C.d.S. - Art. 168 - Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

Codice della strada

Art. 168 - Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi[1] [2] [3] [4]

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti.[5]

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.[6]

4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.[7]

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.

6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:

a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;

b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.[8]

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004,00 a euro 8.017,00.[9]

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2 [10], ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 406,00 a euro 1.630,00. A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente [11].[12]

9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2 [13], ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 406,00 a euro 1.630,00.[14]

9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2 [15], ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 651,00.[16]

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167 comma 9 [17].


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. da art. 364 ad art. 370.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; D.Lgs. 30.12.1999 n. 507; legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151; D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[3] Con legge 12.8.1962 n. 1839 è stata autorizzata la ratifica dell'ADR, per cui, da quella data, nel trasporto internazionale vige tale normativa. Successivamente, la direttiva 94/55/CEE recepita con D.M. 4.9.1996 ha reso obbligatorio, all'interno degli Stati dell'Unione europea, l'applicazione degli allegati tecnici dell'Accordo ADR, allineando compiutamente le normative interne a quelle internazionali.

[4] In merito ai controlli su strada relativi al trasporto delle merci pericolose, si segnalano le specifiche disposizioni contenute nel D.M. 3.3.1997 che recepisce la direttiva 95/50/CE, che prevede altresì le modalità per il controllo presso la sede delle aziende.

[5] Comma così sostituito dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[6] Comma così sostituito dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[7] Comma inserito dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[8] Comma così sostituito dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[9] Il precedente comma 8 è stato sostituito dagli attuali commi 8 e 8-bis dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

[10] Parole così sostituite dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35

[11] Periodo così sostituito dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[12] Comma così sostituito dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[13] Parole così sostituite dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35

[14] Comma inserito dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[15] Parole così sostituite dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[16] Comma inserito dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[17] Parole così sostituite dall'art. 85 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360, rettificato con comunicato pubblicato nella GU n. 51 del 3.3.1994.

DPR 495/92 - Art. 364 (Art. 168 Cod. Str.) - Disposizioni applicabili

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 364 (Art. 168 Cod. Str.) - Disposizioni applicabili

1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 168, commi 2 e 4 del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579. (622)


(622) Comma così modificato dall'art. 205, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 365 (Art. 168 Cod. Str.) - Definizioni

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 365 (Art. 168 Cod. Str.) - Definizioni (623)

1. Le definizioni di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), recipienti, cisterne e veicoli cisterna, contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose sono quelle riportate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.


(623) Articolo così sostituito dall'art. 206, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 366 (Art. 168 Cod. Str.) - Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 366 (Art. 168 Cod. Str.) - Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose

1. Fatte salve le prescrizioni generali del codice della strada per la circolazione dei veicoli, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti può emanare decreti per disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di determinate materie pericolose in corrispondenza di tratti di strade che possono comportare particolari condizioni di rischio quali ad esempio gallerie, viadotti od altri punti singolari.

DPR 495/92 - Art. 367 (Art. 168 Cod. Str.) - Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 367 (Art. 168 Cod. Str.) - Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose

1. Fatte salve le disposizioni generali previste dal codice della strada per la fermata e la sosta dei veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti possono essere prescritte particolari condizioni di sicurezza per lo stazionamento dei veicoli che trasportano merci pericolose.

DPR 495/92 - Art. 368 (Art. 168 Cod. Str.) - Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 368 (Art. 168 Cod. Str.) - Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità

1. E' vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, fatte salve le condizioni di ammissibilità previste nel presente articolo nonché le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade.

2. E' ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purché tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto.

3. La Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.

DPR 495/92 - Art. 369 (Art. 168 Cod. Str.) - Controlli

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 369 (Art. 168 Cod. Str.) - Controlli (624)

1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse.

2. I controlli hanno luogo con le stesse modalità previste dall'articolo 80, comma 10, del codice, e dall'art. 239.


(624) Articolo così sostituito dall'art. 207, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 370 (Art. 168 Cod. Str.) - Incidenti in cui siano coinvolti veicoli che trasportano merci pericolose

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 370 (Art. 168 Cod. Str.) - Incidenti in cui siano coinvolti veicoli che trasportano merci pericolose

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, emana con decreto le disposizioni per la rilevazione e l'analisi degli incidenti in cui risultano coinvolti veicoli e recipienti utilizzati per il trasporto di merci pericolose. Con il medesimo decreto viene prevista la possibilità di disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ai fini della sicurezza, per l'approfondimento delle indagini sulle cause e modalità degli incidenti stessi, avvalendosi anche della collaborazione di enti qualificati, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'esame e l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni.

Informativa Questo sito utilizza cookie e strumenti di tracciamento tecnici e, previo il tuo consenso, di profilazione per finalità pubblicitarie come specificato nella nostra cookie policy.