DPR 495/92 - Art. 364 (Art. 168 Cod. Str.) - Disposizioni applicabili

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 364 (Art. 168 Cod. Str.) - Disposizioni applicabili

1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 168, commi 2 e 4 del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579. (622)


(622) Comma così modificato dall'art. 205, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

art.168 cds, dpr 495/1992, reg cds - titolo 5

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