 126, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(366) Comma così modificato dall'art. 126, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(367) Comma così modificato dall'art. 126, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(368) Comma così modificato dall'art. 126, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(369) Per la disciplina e le procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, vedi il D.M. 17 dicembre 2009.

DPR 495/92 - Art. 216 (Art. 61 Cod. Str.) - Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 216 (Art. 61 Cod. Str.) - Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni

1. La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non può superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.

2. La lunghezza massima di 18,35 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.

3. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.

DPR 495/92 - Art. 217 (Art. 61 Cod. Str.) - Inscrivibilità in curva dei veicoli - Fascia d'ingombro

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 217 (Art. 61 Cod. Str.) - Inscrivibilità in curva dei veicoli - Fascia d'ingombro

1. Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale. (370)

2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del codice. (371)

3. Le condizioni di inscrizioni e le possibilità di transito sono definite da tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (372) .

4. Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilità tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate al comma 1. (373)


(370) Comma così modificato dall'art. 127, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(371) Comma inserito dall'art. 127, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(372) L'originario comma 2 è diventato comma 3 ed è stato modificato dall'art. 127, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(373) L'originario comma 3 è diventato comma 4 ed è stato modificato dall'art. 127, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 218 (Art. 62 Cod. Str.) - Massa limite sugli assi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 218 (Art. 62 Cod. Str.) - Massa limite sugli assi

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 62 del codice, la massa massima gravante su ciascun asse di un veicolo non può eccedere il valore limite riconosciuto ammissibile dalla casa costruttrice del veicolo stesso. Nel caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dall'art. 62, comma 7, del codice.

DPR 495/92 - Art. 219 (Art. 63 Cod. Str.) - Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per l'agganciamento dei rimorchi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 219 (Art. 63 Cod. Str.) - Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per l'agganciamento dei rimorchi

1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile, nonché le modalità e le procedure per l'agganciamento dei rimorchi sono stabiliti nell'appendice III al presente titolo.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, può emanare disposizioni per l'indicazione, sulla carta di circolazione dei rimorchi o dei semirimorchi, dei tipi o delle classi di appartenenza delle motrici idonee al traino degli stessi, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza di circolazione del complesso e della capacità di trazione della motrice. (374)

3. Gli abbinamenti di veicoli che, singolarmente o nel complesso, superino i limiti stabiliti dagli articoli 61 o 62 del codice sono consentiti, a seguito di visita e prova da effettuarsi presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nel rispetto delle condizioni previste al comma 6, dell'appendice III al presente titolo con esclusione delle lettere b), e) ed f) dello stesso comma, nonché delle altre prescrizioni riguardanti i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, ivi comprese quelle dettate in proposito dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. L'autorizzazione alla circolazione del complesso deve essere annotata sulla carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio con le modalità dettate dalle prescrizioni predette. (375)


(374) Comma così modificato dall'art. 128, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(375) Comma così modificato dall'art. 128, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 220 (Artt. 64 e 69 del codice della strada) Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Capo II

Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

Art. 220 (Artt. 64 e 69 del codice della strada) Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale, a due ruote con cerchioni in ferro, realizzato con ceppi, tappi o tamponi, agenti sui cerchioni, deve essere azionato a mezzo di una manovella a vite meccanica o a vite senza fine. La manovella di azionamento del freno deve essere situata, di regola, sulla parte esterna di una delle stanghe. I ceppi, tappi o tamponi si appoggiano sulla superficie esterna del cerchione in ferro e con la pressione esercitata agiscono da freno del veicolo.

2. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote con cerchioni in ferro è uguale a quello dei veicoli a due ruote e deve essere impiantato in modo da agire almeno sulle due ruote posteriori del veicolo.

3. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a due ruote gommate comprende due tamburi situati sulla faccia interna delle due ruote e solidali con le stesse. Ai detti tamburi metallici viene applicato il meccanismo di frenatura che può consistere in due ceppi con guarnizioni agenti ad espansione nell'interno del tamburo ovvero in un nastro metallico munito internamente di guarnizioni che agisce sulla parete esterna del tamburo. I ceppi, situati all'interno del tamburo, allargandosi, strisciano sulla superficie interna del tamburo e agiscono da freno sulla ruota. Analogamente si comporta il nastro metallico che, stringendosi, striscia sulla superficie esterna del tamburo e frena la ruota.

4. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote gommate è lo stesso di quello dei veicoli a due ruote gommate. E' necessario che almeno le due ruote posteriori siano munite di detto dispositivo di frenatura. I carri agricoli possono essere muniti di freni azionati mediante leva collocata sotto il pianale, a sua volta manovrata con apposita leva di comando, purché sia assicurata l'efficacia della frenatura.

5. Le slitte devono avere un dispositivo di frenatura consistente in uno o più arpioni applicati sui longheroni delle slitte stesse e manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo rullo ancorato alla estremità posteriore dei due longheroni, munito di arpioni e manovrato per mezzo di leve o volantino, oppure a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei longheroni. L'uso di questi dispositivi di frenatura è consentito soltanto su strade ricoperte da uno strato di neve o di ghiaccio, sufficiente a preservare il manto stradale.

DPR 495/92 - Art. 221 - (Artt. 65 e 69 cds) Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 221 (Artt. 65 e 69 del c.d.s.) Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a trazione animale e delle slitte deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce sia visibile in avanti almeno da 100 m di distanza.

2. La segnalazione posteriore a luce rossa degli stessi veicoli deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce deve essere visibile all'indietro almeno da 100 m di distanza.

3. I fanali anteriori non devono proiettare luce bianca all'indietro e quelli posteriori luce rossa in avanti. La luce di detti fanali può essere ottenuta sia con apparecchi a pile od accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas di petrolio liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione.

4. I catadiottri di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale e le slitte devono rispondere alle stesse prescrizioni valide per i catadiottri degli autoveicoli. Detti dispositivi possono rimanere sospesi in guisa da oscillare purché sia sempre assicurata la visibilità geometrica stabilita per ciascuno di essi.

DPR 495/92 - Art. 222 - (Art. 67 cds) Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 222 (Art. 67 c.d.s.) Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. La targa di riconoscimento dei veicoli a trazione animale e delle slitte è costituita da un lamierino di alluminio di forma rettangolare dello spessore di 7/10 di mm e delle dimensioni di 68 mm x 190 mm. Detta targa, che agli angoli deve essere provvista di fori per il fissaggio nella parte anteriore destra del veicolo, deve avere il fondo: rosso lacca, se destinata a veicoli per trasporto di persone, verde, se destinata ai veicoli per trasporto di cose, azzurro, se destinata ai carri agricoli. La vernice di fondo deve essere data a fuoco.

2. La targa deve contenere le seguenti indicazioni:

a) in alto, a sinistra: la destinazione del veicolo (veicolo per trasporto di persone, veicolo per trasporto di cose, carro agricolo);

b) in alto, al centro: numero di matricola del veicolo;

c) nel mezzo: l'indicazione della Provincia e del Comune;

d) nella parte immediatamente inferiore: il cognome e nome del proprietario del veicolo o la denominazione della ditta;

e) in basso, a destra: il contrassegno circolare dello Stato recante il simbolo della Repubblica italiana.

3. Le targhe dei veicoli destinati al trasporto di cose e dei carri agricoli devono contenere nel mezzo, a destra, anche la indicazione della massa complessiva a pieno carico consentita, della tara e della larghezza dei cerchioni. Per i veicoli destinati al trasporto di persone deve essere indicato altresì il numero massimo di persone trasportabili compresi il o i conducenti.

4. Le caratteristiche e le indicazioni delle targhe risultano dalle figure III.1/a, III.1/b, III.1/c, cui devono conformarsi le targhe apposte sui veicoli.

5. L'incisione sulla targa delle indicazioni di cui al comma 2 deve essere eseguita chimicamente, salvo il nominativo del proprietario o della ditta ed il numero di matricola che devono essere incisi con pantografo o con punzone. Analogamente con pantografo o con punzone devono essere incisi la massa complessiva a pieno carico, la tara, la larghezza dei cerchioni e il numero di persone trasportabili.

6. Le indicazioni della targa di riconoscimento di ciascun veicolo a trazione animale devono essere desunte dal registro matricolare per i veicoli a trazione animale tenuto dal Comune. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale, si applica l'articolo 102 del codice.

7. Il prezzo di fornitura delle targhe di riconoscimento fissato con il decreto di cui all'articolo 67, comma 3, del codice, può essere aggiornato con cadenza biennale con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

DPR 495/92 - Art. 223 (Articoli 68 e 69 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 223 (Articoli 68 e 69 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi (376)

1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione.

2. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale.

3. La trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo, con cavi flessibili o con sistemi di trasmissione idraulica. (377)

4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture del veicolo. (378)

5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza. (379)


(376) Rubrica così modificata dall'art. 129, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(377) Comma così modificato dall'art. 129, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(378) Comma così modificato dall'art. 129, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(379) Comma aggiunto dall'art. 129, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 224 (Articoli 68 e 69 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione acustica dei velocipedi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 224 (Articoli 68 e 69 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione acustica dei velocipedi (380)

1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m. (381)

2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 m a destra e di 1 m a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.

3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria. (382)

4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di ±15 gradi in verticale e di ± 45 gradi in orizzontale.

5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di ± 10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale.

6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente non angoli rispettivamente di ± 45 gradi e di ± 15 gradi. Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate. (383) (384)

7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto. (385)

8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV, comma 1, del presente titolo.

9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e 4. (386)

10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'art. 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura "alto" od altra simile.


(380) A norma dell'art. 130, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, il testo del presente articolo è stato sostituito dal testo del successivo articolo 225.

(381) Comma così modificato dall'art. 130, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(382) Comma così modificato dall'art. 130, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(383) A norma dell'art. 130, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, l'originario comma 6 è soppresso e i successivi commi sono conseguentemente rinumerati.

(384) Comma così modificato dall'art. 130, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(385) Comma così modificato dall'art. 130, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(386) Comma così modificato dall'art. 130, comma 1, lett. f), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 225 (Articoli 68 e 69 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 225 (Articoli 68 e 69 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi (387)

1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni.

2. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso.

3. Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione può far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.

4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non è superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma 5, è evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza.

5. Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del codice, nonché gli articoli 225 e 377, comma 5. Alle suddette istruzioni ed indicazioni è allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo. Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale.

6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale.

7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224.


(387) Articolo così sostituito dall'art. 131, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 226 - (Art. 70 cds) Servizio di piazza con veicoli a trazione animale

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 226 (Art. 70 c.d.s.) Servizio di piazza con veicoli a trazione animale

1. I veicoli a trazione animale, con i quali può essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell’articolo 70, del codice hanno le seguenti caratteristiche:

a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere opportunamente lubrificate;

b) le ruote del veicolo devono essere non più di quattro; le due ruote anteriori devono essere posizionate sull’asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali;

c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime;

d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere proporzionate alla lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco degli animali posti al tiro.

I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati:

e) di un doppio dispositivo di frenatura, di cui uno di stazionamento e l’altro di servizio; quest’ultimo agisce su tutte le ruote;

f) di non più di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la più ampia visibilità della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila.

Nella zona posteriore del veicolo può essere ricavato un vano, appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non devono superare complessivamente la massa di 50 kg. Il traino del veicolo deve avvenire con non più di due animali da tiro.

2. Per potere effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente e conforme a quanto previsto al comma 1, è approvato da parte del competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro. Dell’avvenuta approvazione si dà atto mediante rilascio di una targa su cui sono riportate le parole: “servizio di piazza”, come previsto dall’articolo 70, comma 1, del codice, nonché il numero e la data di iscrizione nel suddetto registro. La targa è apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile.

3. Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, del codice, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco e corredarla dei suoi dati anagrafici; se il veicolo può essere condotto da diversi conducenti, devono essere indicati nella domanda anche i dati anagrafici dei medesimi.

4. Per ottenere la licenza occorre che sussistano i seguenti requisiti:

a) idoneità fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti, da comprovarsi attraverso visita medica da parte dell'ufficiale sanitario del Comune, che rilascia apposito certificato; per condurre i veicoli di piazza si deve essere maggiorenni, non aver superato i 75 anni di età e, raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, avere effettuato una visita medica presso uno dei medici di cui all’articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che accerti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida della categoria B;

b) possesso almeno del certificato di licenza elementare da parte del titolare e degli altri conducenti;

c) idoneità dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo, da comprovarsi mediante visita del veterinario comunale che rilascia apposito certificato;

d) rispondenza del veicolo alle caratteristiche di cui al comma 1, risultanti dall'approvazione e sua idoneità alla circolazione sulla strada, ai fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate; tale idoneità deve essere dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione.

5. Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4, l'ufficio comunale competente può concedere al richiedente un termine non inferiore a trenta giorni, per la regolarizzazione.

6. Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere allegate alla domanda al Sindaco. Questi, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia la licenza intestata al richiedente, contenente anche l'autorizzazione alla guida per gli altri eventuali conducenti, sotto la responsabilità del titolare. La licenza deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta degli organi di polizia.

7. La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire ogni cinque anni. All'uopo, nel termine, il titolare della licenza presenta richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo e il tempo della revisione. Questa avviene mediante una verifica della rispondenza del veicolo a quanto previsto nel comma 1. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio. Può essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in condizioni assolutamente inidonee al servizio, di tale circostanza viene data comunicazione al Sindaco che procede al ritiro della licenza. Analogamente si provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel termine fissato.

8. Il Sindaco può disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non risponda più alle condizioni richieste, fissando il relativo termine. A tale revisione si applicano le disposizioni del comma 7.

DPR 495/92 - Art. 227 (Art. 71 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 227 (Art. 71 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli. (393)

2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui al punto E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanità. (394)

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti. (395)


(393) Comma così modificato dall'art. 133, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(394) Comma così modificato dall'art. 133, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(395) Comma così modificato dall'art. 133, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 228 (Art. 72 Cod. Str.) - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 228 (Art. 72 Cod. Str.) - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

1. I decreti emanati in attuazione dell'art. 71, comma 3, del codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie. In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento, da emanare nel termine di cui all'art. 232 del codice.

DPR 495/92 - Art. 229 (Art. 72 Cod. Str.) - Contachilometri

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 229 (Art. 72 Cod. Str.) - Contachilometri (396)

1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresì essere privo di dispositivi di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. E' consentita l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile.

2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilità diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.


(396) Articolo così sostituito dall'art. 134, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 230 (Art. 72 Cod. Str.) - Segnale mobile plurifunzionale di soccorso

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 230 (Art. 72 Cod. Str.) - Segnale mobile plurifunzionale di soccorso

1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell'art. 72, comma 3, del codice, possono essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti possono esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficoltà e di emergenza:

a) malore del conducente;

b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

c) mancanza di combustibile, deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell'art. 231 nonché nell'appendice VI al presente titolo. (397)

2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture:

Lato anteriore: SOS (permanente) (fig. III.2/a)

Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli:

a) simbolo croce rossa (fig. III.2/b);

b) simbolo chiave regolabile (fig. III.2/c);

c) simbolo distributore (fig. III.2/d).

3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa può essere utilizzato solo nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile. (398)

4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero.

5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento, la individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno 50 metri, da parte di un osservatore avente acuità visiva discreta e cioè 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e ciò sia nelle ore diurne che notturne. (399)

6. Il dispositivo di segnalamento può essere realizzato anche con diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a segnalamento montato, solo dalla parte posteriore del veicolo. I caratteri possono essere costituiti da elementi emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. E' ammesso che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In tale caso i caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su fondo nero.

7. II dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti diciture: malore - motore - gomma - freni - luci - benzina - gasolio.

8. Le dimensioni e la luminosità dei caratteri devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento la leggibilità alla distanza di almeno 50 metri, da parte di un osservatore avente una acuità visiva discreta, ossia 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti, e ciò sia in ore diurne che notturne. (399)

9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (400)

10. La conformità del dispositivo alle prescrizioni tecniche è attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica.

11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

[12. L'onere di dotare l'autoveicolo del segnale mobile plurifunzionale è a carico dell'utente. (401) ]


(397) Comma così modificato dall'art. 135, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(398) Comma così modificato dall'art. 135, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(399) Comma così modificato dall'art. 135, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(400) Comma così modificato dall'art. 135, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(401) Comma soppresso dall'art. 135, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 231 (Art. 72 Cod. Str.) - Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 231 (Art. 72 Cod. Str.) - Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso

1. I particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, che è soggetto ad omologazione a sensi dell'art. 230, sono i seguenti:

a) le facce esterne del dispositivo debbono avere dimensioni idonee a contenere le indicazioni previste;

b) le facce interne del dispositivo sono utilizzate per riportare gli estremi di approvazione e le istruzioni per l'uso del dispositivo stesso; (402)

c) il dispositivo, di cui al comma 6 dell'art. 230, deve essere alimentabile con la normale batteria dell'autoveicolo assorbendo una potenza non superiore a 30W alla tensione che la batteria stessa fornisce quando il motore, e quindi il generatore, è fermo;

d) nel caso di cui alla lettera c), il segnalamento deve avere un comando che consenta di spegnerlo anche se collegato alla batteria ed un secondo comando, indipendente o meno dal primo, che consenta la commutazione della scritta che deve comparire sullo schermo. Il comando deve commutare contemporaneamente sia la scritta posteriore che quella anteriore (se prevista); (403)

e) il dispositivo deve avere un basamento idoneo a mantenerlo con gli schermi nella posizione d'impiego sul tratto orizzontale del tetto dell'autoveicolo fermo e deve essere tale da assicurare la stabilità del dispositivo sotto l'azione di un carico statico (simulante l'azione aerodinamica) non inferiore a 2 daN.

2. Le specifiche delle diciture, dei simboli e del materiale utilizzato nonché delle modalità di prova sono quelle indicate nell'appendice VI al presente titolo.


(402) Lettera così sostituita dall'art. 136, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(403) Lettera così modificata dall'art. 136, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 232 (Art. 74 Cod. Str.) - Targhette e numeri di identificazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 232 (Art. 74 Cod. Str.) - Targhette e numeri di identificazione

1. Le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni delle targhette, nonché le caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario sono quelle stabilite dalle direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

DPR 495/92 - Art. 233 (Art. 74 Cod. Str.) - Punzonatura d'ufficio del numero di telaio

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 233 (Art. 74 Cod. Str.) - Punzonatura d'ufficio del numero di telaio

1. Nel caso di irregolarità o di mancanza del numero originale del telaio, di cui all'art. 74, comma 3, del codice, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque punte recante nell'interno la sigla della provincia di appartenenza dell'ufficio stesso), seguendo i criteri indicati nell'appendice VII del presente regolamento. (404)


(404) Comma così modificato dall'art. 137, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 234 (Art. 76 Cod. Str.) - Certificato di approvazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 234 (Art. 76 Cod. Str.) - Certificato di approvazione

1. Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell'art. 76, comma 1, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo.

2. Il certificato di approvazione, valido come documentazione tecnica per la successiva immatricolazione del veicolo solo se accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di conformità del veicolo stesso, deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro dell'ufficio di appartenenza del funzionario medesimo.

3. I Centri prova autoveicoli, di cui all'art. 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, possono avvalersi di apposite sezioni individuate con decreto del Ministro dei trasporti. Tali sezioni godono di autonomia finanziaria.

DPR 495/92 - Art. 235 (Art. 76 Cod. Str.) - Certificato di origine

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 235 (Art. 76 Cod. Str.) - Certificato di origine

1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all'art. 76, comma 2, del codice, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) fabbrica e tipo;

b) sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che ricorre;

c) numero di telaio;

d) tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce;

e) data di rilascio. (405)

2. Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o dal delegato di questa. La firma, se non depositata presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere autenticata e, quando ricorre, legalizzata nei modi di legge. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 234, comma 2, il certificato deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione. (406)


(405) Comma così modificato dall'art. 138, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(406) Comma così sostituito dall'art. 138, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 236 (Art. 78 Cod. Str.) - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 236 (Art. 78 Cod. Str.) - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge. (407)

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

a) la massa complessiva massima;

b) la massa massima rimorchiabile;

c) le masse massime sugli assi;

d) il numero di assi;

e) gli interassi;

f) le carreggiate;

g) gli sbalzi;

h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;

i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;

l) la potenza massima del motore;

m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.

Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta. (408)

3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici. (409)


(407) Comma così modificato dall'art. 139, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(408) Comma così modificato dall'art. 139, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(409) Comma aggiunto dall'art. 139, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 237 (Art. 79 Cod. Str.) - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 237 (Art. 79 Cod. Str.) - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell'appendice VIII al presente titolo.

2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie.

3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta appendice VIII, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosità e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosità ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi dellalegge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità.

DPR 495/92 - Art. 238 (Art. 80 Cod. Str.) - Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 238 (Art. 80 Cod. Str.) - Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici

1. Gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici di cui all'art. 80, comma 1, del codice, sono indicati nell'appendice IX al presente titolo rispettivamente per i veicoli soggetti a revisione periodica annuale oppure a revisione periodica biennale.

2. Le opere di realizzazione degli impianti occorrenti per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate dalla Direzione generale della M.C.T.C sono dichiarate di pubblica utilità.

3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.

DPR 495/92 - Art. 238 (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

DPR 495/92 - Art. 238

Appendici al Titolo III - Appendice XIII-1

Art. 260 (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)

In vigore dal 20 febbraio 2013

1. PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE TARGHE

1.1. Prescrizioni generali.

Le targhe trattate nel presente disciplinare sono realizzate:

a) imbutendo con caratteri alfanumerici (imbutitura profonda 1,4 mm ± 0,1 mm), un supporto metallico ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva di tipo riconosciuto idoneo dal Provveditorato generale dello Stato, sulla base degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal Ministero dei trasporti;

b) colorando i rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli con vernici dei colori prescritti dal regolamento;

c) imprimendo il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che per le targhe ripetitrici;

d) ricoprendo le superfici esterne con uno strato di vernice trasparente protettiva.

1.2. Dimensioni e composizione grafica delle targhe.

Le targhe, delle dimensioni specificate nelle figure allegate al presente regolamento, devono essere composte con caratteri alfanumerici conformi a quelli indicati nelle figure stesse, con la spaziatura ivi indicata.

1.3. Colori.

Il fondo retroriflettente deve essere:

bianco per:

a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli;

[b) le targhe in prova degli autoveicoli e dei rimorchi; (709)]

c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli;

[d) le targhe in prova dei motoveicoli; (709)]

e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;

f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri;

giallo per:

g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate;

h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate;

[i) le targhe in prova delle macchine agricole; (709)]

[l) le targhe in prova delle macchine operatrici; (709)]

m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i quali sono previste. (710)

Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu sono contenute al punto 4.1. (711)

1.4. Fori e spigoli.

Le targhe devono essere realizzate con quattro fori di fissaggio del diametro di 5 mm e gli spigoli raccordati. L'ubicazione dei fori nelle targhe dovrà essere conforme a quella indicata nelle figure allegate.


(709) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

(710) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 2, D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

(711) Punto così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.

DPR 495/92 - Art. 239 (Art. 80 Cod. Str.) - Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 239 (Art. 80 Cod. Str.) - Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi (410)

1. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi. (411)

2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122; (412)

b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:

1) aziende o istituti di credito;

2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;

c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 80, comma 8, del codice. (413)

3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:

a) superficie di officina non inferiore 120 m²;

b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;

c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. (414) (415)

3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. (416)

4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione: A tale scopo, ciascuna impresa:

a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti; (417)

b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso; (418)

c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;

d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:

d.1) superficie non inferiore ad 80 m2;

d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;

d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m; (419)

e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. (420) (421)

4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo. (422)

5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c). (423)

6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze. (423) (424)


(410) Rubrica così sostituita dall'art. 140, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(411) Comma così modificato dall'art. 140, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(412) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(413) Comma così modificato dall'art. 140, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(414) A norma dell'art. 140, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, l'originario comma 3 è soppresso e i successivi commi sono conseguentemente rinumerati.

(415) Comma modificato dall'art. 140, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(416) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(417) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479.

(418) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(419) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479.

(420) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(421) Comma sostituito dall'art. 140, comma 1, lett. f), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(422) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(423) Comma aggiunto dall'art. 140, comma 1, lett. g), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(424) I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

DPR 495/92 - Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.) - Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.) - Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici

1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti: (425)

a) avere raggiunto la maggiore età;

b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;

d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;

e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;

[f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del comune di esercizio dell'attività; (429)]

g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria; (426)

h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri (427).

2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri (430) . (428)


(425) Alinea così sostituito dall'art. 141, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(426) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(427) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(428) Comma sostituito dall'art. 141, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360.

(429) Lettera abrogata dall'art. 42, comma 7-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(430) Per l'individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza o impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, vedi il D.M. 30 aprile 2003. Per le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione vedi la Deliberazione 12 giugno 2003.

DPR 495/92 - Art. 241 (Art. 80 Cod. Str.) - Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 241 (Art. 80 Cod. Str.) - Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli (431)

1. Le imprese ed i consorzi di cui all'art. 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. (432)

2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (433)

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo. (434) (435)


(431) Rubrica così modificata dall'art. 142, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(432) Comma così modificato dall'art. 142, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(433) Comma modificato dall'art. 142, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 28 settembre 2000, n. 329.

(434) Comma così modificato dall'art. 142, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(435) Vedi, anche, il Decreto 4 gennaio 2002.

DPR 495/92 - Art. 242 (Art. 81 Cod. Str.) - Profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 242 (Art. 81 Cod. Str.) - Profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici

1. Gli accertamenti tecnici previsti dal codice sono effettuati dai dipendenti dei ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di riferimento di cui la tabella III.1. Gli accertamenti tecnici menzionati nelle lettere a) e b) della succitata tabella riservati alla competenza dei profili professionali di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore, ingegnere e ai dirigenti tecnici ingegneri, possono essere effettuati con la collaborazione dei funzionari, abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui alle lettere d) ed e) della tabella medesima, in conformità alle istruzioni che saranno impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C. (436)

2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno individuati gli accertamenti tecnici non riservati ai diversi profili di ingegnere. (437)

3. Nel caso che i profili professionali indicati nella tabella III.1 siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli successivamente individuati. (438)

4. A seguito di innovazioni interessanti lo stato giuridico del personale della Direzione generale della M.C.T.C., il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali indicate con il nuovo ordinamento. (439)


(436) Comma così modificato dall'art. 143, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(437) Comma così modificato dall'art. 143, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(438) Comma così modificato dall'art. 143, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(439) Comma così modificato dall'art. 143, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 243 (Art. 82 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all'uso degli stessi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 243 (Art. 82 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all'uso degli stessi

1. Le caratteristiche costruttive dei veicoli, in relazione a quanto disposto dall'art. 82, comma 7, del codice, devono soddisfare le prescrizioni fissate dall'art. 227, comma 2, in relazione al punto F dell'appendice V al presente titolo. (440)


(440) Comma modificato dall'art. 144, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 244 (Articoli 84 e 85 Cod. Str.) - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 244 (Articoli 84 e 85 Cod. Str.) - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (441)

1. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'art. 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso. (442)


(441) Rubrica così modificata dall'art. 145, comma 1, lett.a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(442) A norma dell'art. 145, comma 1, lett.b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, l'originario comma 1 è soppresso e il preesistente comma 2 diventa comma 1.

Informativa Questo sito utilizza cookie e strumenti di tracciamento tecnici e, previo il tuo consenso, di profilazione per finalità pubblicitarie come specificato nella nostra cookie policy.