DPR 495/92 - Art. 245 (Art. 93 Cod. Str.) - Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 245 (Art. 93 Cod. Str.) - Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.

1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dall'art. 93, comma 5, del codice, trasmette agli uffici provinciali del P.R.A. entro tre giorni dall'emissione della carta di circolazione definitiva, qualora la stessa venga rilasciata contestualmente alla targa, ovvero in caso contrario, all'atto dell'emissione della carta di circolazione provvisoria, una comunicazione contenente i dati di identificazione dei veicoli immatricolati e i dati anagrafici di chi se ne è dichiarato proprietario, nonché, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio.

2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene attraverso le trasmissioni di un tabulato meccanografico, fino a che non siano normalizzati i sistemi di collegamento di tipo telematico o elettronico. Tale normalizzazione con i relativi costi viene stabilita con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito l'A.C.I., da emettersi entro due anni dall'entrata in vigore del codice.

3. L'ufficio provinciale del P.R.A., entro tre giorni dal rilascio, dà comunicazione dell'avvenuta consegna del certificato di proprietà all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità di cui al comma 2.

4. Qualora l'ufficio provinciale del P.R.A. accerti che il proprietario di un veicolo sia una persona diversa da quella le cui generalità sono indicate nella carta di circolazione, deve darne comunicazione, trasmettendo nel contempo la carta di circolazione, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede, a richiesta del nuovo intestatario, ad una nuova immatricolazione con il rilascio di nuove targhe e nuova carta di circolazione contenente gli estremi della targa precedentemente rilasciata e la data di rilascio della stessa. Anche dell'effettuato nuovo rilascio è data comunicazione all'ufficio provinciale del P.R.A.

DPR 495/92 - Art. 246 (Art. 93 Cod. Str.) - Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 246 (Art. 93 Cod. Str.) - Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale

1. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 93, comma 11, del codice, oltre che rispondere alle norme del codice e del presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono possedere altresì i requisiti fissati dall'art. 227, comma 2, in relazione al punto F, lettera g) dell'appendice V al presente titolo. (443)

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'appendice XII al presente titolo, al fine dell'indicazione che detti veicoli sono destinati esclusivamente al servizio di polizia stradale. (444) (445)


(443) Comma così modificato dall'art. 146, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(444) Comma così modificato dall'art. 146, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(445) Con D.M. 27 aprile 2006, n. 209 sono state indivuate le caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione alla Polizia locale.

DPR 495/92 - Art. 247 (Art. 94 Cod. Str.) - Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 247 (Art. 94 Cod. Str.) - Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A. (446)

1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1°dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. (447) (448)

4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresì, al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice. (447)


(446) Rubrica così modificata dall'art. 147, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(447) Comma aggiunto dall'art. 147, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(448) A norma dell'art. 17, comma 25, L. 27 dicembre 1997, n. 449, gli obblighi per eseguire i versamenti di cui al presente comma sono soppressi.

DPR 495/92 - Art. 248 (Art. 97 Cod. Str.) - Targa per ciclomotori

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 248 (Art. 97 Cod. Str.) - Targa per ciclomotori (450)

1. La targa di cui all'art. 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed è contraddistinta da un codice alfanumerico.

2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.

3. La targa è strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.


(450) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

DPR 495/92 - Art. 250 Art. 97 Cod. Str. - Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 250 (Art. 97 Cod. Str.) - Caratteristiche e modalità di applicazione della targa per ciclomotori (455)

1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 ± 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva. (456)

2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2. (456)

[3. Le cifre e le lettere componenti il codice del contrassegno sono di colore nero (tab. III.2 che fa parte integrante del presente regolamento). Anche il marchio ufficiale della Repubblica italiana è di colore nero. (457) ]

4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dal Dipartimento per i trasporti terrestri. (458)

5. La targa non deve essere necessariamente illuminata, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Essa deve essere applicato con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico. (453)

[6. L'applicazione del contrassegno su qualsiasi ciclomotore deve essere concepita in modo tale da rendere possibile l'installazione e la rimozione da parte di chi sia a ciò legittimato. (459) ]

7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2. (454)


(453) Comma così modificato dall'art. 149, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(454) Comma aggiunto dall'art. 149, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(455) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(456) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(457) Comma soppresso dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(458) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(459) Comma soppresso dall'art. 3, comma 1, lett. f), D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

DPR 495/92 - Art. 251 (Art. 97 Cod. Str.) - Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 251 (Art. 97 Cod. Str.) - Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione (460)

1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalità di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta. (461)

2. I soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a.


(460) Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006. Vedi, anche, l'art. 9 del medesimo D.P.R. 153/2006.

(461) Per le modalità di affidamento, ai soggetti di cui alla L. 8 agosto 1991, n. 264 abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, vedi il Decreto 15 maggio 2006, recante disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.

DPR 495/92 - Art. 252 (Art. 97 Cod. Str.) - Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 252 (Art. 97 Cod. Str.) - Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione (462)

1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circ olazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato. (463)

2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa. (463)

3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.

5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.

6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione. (463)


(462) Articolo modificato dall'art. 150, comma 1, lett.a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, a decorrere dal 14 luglio 2006.

(463) Per le modalità per il rilascio del nuovo certificato di circolazione e della nuova targa in caso di smarrimento, distruzione, sottrazione o deterioramento del certificato di circolazione dei ciclomotori o delle relative targhe, nonché per le modalità di rilascio del tagliando di aggiornamento del certificato di circolazione dei ciclomotori conseguente al trasferimento della residenza del relativo intestatario, vedi il Decreto 15 maggio 2006, recante disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.

DPR 495/92 - Art. 253 (Art. 97 Cod. Str.) - Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 253 (Art. 97 Cod. Str.) - Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione

1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ovvero di certificato di conformità, già rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione:

a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993;

b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992;

c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1991;

d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1° luglio 1989.

2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonché per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.

DPR 495/92 - Art. 254 (Art. 98 Cod. Str.) - Circolazione di prova (ABROGATO)

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Art. 254 (Art. 98 Cod. Str.) - Circolazione di prova (464)

[1. Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'art. 236, sono assimilate alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi. Alle predette fabbriche costruttrici di sistemi o di dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, ai commercianti autorizzati di tali veicoli si applicano le disposizioni previste dall'art. 98 del codice. ]


(464) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 5, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

DPR 495/92 - Art. 255 (Art. 99 Cod. Str.) - Targhe provvisorie di circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 255 (Art. 99 Cod. Str.) - Targhe provvisorie di circolazione

1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'art. 99 del codice sono quelle indicate nell'appendice XI al presente titolo.

2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono i seguenti:

a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta appendice. Detto elenco può essere aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'istituzione di ulteriori province;

b) marchio ufficiale della Repubblica italiana;

c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. può stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici. (465)


(465) Comma così modificato dall'art. 151, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 255 Appendice XI

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Appendici al Titolo III - Appendice XI

Art. 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province) (691)

1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. sono le seguenti:

A Piemonte e Valle d'Aosta

A1 Alessandria

A2 Aosta

A3 Asti

A4 Cuneo

A5 Novara

A6 Torino

A7 Vercelli

A8 Biella

A9 Verbania

B Lombardia

B1 Bergamo

B2 Brescia

B3 Como

B4 Cremona

B5 Mantova

B6 Milano

B7 Pavia

B8 Sondrio

B9 Varese

B10 Lecco

B11 Lodi

B12 Monza-Brianza

C Trentino-Alto Adige

C1 Bolzano

C2 Trento

D Veneto

D1 Belluno

D2 Padova

D3 Rovigo

D4 Treviso

D5 Venezia

D6 Verona

D7 Vicenza

E Friuli-Venezia Giulia

E1 Gorizia

E2 Udine

E3 Pordenone

E4 Trieste

H Liguria

H1 Genova

H2 Imperia

H3 La Spezia

H4 Savona

L Emilia-Romagna

L1 Bologna

L2 Ferrara

L3 Forlï

L4 Modena

L5 Parma

L6 Piacenza

L7 Ravenna

L8 Reggio Emilia

L9 Rimini

M Toscana

M1 Arezzo

M2 Firenze

M3 Grosseto

M4 Livorno

M5 Lucca

M6 Massa Carrara

M7 Pisa

M8 Pistoia

M9 Siena

M10 Prato

N Umbria

N1 Perugia

N2 Terni

O Marche

O1 Ancona

O2 Ascoli Piceno

O3 Macerata

O4 Pesaro

O5 Fermo

P Lazio

P1 Frosinone

P2 Latina

P3 Rieti

P4 Roma

P5 Viterbo

R Abruzzo e Molise

R1 Campobasso

R2 Chieti

R3 L'Aquila

R4 Pescara

R5 Teramo

R6 Isernia

S Campania e Basilicata

S1 Avellino

S2 Benevento

S3 Caserta

S4 Matera

S5 Napoli

S6 Potenza

S7 Salerno

T Puglia

T1 Bari

T2 Brindisi

T3 Foggia

T4 Lecce

T5 Taranto

T6 Barletta-Andria-Trani

V Calabria

V1 Catanzaro

V2 Cosenza

V3 Reggio Calabria

V4 Crotone

V5 Vibo Valentia

W Sicilia

W1 Agrigento

W2 Caltanissetta

W3 Catania

W4 Enna

W5 Messina

W6 Palermo

W7 Ragusa

W8 Siracusa

W9 Trapani

X Sardegna

X1 Cagliari

X2 Nuoro

X3 Sassari

X4 Oristano

 

1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:

Agrigento

AG

Alessandria

AL

Ancona

AN

Aosta

AO La O è sormontata dallo stemma

Arezzo

AR

Ascoli Piceno

AP

Asti

AT

Avellino

AV

Bari

BA

Barletta - Andria - Trani

BT (692)

Belluno

BL

Benevento

BN

Bergamo

BG

Biella

BI

Bologna

BO

Bolzano

BZ La Z è sormontata dallo stemma

Brescia

BS

Brindisi

BR

Cagliari

CA

Caltanissetta

CL

Campobasso

CB

Carbonia-Iglesias

CI (695)

Caserta

CE

Catania

CT

Catanzaro

CZ

Chieti

CH

Como

CO

Cosenza

CS

Cremona

CR

Crotone

KR

Cuneo

CN

Enna

EN

Fermo

FM (693)

Ferrara

FE

Firenze

FI

Foggia

FG

Forlì Cesena

FC

Frosinone

FR

Genova

GE

Gorizia

GO

Grosseto

GR

Imperia

IM

Isernia

IS

L'Aquila

AQ

La Spezia

SP

Latina

LT

Lecce

LE

Livorno

LI

Lodi

LO

Lucca

LU

Macerata

MC

Mantova

MN

Massa Carrara

MS

Matera

MT

Medio Campidano

VS (696)

Messina

ME

Milano

MI

Modena

MO

Monza - Brianza

MB (694)

Napoli

NA

Novara

NO

Nuoro

NU

Ogliastra

OG (697)

Olbia-Tempio

OT (697)

Oristano

OR

Padova

PD

Palermo

PA

Parma

PR

Pavia

PV

Perugia

PG

Pesaro e Urbino

PU

Pescara

PE

Piacenza

PC

Pisa

PI

Pistoia

PT

Pordenone

PN

Potenza

PZ

Prato

PO

Ragusa

RG

Ravenna

RA

Reggio Calabria

RC

Reggio Emilia

RE

Rieti

RI

Rimini

RN

Roma

Roma

Rovigo

RO

Salerno

SA

Sassari

SS

Savona

SV

Siena

SI

Siracusa

SR

Sondrio

SO

Taranto

TA

Teramo

TE

Terni

TR

Torino

TO

Trapani

TP

Trento

TN La N è sormontata dallo stemma

Treviso

TV

Trieste

TS

Udine

UD

Varese

VA

Venezia

VE

Verbano Cusio Ossola

VB

Vercelli

VC

Verona

VR

Vibo Valenzia

VV

Vicenza

VI

Viterbo

VT

   

 

(691) Appendice modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 23 gennaio 2006.

(692) Sigla inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 133.

(693) Sigla inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 133.

(694) Sigla inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 febbraio 2006, n. 133.

(695) Sigla inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 aprile 2008, n. 89.

(696) Sigla inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 4 aprile 2008, n. 89.

(697) Sigla inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.P.R. 4 aprile 2008, n. 89.

DPR 495/92 - Art. 257 (Art. 100 Cod. Str.) - Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 257 (Art. 100 Cod. Str.) - Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'art. 100, comma 9, del codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 246, il Ministro dei trasporti può, in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.

DPR 495/92 - Art. 257 Appendice XII

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo III - Appendice XII

Appendice XII - Art. 257 (Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi) (698)

In vigore dal 20 febbraio 2013

1. I criteri per la formazione dei dati sono:

a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli, nonché quella posteriore dei loro rimorchi (figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici, una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260; (700)

[b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/d): riporta, nell'ordine, la scritta «Rimorchio», due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici (701)]

c) targa dei motoveicoli (fig. III 4/e): riporta nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260;

d) targa delle macchine agricole semoventi (fig. III.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;

e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig. III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;

f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h): riporta, nell'ordine, la scritta «Rim. Agr.», due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;

g) targa delle macchine operatrici trainate (fig. III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta «Macc. Op.», due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;

h) targa ripetitrice per carrelli appendice (fig. III.4/l): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera «R», e sei caratteri alfanumerici; (702)

i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate (fig. III.4/m): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera «R» e cinque caratteri alfanumerici;

[l) targa prova per autoveicoli e rimorchi (fig. III.4/n): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera «P», il marchio ufficiale della Repubblica italiana e quattro caratteri numerici; (699)]

[m) targa prova per ciclomotori e motoveicoli (fig. III.4/o): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera «P» e tre caratteri numerici; (699)]

[n) targa prova per macchine agricole (fig.III.4/p): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera «P», tre caratteri numerici e la scritta «MA» con le lettere poste in successione verticale; (699)]

[o) targa prova per macchine operatrici (fig. III.4/q): riporta nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera «P», tre caratteri numerici e la scritta «MO» con le lettere poste in successione verticale; (699)]

p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi (fig. III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, la scritta «EE», tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; (703)

[q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/s): riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato italiano, la scritta «Rimorchio», il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la scritta «EE», il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici (704)]

r) targa ripetitrice per carrelli appendice di autoveicoli con targa EE (fig. III.4/t): riporta, nell'ordine, la scritta «EE», la lettera «R», cinque caratteri alfanumerici; (705)

s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta, nell'ordine, la sigla «EE», il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.

2. I caratteri numerici di cui alle lettere da a) ad s) del comma 1 assumono tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, previsti nello stesso comma, progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T,V, W, X, Y, Z (tabelle da III.3/a a III.3/d che fanno parte integrante del presente regolamento).

3. Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati che ne devono essere dotati, ivi compresi i carrelli appendice, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato A). (706)

Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto la lettera «R» in rosso, senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e delle lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80x40 o 60x30 o 65x31 millimetri, rispettivamente per i carrelli appendice trainati da autoveicoli, per i veicoli trainati da macchine agricole od operatrici e per i carrelli appendice trainati da autoveicoli «Escursionisti Esteri», realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche previste per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali è riservato a ricevere un carattere alfabetico o numerico.

Gli interessati avranno cura di riprodurre su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi o impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione della motrice cui il veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le prime caselle eventualmente eccedenti rispetto alla quantità di caratteri costituenti il numero d'immatricolazione.

Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM. I caratteri devono avere le medesime caratteristiche dimensionali di quelli previsti dal presente regolamento per le targhe del veicolo trattore.


(698) Appendice modificata dall'art. 231, comma 1, lett. h), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.

(699) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

(700) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1, D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

(701) Lettera soppressa dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 2, D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

(702) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 3, D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

(703) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 4, D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

(704) Lettera soppressa dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 5, D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

(705) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 6, D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

(706) Numero così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

DPR 495/92 - Art. 260 Appendice XIII-0

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo III - Appendice XIII-0

Art. 260 (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione) (707)

DISCIPLINARE TECNICO

0. INTRODUZIONE.

0.1. Finalità.

Il presente disciplinare serve a verificare l'idoneità delle targhe a fondo retroriflettente al particolare uso al quale sono destinate, e per accertare i requisiti di resistenza e di stabilità nel tempo delle caratteristiche fisiche dei materiali dei quali sono costituite.

0.2. Campo di applicazione.

Il presente disciplinare si applica alle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento definite dal presente regolamento e realizzate con pellicola retroriflettente applicata su supporto di alluminio. (708)


(707) Appendice modificata dall'art. 231, comma 1, lett. i), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, dall'art. 7, comma 1, lett. a, b), c), d) ed e), D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.

(708) Punto così modificato dall'art. 4, comma 8, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

DPR 495/92 - Art. 260 Appendice XIII-1

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo III - Appendice XIII-1

Art. 260 (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)

In vigore dal 20 febbraio 2013

1. PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE TARGHE

1.1. Prescrizioni generali.

Le targhe trattate nel presente disciplinare sono realizzate:

a) imbutendo con caratteri alfanumerici (imbutitura profonda 1,4 mm ± 0,1 mm), un supporto metallico ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva di tipo riconosciuto idoneo dal Provveditorato generale dello Stato, sulla base degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal Ministero dei trasporti;

b) colorando i rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli con vernici dei colori prescritti dal regolamento;

c) imprimendo il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che per le targhe ripetitrici;

d) ricoprendo le superfici esterne con uno strato di vernice trasparente protettiva.

1.2. Dimensioni e composizione grafica delle targhe.

Le targhe, delle dimensioni specificate nelle figure allegate al presente regolamento, devono essere composte con caratteri alfanumerici conformi a quelli indicati nelle figure stesse, con la spaziatura ivi indicata.

1.3. Colori.

Il fondo retroriflettente deve essere:

bianco per:

a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli;

[b) le targhe in prova degli autoveicoli e dei rimorchi; (709)]

c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli;

[d) le targhe in prova dei motoveicoli; (709)]

e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;

f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri;

giallo per:

g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate;

h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate;

[i) le targhe in prova delle macchine agricole; (709)]

[l) le targhe in prova delle macchine operatrici; (709)]

m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i quali sono previste. (710)

Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu sono contenute al punto 4.1. (711)

1.4. Fori e spigoli.

Le targhe devono essere realizzate con quattro fori di fissaggio del diametro di 5 mm e gli spigoli raccordati. L'ubicazione dei fori nelle targhe dovrà essere conforme a quella indicata nelle figure allegate.


(709) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

(710) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 2, D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

(711) Punto così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.

DPR 495/92 - Art. 260 Appendice XIII-2

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo III - Appendice XIII-2

Art. 260 (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)

2. PRESCRIZIONI APPLICABILI AI COMPONENTI DELLE TARGHE

2.1. Supporto metallico.

Il supporto metallico deve essere in lamiera di alluminio tipo Al 99,5 UNI 9001, parte seconda, nelle gradazioni H12, H14 o H24, dello spessore di 1,00 ± 0,05 mm, piano all'origine e sottoposto a trattamento protettivo fosfo-cromatante secondo UNI 4718 o cromatante secondo UNI 4719.

2.2. Pellicole retroriflettenti.

Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere di materiale plastico, sottili, perfettamente lisce, di spessore uniforme e autoadesive, cioè recare sul retro un adesivo pronto all'uso, protetto da un foglio di minimo spessore «liner», che sia facilmente e completamente asportabile senza dover ricorrere ad acqua, solventi, a speciali tecniche o attrezzature.

Tali pellicole, separate dal foglio protettivo di cui sopra, devono aderire a qualsiasi supporto, rigido, liscio e perfettamente pulito.

Esse devono, inoltre, essere imbutibili con profondità di imbutitura di 1,5 mm; devono essere colorabili sia con inchiostri e sia con paste serigrafiche, avere caratteristiche fisiche stabili nel tempo ed essere resistenti all'aggressione degli agenti chimici. La rispondenza delle pellicole ai requisiti prescritti è accertata dal Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le procedure illustrate nel presente disciplinare.

2.3. Coloranti e trasparente protettivo.

Gli inchiostri, le paste serigrafiche, le vernici opache e trasparenti ed i solventi, impiegati nella produzione delle targhe, devono essere quelli specificati nella documentazione tecnica presentata all'atto della richiesta di riconoscimento d'idoneità della pellicola. Essi devono avere caratteristiche fisiche stabili nel tempo e devono essere resistenti all'azione degli agenti chimici. I trasparenti protettivi devono, inoltre, presentare caratteristiche di resistenza all'abrasione.

DPR 495/92 - Art. 260 Appendice XIII-3

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo III - Appendice XIII-3

Art. 260 (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)

3. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE

3.1. Targhe.

All'atto della fornitura delle targhe ai vari Uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il Provveditorato generale dello Stato vigilerà che le targhe siano realizzate a regola d'arte secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo 1, con lamiera di tipo prescritto e con pellicola retroriflettente conforme a quella di tipo riconosciuto ammissibile. Nei casi di controversia sulla idoneità delle forniture per difetto di fabbricazione, la questione viene definita dal Ministero dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Provveditorato generale dello Stato.

3.2. Riconoscimento della idoneità delle pellicole retroriflettenti e delle vernici per targhe.

3.2.1. Definizione del tipo.

Ai fini del riconoscimento d'idoneità, il tipo di una pellicola viene definito da:

a) denominazione commerciale;

b) materiale;

c) colore;

d) caratteristiche tecniche.

3.2.2. Domanda.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato indice periodicamente gare di approvvigionamento delle pellicole retroriflettenti per targhe. Il fabbricante di pellicole, od il suo legale rappresentante, che intenda partecipare alla gara con un tipo di pellicola che ancora non abbia ottenuto il riconoscimento di idoneità, allegherà all'offerta ed alla documentazione richiesta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato una domanda di riconoscimento di idoneità della pellicola indirizzata al Provveditorato generale dello Stato completa dei seguenti documenti:

a) atto di sottomissione con il quale dichiara di accettare il controllo della conformità delle pellicole fornite;

b) delega a richiedere il riconoscimento di idoneità con firma autenticata da un notaio ovvero, nel caso in cui il delegante risieda all'estero, dalla autorità consolare competente (solo nel caso in cui il richiedente il riconoscimento di idoneità non sia il fabbricante della pellicola);

c) relazione tecnica descrittiva del tipo di pellicola presentata al riconoscimento, completa di ogni notizia utile e di tutte le istruzioni alle quali l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si atterrà nei processi di produzione e nell'immagazzinamento delle pellicole.

In particolare nella relazione dovranno essere specificate le paste serigrafiche, gli inchiostri, le vernici opache e trasparenti compatibili con le pellicole e le loro modalità di applicazione nonché i solventi da utilizzare per asportare le macchie di vernice che potrebbero prodursi in sede di lavorazione, ecc.;

d) dichiarazione in cui si garantisce che le pellicole, utilizzate secondo le prescrizioni contenute nella relazione tecnica, sono garantite per cinque anni.

3.2.3. Presentazione dei campioni.

Per ogni tipo di pellicola per la quale è richiesto il riconoscimento di idoneità, il richiedente presenterà la pellicola, le vernici ed il trasparente protettivo in quantitativi doppi di quelli necessari all'effettuazione delle prove di cui ai paragrafi 4 e 5.

I campioni saranno approntati, alla presenza di tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che utilizzerà fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione per le prove di cui al paragrafo 4. Per le prove di cui al paragrafo 5, da eseguire solo se tutte le prove di cui al paragrafo 4 avranno dato esito positivo, dovranno inoltre essere forniti, per ogni tipo di pellicola per la quale è richiesto il riconoscimento di idoneità, una bobina di lunghezza minima di 200 m e larghezza 0,111 m, nonché gli inchiostri ed il trasparente protettivo. I prodotti di cui sopra non dovranno recare alcuna iscrizione, comunque realizzata, che ne renda possibile l'identificazione.

3.2.4. Procedura amministrativa.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, raccolte le documentazioni ed i materiali necessari al riconoscimento di idoneità, sotto la vigilanza del Provveditorato generale dello Stato, renderà anonime le campionature approntate in conformità al punto 3.2.3 e le inoltrerà al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. per le prove di cui al paragrafo 4.

Per le prove di cui al paragrafo 5 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato metterà i materiali pervenuti a disposizione del Provveditorato generale dello Stato, che li renderà anonimi e li restituirà all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'effettuazione delle prove. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, effettuate le verifiche tecniche previste ai paragrafi 4 e 5, ne comunicheranno l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanerà l'atto di riconoscimento di idoneità.

Tale riconoscimento potrà essere rilasciato al richiedente solamente se tutte le verifiche e gli accertamenti di cui sopra avranno dato esito positivo, e dopo che sarà stata consegnata una dichiarazione indicante la composizione chimica dei prodotti e quant'altro ritenuto necessario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità per accertamenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.

3.3. Validità del riconoscimento di idoneità.

Il riconoscimento di idoneità, accordato dal Provveditorato generale dello Stato, ha cinque anni di validità ed autorizza il titolare del riconoscimento:

a) a concorrere alle gare di fornitura indette dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato offrendo pellicole identiche al campione riconosciuto idoneo;

b) a marcare le pellicole fornite all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con un simbolo di identificazione indelebile, non asportabile né correggibile, costituito dalla sigla del riconoscimento ottenuto, applicato conformemente all'illustrazione esemplificativa della figura III. 5.

3.4. Conformità della produzione.

3.4.1. Facoltà di prelievo.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Provveditorato generale dello Stato, si riserva la facoltà più ampia di prelevare campioni di pellicola presso i magazzini dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per verificarne la conformità alle prescrizioni tecniche del presente disciplinare.

3.4.2. Sanzioni per non conformità della produzione.

Nelle eventualità che i campioni prelevati non soddisfacessero alle prescrizioni del disciplinare, il Provveditorato generale dello Stato potrà procedere alla revoca del riconoscimento di idoneità accordato. In tal caso non potrà più essere fornita all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la pellicola marcata con il numero di riconoscimento revocato, fatte salve le penalità e le sanzioni precisate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nei bandi di gara per l'approvvigionamento del prodotto.

3.5. Conferma della validità del riconoscimento di idoneità.

3.5.1. Conferma quinquennale.

La validità del riconoscimento di idoneità accordato dal Provveditorato generale dello Stato, in virtù del punto 3.2.4., può essere confermata di cinque anni in cinque anni.

3.5.2. Domanda.

La conferma della validità è richiesta dal titolare del riconoscimento di idoneità non oltre i sei mesi successivi alla sua scadenza, con una domanda rivolta al Provveditorato generale dello Stato, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La domanda dovrà fare riferimento al riconoscimento di idoneità precedentemente ottenuto.

3.5.3. Presentazione dei campioni.

Per ogni tipo di pellicola per il quale è richiesta la conferma di idoneità, il richiedente presenterà la pellicola, le vernici, ed il trasparente protettivo in quantità doppia di quella necessaria all'approntamento dei campioni da utilizzare per le prove di cui al punto 3.5.4. I campioni saranno approntati, alla presenza dei tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che utilizzerà fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione.

3.5.4. Procedura amministrativa.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato inoltrerà le campionature al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Questi, effettuate le verifiche e prove di fotometria, di adesività, di imbutibilità e di resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi con i criteri di cui rispettivamente ai sottoparagrafi 4.2, 4.3, 4.8 e 4.9, ne comunicherà l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanerà l'atto di conferma della validità del riconoscimento di idoneità. Tale conferma consentirà al titolare del riconoscimento di continuare ad usufruire per altri cinque anni delle prerogative di cui ai capoversi a) e b) del sottoparagrafo 3.3.

DPR 495/92 - Art. 260 Appendice XIII-4

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo III - Appendice XIII-4

Art. 260 (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)

4. PRESCRIZIONI E METODOLOGIE DI PROVA RELATIVE ALLE PELLICOLE RETRORIFLETTENTI ED ALLE VERNICI TRASPARENTI

4.1. Colorimetria.

I colori delle pellicole retroriflettenti da impiegare nella fabbricazione delle targhe, protette da vernice trasparente applicata secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, devono avere coordinate colorimetriche comprese all'interno dei quadrilateri appresso definiti mediante indicazione delle coordinate dei vertici.

4.1.1. Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza (712)

Colore

Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone consentite nel diagramma colorimetrico C.I.E. 1931 (illuminante normalizzato D65, genometria 45/0)

Fattore di luminanza

   

1

2

3

4

 
 

x

0,355

0,305

0,285

0,335

 

Bianco

         

≥ 0,35

 

y

0,355

0,305

0,325

0,375

 
 

x

0,545

0,487

0,427

0,465

 

Giallo

         

≥ 0,27

 

y

0,454

0,423

0,483

0,534

 
 

x

0,078

0,150

0,210

0,137

 

Blu

         

≥ 0,01

 

y

0,171

0,220

0,160

0,038

 

Metodo di prova secondo C.I.E. n. 15. (713)

4.2. Fotometria.

4.2.1. Prescrizioni.

4.2.1.1. Valori minimi. (714)

Nella tabella che segue sono riportati in cd/lux m i valori ammessi per il coefficiente specifico di intensità luminosa delle pellicole retroriflettenti per targhe, del colore blu dell'Eurologo e degli inserti blu relativi alle sigle provinciali ed all'anno di immatricolazione. L'illuminante di riferimento è l'illuminante ''A'' della C.I.E., metodo di misura C.I.E. n. 54.

Angolo di divergenza (α)

Angolo di illuminazione B1 (β2= 0)

Bianco

Giallo

Blu

 

45,0

37,0

3,0

12'

30°

22,0

18,0

1,5

 

40°

14,0

8,0

1,0

 

35,0

28,0

1,5

20'

30°

17,0

14,0

1,0

 

40°

7,0

6,0

 
 

3,0

2,5

 

30°

2,0

1,6

 
 

40°

1,0

0,8

 

 

4.2.1.2. Valori massimi.

Il C.I.L. corrispondente ad un angolo di divergenza di 20' e ad un angolo di incidenza di 5° deve risultare non superiore al valore di 7 mcd/lux cm.

4.2.2. Metodologia di prova.

La verifica della corrispondenza alle prescrizioni fotometriche si effettua su quattro provini, costituiti da rettangoli di pellicola protetti da trasparente applicato secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, delle dimensioni minime di 70x100 mm, applicati su supporto metallico piano; le misure vanno effettuate con il provino a 15 ± 0,15 m di distanza dalla sorgente luminosa (lente di uscita del proiettore) e la prova è giudicata positiva se tutti e quattro i provini sono caratterizzati da valori del C.I.L. compresi tra i minimi e massimi sopra indicati.

4.3. Adesività.

4.3.1. Prescrizioni.

Il collante autoadesivo delle pellicole retroriflettenti deve essere tale che la pellicola, applicata su un supporto di alluminio liscio e pulito e sottoposta ad una forza di trazione 0,333 daN/cm per 5 minuti non si distacchi dal supporto per più di:

a) 5 cm a temperatura ambiente;

b) 8 cm a caldo (70° ± 2 °C).

4.3.2. Metodologia di prova.

4.3.2.1. A temperatura ambiente.

4.3.2.1.1. Preparazione dei provini.

Un campione di pellicola viene condizionato mediante mantenimento per 4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura di 70 °C ± 2 °C ed all'umidità relativa del 65% ± 5%. Riportato il campione a temperatura ambiente, si ritagliano due provini delle dimensioni di 3x15 cm e si rimuove manualmente il liner senza fare ricorso ad acqua o ad altri solventi. In tale fase si osserverà se il liner si rompe, si lacera ovvero se asporta adesivo dalla superficie della pellicola retroriflettente.

4.3.2.1.2. Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di alluminio a facce lisce, perfettamente pulite e sgrassate e lo si condiziona per temperatura ed umidità lasciandolo per almeno 48 ore in un ambiente a temperatura di 20 °C ± 2 °C ed al 65% ± 5% di umidità relativa. Successivamente si sospende la lastra in posizione orizzontale con i due provini nella superficie inferiore e si applica la forza di 1 daN ad ognuna delle estremità libere dei provini permettendo loro di pendere liberamente formando un angolo di 90° con la superficie della lastra in prova. Trascorsi cinque minuti dalla applicazione delle masse, si misura la lunghezza della striscia che si è distaccata. La prova è giudicata favorevole se in fase di rimozione del liner non si sono verificate rotture o lacerazioni della pellicola, o asportazioni di adesivo, e se entrambi i provini si sono distaccati dalla lastra per una lunghezza non superiore a 5,00 cm.

4.3.2.2. A caldo.

4.3.2.2.1. Preparazione dei provini.

Si procede come al punto 4.3.2.1.1.

4.3.2.2.2. Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di alluminio a facce lisce perfettamente pulite e sgrassate e lo si condiziona per temperatura ed umidità lasciandolo per almeno 48 ore in un ambiente a temperatura di 20 °C ± 2 °C al 65% ± 5% di umidità relativa. Successivamente i provini vengono condizionati per temperatura mediante mantenimento per 4 ore alla temperatura di 70 °C ± 2 °C. Immediatamente dopo l'estrazione dal forno termostatico, si applica la forza di 1 daN all'estremità libera dei provini e si procede come al punto 4.3.2.1.2. La prova è giudicata favorevole se in fase di rimozione del liner non si sono verificate rotture o lacerazioni della pellicola o asportazioni di adesivo e se entrambi i provini si sono distaccati dalla lastra di prova per una lunghezza non superiore a 8, 00 cm.

4.4. Allungabilità.

4.4.1. Prescrizioni.

Le pellicole destinate alle targhe devono essere caratterizzate da un allungamento a rottura superiore al 45%.

4.4.2. Metodologia di prova.

La prova si effettua sottoponendo alla trazione cinque strisce di pellicola e misurandone l'allungamento corrispondente alla rottura. La prova va effettuata alla temperatura ambiente di 20° ± 2 °C con strisce di pellicola larghe almeno 25,5 mm, applicando il carico alla velocità di 300 mm/minuto.

4.4.3. Valutazione dei risultati.

Si definisce come allungamento di un provino il valore:

 

a=(LR-LU)/LU

 

a = allungamento

LbR = distanza tra le pinze del dinamometro corrispondente alla rottura del provino

LbU = distanza tra le pinze del dinamometro con il provino sottoposto ad un precarico di 0, 5 N, e la prova è giudicata favorevole se:

A) abmax - abmin è minore o uguale a 0,20;

B) la media dei tre valori di a compresi tra abmax e abmin è maggiore o uguale a 0,45.

4.5. Resistenza all'azione degli agenti chimici.

4.5.1. Prescrizioni.

Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle targhe devono presentare caratteristiche di resistenza all'azione dell'acqua distillata, dei combustibili per autotrazione, degli olii lubrificanti, delle soluzioni alcaline e delle nebbie saline. La prescrizione si verifica sottoponendo provini costituiti da pellicola applicata su lastra di alluminio alla aggressione degli agenti chimici sopraelencati secondo le modalità appresso definite. Al termine delle prove le pellicole, esaminate visivamente, non dovranno mostrare alcun difetto appariscente, quale:

a) bolle;

b) fessurazioni;

c) variazioni di colore apprezzabili;

d) scollamenti dal supporto metallico;

ed, inoltre, il coefficiente specifico di intensità luminosa non dovrà scendere al di sotto dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. Nella eventualità che all'esame visivo si rilevassero variazioni cromatiche si procederà a nuove determinazioni colorimetriche accertando che il campione corrisponda ancora alle disposizioni del punto 4.1.

4.5.2. Metodologia di prova.

4.5.2.1. Preparazione dei provini.

I campioni di pellicola, preventivamente condizionati mediante mantenimento per 4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura di 70 °C ± 2 °C ed all'umidità relativa del 65% ± 5% vengono ritagliati in rettangoli delle dimensioni minime di 70x100 mm, successivamente vengono applicati a rettangoli di lamiera di alluminio per targhe delle stesse dimensioni. I provini così ottenuti, ricoperti di trasparente protettivo applicato secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, vengono lasciati riposare per almeno 48 ore alla temperatura di 20 °C ± 2 °C.

4.5.2.2. Prove per immersione.

Trascorso tale periodo, i provini, in numero di due per ogni bagno, vanno sottoposti agli agenti chimici secondo quanto di seguito precisato:

Agente chimico

Temperatura del bagno

Durata della immersione

Carburante (70% di isottano e 30% di toluene)

20° ± 2°C

30 min.

Olio lubrificante additivato (SAE 10 W 50)

20° ± 2°C

2 h.

Soluzione alcalina (carbonato sodico al 3% in acqua distillata)

20° ± 2°C

2 h.

Acqua distillata

20° ± 2°C

24 h.

 

4.5.2.3. Prove in cella climatica.

Due provini vengono sottoposti all'azione della nebbia salina ottenuta da una soluzione acquosa di cloruro sodico al 5% alla temperatura di 35° ± 2 °C. La durata della prova è di 96 ore consecutive.

4.5.3. Esame dei provini.

Trascorsi cinque minuti dall'estrazione dai bagni o dalla cella climatica, i provini vengono asciugati e puliti con un panno morbido ed esaminati per raffronto con un provino vergine. Gli esami fotometrici e le eventuali determinazioni colorimetriche si effettuano almeno 24 ore dopo l'estrazione.

4.5.4. Interpretazione dei risultati.

Le prove si intendono superate con esito favorevole se tutti i provini ottemperano alle prescrizioni del punto 4.5.1.

4.6. Resistenza all'invecchiamento.

4.6.1. Prescrizioni.

Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle targhe devono presentare caratteristiche di stabilità nel tempo e di resistenza all'azione degli agenti atmosferici (luce e pioggia). La prescrizione si verifica sottoponendo provini costituiti da pellicola applicata su lastra di alluminio ad invecchiamento artificiale, secondo le modalità che verranno appresso definite. Al termine dell'invecchiamento le pellicole esaminate visivamente non dovranno presentare alcun difetto appariscente, quale:

a) bolle;

b) fessurazione;

c) variazioni di colore apprezzabili;

d) scollamenti dal supporto metallico;

ed inoltre il coefficiente specifico di intensità luminosa non dovrà scendere al di sotto del 50% dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. Nella eventualità che all'esame visivo si rivelassero variazioni cromatiche si procederà a nuove determinazioni colorimetriche accertando che il campione risponda alle prescrizioni del punto 4.1.

4.6.2. Metodologia di prova.

4.6.2.1. Preparazione dei provini.

Si preparano tre provini procedendo secondo quanto indicato al punto 4.5.2.1.

4.6.2.2. Invecchiamento artificiale.

I) tre provini vengono sottoposti ad invecchiamento utilizzando un apparecchio Weather - Ometer Atlas tipo DMC/WR equipaggiati con portacampioni Atlas VPD programmato secondo il seguente ciclo:

a) solo azione delle radiazioni 102 min;

b) azione combinata spruzzo d'acqua e radiazioni 18 min;

c) temperatura dell'acqua all'entrata nell'apparecchio di spruzzo 16° ± 5 °C; d) temperatura massima all'interno dell'apparecchio 63° ± 2 °C; per un periodo complessivo di 1000 ore, che possono essere anche continuative.

4.6.3. Esame dei provini.

Si procede come specificato al punto 4.5.3.

4.6.4. Valutazione dei risultati.

Si applicano gli stessi criteri descritti al punto 4.5.4, precisando che le esigenze fotometriche si intendono soddisfatte se i C.I.L. misurati non risultano inferiori al 50% dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1.

4.7. Resistenza meccanica alle basse temperature.

4.7.1. Prescrizioni. Le pellicole retroriflettenti e le vernici trasparenti protettive per targhe devono presentare buone caratteristiche di resistenza all'urto in condizioni di bassa temperatura. Tale esigenza si intende soddisfatta se la pellicola, applicata al supporto di alluminio e condizionata per umidità e temperatura, percossa con percussore a superficie sferica secondo le procedure di seguito illustrate, non presenta, nella zona esterna al punto di impatto, cretti o scheggiature visibili.

4.7.2. Metodologia di prova.

4.7.2.1. Preparazione dei provini.

Si preparano tre provini procedendo come indicato al punto 4.5.2.1.

4.7.2.2. Condizionamento dei provini.

I) tre provini vengono immersi per due ore in acqua distillata a temperatura ambiente (20° ± 2 °C). Successivamente si asciugano con un panno morbido e si condizionano per temperatura mantenendoli per 24 ore in un criostato a -20° ± 2 °C.

4.7.2.3. Apparecchiatura di prova.

Per la prova d'urto si usa un percussore in caduta libera delle seguenti caratteristiche:

a) massa 500 g;

b) altezza di caduta 25 cm;

c) punta a sferica in acciaio del diametro di 12,7 mm;

d) piano di appoggio del provino in gomma 50° shore.

4.7.2.4. Esecuzione della prova.

I) provini, immediatamente dopo la loro estrazione dal criostato, vengono cimentati con due colpi di percussore in rapida successione.

4.7.2.5. Valutazione dei risultati.

La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini esaminati da una distanza di 25 cm, non presentano cretti o scheggiature visibili sulla superficie esterna alla circonferenza di 6 mm di diametro che circoscrive la zona d'impatto.

4.8. Imbutibilità.

4.8.1. Prescrizioni.

Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere imbutibili con profondità d'imbutitura di 1,5 mm. Tale requisito si verifica imbutendo provini costituiti da pellicola e da lamiera d'alluminio per targhe dello spessore di 1,00 ± 0,05 mm secondo le procedure di seguito illustrate e verificando che la pellicola resti integra.

4.8.2. Metodologia di prova.

4.8.2.1. Preparazione dei provini.

Si preparano tre provini delle dimensioni di 100x100 mm procedendo come indicato al punto 4.5.2.1. ma senza l'applicazione del trasparente protettivo.

4.8.2.2. Apparecchiatura di prova.

Per la prova di imbutibilità si usa:

a) un punzone in acciaio dello spessore di 2,00 mm conforme alla figura III.6;

b) una lastra di gomma delle dimensione di 100x100x15 mm della durezza 80° ± 5° shore;

c) una pressa da 20.000 daN.

4.8.2.3. Esecuzione della prova.

Si dispongono nella pressa:

a) punzone;

b) provino;

c) gomma;

e si applica la forza di 20.000 daN.

4.8.2.4. Valutazione dei risultati.

La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini esaminati da una distanza di 25 cm non presentano fessurazioni o cretti visibili.

4.9. Resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi.

4.9.1. Prescrizioni.

Le vernici trasparenti destinate alla protezione delle targhe devono presentare caratteristiche di resistenza all'abrasione. Tale resistenza si verifica sottoponendo provini protetti da vernice trasparente all'azione di un getto di sabbia e verificando che la pellicola non venga intaccata.

4.9.2. Metodologia di prova.

4.9.2.1. Preparazione dei provini.

Si preparano tre provini delle dimensioni di 70x100 mm procedendo come indicato al punto 4.5.2.1., avendo però l'avvertenza di verniciarli con vernice nera prima di proteggerli con il trasparente protettivo.

4.9.2.2. Apparecchiatura di prova.

Si utilizza un apparecchio che consenta la caduta libera della sabbia normale (sabbia quarzosa lavata passante in un setaccio con maglie da 1,0 mm e trattenuta da un setaccio con maglie da 0,5 mm), attraverso un foro guida cilindrico del diametro di 8 mm e dell'altezza di 20 mm. Una camicia cilindrica del diametro di 80 mm, concentrica e coassiale al foro guida, delimita il getto di sabbia fino a 150 mm dal centro della zona d'impatto. L'apparecchiatura è illustrata nella figura III.8.

4.9.2.3. Esecuzione della prova.

Si fanno cadere in caduta libera da un'altezza di 200 cm, riferiti al centro del provino da saggiare disposto con il lato lungo inclinato a 45° rispetto alla verticale, 20 kg di sabbia normalizzata.

4.9.2.4. Valutazione dei risultati.

La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini, esaminati da una distanza di 25 cm, non presentano ad un esame a vista asportazioni di vernice nera.

------------------------------------------------------------

(712) Punto così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.

(713) Gli originari punti 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2, 4.1.2.1 e 4.1.2.2 sono stati sostituiti dall'art. 7, comma 1, lettera c), D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.

(714) Punto così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera d), D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.

DPR 495/92 - Art. 260 Appendice XIII-5

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Appendici al Titolo III - Appendice XIII-5

Art. 260 (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)

5. PROVE TECNOLOGICHE

Le prove di seguito descritte devono essere effettuate presso impianti stabiliti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

5.1. Prova di imbutitura senza stagionatura intermedia.

Dovrà essere fornita una bobina di lunghezza minima 200 m e larghezza 0,111 m; la prova consisterà nell'imbutitura di n. 100 esemplari di targa numerica posteriore per autoveicoli con sigla «AN» e di 100 con sigla «MI», stampati in sequenza. Se ritenuto necessario, subito dopo l'applicazione della pellicola, il nastro potrà essere riscaldato in linea a una temperatura di 40°-50 °C in un forno della lunghezza di 2,50 m; la velocità del nastro è di 10 m/min circa. Non dovranno essere rilevabili tracce di distacco o di rottura della pellicola.

5.2. Prova di applicazione di inchiostri.

Gli inchiostri forniti con la pellicola dovranno essere utilizzati su una linea di verniciatura che preveda una verniciatura a rullo a doppia passata, seguita da una permanenza in forno I.R. per 90 sec. ad una temperatura max di 140 °C. All'uscita dal forno gli inchiostri dovranno essere perfettamente asciutti e non dare luogo ad adesione dei pezzi tra loro negli impilatori.

5.3. Prova di applicazione del trasparente protettivo.

La prova sarà effettuata nelle seguenti condizioni di funzionamento (durata delle varie fasi):

a) appassimento 15 min;

b) preessiccazione (80 °C) 11 min;

c) essiccazione (120 °C) 20 min.

All'uscita dell'impianto la vernice dovrà apparire completamente secca ed i pezzi, distaccati dai ganci ed impilati, non dovranno dar luogo ad adesione tra loro.

DPR 495/92 - Art. 261 (Articoli 100 e 101 Cod. Str.) - Modelli di targhe

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 261 (Articoli 100 e 101 Cod. Str.) - Modelli di targhe

1. I modelli delle targhe sono depositati presso il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (491)

[2. I proventi delle maggiorazioni di cui all'art. 101, comma 1, del codice destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui all'art. 208, comma 2, del codice vengono utilizzati nella misura del 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per ricerche sperimentali e per l'acquisto delle relative apparecchiature e nella misura del 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, in relazione alla necessaria articolazione in turni delle relative sperimentazioni. (492) ]


(491) Comma così modificato dall'art. 156, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(492) Comma soppresso dall'art. 156, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 262 (Art. 100 Cod. Str.) - Marchio ufficiale

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 262 (Art. 100 Cod. Str.) - Marchio ufficiale

1. Il marchio ufficiale, che le targhe di ogni tipo devono portare, è costituito da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo ed uno di quercia, della forma e dimensioni di cui alla figura III.5.

DPR 495/92 - Art. 263 (Art. 100 Cod. Str.) - Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 263 (Art. 100 Cod. Str.) - Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore (493)

1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati:

a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonché in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse;

b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni. (494)


(493) Articolo così sostituito dall'art. 157, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(494) Per la parziale disapplicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, per l'anno 2009, vedi l'art. 67, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

DPR 495/92 - Art. 264 (Art. 103 Cod. Str.) - Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 264 (Art. 103 Cod. Str.) - Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione

1. L'ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le modalità di cui all'art. 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità.

2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione.

3. I registri di cui all'art. 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente (495) . Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15° giorno dalla data di scadenza.

4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. E' fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni:

a) generalità, indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonché della persona da questi incaricata ove ricorra;

b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovrà essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi;

c) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalità e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente.


(495) Per l'individuazione del modello di registro, vedi il D.M. 16 ottobre 1995.

DPR 495/92 - Art. 265 (Art. 104 Cod. Str.) - Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 265 (Art. 104 Cod. Str.) - Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate

1. Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste dall'art. 104 del codice, devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m a strisce alterne bianche e rosse, di materiale retroriflettente approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (496)

2. Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (497)


(496) Comma così modificato dall'art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(497) Comma così modificato dall'art. 158, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 266 (Art. 104 Cod. Str.) - Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 266 (Art. 104 Cod. Str.) - Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole

1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 104, commi 7 ed 8, del codice, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi. (498)

2. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10°, verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360°.

3. Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di 60°, con un valore massimo di 30° per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo. L'angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a 20°. Più zone contigue di mascheramento possono essere considerate come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi gli angoli tra di esse, non supera i 30°.

4. Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile.

5. Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione.

6. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.


(498) Comma così modificato dall'art. 159, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 267 (Art. 104 Cod. Str.) - Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 267 (Art. 104 Cod. Str.) - Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali

1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovrà essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai inferiore a 0,25, salvo quanto disposto al comma 2.

2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole semoventi eccezionali aventi velocità inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate.

DPR 495/92 - Art. 268 (Art. 104 Cod. Str.) Autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 268 (Art. 104 Cod. Str.) Autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali (499)

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali, deve essere presentata all'ente competente per la località di inizio del viaggio dai soggetti di cui all'articolo 110, comma 2, del codice e deve essere corredata da:

a) copia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo;

b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo;

c) rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale, nel rispetto dei limiti imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari delle strade interessate al transito, in caso di eccezionalità dovuta al montaggio di attrezzi portati o semiportati;

d) dichiarazione sulla percorribilità delle strade entro gli ambiti territoriali richiesti, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva, nel caso di sagome eccedenti quelle previste dall'articolo 61 del codice.

La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato; per le modalità di presentazione si seguono le disposizioni dell'articolo 14, commi 1 e 13, in quanto applicabili. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale è richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati. La durata massima dell'autorizzazione non può essere superiore a due anni, la minima non può essere inferiore a quattro mesi.

2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito, prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione. I termini di rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su itinerari diversi da quelli già autorizzati.

3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso.

4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione, è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.

5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sè l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.

6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. L'entità dell'indennizzo è quella dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico, da versare con le modalità di cui all'articolo 18, commi 6 e 8.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso; la lunghezza del convoglio comprensiva dell'eventuale sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e, qualora si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e segue il complesso secondo le modalità di cui al comma 4.

8. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, la durata massima dell'autorizzazione non può essere superiore rispettivamente a quattro mesi e a un mese; se dovuto, l'indennizzo d'usura è valutato ai sensi del comma 6 e l'importo può essere versato in misura non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello annuale. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. In luogo della documentazione relativa al veicolo, esse possono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 1; tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. È, altresì, consentito che l'autorizzazione sia relativa alla circolazione di una determinata tipologia di macchina agricola eccezionale; in tal caso la durata dell'autorizzazione non può essere superiore a dodici mesi, deve riportare i limiti dimensionali e ponderali entro i quali la tipologia di macchina è ammessa a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di macchina agricola eccezionale già immatricolata, dalla copia del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice se trattasi di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonché dal disegno d'insieme della macchina nella sua effettiva configurazione di marcia.


(499) Articolo sostituito dall'art. 160, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31, a decorrere dal 3 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.P.R. 31/2013.

DPR 495/92 - Art. 269 (Art. 106 Cod. Str.) - Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 269 (Art. 106 Cod. Str.) - Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine agricole

1. I comandi del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente durante la marcia su strada delle macchine agricole.

2. Il sistema di lavoro, inoltre, deve poter essere bloccato con sistemi di sicura efficacia ed affidabilità, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.

DPR 495/92 - Art. 270 (Art. 106 Cod. Str.) - Campo di visibilità e tergicristallo delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 270 (Art. 106 Cod. Str.) - Campo di visibilità e tergicristallo delle macchine agricole

1. Il campo di visibilità delle macchine agricole semoventi di cui all'art. 106, comma 1, del codice può essere verificato secondo le prescrizioni di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 ovvero secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti.

DPR 495/92 - Art. 271 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 271 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole

1. Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento, previsti dai decreti emanati per il recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero dai codici emanati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocità sviluppata dalle trattrici stesse.

DPR 495/92 - Art. 272 (Art. 106 Cod. Str.) - Sedile per il conducente delle trattrici agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 272 (Art. 106 Cod. Str.) - Sedile per il conducente delle trattrici agricole

1. Il sedile per il conducente delle trattrici agricole a ruote con pneumatici deve corrispondere alle prescrizioni dell'allegato 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.

DPR 495/92 - Art. 273 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 273 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole

1. Le macchine agricole semoventi e trainate devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 4 maggio 1983. Le caratteristiche di tali dispositivi, le quote di montaggio nonché gli angoli di visibilità devono rispondere alle prescrizioni riportate nell'allegato 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

2. Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano; tali dispositivi possono essere montati su supporto amovibile.

3. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.

DPR 495/92 - Art. 274 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 274 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi

1. I dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 57 del codice, devono rispondere alle prescrizioni costruttive e d'efficienza di cui all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successive modificazioni.

2. Nella prova di tipo "0" il dispositivo di frenatura di servizio delle macchine suddette deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocità, quali risultano dalla tabella III.4, che fa parte integrante del presente regolamento.

3. Il dispositivo di frenatura di stazionamento delle macchine agricole deve poter mantenere immobile il veicolo su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 18%; se la macchina agricola è abilitata al traino, il dispositivo deve mantenere immobile il complesso costituito dalla macchina agricola semovente e da una macchina agricola trainata non frenata, della massa complessiva massima ammissibile, su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 12%.

4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.

DPR 495/92 - Art. 275 (Art. 106 Cod. Str.) - Massa rimorchiabile delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 275 (Art. 106 Cod. Str.) - Massa rimorchiabile delle macchine agricole semoventi

1. La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede di omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare.

2. Nei treni costituiti da macchine agricole munite di dispositivi di frenatura, l'attribuzione della massa rimorchiabile è subordinata all'accertamento delle due condizioni seguenti:

a) massa aderente della macchina agricola semovente in ordine di marcia in piano ed in condizioni statiche non inferiore al 16% della massa a pieno carico del treno agricolo. Per le macchine agricole semoventi con trazione sul solo asse posteriore, la massa aderente verificata in piano e in condizioni statiche, e assunta convenzionalmente uguale all'80% della massa della macchina stessa;

b) rapporto tra la potenza del motore e la massa massima del treno agricolo espressa in tonnellate, non inferiore a 2,9 kW/t (500) .

3. A richiesta del costruttore, in alternativa alle prescrizioni del comma 1 e limitatamente alle trattrici agricole, le verifiche per la determinazione della massa rimorchiabile devono soddisfare le due condizioni seguenti:

a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore al 14%;

b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non differisca più del 10% dalla velocità massima - corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore con il rapporto più elevato della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima - su pendenza non inferiore al 2%, ovvero possa raggiungere la predetta velocità, su strada piana con accelerazione media non inferiore a 0,2 m/sec2, nel campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione.

Le prove possono essere sostituite dal rilevamento in piano degli sforzi di trazione al gancio verificando che lo sforzo di trazione massimo non sia inferiore alla somma del 16% della massa rimorchiabile e del 14% della massa della trattrice e che lo sforzo di trazione corrispondente al numero di giri di potenza massima, col rapporto più elevato della trasmissione, non sia inferiore alla somma del 4% della stessa massa rimorchiabile e del 2% della massa della trattrice.

4. Il valore massimo della massa rimorchiabile, individuato come differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa, in ordine di marcia, della macchina agricola traente è limitato dal rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata e la massa della macchina agricola traente; detto rapporto non deve superare i seguenti valori:

a) 2 per le macchine agricole traenti di tipo snodato a ruote gommate, per le macchine agricole a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del complesso;

b) 3 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo meccanico;

c) 4 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo misto e automatico;

d) 5 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo continuo ed automatico.

5. Per massa della macchina agricola in ordine di marcia si intende la massa della macchina agricola con serbatoi e radiatori pieni, con conducente di massa di 75 kg, priva degli eventuali attrezzi portati o semiportati, delle zavorre e del piano di carico, qualora amovibile. (501)


(500) Lettera così modificata dall'art. 161, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(501) Comma così modificato dall'art. 161, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 276 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle macchine agricole operatrici trainate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 276 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle macchine agricole operatrici trainate

1. Un rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t è considerato parte integrante della trattrice agricola traente quando le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di larghezza.

2. Detti rimorchi possono essere sprovvisti di freni ed essere trainati, con rapporto di traino non superiore a 1, entro il limite della massa rimorchiabile riconosciuta alla trattrice per macchine agricole rimorchiate prive di freni.

3. Per "rapporto di traino" si intende il rapporto tra la massa a pieno carico del rimorchio e la massa della trattrice agricola priva di zavorre, dell'eventuale piano di carico e di attrezzi portati o semiportati.

4. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio; tale dispositivo, se di tipo meccanico, può essere con comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse. Lo sforzo muscolare esercitato sul comando non deve superare 30 daN.

5. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 5 t e fino a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia del rimorchio e, nei rimorchi a due o più assi, può agire anche sul solo asse anteriore.

6. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del conducente o dall'energia cinetica del rimorchio; l'azione del dispositivo deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive e di funzionamento nonché le modalità di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.

7. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote del rimorchio, espresso in daN, deve essere comunque uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a pieno carico del rimorchio stesso espresso in kg.

8. Ogni rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munito anche di un dispositivo di frenatura di stazionamento; tale dispositivo deve mantenere, sia in salita che in discesa, il rimorchio fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%. Detto dispositivo può essere comandato da persona a terra; lo sforzo sul comando non deve superare 60 daN.

9. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle macchine agricole operatrici trainate con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, del codice.

10. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.

DPR 495/92 - Art. 277 (Art. 106 Cod. Str.) - Efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 277 (Art. 106 Cod. Str.) - Efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole

1. Nei treni costituiti da una macchina agricola semovente, di cui all'art. 57 del codice, e da una macchina agricola operatrice trainata priva di freni, di massa complessiva a pieno carico non superiore a quella della macchina agricola semovente, ovvero in quelli costituiti da una trattrice agricola e da un rimorchio agricolo considerato parte integrante delle trattrice stessa, ai sensi dell'art. 276, comma 1, l'efficienza ottenuta con il dispositivo di frenatura di servizio deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocità, quali risultano dalla tabella III.4 che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Qualora il dispositivo sia comandato a pedale, il risultato di cui sopra deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 daN.

3. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il treno a pieno carico viene mantenuto ad una velocità stabilizzata, prossima all'80% di quella massima verificata, su percorso in discesa della pendenza del 10% e della lunghezza di 1 km; alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio deve garantire una decelerazione media minima, calcolata in base alla distanza di frenatura, non inferiore al 70% di quella regolamentare nè al 60% del valore relativo alla prova con freno freddo.

4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.

DPR 495/92 - Art. 278 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivo di sterzo delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 278 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivo di sterzo delle macchine agricole

1. Il dispositivo di sterzo delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministro dei trasporti.

DPR 495/92 - Art. 279 (Art. 106 Cod. Str.) - Fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 279 (Art. 106 Cod. Str.) - Fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali

1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'art. 57 del codice, ed i loro complessi, le cui dimensioni eccedono per esigenze funzionali quelle stabilite dall'art. 104 del codice, devono inscriversi nella fascia d'ingombro stabilita dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento.

DPR 495/92 - Art. 280 (Art. 106 Cod. Str.) - Livelli sonori delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 280 (Art. 106 Cod. Str.) - Livelli sonori delle macchine agricole semoventi

1. La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti. (502)

2. La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti. (503)

3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonché per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanità. (504)

4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice.


(502) Comma così modificato dall'art. 162, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(503) Comma così modificato dall'art. 162, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(504) Comma così sostituito dall'art. 162, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 281 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione acustica delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 281 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivi di segnalazione acustica delle macchine agricole semoventi

1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'art. 57 del codice, devono essere munite di un dispositivo di segnalazione acustica le cui caratteristiche devono rispondere alle prescrizioni dell'allegato VIII del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti.

DPR 495/92 - Art. 282 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 282 (Art. 106 Cod. Str.) - Dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi

1. Il dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi di cui all'art. 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti. (505)


(505) A norma dell'art. 163, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, il segno di interpunzione "virgola" tra le parole "semoventi" e "di cui" è soppresso.

DPR 495/92 - Art. 283 (Art. 106 Cod. Str.) - Sovrapattini delle macchine agricole cingolate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 283 (Art. 106 Cod. Str.) - Sovrapattini delle macchine agricole cingolate

1. I sovrapattini sono dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate, da applicarsi su tutte le suole dei cingoli muniti di costola di aggrappamento, allo scopo di impedire il danneggiamento del manto stradale. I sovrapattini possono essere interamente metallici o con elementi di gomma. L'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino è quella della superficie prevista per l'appoggio sul terreno supposto perfettamente rigido e piano; esso si misura convenzionalmente sul disegno del sovrapattino escludendo le superfici di raccordo.

2. Su ciascun sovrapattino, unitamente al marchio di fabbrica, deve essere impresso il carico massimo ammissibile in chilogrammi, determinato moltiplicando per 6,5 l'area convenzionale d'appoggio espressa in centimetri quadrati. Il sovrapattino deve essere inoltre conforme alle caratteristiche indicate da tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (506)

3. La pressione convenzionale di appoggio del sovrapattino si determina dividendo la massa della macchina, compresa l'eventuale attrezzatura prevista, per il risultato ottenuto dal prodotto del numero dei rulli portanti per l'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino; le ruote tendicingolo o quelle motrici, qualora portanti, vengono computate come rulli.

4. Ai fini dell'ammissione alla circolazione su strada delle macchine cingolate, la pressione convenzionale di appoggio, determinata sulla base delle prescrizioni di cui al comma 3, non deve superare 6,5 daN/cm2 .


(506) Comma così modificato dall'art. 164, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 284 (Art. 106 Cod. Str.) - Ganci delle macchine agricole semoventi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 284 (Art. 106 Cod. Str.) - Ganci delle macchine agricole semoventi

1. I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie:

A - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

A1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg;

B - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg;

C - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1.500 kg;

D - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

D1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;

D2 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 14.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2.000 kg;

D3 - per il traino di macchine agricole aventi masse a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2.500 kg.

2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei ganci, le verifiche e prove, le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno rispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

3. I tipi dei ganci devono essere approvati dal Ministero dei trasporti. Su ogni esemplare dei ganci devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi della approvazione.

DPR 495/92 - Art. 285 (Art. 106 Cod. Str.) - Occhioni delle macchine agricole trainate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 285 (Art. 106 Cod. Str.) - Occhioni delle macchine agricole trainate

1. Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie:

E - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente;

E1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 250 kg;

E2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 500 kg;

E3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 1.500 kg;

F - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 12.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;

F1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;

F2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2.000 kg;

F3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2.500 kg.

2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le verifiche e prove e le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

3. I tipi degli occhioni devono essere approvati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Su ogni esemplare degli occhioni devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui l'occhione appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione.

DPR 495/92 - Art. 286 (Art. 106 Cod. Str.) - Timoni delle macchine agricole trainate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 286 (Art. 106 Cod. Str.) - Timoni delle macchine agricole trainate

1. I timoni delle macchine agricole trainate devono avere caratteristiche dimensionali determinate in base a calcoli di progetto da effettuare secondo criteri tecnici fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.; il calcolo va fatto per ogni tipo di timone in base alla massa complessiva a pieno carico del tipo di veicolo cui il timone stesso è destinato e deve tenere conto delle sollecitazioni che possono verificarsi nelle diverse condizioni d'impiego nonché delle caratteristiche del materiale.

DPR 495/92 - Art. 287 (Art. 106 Cod. Str.) - Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 287 (Art. 106 Cod. Str.) - Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso

1. L'altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine agricole semoventi nonché la massa massima verticale (Q) ammissibile sul medesimo, dovranno essere fissati dal costruttore in relazione alle condizioni di stabilità statica e dinamica della macchina agricola semovente con macchina agricola trainata agganciata; tale massa dovrà, comunque, risultare non superiore a quella ammessa dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di serie sulla macchina agricola semovente.

2. L'altezza del dispositivo nonché le prescrizioni per le relative verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

DPR 495/92 - Art. 288 (Art. 106 Cod. Str.) - Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 288 (Art. 106 Cod. Str.) - Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole

1. La determinazione dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico del motore di trazione delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 57 del codice, è effettuata secondo le norme dell'allegato 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti ovvero, a richiesta, secondo le prescrizioni comunitarie relative agli autoveicoli.

DPR 495/92 - Art. 289 (Art. 106 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 289 (Art. 106 Cod. Str.) - Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole

1. Il Ministro dei trasporti, con provvedimento emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione anche ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine agricole, può stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. Qualora tali caratteristiche riguardino le emissioni sonore ed inquinanti, esse dovranno essere emanate sulla base dei limiti relativi a tali emissioni stabiliti ai sensi dell'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità.

DPR 495/92 - Art. 290 (Art. 107 Cod. Str.) - Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 290 (Art. 107 Cod. Str.) - Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole

1. Ai fini delle verifiche e delle prove, per potenza nominale del motore di una macchina agricola semovente, di cui all'art. 57 del codice, s'intende la potenza massima misurata mediante un freno dinamometrico, accoppiato all'albero motore, in corrispondenza al numero dei giri ed al grado di alimentazione stabiliti dal costruttore per la produzione di serie.

2. Il valore della potenza massima del motore determinato nelle prove deve essere riportato alle condizioni d'aria tipo.

3. Le curve caratteristiche del motore devono essere rilevate secondo le norme stabilite da tabelle approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.

DPR 495/92 - Art. 291 (Art. 107 Cod. Str.) - Verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 291 (Art. 107 Cod. Str.) - Verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole

1. Le verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del codice, concernono il controllo:

1.1. dei requisiti dell'esemplare in relazione alle caratteristiche generali dichiarate dal costruttore;

1.2. dei requisiti dell'esemplare in relazione a quanto disposto dalle norme di circolazione vigenti;

1.3. dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché dell'approvazione dei dispositivi stessi;

1.4. della massa e della relativa ripartizione sugli assi per tutte le possibili condizioni di carico e di allestimento della macchina agricola;

1.5. dei dispositivi di frenatura prescritti;

1.6. delle masse massime ammesse sui pneumatici;

1.7. degli organi di traino se presenti;

1.8. della forma e dimensione dell'alloggiamento delle targhe;

1.9. delle targhette e delle iscrizioni regolamentari.

2. Per le macchine agricole semoventi deve, inoltre, essere effettuato il controllo:

2.1. della potenza del motore di trazione;

2.2. del campo di visibilità e della presenza del tergicristallo;

2.3. del serbatoio/i del combustibile;

2.4. dell'opacità dei fumi di scarico;

2.5. del livello sonoro emesso nell'ambiente;

2.6. del livello sonoro all'orecchio del conducente;

2.7. del sedile del conducente e dell'accompagnatore;

2.8. del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento;

2.9. dei dispositivi per l'eliminazione dei disturbi radioelettrici;

2.10. della protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote;

2.11. del parabrezza e degli altri vetri, ove presenti;

2.12. del dispositivo di segnalazione acustica;

2.13. dei dispositivi di aspirazione e scarico;

2.14. dei dispositivi retrovisori;

2.15. del dispositivo di sterzo;

2.16. del dispositivo di rimorchio;

2.17. del dispositivo di retromarcia;

2.18. dello spazio di manovra, dei mezzi di accesso al posto di guida e, qualora presenti, degli sportelli, dei finestrini e delle uscite di emergenza;

2.19. della presa di forza;

2.20. della installazione, ubicazione, funzionamento e identificazione dei comandi;

2.21. della massa rimorchiabile;

2.22. del comando del dispositivo di frenatura delle macchine agricole trainate.

3. Per l'omologazione del tipo delle macchine agricole operatrici semoventi di cui all'art. 57 del codice, non si effettuano le verifiche e prove del comma 2, ai punti 2.6., 2.8., 2.16. e 2.18.; non si effettuano, inoltre i controlli di cui ai punti 2.21. e 2.22. dello stesso comma 2, qualora non abilitate al traino.

4. Le verifiche e prove elencate nei commi 1, 2 e 3, quando non specificamente descritte negli articoli del presente regolamento, vanno effettuate con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie emanate in materia. (507)

5. Per l'omologazione dei tipi di macchine agricole e per le relative procedure si applicano le norme dettate dal codice e dal presente regolamento in ordine all'omologazione dei tipi dei veicoli a motore e dei rimorchi.


(507) Comma così modificato dall'art. 165, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

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