DPR 495/92 - Art. 340 (Art. 134 Cod. Str.) - Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 340 (Art. 134 Cod. Str.) - Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

1. L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'art. 134 del codice è consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprietà di stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio della carta di circolazione può avvenire solo su esplicita autorizzazione della stessa Direzione.

2. La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con targa EE, salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente alle lettere a) e b), è la seguente: (603)

a) bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione;

b) dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, rilasciata con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegato B) o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante esibizione del passaporto. E' consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza all'estero, nonché la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverrà definitiva con la presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure mediante esibizione del passaporto (italiano all'estero);

c) dichiarazione di conformità o certificato di origine oppure carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalità all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C (604) .

3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando la targa di riconoscimento prevista dall'art. 256, comma 4, lettera b), e la carta di circolazione, secondo le procedure dettate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (605)


(603) Alinea così modificato dall'art. 195, comma 1, lett. a/A), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(604) Lettera così modificata dall'art. 195, comma 1, lett. a/B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(605) Comma così modificato dall'art. 195, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 341 (Art. 139 Cod. Str.) - Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 341 (Art. 139 Cod. Str.) - Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale

1. La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico.

2. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentito il Ministro dei trasporti.

3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica ed una pratica ed il voto di ciascuna prova è espresso in ventesimi. Per ottenere l'idoneità è indispensabile una votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle due prove.

4. Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio sono nominate dal prefetto e composte da:

a) un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente;

b) un funzionano dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., come membro;

c) un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro.

5. Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia della patente ordinaria deve essere trasmessa al Prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio.

6. I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice può esprimere il parere di non ammissibilità alla ripetizione delle prove.

7. La patente di servizio è valida per 5 anni. La validità può essere confermata per altri cinque anni dal Prefetto, al quale, a tal fine, deve essere trasmessa una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore dell'ufficio attestante che il titolare è tuttora idoneo alla guida ed è munito della patente ordinaria in corso di validità.

8. La patente di servizio può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata dal Prefetto, d'ufficio o a seguito di proposta motivata del comando o dell'ufficio, quando il dipendente, nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza. La sospensione o la revoca danno luogo al materiale ritiro della patente che, in caso di sospensione, sarà custodita dal comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso il periodo di sospensione, prima della restituzione, il titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del corpo o da un funzionario dell'ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata viene inviata al Prefetto che l'ha rilasciata.

DPR 495/92 - Art. 342 (Art. 141 Cod. Str.) - Obbligo di limitare la velocità

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 342 (Art. 141 Cod. Str.) - Obbligo di limitare la velocità

1. L'obbligo di limitare la velocità, di cui all'art. 141, comma 1, del codice inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire l'esistenza di un pericolo e, comunque, in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo.

DPR 495/92 - Art. 343 (Art. 142 Cod. Str.) - Limitazioni temporanee di velocità

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 343 (Art. 142 Cod. Str.) - Limitazioni temporanee di velocità

1. In prossimità di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocità per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti segnali.

2. L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari situazioni di pericolo, può prescrivere lungo il tratto di strada interessato, opportune limitazioni di velocità mediante i prescritti segnali.

DPR 495/92 - Art. 344 (Art. 142 Cod. Str.) - Limitazioni permanenti di velocità

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 344 (Art. 142 Cod. Str.) - Limitazioni permanenti di velocità

1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'art. 142, comma 4, del codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti. (606)

2. Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:

a) dimensioni e colori come riportato in figura V.1;

b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva;

c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2). (607)

3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti e della navigazione. (608)


(606) Comma così modificato dall'art. 196, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(607) Comma così modificato dall'art. 196, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(608) Comma così modificato dall'art. 196, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 345 (Art. 142 Cod. Str.) - Apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 345 (Art. 142 Cod. Str.) - Apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità (610)

1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.

2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%. (609)

3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'art. 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.

4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'art. 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.


(609) Comma così modificato dall'art. 197, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(610) Per l'approvazione dei prototipi delle apparecchiature di cui al presente articolo, vedi il D.M. 29 ottobre 1997.

DPR 495/92 - Art. 346 (Art. 144 Cod. Str.) - Marcia per file parallele

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 346 (Art. 144 Cod. Str.) - Marcia per file parallele

1. Nel caso di marcia per file parallele è consentito lo scorrimento di una fila di veicoli rispetto a quella adiacente, in quanto ognuna delle file deve sempre procedere entro la propria corsia.

2. Nella marcia rettilinea su file parallele è fatto obbligo ai veicoli non provvisti di motore ed ai ciclomotori di occupare esclusivamente la corsia di destra, mantenendosi il più possibile verso il margine della carreggiata.

3. Quando, nella circolazione per file parallele, è consentito, ai sensi dell'art. 144, comma 3, del codice, il cambio di corsia, chi effettua la manovra deve segnalarlo in tempo utile con l'uso degli appositi dispositivi, ma in ogni caso non deve creare intralcio o pericolo a chi percorre la corsia da impegnare.

4. Prima di effettuare il cambio di corsia il conducente dovrà comunque accertare:

a) che la corsia che intende occupare sia libera per un tratto sufficiente anteriormente e posteriormente utilizzando all'uopo gli appositi dispositivi retrovisori;

b) che il veicolo che lo precede non abbia a sua volta già iniziato, ovvero segnalato d'iniziare, la stessa manovra.

5. Nei bracci di entrata delle intersezioni, anche se privi di apposita segnaletica, i conducenti devono tempestivamente disporsi sulle corsie, demarcate o potenziali, destinate alle manovre che essi intendono effettuare così da realizzare l'incolonnamento predirezionale che dovrà essere mantenuto durante la fase d'attraversamento dell'intersezione stessa. Una volta effettuata la scelta della corsia il conducente è tenuto a rispettare la destinazione della corsia stessa, essendo assolutamente vietate le modifiche improvvise di direzione in corrispondenza dei bracci di ingresso alle aree delle intersezioni.

6. In corrispondenza delle intersezioni disciplinate da semafori o da segnalazioni manuali, i conducenti dei veicoli a due ruote possono, nella corsia relativa alla direzione prescelta, affiancarsi agli altri veicoli in attesa del segnale di via.

7. La manovra a zig-zag per portarsi sulla linea di arresto è vietata.

8. Attraverso le porte della città ed i fornici aperti nelle mura urbane, ove il transito non sia regolato da appositi segnali o dagli agenti, i conducenti devono, di regola, impegnare il primo passaggio veicolare a cominciare dalla loro destra. Quando il traffico sia intenso e l'osservare la regola di cui sopra lo intralci, i veicoli possono impegnare anche gli altri fornici disponibili per ogni senso di marcia, usando tempestivamente gli appositi segnali, ai sensi del comma 3.

DPR 495/92 - Art. 347 (Art. 148 Cod. Str.) - Sorpasso

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 347 (Art. 148 Cod. Str.) - Sorpasso

1. Non è consentito il sorpasso sulle corsie di accelerazione e decelerazione.

2. Il sorpasso a destra è consentito a velocità moderata e con particolare prudenza quando il veicolo che precede abbia segnalato la sua intenzione di voltare a sinistra.

3. Non è consentito il sorpasso in prossimità e in corrispondenza delle intersezioni non regolate da semafori ovvero da agenti del traffico. Qualora un veicolo si arresti per consentire l'attraversamento ai pedoni o per dare la precedenza ad altri veicoli, devono arrestarsi anche quelli che procedono nelle altre file parallele.

DPR 495/92 - Art. 348 (Art. 149 Cod. Str.) - Distanza di sicurezza tra i veicoli

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 348 (Art. 149 Cod. Str.) - Distanza di sicurezza tra i veicoli

1. La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all'entità del carico, nonché ad ogni altra circostanza influente.

2. La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l'inizio della frenata.

DPR 495/92 - Art. 349 (Art. 154 Cod. Str.) - Inversione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 349 (Art. 154 Cod. Str.) - Inversione

1. Nelle aree urbane la manovra di inversione ad "U" è vietata quando per compierla è necessario attraversare la mezzeria della strada segnata con striscia longitudinale continua; è parimenti vietata in corrispondenza dei bracci di strada adducenti alle aree di intersezione, oltre che negli altri casi previsti dall'art. 154, comma 6, del codice.

DPR 495/92 - Art. 350 (Art. 155 Cod. Str.) - Limiti sonori massimi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 350 (Art. 155 Cod. Str.) - Limiti sonori massimi

1. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all'art. 155, comma 3, del codice, non può superare nell'uso 60 L/Aeq dB (A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo.

2. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'art. 155, comma 4, del codice deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.

DPR 495/92 - Art. 351 (Art. 157 Cod. Str.) - Arresti e soste dei veicoli in generale

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 351 (Art. 157 Cod. Str.) - Arresti e soste dei veicoli in generale

1. Nel caso di incolonnamento di veicoli, il conducente non può nè arrestare, nè fermare la marcia del veicolo in modo da impegnare l'area di intersezione, senza essersi assicurato di poter sgombrare l'area stessa in tempo utile a consentire l'attraversamento dei pedoni e il deflusso delle correnti di circolazione trasversale.

2. Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.

3. Le manovre indicate dall'art. 157, comma 7, del codice, devono essere, nei casi consentiti dalla stessa norma, sempre eseguite nel tempo strettamente necessario, in relazione alle condizioni del traffico, in modo da assicurare la sicurezza del medesimo.

DPR 495/92 - Art. 352 (Art. 157 Cod. Str.) - Fermata degli autoveicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 352 (Art. 157 Cod. Str.) - Fermata degli autoveicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone

1. La parte della carreggiata appositamente indicata con la segnaletica orizzontale, destinata alla fermata degli autobus, dei filobus, dei tram e degli scuolabus per la salita e la discesa dei passeggeri, nonché per i capilinea dei medesimi, deve essere sempre segnalata con l'apposita segnaletica verticale. L'apposizione è a cura del gestore del servizio, previa intesa con l'ente proprietario della strada.

2. Nelle strade extraurbane ad unica carreggiata e a doppio senso di marcia, le aree di fermata devono essere ubicate in posizione tale che distino tra loro almeno 50 m, in posizione posticipata l'una rispetto all'altra, secondo il rispettivo senso di marcia. (611)

3. Nei centri abitati e sulle strade extraurbane le fermate dei veicoli di cui al comma 1, situate in corrispondenza delle aree di intersezione, sono poste, di massima, dopo l'area di intersezione, ad una distanza non minore di 20 m. Se il numero delle linee e la frequenza delle corse causa accumulo dei mezzi in modo da costituire intralcio per l'area di intersezione, la fermata deve essere anticipata ad almeno 10 m dalla soglia dell'intersezione.

4. Quando è necessario predisporre una fermata nel tratto immediatamente seguente o precedente una curva, salvo il caso di ubicazione dell'area di fermata in apposita piazzola di sosta esterna alla carreggiata, l'ente proprietario della strada dovrà determinare, caso per caso e con molta cura, la distanza più opportuna della fermata dalla curva stessa, così da evitare che il sorpasso di un autobus fermo risulti pericoloso.

5. Nei centri abitati le aree di fermata non devono essere collocate a fianco di quelle tranviarie provviste di salvagente a meno che lo spazio tra i bordi contigui del salvagente e dei marciapiedi sia di almeno 6 m. In ogni caso, le aree di fermata, ove possibile, devono essere collocate in spazi esterni alla carreggiata, dotati di agevoli raccordi di entrata e uscita.

6. Lungo le strade extraurbane, dove le fermate degli autobus, dei filobus e degli scuolabus possono costituire intralcio o pericolo per la circolazione, per la ristrettezza della carreggiata stradale, si devono prevedere, di massima, apposite piazzole di fermata fuori della carreggiata. Le piazzole di fermata devono avere una larghezza minima di 3 m in corrispondenza della fermata e una lunghezza minima di 12 m. Inoltre, dovranno essere provviste di raccordi di entrata e uscita di lunghezza minima di 30 m (fig. V.2). Le piazzole di fermata devono essere completate da un marciapiede o apposita isola rialzata, opportunamente attrezzati, per la sosta dei passeggeri in attesa.

7. Le fermate degli autobus di cui al presente articolo devono essere effettuate esclusivamente nelle zone indicate nei commi che precedono, in modo da evitare che i passeggeri in salita o in discesa dai mezzi impegnino la carreggiata, diminuendo la capacità della strada ed intralciando il traffico sulla stessa.


(611) Comma così modificato dall'art. 198, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 353 (Art. 158 Cod. Str.) - Fermata e sosta dei veicoli

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 353 (Art. 158 Cod. Str.) - Fermata e sosta dei veicoli

1. Non è consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando ciò possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione.

2. Il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti, deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto più basso del cambio di velocità. Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono applicare i cunei bloccaruote.

3. Il veicolo in sosta deve avere il motore spento.

DPR 495/92 - Art. 354 (Art. 159 Cod. Str.) - Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 354 (Art. 159 Cod. Str.) - Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti (614)

1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;

b) età non inferiore ad anni 21;

c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;

e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;

f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;

g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile per un massimale che verrà determinato con il disciplinare di cui al comma 2. (612)

2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'art. 12. La concessione deve contenere l'indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. (613)

3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'art. 215 del codice e dell'art. 397.

4. E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.


(612) Comma così modificato dall'art. 199, comma 1, lett. a/A-B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(613) Comma così modificato dall'art. 199, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(614) Per le tariffe di rimozione dei veicoli da applicarsi da parte dei concessionari di cui al presente comma, vedi ilD.M. 4 settembre 1998, n. 401.

DPR 495/92 - Art. 355 (Art. 159 Cod. Str.) - Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 355 (Art. 159 Cod. Str.) - Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli

1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'art. 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai tipi di ruota indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo; (615)

b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilità di sfilaggio, neanche quando il pneumatico è sgonfio;

c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata;

d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, nè il pneumatico;

e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma;

f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo;

g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri;

h) non superare il peso complessivo di 30 kg;

i) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo.

2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalità di applicazione dello stesso attrezzo.

3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego.

4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'art. 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'art. 215 del codice e dell'art. 398.

5. E' vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.


(615) Lettera così modificata dall'art. 200, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 356 (Art. 161 Cod. Str.) - Ingombro della carreggiata

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 356 (Art. 161 Cod. Str.) - Ingombro della carreggiata

1. Nel caso di incidente stradale che provochi l'ingombro della carreggiata da parte di veicoli danneggiati che non è possibile rimuovere tempestivamente, questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno o più segnali del tipo previsto dall'art. 162 del codice a cura dei conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualora questi siano impossibilitati a farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura degli agenti del traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo dell'incidente.

2. Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericolo alla circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in:

a) presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale previsto dall'art. 162 del codice, posto, se necessario, anche in mezzo alla carreggiata;

b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, al fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa, dei veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non è stato posto il segnale;

c) rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i conducenti o i passeggeri dei veicoli interessati sono tenuti, nel più breve tempo possibile, ad avvertire l'organo di polizia stradale più vicino al luogo dell'incidente.

DPR 495/92 - Art. 357 (Art. 162 Cod. Str.) - Presegnalamento e posizione del segnale mobile di pericolo

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 357 (Art. 162 Cod. Str.) - Presegnalamento e posizione del segnale mobile di pericolo

1. Tutti i veicoli indicati dall'articolo 162, comma 1, del codice, fermi su una carreggiata fuori dei centri abitati, ed ogni carico accidentalmente caduto su di essa, devono essere presegnalati, quando si verifichino le seguenti circostanze:

a) di giorno, quando il veicolo od il carico non siano nettamente visibili a una distanza di 100 m da parte del conducente di un veicolo sopraggiungente da tergo;

b) di notte, per il veicolo, quando manchino o siano insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, situate sul veicolo, ovvero in ogni caso di caduta del carico dal veicolo stesso. (616)

2. Nelle ipotesi in cui, ai sensi del comma 1, è imposto il presegnalamento, l'utente deve porre il segnale sulla pavimentazione stradale, dietro al veicolo od all'ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale di almeno 50 m, tale che in ogni circostanza, esso possa essere pienamente visibile, ad una distanza di 100 m, dai conducenti dei veicoli sopraggiungenti. Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 m, il segnale va collocato nella posizione più idonea per essere avvistato. (617)

3. Il segnale deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dall'ostacolo ad una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo esterno della carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che sopraggiungono.

4. L'utente deve aver cura di togliere il segnale al momento della cessazione della sosta o, comunque, dell'ingombro.


(616) Comma così modificato dall'art. 201, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(617) Comma così modificato dall'art. 201, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 358 (Art. 162 Cod. Str.) - Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 358 (Art. 162 Cod. Str.) - Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo

1. Il segnale mobile di pericolo indicato nell'art. 162, comma 2, del codice, che fa parte dell'equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice, riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del segnale altri pericoli di cui all'art. 103 (fig. II.35). (618)

2. Il segnale deve essere maneggevole, solido, durevole e deve essere munito di apposito sostegno che ne consenta lo stabile appoggio sul piano stradale e tale da impedire il ribaltamento del segnale sotto l'azione del vento o dello spostamento d'aria provocato dai veicoli in transito.

3. Il Ministero dei lavori pubblici omologa i tipi di segnale mobile di pericolo con le procedure previste all'art. 192.

4. Sono ammissibili i segnali mobili di pericolo omologati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 27 della Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. (619)


(618) Comma così modificato dall'art. 202, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(619) Comma così modificato dall'art. 202, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 359 (Art. 162 Cod. Str.) - Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale mobile di pericolo

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 359 (Art. 162 Cod. Str.) - Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale mobile di pericolo

1. Il materiale retroriflettente, che, a norma dell'art. 162, comma 2, del codice deve rivestire la faccia utile del segnale mobile di pericolo, deve avere coordinate tricromatiche per il materiale nuovo, nei colori bianco e rosso, che rientrano nelle zone del diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931 riportate nella tabella che segue. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto, per i due colori, e riportato nella stessa tabella.

Colore

Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone consentite nel diagramma colorimetro C.I.E. 1931 (illuminante normalizzato D65, geometria 45/0)

Fattore di luminanza minimo

   

1

2

3

4

 

Bianco

x

0,305

0,355

0,335

0,285

0,40

 

y

0,305

0,355

0,375

0,325

 

Rosso

x

0,690

0,595

0,569

0,655

0,03

 

y

0,310

0,315

0,341

0,345

 
             

2. Il coefficiente areico di intensità luminosa del materiale rifrangente nuovo, deve avere, nei colori bianco e rosso, e per i vari angoli di divergenza e di illuminazione, valori non inferiori a quelli minimi prescritti e riportati nella tabella seguente:

 

Angolo di

Coefficiente areico di intensità luminosa R'

Angolo di divergenza

illuminazione ß1 in°

in cd x Lux-¹ x m -²

∝ in °

     
 

(con ß 2 = 0°)

Bianco

Rosso

 

5

800

215

0,2

30

400

100

 

40

250

60

 

5

550

150

0,33

30

265

60

 

40

125

28

 

5

200

45

0,5

30

100

26

 

40

50

13

       

3. Il materiale rifrangente deve aderire perfettamente al supporto su cui è applicato senza punti di distacco.

DPR 495/92 - Art. 360 (Art. 163 Cod. Str.) - Convogli militari, cortei e simili

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 360 (Art. 163 Cod. Str.) - Convogli militari, cortei e simili

1. Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari, o di colonne di truppa, o di cortei o di concessioni, incombe l'obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale.

2. Le colonne o i gruppi di scolari devono, per quanto possibile, servirsi del marciapiede. Nel servirsi della sede stradale, ove necessario, devono procedere in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione veicolare.

3. Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sui ponti.

4. I conducenti dei veicoli che fanno parte dei convogli indicati nel comma 1 sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di cui all'art. 149 del codice, nonché tutte le altre norme relative alle luci ed alle segnalazioni visive.

5. Nel caso di convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci unità, sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia deve essere collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero inizio colonna e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero fine colonna. Sull'ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia dovrà essere collocato anteriormente analogo cartello con l'iscrizione fine colonna e posteriormente altro cartello con l'iscrizione inizio colonna. Una competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento può essere indicata con analoghi cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA......." e "FINE GARA......." con le modalità prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara. (620)


(620) Comma così modificato dall'art. 203, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 361 (Art. 164 Cod. Str.) - Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 361 (Art. 164 Cod. Str.) - Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico

1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremità della sporgenza ai sensi dell'art. 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2.500 cm2. Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.

2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse.

3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente.

4. In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 192. (621)


(621) Comma così modificato dall'art. 204, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 362 (Art. 164 Cod. Str.) - Restituzione dei documenti

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 362 (Art. 164 Cod. Str.) - Restituzione dei documenti

1. Qualora la idonea sistemazione del carico, ordinata ai sensi dell'art. 164, comma 9, del codice, possa essere ripristinata immediatamente, i documenti ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di constatazione della violazione.

2. Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore, che procederà alla restituzione dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dall'art. 164, comma 9, del codice, previa espressa annotazione sul verbale di constatazione della violazione.

DPR 495/92 - Art. 363 (Art. 167 Cod. Str.) - Accertamento della massa dei veicoli

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 363 (Art. 167 Cod. Str.) - Accertamento della massa dei veicoli

1. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purché in regola con le prescritte verifiche di legge.

DPR 495/92 - Art. 364 (Art. 168 Cod. Str.) - Disposizioni applicabili

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 364 (Art. 168 Cod. Str.) - Disposizioni applicabili

1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 168, commi 2 e 4 del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579. (622)


(622) Comma così modificato dall'art. 205, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 365 (Art. 168 Cod. Str.) - Definizioni

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 365 (Art. 168 Cod. Str.) - Definizioni (623)

1. Le definizioni di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), recipienti, cisterne e veicoli cisterna, contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose sono quelle riportate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.


(623) Articolo così sostituito dall'art. 206, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 366 (Art. 168 Cod. Str.) - Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 366 (Art. 168 Cod. Str.) - Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose

1. Fatte salve le prescrizioni generali del codice della strada per la circolazione dei veicoli, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti può emanare decreti per disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di determinate materie pericolose in corrispondenza di tratti di strade che possono comportare particolari condizioni di rischio quali ad esempio gallerie, viadotti od altri punti singolari.

DPR 495/92 - Art. 367 (Art. 168 Cod. Str.) - Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 367 (Art. 168 Cod. Str.) - Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose

1. Fatte salve le disposizioni generali previste dal codice della strada per la fermata e la sosta dei veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti possono essere prescritte particolari condizioni di sicurezza per lo stazionamento dei veicoli che trasportano merci pericolose.

DPR 495/92 - Art. 368 (Art. 168 Cod. Str.) - Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 368 (Art. 168 Cod. Str.) - Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità

1. E' vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, fatte salve le condizioni di ammissibilità previste nel presente articolo nonché le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade.

2. E' ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purché tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto.

3. La Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.

DPR 495/92 - Art. 369 (Art. 168 Cod. Str.) - Controlli

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 369 (Art. 168 Cod. Str.) - Controlli (624)

1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse.

2. I controlli hanno luogo con le stesse modalità previste dall'articolo 80, comma 10, del codice, e dall'art. 239.


(624) Articolo così sostituito dall'art. 207, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 370 (Art. 168 Cod. Str.) - Incidenti in cui siano coinvolti veicoli che trasportano merci pericolose

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 370 (Art. 168 Cod. Str.) - Incidenti in cui siano coinvolti veicoli che trasportano merci pericolose

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, emana con decreto le disposizioni per la rilevazione e l'analisi degli incidenti in cui risultano coinvolti veicoli e recipienti utilizzati per il trasporto di merci pericolose. Con il medesimo decreto viene prevista la possibilità di disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ai fini della sicurezza, per l'approfondimento delle indagini sulle cause e modalità degli incidenti stessi, avvalendosi anche della collaborazione di enti qualificati, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'esame e l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni.

DPR 495/92 - Art. 371 (Art. 169 Cod. Str.) - Persone e carichi trasportabili

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 371 (Art. 169 Cod. Str.) - Persone e carichi trasportabili

1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del 23 giugno 1966, è quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce "posti totali n...." oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, alla analoga voce "posti n.... compreso il conducente".

2. Le annotazioni del tipo: posti 2 + 2, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati.

3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati.

4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli.

5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e prove.

6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'art. 167, comma 1, del codice, si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi.

DPR 495/92 - Art. 372 (Art. 175 Cod. Str.) - Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 372 (Art. 175 Cod. Str.) - Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Sono vietate sull'autostrada competizioni motoristiche, nonché riunioni, giuochi e gare sportive in genere. Sulle autostrade e nelle zone ad esse adiacenti o prospicienti sono vietate tutte quelle azioni o situazioni che possono procurare pericolo alla sicurezza della circolazione. L'ente proprietario o concessionario ingiunge al responsabile di eliminare la situazione di pericolo e, in caso di inottemperanza, si procede ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI del codice.

2. In autostrada le esercitazioni di guida e le prove di esame per il conseguimento della patente di guida sono disciplinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in modo da salvaguardare in ogni caso la sicurezza della circolazione. (625) (627)

3. Per ragioni tecniche o di sicurezza, l'ente proprietario o concessionario può sospendere il traffico per tutte le categorie di veicoli o per alcune di esse su tratti dell'autostrada, ovvero può stabilire particolari modalità di uso di tratti dell'autostrada stessa, compreso l'attraversamento dei piazzali delle stazioni autostradali a particolari categorie di utenti e operatori autorizzati dall'ente proprietario. (626)

4. Gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera a), del codice non sono ammessi a circolare in autostrada o nelle strade extraurbane principali se non sono in grado, per costruzione, di sviluppare la velocità in piano di almeno 80 km/h. Il Ministro dei lavori pubblici può, ai sensi dell'art. 142, comma 2, del codice, fissare limiti minimi di velocità per altre categorie di veicoli di cui all'art. 54 del codice.

5. Il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle norme che regolano l'uso delle autostrade è di regola espletato dal personale indicato nell'art. 12, comma 1, lettere a) e f) del codice. Tale servizio è altresì espletato dal personale dipendente della amministrazione dello Stato indicato nell'art. 12, comma 3, del codice.

6. Gli accertamenti delle condizioni e dei limiti indicati nell'art. 175 del codice e nel presente articolo devono di regola essere effettuati all'ingresso nell'autostrada e il veicolo considerato non in regola non è ammesso alla circolazione su di essa. Se l'accertamento è fatto dopo l'ingresso, il veicolo non in regola deve lasciare l'autostrada alla prima uscita dopo il luogo dell'accertamento, sotto la sorveglianza dell'agente o funzionario accertatore.


(625) Comma così modificato dall'art. 208, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(626) Comma così modificato dall'art. 208, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(627) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 20 aprile 2012.

DPR 495/92 - Art. 373 (Art. 176 Cod. Str.) - Pedaggi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 373 (Art. 176 Cod. Str.) - Pedaggi

1. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'art. 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:

a) i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia" e dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;

b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri;

c) i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;

d) i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) i veicoli con targa G.d.F.;

f) i veicoli con targa C.F.S.;

g) i veicoli con targa POLIZIA PEN;

h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;

i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;

l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale. (628)

3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'art. 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza.

4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente è tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo più assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.


(628) Comma modificato dall'art. 1, D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 575 e, successivamente, così sostituito dall'art. 209, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 374 (Art. 176 Cod. Str.) - Soccorso stradale e rimozione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 374 (Art. 176 Cod. Str.) - Soccorso stradale e rimozione

1. L'attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade può essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

DPR 495/92 - Art. 375 (Artt. 178 e 179 Cod. Str.) - Documenti di viaggio e cronotachigrafo

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 375 (Artt. 178 e 179 Cod. Str.) - Documenti di viaggio e cronotachigrafo (630)

1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinati dal Regolamento n. 3820/85 del Consiglio delle Comunità Europee del 20 dicembre 1985 e successive modificazioni.

2. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del codice, è soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727.

3. L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La certificazione è fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.


(629) Paragrafo così sostituito dall'art. 210, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. In precedenza il titolo era il seguente: "Veicoli senza cronotachigrafo e con cronotachigrafo - (artt. 178-179 codice della strada)".

(630) Articolo così sostituito dall'art. 211, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 376 (Art. 180 Cod. Str.) - Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 376 (Art. 180 Cod. Str.) - Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia (631)

1. Quando, in ottemperanza all'invito dell'autorità, sono presentati i documenti o fornite le informazioni richieste a norma dell'articolo 180, comma 8, del codice, entro il termine stabilito, il comando o l'ufficio di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, presso il quale i documenti o le informazioni sono resi, ne prende atto redigendo apposito verbale e, se diverso dal comando o ufficio che ha formulato l'invito, ne dà comunicazione, senza ritardo, a quest'ultimo.

2. Copia del verbale di cui al comma 1 è consegnata alla persona che ha fornito le informazioni o ha esibito i documenti.

3. Il verbale di cui al comma 1 è conforme al modello seguente:

 

COMANDO___________________________

 

OGGETTO: Verbale di violazione all'art. 180 C.d.S. contestato dall'Ufficio o Comando di _____________________________________________________

 

L'anno __________

il giorno _________

del mese di __________________ alle

 

ore ______ nell'Ufficio o Comando ___________________________ si è presentato il

 

Sig. _____________________________________________________________ nato

 

a ________________ il _________________ residente a ______________________

 

via __________________________________ il quale ha esibito:

1.

La patente di guida cat. ________ n. ____________________ rilasciata dalla prefettura

 

di _________________________ il _______________________ validità rinnovata fino

 

al _________________________ vidimata per l'anno in corso.

 

Eventuali prescrizioni o annotazioni: ________________________________________

 

____________________________________________________________________

2.

La carta di circolazione e/o certificato di proprietà del veicolo targato _______________

 

tipo ____________________ intestato a ____________________________________

 

rilasciato/a il __________________________________________________________

 

Revisione: _______________________ annotazioni: __________________________

3.

Il certificato di assicurazione del veicolo targato _______________________________

 

tipo _______________________ dell'impresa di assicurazione ________________ n.

 

polizza ____________________ validità dalle ore ______________ del ____________

 

alle ore ____________________ del ___________________________ premio pagato

 

il _________________________

4.

Altri documenti: ________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

I dati sono stati rilevati dal ________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

_______________________ All'Ufficio o Comando *.

 

lì _______________________

 
 

di ______________________

prot. __________________

 

Si trasmette per quanto di competenza il presente verbale ai sensi dell'art. 376 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

 

* Da inviare all'Ufficio o Comando che ha contestato la violazione.".

         


(631) Articolo così sostituito dall'art. 212, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 377 (Art. 182 Cod. Str.) - Circolazione dei velocipedi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 377 (Art. 182 Cod. Str.) - Circolazione dei velocipedi

1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono. (632)

2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.

3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.

4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.

5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:

a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;

b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età.

Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso. (633)

6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'art. 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.

7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.


(632) Comma così modificato dall'art. 213, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(633) Comma così sostituito dall'art. 213, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 378 (Art. 185 Cod. Str.) - Impianti di smaltimento igienico-sanitario

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 378 (Art. 185 Cod. Str.) - Impianti di smaltimento igienico-sanitario (634)

1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m², nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;

b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni;

c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;

d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;

e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.

3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.

4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.

5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.

6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.

7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.


(634) Articolo così sostituito dall'art. 214, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 379 (Art. 186 Cod. Str.) - Guida sotto l'influenza dell'alcool

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 379 (Art. 186 Cod. Str.) - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. (639)

2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale. (635)

5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano. (636)

6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.

7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).

8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso. (637)

9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8. (638)


(635) Comma così modificato dall'art. 215, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(636) Comma così modificato dall'art. 215, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(637) Comma così modificato dall'art. 215, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(638) Comma così modificato dall'art. 215, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(639) Per il valore aggiornato del tasso alcoolemico, vedi l'art. 186 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

DPR 495/92 - Art. 380 (Art. 187 Cod. Str.) - Revisione della patente

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 380 (Art. 187 Cod. Str.) - Revisione della patente

1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'art. 187, comma 3, del codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel più breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. Il Prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'art. 119, comma 4, lettera c), del codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni.

3. L'esito della visita medica è comunicato, a cura del guidatore, al Prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il Prefetto dispone, entro il più breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare. In caso di esito negativo il prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinché i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice. (640)


(640) Comma così modificato dall'art. 216, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 382 (Art. 196 Cod. Str.) - Solidarietà e iscrizione a ruolo

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 382 (Art. 196 Cod. Str.) - Solidarietà e iscrizione a ruolo

1. Nei casi di solidarietà per il pagamento di somme di denaro a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della formazione del ruolo, l'amministrazione determina, ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del codice civile, quale tra i condebitori solidali è sottoposto ad esecuzione coattiva.

DPR 495/92 - Art. 383 (Art. 200 Cod. Str.) - Contestazione - Verbale di accertamento

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 383 (Art. 200 Cod. Str.) - Contestazione - Verbale di accertamento

1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.

2. L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.

3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.

4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.

DPR 495/92 - Art. 387 (Art. 202 Cod. Str.) - Quietanza del pagamento in misura ridotta

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 387 (Art. 202 Cod. Str.) - Quietanza del pagamento in misura ridotta

1. Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall'organo al quale è effettuato. Per i pagamenti effettuati a mezzo posta o banca, valgono le ricevute dei rispettivi versamenti.

2. In ogni quietanza, oltre alla somma pagata, sono indicati il cognome e nome del trasgressore o del soggetto solidale, la data del rilascio, la norma violata e il luogo dove è stata commessa la violazione.

3. I verbali in riferimento ai quali sia stato effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, devono essere tenuti nell'archivio del comando od ufficio da cui dipende l'organo accertatore per cinque anni. Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

DPR 495/92 - Art. 388 (Art. 203 Cod. Str.) - Ricorso al Prefetto

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 388 (Art. 203 Cod. Str.) - Ricorso al Prefetto

1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.

2. Quando il ricorso è presentato direttamente al Prefetto, competente a norma dell'art. 203 del codice, questi lo trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

DPR 495/92 - Art. 389 (Art. 206 Cod. Str.) - Ricevibilità ed effetti dei pagamenti

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 389 (Art. 206 Cod. Str.) - Ricevibilità ed effetti dei pagamenti

1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.

2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito. (650)

3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'art. 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'art. 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (651)


(650) Comma così modificato dall'art. 219, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(651) Comma così modificato dall'art. 219, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 390 (Art. 206 Cod. Str.) - Erronea iscrizione a ruolo

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 390 (Art. 206 Cod. Str.) - Erronea iscrizione a ruolo

1. In caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorità amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'art. 206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione, dandone notizia all'intendenza di finanza competente per territorio.

DPR 495/92 - Art. 391 (Art. 207 Cod. Str.) - Quietanza versamento della cauzione o ritiro della patente

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 391 (Art. 207 Cod. Str.) - Quietanza versamento della cauzione o ritiro della patente

1. La somma ricevuta dall'agente accertatore ai sensi dell'art. 207, comma 1, del codice deve essere versata all'ufficio o comando da cui questi dipende. La quietanza rilasciata ai sensi dell'art. 387 è allegata alla copia del verbale consegnato dallo stesso agente accertatore ai sensi dell'art. 200, comma 4, del codice, e conservata dall'ufficio o comando, secondo quanto dispone il comma 3 dello stesso art. 387.

2. Quando viene versata la cauzione o ritirata la patente di guida ai sensi dell'art. 207, commi 1 e 3, del codice, sia l'una che l'altra devono essere restituite all'interessato al momento in cui avviene il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 del codice. Della restituzione se ne dà atto con apposito verbale di cui una copia è consegnata all'interessato.

3. Nel caso di versamento della cauzione, se non avviene il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso ai sensi dell'art. 203 del codice, la somma versata o la garanzia fidejussoria è introitata in luogo della riscossione prevista ai sensi dell'art. 206 del codice e con i medesimi effetti.

4. In caso di ritiro della patente, se non viene effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 del codice, il documento è trattenuto presso l'ufficio o comando interessato, che lo tiene a disposizione del Prefetto a cui deve essere presentato il rapporto della violazione, unitamente al verbale di accertamento, per il procedimento ai sensi dell'art. 204 del codice. Il Prefetto dispone con l'ordinanza ingiunzione anche la restituzione, con le cautele necessarie per l'adempimento dell'obbligazione conseguente. (652)


(652) Comma così modificato dall'art. 220, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 392 (Art. 208 Cod. Str.) - Versamenti all'Ufficio del registro

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 392 (Art. 208 Cod. Str.) - Versamenti all'Ufficio del registro

1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'art. 208, comma 1, del codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni all'Ufficio del registro competente per territorio.

2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione.

DPR 495/92 - Art. 393 (Art. 208 Cod. Str.) - Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 393 (Art. 208 Cod. Str.) - Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine (653)

1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice.

2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'art. 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.

3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, la ripartizione dei fondi è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti. (654)


(653) Rubrica così sostituita dall'art. 221, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(654) Comma aggiunto dall'art. 221, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 58, L. 15 luglio 2009, n. 94.

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