C.d.S. - Art. 058 - Macchine operatrici

Codice della strada

Art. 58 - Macchine operatrici [1] [2]

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.[3]

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 211, 212 e 213.

[2] Le macchine operatrici, per esplicita esclusione della normativa UE, non appartengono alle categorie internazionali degli autoveicoli (M, N ed O) e dei motoveicoli e ciclomotori (L); sono tuttavia soggetti alle specifiche norme UE (regolamenti, direttive e decisioni) in materia di approvazione ed omologazione, recepite nell'ordinamento nazionale con specifici decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si ritiene siano applicabili alle macchine operatrici le norme alle quali rinvia espressamente l'art. 300 regolamento c.d.s. in materia di velocità teorica ed effettiva, dispositivo supplementare, blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine, dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, frenatura dei treni, sterzo, fascia d'ingombro, livello sonoro, dispositivi di segnalazione acustica, retrovisori, inquinamento, caratteristiche del motore, ecc. purché non in contrasto con la normativa UE.

[3] Con circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/6 del 27.7.2000 è stata confermata l'obbligatorietà dell'immatricolazione e dell'assicurazione per i carrelli.

DPR 495/92 - Art. 211 (Art. 58 Cod. Str.) - Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 211 (Art. 58 Cod. Str.) - Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici

1. Le macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice, possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 114 del codice, nonché di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. (362)

2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono altresì circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purché, in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli assi posteriori.

3. Delle possibilità previste al comma 2 deve essere fatta esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per la macchina operatrice interessata.


(362) Comma così modificato dall'art. 124, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 212 (Art. 58 Cod. Str.) - Attrezzature delle macchine operatrici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 212 (Art. 58 Cod. Str.) - Attrezzature delle macchine operatrici

1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

DPR 495/92 - Art. 213 (Art. 58 Cod. Str.) - Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 213 (Art. 58 Cod. Str.) - Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali

1. Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nelle aree portuali, aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o più delle aree suddette, anche se interrotte da aree pubbliche.

2. I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, lettera c), del codice.

3. Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei mezzi di movimentazione sono stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

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