C.d.S. - Art. 130-bis - Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone - ABROGATO

Codice della strada

Art. 130-bis - Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone [1]


[1] L’articolo è stato abrogato dall'art. 43 della legge 29.7.2010 n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il contenuto: “1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale." Il testo è stato sostanzialmente trasfuso nell’art. 219 c.d.s.

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