C.d.S. - Art. 102 - Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa

Codice della strada

Art. 102 - Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa [1] [2] [3]

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola [4] delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.



[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[2] Vedi circolare 16.9.1993 prot. 2915/4310(6)-DC IV A086 del Ministero dei trasporti.

[3] In relazione allo smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della relativa targa vedi l'articolo 3 del DPR 24.11.2001, n. 474.

[4] Parole aggiunte dall'art. 47 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 103 - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Codice della strada

Art. 103 - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

(In vigore dal 01/01/2020)

1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99. (1)

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.

3. (Comma abrogato)

4. (Comma abrogato)

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 695,00.

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(1) Comma modificato con DLG 29.5.2017 n. 98 (art. 5 c. 1), in vigore dal 1° gennaio 2020. Il precedente testo era:

"1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri."

C.d.S. - Art. 104 - Sagome e masse limite delle macchine agricole

Codice della strada

Art. 104 - Sagome e masse limite delle macchine agricole [1] [2] [3]

1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.

3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.

4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.

5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.

6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.

7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;

d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;

e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;[4]

f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.

8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni [5] e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.[6]

9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.

10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure [7] senza osservare le prescrizioni [8] stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.

12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.

13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 265, 266, 267 e 268.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] In merito all'applicazione di attrezzature di tipo portato e semiportato alle trattrici agricole sono stati forniti chiarimenti con circolare 30.3.2000 n. 516/M3/B2 Ministero dei trasporti e della navigazione modificata dalla circolare 21.4.2000, n. 630/M3/B2.

[4] L'art. 235 c.d.s., relativo alle disposizioni transitorie, modificato dal D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 e successivamente dal D.L. 4.10.1996, n. 517 conv. nella legge 4.12.1996, n. 611, ha previsto che per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti.

[5] Le parole "valida per un anno" sono state così sostituite dall'art. 15 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010 ed applicazione alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data del 13.08.2010..

[6] Poiché le autorizzazioni per le macchine agricole eccezionali hanno ora validità di due anni, anziché uno, le imposte di bollo per il rilascio dell'autorizzazione e, se dovuti, anche gli indennizzi, devono essere raddoppiati, ovviamente affinché l'utente consegua solo il beneficio della semplificazione amministrativa e non anche un risparmio fiscale che si tradurrebbe in mancato introito per l'erario (vedi art. 15 c. 2 legge 29.7.2010 n. 120).

[7] Parole aggiunte dall'art. 48 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Parole così sostituite dall'art. 48 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 119 - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

Codice della strada

Art. 119 - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida [1] [2] [3]

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico [4] delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza [5] o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [6] o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni.[7] In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici [8] [9].[10]

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.[11]

2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente [12].[13]

3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter [14] deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.[15] La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia [16].[17]

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze [18] [19];

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati [20].[21] adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

b-bis) [22]

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale [23].[24]

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi [25] [26].[27]

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.[28]

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.[29]

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;[30]

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri [31]. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati.[32] Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D [33].

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.[34]

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.


[1] Vedi il D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 che recepisce la terza direttiva sulla patente di guida.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; DPR 19.4.1994 n. 575; legge 7.12.1999, n. 472; legge 22.3.2001, n. 85; legge 30.3.2001, n. 125; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214; legge 28.11.2005, n. 246; legge 29.7.2010 n. 120; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59; D.L. 9.2.2012 n. 5 conv. nella legge 4.4.2012 n. 35.

[3] A norma dell'art. 7, L. 3 aprile 2001, n. 138, gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato di cui al presente articolo sono impugnabili ai sensi dell'art. 442, c.p.c., avanti al magistrato ordinario. Vedi, anche, il comma 4 dell’ art. 23, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.

[4] La parola "dell'Ente" è stata soppressa dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[5] Parole inserite dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120.

[6] Parole aggiunte dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[7] Le parole "la certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia", già contenute nel testo originario dell'art. 119, c. 3, in seguito soppresse dall'art. 15 del DPR 19.4.1994 n. 575, con applicazione dall'1.10.1995, sono state reintrodotte dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120

[8] Parole così sostituite dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360, rettificato con comunicato pubblicato nella GU n. 51 del 3.3.1994.

[9] L'art. 103 punto a) del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, ha sancito che sono svolte da soggetti privati le attività relative all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale.

[10] L'art. 23 cc. 2 e 3 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto che: le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici, venga disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, poi emanato con D.D. 31.1.2011 e modificato con D.D. 26.7.2011 prot. n. 22563; le spese relative all'attività di accertamento di cui al comma 2, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.

[11] Comma aggiunto dall'art. 32, L. 07.12.1999, n. 472, poi così modificato dall'art. 3, L.22.03.2001, n. 85, con decorrenza dal 15.04.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica: "2- bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.".

[12] L'art. 23, c. 4 e c. 5, della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che le disposizioni del primo e terzo periodo di questo comma 2-ter si applichino, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto previsto nel medesimo comma 2-ter, che doveva essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29.7.2010 n. 120, col quale devono essere stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le CML. Come noto i predetti termini sono puramente ordinatori.

[13] Comma inserito dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120.

[14] Parole così sostituite dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120.

[15] La durata di validità dei certificati medici era stata estesa a sei mesi per effetto dell'art. 41 DPR n. 445/2000. Vedi anche circolare DTT 5.7.2001 prot. 1254/M352. A seguito delle modifiche introdotte all'art. 119, c. 2, c.d.s., dalla legge n. 120/2010, le quali prevedono ora che le certificazioni mediche in parola possano essere rilasciate anche da medici non più appartenenti alla pubblica amministrazione, non sono più applicabili le disposizioni del citato art. 41 DPR n. 445/2000 alle certificazioni suddette: ciò determina la reviviscenza dell'originaria validità di tre mesi. Vedi anche circolare DTT 10.11.2010 prot. n. 90342/08.03/RU.

[16] Le parole "la certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia", già contenute nel testo originario dell'art. 119, c. 3, in seguito soppresse dall'art. 15 del DPR 19.4.1994 n. 575, con applicazione dall'1.10.1995, sono state reintrodotte dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120.

[17] Comma modificato prima dall'art. 15, D.P.R. 19.04.1994, n. 575 e poi dall'art. 23 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.".

[18] Periodo aggiunto dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[19] Vedi circolare n. 68/96 del 20.5.1996.

[20] Parole così sostituite dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360, rettificato con comunicato pubblicato nella GU n. 51 del 3.3.1994.

[21] L'art. 103 punto a) del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, ha sancito che sono svolte da soggetti privati le attività relative all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale.

[22] Lettera dapprima inserita dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013 (articolo 28 D.Lgs. n. 59/2011) e successivamente soppressa dal D.L. 9.2.2012 n. 5 conv. nella legge 4.4.2012 n. 35. Il testo era: "b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;".

[23] Lettera aggiunta dalla legge 7.12.1999, n. 472 in vigore dall'1.1.2000.

[24] Alinea così sostituito dal D.L. 9.2.2012 n. 5 conv. nella legge 4.4.2012 n. 35.

[25] Vedi modulari per ricorsi in allegato alla circolare MCTC n. 131/1996 dell'8.10.1996.

[26] L'art. 7 della legge 3.4.2001, n. 138 ha previsto che gli accertamenti oculistici degli organi sanitari delle Ferrovie dello Stato sono impugnabili avanti al magistrato ordinario.

[27] Comma sostituito prima dall'art. 8 L. 28.11.2005, n. 246 con decorrenza dal 16.12.2005 e poi dall'art. 23 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa.".

[28] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata all'1.9.2003.

[29] Il comma, nonostante non formalmente abrogato, deve ritenersi non più applicabile a seguito delle modifiche apportate al comma 5, vedi circolare DTT prot. 71348 del 6.9.2010.

[30] Sui requisiti psicofisici previsti dal Regolamento al c.d.s. prevalgono quelli indicati nell'allegato III al D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, in vigore, limitatamente a questa parte, dal 15.5.2011.

[31] Vedi circolare n. 68/96 del 20.5.1996.

[32] Periodo così inserito dalla legge 30.3.2001, n. 125.

[33] Lettera aggiunta dall'art. 60 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[34] Comma così sostituito dall'art. 60 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

C.d.S. - Art. 121 - Esame di idoneità

Codice della strada

Art. 121 - Esame di idoneità[1] [2]

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.[3]

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.[4]

3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.[5]

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.[6]

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.[7]

5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.[8]

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122.[9]

9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.[10] [11]

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese [12].

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.[13]

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.[14]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; DPR 19.4.1994 n. 575; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; legge 29.7.2010 n. 120; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59.

[2] Vedi art. 332 e 333 Regolamento al c.d.s..

[3] Vedi, anche, l’ art. 23, comma 1 e l'art. 25, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.

[4] I programmi d'esame per il conseguimento delle patenti di guida sono stabiliti, in via generale nell'allegato II al D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 con le successive modifiche e integrazioni per tutte le patenti esclusa la AM, e più in dettaglio da D.M. per ogni singola categoria.

[5] Comma così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.".

[6] Comma così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.".

[7] Comma così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.".

[8] Comma inserito dall’art. 28 D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013.

[9] Comma così sostituito dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.".

[10] Comma così modificato dall'art. 9 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.".

[11] Vedi al riguardo le seguenti disposizioni del DTT: circolare 2.6.1995, n. 106/95; circolare 28.7.2005, n. MOT3/3395/M310.

[12] Parole così sostituite dall'art. 61 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[13] Comma, prima sostituito dall'art. 6, D.P.R. 19.04. 1994, n. 575, poi così modificato dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.".

[14] Comma così sostituito dall'art. 6 del DPR 19.4.1994, n. 575, con applicazione dall'1.10.1995, per effetto dei DDLL via via reiterati fino al D.L. 25.11.1995, n. 501, conv., con mod., nella legge 5.1.1996, n. 11.

C.d.S. - Art. 122 - Esercitazioni di guida

Codice della strada

Art. 122 - Esercitazioni di guida [1] [2] [3]

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.[4] [5]

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità [6].

3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P".[7] Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida".[8] Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.[9] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.[10] [11] [12]

6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.


[1] Vedi art. 334 del Regolamento al c.d.s. .

[2] Articolo modificato da: legge 29.7.2010 n. 120; legge 4.4.2012 n. 35 di conversione del D.L. 9.2.2012 n. 5.

[3] Vedi, anche, l’ art. 11-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con mod., dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

[4] Comma così modificato dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010 ed applicazione alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data del 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.".

[5] L'art. 20 c. 3 della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che: "3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.". La legge è entrata in vigore il 13 agosto 2010.

[6] Con D.L. 9.2.2012 n. 5 conv. nella legge 4.4.2012 n. 35 è stato soppresso il seguente periodo: "Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.".

[7] Per i contrassegni "P" e "scuola guida" vedi l'art. 334 del Regolamento al c.d.s.

[8] Per i contrassegni "P" e "scuola guida" vedi l'art. 334 del Regolamento al c.d.s.

[9] L'art. 20 c. 4 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto un termine di tre mesi, dal 13.8.2010, entro cui adottare il D.M. e con l'articolo 11-bis della legge 4.4.2012 n. 35 di conversione del D.L. 9.2.2012 n. 5 ne è stata prevista la disciplina sanzionatoria.

[10] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[11] Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 20 aprile 2012.

[12] D.L. 09/02/2012, n. 5 conv. in legge 35/2012, art. 11-bis “2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni.

C.d.S. - Art. 123 - Autoscuole

Codice della strada

Art. 123 - Autoscuole [1] [2] [3]

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis.[4]

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività [5] e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento [6].[7]

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare [8] deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali [9] dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso [10] dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria [11].[12]

5. La dichiarazione può essere presentata da chi [13] abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale [14], maturata negli ultimi cinque anni [15]. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante [16].[17]

6. La dichiarazione non può essere presentata dai [18] delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro [19] che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.[20]

7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,[21] possedere un'adeguata attrezzatura tecnica [22] e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale [23]. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri [24] secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale [25]. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte [26].[27]

7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.[28]

8. L'attività dell'autoscuola [29] è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato [30] quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.[31]

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi [32], degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b);[33] le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale [34]; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida [35].[36]

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.[37]

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti [38] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.879,00 a euro 16.319,00 [39]. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.879,00 a euro 16.319,00. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.[40]

11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).[41]

11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.[42]

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività,[43] fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis [44]. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.[45]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7; legge 29.7.2010 n. 120; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59; D.L. 30.12.2013 n. 150, convertito con modificazioni nella legge 27.2.2014, n. 15.

[2] Vedi artt. 335 e 336 Regolamento al c.d.s.

[3] Vedi anche D.M. 17.5.1995, prot. n. 317 contenente il regolamento per le autoscuole che è stato modificato con D.M. 10/01/2014, n. 30.

[4] Comma, prima sostituito dall'art. 10 D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007, poi così modificato dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province.".

[5] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[6] Con legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7, sono state soppresse le seguenti parole: "e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.".

[7] Comma così modificato dall' art. 10 , D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.".

[8] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[9] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[10] Parole aggiunte dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7 che ha soppresso il seguente periodo: "Nel caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento." e che ha stabilito che le norme contenute nel presente comma si applichino dalla data di entrata in vigore del decreto legge e pertanto dal 2.2.2007.

[11] Parole così sostituite dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[12] Comma così modificato prima dall'art. 10 , D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007 e poi dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica.".

[13] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[14] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[15] Parole aggiunte dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[16] La legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7 ha soppresso le seguenti parole: "o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata" e ha stabilito che le norme contenute nel presente comma si applichino dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e pertanto dal 3.4.2007.

[17] Comma così modificato prima dall'art. 10 , D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007 e poi dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.".

[18] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[19] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[20] Comma così modificato dall' art. 10 , D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.".

[21] Parole aggiunte dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[22] I requisiti dei programmi e dei veicoli necessari per lo svolgimento dell'attività sono indicati all'allegato II al D.Lgs. 18.4.2011 n. 59.

[23] La competenza è ora delle Province.

[24] La competenza è ora delle Province.

[25] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59. La modifica, che doveva entrare in vigore dal 19.1.2013, è stata prorogata al 31.12.2014 (D.L. 30.12.2013 n. 150, convertito con modificazioni nella legge 27.2.2014, n. 15)..

[26] Parole così sostituite dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[27] Comma così modificato prima dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120 con decorrenza dal 13.08.2010 e poi dall'art. 10 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciutodall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.".

[28] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[29] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[30] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[31] Comma aggiunto dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[32] Parole aggiunte dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[33] Parole aggiunte dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[34] Parole aggiunte dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[35] Vedi D.M. 26.1.2011, prot. n. 17 e nota MIT 13.6.2011 prot. n. 18186.

[36] Comma così modificato prima dall'art. 10 , D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007 e poi dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.".

[37] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[38] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[39] Parole così sostituite dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[40] Comma aggiunto dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del D.L. 31.1.2007 n. 7.

[41] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[42] Comma inserito dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[43] A norma del comma 4-ter dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

[44] Parole aggiunte dall'art. 20 della legge 29.7.2010 n. 120.

[45] Comma così modificato prima dall'art. 10, D.L. 31.01.2007, n. 7 come modificato dall'allegato alla L. 02.04.2007, n. 40 con decorrenza dal 03.04.2007 e poi dall'art. 20 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264 .".

C.d.S. - Art. 124 - Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

Codice della strada

Art. 124 - Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici [1]

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:

a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;

b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;

c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'art. 116, comma 3, lettere b) ed f).

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 14.


[1] Articolo così sostituito dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

C.d.S. - Art. 125 - Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida

Codice della strada

Art. 125 - Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida [1]

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;

b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;

c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;

d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;

e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;

f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;

g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;

h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO", conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155,00 euro a 624,00 euro. [2]

3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3.

4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78,00 euro a 311,00 euro. [3]

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


[1] Articolo così sostituito dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013, modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[2] Importo non sottoposto all'incremento biennale 2015 - 2016 di cui al comma 3 dell'art. 195 cds trattandosi di sanzione introdotta durante il biennio precedente ed espressamente esclusa dal decreto interministeriale che ha determinato l'incremento degli importi.

[3] Importo non sottoposto all'incremento biennale 2015 - 2016 di cui al comma 3 dell'art. 195 cds trattandosi di sanzione introdotta durante il biennio precedente ed espressamente esclusa dal decreto interministeriale che ha determinato l'incremento degli importi.

C.d.S. - Art. 126 - Durata e conferma della validità della patente di guida

Codice della strada

Art. 126 - Durata e conferma della validità della patente di guida [1]

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b) al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.

10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155,00 euro a 624,00 euro.[2] Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.[3]

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.


[1] Articolo così sostituito dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013, modificato, prima ancora di entrare in vigore, dal D.L. 9.2.2012 n. 5 conv., nella legge 4.4.2012 n. 35, e, successivamente, dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[2] Importo non sottoposto all'incremento biennale 2015 - 2016 di cui al comma 3 dell'art. 195 cds trattandosi di sanzione introdotta durante il biennio precedente ed espressamente esclusa dal decreto interministeriale che ha determinato l'incremento degli importi.

[3] Per i termini di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’art. 24, comma 5, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

C.d.S. - Art. 126-bis - Patente a punti

Codice della strada

Art. 126-bis - Patente a punti [1] [2] [3] [4]

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione [5] di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.[6]

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.[7] Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286,00 a euro 1.142,00. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica [8].

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri,[9] consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.[10] La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento [11].[12]

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni,[13] di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti [14].

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.[15]

6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Norma violata

Punti

Art. 141

Comma 8

5

Art. 142

Comma 8

3

Comma 9

6

Comma 9-bis

10

Art. 143

Comma 11

4

Comma 12

10

Comma 13, con riferimento al comma 5

4

Art. 145

Comma 5

6

Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 9

5

Art. 146

Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata

2

Comma 3

6

Art. 147

Comma 5

6

Art. 148

Comma 15, con riferimento al comma 2

3

Comma 15, con riferimento al comma 3

5

Comma 15, con riferimento al comma 8

2

Comma 16, terzo periodo

10

Art. 149

Comma 4

3

Comma 5, secondo periodo

5

Comma 6

8

Art. 150

Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 5

5

Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 6

8

Art. 152

Comma 3 [16]

1

Art. 153

Comma 10

3

Comma 11

1

Art. 154

Comma 7

8

Comma 8

2

Art. 158

Comma 2, lettere d), g) e h)

2

Art. 161

Commi 1 e 3

2

Comma 2

4

Art. 162

Comma 5

2

Art. 164

comma 8

3

Art. 165

Comma 3

2

Art. 167

Commi 2, 5, e 6 con riferimento a:

a) eccedenza non superiore a 1 t

1

b) eccedenza non superiore a 2 t

2

c) eccedenza non superiore a 3 t

3

d) eccedenza non superiore a 5 t

4

Commi 3, 5, e 6 con riferimento a:

a) eccedenza non superiore al 10 per cento

1

b) eccedenza non superiore al 20 per cento

2

c) eccedenza non superiore al 30 per cento

3

d) eccedenza non superiore al 40 per cento

4

Comma 7

3

Art. 168

Comma 7

4

Comma 8

10

Comma 9

10

Comma 9 bis

2

Art. 169

Comma 8

4

Comma 9

2

Comma 10

1

Art. 170

Comma 6

1

Art. 171

Comma 2

5

Art. 172

Commi 10 e 11

5

Art. 173

Comma 3

5

Comma 3 bis

5

Art. 174

Comma 5 per violazione dei tempi di guida

2

Comma 5 per violazione dei tempi di riposo

5

Comma 6

10

Comma 7 primo periodo

1

Comma 7 secondo periodo

3

Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

2

Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

5

Comma 8

2

Art. 175

Comma 13

4

Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a

2

Comma 16

2

Art. 176

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b

10

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)

10

Comma 21

2

Art. 177

Comma 5

2

Art. 178

Comma 5 per violazione dei tempi di guida

2

Comma 5 per violazione dei tempi di riposo

5

Comma 6

10

Comma 7 primo periodo

1

Comma 7 secondo periodo

3

Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

2

Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

5

Comma 8

2

Art. 179

Commi 2 e 2 bis

10

Art. 186

Commi 2 e 7

10

Art. 186 bis

Comma 2

5

Art. 187

Commi 1 e 8

10

Art. 188

Comma 4

2

Art. 189

Comma 5, primo periodo

4

Comma 5, secondo periodo

10

Comma 6

10

Comma 9

2

Art. 191

Comma 1

8

Comma 2

4

Comma 3

8

Art. 192

Comma 6

3

Comma 7

10

 

Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.[17]

 


 


[1] Articolo introdotto dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata prorogata al 30.6.2003 dal D.L. 25.10.2002, n. 236 conv., con mod. nella legge 27.12.2002, n. 284. L'articolo è stato poi modificato da: D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; D.Lgs. 13.3.2006, n. 150; D.L. 3.10.2006, n. 262 conv. con mod. nella legge 24.11.2006, n. 286; D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160; D.L. 23.5.2008 n. 92 conv., con mod., nella legge 24.7.2008 n. 125; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Vedi circolare del Ministero dell'interno in data 12.8.2003 n. 300/A/1/44248/109/16/1 modificata ed integrata, in particolare, dalla circolare 14.9.2004 n. 300/A/1/33792/109/16/1 e dalla circolare 4.2.2005, n. 300/A/1/41236/109/16/1.

[3] L'art. 6-ter del D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 ha previsto:

"Art. 6-ter - Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero

1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod., è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.".

[4] Il decreto legislativo 21.11.2005 n. 286 al capo II ha recepito la direttiva 2003/59 del 15.7.2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti dei veicoli per la cui guida occorre la patente C, CE, D, DE per i quali ha previsto un doppio regime del sistema del punteggio della patente:

"Art. 23 D.Lgs. 21.11.2005 n. 286 - Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti

1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod., si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.

3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod.. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB".

[5] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[6] Comma inserito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[7] Il Ministero dell'interno, con circolare 29.9.2003, prot. n. 44783 ha precisato che non si deve procedere alla decurtazione dei punti a carico dei legali rappresentanti di persone giuridiche proprietarie dei veicoli i cui conducenti non siano stati identificati.

[8] Periodo così modificato dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 il cui testo iniziale "La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica.", modificato dal medesimo decreto legge, è stato in vigore dal 30.6.2003 al 13.8.2003.

[9] Relativamente alla possibilità di svolgimento dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida da parte di associazioni di categoria degli autotrasportatori, vedi circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9.10.2003, prot. n. MOT3/4053/M350.

[10] Periodo così modificato dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 di cui si riporta il testo iniziale, introdotto dal medesimo decreto legge, che è stato in vigore dal 30.6.2003 fino al 13.8.2003, data di applicazione della legge di conversione: "Per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.".

[11] Vedi D.M. 29.7.2003 modificato dal D.M. 30.3.2006 e dal D.M. 27.6.2006.

[12] Comma così modificato dall'art. 22 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.".

[13] Parole così sostituite dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[14] Periodo aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[15] Comma così modificato dall'art. 22 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.".

[16] A seguito delle modifiche all’art. 152 del c.d.s. da parte dall’art. 26 della legge 29.7.2010 n. 120, il 3° comma non esiste più.

[17] La presente tabella è stata così modificata: dall'art. 2D.Lgs. 13.03.2006, n. 150, con decorrenza dal 14.04.2006; dall'art. 3D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180); dall'art. 4 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180); dall'art. 4 D.L., 23.05.2008, n. 92 come modificato dall'allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza dal 26.07.2008; dall'art. 22 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010.Art. 126-bis - Patente a punti [1] [2] [3] [4]

 

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione [5] di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.[6]

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.[7] Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286,00 a euro 1.142,00. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica [8].

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri,[9] consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.[10] La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento [11].[12]

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni,[13] di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti [14].

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.[15]

6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Norma violata

Punti

Art. 141

Comma 8

5

Art. 142

Comma 8

3

Comma 9

6

Comma 9-bis

10

Art. 143

Comma 11

4

Comma 12

10

Comma 13, con riferimento al comma 5

4

Art. 145

Comma 5

6

Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 9

5

Art. 146

Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata

2

Comma 3

6

Art. 147

Comma 5

6

Art. 148

Comma 15, con riferimento al comma 2

3

Comma 15, con riferimento al comma 3

5

Comma 15, con riferimento al comma 8

2

Comma 16, terzo periodo

10

Art. 149

Comma 4

3

Comma 5, secondo periodo

5

Comma 6

8

Art. 150

Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 5

5

Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 6

8

Art. 152

Comma 3 [16]

1

Art. 153

Comma 10

3

Comma 11

1

Art. 154

Comma 7

8

Comma 8

2

Art. 158

Comma 2, lettere d), g) e h)

2

Art. 161

Commi 1 e 3

2

Comma 2

4

Art. 162

Comma 5

2

Art. 164

comma 8

3

Art. 165

Comma 3

2

Art. 167

Commi 2, 5, e 6 con riferimento a:

a) eccedenza non superiore a 1 t

1

b) eccedenza non superiore a 2 t

2

c) eccedenza non superiore a 3 t

3

d) eccedenza non superiore a 5 t

4

Commi 3, 5, e 6 con riferimento a:

a) eccedenza non superiore al 10 per cento

1

b) eccedenza non superiore al 20 per cento

2

c) eccedenza non superiore al 30 per cento

3

d) eccedenza non superiore al 40 per cento

4

Comma 7

3

Art. 168

Comma 7

4

Comma 8

10

Comma 9

10

Comma 9 bis

2

Art. 169

Comma 8

4

Comma 9

2

Comma 10

1

Art. 170

Comma 6

1

Art. 171

Comma 2

5

Art. 172

Commi 10 e 11

5

Art. 173

Comma 3

5

Comma 3 bis

5

Art. 174

Comma 5 per violazione dei tempi di guida

2

Comma 5 per violazione dei tempi di riposo

5

Comma 6

10

Comma 7 primo periodo

1

Comma 7 secondo periodo

3

Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

2

Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

5

Comma 8

2

Art. 175

Comma 13

4

Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a

2

Comma 16

2

Art. 176

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b

10

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)

10

Comma 21

2

Art. 177

Comma 5

2

Art. 178

Comma 5 per violazione dei tempi di guida

2

Comma 5 per violazione dei tempi di riposo

5

Comma 6

10

Comma 7 primo periodo

1

Comma 7 secondo periodo

3

Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida

2

Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo

5

Comma 8

2

Art. 179

Commi 2 e 2 bis

10

Art. 186

Commi 2 e 7

10

Art. 186 bis

Comma 2

5

Art. 187

Commi 1 e 8

10

Art. 188

Comma 4

2

Art. 189

Comma 5, primo periodo

4

Comma 5, secondo periodo

10

Comma 6

10

Comma 9

2

Art. 191

Comma 1

8

Comma 2

4

Comma 3

8

Art. 192

Comma 6

3

Comma 7

10

 

Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.[17]


[1] Articolo introdotto dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata prorogata al 30.6.2003 dal D.L. 25.10.2002, n. 236 conv., con mod. nella legge 27.12.2002, n. 284. L'articolo è stato poi modificato da: D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; D.Lgs. 13.3.2006, n. 150; D.L. 3.10.2006, n. 262 conv. con mod. nella legge 24.11.2006, n. 286; D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160; D.L. 23.5.2008 n. 92 conv., con mod., nella legge 24.7.2008 n. 125; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Vedi circolare del Ministero dell'interno in data 12.8.2003 n. 300/A/1/44248/109/16/1 modificata ed integrata, in particolare, dalla circolare 14.9.2004 n. 300/A/1/33792/109/16/1 e dalla circolare 4.2.2005, n. 300/A/1/41236/109/16/1.

[3] L'art. 6-ter del D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 ha previsto:

"Art. 6-ter - Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero

1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod., è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.".

[4] Il decreto legislativo 21.11.2005 n. 286 al capo II ha recepito la direttiva 2003/59 del 15.7.2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti dei veicoli per la cui guida occorre la patente C, CE, D, DE per i quali ha previsto un doppio regime del sistema del punteggio della patente:

"Art. 23 D.Lgs. 21.11.2005 n. 286 - Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti

1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod., si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.

3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod.. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB".

[5] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[6] Comma inserito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[7] Il Ministero dell'interno, con circolare 29.9.2003, prot. n. 44783 ha precisato che non si deve procedere alla decurtazione dei punti a carico dei legali rappresentanti di persone giuridiche proprietarie dei veicoli i cui conducenti non siano stati identificati.

[8] Periodo così modificato dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 il cui testo iniziale "La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica.", modificato dal medesimo decreto legge, è stato in vigore dal 30.6.2003 al 13.8.2003.

[9] Relativamente alla possibilità di svolgimento dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida da parte di associazioni di categoria degli autotrasportatori, vedi circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9.10.2003, prot. n. MOT3/4053/M350.

[10] Periodo così modificato dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 di cui si riporta il testo iniziale, introdotto dal medesimo decreto legge, che è stato in vigore dal 30.6.2003 fino al 13.8.2003, data di applicazione della legge di conversione: "Per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.".

[11] Vedi D.M. 29.7.2003 modificato dal D.M. 30.3.2006 e dal D.M. 27.6.2006.

[12] Comma così modificato dall'art. 22 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.".

[13] Parole così sostituite dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[14] Periodo aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[15] Comma così modificato dall'art. 22 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.".

[16] A seguito delle modifiche all’art. 152 del c.d.s. da parte dall’art. 26 della legge 29.7.2010 n. 120, il 3° comma non esiste più.

[17] La presente tabella è stata così modificata: dall'art. 2D.Lgs. 13.03.2006, n. 150, con decorrenza dal 14.04.2006; dall'art. 3D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180); dall'art. 4 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180); dall'art. 4 D.L., 23.05.2008, n. 92 come modificato dall'allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza dal 26.07.2008; dall'art. 22 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010.

C.d.S. - Art. 128 - Revisione della patente di guida

Codice della strada

Art. 128 - Revisione della patente di guida [1] [2] [3]

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.[4]

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.[5]

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.[6]

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.[7]

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.[8]

1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.[9]

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164,00 a euro 663,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.[10]

3. [11]


[1] Articolo modificato da: DPR 19.4.1994, n. 575; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; del D.L. 30.6.2005 n. 115 conv. nella legge 17.8.2005 n. 168; legge 29.7.2010 n. 120; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59.

[2] Vedi circolare MIT 24.3.2004, prot. n. 321/04 relativa alle diverse procedure della normale revisione patente e di quella di esaurimento del punteggio.

[3] Il comma 1-bis, introdotto all'art. 5 del D.L. 30.6.2005 n. 115 conv. nella legge 17.8.2005 n. 168, ha previsto che gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al CIGC, ed ora alla patente AM, la disciplina della validità della patente della categoria A. Alla conferma di validità del CIGC viene rilasciata la patente AM.

[4] Comma prima sostituito dall'art. 9, D.P.R. 19.04.1994, n. 575, poi così modificato dall'art. 23 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.".

[5] Comma inserito dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120.

[6] Comma inserito dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120.

[7] Comma inserito dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120.

[8] Comma inserito dall’art. 28 D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013.

[9] Comma inserito dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[10] Comma così sostituito dall'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120.

[11] Con l'art. 23 della legge 29.7.2010 n. 120 è stato abrogato il seguente comma: "3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".

C.d.S. - Art. 129 - Sospensione della patente di guida

Codice della strada

Art. 129 - Sospensione della patente di guida [1] [2] [3]

1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato [4].[5]

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici [6].[7]

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare.[8] Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.[9]

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.[10]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; DPR 19.4.1994, n. 575; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214; D.L. 30.6.2005 n. 115 conv. nella legge 17.8.2005 n. 168; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59

[2] Relativamente all'applicabilità della sospensione della patente agli stranieri vedi circolare del Ministero dell'interno n. 39 del 29.5.1997.

[3] Il comma 1-bis, introdotto all'art. 5 del D.L. 30.6.2005 n. 115 conv. nella legge 17.8.2005 n. 168, ha previsto che gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori, di qualunque patente o CGC siano in possesso. Analogamente, si applicano al CIGC le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 c.d.s. La conferma di validità del CIGC avviene mediante rilascio di patente AM.

[4] Per le modalità applicative, vedi art. 218 c.d.s. e art. 224 c.d.s. .

[5] Il comma "2. L'opposizione, di cui all'art. 205, si estende alla sanzione accessoria." è stato soppresso dall'art. 67 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Le parole "dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della MCTC" sono state soppresse dall'art. 15 del DPR 19.4.1994, n. 575, con applicazione dall'1.10.1995.

[7] Comma così modificato nella numerazione dall'art. 67 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Con l’art. 28 D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, in vigore dal 19.1.2013, sono state soppresse le seguenti parole: "e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida".

[9] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 19.4.1994, n. 575, con applicazione dall'1.10.1995. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.".

[10] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata all'1.9.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:"4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.".

C.d.S. - Art. 130 - Revoca della patente di guida

Codice della strada

Art. 130 - Revoca della patente di guida [1] [2] [3]

1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri:

a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;

b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;[4] [5] [6] [7]

c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.[8]

2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.

2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.[9]


[1] Articolo modificato da: DPR 19.4.1994, n. 575; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214;D.L. 30.6.2005 n. 115 conv. nella legge 17.8.2005 n. 168

[2] Le ipotesi di revoca della patente di guida disciplinate dal Codice della strada sono riconducibili a due tipologie: a) revoca quale provvedimento di autotutela, adottato dall'amministrazione a seguito della sopravvenuta mancanza dei requisiti in base ai quali l'atto fu emanato (art. 130 c. 1 lettera a); mancanza dell'idoneità tecnica (art. 130 c. 1 lettera b); sostituzione della patente italiana con altra rilasciata da Stato estero (art. 130 c. 1 lettera c); mancanza dei requisiti morali (art. 120, c.2); b) revoca quale sanzione accessoria di sanzione amministrativa o penale per violazione di norme del Codice della strada (art. 219, 219 bis).

[3] Il comma 1-bis, introdotto all'art. 5 del D.L. 30.6.2005 n. 115 conv. nella legge 17.8.2005 n. 168, ha previsto che gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal DTT.

[4] La Corte Costituzionale, con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 120, comma 1 del codice della strada, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto della presente lettera e del comma 1, dell'art. 120, nella versione anteriore al D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 120, comma 1, e130, comma 1, lett. b), del presente provvedimento, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2, L. 27 dicembre 1956, n. 1423

[7] La Corte Costituzionale con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003 n. 239, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

[8] Comma così sostituito dall'art. 11 del DPR 19.4.1994, n. 575, con applicazione dall'1.10.1995.

[9] Comma inserito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214. L'entrata in vigore del primo periodo è stata fissata all’1.9.2003.

C.d.S. - Art. 130-bis - Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone - ABROGATO

Codice della strada

Art. 130-bis - Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone [1]


[1] L’articolo è stato abrogato dall'art. 43 della legge 29.7.2010 n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il contenuto: “1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale." Il testo è stato sostanzialmente trasfuso nell’art. 219 c.d.s.

C.d.S. - Art. 131 - Agenti diplomatici esteri

Codice della strada

Art. 131 - Agenti diplomatici esteri

1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.

2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia, ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 2 [1] da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo.

4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.


[1] Trattasi probabilmente di mero errore di trascrizione rispetto all’originario “comma 1”

C.d.S. - Art. 132 - Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

Codice della strada

Art. 132 - Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri [1] [2]

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,[3] se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno,[4] in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine [5].

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.

3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.[6]

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00 [7].


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 339.

[2] Articolo modificato da: D.L. 30.8.1993, n. 331, conv., con mod., nella legge 29.10.1993, n. 427.

[3] Parole inserite dall'art. 53 del D.L. 30.8.1993, n. 331, conv., con mod., nella legge 29.10.1993, n. 427.

[4] L'art. 216 del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (legge doganale), modificato ed integrato dal DPR 5.8.1981, n. 499, prevede la possibilità di interrompere tale termine, pur nella durata complessiva dell'anno, con l'osservanza delle particolari condizioni e cautele stabilite dal Ministero delle finanze, fra cui l'apposizione di piombi, per rendere inutilizzabile il veicolo.

[5] Vedi Convenzione di New York del 4.6.1954 "Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati" autorizzata alla ratifica con legge 27.10.1957, n. 1163.

[6] Per la circolazione di semirimorchi con targa nazionale agganciati a trattori stradali immatricolati in altro paese è sufficiente che il semirimorchio rechi sulla parte posteriore la propria targa di immatricolazione e il segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato, senza l'impiego di targa ripetitrice. A seguito modifica dell'art. 100 c.d.s. dalla legge 29.7.2010 n. 120 e con le modalità indicate nel DPR 28.9.2012 n. 198, tale complesso è infatti considerato in circolazione internazionale (articoli 36 e 37 della Convenzione di Vienna).

[7] Si configura il reato di contrabbando qualora tali veicoli siano utilizzati da residenti in Italia.

C.d.S. - Art. 133 - Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

Codice della strada

Art. 133 - Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione [1]

1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.

2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.

3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.


[1] Il regolamento n. 2411/98/CE del 3.11.1998 prevede che per circolare negli Stati dell'Unione europea che impongono l'obbligatorietà della sigla distintiva dello Stato in armonia con quanto previsto all'art. 3 della Convenzione di Vienna del 1968, sia sufficiente la sigla contenuta nelle targhe, conformi a quanto indicato nel predetto regolamento n. 2411/98/CE del 3.11.1998, come in quelle italiane, in consegna dal 1999, istituite dal DPR 4.9.1998 n. 355.

C.d.S. - Art. 134 - Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

Codice della strada

Art. 134 - Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri [1] [2] [3]

1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.

1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione europea [4] che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 [5].[6]

2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.[7]


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 340.

[2] Articolo modificato da: D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214; legge 25.1.2006, n. 29.

[3] Vedi anche art. 216 del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (legge doganale), modificato ed integrato dal DPR 5 agosto 1981, n. 499. Il Ministero delle finanze, con circolare n. 114/3298/21 - Divedi VII del 6.4.1966 ha ritenuta legittima l'utilizzazione degli autoveicoli immatricolati con targa EE ai congiunti fino al terzo grado del titolare purché residenti all'estero od anche a persone residenti in Italia purché si trovi a bordo del veicolo il titolare o il di lui congiunto fino al terzo grado.

[4] Parole inserite dall'art. 25 della legge 25.1.2006, n. 29.

[5] Vedasi lettera A) della circolare 14.5.2007, n. 44878.

[6] Comma prima aggiunto dall'art. 2, d.l. 27.06.2003, n. 151 come modificato dall'allegato alla L. 01.08.2003, n. 214, poi, così modificato dall'art. 25 L. 25.01.2006, n. 29, con decorrenza dal 23.02.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: "1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia.".

[7] Comma così modificato dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003 per l'illegittimità costituzionale dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 110 del 12.4.1996 "nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo".

C.d.S. - Art. 135 - Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri

Codice della strada

Art. 135 - Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo [1]

1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.

2. Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.

3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento [2].

6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.

7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.

8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400,00 euro a 1.600,00 euro [3].

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78,00 euro a 311,00 euro [4].

10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 euro a 1.600,00 euro [5].

11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 17.

12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l' abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 16 e 18.

13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.

14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata.


[1] Articolo così sostituito dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013, modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore il 2.2.2013.

[2] Parole aggiunte dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[3] Importo non sottoposto all'incremento previsto per il biennio 2013-2014 e 2015-2016 di cui al comma 3 dell'art. 195 c.d.s. trattandosi di sanzione introdotta durante il biennio precedente ed espressamente esclusa dal decreto interministeriale che ha determinato l'incremento degli importi.

[4] Importo non sottoposto all'incremento previsto per il biennio 2013-2014 e 2015-2016 di cui al comma 3 dell'art. 195 c.d.s. trattandosi di sanzione introdotta durante il biennio precedente ed espressamente esclusa dal decreto interministeriale che ha determinato l'incremento degli importi.

[5] Importo non sottoposto all'incremento previsto per il biennio 2013-2014 e 2015-2016 di cui al comma 3 dell'art. 195 c.d.s. trattandosi di sanzione introdotta durante il biennio precedente ed espressamente esclusa dal decreto interministeriale che ha determinato l'incremento degli importi.

C.d.S. - Art. 136 - Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea

Codice della strada

Art. 136 - Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo [1]

1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità.[2] La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante.

2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128.

3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.

4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.


[1] Articolo così sostituito dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013 (articolo 28 D.Lgs. n. 59/2011).

[2] L'esistenza di tali accordi bilaterali viene comunicata agli uffici della Motorizzazione civile dal MIT mediante circolari in cui vengono precisati i termini dell'accordo stesso e spesso i fac-simile delle patenti dello Stato con cui si realizza l'accordo.

C.d.S. - Art. 136-bis - Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

Codice della strada

Art. 136-bis - Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo [1]

1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis.

3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.

4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.

6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.

7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18.

8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.

9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo [2].


[1] Articolo introdotto dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013, modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[2] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

C.d.S. - Art. 136-ter - Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

Codice della strada

Art. 136-ter - Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo [1]

1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5.

2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6.

3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.


[1] Articolo introdotto dall’art.28 del D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013.

C.d.S. - Art. 137 - Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

Codice della strada

Art. 137 - Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida [1]

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.

2. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, [2] previa esibizione della patente.[3] [4]


[1] Articolo modificato da: DPR 19.4.1994, n. 575; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[2] Secondo la convenzione di Vienna 8.11.1968 ratificata con legge 5.7.1995, n. 308, la dizione "permesso internazionale di guida" deve essere ora inteso come "patente internazionale di guida".

[3] Comma così sostituito dall'art. 12 del DPR 19.4.1994, n. 575.

[4] Ai sensi dell'art. 16 del DPR n. 575/94, le disposizioni del presente comma sono rese operative decorsi 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore, e quindi il 1° ottobre 1995.

C.d.S. - Art. 138 - Veicoli e conducenti delle Forze armate

Codice della strada

Art. 138 - Veicoli e conducenti delle Forze armate [1] [2]

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.

2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.

3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).

4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.

5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.[3]

7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.

8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato [4] della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa italiana,[5] del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano [6] e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano [7].[8]

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza [9] [10].

12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.[11]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 28.6.1995, n. 251 conv. nella legge 3.8.1995, n. 351; legge 27.12.1997, n. 449; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151; legge 31.5.2005, n. 89 di conversione del D.L. 1.4.2005, n. 45.

[2] In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 11 agosto 2004, n. 246.

[3] Vedi circolari n. 77/93 del 14.4.1993 e n. 288/93 del 9.12.1993 del M.I.T.

[4] Le parole "ai sensi dell'art. 12, comma 1," sono state soppresse dall'art. 69 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360

[5] Parole inserite dall'art. 69 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 ora così sostituite dalla legge 31.5.2005, n. 89 di conversione del decreto-legge 1.4.2005, n. 45.

[6] Parole inserite dall'art. 5 del D.L. 28.6.1995, n. 251 conv., con mod., nella legge 3.8.1995, n. 351.

[7] Parole aggiunte dall'art. 17, comma 28, della legge 27.12.1997, n. 449 (finanziaria 1998).

[8] Comma, prima modificato dall'art. 5, D.L. 28.04.1995, n. 251, poi modificato dall'art. 17, L. 27.12.1997, n. 449, e successivamente così modificato dall'art. 8 quinquies, D.L. 31.03.2005, n. 45, con decorrenza dal 01.06.2005. Si riporta di seguito il testo previgente: "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.".

[9] Periodo aggiunto dall'art. 69 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[10] Relativamente alla interrelazione fra sospensione della patente civile e di quella militare vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/2413-3 del 13.3.2000.

[11] Comma aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

C.d.S. - Art. 139 - Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale

Codice della strada

Art. 139 - Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale [1] [2] [3]

1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.[4] [5] [6]


[1] Vedi art. 341 del Regolamento al c.d.s. .

[2] Articolo così sostituito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[3] In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 11 agosto 2004, n. 246.

[4] Vedi decreto interministeriale 11.8.2004, n. 246 modificato dal DI 5.1.2006, n. 45 che ha disciplinato il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.

[5] Vedi anche il D.D. 2.5.2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente il rilascio della patente di servizio per il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il personale ANAS e il D.D. 4.9.2008 del Ministero della Giustizia concernente l'istituzione della patente di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria.

[6] Vedi anche circolari esplicative: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17.5.2005, n. 2795/M300 e s.m.i.; Ministero dell'interno DGAGUTG 1.3.2005, n. 9.

C.d.S. - Art. 140 - Principio informatore della circolazione

Codice della strada

Art. 140 - Principio informatore della circolazione

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

 

C.d.S. - Art. 141 - Velocità

Codice della strada

Art. 141 - Velocità [1] [2]

1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00 [3].

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,[4] chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00 [5].[6]

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,0 [7].

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00 [8].


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 342.

[2] Articolo modificato da: D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214

[3] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[4] Parole aggiunte dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[5] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[6] Con D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 sono stati soppressi i seguenti periodi: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro 516,00 a euro 5.164,00, nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.".

[7] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[8] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

C.d.S. - Art. 142 - Limiti di velocità

Codice della strada

Art. 142 - Limiti di velocità [1] [2] [3]

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,[4] gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.[5]

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 [6] km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici:[7] 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;[8]

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite [9]. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11 [10].

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,[11] anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,[12] nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.[13]

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno [14].[15]

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00 [16].

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00 [17].

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531,00 a euro 2.125,00 [18]. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi [19].[20]

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 828,00 a euro 3.313,00 [21]. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.[22]

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00 [23].

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f) g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate.[24] L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179. [25]

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.[26]

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.[27]

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.[28] [33]

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento [29] annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti [30].[31] [32]


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 343, 344 e 345.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 3.8.2007 n. 117 conv. nella legge 2.10.2007 n. 160; legge 29.7.2010 n. 120; D.L. 2.3.2012 n. 16 conv. nella legge 26.4.2012 n. 44.

[3] Vedi Circolari del Ministero dell’Interno: 25.8.1995, n. 300/A/56516/144/5/20/3; 2.8.2000, n. 81; 5.12.2000, n. 300/A/25554/144/5/20/3; 12.12.2000, n. 300/A/24850/144/5/20/3; 21.3.2001, prot. n. M/2413-12.

[4] Parole inserite dall'art. 25 della legge 29.7.2010 n. 120.

[5] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata prorogata al 30.6.2003 dal D.L. 25.10.2002, n. 236, conv., con mod., nella legge 27.12.2002, n. 284. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.".

[6] Parole così sostituite dall'art. 70 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[7] Parole così sostituite dall'art. 70 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Le parole "e 50 km/h nei centri abitati" sono soppresse dall'art. 70 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[9] Parole così sostituite dall'art. 70 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[10] Parole aggiunte dall'art. 70 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[11] Direttive generali del Ministero dell'interno relative all'installazione e all'utilizzazione delle apparecchiature telematiche di controllo e di accertamento remoto delle violazioni sono fornite con circolare prot. n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3.10.2002.

[12] Parole inserite dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[13] Relativamente alla impossibilità di contestazione vedi circolare del Ministero dell'interno n. 24 del 13.4.2001.

In merito all'installazione ed utilizzazione di dispositivi di controllo per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui al presente articolo vedi circolare Ministero dell'interno n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 2.10.2002 e l'art. 4 del D.L. 20.6.2002, n. 121 conv., con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168.

L'art. 61 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inoltre previsto modalità specifiche per accertamento delle violazioni ai limiti di velocità da parte degli enti locali.

[14] Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, vedi il D.M. 15 agosto 2007.

[15] Comma inserito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[16] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[17] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[18] L'importo della sanzione è stato espressamente escluso dall'incremento biennale previsto dal decreto interministeriale per il biennio 1.1.2011 - 31.12.2012

[19] In merito alla non possibilità di differire l'esecuzione della sanzione accessoria, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-12 del 4.5.2001.

[20] Comma sostituito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160, poi così modificato dall'art. 25 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida é annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.".

[21] L'importo della sanzione è stato espressamente escluso dall'incremento biennale previsto dal decreto interministeriale per il biennio 1.1.2011 - 31.12.2012

[22] Comma inserito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160, poi così modificato dall'art. 25 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "9 bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ".

[23] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[24] La sanzione comminata nel presente comma non è stata oggetto di incremento biennale previsto dal DI 17.12.2008 in quanto non decorso il previsto biennio dalla sua entrata in vigore.

[25] Comma sostituito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.".

[26] Comma sostituito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.".

[27] Comma inserito dall'art. 25 della legge 29.7.2010 n. 120.

[28] Comma inserito dall'art. 25 della legge 29.7.2010 n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010 ed applicazione a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui all'art. 25, comma 2, della citata legge.

[29] Parole così sostituite dal D.L. 2.3.2012 n. 16 conv. nella legge 26.4.2012 n. 44.

[30] Periodo aggiunto dal D.L. 2.3.2012 n. 16 conv. nella legge 26.4.2012 n. 44.

[31] Comma inserito dall'art. 25 della legge 29.7.2010 n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010 ed applicazione a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui all'art. 25, comma 2, della citata legge, è stato così modificato dall'art. 4-ter D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012.

[32] L'art. 25, commi 2 e 3, della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che: "2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.".

L'art. 4-ter, c. 16, legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del D.L. 2.3.2012 n. 16 ha precisato che: "16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".

[33] Ai sensi dell'art. 18, omma 3bis, del D.L. 24/04/2017 n. 50 conv. in L. 21/06/2017 n. 96, "Per gli anni 2017 e 2018 le province e le cittaàmetropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale."

C.d.S. - Art. 143 - Posizione dei veicoli sulla carreggiata

Codice della strada

Art. 143 - Posizione dei veicoli sulla carreggiata [1] [2]

1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.

2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.

4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.

5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.

6. [3]

7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.

8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.

9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.

10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.

11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 651,00 [4].[5]

12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contro mano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 321,00 a euro 1.282,00 [6]. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.[7]

13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


[1] Articolo modificato da: 15.1.2002, n. 9; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214.

[2] Il divieto di circolazione dei veicoli sui marciapiedi non è sanzionato esplicitamente dal codice della strada.     L'art. 3 definisce la carreggiata quale "parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli" ed il marciapiede quale "parte della strada... destinata ai pedoni". Pertanto i veicoli non possono circolare sul marciapiede (tranne che per accedere alle loro parti in cui sia segnalato il consenso alla sosta ai sensi dell'art. 158 c.d.s., c. 1 punto h). L'art. 143 c. 13 prevede una sanzione amministrativa per le "altre disposizioni del presente articolo" non specificamente sanzionate nei commi 11 e 12. Fra tali "altre disposizioni" esiste quella del comma 1: "I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata".

[3] Con D.Lgs. 15.1.2002, n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata prorogata al 30.6.2003 dal D.L. 25.10.2002, n. 236, conv., con mod., nella legge 27.12.2002, n. 284 è stato soppresso il seguente comma: "6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, comma 2, a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti.".

[4] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214.

[5] Relativamente ai profili distintivi tra le due violazioni al c.d.s. "Circolazione contromano" e "Divieto di sorpasso" e alla contemporanea applicabilità di entrambe, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/9 del 27.1.1999

[6] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[7] Relativamente ai profili distintivi tra le due violazioni al c.d.s. "Circolazione contromano" e "Divieto di sorpasso" e alla contemporanea applicabilità di entrambe, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/9 del 27.1.1999.

C.d.S. - Art. 144 - Circolazione dei veicoli per file parallele

Codice della strada

Art. 144 - Circolazione dei veicoli per file parallele [1]

1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. È ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.

2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.

3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 346.

C.d.S. - Art. 145 - Precedenza

Codice della strada

Art. 145 - Precedenza [1]

1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.

4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.

7. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.

8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.

9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 651,00 [2].[3]

11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.


[1] Articolo modificato da: D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214

[2] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[3] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

C.d.S. - Art. 146 - Violazione della segnaletica stradale

Codice della strada

Art. 146 - Violazione della segnaletica stradale [1]

1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00 [2]. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché dall'articolo 191, comma 4 [3].[4]

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 651,00 [5] [6].[7] [8]

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.[9]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214

[2] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[3] Parole aggiunte dall'art. 72 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Per l’applicabilità del comma 2 e delle conseguenti sanzioni, vedi circolare Ministero dell'interno 1.9.2003, n. 300/A/1/43791/109/16/1.

[5] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[6] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[7] Vedi articolo 201 c.d.s., così come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, conv. nella legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha previsto la possibilità che la violazione dell'articolo 146, comma 3, nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, sia accertata senza l'obbligo di contestazione immediata e anche in assenza dell'organo di polizia, qualora rilevata con apposite apparecchiature debitamente omologate. Per l'annullabilità dei verbali di accertamento di tali violazioni rilevate con apparecchiature prima del 18.3.2004, vedi circolare Ministero dell'interno 25.6.2004, n. 51/2004.

[8] Vedi, anche, l'art. 11, L. 16 dicembre 1999, n. 494.

[9] Comma aggiunto dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

C.d.S. - Art. 147 - Comportamento ai passaggi a livello

Codice della strada

Art. 147 - Comportamento ai passaggi a livello [1]

1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare [2] le segnalazioni indicate nell’art. 44.

2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all’art. 44, comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.

3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:

a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;

b) siano in movimento di apertura le semibarriere;

c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall’art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;

d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.

4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del pericolo.

5. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360

[2] Parole così sostituite dall’art. 73 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 148 - Sorpasso

Codice della strada

Art. 148 - Sorpasso [1] [2] [3]

1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;

b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;

c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;

d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare.

3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso,[4] superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.

4. L’utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest’ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all’osservanza di quest’ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.

7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.

8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.

9. Qualora il tram o il filobus [5] siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.[6] [7]

10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.[8]

12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:

a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;

b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall’apposita segnaletica orizzontale;

c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;

d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.

13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale [9] per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.

14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall’apposito segnale.[10]

15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00 [11]. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 [12].[13] [14] Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 651,00 [15]. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 321,00 a euro 1.282,00 [16]. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi [17]. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.[18]


[1] Vedi anche art. 347 regolamento c.d.s. .

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 27.6.2003 n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003 n. 214

[3] Per l’installazione ed utilizzazione di dispositivi di controllo per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui al presente articolo vedi circolare Ministero dell’interno n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 2.10.2002 e l’art. 4 D.L. 20.6.2002 n. 121 conv., con mod., nella legge 1.8.2002 n. 168.

[4] Parole così sostituite dall’art. 74 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Parole così sostituite dall’art. 74 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] L’ultimo periodo del comma 8 diventa comma 9 ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[7] L’originale comma “9. È vietato il sorpasso quando il tram o l’autobus o il filobus siano fermi per la salita o discesa dei viaggiatori.” è stato soppresso dall’art. 74 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[8] Relativamente ai profili distintivi tra le due violazioni al c.d.s. “Circolazione contromano” e “Divieto di sorpasso” e alla contemporanea applicabilità di entrambe, vedi circolare del Ministero dell’interno 27.1.1999, prot. n. M/2413/9.

[9] Parole così sostituite dall’art. 74 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[10] Comma così sostituito dall’art. 74 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[11] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003 n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003 n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[12] Parole così sostituite dall’art. 74 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[13] Relativamente ai profili distintivi tra le due violazioni al c.d.s. “Circolazione contromano” e “Divieto di sorpasso” e alla contemporanea applicabilità di entrambe, vedi circolare del Ministero dell’interno 27.1.1999, prot. n. M/2413/9.

[14] Periodo aggiunto dal D.L. 27.6.2003 n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003 n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[15] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003 n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003 n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[16] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003 n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003 n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[17] Relativamente all’ipotesi di sospensione della patente vedi circolare Ministero dell’interno 27.7.2000, prot. n. M/2413-17.

[18] Relativamente ai profili distintivi tra le due violazioni al c.d.s. “Circolazione contromano” e “Divieto di sorpasso” e alla contemporanea applicabilità di entrambe, vedi circolare del Ministero dell’interno 27.1.1999, prot. n. M/2413/9.

C.d.S. - Art. 149 - Distanza di sicurezza tra veicoli

Codice della strada

Art. 149 - Distanza di sicurezza tra veicoli [1]

1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.

3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.[2]

5. Quando dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.[3] Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00,[4] salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI.[5]


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 348.

[2] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[3] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[4] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[5] Per l’applicabilità della sospensione della patente vedi circolare Ministero dell’interno prot. n. M/2413-9 del 31.10.2000.

C.d.S. - Art. 150 - Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna

Codice della strada

Art. 150 - Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna

1. Quando l’incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.

2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l’incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.

3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest’ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l’art. 149, commi 5 e 6.

 

 

C.d.S. - Art. 151 - Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Codice della strada

Art. 151 - Definizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi [1]

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;

b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;

c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;

d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;

e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;

f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;

g) dispositivo d’illuminazione della targa [2] posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;

h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale; [3]

i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;[4]

l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;

m) luce d’ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;

n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;

o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;

p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;[5]

p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;[6]

p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;[7]

p-quater) luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;[8]

p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;[9]

p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177;[10]

p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.[11]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214.

[2] Le parole “di immatricolazione” sono state soppresse dall’art. 75 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[3] Lettera così sostituita dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "h) luci di posizione anteriore e posteriore: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore e posteriore;"

[4] Parole aggiunte dall’art. 75 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Lettera così sostituita dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "p) pannello riflettente o fluorescente: il dispositivo a luce riflessa oppure fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;"

[6] Lettere aggiunte dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 con decorrenza dal 30.06.2003.

[7] Lettere aggiunte dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 con decorrenza dal 30.06.2003.

[8] Lettere aggiunte dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 con decorrenza dal 30.06.2003.

[9] Lettere aggiunte dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 con decorrenza dal 30.06.2003.

[10] Lettere aggiunte dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 con decorrenza dal 30.06.2003.

[11] Lettere aggiunte dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 con decorrenza dal 30.06.2003.

C.d.S. - Art. 152 - Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

Codice della strada

Art. 152 - Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli [1]

1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all’obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 26 della legge 29.7.2010 n. 120.

C.d.S. - Art. 153 - Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Codice della strada

Art. 153 - Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi[1]

1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.[2]

2. I proiettori [3] di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità [4] possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 [5], nei centri abitati anche se l’illuminazione pubblica sia sufficiente.[6]

3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:

a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l’uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare;

c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue.

4. È consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all’interno dei centri abitati.[7]

5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.[8]

6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.[9]

7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:

a) nei casi di ingombro della carreggiata;

b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;

c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;

d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;

e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.

8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto [10] deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato [11].

9. È vietato l’uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell’art. 151.

10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214.

[2] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi:

a) i proiettori anabbaglianti: nei centri abitati, quando la illuminazione pubblica manchi o sia insufficiente; fuori dei centri abitati, anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente; fuori e dentro i centri abitati, anche di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa. Nei centri abitati tali proiettori devono essere utilizzati anche quando la illuminazione pubblica sia discontinua e quando altre sorgenti di luce possano pregiudicare sia la visibilità per il conducente, sia quella del veicolo da parte di altri;

b) i proiettori di profondità fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.".

[3] Le parole “anabbaglianti e quelli” sono state soppresse dall’art. 77 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Parole così sostituite dall’art. 77 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[6] Comma così modificato dall'art. 3, d.l. 27.06.2003, n. 151, con decorrenza dal 30.06.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dall'art. 152, comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.".

[7] Comma così modificato dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, punto b), anche all'interno dei centri abitati.".

[8] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, durante la fermata e la sosta si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro.".

[9] Comma modificato dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.".

[10] Parole aggiunte dall’art. 77 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[11] Parole aggiunte dall’art. 77 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 154 - Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

Codice della strada

Art. 154 - Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre [1] [2]

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi [3] indicatori luminosi [4] di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.

3. I conducenti devono, altresì:

a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata;

b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;

c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.

4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.

5. Nell’esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.

6. L’inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.

7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00 [5].

8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00 [6].


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 349.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[3] Le parole “dispositivi luminosi,” sono state soppresse dall’art. 78 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Parola aggiunta dall’art. 78 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[6] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

C.d.S. - Art. 155 - Limitazione dei rumori

Codice della strada

Art. 155 - Limitazione dei rumori [1] [2]

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l’emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 [3].

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 350.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[3] Parole aggiunte dall’art. 79 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

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C.d.S. - Art. 156 - Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

Codice della strada

Art. 156 - Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.

2. Fuori dei centri abitati l’uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.

3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l’uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.

4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall’obbligo di osservare divieti e limitazioni sull’uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.

 

 

C.d.S. - Art. 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli

Codice della strada

Art. 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli [1] [2]

1. Agli effetti delle presenti norme:

a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;

b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;

c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;

d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.[3] Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.

4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.

7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta [4] del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 218,00 a euro 435,00.[5] [6]

8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,[7] chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 351 e 352.

[2] Articolo modificato da: D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160; legge 29.7.2010 n. 120

[3] Periodo aggiunto dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[4] Con l’art. 27 della legge 29.7.2010 n. 120 sono state soppresse le seguenti parole: “o la fermata”.

[5] Comma inserito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[6] La sanzione comminata nel presente comma non è stata oggetto di incremento biennale previsto dal DI 17.12.2008 in quanto non decorso il previsto biennio dalla sua entrata in vigore.

[7] Parole aggiunte dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

C.d.S. - Art. 158 - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

Codice della strada

In vigore dal 14/01/2017

Art. 158 - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli [1] [2]

1. La fermata e la sosta sono vietate:

a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti [3] pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili [4] e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica. [5]

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata [6]:

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; [7]

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote [8]; [9]

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; [10]

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; [11]

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione;

o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.[15]

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 [12] e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 164,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85,00 a euro 338,00 per i restanti veicoli [13].

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24,00 a euro 98,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41,00 a euro 169,00 per i restanti veicoli [14].

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 353.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151; legge 29.7.2010 n. 120; D.Lgs. 16.12.2016 n. 257.

[3] Parole inserite con avviso di rettifica contenuto nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9.2.1993.

[4] Parole così sostituite dall’art. 80 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 17, c. 1, del D.Lgs. 16.12.2016 n. 257, in vigore dal 14/01/2017

[6] Parole così sostituite dall’art. 80 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[7] Fattispecie di violazione di competenza anche dell’ausiliario del traffico (figura istituita dai commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge 15.5.1997, n. 127) al quale, oltre ai poteri di contestazione immediata, di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, può essergli conferita la competenza di disporre la rimozione dei veicoli, secondo l’interpretazione autentica effettuata con legge 23.12.1999, n. 488.

[8] Parole così sostituite dall’art. 80 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[9] Fattispecie di violazione di competenza anche dell’ausiliario del traffico al quale, oltre ai poteri di contestazione immediata, di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, può essergli conferita la competenza di disporre la rimozione dei veicoli, secondo l’interpretazione autentica effettuata con legge 23.12.1999, n. 488.

[10] Fattispecie di violazione di competenza anche dell’ausiliario del traffico al quale, oltre ai poteri di contestazione immediata, di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, può essergli conferita la competenza di disporre la rimozione dei veicoli, secondo l’interpretazione autentica effettuata con legge 23.12.1999, n. 488.

[11] Lettera così sostituita dall’art. 80 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[12] Parole inserite dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[13] Parole così sostituite dall’art. 27 della legge 29.7.2010 n. 120.

[14] Parole così sostituite dall’art. 27 della legge 29.7.2010 n. 120.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 47-bis, comma 3, del D.L. 24/04/2017 n. 50 conv. in L. 21/06/2017 n. 96.

C.d.S. - Art. 159 - Rimozione e blocco dei veicoli

Codice della strada

Art. 159 - Rimozione e blocco dei veicoli [1] [2]

1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:

a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;

b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 [3], e 158, commi 1, 2 e 3;

c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;

d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.[4]

2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento.[5] Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.

3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qualvolta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture portuali.[6]


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 354 e 355.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151.

[3] Parole così sostituite dall'art. 81 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Vedi, anche, l'art. 11, L. 16 dicembre 1999, n. 494.

[5] Periodo aggiunto dall'art. 81 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Comma aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

C.d.S. - Art. 160 - Sosta degli animali

Codice della strada

Art. 160 - Sosta degli animali

1. Salvo quanto disposto nell’art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00 .

 

 

C.d.S. - Art. 161 - Ingombro della carreggiata

Codice della strada

Art. 161 - Ingombro della carreggiata [1]

1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l’ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all’asse di essa.

2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, l’utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all’art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l’ente proprietario della strada od un organo di polizia.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 356.

C.d.S. - Art. 162 - Segnalazione di veicolo fermo

Codice della strada

Art. 162 - Segnalazione di veicolo fermo [1] [2]

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi [3] i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.

2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l’appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.

3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.

4. Qualora il veicolo non sia dotato dell’apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l’ostacolo.

4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.[4]

4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004 [5], nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.[6] [7]

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 357, 358 e 359.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151; D.L. 24.12.2003, n. 355, conv., con mod. nella legge 27.2.2004, n. 47.

[3] Le parole “quelli a trazione animale,” sono state soppresse dall’art. 82 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Comma così modificato dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 di cui si riporta il testo iniziale, introdotto dal medesimo decreto legge, che è stato in vigore dal 30.6.2003 fino alla data di applicazione della legge di conversione (13.8.2003): “4-bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che opera.”.

[5] Parole sostituite dal D.L. 24.12.2003, n. 355, conv., con mod. nella legge 27.2.2004, n. 47, art. 5.

[6] Comma aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[7] Le caratteristiche tecniche di cui al presente comma sono state approvate con D.M. 30 dicembre 2003.

C.d.S. - Art. 163 - Convogli militari, cortei e simili

Codice della strada

Art. 163 - Convogli militari, cortei e simili[1]

1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.

2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 360.

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