Autoveicoli, dal 2018 sarà obbligatorio il certificato di revisione

Con il Decreto del Ministero dei Trasporti 214 del 19 maggio 2017, che ha recepito la Direttiva Europea 2014/45/UE, ci saranno nuove regole a partire dal 20 maggio 2018 sui controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e rimorchi.

Un altro aspetto interessante – ma vedremo poi come sarà realmente applicata la norma – è dato dall'obbligo del certificato di revisione che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

  • numero di identificazione del veicolo (numero VIN o numero di telaio);
  • targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione;
  • luogo e data del controllo;
  • lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile;
  • categoria del veicolo, se disponibile;
  • carenze individuate e livello di gravità;
  • risultato del controllo tecnico;
  • data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale, se questa informazione non è fornita con altri mezzi;
  • nome dell'organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell'ispettore responsabile del controllo;
  • altre informazioni

Il certificato di revisione sarà un documento richiesto anche nei trasferimenti di proprietà e i suoi dati dovranno obbligatoriamente essere trasmessi al CED – Centro Elaborazione Dati del Ministero.
Molti di questi dati in realtà sono già trasmessi dalle officine al CED, tanto è vero che sul Portale dell'Automobilista, a questa pagina , dal 2010 è possibile vedere il chilometraggio del veicolo di cui è noto il tipo e la targa.
Il problema è che finora si è trattato semplicemente di una buona regola di condotta e dunque, non esistendo nessuna sanzione per le officine che omettono la comunicazione di qualche dato, e non avendo il Ministero la forza materiale per mettere a punto un sistema di controllo rigoroso (per i tagli del personale fatti con la spending review qualche anno fa) la strada per combattere le contraffazioni e le revisioni facili è ancora lunga.

C.d.S. - Art. 080 - Revisioni

Codice della strada

Art. 80 - Revisioni [1] [2]

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti,[3] i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento [4] sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa [5].

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore [6] capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione [7] quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 [8].[9] Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione [10] ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione [11] del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni [12].

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto,[13] [14] le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese [15] di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento [16] [17]. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10 [18].

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. [19]

14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque [20] circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00. Tale sanzione è raddoppiabile [21] in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.[22] L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.957,00 a euro 7.829,00. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo [23].

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione [24].

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8 [25].

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 238, 239, 240, 241 e appendici IX e X.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Per la revisione generale vedi in particolare il D.M. 6.8.1998 n. 408. A partire dall'anno 2000 la periodicità delle revisioni in Italia è allineata alla cadenza comunitaria. Pertanto non verranno più emanati gli annuali D.M. relativi alle revisioni generali delle varie categorie di veicoli essendo pienamente attuata la previsione dell'art. 80 del c.d.s., commi 3 e 4. Decreti ministeriali sono stati emanati per prevedere la revisione per altre categorie di veicoli non comprese fra quelle contenute nel citato D.M.: revisione periodica di motocicli e ciclomotori, il D.M. 16.1.2000 ne dispone l'obbligo con decorrenza 1.1.2001 con tempi e modalità stabiliti dal D.M. 7.12.2000 per l'anno 2001 e dal D.M. 14.11.2001 per l'anno 2002 ed infine il D.M. 29.11.2002 allinea la periodicità della revisione di motoveicoli e ciclomotori a quella delle autovetture; revisione periodica dei trenini turistici, con D.M. 15.3.2007 n. 55 sono stati individuati per i trenini turistici i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneità alla circolazione e per la loro conduzione. Relativamente alle verifiche periodiche (revisioni) dei trenini turistici il decreto prevede che siano effettuate annualmente, a cura dei competenti Uffici Motorizzazione Civile, su ogni veicolo componente il complesso ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 80 c.d.s. ; revisione periodica dei veicoli di interesse storico e collezionistico, per effetto del D.M. 17.12.2009 il controllo tecnico di tali veicoli deve essere effettuato con cadenza biennale sugli elementi indicati nell'allegato II del D.M. 6.8.1998 n. 408, fatte salve alcune eccezioni.

[4] Per il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica di veicoli a motore e loro rimorchi, vedi il D.M. 5 maggio 1995, n. 270, a sua volta abrogato dall'art. 5, comma 1, D.M. 13 gennaio 1997, n. 20, a sua volta abrogato dall'art. 5, D.M. 6 agosto 1998, n. 408.

[5] L'Appendice IX - art. 238 del regolamento c.d.s. (DPR n. 495/1992) che contiene gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo è superata dall'allegato II al D.M. 6.8.1998 n. 408 che ha recepito la direttiva 96/96/CE del 20.12.1996.

[6] Il testo dell'articolo è stato ripristinato nella forma antecedente al D.L. 17.5.1996 n. 270, decaduto per mancata conversione in legge, che aveva inserito le parole: "e dei loro rimorchi".

[7] Il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 sul decentramento amministrativo ha soppresso l'istituto della "concessione" alle imprese di autoriparazione per le revisioni trasformandolo in "autorizzazione" il cui rilascio e controllo amministrativo sono stati attribuiti alle province.

[8] I precedenti termini: "sezioni" o "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" o "registro di cui all'articolo 2" devono essere ora letti "registro delle imprese" secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del DPR 14.12.1999 n. 558. Per l'iscrizione al "registro delle imprese" vedi le norme semplificative introdotte dal medesimo DPR 14.12.1999 n. 558.

[9] Il testo dell'articolo è stato ripristinato nella forma antecedente al D.L. 17.5.1996 n. 270, decaduto per mancata conversione in legge, che aveva sostituito l'ultimo periodo del comma 8.

[10] Il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 sul decentramento amministrativo ha soppresso l'istituto della "concessione" alle imprese di autoriparazione per le revisioni trasformandolo in "autorizzazione" il cui rilascio e controllo amministrativo sono stati attribuiti alle province.

[11] I precedenti termini: "sezioni" o "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" o "registro di cui all'articolo 2" devono essere ora letti "registro delle imprese" secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del DPR 14.12.1999 n. 558. Per l'iscrizione al "registro delle imprese" vedi le norme semplificative introdotte dal medesimo DPR 14.12.1999 n. 558.

[12] I precedenti termini: "sezioni" o "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" o "registro di cui all'articolo 2" devono essere ora letti "registro delle imprese" secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del DPR 14.12.1999 n. 558. Per l'iscrizione al "registro delle imprese" vedi le norme semplificative introdotte dal medesimo DPR 14.12.1999 n. 558.

[13] Le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono state soppresse dall'art. 36 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[14] Per il regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi, vedi il D.M. 4 ottobre 1994, n. 653, poi abrogato dall'art. 1, comma 1, D.M. 23 ottobre 1996, n. 628.

[15] Il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 sul decentramento amministrativo ha soppresso l'istituto della "concessione" alle imprese di autoriparazione per le revisioni trasformandolo in "autorizzazione" il cui rilascio e controllo amministrativo sono stati attribuiti alle province.

[16] Parole così sostituite dall'art. 36 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[17] Le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono state soppresse dall'art. 36 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[18] Le tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dai funzionari degli UMC e quelle eseguite dalle imprese e dai consorzi di tali imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 80 c.d.s. sono state stabilite con D.M. 2.8.2007 n. 161 che ha sostituito e abrogato il precedente D.M. 22.3.1999 n. 143.

[19] La procedura prevista dal presente comma 13 è stata semplificata dal D.D. 04.04.1995 che ha previsto che le certificazioni delle revisioni effettuate dalle imprese concessionarie siano rilasciate dalle stesse mediante apposito tagliando autoadesivo da applicare sulla carta di circolazione, stampato tramite collegamento con il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[20] Parole così sostituite dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120.

[21] Parole così sostituite dall'art. 36 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[22] Parole aggiunte dapprima dall'art. 36 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360 e successivamente soppresse dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120: "ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione".

[23] Periodo così sostituito dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120.

[24] Il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 sul decentramento amministrativo ha soppresso l'istituto della "concessione" alle imprese di autoriparazione per le revisioni trasformandolo in "autorizzazione" il cui rilascio e controllo amministrativo sono stati attribuiti alle province.

[25] I precedenti termini: "sezioni" o "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" o "registro di cui all'articolo 2" devono essere ora letti "registro delle imprese" secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del DPR 14.12.1999 n. 558. Per l'iscrizione al "registro delle imprese" vedi le norme semplificative introdotte dal medesimo DPR 14.12.1999 n. 558.

M.I.T. - Circ. 02/12/2022 n. 38055 - Dematerializzazione referti revisione centri di controllo privati

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
DIVISIONE 4

Prot. n. 38055

Roma, 2 dicembre 2022

OGGETTO: Dematerializzazione referti revisione centri di controllo privati.

Pervengono a questa Divisione, sulla scorta delle visite ispettive effettuate nei confronti di centri di controllo privati autorizzati ai sensi dell'articolo 80 del CDS, numerose segnalazioni in ordine alla possibilità, da parte degli ispettori autorizzati (ex responsabili tecnici), dell'utilizzo della firma digitale in sostituzione della firma olografa.

Come è noto dal 1° luglio 2016 è stata data attuazione al Regolamento UE 910/2014, noto come eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), che stabilisce (articolo 25, comma 3) che una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri ed in caso di disconoscimento, oltre a non consentire l'esercizio di un diritto dei cittadini, ne deriva l'avvio di una procedura di infrazione.

Ne consegue, dunque, che i documenti firmati digitalmente hanno effetti giuridici equivalenti a documenti cartacei firmati mediante firma autografa. In particolare al momento della firma del referto mediante procedura digitale, detto referto viene affidato ad enti riconosciuti nei processi di conservazione sostitutiva che ne garantiscono il valore giuridico del documento e l'inviolabilità dello stesso.

Tanto premesso, in sede di visita ispettiva il personale addetto al controllo, qualora l'ispettore dell'impresa abbia fatto ricorso alla digitalizzazione del referto come sopra descritto, dovrà verificare che nel PC prenotazione i referti siano dotati di marca temporale ovvero conservati a norma mediante procedure di conservazione sostitutiva affidata ad enti accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

In ogni caso il personale incaricato al controllo da parte dell'Organismo di supervisione (DGT/UMC), effettuate le verifiche di cui sopra, potrà acquisire agli atti, unitamente al verbale d'ispezione, anche i referti su supporto cartaceo.

Pertanto, nelle more di una imminente rivisitazione del processo di firma e di archiviazione digitale dei referti, qualora in sede di visita ispettiva la commissione dovesse constatare il ricorso all'uso della firma digitale qualificata da parte dell'ispettore, l'esito della visita, salvo eventuali diverse inadempienze da parte dell'impresa, sarà ritenuta regolare.

Il Direttore della Divisione
ing. Lorenzo loreto

Revisioni: dal 20/05/2018 arriva la cartella clinica per le auto!

L’Ue che ha introdotto un nuovo certificato di revisione per tutti i veicoli a motore, al suo debutto in Italia dal prossimo 20 maggio. Si tratta di un attestato, in forma cartacea, che sarà rilasciato da officine e centri autorizzati in seguito al controllo tecnico della nostra quattro ruote. Su di esso i tecnici riporteranno i chilometri percorsi e una valutazione complessiva sul mezzo. A renderlo obbligatorio è la Direttiva europea 2014/45, recepita in Italia dal D.M. 214/2017.

Come una cartella clinica. Il certificato, firmato dal responsabile tecnico del centro di revisione, renderà conto di tutti i risultati emersi nel corso del test periodico: dunque conterrà i dati di tutte le prove svolte, con il corrispondente valore riscontrato e il range ammesso. Il certificato di revisione sarà un documento richiesto anche nei trasferimenti di proprietà e i suoi dati dovranno obbligatoriamente essere trasmessi al CED – Centro Elaborazione Dati del Ministero.

I tecnici, inoltre, dovranno esprimere un voto sulle condizioni del mezzo: una valutazione generale che ne riveli le carenze, suddivise in lievi, gravi e pericolose. Infine sul certificato sarà indicata con precisione la data in cui svolgere il successivo controllo.

 

Revisioni: nuove disposizioni relative alla lettura del chilometraggio - chiarimenti e modello di autodichiarazione

Ad integrazione e a parziale modifica della precedente circolare prot. n. 26868 del 30 ottobre 2018prot. n. 26868 del 30 ottobre 2018 in materia di indicazione del chilometraggio in sede di revisione dei veicoli. il M.I.T., con successiva circolare n. 28543 del 16/11/2018n. 28543 del 16/11/2018, ha previsto:

- per i centri di controllo pubblici, specifiche indicazioni dei soggetti che possono autorizzati a controfirmare il dato numerico riportato sul contachilometri mediante autodichiarazione;

- per i centri di controllo privati, che possono adottare i comportamenti previsti dalle loro procedure interne.

 

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