C.d.S. - Art. 051 - Slitte

Codice della strada

Art. 51 - Slitte

1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.

C.d.S. - Art. 052 - Ciclomotori

Codice della strada

Art. 52 - Ciclomotori [1] [2] [3] [4]

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm³, se termico;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h [5];

c) .[6]

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.[7]

3. Le caratteristiche dei veicoli [8] di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 198 e appendice I da coordinare con la vigente normativa della UE applicabile.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[3] Per effetto della direttiva 2002/24/CE recepita con D.M. 31.1.2003 la definizione di ciclomotore dell'art. 52 c.d.s. deve ritenersi modificata. Si può affermare che: "Rientrano nella categoria dei ciclomotori i veicoli a 2, 3 o 4 ruote che possiedono determinate caratteristiche tecniche e sono capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h".

[4] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 e il D.M. 30 giugno 2003.

[5] Parole così sostituite dall'art. 22 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] La lettera: "c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente" è stata soppressa dall'art. 22 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[7] Comma così sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Parole aggiunte dall'art. 22 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 053 - Motoveicoli

Codice della strada

Art. 53 - Motoveicoli [1] [2] [3]

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;[4]

b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;[5]

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;[6]

d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore [7];[8]

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;[9]

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;[10]

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 199, 200 e appendice II che devono essere coordinati con la vigente normativa della UE applicabile.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[3] Per effetto della direttiva 2002/24/CE, recepita con D.M. 31.1.2003, la definizione di motoveicolo deve ritenersi sostituita dalla seguente: "I motoveicoli sono veicoli a motore a 2, 3 o 4 ruote e si distinguono in:

a) veicoli a due ruote con o senza carrozzino laterale muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

b) tricicli (veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h) destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti escluso quello del conducente (in base alla direttiva 93/93/CEE);

c) tricicli destinati al trasporto di persone e cose capaci di contenere al massimo quattro posti escluso quello del conducente (in base alla direttiva 93/93/CEE);

d) tricicli destinati al trasporto di cose;

e) tricicli destinati al traino di semirimorchi aventi massa complessiva non superiore al 50% della massa a vuoto del veicolo trattore. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con l'individuazione del tipo o dei tipi di semirimorchi che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;

f) tricicli destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) tricicli caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli: veicoli diversi dai quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto non supera 400 Kg, o 550 Kg per i veicoli destinati al trasporto merci, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, dotati di motore con potenza massima non superiore a 15 kW e con due posti al massimo, escluso quello del conducente (in base alla Dir. n. 93/93/CEE). I quadricicli possono essere destinati ai trasporti di cui alle lettere b), c), d), f), g)".

[4] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 e il D.M. 30 giugno 2003.

[5] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

[6] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

[7] Periodo aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

[9] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

[10] Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo, vedi il D.M. 16 gennaio 2000, il D.M. 7 dicembre 2000, il D.M. 14 novembre 2001, il D.M. 29 novembre 2002 ed il D.M. 30 giugno 2003.

C.d.S. - Art. 054 - Autoveicoli

Codice della strada

Art. 54 - Autoveicoli [1]

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;[2]

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;[3]

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;[4]

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;[5]

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.[6]

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 201 e 203.

[2] Per effetto della direttiva 98/14/CE (che ha integrato e modificato la direttiva 70/156/CEE), recepita con D.M. 4.8.1998, relativa alla omologazione dei veicoli, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lettera c) sono stati assorbiti nella categoria delle autovetture (comma 1 lettera a).

Il comma 1, lettera c) dell'art. 54 c.d.s. deve essere disapplicato; rimane valido solamente per i veicoli a trazione elettrica o a batteria e per quelli già omologati come tali.

I veicoli caratterizzati da una carrozzeria costituita da una cabina e una struttura per il carico tra loro separate (cassone, pianale, ecc.) e numero massimo di occupanti non superiore a nove (veicoli con cabina profonda) precedentemente classificati, in relazione al loro limite di massa complessiva a pieno carico, quali autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose o autocarri sono ora inquadrati quali "autocarri". Ciò per effetto della direttiva 98/14/CE tenendo conto che il numero massimo di occupanti, conducente escluso, non può essere superiore a sei o otto unità rispettivamente per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore o superiore a 3,5 t (vedi circolare DTT 9.12.1998, prot. n. 1718/DC - D.C. IV n. B105).

[3] Come chiarito con circolare DTT 26.11.2002, prot. n. 4708-MOT2/C, per quanto attiene le procedure di omologazione e quelle relative all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (approvazione in "unico esemplare"): le autocaravan sono inquadrabili esclusivamente nella categoria M1; le ambulanze (comprendendo tra queste le "ambulanze" di cui al D.M. 17.12.1987 n. 553, gli "autoveicoli di soccorso avanzato" di cui al D.D. 5.11.1996 e le "ambulanze di soccorso per emergenze speciali" di cui al D.M. 20.11.1997 n. 487) e le autofunebri sono inquadrabili nella categoria M; i veicoli blindati sono inquadrabili nelle categorie M, N e O; gli altri veicoli per uso speciale (con "veicolo per uso speciale" la direttiva intende "i veicoli destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali"; l'accezione comprende, evidentemente, sia i veicoli per trasporti specifici che quelli ad uso speciale di cui all'art. 54, c. 1, punti f) e g), e all'art. 56, c. 2, punti c) e d), c.d.s.) sono inquadrabili nelle categorie M2, M3, N e O; le gru mobili (con momento di sollevamento della gru pari e superiore a 400 kNm) sono inquadrabili nella categoria N3.

[4] La normativa nazionale (alla quale si fa ancora riferimento per i veicoli già immessi in circolazione) distingue gli autobus (autobus e minibus ad eccezione degli scuolabus) destinati al servizio pubblico di linea, in base al tipo di trasporto per il quale vengono utilizzati. Secondo le norme comunitarie (direttiva 97/27/CE recepita con D.M. 14.11.1997 e direttiva 2001/85/CE recepita con D.M. 20.6.2003) è previsto un diverso criterio di classificazione degli autobus.

[5] Per effetto del D.M. 4.8.1998 che ha recepito la direttiva 98/14/CE, i DD.MM. che individuano le caratteristiche tecniche e funzionali delle autocaravan rimangono validi per i veicoli della categoria M1 per il rilascio di omologazioni nazionali. Vedi circolare prot. 1718/DC - DC IV n. B105 del 9.12.1998 del Ministero dei trasporti e della navigazione.

[6] L'art. 11, c. 2, della legge 23.12.1997 n. 454 ha previsto che tra i materiali assimilati a quelli indicati nel presente punto n) "sono compresi: a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d'opera; b) quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d'opera".

C.d.S. - Art. 055 - Filoveicoli

Codice della strada

Art. 55 - Filoveicoli [1]

1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.

2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.



[1] Le procedure di omologazione dei filoveicoli per trasporto di persone sono state armonizzate con quelle comunitarie con apposito regolamento, applicabile anche ai veicoli muniti di motore elettrico assimilabili ai filoveicoli, aventi un sistema di captazione della corrente diverso da quello della linea aerea. Vedi D.M. 10.7.2003 n. 238 e circolare DTT 21.11.2003 n. 19/2003.

C.d.S. - Art. 056 - Rimorchi

Codice della strada

Art. 56 - Rimorchi [1] [2]

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53,[3] i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;

d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;

e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;[4]

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento [5].[6] [7]



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 204 e 205.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[3] Parole aggiunte dall'art. 24 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Per consentire l'adeguamento delle caratteristiche tecniche e costruttive delle caravan al progresso tecnico e, nel contempo, garantire l'armonizzazione delle procedure di omologazione con le norme della UE è stato emanato il D.M. 13.3.2006 concernente "Norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive funzionali delle autocaravan e dei caravan".

[5] Parole aggiunte dall'art. 24 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli appendice sono individuate nell'art. 205 del Regolamento c.d.s.

[7] Disposizioni emanate dal DTT: un carrello appendice può essere trainato esclusivamente dal veicolo al quale è stato abbinato in sede di visita e prova; i veicoli ai quali risultano abbinati i carrelli appendice devono essere sottoposti a visita e prova unitamente ai carrelli (in particolare alla revisione periodica disposta ai sensi dell'art. 80 del c.d.s. ); non è vietato l'abbinamento ad un autoveicolo di più carrelli appendice (non contemporaneo).

C.d.S. - Art. 057 - Macchine agricole

Codice della strada

Art. 57 - Macchine agricole [1] [2] [3] [4]

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario,[5] nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio [6].[7]

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) SEMOVENTI:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché [8] azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) TRAINATE:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole;[9] possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrapattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), numero 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 206, 207, 208, 209 e 210.

[2] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201.

[3] L'art. 235, comma 8 prevede che alle macchine agricole e alle macchine operatrici in merito sia alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, circolazione, revisione e targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli autoveicoli. Vedi in particolare il D.M. 2.5.2001.

[4] Le macchine agricole i componenti e le entità tecniche prodotte in serie sono soggette: ai sensi dell'art. 107 c.d.s., comma terzo, all'omologazione del tipo, rilasciata a seguito di visita e prova effettuata su un prototipo del veicolo presentato a cura del costruttore presso i CPA; alle procedure di omologazione dei veicoli ai sensi del D.M. n. 277/2001 che ha riunito le procedure di omologazione dei veicoli e delle macchine agricole in unica norma; alle prescrizioni di specifiche direttive della UE relativamente a velocità massima, livello sonoro, inquinamento del motore, campo di visibilità, retrovisori, frenatura, sterzo, sedile del conducente e dell'accompagnatore, posto di manovra, protezione da capovolgimento, perturbazioni radioelettriche, ecc.; al rilascio della dichiarazione di conformità da parte del costruttore del veicolo per ciascun veicolo prodotto in serie e di tipo omologato.

[5] Parole così sostituite dall'art. 25 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Periodo aggiunto dal D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201.

[7] Il DTT ha riconosciuto ammissibile l'impiego di trattori agricoli in lavori non agricoli propri delle macchine operatrici fin dal 1960 (vedi circolare DTT 20.5.1960 n. 84/60, circolare DTT 26.11.1982, prot. n. 2317/4210, circolare DTT 23.8.1990 n. 107/90, circolare DTT 24.4.2007, prot. n. 39075/DIV3/B4210, circolare 30.3.2009, n. 32004/DIV2/B). Tuttavia, per effetto del D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201 l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio è ora espressamente previsto dal c.d.s. . Importanti chiarimenti sulla portata dell'integrazione all'art. 57 c.d.s. sono stati forniti dal M.I.T. con circolare 26.5.2009, n. 53840/DIV2/B.

[8] Parole così sostituite dall'art. 25 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[9] Secondo la circolare del Ministero dell'interno prot. n. 300/A/21931/103/38 del 14.3.2000 i rimorchi agricoli possono trasportare prodotti agricoli e di uso agrario, nonché attrezzature destinate all'esecuzione delle attività agricole ma non macchine agricole o macchine operatrici.

C.d.S. - Art. 058 - Macchine operatrici

Codice della strada

Art. 58 - Macchine operatrici [1] [2]

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.[3]

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 211, 212 e 213.

[2] Le macchine operatrici, per esplicita esclusione della normativa UE, non appartengono alle categorie internazionali degli autoveicoli (M, N ed O) e dei motoveicoli e ciclomotori (L); sono tuttavia soggetti alle specifiche norme UE (regolamenti, direttive e decisioni) in materia di approvazione ed omologazione, recepite nell'ordinamento nazionale con specifici decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si ritiene siano applicabili alle macchine operatrici le norme alle quali rinvia espressamente l'art. 300 regolamento c.d.s. in materia di velocità teorica ed effettiva, dispositivo supplementare, blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine, dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, frenatura dei treni, sterzo, fascia d'ingombro, livello sonoro, dispositivi di segnalazione acustica, retrovisori, inquinamento, caratteristiche del motore, ecc. purché non in contrasto con la normativa UE.

[3] Con circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/6 del 27.7.2000 è stata confermata l'obbligatorietà dell'immatricolazione e dell'assicurazione per i carrelli.

C.d.S. - Art. 059 - Veicoli con caratteristiche atipiche

Codice della strada

Art. 59 - Veicoli con caratteristiche atipiche [1] [2] [3]

1. Sono considerati atipici i veicoli [4] che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo [5].

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo,[6] alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;

b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.



[1] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Rientrano tra i veicoli con caratteristiche atipiche: i motoveicoli e autoveicoli d'epoca (vedi art. 60 c.d.s. ), i veicoli di interesse storico e collezionistico (vedi art. 60 c.d.s.), i trenini turistici (vedi art. 1, comma 3 ter, del D.L. 27.6.2003 n. 151 conv. nella legge 1.8.2003 n. 214).

[3] Per i trenini turistici: con D.M. 15.3.2007 n. 55 sono stati definiti i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della loro idoneità alla circolazione e per la loro conduzione, le procedure per l'omologazione (si applicano le procedure di omologazione previste per i veicoli dal D.M. n. 277/2001) e l'immatricolazione, le prescrizioni per la revisione periodica nonché le condizioni e le autorizzazioni per la circolazione su strada; con circolare 4.7.2007, n. 63717/23.40.08 sono state fornite indicazioni applicative alla luce del predetto D.M.

[4] Con l'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120 sono state soppresse le seguenti parole: "elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli". Pertanto, tali veicoli non sono più considerati atipici per definizione e rientrano tra gli altri veicoli.

[5] Parole così sostituite dal D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201.

[6] Parole così sostituite dal D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201.

C.d.S. - Art. 060 - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

Codice della strada

Art. 60 - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico [1] [2] [3]

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2 [4].

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.[5] [6]

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento [7].

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00 se si tratta di autoveicoli, o da euro 41,00 a euro 169,00 se si tratta di motoveicoli.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 214 e 215.

[2] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151.

[3] L'art. 18, comma 1, della legge 27.12.2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) recita: "1. Per i veicoli storici e d'epoca nonché per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non possono superare la retroattività triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo". Tenuto conto della terminologia utilizzata dal legislatore, che non corrisponde a quella del c.d.s., il comma appare di difficile interpretazione; tuttavia, con circolare del 14.7.2003, prot. n. 19/1/M360 il DTTSIS ha fornito chiarimenti relativamente a quanto di propria competenza.

[4] Con D.M. 29.7.1994, n. 546 è stato istituito l'elenco nazionale dei veicoli d'epoca presso il centro storico della DGMCTC (ora DTT); l'iscrizione dei veicoli nell'elenco nazionale è subordinata al superamento di apposita visita e prova da parte del DTT tesa ad accertare che i veicoli siano completamente originali.

[5] Comma così sostituito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[6] Le procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri previsti dal comma 4 dell'art. 60 c.d.s., per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica nonché per la loro riammissione in circolazione e per la revisione periodica sono state disciplinate con D.M. 17.12.2009 e circolare esplicativa del DTT 4.10.2010, n. 79260.

[7] Con la legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003, sono state soppresse le parole: "ai sensi del comma 4".

C.d.S. - Art. 061 - Sagoma limite

Codice della strada

Art. 61 - Sagoma limite [1] [2] [3]

  1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
  2. a) larghezza massima non eccedente 2,55 m;[4] nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
  3. b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
  4. c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati.[5] Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima[6] secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri [7] [8].[9]
  5. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [10] [11].[12]
  6. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [13] [14].
  7. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
  8. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.[15]
  9. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento [16].
  10. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9 [17].

 

[1]        Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 216 e 217.

[2]       L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 10.09.1993 n. 360; D.L. 04.10.1996 n. 517 conv. nella legge 04.12.1996 n. 611; D.Lgs. 15.01.2002 n. 9; legge 11.01.2018 n. 2.

[3]      Pur non essendo espressamente previsto nel presente articolo, le disposizioni in esso contenute devono armonizzarsi con le direttive della UE.

[4]        Parole così sostituite, rispetto alle precedenti "2,50 m", dal D.L. 4.10.1996 n. 517 conv. nella legge 04.12.1996 n. 611.

[5]       Parole così sostituite, rispetto alle precedenti "7,50 m per i veicoli ad un asse e 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati a due o più assi." dal D.L. 04.10.1996 n. 517 conv. nella legge 04.12.1996 n. 611.

[6]    Le parole “Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima” sono state sostituite con “Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente” dall'art. 9 della legge 11.01.2018 n. 2.

[7]        Vedi D.D. 13.03.1997 del Ministero dei trasporti e della navigazione e direttiva 2002/7/CE recepita con D.M. 12.09.2003.

[8]        Periodo aggiunto dal D.L. 04.10.1996 n. 517 conv., con mod., nella legge 04.12.1996 n. 611.

[9]        Con Decreto 13.03.1997, sono state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.

[10]     Parole così sostituite, rispetto alle precedenti "gli autotreni e filotreni non devono eccedere", dal D.L. 04.10.1996 n. 517 conv. nella legge 04.12.1996 n. 611.

[11]     Per quanto riguarda la lunghezza degli autotreni e dei filotreni (comma 2 dell'art. 61 c.d.s. ), i valori fissati dall'art. 216 regolamento c.d.s. devono essere coordinati con quelli stabiliti con D.M. 31.10.1996 che, peraltro, sono allineati alle norme UE (vedi nota dell'art. 216 del Regolamento c.d.s.).

[12]      Con Decreto 13.03.1997, sono state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.

[13]      Vedi art. 54 c.d.s.

[14]      Comma così sostituito dall'art. 27 D.Lgs. 10.09.1993 n. 360.

[15]     Per quanto attiene alle condizioni di manovrabilità dei veicoli le norme della UE prescrivono, in aggiunta al requisito di inscrivibilità del veicolo nella corona circolare, che il raggio di curvatura posteriore non superi determinati valori.

[16]      Parole inserite dall'art. 27 del D.Lgs. 10.09.1993 n. 360.

[17]      Parole così sostituite dall'art. 27 D.Lgs. 10.09.1993 n. 360.

 

C.d.S. - Art. 062 - Massa limite

Codice della strada

Art. 62 - Massa limite [1] [2] [3]

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o più assi.

2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.[4]

3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.[5] Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.[6]

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.[7]

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento [8] è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.

7-bis. [9]

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 218.

[2] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Pur non essendo espressamente previsto nel presente articolo, le disposizioni in esso contenute devono armonizzarsi con le direttive CE.

[4] Comma così sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[5] Periodo così sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[6] Comma così sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[7] Comma così sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[8] Parole aggiunte dall'art. 28 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della legge 29.7.2010 n. 120. Con legge 24.3.2012 n. 27, di conversione del D.L. 24.1.2012 n. 1, il comma è stato abrogato. Il testo riportava: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità.".

C.d.S. - Art. 063 - Traino veicoli

Codice della strada

Art. 63 - Traino veicoli [1] [2]

1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.

2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.

3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.[3]

4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.[4]

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 219 e appendice III.

[2] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[3] Vedi anche il D.M. 9 maggio 1994.

[4] Vedi anche il D.M. 9 gennaio 1989 - Disposizioni sugli abbinamenti di autoveicoli con rimorchi e semirimorchi per il loro traino.

C.d.S. - Art. 064 - Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Codice della strada

Art. 64 - Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte [1]

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.

2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 220.

C.d.S. - Art. 065 - Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Codice della strada

Art. 65 - Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte [1]

1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.

2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.

3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 221.

C.d.S. - Art. 066 - Cerchioni alle ruote

Codice della strada

Art. 66 - Cerchioni alle ruote [1]

1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.

2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.

3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.

4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.

5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo [2] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.



[1] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[2] Le parole "e dall'art. 69" sono state soppresse dall'art. 29 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 067 - Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Codice della strada

Art. 67 - Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte [1] [2]

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.

2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.

3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.

5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.

6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 222.

[2] L’articolo è stato modificato da: D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

C.d.S. - Art. 068 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

Codice della strada

Art. 68 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi [1] [2] [3]

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:

a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1 [4].

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.[5]

5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.[6]

6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.[7]

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.[8]

8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.[9]



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 223, 224, 225 e appendice IV.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[3] Rubrica così sostituita dall'art. 30 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] A seguito delle modifiche apportate dalla legge 1.8.2003 n. 214, il riferimento all'art. 152 c. 1 deve intendersi all'art. 153 c. 1.

[5] Comma così sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[7] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[9] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 069 - Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi

Codice della strada

Art. 69 - Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi

1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.

 

 

C.d.S. - Art. 070 - Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

Codice della strada

Art. 70 - Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte [1]

1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.

2. Il regolamento di esecuzione determina:

a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;

b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;

c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;

d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione animale.

4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.

5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 226.

C.d.S. - Art. 071 - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

Codice della strada

Art. 71 - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi [1] [2]

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.[3]

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive;[4] in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, [5] l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.[6]

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 169,00 a euro 679,00.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 227 e appendice V.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[3] I provvedimento previsti dal presente comma sono stati emanati con D.M. 3 febbraio 1998, n. 332 e con D.M. 1 febbraio 2008, n. 42.

[4] Per il recepimento della direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua al processo tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore, vedi il D.M. 13 maggio 1999. Per il recepimento della direttiva 98/90/CE della Commissione del 30 novembre 1998 che adegua al processo tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vedi il D.M. 13 maggio 1999. Per il recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vedi il D.M. 13 maggio 1999.

[5] Parole aggiunte dall'art. 31 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Comma così sostituito dall'art. 31 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 072 - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

Codice della strada

Art. 72 - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi [1] [2] [3]

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva [4] e di illuminazione;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;

c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.[5]

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.[6] Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006 [7].[8] [9]

2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.[10] La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007.[11] Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.[12] [13]

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.[14]

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1 e 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.[15]

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite,[16] per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 228, 229, 230, 231 e appendice VI.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151; D.L. 9.11.2004, n. 266 conv. nella legge 27.12.2004, n. 306; D.L. 30.12.2005, n. 273 conv. nella legge 23.2.2006, n. 51; legge 23.2.2006 n. 51.

[3] L’art, 72 c.d.s. deve essere applicato alla luce delle norme della UE.

[4] Fra questi dispositivi vanno annoverati anche i pannelli retroriflettenti e retroriflettenti/fluorescenti previsti dal D.M. 30.6.1988, n. 388 sostituito dal D.M. 24.1.2003, n. 40 che ne hanno previsto l'obbligo per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose, aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (categorie N2, N3, O3 e O4) esentandone solo i trattori per semirimorchio.

[5] Comma così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Vedi: art. 72 c.d.s. per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di installazione per i veicoli in circolazione; D.M. 27.12.2004 e circolare DTT 24.3.2005, n. 302/MOT1 per le caratteristiche di tali dispositivi; D.M. 19.12.2007.

[7] Il termine del 31.12.2006 è stato modificato dalla legge 23.2.2006 n. 51 in sede di conversione del D.L. 30.12.2005 n. 273 che aveva prorogato al 30.6.2006 il precedente termine del 31.12.2005 introdotto dalla legge 27.12.2004, n. 306 di conversione del D.L. 9.11.2004, n. 266.

[8] Comma inserito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 e via via sostituito con altri provvedimenti per rinviare la data dell'obbligo di installazione da parte dei veicoli circolanti, immatricolati in Italia.

[9] Le norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi sono state approvate con D.M. 27 dicembre 2004.

[10] In materia di dispositivi antispruzzi vedi D.M. 7.8.2006 del Ministro dei trasporti che ha modificato il D.M. 2.12.1994 di recepimento della direttiva n. 91/226/CE e, regolamento 27.1.2011, n. 109/2011/UE emanato in attuazione del regolamento 13.7.2009, n. 661/2009/CE che abroga la direttiva n. 91/226/CEE a decorrere dal 1.11.2014.

[11] Periodo così sostituito dal D.L. 30.12.2005, n. 273 conv., con mod. nella legge 23.2.2006, n. 51. Il testo precedente riportava: "Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t, immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.".

[12] In materia di installazione delle cinture di sicurezza vedi: circolare MCTC 30.11.1993, n. 271/93, che prevede l'obbligatorietà dell'installazione delle cinture di sicurezza sui veicoli, muniti fin dall'origine di punti d'attacco, immatricolati prima del 26.4.1990 od omologati prima dell'1.1.1985; circolare 22.6.2000, n. B053/2000/MOT, che ha ritenuto invece sussistente l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori sia per i posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15.6.1976 e muniti fin dall'origine di appositi ancoraggi.

L'adeguamento dei veicoli in circolazione riguarda i veicoli appartenenti alla categoria M1 immatricolati dopo il 15.6.1976 predisposti fin dall'origine con specifici punti di ancoraggio in corrispondenza dei sedili anteriori e posteriori; non riguarda i veicoli sprovvisti di ancoraggi delle cinture di sicurezza fin dall'origine in quanto esplicitamente esentati dall'art. 72 c.d.s.

Per quanto riguarda i veicoli di categoria diversa dalla M1 vedi circolare del Ministero dell'interno 14.7.2006, prot. n. 300/A/1/52739/109/123/3/4.

L'uso delle cinture di sicurezza installate è obbligatorio per tutti gli occupanti i posti degli autoveicoli ai sensi dell'art. 172 del c.d.s.

[13] Comma inserito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003 che aveva previsto che le sanzioni dovevano decorrere dal 1° gennaio 2005 mentre successivamente è stato così sostituito dal D.L. 9.11.2004, n. 266 conv., con mod. nella legge 27.12.2004, n. 306.

[14] Comma così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[15] Vedi D.M. 18.7.1997, prot. n. 295 - Regolamento recante prescrizioni tecniche per la omologazione di un dispositivo di segnalazione di emergenza per portatori di handicap.

[16] Parole così sostituite dall'art. 32 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 073 - Veicoli su rotaia in sede promiscua

Codice della strada

Art. 73 - Veicoli su rotaia in sede promiscua [1]

1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del conducente.

3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme per caratteristiche o modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.



[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

C.d.S. - Art. 074 - Dati di identificazione

Codice della strada

Art. 74 - Dati di identificazione [1] [2] [3]

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:

a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;

b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con [4] una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.

2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.

3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.

5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.671,00 a euro 10.689,00 [5] [6].



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 232, art. 233 e appendice VII.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 30.12.1999, n. 507; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[3] Le caratteristiche dei dati di identificazione dei veicoli sono trattate dalla normativa comunitaria.

[4] Parole così sostituite dall'art. 33 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

[6] Per la confisca del veicolo con targhetta di identificazione o numero di telaio alterato o contraffatto, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. 300/A/31816/105/42 del 19.2.2001.

C.d.S. - Art. 075 - Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione

Codice della strada

Art. 75 - Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione [1] [2]

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cm³, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.[3] [4]

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche [5] prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.[6]

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi [7].[8] [9]

3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.[10]

3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.[11]

4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza,[12] di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87,[13] sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 228, 229, 230, 231 e appendice VI.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; D.L. 30.12.2008 n. 207 conv., con mod., nella legge 27.2.2009 n. 14.

[3] Comma così sostituito dal D.L. 30.12.2008 n. 207 conv., con mod., nella legge 27.2.2009 n. 14.

[4] Per la disciplina delle procedure di omologazione dei nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonché quelle di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione degli stessi, vedi il D.M. 13 marzo 2006. Per le procedure di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei trenini turistici vedi il D.M. 15 marzo 2007, n. 55.

[5] Parole aggiunte dall'art. 34 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Le procedure di omologazione di veicoli a motore, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici e loro sistemi, componenti ed entità tecniche di cui al comma 3 dell'art. 75 c.d.s. sono state individuate dal D.M. 2.5.2001 n. 277 e successive modifiche e integrazioni che ha abrogato e sostituito il D.M. 16.1.1995, n. 94 non più in vigore. Le procedure di omologazione dei filoveicoli sono trattate invece dal D.M. 10.7.2003 n. 238 e dalla circolare DTT 21.11.2003, n. 19/2003.

[7] Vedi art. 17-terdecies della legge 7.8.2012, n. 134 di conversione del D.L. 22.6.2012, n. 83, contenente Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti che testualmente recita: "1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3 -bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

[8] Comma aggiunto dal D.L. 30.12.2008 n. 207 conv., con mod., nella legge 27.2.2009 n. 14.

[9] I provvedimenti previsti dal presente comma sono stati emanati con D.M. 5 agosto 2010, n. 147, con D.M. 5 agosto 2010, n. 148 e con D.M. 10 gennaio 2013, n. 20.

[10] Comma aggiunto dal D.L. 30.12.2008 n. 207 conv., con mod., nella legge 27.2.2009 n. 14.

[11] Comma aggiunto dal D.L. 30.12.2008 n. 207 conv., con mod., nella legge 27.2.2009 n. 14.

[12] Le parole "con taxi" sono state soppresse dall'art. 34 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[13] Parole aggiunte dall'art. 34 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 076 - Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità

Codice della strada

Art. 76 - Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità [1] [2]

1. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.

2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee [3] che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.

3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.

5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, visto l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.

6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale,[4] attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.[5]

7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto [6].[7]

8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 234 e 235.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[3] Parole aggiunte dall'art. 35 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[4] Parole aggiunte dall'art. 35 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[5] A norma dell'art. 1, comma 280, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le dichiarazioni di conformità, di cui al presente comma, sono assoggettate all'imposta di bollo (art. 2 della tariffa, parte prima, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

[6] Comma così sostituito dall'art. 35 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[7] A norma dell'art. 1, comma 280, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le dichiarazioni di conformità, di cui al presente comma, sono assoggettate all'imposta di bollo.

C.d.S. - Art. 077 - Controlli di conformità al tipo omologato

Codice della strada

Art. 77 - Controlli di conformità al tipo omologato [1]

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.[2]

3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00.

3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164,00 a euro 663,00. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 828,00 a euro 3.313,00 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.[3]

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.



[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Vedi anche il D.M. 25 novembre 1997 ed il Decreto 21 aprile 2009.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010.

C.d.S. - Art. 078 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

Codice della strada

Art. 78 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione [1] [2]

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.[3] [4]

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



[1] Vedi anche art. 236 del Regolamento al c.d.s.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

[3] Esempi di modifiche del veicolo che non comportano l'approvazione da parte del DTT e non richiedono l'aggiornamento del documento di circolazione: rimozione di uno o più sedili dei veicoli della categoria internazionale M1, in quanto il numero di posti riportato nella carta di circolazione va inteso quale numero massimo ammissibile di posti (vedi circolare MCTC 24.4.1996, n. 56/96 e circolare MCTC 3.12.1997, prot. n. 1017/DC1 - D.C. IV n. B107). Applicazione di strutture leggere di tipo amovibile applicate nella parte posteriore delle autocaravan e delle autovetture per il trasporto di biciclette, al pari di portasci e portabagagli omologabili (vedi circolare MCTC 27.11.1998, prot. n. 2522/4332 - D.C. IV n. B103). Applicazione di tende parasole installate nelle fiancate laterali delle autocaravan sopra a 2,00 m di altezza (vedi circolare DTT 14.5.2002, prot. n. 1823/M360). Installazione di fendinebbia anteriori, retronebbia per veicoli meno recenti che non ne sono dotati fin dall'origine nonché l'installazione della terza luce dello STOP purché sia di tipo omologato e sia collocata al centro del veicolo in posizione più elevata rispetto alle altre luci (vedi circolare MCTC 25.7.1994, n. 109/94). Tettucci apribili non costituiscono più elemento distintivo di carrozzeria (vedi circolare MCTC 11.3.1993, n. 56/93). Installazione di un dispositivo silenziatore omologato in base alle norme comunitarie (recante il marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso e il marchio internazionale di omologazione) a condizione che venga comunque rispettato il valore del livello sonoro massimo consentito indicato sulla carta di circolazione (vedi circolare MCTC 27.11.1998, prot. n. 2522/4332 - D.C. IV n. B103). Installazione di cinture di sicurezza omologate in corrispondenza di sedili già predisposti con appositi ancoraggi delle cinture fin dall'origine. Installazione di doppio serbatoio per carburante sugli autocarri (vedi circolare Ministero dell'interno 9.1.2001, prot. n. 300/A/25153/105/36). Installazione di centinatura con telone o di sovrasponde, portelloni posteriori, cavalletti, che, pur se stabilmente installati, sono rimovibili (vedi circolare DTT 4.11.2004, prot. n. 4782-M360). Installazione di dispositivi supplementari (non obbligatori) in base alla categoria di appartenenza del veicolo (ad es. installazione di uno specchio laterale destro omologato sulle autovetture). Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli è ammessa a condizione che le pellicole (vedi circolare DTT 8.5.2002, prot. n. 1680/M360): rechino il marchio identificativo del costruttore; risultino omologate per il vetro sul quale sono applicate; deve essere esibito il certificato di omologazione costituito all'estero dal quale risulti che la pellicola è approvata per lo specifico tipo di vetro e l'installatore deve certificare che il vetro ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole; se applicate sul lunotto posteriore il veicolo sia allestito con due specchi retrovisori esterni su ambo i lati; non siano comunque applicate sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori. Installazione di pneumatici con: marcature conformi alle nuove norme in presenza di annotazioni sulla carta di circolazione di pneumatici con marcature conformi alle vecchie norme, indici di carico e/o velocità superiori, pneumatici da neve marcati M+S (con le prescritte limitazioni di velocità all'interno del veicolo).

[4] Vedi circolare prot. 14998/23.30 del 13.2.2009. È consentita la circolazione di un veicolo al quale sia stato installato un impianto di alimentazione GPL o CNG, in attesa della prescritta visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, a condizione che: l'impianto sia stato installato da una ditta autorizzata; il veicolo circoli con il sistema di alimentazione originario e con il/i serbatoio/i GPL o CNG vuoto/i; sia stata prenotata la prescritta visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso il competente UMC. Durante la sua circolazione, a bordo del veicolo dovranno essere tenuti, tra gli altri, i seguenti documenti: dichiarazione della Ditta installatrice dell'impianto di alimentazione GPL o CNG riportante in calce la seguente annotazione: "avvertenza: fino all'esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l'impianto di alimentazione a GPL/CNG non può essere utilizzato ed il veicolo deve circolare con il/i serbatoio/i vuoto/i". L'avvertenza deve essere completata con la firma, per presa visione, dell'intestatario del veicolo; "COPIA DICHIARANTE" della domanda di aggiornamento della carta di circolazione (redatta sul modulo TT 2119 e registrata presso il competente UMC) riportante nel retro l'annotazione della prenotazione della visita e prova con l'indicazione della data e del luogo ove la stessa verrà effettuata.

C.d.S. - Art. 079 - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

Codice della strada

Art. 79 - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione [1] [2]

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti,[3] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.[4] La misura della sanzione è da euro 1.183,00 a euro 11.835,00 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 237 e appendice VIII.

[2] Articolo modificato da: legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Parole inserite dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120.

[4] Periodo aggiunto dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

C.d.S. - Art. 081 - Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri

Codice della strada

Art. 81 - Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri [1] [2]

1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.

2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 242.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

C.d.S. - Art. 082 - Destinazione ed uso dei veicoli

Codice della strada

Art. 82 - Destinazione ed uso dei veicoli [1] [2]

1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.[3] [4]

4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione.[5] Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio [6].

5. L'uso di terzi comprende:

a) locazione senza conducente;

b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

c) servizio di linea per trasporto di persone;

d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;

e) servizio di linea per trasporto di cose;

f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri , gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa [7].

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 243.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

[3] All'atto della immatricolazione dei veicoli di massa complessiva inferiore a 6 t (comma 3 dell'art. 82 c.d.s. ) occorre presentare apposita dichiarazione relativa all'uso "proprio" o "di terzi" cui il proprietario intende adibirli: vedi circolare 27.5.1994 n. 1264/4319(3).

[4] In relazione al trasporto di cose sui veicoli della categoria internazionale M1 - autoveicoli per trasporto persone – il Ministero dell'interno, con circolare 27.7.1999, prot. 300/A/43928/105/27, ritiene che "sembra legittimo, e non sanzionabile, sia il trasporto di oggetti di natura personale o che siano comunque destinasti all'uso proprio o familiare, che il trasporto di beni in conto campionario non destinati alla vendita, purché siano sistemati secondo le caratteristiche strutturali del veicolo". Vedi anche circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 14.12.1999, prot. n. 1927/FP3 - MOT B086 e circolare Ministero dell'interno 3.2.2000 prot. n. 300/A/21415/105/27.

[5] Per gli autoveicoli da adibire a prove di esame per il conseguimento della patente di guida vedi: circolare DGMCTC 22.2.1994, prot. n. 1193/4610, circolare 28.7.2005, n. MOT3/3395/M310.

[6] Per la definizione dell'uso degli autocarri di massa inferiore a 6 t., vedi circolare 27.5.1994 prot. n. 1264/4319.

[7] Al riguardo vedasi D.M. 23.12.2003 concernente "Uso, destinazione e distrazione degli autobus" e circolare DTT 21.5.2004, prot. n. 1612-CA/57/00.

C.d.S. - Art. 083 - Uso proprio

Codice della strada

Art. 83 - Uso proprio [1]

1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali.

2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.

4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.

5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria [2] della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi,[3] secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 [4].



[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

[2] Parole così sostituite dall'art. 37 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[3] Le parole "e del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta" sono state soppresse dall'art. 37 decreto-legislativo 10.9.1993 n. 360.

[4] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

C.d.S. - Art. 084 - Locazione senza conducente

Codice della strada

Art. 84 - Locazione senza conducente [1] [2]

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.[3] [4]

2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.[5]

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.[6]

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone,[8] nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.[7]

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 41,00 a euro 169,00 se trattasi di altri veicoli.

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 244.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 38 decreto-legislativo 10.9.1993 n. 360 e poi modificato dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

[3] L'esercizio della locazione senza conducente è sottoposto a SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) che deve attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Vedi art. 3, c. 2, D.P.R. 19.12.2001 n. 481 e art. 19 legge 7.8.1990 n. 241 come sostituito dal D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito, con modificazioni nella legge 30.7.2010 n. 122

[4] Relativamente alla responsabilità solidale del locatario in caso di locazione senza conducente, vedi circolare del Ministero dell'interno 26.2.2001 prot. n. M/2413-19.

[5] Il comma recepisce il contenuto della direttiva CEE 90/398 che ha modificato la precedente direttiva CEE 84/647. Vedi circolare esplicativa della DG MCTC 6.12.1993 n. 219/93.

[6] Il comma 3 costituisce la sintesi del contenuto del D.M. 14.12.1987 n. 601, sostituito, articolo per articolo, dal D.M. 16.2.1994 n. 213, che recepisce la direttiva 90/398/CEE a sua volta sostituita dalla direttiva 2006/1/CE.

[7] L'art. 3, c. 2, DPR 19.12.2001 n. 481, in applicazione dell'art. 20 legge 15.3.1997 n. 59, dispone che il riferimento alla licenza deve intendersi riferito alla "denuncia di inizio attività" di cui al medesimo D.P.R.

[8] L'art. 27, comma 10 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. in L. 21/06/2017 n. 96, ha modificato l'art. 84, comma 4 lett. b) del codice della strada (Locazione senza conducente), inserendo le seguenti parole: "i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone", dopo "trasporto di persone"

C.d.S. - Art. 086 - Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi

Codice della strada

Art. 86 - Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi [1] [2]

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.[3] [4]

2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.775,00 a euro 7.101,00. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.[5] [6]

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 332,00.[7]


[1] Articolo modificato da: legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151.

[2] L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 prevede che: "Ad integrazione dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, è consentito l'uso proprio fuori servizio".

[3] Il servizio di piazza o taxi è quello in cui il vettore si mette a disposizione di un'utenza indifferenziata con lo scopo di soddisfarne le esigenze di trasporto. Il servizio di piazza o taxi per il trasporto di persone rientra tra i servizi pubblici non di linea, cioè tra quei servizi finalizzati a provvedere al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo o periodico, secondo orari ed itinerari non fissi ma stabiliti caso per caso.

[4] Vedi legge 15.1.1992, n. 21 che regolamenta gli autoservizi pubblici non di linea costituiti dal servizio di noleggio con conducente e di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

[5] Le licenze per l'esercizio dell'attività del servizio di piazza o taxi sono rilasciate dai comuni a seguito di pubblico concorso ai singoli che abbiano dimostrato, tra gli altri requisiti, anche la disponibilità del veicolo a titolo di proprietà o leasing. La licenza è riferita ad un singolo veicolo.

[6] Comma così sostituito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[7] Comma così sostituito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

C.d.S. - Art. 087 - Servizio di linea per trasporto di persone

Codice della strada

Art. 87 - Servizio di linea per trasporto di persone [1]

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.[2]

2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.[3]

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.[4]

4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio.[5] A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.

5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.

6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] La disciplina del rilascio delle autorizzazioni per autolinee è contenuta nel: D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 per il trasporto pubblico locale che ha conferito alle regioni ed agli enti locali le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4 della legge 15.3.1997 n. 59; D.Lgs. 21.11.2005 n. 285 per autolinee di competenza statale, dalla data di entrata in vigore del D.M. 1.12.2006, prot. n. 316, attuativo del medesimo D.Lgs. che ha abrogato e sostituito la legge 28.9.1939 n. 1822.

[2] Per il servizio del trasporto scolastico, vedi D.M. 31.1.1997 e circolare applicativa della DG MCTC 11.3.1997 n. 23/97.

[3] Vedi anche il D.M. 24 luglio 1996.

[4] La circolare 22.7.1994 della DG MCTC n. 105/94 e la circolare 16.11.1994, n. 140/94 indicano i criteri per il rilascio del nulla osta e prevedono lo schema del documento da rilasciarsi da parte degli Enti concedenti le linee che diventa parte integrante della carta di circolazione. La circolare 12.4.1994 n. 46/94 della DG MCTC prevede il ritiro delle targhe quando un autobus resti privo della licenza.

[5] Vedi D.M. 23.12.2003 concernente "Uso, destinazione e distrazione degli autobus" e circolare DTT 21.5.2004, prot. n. 1612-CA/57/00, che superano il D.M. 4.7.1994 e la relativa circolare 12.1.1995, n. 6/95, da non ritenersi più vigenti.

C.d.S. - Art. 088 - Servizio di trasporto di cose per conto terzi

Codice della strada

Art. 88 - Servizio di trasporto di cose per conto terzi [1] [2]

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.[3]

2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione.[4] Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t [5].

3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46,[6] primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 [7].



[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

[2] La disciplina dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, disciplinata dalla legge 6.6.1974 n. 298, è regolamentata anche da normative specifiche: legge 24.12.2007 n. 244; D.D. 25.11.2011 prot. n. 291; D.L. 9.2.2012 n. 5, conv. nella legge 4.4.2012 n. 35; regolamento n. 1071/2009/CE del 21.10.2009 con le integrazioni nazionali dettate con D.L. 9.2.2012 n. 5 conv. nella legge 4.4.2012 n. 35.

[3] Vedasi anche la definizione di autotrasporto di merci per conto terzi contenuta nell'art. 2 decreto legislativo 21.11.2005 n. 286 che recita: "la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo".

[4] La carta di circolazione non è più rilasciata sulla base dell'autorizzazione, soppressa dall'1.7.2001, ma sulla base delle condizioni per l'accesso al mercato. L'autorizzazione all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto terzi, che si estrinsecava in un apposito documento, perciò non accompagna più la carta di circolazione: i requisiti delle condizioni di accesso al mercato vengono attentamente vagliati dall'UMC all'atto del rilascio della carta di circolazione ad uso di terzi. Il controllo su strada della regolarità del trasporto avviene mediante la "scheda di trasporto", istituita dall'art. 7 del D.Lgs. 21.11.2005 n. 286, avente il contenuto indicato dal DI 30.6.2009 n. 554/RD, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore.

[5] Questa disposizione è resa inefficace per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico oltre 1,5 t.

[6] Vedi anche D.Lgs. 21.11.2005 n. 286 relativo alla liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto che ha soppresso il sistema obbligatorio delle tariffe a forcella e ha introdotto un sistema basato sulla libera contrattazione dei prezzi ma con l'estensione delle responsabilità e al caricatore per le sanzioni di cui agli articoli 61, 62, 164 e 167 c.d.s. accertate a carico del conducente e al caricatore, committente e proprietario della merce per le sanzioni di cui all'art. 26, c. 2, legge n. 298/1974 accertate a carico dell'autotrasportatore.

[7] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

C.d.S. - Art. 089 - Servizio di linea per trasporto di cose

Codice della strada

Art. 89 - Servizio di linea per trasporto di cose

1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.[1]



[1] Il servizio di linea per trasporto di merci è ancora disciplinato dalla legge 20.6.1935 n. 1349, dalla cui abrogazione, disposta dall'art. 65 legge n. 298/1974, è rimasto in vigore solo il titolo II che disciplina appunto i servizi pubblici di linea per trasporto di merci.

C.d.S. - Art. 090 - Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

Codice della strada

Art. 90 - Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza [1]

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi [2] è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.[3]

2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.[4]



[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[2] Le parole "effettuabile con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t" sono state soppresse dall'art. 39 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[3] Vedi art. 42 legge 6.6.1974 n. 298 che si riporta integralmente: "1. I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.

2. I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché i comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali.

3. L'autorizzazione è accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

4. Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni.

5. I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.

6. Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalità e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potrà anche prevedere la installazione obbligatoria di un tassametro. Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo."

[4] Articolo modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993 dall’art. 39 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

C.d.S. - Art. 091 - Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio

Codice della strada

Art. 91 - Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio

1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore,[1] ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.[2]

3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.

 

 


[1] Per l'immatricolazione dei veicoli in leasing il Ministero dei trasporti e della navigazione ha emesso la circolare 8.3.2001 n. 653/C4 che deve essere integrata con la circolare 25.1.2008, n. 7370/23.34, e abroga la circ. n. A30/2000/MOT del 4.12.2000.

[2] Vedi anche l'art. 122 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

C.d.S. - Art. 092 - Estratto dei documenti di circolazione o di guida

Codice della strada

Art. 92 - Estratto dei documenti di circolazione o di guida [1]

1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.

2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264,[2] e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.[3]

3. Chiunque abusivamente [4] rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.[5]

4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.



[1] Articolo modificato da: legge 4.1.1994 n. 11; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Vedi: legge 8.8.1991 n. 264 modificata ed integrata dalla legge 4.1.1994 n. 11 e dalla legge 29.7.2010 n. 120; D.M. 11.11.2011; circolare 13.7.2002 n. 20086; circolare 16.5.2012 n. 13546; circolare 11.10.2012, n. 27520.

[3] Comma prima modificato dall’art. 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, come corretto con avviso pubblicato della G.U. 3 marzo 1994, n. 51 e poi così sostituito dall'art. 10 della legge 29.7.2010 n. 120.

[4] Relativamente a come debbano interpretarsi i termini "chiunque" e "abusivamente", vedi circolare Ministero dell'interno 21.8.2003 prot. n. M/2413-33.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 legge 4.1.1994 n. 11.

C.d.S. - Art. 093 - Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

Codice della strada

Art. 93 - Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi [1] [2] [3] [4]

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.[5]

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.[6]

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione.[7] [8] Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. I tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta [9].

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00. La carta di circolazione è ritirata [10] da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 245 e 246.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

[3] E’ disciplinata da specifica normativa l'immatricolazione di:

- autoambulanze con D.M. 1.9.2009 n. 137, autoambulanze di soccorso per emergenze speciali con D.M. 20.11.1997 n. 487, autoveicoli (assimilati) destinati al trasporto di organi e di plasma con D.D. 9.9.2008, autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo con D.D. 5.11.1996,

- veicoli per il trasporto e il soccorso di animali in stato di necessità con D.M. 9.10.2012 n. 217,

- veicoli adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi con D.M. 5.10.2009,

- veicoli in dotazione della Polizia locale con D.M. 27.4.2006 n. 209; vedasi, in particolare, circolare 25.1.2008 n. 7327/23.40.01.

[4] Per i documenti di immatricolazione dei veicoli, vedi il D.M. 14 febbraio 2000.

[5] Conservano piena validità le carte di circolazione emanate antecedentemente, alla prima annotazione la carta deve essere adeguata alle norme del presente articolo. Analogamente avviene per il certificato di proprietà, resta valido il precedente analogo documento denominato "foglio complementare" fino alla prima annotazione.

[6] Con D.M. 2 novembre 1999 sono state approvate le caratteristiche del nuovo modello di carta di circolazione dei veicoli.

[7] Vedi DPR 19.9.2000 n. 358 e successive modifiche ed integrazioni sul cosiddetto "Sportello telematico dell'automobilista", istituito per il rilascio contestuale dei documenti di circolazione e dei documenti di proprietà mediante collegamento telematico alternativo con il CED del DTT o con il Sistema informativo dell'ACI.

[8] In materia di semplificazione, vedi art. 3, comma 2 del D.L. 14.3.2005 n. 35 conv. nella legge 14.5.2005 n. 80 che prevede che la prima registrazione del veicoli al PRA può essere effettuata anche con semplice istanza dell'acquirente, con firma autenticata dagli incaricati dello STA e quindi con la eliminazione dell'intervento del notaio. Al riguardo vedi anche la circolare applicativa ACI-PRA 16.5.2005, prot. n. 6501/P-DSD.

[9] Le parole "valida ai fini della circolazione ai sensi dell'art. 180 e comunque non oltre il termine stabilito in attuazione dell'art. 7, comma 3, della citata legge" sono state soppresse dall'art. 41 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[10] La parola "immediatamente" è stata soppressa dall'art. 41 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

C.d.S. - Art. 094 - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario

Codice della strada

Art. 94 - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario [1] [2]

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.[3]

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione [4].[5]

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711,00 a euro 3.554,00.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356,00 a euro 1.776,00.

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3 [6].[7]

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis [8] ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.[9]

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.[10]



[1] Articolo così sostituito dall'art. 17, c. 18, legge 27.12.1997 n. 449 (finanziaria 1998) e poi modificato da: D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Per le disposizioni applicative, oltre all'art. 247 regolamento c.d.s., vedi: circolare DGMCTC 16.9.1993, prot. 2915/4310(6)-DC IV A086 e s.m.i. sulle prime disposizioni applicative del nuovo Codice relativamente ai documenti di circolazione e immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; circolare DGMCTC 22.1.1997 n. 5/97 sulle semplificazioni procedurali della domanda di immatricolazione e trasferimenti di proprietà; circolare DGMCTC n. 200/93 del 30.11.1993 relativa al trasferimento di proprietà da parte dei commercianti.

[3] Per effetto dell'art. 7 D.L. 4.7.2006 n. 223, conv. nella legge 4.8.2006 n. 248, l'autentica dell'atto relativo al trasferimento di proprietà di veicoli usati è stata affidata ad altri soggetti (uffici comunali, STA, studi di consulenza abilitati, uffici dell'ACI-PRA e UMC) rispetto ai notai, precedentemente previsti in via esclusiva.

[4] Vedi il decreto del Ministro delle finanze 29.4.1994 che ha previsto l'obbligatorietà dell'indicazione dei numeri di codice fiscale degli interessati nelle istanze da presentare alla MCTC.

[5] Comma prima modificato ai sensi di quanto disposto dall’art. 17 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così sostituito dal comma 1 dell'art. 11 della legge 29.7.2010 n. 120.

[6] L'art. 11 cc. 5 e 6 della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che vanno disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del c.d.s. anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli e nel Pubblico registro automobilistico (PRA). Il regolamento è stato poi approvato con DPR 28.9.2012 n. 198. La concreta applicazione della presente sanzione  è divenuta operativa dal 4.12.2014 a seguito emissione di ulteriori disposizioni applicative: circ. MIT 6.12.2012 prot. n. 33691; circ. MIT 10.7.2014 prot. 15513; circ. MIT 27.10.2014 prot. 23743; circ. Min. dell’interno 31.10.2014 prot. 300/A/7812/14/106/16.

[7] Comma inserito dall'art. 12 della legge 29.7.2010 n. 120.

[8] Parole così sostituite dall'art. 12 della legge 29.7.2010 n. 120.

[9] Vedi circolare 11.5.1998 n. 122/E del Ministero delle finanze.

[10] Vedi circolare 11.5.1998 n. 122/E del Ministero delle finanze.

C.d.S. - Art. 094-bis - Divieto di intestazione fittizia dei veicoli

Codice della strada

Art. 94-bis - Divieto di intestazione fittizia dei veicoli [1]

1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531,00 a euro 2.125,00. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.[2]



[1] Articolo inserito dall'art. 12 della legge 29.7.2010 n. 120.

[2] In attesa dell'emanazione dei previsti decreti interministeriali, la norma è stata ritenuta comunque applicabile qualora il rilascio dei documenti sia stato già ottenuto e sia successivamente provato che l'intestazione è fittizia. In tali casi, l'avvenuto accertamento della violazione, la sua contestazione e la definizione dell'accertamento sono sufficiente garanzia per attivare la procedura di cancellazione del veicolo. Vedi circolari operative: circolare MIT 14.5.2012 prot. n. 13245; circolare ACI-PRA 4.6.2012 prot. n. DSD/0006470/12; Ministero dell'interno, circolare 15 giugno 2012 prot. n. 300/A/4857/12/106/16/1.

C.d.S. - Art. 095 - Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione

Codice della strada

Art. 95 - Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione [1] [2]

1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, [3] [4] con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.[5]

2. [6]

3. [7]

4. [8]

5. [9] [10]

6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione [11], secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.



[1] Rubrica modificata dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; DPR 9.3.2000 n. 105; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Parole inserite dall'art. 13 della legge 29.7.2010 n. 120.

[4] In attuazione del comma 1bis dell'art. 95 c.d.s. è stato emanato il D.D. 5 agosto 2011.

[5] Comma inserito dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[6] Comma abrogato dal DPR 9.3.2000 n. 105 con decorrenza dal 13.5.2000.

[7] Comma abrogato dal DPR 9.3.2000 n. 105 con decorrenza dal 13.5.2000.

[8] Comma abrogato dal DPR 9.3.2000 n. 105 con decorrenza dal 13.5.2000.

[9] Comma abrogato dal DPR 9.3.2000 n. 105 con decorrenza dal 13.5.2000.

[10] Con DPR 9.3.2000 n. 105 è stata ristrutturata la materia del rilascio dei duplicati delle carte di circolazione che prevede il rilascio di un permesso provvisorio di circolazione della validità di novanta giorni da parte degli organi di polizia. Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte dell'intestatario. Nei confronti di chi circola senza permesso provvisorio di circolazione si applicano le sanzioni previste all'articolo 95, comma 6.

[11] Parole così sostituite dall'art. 43 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

C.d.S. - Art. 096 - Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica

Codice della strada

Art. 96 - Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica [1]

1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dell'economia e delle finanze.

2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.[2] [3]



[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 15/01/2002 n. 9; legge 29/07/2010 n. 120.

[2] Comma inserito dall'art. 12 della legge 29/07/2010 n. 120.

[3] Vedi anche legge 28/02/1983 n. 53, commi 51-56 e D.M. 26/04/1983.

C.d.S. - Art. 097 - Circolazione dei ciclomotori

Codice della strada

Art. 97 - Circolazione dei ciclomotori [1] [2] [3] [4]

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8.8.1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.[5] [6]

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo [7].[8] Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento [9] ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.[10] [11]

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.[12]

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.[13]

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.062,00 a euro 4.250,00. Alla sanzione da euro 828,00 a euro 3.313,00 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52.[14]

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione,[15] ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413,00 a euro 1.656,00.[16]

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto,[17] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 621,00.[18]

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 310,00.[19]

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.833,00 a euro 7.334,00 [20].[21]

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa [22] i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 331,00.

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.833,00 a euro 7.334,00.[23]

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 388,00 a euro 1.551,00 [24]. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.[25]

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 310,00. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.[26]

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.[27]



[1] La rubrica "Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori" è stata così sostituita dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; D.L. 25.10.2002 n. 236, conv., con mod., nella legge 27.12.2002 n. 284; D.L. 30.6.2005 n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005 n. 168; D.L. 3.10.2006 n. 262 conv. con mod. nella legge 24.11.2006 n. 286; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Il Ministero dei trasporti ha fornito istruzioni operative con circolare 3.7.2006 prot. n. 14085/RU e ha fissato la data di inizio del rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori al 14.7.2006; da tale data cessa definitivamente il rilascio dei contrassegni per ciclomotori e dei certificati di idoneità tecnica. Vedi anche Ministero dell'interno circolare 18.7.2006, prot. n. 300/A/1/54463/106/16 per l'applicazione delle violazioni.

[4] Vedi art. 14 cc. 2, 3 della legge 29.7.2010 n. 120: a decorrere dal 13.2.2012 non è ammessa la circolazione dei ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica e di contrassegno di identificazione.

[5] Comma così sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 15 maggio 2006. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14 luglio 2006.

[6] Vedi anche il comma 2 dell’art. 14 legge 29 luglio 2010, n. 120: “I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

[7] Parole inserite dal D.L. 30.6.2005 n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005 n. 168.

[8] Vedi istruzioni fornite con circolare Ministero dell'interno 7.9.2005, prot. n. 300/A/1/44285/101/3/3/9.

[9] Parole così sostituite dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[10] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[11] Vedi, anche, l'art. 14, commi 2 e 3, L. 29 luglio 2010, n. 120.

[12] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[13] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[14] Parole così sostituite dall'art. 14, comma 1, della legge 29.7.2010 n. 120 in vigore il 30.7.2010.

[15] Le parole "idoneità tecnica" sono state così sostituite dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

[16] Vedi anche il comma 2 dell’art. 44 legge 29/07/2010, n. 120: “Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170  e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

[17] Parole inserite dal D.L. 3.10.2006 n. 262 conv. con mod. nella legge 24.11.2006 n. 286.

[18] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[19] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[20] Al riguardo della confisca del veicolo con contrassegno alterato o contraffatto, vedi circolare del Ministero dell'interno 19.2.2001. prot. n. 300/A/31816/105/42.

[21] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[22] Le parole "un contrassegno di identificazione" sono state così sostituite dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9.

[23] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[24] Al riguardo della confisca del veicolo con contrassegno alterato o contraffatto, vedi circolare del Ministero dell'interno 19.2.2001. prot. n. 300/A/31816/105/42.

[25] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[26] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9. La concreta operatività del nuovo sistema ha avuto inizio dal 14.7.2006.

[27] Comma così sostituito dal D.L. 3.10.2006 n. 262 conv. con mod. nella legge 24.11.2006 n. 286.

C.d.S. - Art. 098 - Circolazione di prova

Codice della strada

Art. 98 - Circolazione di prova [1] [2] [3] [4]

1. e 2. [5]

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4 bis. [6]

 


[1] L'art. 1 DPR 24.11.2001 n. 474, che ha soppresso i commi 1 e 2, ha scorporato la disciplina del rilascio della targa prova dal c.d.s. prevedendo:              "1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:

a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, e successive mod., i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.

5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.".

[2] Vedi regolamenti applicativi avvenuti con: D.M. 31.7.2003; D.M. 20.11.2003, n. 374.

[3] Vedi anche circolari applicative: circolare DTT 4.2.2004, prot. n. 4699/M363.

[4] Per quanto concerne la particolare tassa sulla circolazione di prova, vedi art. 23 D.P.R. 5.2.1953 n. 39 come sostituito dall'art. 3, c. 156, legge 28.12.1995 n. 549.

[5] Con DPR 24.11.2001 n. 474 sono stati abrogati i seguenti commi: "1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli artt. 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione generale della MCTC. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

2. La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari.".

[6] Con legge 22.12.2008 n. 201 di conversione del D.L. 23.10.2008 n. 162 è stato abrogato il comma 4 bis. che con legge 28.2.2008 n. 31 era stato erroneamente inserito nell'art. 98 anzichè nell'art. 99. Il comma abrogato infatti recitava: "4 bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria.".

C.d.S. - Art. 099 - Foglio di via

Codice della strada

Art. 99 - Foglio di via [1] [2] [3]

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.[4]

1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità.[5]

1-ter. È consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità.[6]

2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.

4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.

5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 255 e appendice XI.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201.

[3] Con il foglio di via viene rilasciata anche una targa provvisoria avente le caratteristiche fissate dall'art. 255 del regolamento c.d.s.

[4] Con circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 8.8.1994 n. 2264/4311(5) è stato stabilito che il rilascio del foglio di via e della targa provvisoria per i veicoli radiati dalla circolazione è consentito a condizione che siano in regola con la revisione o vengano sottoposti a revisione qualora non in regola. Con circolare 8.3.2004, n. 4612/M350 sono state fornite istruzioni integrative per il rilascio dei fogli di via per condurre i veicoli oltre il confine.

[5] Comma aggiunto dal D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201.

[6] Comma aggiunto dal D.L. 23.10.2008 n. 162, conv., con mod., nella legge 22.12.2008 n. 201.

C.d.S. - Art. 100 - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

Codice della strada

Art. 100 - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi [1] [2] [3] [4]

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.[5] [6]

3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.[7] [8]

4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.[9]

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. [10] [11]

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici [12] e di riconoscimento.[13]

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.[14]

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

- i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

- la collocazione e le modalità di installazione;

- le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) [15] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito [16] con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004,00 a euro 8.017,00.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 [17] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati.[18] Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 [19] consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. da art. 256 ad art. 263 e Appendici XII e XIII.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; D.Lgs. 30.12.1999 n. 507; DPR 24.11.2001 n. 474; 15.1.2002 n. 9; D.L. 25.10.2002 n. 236, conv., con mod., nella legge 27.12.2002 n. 284; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Per le disposizioni applicative vedi anche la circolare del Ministero dei trasporti - DGMCTC 16.9.1993 prot. n. 2915/4310(5) - DC IV A086.

[4] Le parole "e di riscontro" sono state soppresse dall'art. 45 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[5] Vedi circolare DGMCTC 23.11.1993 n. 224/93 e lettera ministeriale 13.5.1994 prot. n. 128/4240 - B058, con la quale è stato chiarito che: la sede della targa che deve essere illuminata resta quella della targa ripetitrice, ai sensi del D.M. 7.6.1974 (direttiva 70/222/CEE); per le prime immatricolazioni di rimorchi omologati anteriormente all'1.10.1993, lo spostamento della targa dal lato destro al lato posteriore può essere documentato dal costruttore del rimorchio con un disegno quotato, ai sensi dell'art. 224 del regolamento c.d.s. ; per il circolante alla data del 30.9.1993, con targa d'immatricolazione su lato destro, non è previsto alcuno spostamento della targa medesima.

[6] L'art. 11 cc. 7 e 8 della legge 29.7.2010 n. 120 ha modificato il regolamento c.d.s. che entra in vigore dal 20.2.2013 e definisce le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli di nuova immatricolazione, e consente di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della suddetta data.

[7] Comma inserito dall'art. 11 della legge 29.7.2010 n. 120.

[8] Questa modifica andrà in vigore 6 mesi dopo l'emanazione dell'apposito regolamento che dovrà essere approvato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 29.7.2010 n. 120.

[9] Con l'art. 11 della legge 29.7.2010 n. 120 sono state soppresse le seguenti parole: "I rimorchi e".

[10] Con D.P.R. 24.11.2001 n. 474 è stato abrogato il seguente comma: "6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.".

[11] Vedi art. 2 del DPR 24.11.2001 n. 474.

[12] Con DPR 24.11.2001 n. 474 sono state soppresse le seguenti parole: ", di prova".

[13] Comma così sostituito dall'art. 45 D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[14] Comma così sostituito dal D.Lgs. 15.1.2002 n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata prorogata al 30.6.2003 dal D.L. 25.10.2002 n. 236, conv., con mod., nella legge 27.12.2002 n. 284.

[15] Parole così sostituite con D.Lgs. 15.1.2002 n. 9 la cui entrata in vigore, fissata all'1.1.2003, è stata prorogata al 30.6.2003 dal D.L. 25.10.2002 n. 236, conv., con mod., nella legge 27.12.2002 n. 284.

[16] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

[17] Parole così sostituite dal DPR 24.11.2001 n. 474.

[18] Periodo così sostituito dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

[19] Parole così sostituite dall'art. 11 della legge 29.7.2010 n. 120.

C.d.S. - Art. 101 - Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

Codice della strada

Art. 101 - Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe [1] [2]

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del venti per cento e al Dipartimento per i trasporti terrestri nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso [3].[4]

4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione [5].

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; DPR 24.11.2001, n. 474; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[2] Vedi circolare 16.9.1993 prot. 2915/4310(5)-DC IV A086 del Ministero dei trasporti.

[3] Parole così sostituite dall'art. 46 D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Con circolare 22.1.1997 n. 4/97 DGMCTC è stato chiarito che la fattispecie è applicabile solo per i veicoli di prima immatricolazione e non nei casi di rinnovo di iscrizione.

[5] Con circolare 14.11.1994 prot. n. 3193/4310(7) e successiva circolare 21.9.1999 n. 48/99 il Ministero dei trasporti e della navigazione ha fornito modalità operative per il ritiro delle targhe e della carta di circolazione che, tuttavia, sono ora parzialmente informatizzate.

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