Reati edilizi - Costruzione abusiva - Responsabilità del proprietario non formalmente committente

Anche il proprietario "estraneo" può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo contributo soggettivo all'altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato, non essendo sufficiente la semplice connivenza.

Ne consegue che la responsabilità del proprietario che non abbia la disponibilità dell'immobile interessato dalle opere abusive, non può essere desunta dal mero rapporto di parentela e dal vincolo di convivenza con il committente delle stesse, ma necessita di ulteriori elementi sintomatici della sua partecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, come la presentazione della domanda di condono edilizio, la presenza sul posto, lo svolgimento di un'attività di vigilanza dei lavori o l'interesse alla realizzazione dell'opera.

Ugo Auteri

Cass. Pen. sez. III - Sent. 14/07/2022 n. 27199

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