C.d.S. - Art. 164 - Sistemazione del carico sui veicoli

Codice della strada

Art. 164 - Sistemazione del carico sui veicoli [1] [2]

  1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
  2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61.

     2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo.[3]

  1. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
  2. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
  3. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
  4. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale [4] retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo.
  5. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato [5] e riportare gli estremi dell’approvazione.
  6. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.
  7. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l’organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione [6] della violazione. I documenti sono restituiti all’avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

 

[1]        Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 361 e 362.

[2]        Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[3]        Comma aggiunto dall'art. 9 della legge 11.01.2018 n. 2

[4]        Le parole “fluorescente e” sono state soppresse dall’art. 83 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5]        Le parole “con decreto del Ministro dei lavori pubblici” sono state soppresse dall’art. 83 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6]        Parola così sostituita dall’art. 83 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

 

C.d.S. - Art. 165 - Traino di veicoli in avaria

Codice della strada

Art. 165 - Traino di veicoli in avaria

1. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.

2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all’art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all’art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all’art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l’apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

 

 

C.d.S. - Art. 166 - Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

Codice della strada

Art. 166 - Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata [1] nella targa.

2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.


[1] Parole così rettificate con avviso di rettifica contenuto nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9.2.1993.

C.d.S. - Art. 167 - Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

Codice della strada

Art. 167 - Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi [1] [2] [3]

1. I veicoli a motore ed i rimorchi [4] non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione,[5] quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 41,00 a euro 169,00, se l'eccedenza non supera 1 t;

b) da euro 85,00 a euro 338,00, se l'eccedenza non supera le 2 t;

c) da euro 169,00 a euro 679,00, se l'eccedenza non supera le 3 t;

d) da euro 422,00 a euro 1.695,00, se l'eccedenza supera le 3 t.[6]

2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2 [7].[8]

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore [9] a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3 [10].[11]

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli [12] di cui all'art. 10, comma 3, lettera e) e g) [13], possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.[14] La medesima sanzione [15] si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato [16].

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa [17] nel complesso.

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.[18]

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.[19] [20] L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.[21]

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando [22] venga [23] superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione [24]. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione [25].

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 [26] in solido.

13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 363.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 7.12.1999, n. 472; legge 24.3.2012 n. 27 di conversione del D.L. 24.1.2012 n. 1.

[3] Rubrica così sostituita dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Parole così sostituite dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Relativamente al trasporto di più blocchi di marmo o simili effettuato con veicoli non eccezionali vedi circolare Ministero dell'interno n. 300/A/26413/101/21/2 del 17.11.2000.

[6] Relativamente alla responsabilità solidale del proprietario del veicolo, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 22.5.2001.

[7] L'importo previsto ai commi 2 bis, 3 bis e 5 secondo paragrafo, escluso dall'incremento biennale 2013-2014 in quanto non decorso il bienno dall'avvenuta modifica, è stato invece coinvolto dall'incremento del successivo biennio 2015-2016 e pertanto l'importo è divenuto da euro 39,00 a euro 160,00 se l'eccedenza non supera 1 t; da euro 81,00 a euro 321,00 se l'eccedenza non supera le 2 t; da euro 160,00 a euro 644,00, se l'eccedenza non supera le 3 t; da euro 401,00 a euro 1.609,00 se l'eccedenza supera le 3 t.

[8] Comma inserito dalla legge 24.3.2012 n. 27 di conversione del D.L. 24.1.2012 n. 1.

[9] Parole così sostituite dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[10] L'importo previsto ai commi 2 bis, 3 bis e 5 secondo paragrafo, escluso dall'incremento biennale 2013-2014 in quanto non decorso il bienno dall'avvenuta modifica, è stato invece coinvolto dall'incremento del successivo biennio 2015-2016 e pertanto l'importo è divenuto da euro 39,00 a euro 160,00 se l'eccedenza non supera 1 t; da euro 81,00 a euro 321,00 se l'eccedenza non supera le 2 t; da euro 160,00 a euro 644,00, se l'eccedenza non supera le 3 t; da euro 401,00 a euro 1.609,00 se l'eccedenza supera le 3 t.

[11] Comma inserito dalla legge 24.3.2012 n. 27 di conversione del D.L. 24.1.2012 n. 1.

[12] Le parole "adibiti al trasporto di containers" sono state soppresse dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[13] Parole aggiunte dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[14] Relativamente alla responsabilità solidale del proprietario del veicolo, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 22.5.2001.

[15] L'importo previsto ai commi 2 bis, 3 bis e 5 secondo paragrafo,, escluso dall'incremento biennale 2013-2014 in quanto non decorso il bienno dall'avvenuta modifica, è stato invece coinvolto dall'incremento del successivo biennio 2015-2016 e pertanto l'importo è divenuto da euro 39,00 a euro 160,00 se l'eccedenza non supera 1 t; da euro 81,00 a euro 321,00 se l'eccedenza non supera le 2 t; da euro 160,00 a euro 644,00, se l'eccedenza non supera le 3 t; da euro 401,00 a euro 1.609,00 se l'eccedenza supera le 3 t.

[16] Periodo aggiunto dalla legge 24.3.2012 n. 27 di conversione del D.L. 24.1.2012 n. 1.

[17] Parole aggiunte dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[18] Sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 22.5.2001.

[19] Sull’applicabilità di tali sanzioni vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/2413-11 dell'11.5.2000.

[20] Sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 22.5.2001.

[21] Comma inserito dalla legge 24.3.2012 n. 27 di conversione del D.L. 24.1.2012 n. 1.

[22] Le parole "non sia stata rilasciata l'autorizzazione ovvero" sono state soppresse dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[23] La parola "comunque" è stata soppressa dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[24] Parole così sostituite dall'art. 84 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 36.

[25] Periodo aggiunto dalla legge 7.12.1999, n. 472 in vigore dall'1.1.2000.

[26] Parola così rettificata con avviso di rettifica contenuto nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9.2.1993.

C.d.S. - Art. 168 - Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

Codice della strada

Art. 168 - Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi[1] [2] [3] [4]

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti.[5]

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.[6]

4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.[7]

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.

6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:

a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;

b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.[8]

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004,00 a euro 8.017,00.[9]

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2 [10], ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 406,00 a euro 1.630,00. A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente [11].[12]

9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2 [13], ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 406,00 a euro 1.630,00.[14]

9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2 [15], ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 651,00.[16]

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167 comma 9 [17].


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. da art. 364 ad art. 370.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; D.Lgs. 30.12.1999 n. 507; legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151; D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[3] Con legge 12.8.1962 n. 1839 è stata autorizzata la ratifica dell'ADR, per cui, da quella data, nel trasporto internazionale vige tale normativa. Successivamente, la direttiva 94/55/CEE recepita con D.M. 4.9.1996 ha reso obbligatorio, all'interno degli Stati dell'Unione europea, l'applicazione degli allegati tecnici dell'Accordo ADR, allineando compiutamente le normative interne a quelle internazionali.

[4] In merito ai controlli su strada relativi al trasporto delle merci pericolose, si segnalano le specifiche disposizioni contenute nel D.M. 3.3.1997 che recepisce la direttiva 95/50/CE, che prevede altresì le modalità per il controllo presso la sede delle aziende.

[5] Comma così sostituito dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[6] Comma così sostituito dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[7] Comma inserito dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[8] Comma così sostituito dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[9] Il precedente comma 8 è stato sostituito dagli attuali commi 8 e 8-bis dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

[10] Parole così sostituite dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35

[11] Periodo così sostituito dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[12] Comma così sostituito dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[13] Parole così sostituite dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35

[14] Comma inserito dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[15] Parole così sostituite dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[16] Comma inserito dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[17] Parole così sostituite dall'art. 85 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360, rettificato con comunicato pubblicato nella GU n. 51 del 3.3.1994.

C.d.S. - Art. 169 - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

Codice della strada

Art. 169 - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore [1] [2]

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.[3]

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici [4] in numero superiore a uno [5] e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici,[6] anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

7. Chiunque guida veicoli [7] destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di [8] terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo [9] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 371.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.Lgs. 13.3.2006, n. 150.

[3] Comma così sostituito dal D.Lgs. 13.3.2006, n. 150, con decorrenza dal 14.04.2006. il testo precedente recitava: "Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.".

[4] Parola inserita dall'art. 86 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Parole così sostituite dall'art. 86 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Le parole "di piccola taglia" sono state soppresse dall'art. 86 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[7] Le parole "e filoveicoli" sono state soppresse dall'art. 86 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Omessa la parola "conto" a seguito di avviso di rettifica contenuto nella G.U. n. 32 del 9.2.1993.

[9] Parole così sostituite dall'art. 86 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 170 - Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote

Codice della strada

Art. 170 - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote [1] [2]

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.[3] [4]

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.[5]

3. Sui veicoli di cui al comma 1  l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.[6]

4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente.[7] Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00 [8].

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161,00 a euro 646,00.

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.[9]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 3.10.2006, n. 262 conv. con mod. nella legge 24.11.2006, n. 286; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[2] Rubrica così modificata dall’art. 87 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[3] Comma inserito dal D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[4] La sanzione comminata nel presente comma non è stata oggetto di incremento biennale previsto dal DI 17.12.2008 in quanto non decorso il previsto biennio dalla sua entrata in vigore.

[5] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata all’1.7.2004. Fino a tale data è in vigore il seguente testo: “2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.”.

[6] Comma così modificato dall'art. 3, d.l. 27.06.2003, n. 151, con decorrenza dal 30.06.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.".

[7] Periodo aggiunto dall’art. 87 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 comma 167, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall'allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: "7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.".

C.d.S. - Art. 171 - Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

Codice della strada

Art. 171 - Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote [1] [2] [3]

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati,[4] in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria [5].[6] [7]

1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento [8].[9]

2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00.[10] Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato,[11] della violazione risponde il conducente.

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.[12]

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00.

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; D.L. 3.10.2006, n. 262 conv. con mod. nella legge 24.11.2006, n. 286; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Il D.Lgs. 4.12.1992, n. 475, che recepisce la direttiva CEE n. 89/686 del 21.12.1989 relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI), prevede che il casco e la visiera per motociclisti rientrino in tale categoria di dispositivi che devono essere oggetto di dichiarazione di conformità ed il cui costruttore deve essere munito dell'attestato di certificazione rilasciato dal Ministero delle attività produttive.

[3] Per le norme concernenti l'omologazione dei caschi protettivi per conducenti di ciclomotori, vedi il D.M. 28 luglio 2000.

[4] L'art. 49 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto l’introduzione del casco elettronico e della "scatola nera".

[5] Parole così sostituite dall'art. 28 della legge 29.7.2010 n. 120.

[6] L'art. 28 della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che: "2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.".

[7] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[8] Per le norme concernenti l'omologazione nazionale dei ciclomotori a due ruote, dei motocicli a due ruote e delle motocarrozzette per quanto attiene alla cellula di sicurezza, ai sistemi di ritenuta ed ai dispositivi atti a garantirne l'uso in condizioni di sicurezza, vedi il D.M. 11 aprile 2001, n. 298.

[9] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[10] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[11] Parola aggiunta dall'art. 88 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[12] Comma prima sostituito dall'art. 3, D.L. 27.06.2003, n. 151, poi così sostituito dall'art. 2 comma 168, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall'allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.".

C.d.S. - Art. 172 - Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini

Codice della strada

Art. 172 - Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini [1]

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza,[2] hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;

b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;[3]

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 163,00.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00.

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


[1] Articolo così sostituito dal D.Lgs. 13.3.2006, n. 150 in vigore dal 14.4.2006 e successivamente modificato da: legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Lettera inserita dall'art. 28 della legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Parole così sostituite dall'art. 28 della legge 29.7.2010 n. 120, entrate in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella GU avvenuta il 29.7.2012.

C.d.S. - Art. 173 - Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Codice della strada

Art. 173 - Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida [1]

1. Il titolare di patente di guida [2] al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa [3], sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.[4]

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, [5] e di polizia [6]. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie [7] che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00.[8]

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161,00 a euro 646,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.[9]


[1] Articolo modificato da: D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. nella legge 1.8.2002, n. 168; D.L. 3.8.2007 n. 117 conv. nella legge 2.10.2007 n. 160; legge 29.7.2010 n. 120; legge 13.2.2011 n. 11; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59.

[2] Con D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, in vigore dal 19.1.2013, sono state soppresse le seguenti parole: "o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori".

[3] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013.

[4] Comma così sostituito dall'art. 29 della legge 29.7.2010 n. 120.

[5] Parole aggiunte dall'art. 90 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Con legge 13.2.2011 n. 11 sono state soppresse le seguenti parole: ", nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi".

[7] Parole così inserite dal D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. nella legge 1.8.2002, n. 168.

[8] Comma così sostituito dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[9] Comma aggiunto dal D.L. 3.8.2007 n. 117 conv. nella legge 2.10.2007 n. 160 che ha sostituito anche il comma 3.

C.d.S. - Art. 174 - Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose

Codice della strada

Art. 174 - Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose [1]

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 161,00. Si applica la sanzione da euro 213,00 a euro 850,00 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 319,00 a euro 1.275,00. Si applica la sanzione da euro 372,00 a euro 1.488,00 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425,00 a euro 1.699,00.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 266,00 a euro 1.062,00. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 372,00 a euro 1.488,00. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425,00 a euro 1.699,00.

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164,00 a euro 658,00.

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.304,00. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.880,00 a euro 7.520,00, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.304,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.[2]

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 30 della legge 29.7.2010 n. 120.

[2] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

C.d.S. - Art. 175 - Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Codice della strada

Art. 175 - Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali [1] [2]

1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade [3], individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.

2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm3 se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm3 se a motore termico;

b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;

c) veicoli non muniti di pneumatici;

d) macchine agricole e macchine operatrici; [4]

e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;

f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;

g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;

h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;

i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali [5].

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.

6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

a) trainare veicoli che non siano rimorchi;

b) richiedere o concedere passaggi;

c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;[6]

d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7,[7] lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.[8]

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 25,00 a euro 100,00.

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 372.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214.

[3] Parole così sostituite dall'art. 91 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 91 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Periodo aggiunto dall'art. 91 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] L'art. 6-bis del D.L. 27.6.2003, n. 151, conv. con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214, prevede: "Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod., è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.".

[7] Parole così sostituite dall'art. 91 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] La legge n. 112/1991 è stata abrogata e sostituita dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 che, agli artt. 22 e 29, contiene le sanzioni che qui interessano.

C.d.S. - Art. 176 - Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Codice della strada

Art. 176 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali [1] [2] [3]

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:

a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;

b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;

c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;

d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

2. È fatto obbligo:

a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;

b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;

c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.

3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10 [4].

7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5 [5].

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.

11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di tele pedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.[6]

11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196.[7]

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:

a) la manovra di inversione del senso di marcia;

b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;

c) il traino dei veicoli in avaria.

Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada.[8]

13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.

19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.004,00 a euro 8.017,00 [9] [10].

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 [11] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00 [12].

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida [13] e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.[14]


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 373 e 374.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 7.12.1999, n. 472; D.Lgs. 30.12.1999, n. 507; legge 27.12.2002, n. 289; legge 27.12.2002, n. 289; legge 15.7.2009 n. 94; D.L. 18.10.2012 n. 179 conv., con mod. nella legge 17.12.2012 n. 221.

[3] Relativamente all'installazione ed utilizzazione di dispositivi di controllo per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui al presente articolo vedi circolare Ministero dell'interno n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 2.10.2002.

[4] Parole così sostituite dall'art. 92 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360..

[5] Parole così sostituite dall'art. 92 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Comma così sostituito dall'art. 8 c. 5-bis del D.L. 18.10.2012 n. 179 conv., con mod. nella legge 17.12.2012 n. 221.

[7] Comma aggiunto dalla legge 27.12.2002, n. 289.

[8] Comma così sostituito dalla legge 7.12.1999, n. 472 in vigore dall'1.1.2000.

[9] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

[10] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[11] Parole così sostituite dall'art. 92 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[12] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[13] Parole così sostituite dall'art. 30 della legge 29.7.2010 n. 120.

[14] Periodo così sostituito dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

C.d.S. - Art. 177 - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze

Codice della strada

Art. 177 - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze [1] [2] [3] [4]

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri [5], a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano [6], a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri [7]. L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [8]. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 [9]. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.[10]

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; 27.12.1997, n. 449; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 6.11.2008, n. 172 conv., con mod., nella legge 30.12.2008, n. 210; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Parole aggiunte dall'art. 8, comma 5, del D.L. 6.11.2008, n. 172 conv., con mod., nella legge 30.12.2008, n. 210.

[3] Come chiarito con circolare DTT 14.6.2007 n. 57014/08.03, tenuto anche conto di una serie di pareri espressi dal Ministero dell'Interno e dal Consiglio di Stato: tra i servizi di "polizia" e di "antincendio" si possono ricomprendere anche i servizi di "protezione civile"; le attività di antincendio, di polizia e di protezione civile debbono essere svolte da soggetti pubblici; gli organismi privati (es. associazioni di volontariato, istituti di vigilanza privata, ecc.), comunque denominati ed ancorché iscritti in appositi registri, albi od elenchi, non hanno titolo ad utilizzare i dispositivi supplementari; ciò anche nel caso in cui cooperino con le competenti autorità pubbliche nell'esercizio di compiti di polizia, nel settore della prevenzione degli incendi e, più in generale, nel settore della protezione civile.

[4] Il DTT ha chiarito che l'installazione dei dispositivi supplementari non comporta la visita e prova del veicolo presso l'UMC e deve considerarsi legittimata a specifiche diciture sulla carta di circolazione del tipo: "Trasporto di infermi ed infortunati connesso all'esercizio di attività sanitaria" ovvero "Trasporto di infermi ed infortunati connesso all'esercizio di attività non sanitaria" per autoambulanze immatricolate in uso proprio; "Veicolo adibito al trasporto di organi" e/o "Veicolo adibito al trasporto di plasma" per veicoli assimilati alle autoambulanze; "Veicolo adibito esclusivamente a servizi di …...... - Può utilizzare i dispositivi supplementari di cui all'art. 177 c.d.s." per autoveicoli ed i motoveicoli in disponibilità di organismi pubblici come polizia, protezione civile o antincendio (esclusi, ovviamente veicoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco, ecc.); in questo caso gli interessati devono indicare la fonte normativa che attribuisce all'organismo pubblico la potestà di esercitare i servizi di polizia, di protezione civile o di antincendio, o produrre copia del provvedimento amministrativo o di altra documentazione (es.: atto costitutivo, statuto, ecc.) utile a comprovare il legittimo esercizio del servizio; nessuna dicitura per autoambulanze immatricolate in servizio di noleggio con conducente e gli autoveicoli e i motoveicoli immatricolati a nome del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano.

[5] Parole aggiunte dall'art. 8, comma 5, del D.L. 6.11.2008, n. 172 conv., con mod., nella legge 30.12.2008, n. 210.

[6] Parole aggiunte dall'art. 17, comma 28, della legge 27.12.1997, n. 449 (finanziaria 1998).

[7] Periodo aggiunto dall'art. 93 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Vedi D.M. 9.10.2012 prot. n. 217 che disciplina la materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.

[9] Periodi aggiunti dall'art. 31 della legge 29.7.2010 n. 120.

[10] Per le disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile, vedi il D.M. 5 ottobre 2009. Per le disposizioni in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità vedi il D.M. 9 ottobre 2012, n. 217.

C.d.S. - Art. 178 - Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo

Codice della strada

Art. 178 - Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo [1]

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 161,00. Si applica la sanzione da euro 213,00 a euro 850,00 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.[2]

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 319,00 a euro 1.275,00. Si applica la sanzione da euro 372,00 a euro 1.488,00 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.[3]

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425,00 a euro 1.699,00.[4]

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 266,00 a euro 1.062,00. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 372,00 a euro 1.488,00. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425,00 a euro 1.699,00.[5]

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 266,00 a euro 1.062,00.[6]

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.304,00. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.304,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.[7]

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 30 della legge 29.7.2010 n. 120.

[2] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[3] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[4] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[5] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[6] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[7] A norma dell'art. 195, comma 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

C.d.S. - Art. 179 - Cronotachigrafo e limitatore di velocità

Codice della strada

Art. 179 - Cronotachigrafo e limitatore di velocità [1] [2] [3]

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. [4] [5] Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.[6]

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente [7], è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 947,00 a euro 3.788,00. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.[8]

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 814,00 a euro 3.260,00.[9]

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido [10].[11]

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante [12] diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del Regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo [13] amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.[14]

9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis [15] consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI [16].

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 376.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Rubrica così sostituita dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[4] Il dispositivo è soggetto a revisione biennale, come previsto dal regolamento (CEE) n. 3821/85. La legislazione italiana si è adeguata a tale cadenza biennale con D.L. 9.2.2012 n. 5 conv., con mod. nella legge 4.4.2012 n. 35 che ha abrogato il commi 1 e 4 dell'art. 10 della legge 30.3.1987 n. 132.

[5] Quanto alle esenzioni nazionali, si rammenta, in particolare, che gli autobus adibiti a scuola guida sono esenti dall'obbligo di installazione del cronotachigrafo come stabilito con D.M. 6.8.1999.

[6] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[7] Parole inserite dall'art. 30 della legge 29.7.2010 n. 120.

[8] Comma aggiunto dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[9] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[10] Relativamente alla responsabilità solidale del proprietario del veicolo, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 22.5.2001.

[11] Comma aggiunto dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[12] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[13] Parola così sostituita dall'art. 94 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[14] Comma inserito dall'art. 30 della legge 29.7.2010 n. 120.

[15] Parole così sostituite dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[16] Periodo aggiunto dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

C.d.S. - Art. 180 - Possesso dei documenti di circolazione e di guida

Codice della strada

Art. 180 - Possesso dei documenti di circolazione e di guida [1]

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) [2] la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) [3] la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2 [4];

c) [5] l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b) [6], nonché un documento personale di riconoscimento;

d) [7] il certificato di assicurazione obbligatoria.[8]

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione [9] ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione.[10] Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, [17] per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente [11] la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale [12], la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.[13]

6. [14]

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25,00 a euro 100,00.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi [15], entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.[16] Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59; legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151; legge 29.7.2010 n. 120; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59.

[2] Lettera così sostituita dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013 (articolo 28 D.Lgs. n. 59/2011).

[3] Le parole "b) il certificato di proprietà;" sono state soppresse e la lettera così reimpiegata dall'art. 95 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Parole aggiunte dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013.

[5] Lettera così modificata dall'art. 95 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Parole così sostituite dall'art. 95 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[7] Lettera così modificata dall'art. 95 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Non sono da ritenersi ammissibili altre documentazioni a riprova del pagamento dell'assicurazione, vedi circolare Ministero dell'interno 22.12.2000 prot. n. M/2413-6.

[9] Le parole "e quando trattasi di un veicolo eccezionale o di trasporti eccezionali," sono state soppresse dall'art. 95 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[10] Periodo aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[11] Con sentenza 23.7.2010 n. 280 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 180 c.d.s. integrato dall'articolo 3, comma 17, del D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214 nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.

[12] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 come modificato dal D.Lgs. 16.1.2013 n. 2 in vigore dal 2.2.2013.

[13] Comma così sostituito dall'art. 32 della legge 29.7.2010 n. 120.

[14] Con D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, in vigore dal 19.1.2013, è stato abrogato il seguente comma: "6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento.".

[15] È legittima la presentazione della dichiarazione sostitutiva in luogo dell'originale documento di circolazione alla luce dell'art. 19 del DPR 445/2000, vedi circolare Ministero dell'interno 18.6.2001 prot. n. 300/A/2/33547/106/15.

[16] Periodo aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[17] Premessa inserita dall'art.47-bis, comma 3, del D.L. 24/04/2017 n. 50 conv. in L. 21/06/2017 n. 96 

C.d.S. - Art. 181 - Esposizione dei contrassegni per la circolazione

Codice della strada

Art. 181 - Esposizione dei contrassegni per la circolazione [1] [2]

1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.

2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180.


[1] Per effetto dell'art. 17, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998), a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso.

[2] Per effetto dell'art. 2, comma 2, D.M. 9 agosto 2013, n. 110 entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo D.M. n. 110/2013 cessa l'obbligo di esposizione del contrassegno relativo all'assicurazione obbligatoria di cui al presente articolo. A decorrere dal 18.10.2015, pertanto, cessa l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, recante il numero della targa e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza, che l'impresa di assicurazione consegnava all'assicurato unitamente al certificato di assicurazione, certificato che, invece, dovrà continuare ad essere portato con sé dal conducente di un veicolo motore, per essere esibito in sede di controllo. Vedi Min. Interno - Circ. 15/10/2015 n. 300/A/7094/15/12479 - Dematerializzazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione R.C.A. 

C.d.S. - Art. 182 - Circolazione dei velocipedi

Codice della strada

Art. 182 - Circolazione dei velocipedi [1] [2]

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le [3] attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5 [4].

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono [5] essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo [6] [7].

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.[8] [9]

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00. La sanzione è da euro 41,00 a euro 169,00 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 377.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] La parola "idonee" è stata soppressa dall'art. 96 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Parole così sostituite dall'art. 96 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Parole così sostituite dall'art. 96 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Parole così sostituite dall'art. 96 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[7] Il periodo "In tal caso solo le stesse persone devono pedalare" è stato soppresso dall'art. 96 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Comma inserito dall'art. 28 della legge 29.7.2010 n. 120.

[9] L'art. 28 della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che: "6. Le disposizioni di cui all'articolo 182, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.".

C.d.S. - Art. 183 - Circolazione dei veicoli a trazione animale

Codice della strada

Art. 183 - Circolazione dei veicoli a trazione animale

1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.

2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.

3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.

4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.

 

 

C.d.S. - Art. 184 - Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi

Codice della strada

Art. 184 - Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi [1]

1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.

3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.

4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.

5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta [2] e da non meno di due per un numero superiore.

6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta [3] ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[2] Parola così sostituita dall'art. 97 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[3] Parole aggiunte dall'art. 97 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 185 - Circolazione e sosta delle auto-caravan

Codice della strada

Art. 185 - Circolazione e sosta delle auto-caravan [1] [2]

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari,[3] nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 378.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[3] Parole aggiunte dall'art. 98 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Codice della strada

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti[1] [2] [3] [4]

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e l'arresto da sei mesi ad un anno.[5] All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter [6].[7] [8]

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 [9].[10] [11]

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.[12] [13]

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.[14]

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.[15]

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.[16]

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.[17] Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.[18] [19]

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero [20] della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. [21]

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4,[22] il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.[23] [24]

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.[25]

[1] Articolo così sostituito con D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214, in vigore: dal 30.6.2003, con la competenza, per l'irrogazione della pena, del giudice di pace; dalla data di applicazione della legge di conversione, con la competenza, per l'irrogazione della pena, del tribunale.

[2] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 380.

[3] Vedi articolo 6-bis della legge 2.10.2007 n. 160, di conversione del decreto legge 3.8.2007 n. 117, recante: "Fondo contro l'incidentalità notturna”

[4] Vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. 300/A1/42175/109/42 del 29.12.2005 contenente le direttive circa l'impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[5] L'art. 57 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto che in luogo della misura detentiva dell'arresto, a richiesta di parte possa essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

[6] Parole così sostituite dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[7] Comma così sostituito dal D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[8] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[9] Parole così sostituite dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[10] Comma inserito dal D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[11] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[12] Comma inserito dal D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[13] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[14] Comma aggiunto dalla legge 15.7.2009 n. 94.

[15] Comma inserito dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[16] Comma così sostituito dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[17] Con l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 è stato soppresso il seguente periodo: "I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.".

[18] Comma inserito dal D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[19] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[20] Parole inserite dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[21] Con D.L. 3.8.2007, n. 117, conv. con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160, è stato abrogato il seguente comma: "7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.".

[22] Parole così sostituite dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[23] Comma così sostituito dal D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[24] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[25] Comma inserito dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

C.d.S. - Art. 188 - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Codice della strada

Art. 188 - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide [1]

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.[2] [3]

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00.


[1] Vedi anche art. 381 regolamento c.d.s. e relativi allegati, come modificati dal DPR 30.7.2012 n. 151.

[2] Con l'art. 33, comma 4, della legge 23.12.2000, n. 388 (finanziaria 2001) è stata prevista l'esenzione dall'imposta di bollo per il rilascio del contrassegno.

[3] Per il contenuto del contrassegno vedi D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 contenente il "Codice in materia di protezione dei dati personali", il cui art. 74 come modificato dall'art. 58 della legge 29.7.2010 n. 120 prevede che i contrassegni rilasciati per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, che devono essere esposti su veicoli, devono contenere i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali possa essere individuata la persona fisica interessata. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento.

C.d.S. - Art. 189 - Comportamento in caso di incidente

Codice della strada

Art. 189 - Comportamento in caso di incidente[1]

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296,00 a euro 1.183,00. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.[2]

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [3]. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.[4]

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.[5]

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.[6]

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413,00 a euro 1.656,00. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 331,00.[7]


[1] Articolo modificato da: legge 9.4.2003, n. 72; D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Comma così sostituito dalla legge 9.4.2003, n. 72.

[3] Parole così sostituite dal D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125.

[4] Comma così sostituito dalla legge 9.4.2003, n. 72.

[5] Comma così sostituito dalla legge 9.4.2003, n. 72.

[6] Comma inserito dalla legge 9.4.2003, n. 72.

[7] Comma inserito dall'art. 31 della legge 29.7.2010 n. 120.

C.d.S. - Art. 190 - Comportamento dei pedoni

Codice della strada

Art. 190 - Comportamento dei pedoni[1]

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti [2] pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7 [3].[4]

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni [5] sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 29.7.2010 n. 190

[2] Parole così sostituite dall'art. 100 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[3] Parole aggiunte dall'art. 8 della legge 29.7.2010 n. 190.

[4] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 8 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni. ".

[5] Parole così sostituite dall'art. 100 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 191 - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

Codice della strada

Art. 191 - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni [1]

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.[2]

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,[3] o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 651,00 [4].


[1] Articolo modificato da: D.L. 20.6.2002, n. 121 conv., con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Comma così sostituito dall'art. 34 della legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Parole così inserite dal D.L. 20.6.2002, n. 121 conv., con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168.

[4] Parole così sostituite con D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

C.d.S. - Art. 192 - Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

Codice della strada

Art. 192 - Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti [1]

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:

- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;

- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;

- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e di giustizia.

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.335,00 a euro 5.344,00 [2].


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 30.12.1999, n. 507; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[2] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

C.d.S. - Art. 193 - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

Codice della strada

Art. 193 - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile [1] [2]

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi [3].

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00.[4]

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.[5] La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 [6].[7] [8]

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.[9]

4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.[10]

[1] Articolo modificato da: legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151; legge 15.7.2009 n. 94; legge 12.11.2011 n. 183.

[2] Relativamente a sequestro e confisca del veicolo non assicurato, vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/6326/50 del 8.2.2000; in merito al sequestro del veicolo sulla base di ammissione spontanea del conducente di non essere munito di copertura assicurativa, vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/2413/28 del 25.10.1999; relativamente alla possibilità di iscrizione immediata a ruolo, vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/2413/6 del 19.7.2000.

[3] L'attuale normativa è contenuta nel decreto legislativo 7.9.2005 n. 209 relativo alla disciplina più generale del "Codice delle assicurazioni private" che ha abrogato la legge 24.12.1969, n. 990.

[4] Relativamente ai soggetti responsabili della violazione vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. M/2413-6 del 10.2.2000.

[5] Periodi così modificati dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 di cui si riporta il testo iniziale, introdotti dal medesimo decreto legge, che è stato in vigore dal 30.6.2003 fino alla data di applicazione della legge di conversione (13.8.2003): "La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.".

[6] Relativamente alla mancata semplificazione del procedimento di confisca, vedi circolare del Ministero dell'interno 19.8.2003 prot. n. M/2413-6.

[7] Comma così modificato dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 di cui si riporta il testo iniziale, sostituito dal medesimo decreto legge, che è stato in vigore dal 30.6.2003 fino alla data di applicazione della legge di conversione (13.8.2003):"4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.".

[8] Vedi anche la circolare del Ministero dell'interno 12.8.2003 n. 300/A/1/44249/101/3/3/8.

[9] Comma aggiunto dalla legge 15.7.2009 n. 94.

[10] Comma aggiunto dalla legge 12.11.2011 n. 183, la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2012.

C.d.S. - Art. 194 - Disposizioni di carattere generale

Codice della strada

Art. 194 - Disposizioni di carattere generale [1]

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo [2].


[1] Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1.1.1993 (vedi art. 238, comma 1).

[2] Relativamente alla individuazione dell'ufficio competente ad ammettere l'autore della violazione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria, vedi circolari del Ministero dell'interno prot. n. M/6326-19 del 26.6.2001.

C.d.S. - Art. 196 - Principio di solidarietà

Codice della strada

Art. 196 - Principio di solidarietà [1] [2] [3]

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli,[4] o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione [5].

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 382.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Relativamente alla valenza da attribuire alla trascrizione del trasferimento di proprietà dei veicoli presso il PRA ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati in solido ex art. 196, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 13.2.2001. Per la responsabilità solidale del locatario in caso di locazione senza conducente, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-19 del 26.2.2001. Per la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 22.5.2001; per l'applicabilità della confisca amministrativa del veicolo, in caso di reiterazione di violazione, nei confronti di uno dei diversi proprietari di veicoli vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/6326/57 del 4.8.2003.

[4] Parole inserite dall'art. 11 della legge 29.7.2010 n. 120.

[5] Parole aggiunte dall'art. 102 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 197 - Concorso di persone nella violazione

Codice della strada

Art. 197 - Concorso di persone nella violazione [1]

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.[2]


[1] Vedi anche art. 5 legge n. 689/1981.

[2] Per l'applicabilità della confisca amministrativa del veicolo, in caso di reiterazione di violazione, nei confronti di uno dei diversi proprietari di veicoli vedi circolare del Ministero dell'interno 4.8.2003 prot. n. M/6326/57.

C.d.S. - Art. 198 - Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

Codice della strada

Art. 198 - Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie [1]

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.


[1] Vedi anche art. 8 legge n. 689/81 e circolare Ministero dell'interno prot. n. M/2413-11 del 14.12.2000.

C.d.S. - Art. 200 - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

Codice della strada

Art. 200 - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni [1] [2] [3]

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.[4]

2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.[5] [6]

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 383.

[2] Articolo modificato da: legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

[4] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 35 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.".

[5] Relativamente alla non configurabilità della sottoscrizione autografa quale requisito di esistenza giuridica del verbale, vedi circolari del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-11 del 3.12.1999 e prot. n. M/2413-11 del 21.12.1999.

[6] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 35 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.".

C.d.S. - Art. 201 - Notificazione delle violazioni

Codice della strada

Art. 201 - Notificazione delle violazioni [1] [2] [3] [4]

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, [5] deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa [6], ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione [7].[8] Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni [9] dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione [10]. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. [11]

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; [12]

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, [25] o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; [13]

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento [14]. [15]

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. [16]

1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.[17]

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.[18]

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione [19] con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.[20] Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente [21]. [22]

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. [23]

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. [24]


[1] Vedi regolamento c.d.s. artt. 384, 385 e 386.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; D.Lgs. 15.1.2002 n. 9; D.L. 27.6.2003 n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003 n. 214; legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151; legge 31.7.2005 n. 156 di conversione del D.L. 17.6.2005 n. 106; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Le disposizioni dell'articolo 201, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), dell'art. 36 della legge 29.7.2010 n. 120, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della medesima legge 29.7.2010 n. 120 avvenuta il 13 agosto 2010.

[4] In merito alla legittimità dei verbali redatti con sistemi meccanizzati e senza firma del verbalizzante, vedi circolare del Ministero dell'interno n. 42 del 17.4.2000 e n. M/2413/11 del 25.8.2000. Relativamente alla valenza da attribuire alla trascrizione del trasferimento di proprietà dei veicoli presso il PRA ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati in solido ex art. 196, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/19 del 13.2.2001.

[5] In merito alla immediatezza della contestazione vedi la circolare n. 81 del 2.8.2000 del Ministero dell'interno.

[6] Le parole "di riconoscimento" sono state soppresse dall'art. 103 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[7] Parole così sostituite dall'art. 103 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[8] Periodo così modificato dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 17.6.1996 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili, avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

[9] Parole così sostituite dall'art. 36 della legge 29.7.2010 n. 120.

[10] Periodo inserito dall'art. 36 della legge 29.7.2010 n. 120.

[11] Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 4, d.l. 27.06.2003, n. 151 come modificato dall'allegato alla L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2003 e poi dall'art. 36 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010 ed applicazione alle violazioni commesse dopo il 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1 bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento."

[12] L'art. 61 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto che agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al c.d.s. soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del DPR 22.6.1999 n. 250.

[13] La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 36 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133 bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.".

[14] Lettera inserita dall'art. 36 della legge 29.7.2010 n. 120  e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, comma 597, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

[15] Comma così modificato dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151.

[16] Il presente comma inserito dall'art. 4, D.L. 27.06.2003, n. 151 come modificato dall'allegato alla L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2003, è stato così modificato dall'art. 36 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "1 ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.".

[17] Comma inserito dall'art. 36 della legge 29.7.2010 n. 120.

[18] Comma aggiunto dalla legge 31.7.2005 n. 156 di conversione del D.L. 17.6.2005 n. 106.

[19] Parole così sostituite dall'art. 103 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[20] Periodo aggiunto dal D.L. 27.6.2003 n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003 n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[21] Relativamente al momento in cui si perfeziona la notificazione del verbale di contravvenzione, vedi circolare Ministero dell'interno 23.9.2003 prot. n. M/4106-3.

[22] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, d.l. 27.06.2003, n. 151, con decorrenza dal 30.06.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.".

[23] Relativamente al recupero delle spese di notifica, vedi le circolari del Ministero dell'interno prot. n. M/4106-5 del 13.12.1999, prot. n. M/4106/5 dell'8.2.2000, prot. n. M/4106/5 del 15.3.2000 e prot. n. M/2413-13 del 19.8.2003.

[24] Comma aggiunto dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[25] L'art.47-bis, comma 3, del D.L. 24/04/2017 n. 50 conv. in L. 21/06/2017 n. 96, all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: «alle aree pedonali,» ha inserito le seguenti: «alle piazzole di carico e scarico di merci,»

C.d.S. - Art. 202 - Pagamento in misura ridotta

Codice della strada

Art. 202 - Pagamento in misura ridotta [1] [2]

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una [3] sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie [4] il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.[5] [6]

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.[7] [8]

2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.[9] [10]

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.[11]

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.[12]

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.[13]

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione [14].

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni [15].[16]



[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 387.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 30.12.1999, n. 507; legge 29.7.2010 n. 120; D.L. 21.6.2013 n. 69 conv., con mod., nella legge 9.8.2013 n. 98.

[3] Parole così sostituite dall'art. 104 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Parole aggiunte dall'art. 104 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 20, D.L. 21.06.2013, n. 69, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2013, n. 98, con decorrenza dal 21.08.2013. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.".

[6] Sulla riduzione della sanzione del 30% vedi: Min. Interno - Circ. 12/08/2013 n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 – “Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 c.d.s.”; Min. Interno - Circ. 19/08/2013 n. 300/A/6409/13/131M/11/8/8 – “Modifica dell'art. 202 del c.d.s. Istruzioni per il pagamento delle sanzioni pecuniarie con la riduzione del 30% di verbali redatti dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni”; Min. Interno - Circ. 19/08/2013 n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 – “Modifica dell'art. 202 C.d.S.. Pagamento delle sanzioni pecuniarie con la riduzione del 30%. Disposizioni per la redazione dei verbali di contestazione e per la riscossione delle somme”; Min. Interno - Circ. 20/08/2013 n. 300/A/644/13/101/20/21/1 – “Modifiche all'art.202 c.d.s.: precisazioni del ministero in ordine al pagamento "brevi manu"”; Min. Interno - Circ. 16/09/2013 n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 – “Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del c.d.s.”; Min. Interno - Nota 07/10/2013 n. 300/A/7554/13/101/20/21/1 – “Quesito relativo all'ambito di applicazione dell'articolo 202 del cds come modificato dal D.L. 69/2013 convertito da L. 98/2013”; Min. Interno - Circ. 22/11/2013 n. 300/A/8799/13/101/20/21/1 – “Se il trasgressore paga entro cinque gg.un importo maggiore a quello ridotto del 30% (se applicabile) ha diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato”.

[7] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 20, D.L. 21.06.2013, n. 69, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2013, n. 98, con decorrenza dal 21.08.2013. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.".

[8] In riferimento alla possibilità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie mediante bonifico bancario e strumenti elettronici di pagamento la legge 8.4.2016 n. 49, all'art. 17-quinquies (Strumenti bancari di pagamento) ha previsto: "1. Il primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento". Si sottolinea che, trattandosi di interpretazione autentica, il principio è valido e applicabile anche per tutti i pagamenti pregressi all'entrata in vigore della legge. La circolare Ministero dell'interno 14.1.2016, prot. n. 300/A/227/16/127/34, deve pertanto ritenersi superata sul punto. Si segnala che le quietanze di pagamento, emesse dagli organi di polizia stradale a seguito riscossione proventi sanzionatori in contanti o con strumenti elettronici, per verbali CDS, sono esenti dall'imposta di bollo anche per importi superiori a euro 77,47 (v. Risoluzione Agenzia Entrate 18.4.2016 n. 25/E e circolare Ministero dell'interno 21.4.2016 n. 300/A/2881/16/127/34).

[9] Comma inserito dalla legge 9.8.2013 n. 98 di conversione del D.L. 21.6.2013 n. 69.

[10] I commi 5-ter e 5-quater dell'art. 20 del D.L. 21.6.2013 n. 69 conv., con mod., nella legge 9.8.2013 n. 98 hanno precisato che: "5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente articolo.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.".

[11] Il presente comma, prima inserito dall'art. 37 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010, è stato da ultimo così modificato dall'art. 20, D.L. 21.06.2013, n. 69, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2013, n. 98, con decorrenza dal 21.08.2013. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.".

[12] Il presente comma, prima inserito dall'art. 37 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010, è stato da ultimo così modificato dall'art. 20, D.L. 21.06.2013, n. 69, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.08.2013, n. 98, con decorrenza dal 21.08.2013. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.".

[13] Comma inserito dall'art. 37 della legge 29.7.2010 n. 120.

[14] Parole aggiunte dall'art. 104 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[15] In relazione alla non ammissibilità al pagamento in misura ridotta in contesti diversi da quelli espressamente indicati, vedi circolari Ministero dell'interno prot. n. 300/A/46289/101/20/21/9 del 6.12.1999, prot. n. M/2413-11 del 21.12.2000 e prot. n. M/6326/57 del 9.5.2001.

[16] Comma aggiunto dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

C.d.S. - Art. 202-bis - Rateazione delle sanzioni pecuniarie

Codice della strada

Art. 202-bis - Rateazione delle sanzioni pecuniarie [1]

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all’articolo 204-bis. L’istanza è comunicata dall’autorità ricevente all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta.

6. La notificazione all’interessato dell’accoglimento dell’istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L’accoglimento dell’istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell’istanza, il comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 203.

8. In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1º dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1º gennaio dell’anno successivo.


[1] Articolo inserito dall'art. 38 della legge 29.7.2010 n. 120.

C.d.S. - Art. 203 - Ricorso al prefetto (e definizione titolo esecutivo - ndr-)

Codice della strada

Art. 203 - Ricorso al prefetto [1] [2] [3]

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.[4]

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.[5]

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso [6].[7]

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento [8].


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 388.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151.

[3] In alternativa al ricorso a prefetto, e sempre che non abbiano nel frattempo provveduto al pagamento in misura ridotta, gli interessati possono proporre opposizione entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale davanti al giudice di pace del luogo della commessa violazione. Vedi Corte costituzionale sentenza n. 255 del 23.6.1994.

[4] Il periodo "Con le stesse modalità è proposto il ricorso di cui all'art. 214, comma 4." è stato soppresso dall'art. 105 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Comma inserito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[6] Relativamente a ipotesi che l'ufficio o il comando cui appartiene l'organo accertatore non trasmetta gli atti entro il termine previsto, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-11 del 28.8.2001.

[7] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1 ter, D.L. 27.06.2003, n. 151, come modificato dall'allegato alla L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2004. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.".

[8] Parole aggiunte dall'art. 105 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 204 - Provvedimenti del prefetto

Codice della strada

Art. 204 - Provvedimenti del prefetto [1] [2] [3] [4]

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni [5] decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'art. 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti,[6] comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.[7]

1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.[8]

1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.[9]

2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro [10] o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione.[11] L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.[12]

3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151.

[2] Relativamente ai mezzi di impugnativa esperibili, vedi circolare Ministero dell'interno n. 30 del 14.3.2000.

[3] Relativamente al termine concesso al prefetto per decidere sul ricorso, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M2413-10 del 15.2.2001; sulle ordinanze-ingiunzioni emesse oltre il termine prescritto, vedi la circolare Ministero dell'interno prot. n. E.5/9613 del 27.3.2000.

[4] In merito ai cosiddetti preavvisi, vedi circolari del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-11 del 26.10.1999 e prot. n. M/2413-11 del 24.2.2000; in relazione all'obbligatorietà della previa audizione della parte che ne abbia fatto richiesta, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-10 del 8.5.2001.

[5] L'originale termine di 30 giorni è stato sostituito in 60 giorni dall'art. 106 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360, e successivamente in 180 giorni dalla legge 23.12.1999, n. 488, e ancora in 90 giorni dall'art. 18, comma 3 della legge 24.11.2000, n. 340, e infine negli attuali 120 giorni dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151.

[6] Relativamente all'eventuale archiviazione del preavviso di violazione direttamente da parte del Comando di polizia che ha rilevato l'infrazione, vedi circolare Ministero dell'interno 17.1.2003, prot. n. M/2413/11.

[7] Il presente comma prima modificato, prima dall'art. 106, D.Lgs. 10.10. 1993, n. 360, poi dall'art. 68 L. 23.12.1999, n. 488 poi dall'art. 18, L. 24.11.2000, n. 340, è stato, poi, così modificato dal' art. 4 D.L. 27.06.2003, n. 151 come modificato dall'allegato L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.".

[8] Commi inseriti dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[9] Commi inseriti dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[10] Con D.Lgs. 9.7.1997, n. 237 sono stati soppressi i servizi autonomi di cassa del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

[11] Relativamente al recupero delle spese di notifica, vedi circolare Ministero dell'interno 19.8.2003, prot. n. M/2413-13.

[12] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, D.L. 27.06.2003, n. 151, come modificato dall'allegato L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'art. 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.".

C.d.S. - Art. 204-bis - Ricorso al giudice di pace

Codice della strada

Art. 204-bis - Ricorso in sede giurisdizionale [1]

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.[2]


[1] Articolo dapprima inserito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 1.9.2011 n. 150.

[2] Si riporta l'art. 7 del D.Lgs. 1.9.2011 n. 150:

"Art. 7 - Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.

8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

9. Alla prima udienza, il giudice:

a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;

b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.

10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.".

C.d.S. - Art. 205 - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria

Codice della strada

Art. 205 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione [1]

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.[2]


[1] Articolo sostituito dal D.Lgs. 1.9.2011 n. 150.

[2] Si riporta l'art. 6 del D.Lgs. 1.9.2011 n. 150: “Art. 6 - Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione

omissis

5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

omissis

9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.".

C.d.S. - Art. 206 - Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Codice della strada

Art. 206 - Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie [1] [2]

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.[3]

2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.

3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 389 e 390.

[2] Relativamente alla possibilità di rateizzazione, vedi le circolari del Ministero dell'interno 16.5.2000 prot. n. M/6326-19 e 12.9.2000 prot. n. M/2413/13; per la prescrizione dei termini per il pagamento, vedi le circolari del Ministero dell'interno 19.5.2000 prot. n. M/6326/47, 26.5.2000 prot. n. M/6326/4 e 12.2.2001 n. 11; per l’individuazione dell'ufficio competente al discarico delle somme iscritte a ruolo, vedi circolare Ministero dell'interno 13.3.2000 prot. n. M/6326/4; in merito alle modalità di pagamento di somme determinate dall'A.G., vedi circolare Ministero dell'interno 29.2.2000 prot. n. M/2413-13; in relazione alla mancata previsione di un compenso al Consorzio Nazionale concessionari per la gestione meccanografica della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie mediante ruoli, vedi circolare Ministero dell'interno 17.7.2003 prot. n. M/2413-13.

[3] L'art. 8-quinquiesdecies e seguenti della legge 3.8.2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1.7.2009, n. 78, hanno previsto una eccezione al sistema generale.

C.d.S. - Art. 207 - Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE

Codice della strada

Art. 207 - Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE [1] [2]

1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura ridotta,[3] egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.[4] Del versamento della cauzione [5] è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata [6] al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.[7]

2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo,[8] la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202.[9]

3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.[10]

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.

4-bis. [11]


[1] Vedi regolamento c.d.s. art. 391.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; legge 3.2.2003, n. 14; legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Le parole "ovvero alla violazione consegua una sanzione amministrativa accessoria," sono state soppresse dall'art. 108 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Con D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003 è stato soppresso il seguente periodo: "In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute.".

[5] Con D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003 sono state soppresse le seguenti parole: "o del rilascio del documento fideiussorio".

[6] Parole così sostituite con D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[7] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, d.l. 27.06.2003, n. 151, con decorrenza dal 30.06.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento della cauzione o del rilascio del documento fideiussorio è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende."

[8] Parole aggiunte dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

[9] Comma aggiunto dalla legge 3.2.2003, n. 14 a seguito della sentenza della Corte di giustiza UE n. C-224/00 del 19.3.2002 con la quale è stato dichiarato che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore, nell'art. 207 c.d.s., un trattamento dei trasgressori differenziato in base al luogo di immatricolazione dei veicoli, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6 del Trattato. Si riporta di seguito il testo previgente: "2 bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202."

[10] Il presente comma prima sostituito dall'art. 4, d.l. 27.06.2003, n. 151 con decorrenza dal 30.06.2003 è stato poi così modificato dall'art. 37 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2 bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.".

[11] Comma aggiunto dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 e poi abrogato dall'art. 37 della legge 29.7.2010 n. 120 il cui contenuto era: "4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea.".

C.d.S. - Art. 209 - Prescrizione

Codice della strada

Art. 209 - Prescrizione

1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

C.d.S. - Art. 210 - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale

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Art. 210 - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale [1]

1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.

2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:

a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività;

b) sanzioni concernenti il veicolo;

c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.

3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione [2] entro dieci giorni.

4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

 



[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[2] Parole aggiunte dall'art. 110 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 211 - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive

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Art. 211 - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive [1]

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive,[2] nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.

4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.[3]

7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.[4]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[2] Relativamente alla rimozione della pubblicità abusiva, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/23 del 28.8.2001.

[3] Comma inserito dall'art. 111 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Comma così modificato nella numerazione dall'art. 111 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 212 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività

Codice della strada

Art. 212 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività

1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.

 

 

C.d.S. - Art. 213 - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

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Art. 213 - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa [1] [2] [3]

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel [4] verbale di contestazione della violazione.

2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies [5],[6] nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.[7]

2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.[8]

2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.833,00 a euro 7.334,00 [9], nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo.[10] Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.[11]

2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la depositeria.[12]

2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.[13] [14]

2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.[15]

3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio [16].[17]

4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004,00 a euro 8.017,00 [18]. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

5. [19]

6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee [20] alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.



[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., nella legge 24 novembre 2003, n. 326; D.L. 30.6.2005, n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005, n. 168; D.L. 3.10.2006, n. 262, conv. con mod. nella legge 24.11.2006, n. 286.

[2] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 394 e art. 395.

[3] Vedi anche artt. 37 e 38 del D.L. 30.9.2003, n. 269, conv., con mod., nella legge 24.11.2003, n. 326.

[4] La parola "processo" è soppressa dall'art. 112 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Parole aggiunte con D.L. 30.6.2005, n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005, n. 168.

[6] Vedi istruzioni fornite con circolare Ministero dell'interno 7.9.2005, prot. n. 300/A/1/44285/101/3/3/9.

[7] Comma così sostituito dall'art. 38 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., nella legge 24 novembre 2003, n. 326, la cui entrata in vigore è fissata al 2.10.2003.

[8] Comma aggiunto dall'art. 38 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., nella legge 24 novembre 2003, n. 326 la cui entrata in vigore è fissata al 2.10.2003.

[9] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

[10] In merito al pagamento delle spese di custodia, se pur antecedendemente alle modifiche apportate dal D.L. 30.9.2003, n. 269 conv., con mod. nella legge 24.11.2003, n. 326, vedi circolari del Ministero dell'interno n. 58 - prot. M/6326/50 del 14.10.2002; Ministero dell'interno prot. n. M/6326/50 del 12.4.2001; Ministero dell'interno prot. n. M/6326/57 del 31.8.2000.

[11] Comma aggiunto dall'art. 38 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., nella legge 24 novembre 2003, n. 326 la cui entrata in vigore è fissata al 2.10.2003.

[12] Comma aggiunto dall'art. 38 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., nella legge 24 novembre 2003, n. 326 la cui entrata in vigore è fissata al 2.10.2003.

[13] Comma inserito con D.L. 30.6.2005, n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005, n. 168.

[14] Vedi circolare Ministero dell'interno 7.9.2005, prot. n. 300/A/1/44285/101/3/3/9.

[15] Comma prima inserito dall'art. 5 bis, D.L. 30.06.2005, n. 115, poi, così sostituito dall'art. 2 comma 169, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall'allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: "2 sexies. é sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214 bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.".

[16] Vedi D.D. 30.3.2004 relativamente all'individuazione delle modalità di svolgimento dell'alienazione e attività connesse, previste dai commi 2 e 3 dell'art. 38 del D.L. 30.9.2003, n. 269, conv., con mod., nella legge 24.11.2003, n. 326.

[17] Comma così sostituito dall'art. 38 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., nella legge 24 novembre 2003, n. 326 la cui entrata in vigore è fissata al 2.10.2003.

[18] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

[19] Con l'art. 38 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., nella legge 24 novembre 2003, n. 326, la cui entrata in vigore è fissata al 2.10.2003, è stato abrogato il comma 5.

[20] Vedi circolari del Ministero dell'interno: prot. n. M72413-68 del 29.4.2004; prot. n. 300/A/1/31772/101/20/21/4 del 10.5.2004; prot. n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12.8.2003 le cui disposizioni dei punti 3 e 4 sono sostituite dal contenuto della circolare prot. n. 300/A/1/31772/101/20/21/4 del 10.5.2004 mentre per la rimanente parte è tuttora in vigore; n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del 12.7.2001; prot. n. M/2413 del 13.6.2000; prot. n. M/6326/57 del 15.6.2000 e prot. n. M/6326/57 del 20.6.2000 sulla possibilità di confisca del veicolo appartenente a persona diversa dell'autore della violazione; prot. n. M/6326/57 del 4.8.2003 sulla possibilità di confisca del veicolo appartenente a persona diversa dell'autore della violazione; prot. n. M/6326/50-7 del 31.7.2003 sui procedimenti di custodia di veicoli sottoposti a sanzioni amministrative accessorie ai sensi del Codice della strada.

C.d.S. - Art. 214 - Fermo amministrativo del veicolo

Codice della strada

Art. 214 - Fermo amministrativo del veicolo [1] [2] [3]

1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter [4],[5] nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo,[6] il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776,00 a euro 3.111,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.[7]

1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo.[8] Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.[9]

1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.[10] [11]

2. Nei casi di cui al comma 1 [12],[13] il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto [14] o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia [15].[16]

3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.

5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto [17] il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776,00 a euro 3.111,00. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo [18] [19].[20]


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 396.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 30.12.1999, n. 507; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151; D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., nella legge 24 novembre 2003, n. 326; D.L. 30.6.2005, n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005, n. 168.

[3] In merito a questioni varie relative ai procedimenti di custodia di veicoli sottoposti a sanzioni amministrative accessorie ai sensi del Codice della strada, vedi circolare del Ministero dell'interno 31.7.2003 prot. n. M/6326/50-7.

[4] Parole aggiunte con D.L. 30.6.2005, n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005, n. 168.

[5] Vedi istruzioni fornite con circolare Ministero dell'interno 7.9.2005, prot. n. 300/A/1/44285/101/3/3/9.

[6] Il fermo amministrativo dei veicoli è stato previsto anche per ragioni fiscali: vedi DPR 29.9.1973, n. 602 e D.M. 7.9.1998, n. 503.

[7] Comma così sostituito dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., nella legge 24 novembre 2003, n. 326 la cui entrata in vigore è stata fissata al 2.10.2003.

[8] Relativamente alla restituzione immediata, vedi circolare del Ministero dell'interno n. 44 del 19.4.2000.

[9] Comma inserito dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

[10] Comma inserito con D.L. 30.6.2005, n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005, n. 168.

[11] Vedi istruzioni fornite con circolare Ministero dell'interno 7.9.2005, prot. n. 300/A/1/44285/101/3/3/9.

[12] Parole aggiunte con D.L. 30.6.2005, n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005, n. 168.

[13] Vedi istruzioni fornite con circolare Ministero dell'interno 7.9.2005, prot. n. 300/A/1/44285/101/3/3/9.

[14] Parole così sostituite dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[15] Relativamente all'impossibilità di restituzione anticipata, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-25 del 16.5.2001.

[16] Il presente comma prima così modificato dall'art. 4, D.L. 27.06.2003, n. 151, come modificato dall'allegato alla L. 01.08.2003, n. 214, è stato, poi, così modificato dall'art. 5 bis, D.L. 30.06.2005, n. 115, con decorrenza dal 23.08.2005. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.".

[17] Parole così sostituite dall'art. 113 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[18] Periodo così sostituito con D.L. 30.6.2005, n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005, n. 168.

[19] Vedi istruzioni fornite con circolare Ministero dell'interno 7.9.2005, prot. n. 300/A/1/44285/101/3/3/9.

[20] Comma aggiunto dall'art. 113 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 e successivamente sostituito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

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