Min. Interno - Circ. 29/11/2022 n. 300/STRAD/1/39746.U/2022 - Applicazione dell'art. 46 della legge n. 298/74 per la mancanza momentanea a bordo del veicolo della copia certificata conforme della licenza comunitaria

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/STRAD/1/39746.U/2022

Roma, 29 novembre 2022

OGGETTO: Applicazione dell'art. 46 della legge n. 298/74 per la mancanza momentanea a bordo del veicolo della copia certificata conforme della licenza comunitaria.

 

Si fa riferimento alla nota avente pari oggetto, con la quale è stato chiesto un parere in merito ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione [1] (all.1) relativa alla violazione dell'obbligo di avere a bordo del veicolo che effettua un trasporto merci in conto terzi in ambito comunitario una copia certificata della licenza comunitaria rilasciata al trasportatore.

La predetta sentenza affronta la questione relativa all'applicazione della sanzione di cui all'art. 46 della legge n. 298/74 per l'ipotesi in cui il conducente non esibisca copia certificata della licenza comunitaria non perché mai ottenuta, ma perché non a bordo del veicolo durante quel trasporto, ritenendo la medesima contestazione corretta.

Diversamente da precedenti pronunce della medesima Corte, la sentenza in argomento è puntuale nell'evidenziare la differenza concettuale tra l'ipotesi di "trasporto eseguito in difetto di licenza" e quella in cui il trasporto sia "eseguito in difetto delle condizioni previste dall'art. 4, paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1072/2009"; ritenendo corretta la contestazione dell'art. 46 della legge n. 298/74 che sia congruamente motivata con riferimento alla situazione concreta.

Il percorso argomentativo tracciato è, infatti, pienamente aderente alle disposizioni normative comunitarie secondo le quali:

il modello di licenza di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1072/2009 ne stabilisce anche le condizioni di impiego (art. 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1072/2009);

"una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo" (settimo periodo delle "disposizioni generali" riportate sul retro del predetto modello di licenza comunitaria di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1072/2009).

Di conseguenza, è legittimo applicare le sanzioni previste dall'art. 46 della legge n. 298/74 nel caso in cui, a bordo del veicolo che effettua in Italia operazioni di trasporto comunitario di merci in conto terzi, non si trovi la copia certificata conforme all'originale della licenza comunitaria di cui è titolare l'impresa di autotrasporto. Tuttavia, è necessario che la contestazione sia motivata dalla violazione delle condizioni stabilite dalla licenza, secondo quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1072/2009 e dalle disposizioni generali riportate sul retro della licenza medesima.

Infatti, atteso che il citato art. 46 sanziona anche l'esecuzione di trasporto di cose in assenza di licenza (perché mai ottenuta), è necessario che la contestazione sia correttamente motivata con riferimento alla specifica disposizione (precetto) che si assume violata nella situazione concreta.

D'altra parte, la previsione delle medesime sanzioni per due distinte violazioni trova il suo fondamento logico nella circostanza per cui la semplice mancanza a bordo della copia certificata della licenza [2] consentirebbe all'impresa titolare l'utilizzo della stessa su altri veicoli non ricompresi nella licenza medesima e, di fatto, l'esecuzione di un trasporto senza licenza [3].

Tanto premesso, si ritiene opportuno aderire all'indirizzo giurisprudenziale in argomento, dandone ampia diffusione presso gli organi di polizia stradale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mastrapasqua

___

[1] Cass., sez. 2 civ, n:24168 del 4 agosto 2022.

[2] Ovvero anche la presenza della licenza in originale che dovrebbe, invece, essere custodita presso la sede dell'impresa.

[3] Infatti, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009/ vengono rilasciate al titolare l'originale della licenza, che deve essere conservato dall'impresa, e un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui l'impresa dispone a titolo di proprietà, di un contratto di vendita a rate, di noleggio o di leasing.

Allegato

Ordinanza cass. civ. II, n. 24168 del 04.08.2022 - Autotrasporto cose conto terzi: esercizio abusivo - documentazione di bordo

trasporto merci, trasporto conto terzi

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