Min. Infrastrutture - D.D. 15/09/2022 n. 370 - Approvazione dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512D" con illuminatore "ELIO5"
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
Divisione 2
DECRETO DIRIGENZIALE
15 settembre 2022, n. 370
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;
Visto l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;
Visto l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;
Visto l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;
Visto l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;
Visto il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017, recante "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021 n. 115 che regolamenta l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
Visto il decreto ministeriale n. 2961, in data 27 novembre 1989, con il quale è stato approvato il misuratore di velocità denominato "Velomatic mod.103B" della ditta Eltraff s.r.l., con sede in Concorezzo (MI), successivamente rinominato "Velomatic 512", come risulta dalla nota n. 1583, in data 15 maggio 1990, dell'allora Ministero dei lavori pubblici;
Visti i decreti ministeriali n. 3053, in data 25 luglio 1995, e n. 3480, in data 19 settembre 1996, con i quali sono stati approvati elementi accessori opzionali del "Velomatic 512", denominati "2F","2L", e "RTV";
Visto il decreto dirigenziale n. 20923, in data 2 marzo 2007, con il quale è stata confermata la validità dell'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512", ad eccezione del componente opzionale flash, e la stessa è stata estesa alla versione con fotocamera speciale analogica FT1 S7 in luogo della fotocamera originale;
Visto il decreto dirigenziale. n. 112246, in data 10 dicembre 2007, con il quale è stata estesa l'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512" alla versione con flash denominato "MECABLITZ 20C2";
Visto il decreto dirigenziale n. 35388, in data 8 aprile 2009, con il quale è stata estesa l'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512", della società Eltraff S.r.l, nella versione con trasduttore optoelettronico, ad un utilizzo in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia;
Visto il decreto dirigenziale n. 103683, in data 30 dicembre 2010, con il quale è stata estesa la approvazione del misuratore di velocità denominato "Velomatic 512", ad una versione denominata "Velomatic 512 D" con una fotocamera digitale denominata "FT1D" in sostituzione di quella analogica;
Visto il decreto dirigenziale n. 5913, in data 17 dicembre 2014, con il quale è stata estesa la approvazione del misuratore di velocità denominato "Velomatic 512D", ad una versione che si caratterizza per l'adozione di una nuova fotocamera digitale FT1D in sostituzione della precedente, per gli aggiornamenti del p.c. e del software dedicato all'interfaccia utente;
Visto il decreto dirigenziale n. 54, in data 8 marzo 2021, con il quale la società Eltraff s.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "Velomatic 512D" ad una nuova versione che si caratterizza per l'adozione di un nuovo dispositivo fotografico digitale FT1D+, di un'unità di controllo e memorizzazione con PC integrato FTPCV4 e per l'aggiornamento del software dedicato all'interfaccia utente;
Vista la nota, in data 22 luglio 2021, con la quale la soc. Eltraff S.r.l. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "Velomatic 512D", ad una versione che si caratterizza per l'adozione, come accessorio del sistema fotografico FT1D e FT1D+, di un nuovo illuminatore "ELIO5" in sostituzione del precedente denominato "MECABLITZ 20C2";
Viste le note, in data 17 giugno 2022 e 7 luglio 2022, con le quali la soc. Eltraff S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, tra cui il manuale "ELIOCINQUE - Manuale d'uso e manutenzione" (nome documento Elio 5 - Flash impulsivo a LED visibili, codifica FL4- MU, versione 01, revisione 01) emesso in data 2 luglio 2022;
Considerato che la società proponente ha dichiarato e documentato che la sostituzione dell'illuminatore non influenza l'accuratezza di misura del "Velomatic 512D" e che non è stata eseguita alcuna modifica sulle componenti software del dispositivo, ed ha aggiornato la documentazione tecnica depositata;
Decreta:
Articolo 1
Approvazione
1. L'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512D" della società Eltraff S.r.l., con sede in Via T. Tasso, 46-Concorezzo (MI), è estesa ad una versione che si caratterizza per l'adozione, come accessorio del sistema fotografico FT1D e FT1D+, di un nuovo illuminatore "ELIO5" in sostituzione del precedente denominato "MECABLITZ 20C2".
2. Qualora il dispositivo sia utilizzato in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia, rimangono invariate le prescrizioni del D.D. n. 35388, in data 8 aprile 2009.
Articolo 2
Installazione ed esercizio
1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi, che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel manuale "Velomatic 512D - Misuratore di Velocità Manuale d'uso e manutenzione" (codifica 512-MU, versione 06, revisione 01), emesso in data 15 settembre 2020, e nel manuale "ELIOCINQUE - Manuale d'uso e manutenzione" (nome documento Elio 5 - Flash impulsivo a LED visibili, codifica FL4-MU, versione 01, revisione 01) emesso in data 2 luglio 2022, conformi alle copie depositate presso questo Ministero, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.
2. I dispositivi dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel manuale del dispositivo e nel manuale dell'illuminatore, richiamati nel comma 1.
3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Velomatic 512D" sono tenuti ad effettuare verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale secondo quanto preVisto dal D.M. 282/2017.
Articolo 3
Produzione e commercializzazione
1. I dispositivi, che saranno prodotti e distribuiti in base alla presente estensione di approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, del decreto n. 2961 in data 27 novembre 1989, del decreto n. 20923 in data 2 marzo 2007, del decreto n. 103683 in data 30 dicembre 2010, del decreto n 5913 in data 17 dicembre 2014, del decreto n. 54 dell'8 marzo 2021, nonché il nome del fabbricante. Qualora siano utilizzati anche gli elementi accessori opzionali denominati "2F", "2L" e "RTV", dovranno essere riportati anche gli estremi del decreto n. 3053, in data 25 luglio 1995, e n. 3480, in data 19 settembre 1996. Qualora il dispositivo sia utilizzato in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia, dovranno essere riportati anche gli estremi del decreto n. 35388, in data 8 aprile 2009.
2. I dispositivi, che saranno prodotti e distribuiti in base alla presente estensione di approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al manuale "Velomatic 512D - Misuratore di Velocità Manuale d'uso e manutenzione" (codifica 512-MU, versione 06, revisione 01), emesso in data 15 settembre 2020 e al manuale "ELIOCINQUE - Manuale d'uso e manutenzione" (nome documento Elio 5 - Flash impulsivo a LED visibili, codifica FL4-MU, versione 01, revisione 01) emesso in data 2 luglio 2022, conformi alle copie depositate presso questo Ministero, che si applicano nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo ed a qualsiasi suo componente oggetto della presente approvazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
Roma, 15 settembre 2022
Il Direttore Generale: DI SANTO
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