M.I.T. - Circ. 02/12/2022 n. 38055 - Dematerializzazione referti revisione centri di controllo privati
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
DIVISIONE 4
Prot. n. 38055
Roma, 2 dicembre 2022
OGGETTO: Dematerializzazione referti revisione centri di controllo privati.
Pervengono a questa Divisione, sulla scorta delle visite ispettive effettuate nei confronti di centri di controllo privati autorizzati ai sensi dell'articolo 80 del CDS, numerose segnalazioni in ordine alla possibilità, da parte degli ispettori autorizzati (ex responsabili tecnici), dell'utilizzo della firma digitale in sostituzione della firma olografa.
Come è noto dal 1° luglio 2016 è stata data attuazione al Regolamento UE 910/2014, noto come eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), che stabilisce (articolo 25, comma 3) che una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri ed in caso di disconoscimento, oltre a non consentire l'esercizio di un diritto dei cittadini, ne deriva l'avvio di una procedura di infrazione.
Ne consegue, dunque, che i documenti firmati digitalmente hanno effetti giuridici equivalenti a documenti cartacei firmati mediante firma autografa. In particolare al momento della firma del referto mediante procedura digitale, detto referto viene affidato ad enti riconosciuti nei processi di conservazione sostitutiva che ne garantiscono il valore giuridico del documento e l'inviolabilità dello stesso.
Tanto premesso, in sede di visita ispettiva il personale addetto al controllo, qualora l'ispettore dell'impresa abbia fatto ricorso alla digitalizzazione del referto come sopra descritto, dovrà verificare che nel PC prenotazione i referti siano dotati di marca temporale ovvero conservati a norma mediante procedure di conservazione sostitutiva affidata ad enti accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).
In ogni caso il personale incaricato al controllo da parte dell'Organismo di supervisione (DGT/UMC), effettuate le verifiche di cui sopra, potrà acquisire agli atti, unitamente al verbale d'ispezione, anche i referti su supporto cartaceo.
Pertanto, nelle more di una imminente rivisitazione del processo di firma e di archiviazione digitale dei referti, qualora in sede di visita ispettiva la commissione dovesse constatare il ricorso all'uso della firma digitale qualificata da parte dell'ispettore, l'esito della visita, salvo eventuali diverse inadempienze da parte dell'impresa, sarà ritenuta regolare.
Il Direttore della Divisione
ing. Lorenzo loreto
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