M.I.T. - D.D. 01/06/2020 n. 182 - Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: estensione dispositivo "EnVES EVO MVD 1505"

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la sicurezza stradale

DECRETO DIRIGENZIALE
1° giugno 2020, prot. n. 182

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

Visto l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

Visto l'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale;

Visto il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

Visto l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni e in particolare i casi e le condizioni in cui non è necessaria la contestazione immediata delle violazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regolamenta l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.M. 282, in data 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

Visto il decreto dirigenziale n. 4670, in data 28 luglio 2016, con il quale la società EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15 - Viterbo, ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, anche con riprese frontali con oscuramento del parabrezza anteriore dei veicoli in infrazione, e delle infrazioni al semaforo rosso, denominato "EnVES EVO MVD 1505";

Visto il decreto dirigenziale n. 103, in data 12 aprile 2019, con il quale la società EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15-Viterbo, ha ottenuto l'estensione dell'approvazione del sistema "EnVES EVO MVD 1505" alla versione con il nuovo sistema di ripresa denominato "Vista EnVES 06";

Vista la nota in data 13 dicembre 2019, con la quale la società EngiNe S.r.l. ha chiesto l'estensione della approvazione del sistema "EnVES EVO MVD 1505" ad una versione con un nuovo sistema di ripresa denominato "Vista EnVES 06" equipaggiato con nuova telecamera mod. AXIS P1375 in sostituzione della versione mod. AXIS P1365MKII uscita di produzione, e l'aggiornamento del "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1505" che prevede le differenti specifiche tecniche;

Vista la documentazione tecnica allegata alla domanda;

Considerato che la modifica apportata, così come dichiarato dalla società Engine S.r.l. e provato dalla documentazione trasmessa, non compromette o modifica il corretto funzionamento dell'apparato essendo anzi migliorativa;

Decreta:

Articolo 1

Approvazione

1. L'approvazione del dispositivo denominato "EnVES EVO MVD 1505" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e delle infrazioni al semaforo rosso, prodotto dalla società EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 - Viterbo, di cui al decreto dirigenziale n. 4670, in data 28 luglio 2016, è estesa alla nuova configurazione che si caratterizza per l'introduzione di nuova telecamera denominata mod. AXIS P1375 in sostituzione della precedente telecamera mod. AXIS P1365MKII.

2. Restano valide le prescrizioni degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 del decreto n. 4670 del 28 luglio 2016.

3. L'approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 1505" come rilevatore di infrazioni ai limiti massimi di velocità ha validità ventennale a decorrere dal 28 luglio 2016, data di emissione del decreto n. 4670.

Articolo 2

Installazione ed esercizio

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi "EnVES EVO MVD 1505", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1505" (versione 1.0.5 dicembre 2019) conforme alla copia depositata presso questo Ministero che costituisce parte integrante del presente decreto, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.

2. I dispositivi "EnVES EVO MVD 1505" dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1505" (versione 1.0.5 dicembre 2019).

3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo misuratore di velocità "EnVES EVO MVD 1505", sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

Articolo 3

Produzione e commercializzazione

1. I dispositivi "EnVES EVO MVD 1505", che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente su ogni esemplare gli estremi del decreto n. 4670 del 28 luglio 2016, del decreto n. 103 del 12 aprile 2019 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

2. I sistemi "EnVES EVO MVD 1505", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1505" (versione 1.0.5 dicembre 2019).

3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo "EnVES EVO MVD 1505", in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

Roma, 1° giugno 2020

Il Direttore Generale: LANATI

M.I.T. - D.D. 01/06/2020 n. 183 - Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità - Estensione dispositivo "EnVES EVO MVD 1605"

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la sicurezza stradale

DECRETO DIRIGENZIALE
1° giugno 2020, prot. n. 183

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

Visto l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

Visto l'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale;

Visto il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

Visto l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni e in particolare i casi e le condizioni in cui non è necessaria la contestazione immediata delle violazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regolamenta l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.M. 282, in data 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

Visto il decreto dirigenziale n. 4670, in data 28 luglio 2016, con il quale la società EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15 - Viterbo, ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, anche con riprese frontali con oscuramento del parabrezza anteriore dei veicoli in infrazione, e delle infrazioni al semaforo rosso, denominato "EnVES EVO MVD 1505";

Visto il decreto dirigenziale n. 1550, in data 17 marzo 2017, con il quale la società EngiNe S.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 1505" ad una versione denominata "EnVES EVO MVD 1605", limitatamente alla funzione di rilevatore di velocità, che si caratterizza per l'introduzione di un sensore di rilevamento della velocità e classificazione dei veicoli con tecnologia radar in sostituzione del precedente laser;

Visto il decreto dirigenziale n. 4020, in data 21 giugno 2017, con il quale la società EngiNe S.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 1605" ad una versione con nuova telecamera denominata mod. AXIS P1365MKII in sostituzione della versione mod. AXIS P1375 uscita di produzione e l'aggiornamento del manuale di installazione apparati che prevede ulteriori specifiche delle geometrie di installazione;

Vista la nota in data 13 dicembre 2019, con la quale la società EngiNe S.r.l. ha chiesto l'estensione della approvazione del sistema "EnVES EVO MVD 1605" ad una versione con nuova telecamera denominata mod. AXIS P1375 in sostituzione della versione mod. AXIS P1365MKII uscita di produzione, e l'aggiornamento del "Manuale di installazione apparati "EnVES EVO MVD 1605" che prevede le differenti specifiche tecniche;

Vista la documentazione tecnica allegata alla domanda;

Considerato che la modifica apportata, così come dichiarato dalla società Engine S.r.l. e provato dalla documentazione trasmessa, non compromette o modifica il corretto funzionamento dell'apparato essendo anzi migliorativa;

Decreta:

Articolo 1

Approvazione

1. L'approvazione del dispositivo denominato "EnVES EVO MVD 1605" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, prodotto dalla società EngiNe S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 - Viterbo, di cui al decreto dirigenziale n. 1550, in data 17 marzo 2017, è estesa alla nuova configurazione che si caratterizza per l'introduzione di nuova telecamera denominata mod. AXIS P1375 in sostituzione della precedente telecamera mod. AXIS P1365MKII.

2. Restano valide le prescrizioni contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto di approvazione n. 1550 del 17 marzo 2017.

3. L'approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD 1605" come rilevatore di infrazioni ai limiti massimi di velocità ha validità ventennale a decorrere dal 28 luglio 2016, data di emissione del decreto n. 4670.

Articolo 2

Installazione ed esercizio

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi "EnVES EVO MVD 1605", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1605" (versione 1.2.0 dicembre 2019) conforme alla copia depositata presso questo Ministero che costituisce parte integrante del presente decreto, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.

2. I dispositivi "EnVES EVO MVD 1605" dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1605" (versione 1.2.0 dicembre 2019).

3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo misuratore di velocità "EnVES EVO MVD 1605", sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

Articolo 3

Produzione e commercializzazione

1. I dispositivi "EnVES EVO MVD 1605", che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente su ogni esemplare gli estremi del decreto n. 4670 del 28 luglio 2016, del decreto n. 1550 del 17 marzo 2017 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

2. I sistemi "EnVES EVO MVD 1605", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al "Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 1605" (versione 1.2.0 dicembre 2019).

3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo "EnVES EVO MVD 1605", in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

Roma, 1° giugno 2020

Il Direttore Generale: LANATI

Min. Infrastrutture - D.D. 15/09/2022 n. 370 - Approvazione dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512D" con illuminatore "ELIO5"

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
Divisione 2

DECRETO DIRIGENZIALE
15 settembre 2022, n. 370

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

Visto l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

Visto l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

Visto l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

Visto l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

Visto il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017, recante "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021 n. 115 che regolamenta l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto il decreto ministeriale n. 2961, in data 27 novembre 1989, con il quale è stato approvato il misuratore di velocità denominato "Velomatic mod.103B" della ditta Eltraff s.r.l., con sede in Concorezzo (MI), successivamente rinominato "Velomatic 512", come risulta dalla nota n. 1583, in data 15 maggio 1990, dell'allora Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti ministeriali n. 3053, in data 25 luglio 1995, e n. 3480, in data 19 settembre 1996, con i quali sono stati approvati elementi accessori opzionali del "Velomatic 512", denominati "2F","2L", e "RTV";

Visto il decreto dirigenziale n. 20923, in data 2 marzo 2007, con il quale è stata confermata la validità dell'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512", ad eccezione del componente opzionale flash, e la stessa è stata estesa alla versione con fotocamera speciale analogica FT1 S7 in luogo della fotocamera originale;

Visto il decreto dirigenziale. n. 112246, in data 10 dicembre 2007, con il quale è stata estesa l'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512" alla versione con flash denominato "MECABLITZ 20C2";

Visto il decreto dirigenziale n. 35388, in data 8 aprile 2009, con il quale è stata estesa l'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512", della società Eltraff S.r.l, nella versione con trasduttore optoelettronico, ad un utilizzo in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia;

Visto il decreto dirigenziale n. 103683, in data 30 dicembre 2010, con il quale è stata estesa la approvazione del misuratore di velocità denominato "Velomatic 512", ad una versione denominata "Velomatic 512 D" con una fotocamera digitale denominata "FT1D" in sostituzione di quella analogica;

Visto il decreto dirigenziale n. 5913, in data 17 dicembre 2014, con il quale è stata estesa la approvazione del misuratore di velocità denominato "Velomatic 512D", ad una versione che si caratterizza per l'adozione di una nuova fotocamera digitale FT1D in sostituzione della precedente, per gli aggiornamenti del p.c. e del software dedicato all'interfaccia utente;

Visto il decreto dirigenziale n. 54, in data 8 marzo 2021, con il quale la società Eltraff s.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "Velomatic 512D" ad una nuova versione che si caratterizza per l'adozione di un nuovo dispositivo fotografico digitale FT1D+, di un'unità di controllo e memorizzazione con PC integrato FTPCV4 e per l'aggiornamento del software dedicato all'interfaccia utente;

Vista la nota, in data 22 luglio 2021, con la quale la soc. Eltraff S.r.l. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "Velomatic 512D", ad una versione che si caratterizza per l'adozione, come accessorio del sistema fotografico FT1D e FT1D+, di un nuovo illuminatore "ELIO5" in sostituzione del precedente denominato "MECABLITZ 20C2";

Viste le note, in data 17 giugno 2022 e 7 luglio 2022, con le quali la soc. Eltraff S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, tra cui il manuale "ELIOCINQUE - Manuale d'uso e manutenzione" (nome documento Elio 5 - Flash impulsivo a LED visibili, codifica FL4- MU, versione 01, revisione 01) emesso in data 2 luglio 2022;

Considerato che la società proponente ha dichiarato e documentato che la sostituzione dell'illuminatore non influenza l'accuratezza di misura del "Velomatic 512D" e che non è stata eseguita alcuna modifica sulle componenti software del dispositivo, ed ha aggiornato la documentazione tecnica depositata;

Decreta:

Articolo 1
Approvazione

1. L'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Velomatic 512D" della società Eltraff S.r.l., con sede in Via T. Tasso, 46-Concorezzo (MI), è estesa ad una versione che si caratterizza per l'adozione, come accessorio del sistema fotografico FT1D e FT1D+, di un nuovo illuminatore "ELIO5" in sostituzione del precedente denominato "MECABLITZ 20C2".

2. Qualora il dispositivo sia utilizzato in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia, rimangono invariate le prescrizioni del D.D. n. 35388, in data 8 aprile 2009.

Articolo 2
Installazione ed esercizio

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi, che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel manuale "Velomatic 512D - Misuratore di Velocità Manuale d'uso e manutenzione" (codifica 512-MU, versione 06, revisione 01), emesso in data 15 settembre 2020, e nel manuale "ELIOCINQUE - Manuale d'uso e manutenzione" (nome documento Elio 5 - Flash impulsivo a LED visibili, codifica FL4-MU, versione 01, revisione 01) emesso in data 2 luglio 2022, conformi alle copie depositate presso questo Ministero, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.

2. I dispositivi dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel manuale del dispositivo e nel manuale dell'illuminatore, richiamati nel comma 1.

3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Velomatic 512D" sono tenuti ad effettuare verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale secondo quanto preVisto dal D.M. 282/2017.

Articolo 3
Produzione e commercializzazione

1. I dispositivi, che saranno prodotti e distribuiti in base alla presente estensione di approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, del decreto n. 2961 in data 27 novembre 1989, del decreto n. 20923 in data 2 marzo 2007, del decreto n. 103683 in data 30 dicembre 2010, del decreto n 5913 in data 17 dicembre 2014, del decreto n. 54 dell'8 marzo 2021, nonché il nome del fabbricante. Qualora siano utilizzati anche gli elementi accessori opzionali denominati "2F", "2L" e "RTV", dovranno essere riportati anche gli estremi del decreto n. 3053, in data 25 luglio 1995, e n. 3480, in data 19 settembre 1996. Qualora il dispositivo sia utilizzato in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia, dovranno essere riportati anche gli estremi del decreto n. 35388, in data 8 aprile 2009.

2. I dispositivi, che saranno prodotti e distribuiti in base alla presente estensione di approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al manuale "Velomatic 512D - Misuratore di Velocità Manuale d'uso e manutenzione" (codifica 512-MU, versione 06, revisione 01), emesso in data 15 settembre 2020 e al manuale "ELIOCINQUE - Manuale d'uso e manutenzione" (nome documento Elio 5 - Flash impulsivo a LED visibili, codifica FL4-MU, versione 01, revisione 01) emesso in data 2 luglio 2022, conformi alle copie depositate presso questo Ministero, che si applicano nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo ed a qualsiasi suo componente oggetto della presente approvazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

Roma, 15 settembre 2022

Il Direttore Generale: DI SANTO

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