Cass. Civ. sez. II - Ord. 04/08/2022 n. 24168 - Autotrasporto merci conto terzi - Licenza comunitaria - Documentazione di bordo
Cass. Civ. sez. II - Ord. 04/08/2022 n. 24168
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: Felice MANNA
Rel. Consigliere: Aldo CARRATO
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza n. 40/2016, il Giudice di pace di Alessandria rigettava il ricorso proposto dalla Impresa XXX avverso il verbale di accertamento n. yyyyy elevato il 17 luglio 2015 dalla Sezione della Polizia Stradale di Alessandria, con il quale le era stata contestata la violazione dell'art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974, per aver effettuato un trasporto merci comunitario senza essere in possesso della copia certificata della licenza comunitaria, come previsto dall'art. 4/4-5-6 del Reg. CE n. 1072/2009 (essendo rimasto appurato che, all'atto del controllo, il conducente dell'autoveicolo aveva esibito una mera fotocopia a colori rilasciata in Romania alla predetta ditta ricorrente).
2. Decidendo sull'appello proposto dalla Impresa XXX e nella costituzione dell'appellata Prefettura, il Tribunale di Alessandria lo rigettava, con sentenza n. 793/2018 (pubblicata il 28 settembre 2018).
A fondamento dell'adottata pronuncia, il citato Tribunale dava atto, preliminarmente, che il verbale di contestazione era stato elevato non per difetto assoluto di titolo autorizzativo ma per mancato possesso della copia certificata della licenza comunitaria, come previsto dall'art. 4/4-5-6 del Reg. CE n. 1072/2009, il quale - all'art. 4. Par. 4., dopo aver premesso che "la licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell'all. IÌ' - sancisce che "tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiegò’.
A tal proposito, il Tribunale alessandrino ha rilevato che in tutti i modelli autorizzativi all'autotrasporto internazionale di merci è sempre stabilito che l'autorizzazione in questione debba trovarsi a bordo del veicolo e debba essere esibita agli addetti al controllo, costituendo tale presupposto una vera e propria condizione di esercizio, la cui inosservanza è espressamente sanzionata dall'art. 46 della legge n. 298/1974, nella parte in cui punisce "chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli in violazione delle condizioni ed i limiti stabiliti nella licenza o nella autorizzazione.''
Pertanto, ha osservato il giudice di appello, come, nel caso in questione, non era in discussione il mancato rilascio all'impresa di autotrasporto estera del titolo richiesto per effettuare i trasporti internazionali di merce su strada, ma solo il mancato materiale possesso dell'originale (o copia conforme ad esso) all'atto del controllo da parte degli agenti durante il trasporto in corso (non potendo trovare, peraltro, applicazione l'art. 180, comma 3, c.d.s., che, per quanto riguarda la disciplina dell'autotrasporto internazionale di cose, ha carattere residuale).
3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la società Impresa XXX.
L'Ufficio territoriale del Governo di Alessandria, malgrado la ritualità della notificazione del ricorso (effettuata ritualmente presso l'Avvocatura Generale dello Stato), non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il difensore della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 legge n. 689/81, con riferimento al richiamo al REG. CE n. 1072/2009, sostenendo che la sentenza impugnata si è posta in contrasto con il principio di legalità per aver ritenuto legittima l'applicazione di una sanzione amministrativa in assenza di una previsione normativa, indicando l'evocato art. 4 del citato Regolamento solo l'obbligo per il conducente di essere in possesso dell'originale o della copia conforme dei documenti prescritti.
2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 della legge n. 298/1974, per aver il giudice di secondo grado applicato e interpretato contra legem la fattispecie di cui al citato articolo in contrasto con la ratio di tale norma e l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte.
3. Con il terzo motivo la ricorrente ha prospettato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e segg. delle disposizioni preliminari al codice civile, nonché l'insanabile contrasto con il sistema delle fonti del diritto del sistema giuridico italiano per ritenuta prevalenza di atti privi di valore ed efficacia sulla legge.
4. Con la quarta ed ultima doglianza la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 1 (rectius: 2), n. 4 c.p.c., deducendo che la motivazione del giudice di secondo grado sarebbe priva di ragionamento essendo palesemente tautologica ed apodittica, concretizzandosi nel mero recepimento di un atto esterno al giudizio - e privo di valore giuridico - senza alcuna analisi della vicenda fattuale e della correlata normativa applicabile.
5. Rileva il collegio che tutti i motivi possono essere esaminati congiuntamente, siccome all'evidenza tra loro connessi, risultando incentrati sulla medesima questione giuridica sulla base degli incontestati fatti emersi dall'attività di accertamento della Polizia stradale.
Essi sono infondati e devono, perciò, essere rigettati per le ragioni che seguono.
In disparte la palese infondatezza del quarto motivo (poiché la sentenza impugnata risponde adeguatamente ai requisiti di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.), la questione giuridica - comune ai restanti motivi - sottoposta all'esame di questa Corte consiste nella rilevazione della sussistenza o meno della violazione ascritta alla ricorrente con riferimento all'art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974 e, in particolare, sul se, a tal fine, sia necessario portare a bordo dell'autoveicolo, durante la sua circolazione, il titolo autorizzativo almeno in copia certificata (ove il conducente non sia in possesso dell'originale) conforme alla licenza comunitaria.
Il collegio ritiene che la soluzione da adottare debba essere nel senso dell'obbligatorietà del possesso della licenza in forma certificata (in originale o copia conforme), non bastando una mera fotocopia, trattandosi di un illecito meramente formale di tipo omissivo, consistente nell'inosservanza di uno specifico obbligo di legge, che presuppone il possesso della certificazione valida (in forma originale o nella copia conforme) all'atto del controllo durante la circolazione del veicolo.
Al riguardo va condivisa la motivazione del giudice di appello, il quale, in primo luogo, ha valorizzato la specificità della previsione contenuta in una fonte comunitaria vincolante - ovvero quella di cui all'art. 4, par. 4, del Reg. CE n. 1072 del 2009 - che, nel disciplinare la licenza comunitaria e le copie certificate, per le quali è sancita la necessità della loro conformità al modello legale, afferma che devono riportare le disposizioni o prescrizioni generali di impiego, oltre ad essere stabilito - pedissequamente - che essa deve trovarsi a bordo del veicolo, in modo tale da poter essere sempre esibita all'atto dei controlli da parte degli agenti accertatori.
E, sulla base di tale impostazione riferita alla lettera e poggiante anche sulla ratio della tutela dei peculiari interessi ad essa sottesi, il Tribunale alessandrino ha esattamente statuito che - pur non essendo rimasto contestato che, nel caso di specie, la licenza comunitaria fosse stata rilasciata in favore della società ricorrente - il mancato possesso della stessa (necessariamente in originale o copia conforme) al seguito durante il trasporto (comportante l'inosservanza di una imprescindibile condizione di impiego stabilita dal titolo autorizzativo) abbia integrato, proprio in virtù delle esigenze da garantire in relazione alle previsioni regolamentari internazionali nel relativo ambito di competenza, la violazione in questione (punita ai sensi dell'art. 46 della legge n. 298/1974), consistita nella trasgressione del tassativo obbligo di portare a bordo del veicolo autotrasportatore, durante la sua circolazione, o l'originale o la copia certificata conforme alla licenza comunitaria.
Pertanto, sulla scorta di questo inquadramento logico-letterale-sistematico, il citato Tribunale ha idoneamente ritenuto che i precedenti giurisprudenziali citati dall'appellante (ora ricorrente) non si attagliano alla fattispecie oggetto della presente controversia, poiché il principio dagli stessi affermato (v. Cass. n. 12697/2007 e anche la più recente Cass. n. 2828372019, richiamata nella memoria finale) deve considerarsi valido per le ipotesi in cui gli agenti accertatori, anziché contestare l'ipotesi sanzionatoria "per trasporto eseguito in difetto delle condizioni previste dall'art. 4/4-5-6 del Reg. CE n. 1072/2009", abbiano inteso porre riferimento all'ipotesi della condotta sanzionata "per trasporto eseguito in difetto di autorizzazione", non assimilabile alla prima.
Con riferimento alla disciplina specifica che viene in rilievo in questa sede è importante rilevare che in tutti i modelli autorizzativi all'autotrasporto internazionale di merci (tra i quali la licenza comunitaria) - generalmente sul retro di tali documenti (seconda pagina), dove sono riportate le disposizioni o prescrizioni generali di impiego - è sempre stabilito che l'autorizzazione in questione deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita agli agenti addetti al controllo: si tratta - a tutti gli effetti - di una vera e propria "condizione" di esercizio, il cui mancato rispetto deve ritenersi rientrante nell'ambito di applicabilità del citato art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974, nella parte in cui - si noti (ed è ciò che rende legittima la sussunzione della condotta di cui trattasi nei comportamenti puniti da detta norma) - sanziona "chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli ... violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione", allo stesso modo di "chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli ..., senza licenza o senza autorizzazione", così derivandone l'infondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso e senza che possa, perciò, ritenersi configurata alcuna violazione dell'art. 1 della legge n. 689/1981, come adombrata con il primo motivo di ricorso.
Determinante ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative dell'art. 46 della legge n. 298/1974 si rivela il fatto che non sono tanto in discussione il "mancato rilascio" all'impresa di autotrasporto estera del titolo richiesto per effettuare i trasporti internazionali di merci su strada o il suo "mancato materiale possesso" all'atto del controllo stradale, quanto - per come già evidenziato - piuttosto la "violazione" (l'inosservanza) di una "condizione" di impiego stabilita nel documento autorizzativo (fattispecie, perciò, da ritenersi anch'essa sanzionata dal citato articolo), che impone tassativamente che lo stesso debba trovarsi a bordo del veicolo.
Va, in proposito, osservato che, per quanto riguarda specificatamente la licenza comunitaria, tra le varie "disposizioni generali" riportate sul retro del relativo modello è prescritto, per l'appunto, che "una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo" (settimo periodo, prima parte). A comprova di ciò occorre rimarcare che il più volte citato Regolamento CE n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, all'art. 4, paragrafo 4, dopo aver premesso che "la licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell'allegato II", ha previsto che "tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego", così legittimando la correttezza - come già evidenziato - della qualificazione di "condizione" di esercizio dell'obbligo di avere a bordo del veicolo o l'originale o una copia certificata conforme della licenza comunitaria.
Di conseguenza, è legittimo sostenere che, nell'ipotesi in cui un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro dell'Unione Europea effettui in Italia delle operazioni di trasporto di merci per conto terzi senza che a bordo del veicolo utilizzato si trovi l'originale o la copia certificata conforme all'originale della licenza comunitaria di cui è titolare, la stessa impresa incorre nelle sanzioni amministrative contemplate dall'art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974, risultando così effettivamente violata la "condizione" del Regolamento CE n. 1072/2009 che prescrive che detto titolo autorizzativo debba trovarsi a bordo del veicolo durante la sua circolazione (art. 4, paragrafo 4, Reg. cit.), condizione che è riportata anche nelle disposizioni generali stampate sul retro del relativo modello.
6. In definitiva, alla stregua del complessivo sviluppo argomentativo svolto (con il quale si è condivisa la motivazione adottata nell'impugnata sentenza), il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra pronunciarsi sulla regolazione delle spese, non avendo il Prefetto intimato esercitato attività difensive nella presente sede.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 7 luglio 2022
Il Presidente: MANNA
Il Consigliere estensore: CARRATO
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2022.
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