Comportamento del conducente in caso di incidente - Inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza - Reati autonomi - Conseguenze
Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, rispettivamente previsti dall'art. 189 C.d.S. comma 6 e dall'art. 189 C.d.S. comma 7, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, e la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicchè è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose.
Sotto altro profilo, premesso che, nei reati di cui all'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità, deve affermarsi che l'elemento soggettivo di detti reati ben può essere integrato anche dal semplice dolo eventuale, cioè dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente, riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046: in motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all'elemento volitivo, può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio).
Ugo Auteri
art.189 cds, omissione di soccorso
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