DPR 495/92 - Art. 292 (Art. 107 Cod. Str.) - Macchine agricole operatrici trainate escluse dall'accertamento dei requisiti

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 292 (Art. 107 Cod. Str.) - Macchine agricole operatrici trainate escluse dall'accertamento dei requisiti

1. Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo dell'art. 107, comma 1, del codice, sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all'operatività della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione. Tali macchine sono:

a) gli aratri;

b) le seminatrici;

c) gli erpici.

2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate le modalità e le cautele per la circolazione delle macchine suddette.

DPR 495/92 - Art. 293 (Art. 108 Cod. Str.) - Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 293 (Art. 108 Cod. Str.) - Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole

1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:

a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista);

b) generalità del proprietario;

c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);

d) numero del telaio del veicolo;

e) caratteristiche tecniche del veicolo.

2. Il certificato d'idoneità tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:

a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);

b) numero del telaio del veicolo;

c) caratteristiche tecniche del veicolo.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità esecutive delle presenti norme.

DPR 495/92 - Art. 294 (Art. 110 Cod. Str.) - Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 294 (Art. 110 Cod. Str.) - Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà delle macchine agricole

1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è quello nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola. Nel caso di reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla trascrizione dei dati di proprietà sulla carta di circolazione della macchina agricola interessata. (508)

2. L'ufficio indicato al comma 1, ove il caso ricorra, provvede all'immatricolazione della macchina agricola a nome di colui che dichiari di esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione di titolarità di cui al comma 3, ovvero a nome del presidente pro-tempore dell'ente o consorzio pubblico.

3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole di cui all'articolo 110, comma 2, del codice, è rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti o consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarità è rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l'esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilità, prevista dall'articolo 110, comma 3 del codice, può essere omessa quando dalla documentazione presentata già risulti la proprietà della macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di proprietà. (509)

4. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice, può avvenire solo a favore dei soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le procedure dalla stessa stabilite.


(508) Comma così modificato dall'art. 166, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(509) Comma così modificato dall'art. 166, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 295 (Art. 111 Cod. Str.) - Revisione delle macchine agricole in circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 295 (Art. 111 Cod. Str.) - Revisione delle macchine agricole in circolazione (510)

1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.

2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.


(510) Vedi, anche, il D.M. 20 maggio 2015.

DPR 495/92 - Art. 296 (Art. 114 Cod. Str.) - Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 296 (Art. 114 Cod. Str.) - Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali

1. Le macchine operatrici, che, per necessità funzionali, eccedono le dimensioni previste dall'art. 114 del codice, devono essere segnalate con pannelli approvati secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni concernenti il numero ed il montaggio dei pannelli suddetti nonché le eventuali altre segnalazioni ritenute necessarie. (511)


(511) Comma così modificato dall'art. 167, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 297 (Art. 114 Cod. Str.) - Campo di visibilità delle macchine operatrici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 297 (Art. 114 Cod. Str.) - Campo di visibilità delle macchine operatrici

1. Il campo di visibilità delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice, deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

DPR 495/92 - Art. 298 (Art. 114 Cod. Str.) - Registrazione e targatura delle macchine operatrici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 298 (Art. 114 Cod. Str.) - Registrazione e targatura delle macchine operatrici

1. Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi dell'art. 114 del codice, devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.

2. Il proprietario della macchina operatrice è tenuto ad indicare nella domanda di immatricolazione del veicolo i propri dati anagrafici e di residenza.

3. Nella stessa domanda, qualora ricorra, devono essere indicati anche i dati completi dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione della macchina operatrice. Tale obbligo non ricorre per le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kw. Tale obbligo non ricorre, altresì, per le macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali nonché per le macchine operatrici trainate.

4. All'atto della cessazione della circolazione di una macchina operatrice, il proprietario deve darne comunicazione ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. restituendo, altresì, la targa di immatricolazione e la relativa carta di circolazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia apposita ricevuta e provvede alla distruzione della targa, all'annullamento della carta di circolazione ed al conseguente aggiornamento dell'archivio del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.

5. Il proprietario della macchina operatrice data in permuta deve comunicare ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. la temporanea cessazione dalla circolazione della macchina operatrice stessa indicando il depositario del mezzo e la sua sede.

DPR 495/92 - Art. 299 (Art. 114 Cod. Str.) - Macchine operatrici: dispositivo antincastro

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 299 (Art. 114 Cod. Str.) - Macchine operatrici: dispositivo antincastro

1. Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente ai veicoli della categoria N od O, devono essere equipaggiate con i dispositivi antincastro in conformità di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli stessi veicoli. (512)

2. E' ammessa deroga all'obbligo del montaggio del dispositivo antincastro qualora la sua presenza sia incompatibile con l'utilizzazione della macchina operatrice oppure quando la sua funzione può essere svolta con altro dispositivo di equivalente efficacia.


(512) Comma così modificato dall'art. 168, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 300 (Art. 114 Cod. Str.) - Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 300 (Art. 114 Cod. Str.) - Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile

1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei organi di traino secondo le prescrizioni dettate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di accertamento della massa massima rimorchiabile. (513)


(513) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 6 giugno 2012.

DPR 495/92 - Art. 301 (Art. 114 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 301 (Art. 114 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici semoventi

1. I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice, ad eccezione di quanto prescritto al comma 4, devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per gli autoveicoli della categoria N3.

2. Le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, si intendono soddisfatte quando è raggiunta l'efficienza minima della prova di tipo 0 (prova ordinaria della efficienza a freni freddi) e della prova di tipo I (prova della perdita d'efficienza).

3. La prova di tipo 0 dovrà essere effettuata, con motore disinnestato, alla velocità massima per costruzione con tolleranza in meno del 10%; la prova di tipo I dovrà essere effettuata ad una velocità stabilizzata pari all'80% di quella raggiunta nella prova di tipo 0.

4. I dispositivi di frenatura degli escavatori, delle pale caricatrici e dei carrelli di qualunque massa, ad eccezione di quelli di cui all'art. 213, nonché delle macchine operatrici aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 18 t, possono rispondere alle prescrizioni costruttive e di efficienza delle macchine agricole, di cui all'art. 274, commi 1 e 2.

5. In ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento deve soddisfare le condizioni previste all'art. 274, comma 3.

DPR 495/92 - Art. 302 (Art. 114 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici trainate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 302 (Art. 114 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici trainate

1. Le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 58 del codice, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 t e non superiore a 6 t devono essere munite di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia della macchina operatrice trainata e la sua azione, nelle macchine operatrici trainate a due o più assi, può esplicarsi anche sulle sole ruote dell'asse anteriore.

2. Ogni macchina operatrice trainata, di massa a pieno carico superiore a 6 t, deve essere munita di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa dalla energia cinetica della macchina operatrice trainata; la sua azione deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive di funzionamento nonché le modalità di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.

3. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote della macchina operatrice trainata, espresso in daN, deve comunque essere uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a pieno carico della macchina stessa espresso in kg.

4. Ogni macchina operatrice trainata di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munita di un dispositivo di frenatura di stazionamento avente le stesse caratteristiche indicate all'art. 276, comma 8.

DPR 495/92 - Art. 303 (Art. 114 Cod. Str.) - Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 303 (Art. 114 Cod. Str.) - Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi (514)

1. La massa trasmessa sull'asse direttivo non deve in ogni caso essere inferiore al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto, rispettivamente, al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h ed al 13% per le macchine semicingolate. Nel caso di più assi direttivi, tale valore viene fissato dalla Direzione generale della M.C.T.C. in relazione alla particolare destinazione della macchina stessa. (515)

2. La massa gravante sull'asse più caricato delle macchine operatrici eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a 13 t possono essere ammessi, a condizione che la velocità massima, calcolata e verificata con le modalità previste all'art. 210 non superi i seguenti limiti:

a) 25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t;

b) 15 km/h per le masse superiori a 18 t. (516)

3. Le masse indicate al comma 2 sono ammesse anche su assi contigui, purché la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m. Tali assi devono essere muniti di sospensioni elastiche e devono poter compensare tra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il ± 25% della massa che grava su ogni asse nella condizione di complanarità. (517)


(514) Rubrica così sostituita dall'art. 169, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(515) Comma preposto dall'art. 169, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(516) A norma dell'art. 169, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, il preesistente comma 1 è diventato comma 2.

(517) Il preesistente comma 2 è diventato comma 3 ed è stato modificato dall'art. 169, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 304 (Art. 114 Cod. Str.) - Revisione delle macchine operatrici in circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 304 (Art. 114 Cod. Str.) - Revisione delle macchine operatrici in circolazione (518)

1. Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, con periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine operatrici stesse.

2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1 sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.


(518) Vedi, anche, il D.M. 20 maggio 2015.

DPR 495/92 - Art. 305 (Art. 114 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine operatrici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 305 (Art. 114 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine operatrici

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, in relazione ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine operatrici a ruote o cingolate, può stabilire caratteristiche costruttive e funzionali a integrazione o modificazione di quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. (519)


(519) Comma così modificato dall'art. 170, comma 1, lett. da a) a c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 306 (Art. 114 Cod. Str.) - Norme di richiamo

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 306 (Art. 114 Cod. Str.) - Norme di richiamo

1. Alle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole:

a) art. 210 (velocità teorica ed effettiva);

b) art. 266 (dispositivo supplementare);

c) art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali); (520)

d) art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine); (520)

e) art. 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione);

f) art. 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante);

g) art. 278 (dispositivo di sterzo);

h) art. 279 (fascia d'ingombro);

i) art. 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro);

l) art. 281 (dispositivi di segnalazione acustica);

m) art. 282 (dispositivo retrovisore);

n) art. 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate);

o) art. 288 (inquinamento da gas di scarico);

p) art. 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori);

q) art. 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6., 2.7., 2.8., 2.18., 2.19., e 2.22.) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo);

r) art. 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).


(520) Lettera così sostituita dall'art. 171, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 307 (Art. 115 Cod. Str.) - Attestato di idoneità psicofisica

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 307 (Art. 115 Cod. Str.) - Attestato di idoneità psicofisica

1. Lo specifico attestato di cui all'art. 115, comma 2, lettera b), del codice, è rilasciato dalla commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice medesimo a seguito di visita medica specialistica rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.

2. L'attestato di cui al comma 1, conforme al modello IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento, se accompagnato dalla patente di guida in corso di validità e, ove ricorra il caso, dal certificato di abilitazione professionale, consente la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti a trasporto di persone, per il periodo di un anno a partire dalla data di rilascio dell'attestato ovvero nei più ridotti limiti temporali indicati nell'attestato stesso.

DPR 495/92 - Art. 308 (Art. 116 Cod. Str.) - Modello e caratteristiche della patente di guida - Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 308 (Art. 116 Cod. Str.) - Modello e caratteristiche della patente di guida - Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale (521)

1. La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti dimensioni:

a) altezza 106 mm;

b) larghezza 222 mm.

Le altre caratteristiche sono riportate nel modello IV.2, che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Per evitare i rischi di falsificazione della patente di guida, dopo l'intestazione e l'apposizione della fotografia del titolare, viene applicata, sulle parti da proteggere, una pellicola trasparente di materiale plastico.

3. Le caratteristiche del materiale utilizzato per la patente di guida, le caratteristiche della pellicola protettiva antifalsificazione, le modalità di compilazione del documento, di applicazione della pellicola protettiva sulla patente, le parti della patente da proteggere e gli ulteriori dettagli necessari sono stabiliti con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare nel termine previsto dall'art. 232 del codice. (522)

4. Le disposizioni di cui all'articolo 116, commi 3 e 4, del codice, si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria. E' sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso. (523)


(521) Rubrica così modificata dall'art. 172, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(522) Comma così modificato dall'art. 172, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(523) Comma aggiunto dall'art. 172, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 309 (Art. 116 Cod. Str.) - Annotazione del gruppo sanguigno

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 309 (Art. 116 Cod. Str.) - Annotazione del gruppo sanguigno

1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, è riportato nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2. (524)

2. Gli estremi del gruppo sanguigno sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. (525)

3. Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a ciò preposti, sono definite con decreto del Ministro della sanità da emanare nel termine previsto dall'art. 232 del codice. Tale decreto può essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.

4. Il titolare è tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno, qualora annotato, per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C. (526)


(524) Comma così sostituito dall'art. 173, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(525) Comma così modificato dall'art. 173, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(526) Comma così modificato dall'art. 173, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 310 (Art. 116 Cod. Str.) - Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 310 (Art. 116 Cod. Str.) - Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP (527)

1. I certificati di abilitazione professionale (CAP), di cui all'art. 116, comma 8, del codice, sono dei seguenti tipi:

KA - per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette, di massa complessiva fino a 1,3 t in servizio di noleggio con conducente;

KB - per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette di massa complessiva oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

KC - per guidare, essendo minori di anni 21 e per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 t;

KD - per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari;(528)

KE - per guidare, per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

2. Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato KA; il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli cui abilitano i certificati di tipo KB e KE. (529)

3. I certificati di cui al comma 1, devono corrispondere al modello IV.3, che fa parte integrante del presente regolamento.


(527) A norma dell'art. 17, comma 26, L. 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui al presente articolo.

(528) Punto così modificato dall'art. 174, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(529) Comma così modificato dall'art. 174, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 311 (Art. 116 Cod. Str.) - Requisiti per il rilascio del CAP

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 311 (Art. 116 Cod. Str.) - Requisiti per il rilascio del CAP (530) (531)

1. Per il rilascio del CAP, a seconda del tipo richiesto, è necessaria la titolarità della patente di guida come di seguito indicato:

KA - patente di categoria A;

KB - patente di categoria B;

KC - patente di categoria C;

KD - patente di categoria D per la guida di autobus; DE negli altri casi;

KE - patente di categoria B per la guida di ambulanze ed altri veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; patente di categoria C negli altri casi.

2. Il rilascio del CAP è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validità della patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.

3. Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP), occorre:

a) essere residenti in un comune della Repubblica;

b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria prevista dal comma 1;

c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

d) superare l'apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero.

4. Ai minori di anni 21 può essere rilasciato esclusivamente il certificato di abilitazione professionale KC.

5. L'ufficio provinciale della M.C.T.C. provvede a rilasciare il certificato di abilitazione professionale, contrassegnato da un numero progressivo assegnato dal centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.

6. La domanda di cui al comma 3, lettera c), ha validità per sei mesi, dà diritto a sostenere l'esame una volta soltanto e non è prorogabile.


(530) A norma dell'art. 17, comma 26, L. 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui al presente articolo.

(531) A norma dell'art. 18, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD, di cui al presente articolo, è sostituito dalla carta di qualificazione del conducente.

DPR 495/92 - Art. 312 (Art. 116 Cod. Str.) - Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 312 (Art. 116 Cod. Str.) - Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale (532)

1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono quelli indicati nell'appendice I al presente titolo.


(532) A norma dell'art. 17, comma 26, L. 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui al presente articolo.

DPR 495/92 - Art. 312 Appendice I

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo IV - Appendice I

Art. 312 (Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale)

1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono di seguito indicati, con le specificazioni riportate nei commi da 3 a 7 per i diversi tipi di CAP.

Titolo I

A. Conoscenza della struttura di un veicolo e delle sue parti principali.

A.1. Conoscenza della struttura e del funzionamento di motori a combustione interna:

a) sistemi di lubrificazione e di raffreddamento;

b) impianto di alimentazione;

c) impianto elettrico;

d) sistema di accensione;

e) sistema di trasmissione (frizione, scatola del cambio, ecc.).

A.2. Conoscenze generali sui lubrificanti e sulla difesa antigelo.

A.3. Conoscenza delle precauzioni da prendere per smontare e rimontare le ruote.

A.4. Conoscenza della struttura, del montaggio, del corretto uso e della manutenzione dei pneumatici.

A.5. Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura, del loro funzionamento, delle loro parti principali, dei loro collegamenti, del loro uso e della loro manutenzione quotidiana, nonché conoscenza dei dispositivi di accoppiamento dei rimorchi.

A.6. Capacità di individuare i guasti del veicolo.

A.7. Capacità di riparare piccoli guasti facendo uso degli opportuni utensili.

A.8. Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo e alla tempestività delle riparazioni da effettuare.

Titolo II

B. Conoscenze generali in materia di trasporti e di amministrazione.

B.1. Capacità generali e conoscenze geografiche sufficienti per poter usare carte stradali e relativi indici.

B.2. Conoscenza dell'uso economico del veicolo.

B.3. Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri incidenti (per esempio incendio) per quanto concerne l'assicurazione del veicolo.

B.4. Conoscenza della legislazione nazionale, applicabile al trasporto di merci.

B.5. Nozioni elementari sulla responsabilità del conducente per quanto concerne la presa in consegna, il trasporto e la consegna delle merci conformemente alle condizioni convenute.

B.6. Conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare merci e del corretto uso della relativa attrezzatura.

B.7. Nozioni elementari sulle precauzioni da prendere per la manutenzione e il trasporto di merci pericolose.

B.8. Conoscenza dei documenti, relativi ai veicoli e ai trasporti, prescritti per il trasporto di merci all'interno del paese e al passaggio della frontiera.

B.9. Conoscenza della legislazione nazionale applicabile al trasporto di persone.

B.10. Conoscenza delle responsabilità del conducente connessa con il trasporto di viaggiatori.

B.11. Conoscenza dei documenti relativi ai veicoli e ai viaggiatori, prescritti per il trasporto di viaggiatori all'interno del paese e al passaggio della frontiera.

2. Dal programma di esame sono esclusi gli argomenti che il candidato deve già conoscere in base alla categoria di patente e alle abilitazioni possedute.

3. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KA gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4. a B.8.

4. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KB gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4. a B.8. Per i titolari di patente della categoria E sono esclusi gli argomenti del titolo I. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale tipo KC sono esclusi gli argomenti del titolo I e quelli del titolo II sono limitati ai punti B.9., B.10. e B.11.

5. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KC gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Sono inoltre da escludere gli argomenti del titolo II, punti B.9., B.10. e B.11.

Per i titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E sono esclusi gli argomenti previsti dal titolo I.

6. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KD, per i titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E sono esclusi gli argomenti del titolo I. Per coloro che sono già titolari di certificato di abilitazione professionale tipo KC sono da escludere gli argomenti di cui al titolo II salvo i punti da B.8. a B.11.

7. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KE gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti relativi ai punti da B.4. a B.9. e B.11. I candidati dovranno dimostrare inoltre la conoscenza delle specifiche norme di comportamento che regolano la guida dei veicoli in servizio di emergenza. (715)

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(715) Comma modificato dall'art. 232, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 313 (Art. 116 Cod. Str.) - Modalità di rilascio e relativa validità. Sostituzione dei CAP di precedente modello

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 313 (Art. 116 Cod. Str.) - Modalità di rilascio e relativa validità. Sostituzione dei CAP di precedente modello (533)

1. Il certificato di abilitazione professionale è rilasciato sulla base dei requisiti indicati nell'art. 311, ha validità biennale e scade alla data indicata nel certificato stesso.

2. Alla scadenza e previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, secondo quanto prescritto dall'art. 126, comma 4, del codice, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. procede a confermare la validità del certificato di abilitazione professionale per un altro biennio, rilasciando un duplicato aggiornato del documento.

3. Per coloro che hanno superato i sessantacinque anni di età, la durata della validità può essere inferiore ad un biennio se ciò è disposto dalla Commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice.

4. I certificati di abilitazione professionale, rilasciati in base al decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 1974, n. 2512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18 maggio 1974, n. 129, conservano la loro validità per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice (534) , salvo la scadenza di validità della patente di guida prima di tale data. In tal caso il titolare dovrà richiedere la sostituzione del certificato con uno dei tipi previsti dal presente regolamento.

5. I certificati di abilitazione di tipo KB di cui al comma 4 saranno sostituiti con quelli di tipo KA se il titolare è titolare di patente della categoria A. (535)


(533) A norma dell'art. 17, comma 26, L. 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui al presente articolo.

(534) Per la proroga del presente termine al 31 dicembre 1997, vedi l'art. 2, comma 4, D.L. 25 novembre 1995, n. 501.

(535) Comma così modificato dall'art. 175, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 314 (Art. 116 Cod. Str.) - Rilascio del CAP per conversione di documento estero

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 314 (Art. 116 Cod. Str.) - Rilascio del CAP per conversione di documento estero (536)

1. I titolari di patente estera possono, a domanda, ottenere il certificato di abilitazione professionale in occasione della conversione della patente estera in patente nazionale, qualora dalla patente estera, ovvero dalla stessa corredata dal relativo certificato di abilitazione professionale, risulti che sono abilitati a condurre i veicoli adibiti ai trasporti, elencati nell'art. 310.

2. Nei casi di cui al comma 1 il certificato di abilitazione professionale, da richiedersi contemporaneamente alla conversione della patente estera, verrà rilasciato dopo il conseguimento della patente nazionale, e previa esibizione della stessa.


(536) A norma dell'art. 17, comma 26, L. 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui al presente articolo.

DPR 495/92 - Art. 315 (Art. 116 Cod. Str.) - Certificato di formazione professionale relativo alle merci pericolose

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 315 (Art. 116 Cod. Str.) - Certificato di formazione professionale relativo alle merci pericolose (537) (538)

1. Ai conducenti che effettuano trasporti nazionali ed internazionali su strada di merci pericolose, il certificato di formazione professionale, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, è rilasciato in base a quanto disposto in materia con lalegge 19 febbraio 1992, n. 142. (539)


(537) Rubrica così modificata dall'art. 176, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(538) A norma dell'art. 17, comma 26, L. 27 dicembre 1997, n. 449, è soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui al presente articolo.

(539) Comma così modificato dall'art. 176, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 316 (Art. 117 Cod. Str.) - Limitazioni nella guida

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 316 (Art. 117 Cod. Str.) - Limitazioni nella guida

1. Ai fini del controllo dell'osservanza delle limitazioni della guida di cui all'art. 117 del codice, le carte di circolazione dei motocicli devono contenere l'indicazione della potenza massima espressa in chilowatt e della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per chilogrammo. (540)

2. Per consentire i controlli di cui al comma 1 a carico dei motocicli già in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Direzione generale della M.C.T.C. pubblica l'elenco dei tipi di veicoli non soggetti alle limitazioni nella guida di cui all'art. 117 del codice . (541)

[3. Per le finalità di cui al comma 1, per consentire i controlli di cui ai commi 1 e 2, qualora dalle carte di circolazione o dai tabulati non risulti il valore della velocità massima si fa riferimento alla velocità calcolata indicata sulla carta di circolazione o sui tabulati . (542) ]


(540) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, lett. a), D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204.

(541) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, lett. b), D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204.

(542) Comma soppresso dall'art. 11, comma 2, lett. c), D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 204.

DPR 495/92 - Art. 317 (Art. 118 Cod. Str.) - Esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 317 (Art. 118 Cod. Str.) - Esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli

1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli, da presentare all'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio, deve essere inoltrata tramite l'azienda interessata all'abilitazione e corredata da una dichiarazione dell'azienda stessa sull'esito delle esercitazioni, con l'indicazione degli itinerari seguiti e dei chilometri percorsi, e con l'attestazione che il candidato ha dimostrato di avere la piena conoscenza pratica della guida e della circolazione dei filoveicoli.

2. L'esame consiste in una prova teorica ed in una prova pratica e deve essere effettuato da un funzionario dell'USTIF della Direzione generale della M.C.T.C. secondo quanto specificato nella tabella IV.1, con l'assistenza di un rappresentante dell'azienda di cui al comma 1. (543)

3. Alla prova teorica il candidato deve dimostrare di avere conoscenza:

a) delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione stradale, con specifico riferimento alla condotta dei filobus;

b) delle norme concernenti le funzioni di guidatore di filobus;

c) delle strutture e funzionamento delle parti che compongono le vetture filoviarie;

d) dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti.

4. La prova pratica consiste in un esperimento di guida da eseguire su una o più linee della rete dell'azienda interessata. La durata minima delle esercitazioni ed il numero minimo dei chilometri da percorrere vengono determinati dal Direttore dell'USTIF, nel rispetto delle direttive impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.

5. I candidati giudicati idonei sono classificati secondo la votazione conseguita.

6. La votazione deve esprimersi in decimi e risultare di tre valutazioni: una per le materie di cui alle lettere a) e b) del comma 3, una per le materie di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma e una per la prova pratica.

7. Il candidato per conseguire l'idoneità deve riportare una votazione media di 7/10 fra le tre valutazioni, con un minimo di 6/10 per ognuna delle materie della prova orale e di 7/10 per la prova pratica.

8. Copia del processo verbale degli esami viene trasmesso all'azienda di cui al comma 1.

9. Previo rinnovo della domanda e delle certificazioni, i candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di esercitazioni e sia trascorso almeno un mese.


(543) Comma così modificato dall'art. 177, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 318 (Art. 118 Cod. Str.) - Rilascio del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 318 (Art. 118 Cod. Str.) - Rilascio del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli

1. Il direttore dell'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia, ai candidati che hanno superato gli esami, un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filoveicoli, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, che è valido solo se accompagnato dalla patente di guida per autoveicoli e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, secondo quanto prescritto dall'articolo 118, commi 1 e 2, del codice. I certificati di idoneità rilasciati in base alla normativa precedentemente in vigore conservano la loro validità. (544)

2. Il certificato di idoneità abilita a condurre filoveicoli presso le aziende di trasporto pubblico sulle quali resta ferma la competenza degli USTIF di cui all'art. 12 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.


(544) Comma così modificato dall'art. 178, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 319 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 319 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida (548)

1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita. (545)

2. I medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'art. 320. (546)

3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'art. 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.

5. Il medico accertatore di cui all'art. 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo. (547)


(545) Comma così modificato dall'art. 179, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(546) A norma dell'art. 179, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, il preesistente comma 2 è stato soppresso e i commi successivi sono stati conseguentemente rinumerati.

(547) Comma così modificato dall'art. 179, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(548) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 320 (Art. 119 Cod. Str.) - Malattie invalidanti

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 320 (Art. 119 Cod. Str.) - Malattie invalidanti (549)

1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.


(549) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 320 Appendice II

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo IV - Appendice II (717)

Art. 320 (Malattie invalidanti)

1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:

A. Affezioni cardiovascolari.

La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.

B. Diabete. (716)

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.

C. Malattie endocrine.

In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.

D. Malattie del sistema nervoso.

La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè confermata a candidati o conducenti colpiti da:

a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;

b) malattie del sistema nervoso periferico;

c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;

d) epilessia.

La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

E. Malattie psichiche.

La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

F. Sostanze psicoattive.

La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope nè a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

G. Malattie del sangue.

La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

H. Malattie dell'apparato urogenitale.

La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.

Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

(716) Punto sostituito dall'art. 1, D.M. 16 ottobre 1998.

(717) Per le modifiche della presente appendice vedi l'Allegato III, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. da a) a c), D.M. 22 dicembre 2015.

DPR 495/92 - Art. 321 (Art. 119 Cod. Str.) - Efficienza degli arti

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 321 (Art. 119 Cod. Str.) - Efficienza degli arti (551)

1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita. (550)

2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.


(550) Comma così modificato dall'art. 180, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(551) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 322 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti visivi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 322 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti visivi (554)

1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.

4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.

5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.

6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.

8. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto. (552)

9. Il virus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale. (553)

10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate. (553)

11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate nè confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.

12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.

13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.


(552) Comma così modificato dall'art. 181, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(553) Comma così sostituito dall'art. 181, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(554) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 323 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti uditivi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 323 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti uditivi (555)

1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.

2. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all'art. 119, comma 2, del codice.

3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.


(555) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 324 (Art. 119 Cod. Str.) - Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 324 (Art. 119 Cod. Str.) - Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali (556) (557)

1. Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.

2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalità. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.


(556) Articolo così sostituito dall'art. 182, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(557) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 325 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 325 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (558) (563)

1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:

a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;

b) coloro che, abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;

c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie; (559)

d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.

2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B. (560)

3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.

4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.

5. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto. (561)

6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione delle patenti di guida di categoria C e D. (562)


(558) Rubrica così modificata dall'art. 183, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(559) Lettera così modificata dall'art. 183, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(560) Comma così modificato dall'art. 183, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(561) Comma così modificato dall'art. 183, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(562) Comma così modificato dall'art. 183, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(563) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 326 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 326 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (564) (568)

1. Possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida della categoria A e B, purché i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d'obbligo. (565)

2. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale delle categorie C e D occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l'orecchio che sente di meno. (566)

3. La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria A, B, C e D può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. (567)

4. Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica.


(564) Rubrica così modificata dall'art. 184, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(565) Comma così modificato dall'art. 184, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(566) Comma così modificato dall'art. 184, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(567) Comma così modificato dall'art. 184, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(568) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 327 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 327 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (569) (572)

1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purché la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre. (570)

2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'art. 119, comma 10, del codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.

3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.

4. L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.

[5. Il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria A per la guida di motocicli non può essere concessa ai minorati degli arti. (571) ]

6. La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto dall'art. 126 del codice.


(569) Rubrica così modificata dall'art. 185, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(570) Comma così modificato dall'art. 185, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(571) Comma abrogato dall'art. 7, comma 8-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(572) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 328 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 328 (Art. 119 Cod. Str.) - Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (573) (575)

1. Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D, purché i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento. (574)


(573) Rubrica così modificata dall'art. 186, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(574) Comma così modificato dall'art. 186, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(575) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 329 (Art. 119 Cod. Str.) - Patenti speciali delle categorie C e D

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 329 (Art. 119 Cod. Str.) - Patenti speciali delle categorie C e D (576) (578)

1. La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t. La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16. (577)

2. La commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice, potrà limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste dal comma 1.

3. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo.


(576) Rubrica così sostituita dall'art. 187, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(577) Comma così modificato dall'art. 187, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(578) Per la conferma dei requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore, a decorrere dal 1° luglio 1996, vedi il D.M. 28 giugno 1996.

DPR 495/92 - Art. 330 (Art. 119 Cod. Str.) - Commissioni mediche locali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 330 (Art. 119 Cod. Str.) - Commissioni mediche locali

1. Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale. (579)

2. La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse. (586)

3. Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1. (580)

4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. (586)

5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da disabili sensoriali o da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria, nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo. (589)

6. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.

7. La commissione opera presso idonei locali dell'azienda sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici. (587)

8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'azienda sanitaria locale. (587)

9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.

10. Nel caso previsto dall'art. 119, comma 4, lettera c), del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente. (581)

11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa. (582)

12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi.

13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta.

14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, i certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. (588)

15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero della salute e alla regione competente una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'art. 1, comma 4, del codice. (583)

16. Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, almeno, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia ed almeno una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, è subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano. (584)

17. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni. (585)


(579) Comma modificato dall'art. 188, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(580) Comma modificato dall'art. 188, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(581) Comma così modificato dall'art. 188, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(582) Comma sostituito dall'art. 188, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(583) Comma così modificato dall'art. 188, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(584) Comma così modificato dall'art. 188, comma 1, lett. f), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(585) Comma così modificato dall'art. 188, comma 1, lett. g), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(586) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(587) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(588) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.

(589) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68 e, successivamente, così modificato dall'art. 25, commi 01 e 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

DPR 495/92 - Art. 331 (Art. 119 Cod. Str.) - Certificati medici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 331 (Art. 119 Cod. Str.) - Certificati medici

1. I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati, che fanno parte del presente regolamento e vanno compilati:

a) quello di cui al modello IV.4 (comunicazione all'ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in caso di conferma di validità della patente di guida) dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice;(590)

b) quello di cui al modello IV.5 dai medici indicati dall'art. 119, comma 2, del codice, su carta di colore bianco;

c) quello di cui al modello IV.6 dalle commissioni mediche locali, su carta di colore celeste.

2. I certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validità della patente l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C. Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa deve essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio che, dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie che hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticità e la successiva archiviazione. (591)


(590) Lettera così sostituita dall'art. 189, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(591) Comma così sostituito dall'art. 189, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 332 (Art. 121 Cod. Str.) - Competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. in materia di esami di idoneità

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Art. 332 (Art. 121 Cod. Str.) - Competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. in materia di esami di idoneità

1. Gli esami di idoneità di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice sono effettuati dai dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Fermo restando il citato quadro di riferimento, possono continuare ad effettuare esami i dipendenti che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993. (592)

2. Nell'eventualità che i profili professionali elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi. (593)

3. Nell'eventualità di innovazioni nell'ordinamento giuridico del personale, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali del nuovo ordinamento. (594)


(592) Comma così modificato dall'art. 190, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(593) Comma così modificato dall'art. 190, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(594) Comma così modificato dall'art. 190, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 333 (Art. 121 Cod. Str.) - Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e termini per il rilascio della patente

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Art. 333 (Art. 121 Cod. Str.) - Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e termini per il rilascio della patente (595)

1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice.

2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a ciò destinati. La patente di guida è preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarità della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.


(595) Articolo così sostituito dall'art. 191, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 334 (Art. 122 Cod. Str.) - Contrassegno per le esercitazioni di guida

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 334 (Art. 122 Cod. Str.) - Contrassegno per le esercitazioni di guida

1. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida condotti da aspiranti conducenti devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante la lettera P dell'alfabeto, maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Tale contrassegno va applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della lettera P sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.1, IV.2, IV.3.

2. Per gli autoveicoli facenti parte del parco veicolare delle autoscuole o dei centri di istruzione, il contrassegno deve essere costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante la scritta scuola guida, in colore nero su fondo bianco retroriflettente, applicato anteriormente e posteriormente, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della scritta sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.4, IV.5.

DPR 495/92 - Art. 335 (Art. 123 Cod. Str.) - Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 335 (Art. 123 Cod. Str.) - Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole

1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 123 del codice, così come specificato nel presente regolamento.

2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.

3. Nel caso di delega da parte di società o enti, di cui all'art. 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della società o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.

4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi.

5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

6. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in:

a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); (596)

b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida della categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.

11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprietà dell'autoscuola.

12. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'art. 123, comma 7, del codice, anche la dotazione complessiva dei veicoli potrà essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprietà del consorzio.

13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali è ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.

14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10, lettera a), possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di autoscuola.

15. Le autoscuole devono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal Ministro dei trasporti. (597)

16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché per ogni incombenza connessa all'attività. (598)


(596) Comma così modificato dall'art. 192, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(597) Comma così modificato dall'art. 192, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(598) Comma così sostituito dall'art. 192, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 336 (Art. 123 Cod. Str.) - Vigilanza tecnica sulle autoscuole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 336 (Art. 123 Cod. Str.) - Vigilanza tecnica sulle autoscuole

1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami.
Sono, in particolare, soggette a controllo:

a) la capacità didattica del personale;

b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;

c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;

d) l'idoneità dei locali;

e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;

f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;

g) regolare esecuzione dei corsi;

h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 123, commi 3 e 10, del codice.

2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.

4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, affinché adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 è fatta salva la facoltà del direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

DPR 495/92 - Art. 337 (Art. 123 Cod. Str.) - Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 337 (Art. 123 Cod. Str.) - Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici (599)

1. L'attività di consulenza degli enti pubblici non economici è disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa è svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.


(599) Articolo così sostituito dall'art. 193, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 338 (Art. 127 Cod. Str.) - Rilascio duplicato della patente

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Art. 338 (Art. 127 Cod. Str.) - Rilascio duplicato della patente (600)

[1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha ricevuto la domanda di duplicato della patente nei casi di cui all'art. 127 del codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa. (601)

2. [Per il rilascio del duplicato si applicano le modalità ed i termini di cui all'art. 333, commi 2 e 3.] (602)

3. [In tutti i casi di duplicazione e di rinnovo o di sostituzione della patente, deve essere indicata anche la data del primo rilascio della patente stessa.] (602) ]


(600) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104.

(601) Comma modificato dall'art. 194, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(602) Comma soppresso dall'art. 194, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 339 (Articoli 132 e 133 Cod. Str.) - Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 339 (Articoli 132 e 133 Cod. Str.) - Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano

1. Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui all'art. 132, comma 3, del già fatto codice, qualora non vengano per esso impiegate cifre arabe e lettere in caratteri latini, deve essere ripetuto utilizzando tali cifre e caratteri. Detto contrassegno deve essere conforme alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito oppure alle disposizioni contenute in accordi di reciprocità.

2. La sigla distintiva degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia è costituita dalla lettera I, in carattere latino maiuscolo, dell'altezza minima di 80 mm e dello spessore minimo 10 mm, di colore nero su fondo bianco, di forma ellittica, con l'asse maggiore di 175 mm, disposto orizzontalmente, e l'asse minore di 115 mm.

3. La sigla di cui al comma 2 può essere dipinta direttamente sul veicolo, oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla dovrà essere situata su una superficie verticale o sensibilmente verticale, nella parte posteriore del veicolo; nel secondo caso la targhetta dovrà essere fissata nella parte posteriore del veicolo in posizione sensibilmente verticale e perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del veicolo medesimo.

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