DPR 495/92 - Art. 212 (Art. 58 Cod. Str.) - Attrezzature delle macchine operatrici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 212 (Art. 58 Cod. Str.) - Attrezzature delle macchine operatrici

1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

art.58 cds, dpr 495/1992, reg cds - titolo 3

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