COVID-19: Autodichiarazione n. 4 aggiornata al D.L. 25/03/2020 n. 19
COVID-19: Autodichiarazione n. 4 aggiornata al D.L. 25/03/2020 n. 19
COVID-19: Autodichiarazione n. 4 aggiornata al D.L. 25/03/2020 n. 19
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Prot. n. 3728
Roma, 1 aprile 2020
Oggetto: Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza. Ulteriori indicazioni.
Si fa seguito alle circolari diramate da questo Dipartimento in merito agli interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei centri di permanenza per il rimpatrio.
Al riguardo, in considerazione della rapida evoluzione delle disposizioni adottate in materia ed alla luce di taluni quesiti pervenuti, si ravvisa l'opportunità di richiamare l'attenzione delle SS.LL. su di alcuni profili inerenti il sistema d'accoglienza, anche evidenziati nelle circolari diramate.
Preliminarmente, va sottolineata la necessità di assicurare nelle strutture di accoglienza il rigoroso rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus previste a livello nazionale, onde evitare l'esposizione ai rischi di contagio per i migranti accolti e per gli operatori, nonché di generare situazioni di allarme sociale dovute al mancato rispetto, da parte dei primi, dell'obbligo di rimanere all'interno delle rispettive strutture.
Ciò posto, con riferimento all'arrivo in Italia di migranti, preme evidenziare la necessità di accertare che i medesimi non presentino patologie infettive ed in particolare sintomi riconducibili al virus COVID 19. A tal fine sarà necessario che gli stessi vengano sottoposti prioritariamente al previsto screening da parte delle competenti autorità sanitarie, e successivamente siano applicate le misure di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, come evidenziato nella circolare di questo Dipartimento n. 3393, del 18 marzo 2020. Solo al termine di tale periodo e sempre che non siano emersi casi di positività al virus, i migranti potranno, ove ritenuto necessario, essere trasferiti in altra struttura di accoglienza, previo rilascio di idonea certificazione sanitaria.
Per quel che riguarda gli stranieri in accoglienza, come già indicato nella circolare citata, riveste fondamentale importanza che a cura degli enti gestori, con l'ausilio dei mediatori culturali, venga impartita ampia ed aggiornata informativa sui rischi della diffusione del virus, sulle prescrizioni anche igienico-sanitarie da adottare, sul distanziamento all'interno dei centri, sulle vigenti rigorose limitazioni degli spostamenti e, nei casi in cui siano in atto le più stringenti misure previste per i casi di isolamento fiduciario o di quarantena, sull'esigenza del loro assoluto rispetto.
In proposito, come già segnalato, un valido ausilio informativo è stato predisposto dall'Organizzazione Internazionale Migranti (OIM) sulla pagma https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/Leafletl OMCovid 19.pdf. È inoltre disponibile anche materiale plurilingue redatto a cura di UNHCR alla pagma https://coronavirus.jumamap.corn/it_it/, che fornisce informazioni anche per i più ampi aspetti giuridici di interesse per i richiedenti asilo.
Sempre in considerazione della preminente esigenza di impedire gli spostamenti sul territorio, e sino al termine delle misure connesse all'emergenza in atto, dovrà essere garantita e monitorata la prosecuzione dell'accoglienza anche a favore di coloro che non hanno più titolo a permanere nei centri.
In linea generale, è inoltre opportuno mantenere un costante collegamento con gli enti gestori dei centri, sotto il duplice obiettivo di monitorare il rispetto delle prescrizioni imposte e di intercettare eventuali difficoltà operative.
Si richiama altresì l'attenzione sulla necessità di individuare spazi all'interno dei centri, o strutture apposite, da destinare, in caso di necessità, all'applicazione delle misure della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o permanenza domiciliare, anche ricorrendo, come evidenziato nella circolare n. 3420, del 19 marzo u.s., al potere di requisizione, previsto dall'art. 6, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.
Si ribadisce, inoltre, la necessità di assicurare che nell'ambito dei centri vengano adottate le necessarie misure di carattere igienico-sanitario e di prevenzione, nonché evitate forme di particolare concentrazione di ospiti.
Le SS.LL. vorranno valutare l'opportunità di assumere ulteriori iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione del virus nell'ambito del sistema di accoglienza, d'intesa con le altre istituzioni operative sul territorio, in particolare sanitarie, tenendo costantemente informato questo Dipartimento di ogni notizia di rilievo.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Di Bari
Ministero dell'Interno - Circolare 02/03/2020 n. 15350 - Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19)
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la polizia stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/2623/20/115/28
Roma, 2 aprile 2020
Oggetto: Sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali in favore delle famiglie, lavoratori e imprese, connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e ulteriori proroghe disposte con DPCM 1 aprile 2020.
1. Proroga delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020.
Si fa seguito alla nota prot. n. 300/A/2090/201117/2 del 13.03.2020, avente pari oggetto, per informare che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 (ALL. 1), di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ha prorogato al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle dell'ordinanza del Ministro della salute del20 marzo 2020 e dell'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti del 28 marzo 2020, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020.
Pertanto, i termini di notificazione dei verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta [1] di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali sono da intendersi sospesi fino al 13 aprile 2020 [2].
Tutti gli altri termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio [3], sono da intendersi sospesi dal 23 febbraio fino al 15 aprile 2020, secondo quanto previsto dall'art. 103 del DL n. 18/2020.
Come noto, trattandosi di adempimenti richiesti dall'organo accertatore a completamento dell'istruttoria del procedimento amministrativo sanzionatorio, si devono ritenere assoggettati alla medesima sospensione prevista dall'art. 103 del DL n. 18/2020 i termini per la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione di cui all'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, e quelli per ottemperare all'invito di presentarsi all'ufficio di polizia per fornire informazioni o esibire documenti di cui all'art. 180, comma 8, del medesimo codice.
2. Proroga delle disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti del 28 marzo 2020.
Per effetto della proroga di efficacia delle disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti del 28 marzo 2020 che, nel prevedere specifici adempimenti a carico delle persone fisiche che fanno ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre o tramite mezzo proprio o privato, fa salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020 - sono prorogati al 13 aprile 2020 anche gli obblighi posti a carico del personale viaggiante appartenente ad imprese che non hanno sede legale in Italia, per i quali si richiama il contenuto del paragrafo 1 della circolare n. 300/A/2408/201115/28 del 27 marzo 2020 di questa Direzione Centrale.
3. Proroga delle disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.
Per effetto della proroga di efficacia delle disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, sono prorogate fino al 13 aprile 2020, nei termini ivi indicati, le limitazioni previste per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
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[1] Deve intendersi sospeso fino alla medesima data del 13 aprile 2020 anche il termine di esecuzione del pagamento in forma scontata del 30% che l'art. 108 del DL n. 18/2020 ha esteso a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione (si veda sul punto la circolare n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020).
[2] Il dies a quo della sospensione dei termini è diverso in relazione ai soggetti a favore dei quali è disposta la sospensione: dal 22 febbraio 2020, per i soggetti che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; dal 10 marzo 2020, per i soggetti che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei restanti comuni del territorio nazionale.
[3] Tra questi è da ritenersi ricompreso il procedimento d'irrogazione delle sanzioni introdotte dall'art. 4 del DL n. 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 3 del medesimo decreto legge.
IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione
Ministero dell'interno
Dipartimento dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali
Ufficio per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
2 aprile 2020
Prot. n. DCRISLOG10195
Oggetto: COVID-19 - Realizzazione cruscotti informativi sui processi di tracciamento dei pazienti VV.F. e dei DPI per il contrasto all'emergenza.
La scrivente Direzione ha recentemente realizzato dei cruscotti informativi orientati all'analisi dei dati sui processi legati all'emergenza COVID-19.
Tali cruscotti si affiancano e completano i prodotti software appositamente realizzati per il collezionamento dei dati forniti dalle sedi territoriali.
Il cruscotto #ATB_COVID-19, che sarà reso disponibile quando tutti i Comandi avranno compilato le schede resasi disponibili tramite l'applicativo https://atb.dipvvf.it, consente l'analisi dettagliata, priva di dati personali e sensibili, dei dati relativi alle schede sui pazienti COVID-19 VV.F. e sul personale VV.F sospetto e in regime di isolamento domiciliare.
Grazie alle funzionalità esposte è possibile avere una visione di insieme sull'andamento dei contagi e degli isolamenti, la loro distribuzione territoriale e la qualifica del personale coinvolto. È inoltre possibile fare delle proiezioni sulla consistenza numerica dei rientri in servizio del personale. È infine possibile visualizzare l'andamento degli inserimenti dei dati da parte delle sedi territoriali, al fine di rilevare tempestivamente eventuali latenze.
Il cruscotto DIPxCOVID-19 consente di visualizzare i dati sulla consistenza dei DPI nei magazzini e sui consumi dei DPI coinvolti acquisiti tramite l'apposito strumento di sondaggio "lo sai" denominato "Dotazione NBCR-Ricognizione Dispositivi di Protezione Individuale", recentemente diffuso sul territorio. Anche in questo caso sono state realizzate funzionalità di classificazione dei dati per sede territoriale. Il cruscotto consente altresì la visualizzazione dei Comandi che non partecipano al suddetto sondaggio.
Il cruscotto DIPxCOVID-19 è reso disponibile all'indirizzo http://report.dipvvf.it.
Il Direttore centrale
Barberi
ATTENZIONE: VANNO CONSIDERATE EVENTUALI ULTERIORI LIMITAZIONI DELLA PROPRIA REGIONE
Ministero dell’Interno
GABINETTO DEL MINISTRO
N. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ.
Roma, 2 maggio 2020
OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 27 aprile 2020, sono state adottate misure di contenimento e gestione del contagio da Covid-19, che tengono conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico.
Tali misure sono applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
Le prescrizioni dettate nel nuovo decreto ricalcano i contenuti del precedente d.P.C.M. del 10 aprile 2020, introducendo peraltro rilevanti novità in numerosi ambiti fra quelli oggetto di regolamentazione.
Spostamenti
L'art. 1, comma 1, lett. a) consente, in via generale e ora in ambito regionale, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
In tale ambito il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
Con riguardo al termine "congiunti", si evidenzia che l'ambito cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativa e giurisprudenziale.
Alla luce di tali riferimenti, deve ritenersi che la definizione ricomprenda i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate "da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti" (1)
Del resto, una lettura siffatta è coerente con la previsione, contenuta nello stesso d.P.C.M., alla successiva lett. i) del medesimo comma, riguardante le persone cui è consentita la partecipazione alle cerimonie funebri.
Viene, invece, sancito, con la stessa norma, il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Il medesimo art. 1, comma 1, lett. a), stabilisce, infine, che è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati.
Le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fomite nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
La lett. b) dello stesso art. 1 - rafforzando la previgente misura, consistente in una "forte raccomandazione" - impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) un vero e proprio obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, "contattando il proprio medico curante".
Aree pubbliche e private
L'art. 1, comma 1, lett. d), nel confermare il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati, conferisce al sindaco il potere di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di tale divieto.
Di particolare rilievo è la disposizione contenuta alla successiva lett. e) che rende nuovamente possibile l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, condizionandolo tuttavia al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; anche in relazione a tali contesti è stato previsto il potere del sindaco di chiudere temporaneamente specifiche aree nelle quali le suddette condizioni non possano essere assicurate.
Le aree attrezzate per il gioco dei bambini continuano, peraltro, a rimanere chiuse.
Attività motoria e sportiva
L'art. 1, comma 1, lett. t) conferma il divieto di attività ludica o ricreativa all'aperto e consente lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti), purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
La norma pertanto non solo reintroduce l'attività sportiva fra quelle consentite, ma rimuove, tanto per l'attività sportiva che per quella motoria, il limite della prossimità alla propria abitazione.
L'art. 1, comma 1, lett. g), allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, consente le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Paralimpico italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento.
Sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento.
Cerimonie funebri
L'art. 1, comma 1, lett. i), innova la precedente normativa con riferimento alle cerimonie funebri.
La disposizione consente lo svolgimento delle cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.
Attività commerciali al dettaglio
L'art. 1, comma 1, lett. z), nel confermare l'attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ribadisce l'esclusione da tale misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'allegato 1 al decreto stesso. Restano aperte, inoltre, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e viene ribadito l'obbligo di garantire, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Al riguardo, si segnala che nel novero delle attività consentite è stato inserito nel suddetto allegato il ·commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
Servizi di ristorazione
L'art. 1, comma 1, lett. aa), conferma la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale 'che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché - ed è questa la novità introdotta - la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, evitando, in ogni caso, assembramenti.
Attività produttive industriali e commerciali.
Con riguardo allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, l'art. 2 del decreto in argomento amplia il novero delle attività consentite, da una parte, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell'allegato 3 al d.P .C.M. 10 aprile 2020 e, dall'altra, ricomprendendo ulteriori attività all'interno delle tipologie identificate dai codici Ateco già presenti. ·
Per effetto di tale nuova elencazione, risultano pertanto comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione, ai sensi del d.P.C.M. 10 aprile 2020, era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione .al Prefetto.
L'art. 2, comma 1, fa salvo il potere del Ministro dello sviluppo economico, di modificare con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco dei codici di cui all'allegato 3.
Il comma 6 del citato art. 2 subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del protocollo di sicurezza ·negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch'esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.
Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, previsto nella previgente normativa, viene, infatti, sostituito con un regime di controlli sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al riguardo, le SS.LL. vorranno, nell'ambito del coordinamento e della pianificazione delle attività finalizzate a garantire un'attenta vigilanza sull'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza da Covid-19 all'interno delle aziende, programmare specifici servizi di controllo. A tal fine, potranno essere costituiti nuclei a composizione mista che prevedano l'apporto, in sede di verifica e accertamento, nell'ambito delle rispettive competenze, di personale delle articolazioni territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dell'Ispettorato nazionale del Lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché delle Aziende Sanitarie Locali.
Con riguardo alla normativa applicabile in sede di controlli, si precisa che l'art. 2, al comma 6, nel fare espressa menzione dei contenuti dei tre citati protocolli, attribuisce alle prescrizioni ivi previste la natura di misure di contenimento del contagio, con la conseguenza che la loro violazione comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato.
La verifica dell'eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà fare riferimento al quadro normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal decreto legislativo n. 81/2008.
Fuori da tali ipotesi, potranno trovare applicazione, come detto, le varie disposizioni contenute nel citato art. 4 del D.L. n.19/2020, in ordine alle quali - nel fare rinvio alle indicazioni fomite con circolari di questo Gabinetto del 26 e del 29 marzo 2020, nonché con circolari del 27 e del 28 marzo 2020 del Dipartimento della pubblica sicurezza - si richiama l'attenzione sulla previsione di cui al comma 4 che, per talune ipotesi di violazione delle misure dettate per evitare la diffusione del contagio, configura la possibilità per l'organo procedente, già all'atto dell'accertamento, di disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni.
Nella successiva fase di adozione del provvedimento sanzionatorio di competenza del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, tale periodo di chiusura provvisoria dovrà essere scomputato dalla durata della sanzione inflitta.
Sempre con riferimento alla ·disciplina dettata per le attività produttive, si evidenzia che l'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto resta unicamente con riguardo alle attività sospese, in quanto non incluse nell'elenco di cui all'allegato 3, e al solo fine di ammettere l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Di particolare interesse è la previsione contenuta nell'art. 2, comma 11, del d.P.C.M. in argomento, che affida alle Regioni la funzione di monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive. Nei casi in cui da tale monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi di cui all'allegato 10 al d.P.C.M. e i criteri stabiliti con il decreto dal Ministro della salute adottato in data 30 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del citato D.L. n. 19/2020, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.
Per quanto concerne le ulteriori disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 del d.P.C.M. si evidenza quanto segue.
L'art. 3 del nuovo decreto, nel riproporre le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, già contenute nel d.P.C.M. del 10 aprile 2020, introduce, al comma 2, l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Il successivo art. 4 rimodula e precisa le disposizioni in materia di ingresso in Italia già contemplate nel d. P.C.M. del 10 aprile rispetto alle quali, nell'art 5, viene prevista una serie di deroghe connesse ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia.
L'art. 6 ripropone la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, già presente nel citato d.P.C.M. del 10 aprile 2020, dettando, altresì, specifiche misure per lo sbarco dei passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera, qualora non già sbarcati in precedenti scali.
Il medesimo articolo, al comma 8, conferma, inoltre, il divieto per le società. Di gestione, gli armatori e i comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani, di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
L'art. 7 detta le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 che devono essere osservate nello svolgimento delle attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, anche sulla base del Protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, e anch'esso facente parte integrante del decreto in argomento.
L'art. 9 del d.P.C.M. rinnova l'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell'Interno, l'esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, nonché di monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti.
Per lo svolgimento di tali funzioni, le SS.LL si avvarranno delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
Ove occorra, potrà essere altresì chiesta la collaborazione delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.
In merito all'esercizio delle funzioni e delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, si rinvia alle indicazioni già fornite in materia con precedenti circolari, anche con riferimento alle modalità di coinvolgimento della Polizia locale nell'attività di controllo del territorio.
Si ribadisce, inoltre, che ai fini di un più efficace controllo sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori, le SS.LL potranno, altresì, riel generale quadro di una rinnovata collaborazione con le Regioni e gli Enti locali, chiedere il contributo qualificato dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali.
Si evidenzia, infine che, ai sensi dell'art. 10 del decreto in argomento, continuano a trovare applicazione le misure più restrittive adottate dalle Regioni, d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
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Come si può rilevare, la disciplina dettata dal nuovo d.P.C.M., univocamente finalizzata al perseguimento della salvaguardia della salute pubblica, contempla misure che, da una parte, intervengono nella sfera dei diritti individuali e, dall'altra, regolano lo svolgimento delle attività produttive.
In relazione a queste ultime, a fronte dell'esigenza di sostenere il riavvio del tessuto produttivo economico nazionale, si pone l'imprescindibile necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e di assicurare idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro.
Determinante, per il conseguimento di tali obiettivi, sarà pertanto l'attivazione di un adeguato sistema di controlli, teso a verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni poste a presidio delle suddette tutele e ad applicare le eventuali, relative sanzioni.
D'altro canto, per quanto riguarda le prescrizioni sulla possibilità di spostamento delle persone, ferma restando l'assoluta necessità di far leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, il quadro complessivo delle misure adottate impone di trovare un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, da perseguire essenzialmente con il divieto di assembramento e, più in generale, con il distanziamento interpersonale e ogni altra forma di protezione individuale, e l'esigenza di contenere l'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.
In questo ambito, la valutazione dei casi concreti dovrà essere affidata ad un prudente ed equilibrato apprezzamento che, nella prioritaria considerazione delle specifiche finalità sanitarie sottese alle predette, essenziali misure, conduca ad una applicazione coerente delle disposizioni contenute nel d.P.C.M. in parola.
Nel fare riserva di fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di attuazione delle misure in argomento, anche sulla base delle questioni applicative che le SS.LL avranno opportunità di rilevare, si rinnova l'invito a consultare regolarmente i siti istituzionali del Governo e di questo Ministero, nelle sezioni, in costante aggiornamento, appositamente dedicate alle risposte ai quesiti più frequenti nelle materie in esame.
Si confida nella consueta collaborazione.
IL CAPO DI GABINETTO
Piantedosi
1) Corte di Cassazione, Sez. IV, Sent. IO novembre 2014, n. 46351.
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MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale di Sanità
Prot. n. 15823
Roma, 2 novembre 2020
OGGETTO: Pandemia da COVID-19. Raccomandazioni di carattere generale.
La pandemia da SARS-CoV-2 presenterà nei prossimi giorni ulteriori criticità.
In tale contesto, continueranno a rilevarsi nella popolazione sentimenti di angoscia e particolari necessità di assistenza, si potranno accentuare i momenti di tensione, gli atteggiamenti di irresponsabilità, le condotte non consone, la diffusione di notizie non controllate e prive di fondamento.
Sullo sfondo di una situazione che si presenta molto complessa, tali fenomeni rendono la gestione della situazione, per quel che riguarda il nostro lavoro, ancora più difficile e gravosa.
Ad un operatore di polizia si richiedono, in tali situazioni, molte doti: preparazione, equilibrio, generosità, resilienza, spirito di sacrificio.
Sebbene gli strumenti che l'Amministrazione ha messo a disposizione affinché queste doti costituiscano bagaglio di ogni operatore non siano sempre stati pienamente adeguati o perseguiti con un programma sistematico e razionale, rispondendo talvolta a condizioni emergenziali, i risultati del lavoro svolto fino ad ora sono stati straordinari.
Il permanere delle situazioni di difficoltà, che si protrarrà ancora per un tempo non breve impone tuttavia di centrare l'attenzione su alcuni aspetti importanti, che devono rappresentare lo sfondo di riferimento comune di tutti gli interventi e le attività che dovranno essere ancora garantite.
Il primo aspetto è rappresentato dalla conoscenza delle indicazioni e delle misure di comportamento vigenti e dalla piena adesione dei comportamenti lavorativi e non alle stesse.
Nelle ultime settimane la diffusione del virus è di gran lunga predominante in ambito familiare e comunque extralavorativo, situazioni in cui vengono facilmente meno le cautele e le norme di profilassi.
Spesso, nella nostra comunità, il momento di contagio è rappresentato da occasioni (pausa pranzo, riunioni conviviali, ecc.) in cui l'attenzione è minore, con meccanismi che, seppure comprensibili nelle loro dinamiche, finiscono per esporre all'infezione, in una unità di tempo più dipendenti di uno stesso settore; ciò finisce per compromettere ancor di più la funzionalità degli uffici in un momento così particolare.
Frequente, pure, durante l'attività di contact tracing svolta dagli uffici sanitari, il rilievo di comportamenti non conformi alle misure di profilassi durante il servizio: a tali comportamenti al di là dei possibili profili disciplinari, consegue l'adozione di un numero elevato di provvedimenti di quarantena, con ulteriore depauperamento della forza disponibile.
Si richiama fortemente, pertanto, la necessità di aderire alle misure di comportamento semplici e note (distanziamento, utilizzo della mascherina, igiene delle mani) e di intervenire con i colleghi che mostrano atteggiamenti non consoni alle stesse. Se ci si adegua a tali comportamenti, la qualificazione di "contatto stretto" è relegata a casi del tutto particolari e straordinari.
Il secondo aspetto, forse preliminare al precedente, su cui sì richiama l'attenzione, è l'atteggiamento corretto davanti alle misure di contenimento dell'infezione individuate dall'Amministrazione.
Da questo punto di vista, tutte le iniziative, le misure, i protocolli le circolari emanate sono state rigorosamente ispirate a criteri di scientificità e di affidabilità, evitando ogni misura di non comprovata e documentata evidenza tecnica e professionale.
Ogni intervento è stato peraltro contestualizzato, a differenza di quanto avvenuto in altri contesti lavorativi, alla specifica attività prestata dagli operatori di polizia ed ha potuto essere continuamente monitorato, nell'efficacia, dai rilievi epidemiologici garantiti, sin dall'inizio, dagli uffici sanitari.
Una precisazione, tuttavia, è d'obbligo: i protocolli emanati (quali, ad esempio, quelli per definire i cosiddetti contatti stretti, il tipo di accertamento da eseguire, il tempo in cui è preferibile effettuare il tampone naso-faringeo, le modalità del rientro in servizio dopo la quarantena o la malattia), per quanto rigorosi e dettagliati, non potranno mai rappresentare strumenti che rendono l'intervento del medico meramente esecutivo ed acritico. Se così fosse, tale professionalità potrebbe essere agevolmente sostituita da figure senza competenze specifiche.
In realtà, tutti i protocolli e le linee guida, che si fondano sull'esame delle prove disponibili al momento, all'interno del modello di medicina basata sull'evidenza, indicano tutte le possibili opzioni di intervento e contengono algoritmi decisionali o di calcolo da elaborare per la scelta concreta, che resta del singolo professionista e che richiede specifiche competenze ed esperienza.
Le richieste di protocolli che uniformino in maniera assoluta ogni azione e decisione che continuano a pervenire da alcuni uffici e organizzazioni sindacali a questa Direzione, sembrano invece muovere dall'errata convinzione che esistano azioni e interventi universali, semplici e vincenti, per l'eliminazione del rischio o per la sua massima attenuazione.
È bene riflettere, invece, sul fatto:
- che le linee guida tracciano percorsi vari da seguire in base alla disponibilità dei dati, alla presentazione del caso concreto, all'analisi di tutte le molteplici variabili che si presentano inevitabilmente;
- che la decisione finale, sulla base di una elaborazione intellettuale e non esecutiva né automatica, spetta solo a chi ne detiene le competenze professionali e, conseguentemente, ne risponde anche in termini di responsabilità;
- che la rapida evoluzione della pandemia e delle conoscenze ad essa correlata impongono modulazioni ed integrazioni altrettanto veloci.
La conoscenza di tali dinamiche dovrebbe comportare un atteggiamento di affidabilità e di fiducia da parte dei non addetti ai lavori, evitando iniziative personalistiche, improvvisazioni, protagonismi non qualificati, comunicati pubblici che finiscono per alimentare un clima di incertezza e di confusione che non giova alla gestione di situazioni già critiche di per sé e non aiuta chi ne è responsabile.
Il terzo aspetto da affrontare in questo momento è l'approccio psicologico dell'operatore di polizia.
La seconda fase della pandemia, riproponendo temi e scenari che si pensava fossero definitivamente superati, può acuire senso di scoramento e di rassegnazione in ogni persona. Per chi svolge professioni d'aiuto, come per operatori sanitari e di polizia, il continuo far fronte a contesti emergenziali può ingenerare un senso di impotenza e di esaurimento funzionale ed affettivo.
È importante essere consapevoli che la pandemia finirà comunque nei prossimi mesi e che, al di là del numero dei contagi, il decorso della malattia non è critico nella maggior parte dei casi, pressoché costantemente in assenza di note condizioni predisponenti.
È allo stesso modo necessario ricordare come i possibili interventi di un operatore dedito al soccorso di terzi, nelle condizioni di emergenza, sia per definizione deficitario rispetto alle richieste; tuttavia, allo stesso modo, la quota di quello che può concretamente fare rappresenta un'azione irrinunciabile ed importantissima ed è a quello che si è fatto che si dovrà pensare alla fine del servizio, non a ciò che non è stato possibile fare.
Non servono atteggiamenti di stoicismo e di sovraesposizione: salvaguardare il proprio stato di salute in questa fase è prioritario anche per la tutela dei propri cari, dei colleghi e della popolazione. Da questo punto di vista si ribadisce perentoriamente l'indicazione a non recarsi in servizio ogni qualvolta siano presenti sintomi che possano essere correlati a COVID-19 e si richiama la necessità di aderire strettamente alle procedure di profilassi raccomandate: i corretti modelli di comportamento costituiscono, oltre che strumenti per tutelare la propria salute, un esempio per tutta la popolazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Cipriani
Min. Interno - Circ. 03/04/2020 n. 2625 - Sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/5457/20/115/2
Roma, 3 agosto 2020
OGGETTO: Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto legge 9 maggio 2020 n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si fa seguito alla precedente nota Prot. n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, è stata pubblicata la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del DL 9 maggio 2020, n. 34 che, all'art. 157, comma 7 ter, ha modificato l'articolo 104, comma 1, del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, con cui si prevedeva la proroga di validità dei documenti d'identità scaduti, sostituendo la data di scadenza del 31 agosto 2020 originariamente prevista con quella del 31 dicembre 2020.
Tale norma si riferisce a tutti i documenti di identità e quindi, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, anche alla patente di guida che, in ambito nazionale, è assimilata ai documenti di identità.
Tale disposizione, che ha effetto solo per la circolazione in Italia, deve essere opportunamente coordinata con le disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698 che, per i sette mesi successivi alla scadenza, consentono la circolazione con documenti di guida scaduti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 per l'intero territorio dell'Unione. Infatti, per la circolazione in ambito europeo, diverso dall'Italia, non è possibile beneficiare di proroghe di validità per le patenti di guida che scadono dopo il 31 agosto 2020.
In ragione di tale necessaria operazione di coordinamento normativo, la disciplina della proroga di validità dei documenti di guida scaduti, risulta così modificata:
Per immediata evidenza, si allega una tabella riepilogativa sintetica (allegato 1).
Il punto 2 della Circolare Prot. n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020 è abrogato e sostituito dalle indicazioni contenute nella presente.
***
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
Scadenza patente |
Norma di riferimento |
Consente di circolare con documento scaduto fino: |
Dal 31.1.2020 al 31.5.2020 |
Art. 104 del DL 7 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 157, comma 7 ter, del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. |
31.12.2020 [1] |
Dal 1.6.2020 al 31.8.2020 |
Articolo 3 Regolamento (UE) 2020/698 |
Sette mesi dopo la scadenza indicata sulla patente [1] |
Dal 1.9.2020 al 31.12.2020 |
Art. 104 del DL 7 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dall' art. 157, comma 7 ter, del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. |
31.12.2020 |
_____
[1] Le patenti che scadono nel periodo compreso tra il 1.2.2020 e 31.8.2020 consentono di guidare con patente scaduta, per i sette mesi successivi la data di scadenza indicata sulla patente, nel territorio dell'intera UE. Per la circolazione in Italia, resta ferma, invece, la scadenza prorogata fino al 31.12.2020.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/5458/20/115/28
Roma, 3 agosto 2020
OGGETTO: Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. - Seguito.
Si fa seguito alle precedenti circolari prot. n. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020 e prot. n. 300/A/2417/21/115/28 del 28/03/2020.
Sulla G.U. n. 177 del 15 luglio 2020 è stata pubblicata la Legge n. 74 del 14 luglio 2020 che converte in legge il DL 33/2020. L'art 2, comma 2 bis di tale norma prevede che i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni dei divieti e delle limitazioni in materia di misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 4 del DL n. 19/2020, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020, sono destinati allo Stato se la violazione è stata accertata da funzionari o agenti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, ovvero alle Regioni, alle Province o ai Comuni quando le violazioni sono accertate da funzionari o agenti delle regioni, delle province o dei comuni stessi. La citata norma è vigente a partire dal 16 luglio 2020 e si applica a tutti gli illeciti accertati da tale data.
Pertanto, a seguito dell'intervento normativo sopraindicato, con effetto dal 16 luglio 2020, le circolari cui si fa seguito sono così modificate:
1. Nella circolare prot n. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020, il 4° periodo del punto n. 4 (modalità di pagamento) è sostituito dal seguente: "Quando l'accertamento dell'illecito è compiuto da persone dipendenti da Amministrazione degli Enti Locali (Regione, Provincia o Comune), i proventi sono destinati a tali Amministrazioni, anche se l'ordinanza ingiunzione per la violazione è di competenza del Prefetto. In tali casi, il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato secondo le modalità indicate da tali Amministrazioni".
2. Nella circolare prot. n. 300/A/2417/21/115/28 del 28/03/2020:
a. Il punto c) è sostituito dal seguente: "c) Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle sanzioni relative ad accertamenti di violazioni di cui all'art. 4 del citato DL 19/2020, si precisa che, a prescindere dal soggetto competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione, i proventi relativi sono destinati allo Stato in tutti i casi in cui l'illecito è stato accertato da funzionari o agenti di Amministrazioni dello Stato. In tutti gli altri casi, invece, i proventi relativi sono destinati agli Enti Locali (Regione, Provincia o Comune) da cui dipende l'organo che le ha accertate. Pertanto, dal 16 luglio 2020, le sanzioni di violazioni per inosservanza di provvedimenti emessi con DPCM o con ordinanze del Ministro della salute, ai sensi dell'art. 2 del DL 19/2020, che sono stati accertati dai Corpi o Comandi di Polizia Locale ovvero da altri funzionari o agenti facenti capo ad Amministrazioni non dipendenti dallo Stato, non devono essere più pagate attraverso bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria Centrale di Roma, con l'IBAN bancario indicato nella circolare cui la presente fa seguito ma secondo le modalità fissate dall'Amministrazione destinataria dei proventi. La gestione delle attività successive alla redazione del verbale continua ad essere, naturalmente, curata dalle Amministrazioni da cui dipende chi ha accertato la violazione, secondo le procedure della Legge 689/81 e le indicazioni della richiamata circolare del 27 marzo u.s. Resta immutata anche la competenza ad emettere l'ordinanza ingiunzione, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, secondo le indicazioni della richiamata circolare";
b. Il punto d) è sostituito dal seguente: "d) I proventi delle violazioni di cui all'art. 4 citato, accertate da funzionari o agenti di Amministrazioni dello Stato, anche se relative ad inosservanza di provvedimenti temporanei adottati dalle Regioni o da Sindaci, ai sensi dell'art. 3 del DL 19/2020, sono destinati allo Stato. Per le violazioni accertate dal 16 luglio 2020, perciò, le relative sanzioni dovranno essere pagate con le modalità indicate al punto precedente (bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria Centrale di Roma, con l'IBAN bancario indicato nella circolare cui la presente fa seguito)".
***
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
MINISTERO DELL'INTERNO
DlPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/6218/20/115/28
Roma, 4 settembre 2020
OGGETTO: Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie per violazioni al C.d.S. (art. 202-bis).
Applicabilità della sospensione dei termini di cui all'art. 103 DL 27 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27.
A seguito di quesito circa la legittimità della sospensione dei termini di pagamento ai sensi dell'art. 103, comma 1-bis della Legge n. 27/2020, anche per le rateizzazioni concesse ai sensi dell'art. 202-bis del Codice della Strada, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, interessato da questa Direzione Centrale, ha fornito parere negativo.
Al riguardo, il predetto Ufficio ha rappresentato che, essendo tassativa l'individuazione delle fattispecie per le quali la sospensione dei termini è considerata legittima [1] e non figurando, tra queste, il pagamento delle rate di ammortamento dei procedimenti di rateizzazione concessi ai sensi del sopra citato art. 202-bis C.d.S., non è possibile far ricorso a interpretazioni estensive o analogiche di tali disposizioni.
* * *
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
[1] Imposte, contributi previdenziali, consumi relativi ad energia elettrica, gas e acqua, etc.
Ministero dell'Interno - Circolare 05/03/2020 n. 15350 - Polmonite da nuovo corona virus (COVID-19)
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/3977/20/115/28
Roma, 5 giugno 2020
OGGETTO: Emergenza COVID-19. Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 165 del 27 maggio 2020, in vigore dal 4 giugno 2020, recante "misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti"
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 165 del 27 maggio 2020, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/698 (di seguito solo Regolamento), in vigore dal 4 giugno 2020, con il quale sono state adottate misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, nonché al rinvio di determinate verifiche e attività di formazione e addestramento periodiche nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima, in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l'epidemia di Covid-19.
Il Regolamento, la cui efficacia è di diretta applicazione negli Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'art. 288 del trattato sul funzionamento dell'UE, deve essere coordinato con le norme italiane che hanno, in modo analogo, previsto la sospensione dei termini di scadenza correlati alla circolazione stradale. Si ritiene, pertanto, opportuno fornire, in modo tempestivo, un indirizzo operativo che possa garantire la loro corretta ed uniforme applicazione.
Preliminarmente, occorre sottolineare che le disposizioni introdotte dal citato Regolamento hanno efficacia per tutti i veicoli immatricolati nell'Unione europea e per tutti i certificati, licenze e autorizzazioni rilasciate da un paese membro dell'UE.
Norme più favorevoli o più limitative relative alle proroghe di validità di documenti dei conducenti o dei veicoli rispetto a quelle contenute nel Regolamento mantengono la propria validità e producono i propri effetti solo sui veicoli o sui conducenti dello Stato che li ha adottati. Ove tali provvedimenti nazionali vengano autorizzati dalla Commissione europea e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, le proroghe ulteriori, più favorevoli rispetto a quelle generali, per veicoli e conducenti di quello Stato, devono essere considerate valide anche per tutti gli altri Stati membri per la circolazione sul proprio territorio nazionale.
1 Proroga dei termini di scadenza della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)
Secondo l'art. 2 del Regolamento, il termine di scadenza di validità del codice armonizzato "95" apposto sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente (CQC), scaduta o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, è prorogato per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascun documento.
Pertanto, su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione.
Per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia, occorre coordinare le norme del regolamento con quella prevista dall'art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020, per effetto della quale, le carte di qualificazione del conducente, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza che, al momento, corrisponde al 29 ottobre 2020.
Pertanto, per le CQC rilasciate in Italia occorre distinguere:
2 Proroga della validità della patente di guida
(L'art. 3 del Regolamento ha previsto che la validità delle patenti di guida, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata.
La norma in esame inserisce una disposizione più favorevole rispetto a quella italiana secondo cui le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020.
Pertanto, i titolari di patente di guida italiana scaduta dal 1° febbraio 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020 possono circolare su tutto il territorio dell'UE fino ai sette mesi successivi alla data di scadenza. Invece, i titolari di patente di guida italiana con scadenza il 31 gennaio 2020, rimanendo quest'ultima fuori dall'ambito di applicazione della norma europea, per la sola circolazione sul territorio nazionale possono fruire solo della proroga prevista dall'art. 104, comma 1, del DL 18/2020, che ha esteso il termine di validità del documento di guida sino al 31 agosto 2020.) (Il punto 2 è stato sostituito dalle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 5457 del 03/08/2020)
3 Ispezione periodica dei tachigrafi
L'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento ha previsto che l'ispezione biennale alla quale devono essere sottoposti i tachigrafi che avrebbe dovuto o deve effettuarsi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si potrà eseguire entro sei mesi successivi alla data prevista. La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell'UE e consente di circolare, senza aver effettuato la predetta visita, per tutto il territorio dell'Unione europea, Italia compresa.
4 Validità carta del conducente per l'utilizzo dei tachigrafi
L'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento ha previsto che i titolari della carta del conducente da utilizzare sui tachigrafi per l'attività di trasporto su strada, che ne chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta. Nelle more del rilascio, per espresso richiamo dell'art. 35, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 165/2014, il conducente è ammesso alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell'attività svolta come previsto nell'ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.
L'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento prevede, inoltre, che i titolari di carta del conducente che non può essere utilizzata (per cattivo funzionamento, per averne subito il furto o per averla smarrita) e che ne abbiano richiesto la sostituzione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta.
Fino al rilascio della nuova carta, sono autorizzati a circolare a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all'autorità competente se danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell'attività svolta.
5 Proroga dei termini di scadenza per la revisione dei veicoli a motore
L'art. 5 del Regolamento si occupa dei termini per effettuare la revisione periodica di tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie M, N, O3, O4 e T5 [2] stabilendo che la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sette mesi successivi alla scadenza.
Pertanto, i veicoli appartenenti alle categorie sopraindicate, immatricolati in un Paese dell'Unione europea, il cui termine per la sottoposizione a revisione è scaduto nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, beneficiano della proroga prevista dal Regolamento potendo, quindi, circolare sul territorio dell'Unione europea per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalla legislazione nazionale del Paese di immatricolazione.
Per quanto riguarda i veicoli immatricolati in Italia, la disciplina descritta deve essere coordinata con la norma di cui all'art. 92, comma 4, del decreto legge 18/2020, per effetto della quale i veicoli i cui termini per essere sottoposti a revisione scadono entro il 31 luglio 2020 sono autorizzati a circolare sino al 31 ottobre 2020. Tale norma, a differenza di quella europea, non ha previsto un dies a quo per i termini di scadenza entro i quali i veicoli dovevano essere sottoposti a revisione, e, quindi, produce i propri effetti soltanto per la circolazione sul territorio nazionale di tutti i veicoli immatricolati in Italia che alla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 (17 marzo 2020) non erano stati sottoposti a revisione (anche da molto tempo). Per tali veicoli, la norma europea non può determinare un diverso trattamento.
Sempre con riferimento ai veicoli immatricolati in Italia, ai fini del computo della effettiva data di scadenza della revisione occorre considerare che sul documento di circolazione potrebbe non essere riportata la data di scadenza entro la quale deve essere eseguita la revisione successiva che, come noto, deve essere effettuata entro la fine del mese in cui il termine per la revisione è scaduto, sulla base della periodicità della verifica tecnica prevista per ciascuna categoria di veicolo (4 anni dall'immatricolazione e ogni 2 anni - oppure annualmente per alcune categorie di veicoli - per le revisioni successive).
Pertanto, relativamente ai veicoli immatricolati in Italia, per effetto del coordinamento della norma italiana con quella europea si potranno avere le seguenti situazioni:
Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito "ripetere" (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate).
Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.
6 Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009
L'art. 7 del Regolamento ha previsto che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio dell'Unione europea, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo. La medesima disposizione è stata introdotta anche per l'attestato del conducente rilasciato alle imprese di trasporto che assumono conducenti che non sono cittadini di uno Stato membro.
7 Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009
L'art. 8 del regolamento ha previsto che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio dell'Unione europea, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.
8 Altre proroghe dei termini
Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento, riguardo alla proroga di validità dei documenti dei conducenti rilasciati in Italia o dei veicoli immatricolati in Italia, per la circolazione sul territorio nazionale, continuano a trovare applicazione le deroghe introdotte dal decreto legge 18/2020, per le quali si rimanda al contenuto delle circolari in materia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [4].
* * *
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale
IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione
___
[1] Il termine del 1° febbraio è anticipato al 31 gennaio per i titolari di CQC rilasciata in Italia che circolano sul territorio nazionale.
[2] Rimangono esclusi i veicoli appartenenti alle categorie L, O1, e O2 che, pertanto, se immatricolati in Italia, possono circolare solo sul territorio nazionale usufruendo delle proroghe previste dall'art. 92, comma 4, del DL 18/2020.
[3] A titolo esemplificativo, un veicolo immatricolato in Italia il cui termine per l'effettuazione della visita di revisione è scaduto nel mese di marzo, potrà circolare su tutto il territorio dell'UE sino al 31 ottobre 2020; se scaduto nel mese di aprile 2020, potrà circolare su tutto il territorio dell'UE sino al 30 novembre 2020; se scaduto nel mese di maggio 2020, potrà circolare su tutto il territorio dell'UE sino al 31 dicembre 2020, e cosi via.
[4] Si vedano le circolari n. 300/A/2752/20/115/28 del 9.04.2020, n. 300/A/3295/20/109/41 del 8.05.2020, n. 300/A/3302/20/109/29 del 8.05.2020, n. 300/A/3350/20/115/28 del 11.05.2020.
Ministero dell'Interno - Circolare 06/03/2020 n. 17 - Sospensione delle operazioni referendarie
Min. Interno - Circ. 06/04/2020 n. 5035 - Indennità di ordine pubblico. Riscontro ai quesiti pervenuti. Chiarimenti
Ministero dell'Interno - Circolare 07/03/2020 n. 15350 - Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19)
Min. Interno - Circ. 07/05/2020 n. 4830 - COVID-19: Protocollo riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo
Ministero dell'Interno - Circolare 08/03/2020 n. 555 - Indicazioni per l'attuazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19
MINISTERO DELL'INTERO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE SANITÀ
Prot. n. 850/A.P1-3255
Roma, 8 maggio 2020
OGGETTO: Misure e procedure da adottare per il contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e nei servizi della Polizia di Stato.
Con l'auspicabile e progressivo ritorno alle ordinarie attività, si rende necessario rimodulare e armonizzare tutte le misure adottabili per ridurre al minimo il rischio di contagio da SARS-CoV-2 per il personale della Polizia di Stato.
La presente circolare, in ottemperanza alle direttive emanate dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con nota n. 333-A/5918 del 30 aprile u.s., prende in esame la problematica della Valutazione del Rischio che, nella fase emergenziale iniziale, è stata necessariamente gestita con le direttive centrali impartite dall'Amministrazione, in conformità con le previsioni del D.M. 127/2019 [1] e con il parere dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota del 13 marzo scorso.
Le disposizioni individuate dal Legislatore per contrastare il contagio da SARS-CoV-2, al fine di far fronte allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio scorso, per un periodo di sei mesi, rivestono infatti carattere di natura eccezionale, derivandone come le stesse operino sempre in deroga alle disposizioni preesistenti, siano esse "ordinarie" o "speciali".
Il sistema derivante dal D.Lgs 81/2008 continua invece ad applicarsi per i profili che non vengono incisi dalle misure in oggetto quali, ad esempio, gli obblighi di informazione che devono essere adempiuti nei riguardi del personale, tenendo conto delle previsioni del D.M. 127/2019.
Tuttavia, con il passaggio progressivo ad una fase tendente al ripristino delle ordinarie attività, è necessario che tutte le indicazioni di carattere generale per la tutela della salute del personale e della collettività siano ancor più partecipate ed inclusive, e che gli interventi integrativi, da attuarsi in rapporto alle specifiche realtà operative, alla peculiarità delle infrastrutture e ad ogni altra variabile locale, poggino sulla piattaforma naturale rappresentata dal D.Lgs 81/2008.
La concreta applicazione delle misure indicate per la prevenzione ed il contenimento del contagio deve essere infatti modulata da interventi territoriali, con opportuni adeguamenti ed eccezioni, in rapporto alla specifica realtà, al fine di individuare la migliore modalità di prevenzione, e all'esigenza di garantire nel contempo l'attività istituzionale.
A tal fine il sistema rappresentato dal D.Lgs 81/2008, coinvolgendo tutte le figure previste (datore di lavoro, responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), garantisce, qualora correttamente interpretato, l'impianto attraverso il quale è più vantaggioso raggiungere tale obiettivo.
In termini generali, la valutazione del rischio in ambito lavorativo si basa essenzialmente su tre aspetti, rappresentati:
a) dalla probabilità di venire in contatto con fonti di contagio;
b) dalla possibilità che l'attività lavorativa consenta, pur nelle sue diverse estrinsecazioni modali e temporali, un sufficiente distanziamento sociale;
c) dalle occasioni di aggregazione (sia con colleghi di lavoro che con terzi).
Nella nuova fase, per quel che attiene l'attività di polizia, questi tre aspetti presentano variazioni divergenti: se è diminuita, per il mutare degli indici epidemiologici, la diffusione del virus, il termine del lockdown ci consegnerà inevitabilmente situazioni meno vantaggiose per il distanziamento sociale ed interpersonale e per limitare le occasioni di aggregazione.
Perciò, la risultante delle variabili induce a ritenere il servizio di polizia meritevole di una particolare attenzione, per quel che riguarda l'adozione di tutte le misure di prevenzione e di protezione, anche in questa nuova fase.
Il suddetto contesto, peraltro, è caratterizzato principalmente dalla potenzialità e molteplicità dei fattori di rischio, piuttosto che dalla presenza sistematica degli stessi durante il turno di lavoro e l'attività routinaria globalmente considerata.
Potrebbe definirsi, in sostanza, una persistente condizione di pericolo che, in qualche caso, può essere tale da realizzare un'esposizione a veri e propri rischi.
Anche questo ulteriore aspetto deve essere tenuto in debito conto nella individuazione delle misure di prevenzione e di protezione, in un non sempre facile equilibrio che consenta di coniugare le esigenze di contrasto ad un determinato agente lesivo senza aumentarne la vulnerabilità per altri, soprattutto in caso di servizi esterni operativi.
Per quel che attiene l'approccio metodologico, si precisa che le linee guida e le raccomandazioni generali riportate nel presente documento sono state predisposte nel rispetto del principio di massima precauzione, e sono state quindi modulate, quale modello di base, sullo sfondo delle situazioni territoriali maggiormente interessate dal fenomeno.
Il documento allegato [2], che rappresenta la base utilizzabile per la valutazione del rischio del contagio da SARS-CoV-2, riporta:
- nella prima colonna, la tipologia delle misure da adottare;
- nella seconda colonna, le singole indicazioni per tipologia;
- nella terza colonna, l'adeguamento o meno in sede locale alle stesse;
- nella quarta colonna, le disposizioni emanate e le linee-guida di riferimento sull'argomento.
In particolare, nella terza colonna, ogni datore di lavoro, dovrà indicare se è stato possibile adeguarsi agli interventi suggeriti, gli eventuali discostamenti e le misure alternative, complementari e/o integrative necessarie per la specifica realtà.
Nella quarta colonna sono reperibili tutte le norme, le direttive, le linee-guida, le indicazioni tecniche relative alle specifiche misure. Il collegamento ipertestuale consentirà di aver disponibili nell'immediatezza i documenti di riferimento e di sostituirli agevolmente con gli aggiornamenti che seguiranno, mantenendo al tempo stesso la memoria temporale delle variazioni.
Il documento che ne deriverà, espletate le procedure usuali di cui agli art. 28 e 29 del D.Lgs 81/08, costituirà il protocollo da integrare al Documento di Valutazione dei Rischi e potrà essere aggiornato e implementato sulla base delle indicazioni fornite e di ogni altra circostanza che lo richieda.
Ogni datore di lavoro, verificata la rispondenza agli interventi da attuare e/o attuabili, provvederà, come detto, ad indicare nell'apposita colonna le eventuali, ulteriori e/o alternative, misure adottate per il raggiungimento dell'obiettivo di contenere il rischio di contagio, che può essere conseguito con percorsi a bilanciamento diverso tra tutte le misure disponibili, applicando la metodologia generale della valutazione dei rischi, con priorità assoluta di quelle che incidono in termini di prevenzione primaria.
Fatte salve le peculiarità di specifici contesti, andrà quindi perseguita in prima linea la scelta di misure a carattere organizzativo, tese ad evitare o limitare condizioni di sovraffollamento degli uffici o gli spostamenti promiscui di gruppi di dipendenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Particolare attenzione e ponderatezza dovranno continuare ad essere poste nella valutazione della effettiva necessità di servizi, iniziative e progetti che richiedano misure organizzative eccessivamente dispendio se ed impegno non bilanciato, in rapporto ad altri inderogabili o prioritari compiti istituzionali, di risorse e personale di più settori.
Ove vi sia necessità di interventi alternativi ed integrativi, che comportino esposizione di spesa o l'adozione di procedure non contemplate nelle linee generali di intervento, questi andranno preventivamente posti all'attenzione degli uffici centrali per gli aspetti di competenza.
In tal senso, all'interno del Servizio Affari Generali della Direzione Centrale di Sanità, il recente decreto di riorganizzazione degli uffici del Dipartimento di P.S. ha previsto l'istituzione di una terza divisione che, ereditati e ampliati i compiti dell'Osservatorio Centrale per la tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, fungerà da subito quale collettore di tutte le istanze e le problematiche afferenti (tel. 0646535133 - 0646535124 - 0646535116; PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), fornendo tutte le indicazioni necessarie, con la collaborazione degli altri uffici dipartimentali competenti per le specifiche tematiche. [3]
Per quanto concerne le indicazioni all'utilizzo dei D.P.I., va preliminarmente garantito che ogni operatore abbia a disposizione ed in pronta disponibilità la mascherina chirurgica, il filtrante facciale ed i guanti a perdere. Camici protettivi, occhiali di protezione, ulteriori dispositivi devono essere nella disponibilità di quei reparti impegnati su strada che possono trovarsi a svolgere interventi in cui è inevitabile il contatto fisico (soccorso a feriti, presenza di materiale biologico, ecc.). Il distanziamento interpersonale deve essere di almeno un metro.
Nella tabella che segue vengono riportate le indicazioni sui D.P.I. nelle varie e consuete attività di servizio. Resta inteso che in situazioni particolari, che delineino un livello di rischio maggiore, tali indicazioni andranno opportunamente implementate con il contributo del medico competente. Così come sarà opportuno garantire un adeguamento alle eventuali disposizioni delle ordinanze regionali in contesti esterni, al fine di evitare comportamenti emulativi e non consoni della popolazione.
Servizio in ufficio |
Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
Spazi indoor comuni |
Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
Sportelli front-office |
Se non presenti barriere di separazione e non possibile il distanziamento sociale mascherina chirurgica e guanti |
Attività di sala operativa |
Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
Attività di vigilanza interna |
Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
Attività di vigilanza esterna |
Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
Servizio automontato |
Mascherina chirurgica ad ambedue gli occupanti |
Servizio motomontato |
Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
Servizio a cavallo |
Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
Attività di polizia giudiziaria esterna |
Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
Servizio di Polizia Stradale |
Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento. Mascherina FFP2/3 e guanti se si effettua alcol-test |
Servizio di Polizia Ferroviaria a bordo di treni |
Mascherina FFP2/3, guanti, occhiali |
Servizio di Polizia Ferroviaria nelle stazioni |
Mascherina chirurgica so lo se non si rispetta il distanziamento |
Servizi di ordine pubblico |
Durante il trasporto sul mezzo mascherina chirurgica a tutti gli occupanti. Nel corso del servizio mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
Servizio in elicottero |
Mascherina chirurgica |
Servizio cinofili |
Mascherina chirurgica so lo se non si rispetta il distanziamento |
Servizi di scorta e di rimpatrio a bordo di aeromobili |
Mascherina FFP2/3, guanti chirurgici |
Attività di fotosegnalamento |
Mascherina FFP2/3, guanti chirurgici, camice/tuta, occhiali o visiera protettiva |
Attività di polizia scientifica outdoor |
Oltre i comuni equipaggiamenti, mascherina chirurgica se non si rispetta il distanziamento |
Attività in laboratorio biomedico e di polizia scientifica |
Oltre i comuni equipaggiamenti, mascherina chirurgica se non si rispetta il distanziamento |
Attività medica ed infermieristica presso uffici sanitari |
Mascherina chirurgica e guanti. Dispositivi ulteriori (camice, FFP2/3, calzari, cuffie) in rapporto a manovre diagnostiche a rischio |
Attività addestrativa tecniche operative |
Mascherina chirurgica e guanti |
Attività esercitativa di tiro |
Mascherina chirurgica |
Attività di istruttore di tiro |
Mascherina FFP2/3 |
Attività su natanti |
Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
Attività aeroportuali esterne |
Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
Attività di docenza presso gli Istituti di Istruzione |
Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
Servizio in autorimessa/officina |
Mascherina chirurgica solo se non si rispetta il distanziamento |
Attività di artificiere |
Oltre i comuni equipaggiamenti mascherina chirurgica se non si rispetta il distanziamento |
Atleti FF.OO. |
Adeguarsi alle indicazioni fornite dalle Federazioni Sportive di riferimento |
Attività di orchestrale |
Limitazione attività strumentisti a fiato, possibile in spazi aperti ed estesi e con adeguato distanziamento (almeno 2 metri). Distanziamento di almeno un metro e mascherina chirurgica per altri strumentisti |
Interventi per i quali necessitino azione coercitive nei riguardi di soggetti con sospetta infezione |
Mascherina facciale FFP2/3, guanti chirurgici, guanti di servizio e casco operativo con visiera |
Interventi in situazioni di assembramenti (Reparto Mobile, Reparto Prevenzione Crimine, volanti) |
Mascherina facciale FFP2/3, guanti, occhiali |
IL DIRETTORE CENTRALE
F. CIPRANI
___
[1] Il DM 127/19 ha stabilito le modalità di applicazione delle disposizioni generali del D.Lgs 81/2008 agli Uffici e ai Reparti della Polizia di Stato.
[2] Scaricabile all'indirizzo: https://ncloud.sicurezza.interno.it/s/yxaPci3mKW6dkYA. Password: ???????; i due allegati costituiscono un unico documento.
[3] In particolare, la 3A Divisione: "provvede alle attività di studio, consulenza e di indirizzo in materia di applicazione della normativa concernente la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro; cura l'elaborazione di protocolli operativi e linee guida per l'omogenea e uniforme attuazione delle attività di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (...)".
Allegati: omissis
Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
n. 31008
9 maggio 2020
OGGETTO: Applicazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dal D.P.C.M.26 aprile 2020 -Protocollo riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo.
Si trasmette, per opportuna conoscenza, il protocollo sottoscritto il 7 maggio scorso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministro dell'Interno, concernente le misure di sicurezza cui ottemperare, nel rispetto della normativa e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, per la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, facendo presente che il predetto protocollo è stato esaminato ed approvato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 6 maggio 2020 e che entrerà in vigore a far data dal giorno lunedì 18 maggio 2020.
Il Vice capo di gabinetto vicario
Emanuela Garroni
Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche
1.1. L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.
1.2. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'ente individua la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.
1.3. L'accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche.
1.4. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.5. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.
1.6. Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.7. Venga altresì ricordato ai fedeli che non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
1.8. Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente.
1.9. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti.
2. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
2.1. I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria.
2.2. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati.
2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.
3. Attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche
3.1. Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento è necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in presbiterio.
3.2. Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro.
3.3. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo scambio del segno della pace.
3.4. La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi - indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.
3.5. I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.
3.6. Per ragioni igienico-sanitarie, non è opportuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di altro tipo.
3.7. Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono essere collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.
3.8. Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al distanziamento e all'uso di idonei dispositivi di protezione personale si applica anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie.1
3.9. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina.
3.10. La celebrazione del sacramento della Confermazione è rinviata.
1 Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei sacramenti del Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il ministro indossi, oltre alla mascherina, guanti monouso.
4. Adeguata comunicazione
4.1. Sarà cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
4.2. All'ingresso di ogni chiesa sarà affisso un manifesto con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
- il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre nell'accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
5. Altri suggerimenti
5.1. Ove il luogo di culto non è idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, l'Ordinario del luogo può valutare la possibilità di celebrazioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria.
5.2. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute.
5.3. Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming per la fruizione di chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo", predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno lunedì 18 maggio 2020.
Card. Gualtiero Bassetti
Presidente della CEI
Prof. Avv. Giuseppe Corte
Presidente del Consiglio
Cons. Pref. Luciana Lamorgese
Ministero dell' Interno
Roma, 7 maggio 2020
Min. Interno - Circ. 09/05/2020 n. 35712 - Emergenza Coronavirus- ripresa attività Uffici Immigrazione
MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO DEL MINISTRO
Prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ
Roma, 9 novembre 2020
OGGETTO: COVID-19 - prevenzione dei fenomeni di assembramento.
Nel recente fine settimana, in diverse località del Paese si sono registrate situazioni di particolare assembramento, in occasione delle quali è stata anche riscontrata una percentuale non irrilevante di inosservanza dell'obbligo di utilizzo delle mascherine.
In relazione a tanto, e nella prospettiva di far sì che tale fenomeno venga significativamente a diminuire in corrispondenza dei prossimi fine settimana, si ritiene necessario che le SS.LL. vogliano convocare in via d'urgenza una riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al duplice scopo di programmare controlli più serrati da un lato, e, dall'altro, concordare con i Sindaci più idonee modalità di applicazione dell'art. 1, comma 4 del d.P.C.M. del 3 novembre u.s., concernente l'interdizione di strade o piazze potenzialmente interessate da siffatto fenomeno.
Al riguardo, si fa presente che, con precedente circolare del 20 ottobre 2020, è stato chiarito che l'applicazione della misura dell'interdizione di strade e piazze può anche avvenire attraverso un contingentamento degli accessi, secondo un principio di proporzionalità che potrà essere seguito anche ai fini dell'attuazione della disposizione così come riformulata, in senso ancor più stringente, dal vigente d.P.C.M.
Inoltre, va rilevato come possa contribuire a una più efficace prevenzione degli assembramenti il ricorso da parte dei Sigg.ri Sindaci alla misura recata dall'art. 1, comma 9 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Tale disposizione, infatti, consente, con provvedimento dell'autorità sindacale, la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Anche il ricorso a tale potere provvedimentale, il cui esercizio non è inquadrabile nell'art. 54 TUEL, potrà nondimeno essere oggetto di confronto nell'ambito della suddetta riunione di Comitato, avuto riguardo alla generale funzione di monitoraggio dell'applicazione dell'intero corpus delle misure anticontagio demandata ai Prefetti dall'art. 13 del d.P.C.M. del 3 novembre 2020.
Si pregano le SS.LL. di voler far conoscere allo scrivente Gabinetto l'esito delle riunioni e le eventuali criticità in quella sede emerse, informandone contestualmente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che legge per conoscenza.
Si ringrazia per l'attenzione e si resta in attesa dei richiesti elementi
IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi
Ministero dell'interno
Gabinetto del ministro
10 agosto 2021
Oggetto: Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (d'ora in avanti certificazioni verdi) è disciplinata dall'art. 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 (di qui in poi d.P.C.M.), contenente disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Originariamente introdotte per le attività indicate dal predetto decreto-legge n. 52/2021 che avessero luogo principalmente nei territori collocati nella cosiddetta zona gialla, il loro impiego è stato successivamente previsto anche per altre attività e per le regioni in zona bianca, in virtù dell'art. 9-bis del citato DL n. 52/2021, inserito dall'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.
Il ricorso alle certificazioni verdi, com'è noto, è divenuto operativo dallo scorso 6 agosto e ha determinato in alcuni settori interessati l'esigenza di opportuni chiarimenti che si intendono qui fornire, rinviando, per le parti non oggetto di trattazione, alle specifiche FAQ pubblicate, come di consueto, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, occorre innanzitutto precisare che le vigenti disposizioni individuano, all'uopo, due diverse e successive fasi.
La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta.
Tale prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell'art. 13 del d.P.C.M. come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo.
La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 del citato art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l'esibizione di un documento d'identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un'ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni in commento.
Diversamente dalla prima, tale verifica, che viene posta a carico dei medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 13, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione "a richiesta dei verificatori", contenuta nel predetto comma 4.
Trattandosi di un'attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d'identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo - ossia alla lettera a) del comma 2 dell'art. 13 - "i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni", notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge.
Inoltre, lo stesso art. 13 indica, di seguito, anche altre categorie di soggetti addetti a tale forma di verifica, in relazione alle quali si ritiene di dover fornire alcune ulteriori precisazioni.
Riguardo alla categoria sub b), essa è riferita al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
Appare opportuno rammentare come la stessa legge n. 94/2009 vieti per tale personale l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
Trattandosi, inoltre, di personale iscritto in apposito elenco tenuto dalle Prefetture, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di effettuare verifiche, anche saltuarie, riguardo al mantenimento dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco.
Relativamente ai soggetti indicati dalla successiva lettera c) dell'art. 13 del d.P.C.M., si precisa che tale disposizione è riferita anche ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.
Ne consegue che la certificazione verde, anche ai sensi del citato art. 9-bis del DL n. 105/2021, non è richiesta per i servizi in questione erogati all'aperto, nonché per l'asporto e per il consumo al banco, rimanendo tuttavia al riguardo pienamente confermate tutte le altre disposizioni anti-COVID riguardanti il distanziamento interpersonale.
In merito all'applicazione del citato comma 4, giova ribadire che la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.
È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 13 del citato d.P.C.M.
Si richiama altresì l'attenzione sulla previsione contenuta al comma 6 del più volte citato articolo 13, che demanda il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche in commento ai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, individuando, così, le forze di polizia, nonché il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Con riguardo a quanto immediatamente precede, occorre anche puntualizzare che, qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, la sanzione di cui all'art.13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.
Con riferimento, poi, agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, cui si riferisce la lettera d) del suddetto art. 13, si fa presente che possono ritenersi abilitati alle verifiche previste dalla medesima disposizione anche i cosiddetti steward, ossia il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso impianti sportivi è previsto e disciplinato dall'art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 (conv. con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41), nonché dal D.M. 13 agosto 2019.
Di tale personale, a cui potrà farsi ricorso anche per eventi e manifestazioni di genere diverso dalle competizioni calcistiche indicate dal citato D.M., potranno innanzitutto avvalersi le società sportive che risultino proprietarie dell'impianto, ovvero che ne abbiano la disponibilità avendone acquisito una facoltà di godimento dal legittimo proprietario (Comuni, enti pubblici, ecc.) sulla base di atti negoziali.
Dette società, infatti, ai sensi della sopracitata lettera d) potranno demandare le verifiche in questione a propri delegati, nel cui novero vanno senz'altro ricompresi, benché non espressamente menzionati nella disposizione in commento, anche gli steward.
Nel rammentare che la possibilità di avvalersi di delegati è prevista anche per le verifiche cui sono deputati i soggetti di cui alle lettere c), e) ed f) dell'art. 13, comma 2, del d.P.C.M., si ritiene di precisare che i relativi incarichi andranno comunque conferiti con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
Il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde all'esigenza di consentire l'accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando, pertanto, uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio.
Ne discende l'assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l'impiego effettivo di dette certificazioni, anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 13 del d.P.C.M., facendone oggetto di apposita programmazione in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei Sigg. Questori.
Nel confidare nella consueta, puntuale collaborazione, si ringrazia.
Il Capo di gabinetto
Frattasi
Ministero dell'Interno - Circolare 12/03/2020 n. 15766 - Circolare esplicativa Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020
Min. Interno - Circ. 11/05/2020 n. 3350 - Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli artt. 103 e 104 del decreto legge 17 marzo 2020. n. 18
Ministero dell'Interno - Circolare 12 marzo 2020 n. 15350 - Polmonite da nuovo corona- virus (COVID-19)
Ministero dell'Interno - Circolare 13/03/2020 n. 58 - Emergenza coronavirus: violazione articolo 650 c.p. in relazione ai D.P.C.M. - Nuovo ambito/obiettivo SDI
Min. Interno - Circ. 13/05/2020 n. 5144 - Indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle norme recanti proroghe dei termini procedimentali e dei provvedimenti amministrativi
Ministero dell'Interno - Circolare 14 marzo 2020 n. 15350 - Chiarimenti sui supermercati nei centri commerciali e mercati
Min. Interno - Circ. 14/04/2020 n. 117 - D.P.C.M. del 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del Covid-19
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
557/PAS/U/004321/12982.D(11)
Data: 14/04/2020
OGGETTO: Art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 - Proroga del termine di sospensione dei procedimenti amministrativi. Seguito: fn. 557PAS/U/003568/10089.D(1) del 19 marzo 2020.
Si fa seguito alla circolare distinta a margine, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alle misure di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilite dall'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19.
Sulla tematica è tornato adesso ad intervenire il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, dì poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 94 dello stesso 8 aprile.
In particolare, l'art. 37 del decreto-legge in parola ha disposto la proroga fino al 15 maggio 2020 del termine di sospensione dei procedimenti amministrativi, precedentemente fissato al 15 aprile 2020 dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del citato decreto-legge n. 18/2020.
Ciò posto, si ritiene opportuno aggiornare le indicazioni fornite con la circolare cui si fa seguito con riguardo alla rideterminazione dei tempi dei procedimenti amministrativi sulla base dei seguenti criteri:
a) se il procedimento è iniziato prima del 23 febbraio 2020 (data fissata dall'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020), una volta conteggiati i giorni trascorsi dall'inizio del procedimento stesso fino alla data del 23 febbraio 2020, la parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 maggio p.v.;
b) se il procedimento è stato avviato in un periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020, il termine comincerà a decorrere da questa ultima data.
Permane, comunque, anche durante l'ulteriore periodo di m oratoria dei termini dei procedimenti in questione, la necessità che le Articolazioni delle Prefetture competenti per il settore della polizia amministrativa e le Divisioni PAS/PASI delle Questure continuino, nei limiti del possibile, ad assicurare l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti finali, dando priorità alle situazioni di oggettiva urgenza.
Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL..
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gambacurta
Ministero dell'Interno - Circolare 16 marzo 2020 n. 7216 - Coronavirus. Indennità ordine pubblico anche per la Polizia Locale
Ministero dell'Interno - Circolare 17/03/2020 - Aggiornamento del modello da utilizzare per le autodichiarazioni
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/5141/20/115/28
Roma, 17 luglio 2020
OGGETTO: Ordinanza del Ministro della salute del 16 luglio 2020 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale.
Sulla gazzetta ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, è stato pubblicata l'Ordinanza del Ministro della salute del 16 luglio 2020 (di seguito solo Ordinanza), immediatamente vigente ed in vigore sino al 31 luglio 2020, con la quale sono state impartite nuove disposizione inerenti l'ingresso ed il transito nel territorio nazionale. In particolare l'Ordinanza contiene il divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale da parte di chiunque nei quattordici giorni precedenti abbia soggiornato o transitato nei paese elencati nell'Ordinanza stessa. Inoltre, l'ordinanza ha abrogato la precedente ordinanza del Ministro della salute del 9 luglio 2020.
Facendo seguito alla circolare n. 300/A/5077/20/115/28 del 15 luglio 2020, con la quale si era richiamata l'attenzione sul contenuto delle ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno e 9 luglio 2020, solo per gli aspetti connessi la trasporto stradale, si segnala che nell'ordinanza sono previste delle deroghe nei confronti degli equipaggi dei mezzi di trasporto e del personale viaggiante che deve entrare in Italia, esclusivamente per motivi di lavoro, proveniente dalla Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nell'art. 5, commi da 5 a 7 del DPCM dell'11 giugno 2020 a cui si rimanda.
Inoltre, l'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza prevede una deroghe al divieto di ingresso e transito nel territorio italiano nei casi di cui alle lettere e), g) e i) degli artt. 4, comma 9 e 5, comma 10 del DPCM dell'11 giugno 2020, tra i quali, per gli aspetti connessi alla circolazione stradale, si segnalano i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale che abbiano comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.
* * *
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione
MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO DEL MINISTRO
Prot. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ.
Roma, 18 marzo 2020
Oggetto: Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Come noto, nella Gazzetta Ufficiale, Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 con il quale sono state introdotte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica in atto.
Il provvedimento, in particolare, implementa le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza, rafforzando la dotazione di personale, strumenti e mezzi del sistema sanitario, della protezione civile e delle forze di polizia.
Il decreto consta di 127 articoli e si suddivide in 5 titoli.
Il Titolo I reca disposizioni per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di risorse finanziarie e umane nonché delle reti di assistenza territoriale. In tale contesto, si evidenzia la previsione contenuta nell'art. 6, sulla requisizione in uso o in proprietà, che mira a garantire la disponibilità di beni, mobili e immobili, indispensabili per fronteggiare l'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
Il Titolo II contiene misure finalizzate ad assicurare un sostegno a tutti i lavoratori, con norme speciali in tema di ammortizzatori sociali e di riduzione dell'orario di lavoro.
Il Titolo III introduce misure di sostegno finanziario alle imprese al fine di garantire alle stesse la necessaria liquidità per far fronte all'emergenza.
Il Titolo IV reca disposizioni in materia fiscale, prevedendo, tra l'altro, per i settori più colpiti, la sospensione dei versamenti o il differimento delle scadenze. Sono previsti, altresì, incentivi e contributi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Da ultimo, nel Titolo V, sono previste, per numerosi ambiti applicativi, ulteriori misure ritenute necessarie per fronteggiare l'emergenza. In tale contesto si evidenziano le disposizioni indicate all'art. 74 che riguardano la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
Nell'illustrare, di seguito, una panoramica delle principali disposizioni d'interesse per questa Amministrazione, si fa presente che i singoli Dipartimenti di questo Ministero provvederanno successivamente ad emanare indicazioni di maggior carattere operativo sugli argomenti di specifica rispettiva competenza.
* * *
Si richiama in primo luogo l'attenzione sulla disposizione di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto-legge, ai sensi del quale il Capo del Dipartimento della protezione civile, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
Lo stesso art. 6, ai commi 7 e 8, ha previsto e disciplinato il potere dei Prefetti di disporre con proprio decreto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili con analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.
In favore dei proprietari dei beni immobili oggetto di apprensione è prevista la corresponsione di una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione, da liquidarsi con decreto prefettizio, secondo gli importi (da determinarsi avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate) e con le modalità procedimentali specificate nella suddetta disposizione normativa.
Nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla norma in parola, i Sigg.ri Prefetti avranno cura di assumere un costante raccordo con le altre Autorità competenti, attivando altresì il consueto flusso informativo con questo Ufficio di Gabinetto.
Sempre nell'ambito delle misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale, di cui al Titolo I, l'art. 12, comma 2, per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire i livelli essenziali di assistenza, prevede la possibilità di trattenere in servizio il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.
Fra le disposizioni del Titolo II, recante una serie di norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, l'art. 25, comma 1, contiene le misure che sono applicabili ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico. Lo stesso articolo, al comma 3, estende al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, il riconoscimento nel limite massimo complessivo di 1000 euro del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età.
All'interno del Titolo V, l'art. 73, comma 1, perseguendo finalità di semplificazione del funzionamento degli organi collegiali, è volto a consentire, fino alla cessazione dello stato di emergenza in atto, che i consigli comunali, delle province e delle città metropolitane, nonché le giunte comunali possano riunirsi in videoconferenza, ancorché quest'ultima modalità non risulti specificamente disciplinata negli statuti e/o nei relativi regolamenti interni sul funzionamento dei predetti organi.
La modalità "da remoto" di convocazione e di svolgimento delle sedute dovrà, tuttavia, garantire il rispetto di alcuni criteri - determinati dal presidente del consiglio dell'organo collegiale, ove previsto, o dal sindaco - volti ad assicurare la certezza del numero dei partecipanti ai fini del conteggio dei quorum c.d. strutturali e funzionali e la pubblicità delle riunioni stesse.
Dovrà, altresì, essere garantito ai segretari comunali e degli enti di secondo livello lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a garanzia della validità e dell'efficacia degli atti adottati e/o deliberati dai predetti organi collegiali.
Rilevanti misure sono introdotte, dall'art. 74, commi 1 e 2, per la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate, consistenti in autorizzazioni di spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per gli altri oneri connessi all'impiego del personale, per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso, nonché per assicurare al personale impiegato l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento.
Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, lo stesso art. 74, al comma 3 prevede autorizzazioni di spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per i richiami del personale volontario, per attrezzature e materiali dei nuclei specialisti per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.
Autorizzazioni di spesa sono, altresì, dettate dal comma 4, in favore del Ministero dell'Interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, oltre che per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per spese di personale da inviare in missione, per spese sanitarie, pulizia e acquisto di dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.
Un'espressa autorizzazione di spesa è inoltre contemplata dal comma 5, al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'Interno di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 1 aprile 1981, n.121.
Il comma 6 dispone, in via straordinaria, la riduzione da due anni a un anno del corso di formazione iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n.49 del 30 giugno 2017, attualmente in corso di svolgimento.
Fra le altre disposizioni, di rilievo l'art.75, volto a favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile, e più in generale la diffusione di servizi in rete e l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese.
In tale ottica, la norma prevede la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e alla stipula del contratto previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei necessari requisiti, restando comunque ferma la preventiva verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.
Si richiama inoltre l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 81, in base al quale il referendum costituzionale, inizialmente indetto con D.P.R. in data 28 gennaio 2020, poi revocato con successivo provvedimento dello scorso 5 marzo, sarà nuovamente calendarizzato nella seconda parte dell'anno in corso al fine di consentire lo svolgimento della campagna referendaria e delle operazioni di volto in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini
Nel segnalare che l'art. 87, comma 1 del decreto-legge ha stabilito che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, si evidenzia peraltro che il comma 6 del medesimo articolo consente ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di Polizia, delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base di specifiche disposizioni e per ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale in atto, di dispensare temporaneamente dal servizio il relativo personale.
Degno di nota è l'art. 103, che al comma 1, sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, al fine di evitare che le pubbliche amministrazioni, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, possano incorrere in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.
Il comma 2 estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Dalla sospensione - che si applica anche ai procedimenti disciplinari del personale delle pubbliche amministrazioni, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data - sono esclusi alcuni procedimenti, specificamente individuati, fra i quali quelli connessi ai pagamenti di stipendi e pensioni.
L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020 (art. 103, comma 6).
Il provvedimento normativo in commento ha previsto, altresì, una serie di disposizioni finalizzate a differire alcuni adempimenti di legge di competenza degli enti locali i quali, in ragione della nota emergenza sanitaria, hanno avviato, a tutela della salute del personale, una progressiva diminuzione della presenza del proprio personale in ufficio, con particolare riferimento ai settori dell'anagrafe e dello stato civile e dei servizi finanziari.
In particolare, si segnala che l'articolo 104 del decreto-legge ha stabilito che la validità delle carte d'identità, sia in formato cartaceo che digitale, scadute o in scadenza alla data di entrata in vigore del cennato provvedimento normativo debba intendersi prorogata fino al 31 agosto 2020. Resta, viceversa, confermato il termine di validità indicato nei documenti d'identità ai fini dell'espatrio.
L'articolo 107, inoltre, prevede il differimento di una serie di termini riguardanti l'adozione, da parte degli enti locali, di specifici documenti economico-finanziari.
Si segnala in proposito, il rinvio del termine per l'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2019 dal 30 aprile al 31 maggio e, relativamente all'esercizio 2020, il differimento sempre al 31 maggio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
È stato, inoltre, posticipato al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione ex articolo 170, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Si richiama, inoltre, l'attenzione sui commi 7, 8 e 9 del citato art. 107, volti a rinviare adempimenti e/o scadenze economico-finanziarie concernenti Enti locali interessati da procedure di pre-dissesto e dissesto.
Degno di nota è l'art. 114 del provvedimento che istituisce presso questo Ministero un fondo con una dotazione di 70 milione di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni. Il riparto del fondo tra gli enti interessati è demandato ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione residente e del numero dei casi di contagio accertati.
L'art. 115, al comma 1, stabilisce che per l'anno 2020 le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane impegnato nell'emergenza in atto non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio, n. 75.
Lo stesso art. 115, al comma 2, istituisce per l'anno 2020 presso questo Ministero un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.
Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
L'art. 116 del decreto interviene sui termini di riorganizzazione dei Ministeri. Al riguardo, si segnala che la norma è volta a prorogare di tre mesi il termine previsto dalla normativa vigente concernente l'adozione con DPCM dei relativi regolamenti, la cui scadenza per questo Ministero è prevista per il 30 giugno 2020.
All'attenzione delle SS.LL. si sottopone, infine, la disposizione dell'art. 122 del decreto in argomento, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto.
In particolare, si evidenzia come la norma attribuisca al Commissario straordinario il potere di disporre, anche per il tramite del Capo Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili.
Da ultimo, si richiamano all'attenzione gli artt. 123 e 124 del decreto che recano disposizioni in materia, rispettivamente, di detenzione domiciliare e di licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, finalizzate ad attenuare il cronico problema di sovraffollamento degli istituti penitenziari.
* * *
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., facendo riserva di chiarimenti e puntualizzazioni, che saranno forniti anche in esito a interlocuzioni dirette con le SS.LL. e, in ogni caso, mediante le successive direttive di dettaglio che, come in premessa anticipato, saranno diramate dai Dipartimenti interessati.
IL CAPO DI GABINETTO
Piantedosi
MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO DEL MINISTRO
Prot. n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ.-25718
Roma, 18 aprile 2020
OGGETTO: Emergenza COVID-19. Attività di vendita al dettaglio di piante e fiori.
Si trasmette, per opportuna conoscenza, il parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali reso al Comune di Palermo, riguardante l'attività di vendita al dettaglio di piante e fiori.
IL VICE CAPO GABINETTO
Paolo Formicola
Allegato
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Gabinetto del Ministro
Ufficio Legislativo
OGGETTO: Riscontro nota Vs prot. n. 239410/p del 9 aprile 2020 - richiesta parere attività di vendita al dettaglio di piante e fiori.
In riscontro alla richiesta di chiarimenti, formulata con la nota in oggetto, si rappresenta che l'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, successivamente confermato dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, espressamente dispone che "È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza".
L'ambito di applicazione della norma, come noto, è stato oggetto di numerose FAQ e, per quanto riguarda la disciplina della vendita di fiori e piante, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha precisato, con specifica FAQ, che "l'art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore ha chiarito esplicitamente l'ammissibilità della vendita al dettaglio di piante e fiori".
Il fondamento giuridico della vendita, anche al dettaglio, di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti, deve, dunque, rinvenirsi nella stessa lettera dell'art. 1, comma 1, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, successivamente confermato dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, e non già nel richiamo - effettuato ad adiuvandum - al codice ATECO 01, volto alla semplice conferma dell'assunto secondo il quale la produzione di fiori e piante deve ritenersi rientrare nel concetto di "attività agricola".
Non v'è dubbio, quindi, che l'intera filiera relativa alla produzione, al trasporto ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli - tra i quali rientrano sicuramente anche i semi, le piante e fiori ornamentali, le piante in vaso, i fertilizzanti etc. - sia espressamente ricompresa nell'ambito delle attività consentite.
Tale assunto trova, del resto, conferma anche nell'ultima parte della citata FAQ secondo cui "Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore".
Ciò premesso, alla luce delle vigenti disposizioni in materia di misure di contenimento del contagio da COVID-19, a parere della scrivente Amministrazione non sussistono limitazioni in ordine alla tipologia di esercizi commerciali deputati alla vendita dei prodotti florovivaistici.
IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
Consigliere Alessandro Tomassetti
Min. Interno - Circ. 19/03/2020 n. 3568 - Disposizioni concernenti il tempo dei procedimenti e la validità delle autorizzazioni di polizia
Ministero dell'interno
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile
Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale
19 maggio 2020
Prot. n. 9020
Oggetto: Gestione rischio operativo connesso all'emergenza COVID-19 - Misure di profilassi per l'applicazione delle Tecniche di Primo Soccorso Sanitario.
In considerazione del rischio di contagio da coronavirus nelle operazioni di soccorso a persona, è indispensabile, ogni qual volta un operatore intervenga in soccorso di individuo che necessiti di essere sottoposto a T.P.S.S., porre in essere tutte le misure di profilassi necessarie a ridurre la possibile esposizione al contagio da Covid-19.
In particolare, le seguenti indicazioni si applicano ai casi in cui si sia verificato un arresto cardiaco per il quale è necessaria la Rianimazione Cardiopolmonare (RCP).
A tal fine i soccorritori dovranno indossare i D.P.I. previsti dalla disposizione DCEMER n. 9917 del 14-04-2020, in cui sono disciplinate le condizioni e le indicazioni d'uso degli stessi, considerando il contesto di intervento al pari di un"contatto stretto" o di possibile "infezione presunta e/o conclamata" della vittima. L'utilizzo del suddetti D.P.I. è indispensabile e irrinunciabile in qualsiasi tipo di intervento, ed in particolare quando questo avvenga presso il domicilio di persone delle quali non si conoscono le condizioni di salute.
Pertanto, quando i soccorritori siano dotati dei predetti D.P.I., le manovre di RCP da adottarsi nei confronti di un individuo potenzialmente contagioso sono quelle previste dalle procedure standard, evitando in modo assoluto la ventilazione bocca a bocca, adottando invece il sistema di ventilazione con maschera e pallone a due soccorritori. In ogni caso si procederà con l'esecuzione delle compressioni toraciche fino all'arrivo del personale sanitario del 118 e, laddove disponibile e ve ne sia l'indicazione, con l'uso del defibrillatore.
In assenza dei necessari D.P.I., quando ci si trovi a dover attuare una rianimazione cardiopolmonare, la procedura da adottare, in relazione al possibile contagio da COVID 19, prevede di effettuare unicamente le compressioni toraciche esterne, avendo cura di evitare una eccessiva vicinanza alle vie aeree della vittima, in quanto a seguito delle compressioni toraciche potrebbe aversi l'emissione dalla bocca della vittima di goccioline di saliva (droplets) potenzialmente infettanti. In questo caso l'operatore potrà coprirsi naso e bocca con un fazzoletto di stoffa o utilizzare il proprio sottocasco ignifugo. Inoltre si dovrà evitare la somministrazione di ossigeno mediante qualsiasi dispositivo: pallone AMBU, erogatori, ecc., fino al ripristino di idonee condizioni di sicurezza operativa.
Quando ci si trovi a prestare soccorso ad infortunati coscienti, quindi con respirazione autonoma, sarebbe opportuno fornirli di mascherine chirurgiche e guanti in lattice, al fine di tutelare gli operatori del soccorso da un possibile contagio.
Al termine delle operazioni i soccorritori provvederanno a togliersi i D.P.I. avendo cura di manovrarli in modo tale da evitare auto contaminazione e di raccoglierli in apposito contenitore per il loro smaltimento specifico. Quindi procederanno ad un accurato lavaggio delle mani con detergenti a base alcolica.
Il Dirigente superiore medico
Dott. R. Appiana
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per l'amministrazione generale del dipartimento
Prot. n. 557/PAS/U/000809/12982D.[11]
Roma, 20 gennaio 2021
OGGETTO: Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale". Aggiornamento delle indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni in materia di proroga della validità degli atti ad effetto ampliativo.
Seguito:
a) f.n. 557/PAS/U/005144/12982.D[11] del 13.5.2020;
b) f.n. 557/PAS/U/010716/12982.D[1] del 21.9.2020.
1. Premessa.
Come è noto, con le circolari indicate a seguito sub a) e sub b), sono state diramate alle S.S.L.L. indicazioni per l'uniforme applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni via via introdotte dalla decretazione urgenza in materia di sospensione dei termini procedimentali e di proroga della validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, resesi necessarie al fine di modulare i tempi dell'azione amministrativa durante l'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19.
Occorre, ora, aggiornare il quadro delle indicazioni, dando conto delle recentissime novità intervenute con l'entrata in vigore della legge 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre scorso ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Con il menzionato atto legislativo il Parlamento ha convertito il decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale".
In sede di conversione sono state introdotte disposizioni che - dettate in via generale per gli atti e i provvedimenti ad effetto ampliativo - finiscono per assumere rilevanza anche con riguardo ai procedimenti autorizzatori di competenza di codeste Autorità provinciali di pubblica sicurezza.
Il Parlamento torna così ad occuparsi - in ragione della prosecuzione dello stato di emergenza, fissato, da ultimo, al 30 aprile 2021 - dei tempi dell'azione amministrativa, al fine di limitare le pesanti ricadute sulla vita e sui diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese che le misure di contenimento del contagio possono tuttora indurre e corrispondere, così, alle istanze provenienti dalla società civile ed economica.
2. Il pacchetto di misure introdotto dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.
Un primo pacchetto di misure riguarda la proroga degli effetti degli atti amministrativi scaduti o in scadenza.
In sede di conversione del decreto-legge è stata introdotta la disposizione dell'art. 3-bis, la quale innova l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anch'esso riguardante, tra l'altro, la proroga di validità durante il periodo emergenziale dei provvedimenti amministrativi già rilasciati.
Le modifiche all'articolo 103 del citato D.L. n. 18/2020 per effetto del menzionato art. 3-bis possono così riassumersi:
Per effetto dell'articolata disciplina introdotta - che esplica tutta la sua efficacia con riguardo al diversificato panorama delle autorizzazioni di pubblica sicurezza - si è instaurato il regime amministrativo che di seguito si delinea.
Per gli atti, le autorizzazioni e gli atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 la novella, introdotta dalla legge di conversione, ha allargato la "finestra temporale" della misura, estendendo la proroga di validità ai provvedimenti in scadenza fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, attualmente fissato al 30 aprile 2021 [1]. Detti provvedimenti conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, quindi, al momento attuale, fino alla data del 29 luglio 2021, secondo il meccanismo originariamente apprestato dal citato art. 103 del D.L. n. 18/2020, che stabilisce un termine di efficacia "mobile", legato alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
In tal modo - ed è questa la portata innovativa della disposizione - il legislatore ha definitivamente risolto, anche pro futuro, la questione della proroga degli atti amministrativi in scadenza, che è agganciata alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e ai suoi eventuali differimenti. Ogni qual volta, infatti, essa sarà differita, automaticamente i provvedimenti amministrativi in scadenza saranno prorogati per i 90 giorni successivi alla stessa dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
La disposizione dell'articolo 2-sexies del più volte citato art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 si preoccupa, invece, della sorte degli atti ad effetto ampliativo, comunque denominati, scaduti dal 1 agosto 2020 e non ancora rinnovati.
Per effetto di detta norma, tutti i provvedimenti ad effetto ampliativo e, dunque, anche i titoli di polizia, scaduti tra il 1 agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 - data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 - e che non sono stati nel frattempo rinnovati, sono tuttora validi e conservano la loro validità. anch'essi fino al 29 luglio 2021, in quanto soggetti alla medesima disciplina (comma 2-sexies dell'articolo 103 del D.L. n. 18/2020).
La disposizione ha una sua ratio più circoscritta, che guarda agli atti e ai provvedimenti scaduti dal 1 agosto 2020 che, però, non siano stati, nel frattempo, rinnovati. Di essi ne è affermata la perdurante validità fino alla medesima data del 29 luglio 2021.
La norma che si commenta produce anche l'effetto positivo, sotto il profilo della semplificazione dei procedimenti amministrativi, di un allineamento alla data unica del 29 luglio 2021 della proroga della validità delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, siano esse già scadute alla data del 4 dicembre scorso e non rinnovate siano esse in scadenza fino alla data del 30 aprile 2021.
Dalla data, quindi, del 29 luglio 2021 i titoli di polizia andranno rinnovati, a meno di ulteriori interventi normativi di proroga.
3. Proroga di validità e documenti di riconoscimento.
Il decreto-legge in commento torna ad occuparsi anche della proroga di validità dei documenti di riconoscimento, che trova la sua originaria disciplina nell'articolo 104 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Di detta disciplina si era già dato conto con la direttiva indicata a seguito sub a), per i riflessi che essa era destinata a produrre anche su alcune tipologie di documenti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza ed equipollenti alla carta d'identità ai sensi dell'articolo 292 del R.D. n. 635/1940, in quanto muniti di fotografia e rilasciati da un'Amministrazione dello Stato.
Ci si riferisce in particolare ai libretti personali sui quali viene rilasciata la licenza di porto d'armi a mente dell'articolo 61 del R.D. n. 635/1940 e dei libretti personali delle guardie giurate di cui all'articolo 71 del medesimo R.D.
Il comma 4-quater dell'articolo 1 del D.L. n. 125/2020, anch'esso introdotto dalla legge di conversione, ha prorogato alla data del 30 aprile 2021 la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.P.R. n. 445/2000 aventi scadenza dal 31 gennaio 2020.
Pertanto anche i documenti sopra citati, in quanto equipollenti alla carta d'identità, beneficiano del differimento della scadenza al 30 aprile 2021.
Si richiama, pertanto, l'attenzione delle S.S.L.L. sulla questione già rappresentata con l'atto d'indirizzo indicato a seguito sub a), riguardante l'evenienza di un disallineamento tra la proroga di validità della licenza di porto d'armi - come prevista dall'attuale art. 103 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 - e quella del libretto di porto d'armi, che, in quanto documento di riconoscimento, soggiace alla diversa disciplina di cui all'articolo 104 dello stesso D.L. n. 18/2020, come novellato dal D.L. n. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159. Si fa rinvio, in proposito, alle indicazioni rese sul punto con l'atto di indirizzo sub a), par. 4.
4. Indicazioni conclusive.
A conclusione di questa panoramica, si evidenzia che le indicazioni qui rese sono suscettibili di trovare applicazione anche nei riguardi dei procedimenti amministrativi, tuttora regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, che sono stati trasferiti dai provvedimenti legislativi di decentramento al sistema delle Autonomie.
Alla luce di ciò, si pregano i Sigg.ri Prefetti di partecipare, ai sensi dell'articolo 19, comma terzo, del D.P.R. n. 616/1977, i contenuti del presente atto di indirizzo ai Sindaci dei Comuni delle rispettive Province, onde consentire loro di adottare le opportune misure, nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente garantita.
Inoltre, si pregano i Sigg.ri Prefetti dei Capoluoghi di Regione, nell'esercizio delle prerogative attribuite dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di partecipare nelle forme ritenute più consone i contenuti del presente atto di indirizzo alle rispettive Amministrazioni Regionali, onde assicurare un'adeguata informazione per gli aspetti di eventuale interesse.
Infine, i sigg. Prefetti sono altresì pregati di voler valutare la possibilità di estendere gli indirizzi qui formulati anche alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le diverse associazioni rappresentative delle categorie economiche che operano nei diversi ambiti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza. Si confida nella consueta fattiva collaborazione per l'efficace attuazione delle indicazioni fomite, significando che l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gambacurta
___
[1] L'originario art. 103 del D.L. n. 18/2020 prendeva in considerazione, ai fini della proroga di validità, tutti gli atti ad effetto ampliativo, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
Ministero dell'interno
Gabinetto del ministro
21 marzo 2020
Prot. n. 15350/117(2)
Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Iniziative riguardanti il settore della logistica e supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Di seguito a precedenti direttive emanate in relazione alla emergenza epidemiologica in atto, si ritiene di portare all'attenzione delle SS.LL. il fenomeno - segnalato a questo Gabinetto da talune associazioni della categoria "Logistica, trasporto e spedizioni" - connesso alla conflittualità che caratterizza il comparto e che, in questi giorni, sta determinando una situazione di rallentamento nella consegna di prodotti di indispensabile uso in questo contesto, quali farmaci, mascherine, camici e materiali di supporto all’attività medica.
Le associazioni in parola, infatti, nel sottolineare il valore strategico dell'attività svolta, specie in relazione allo smistamento di detti prodotti essenziali presso ospedali e farmacie, hanno sottoposto a questo Gabinetto le criticità che si stanno verificando a seguito dell'attività di protesta, promossa da parte di talune sigle sindacali, che si concretizza in astensioni generalizzate e coordinate dal lavoro, provocando il blocco della distribuzione.
A ciò si aggiunga che, come emerge da notizie di stampa, si registrano nel Paese azioni di protesta a causa dell'asserita, mancata applicazione da parte delle aziende delle misure di protezione stabilite dai recenti provvedimenti governativi volti al contenimento dell'emergenza.
Considerato, in particolare, che la rete della logistica rappresenta una struttura interconnessa - in cui trasporto, smistamento e consegna sono attività necessariamente collegate tra loro - la singola azione di protesta può attivare dinamiche di blocco anche al di fuori della dimensione locale, con implicazioni che richiedono alle SS. LL. una rinnovata attenzione, attraverso una costante e specifica vigilanza, anche per prevenire ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblica.
Accanto a tale azione di monitoraggio - la cui rilevanza è stata peraltro segnalata con direttiva del 14 febbraio 2019 - si rende necessario, in questa fase di gestione dell'emergenza, attivare le opportune iniziative, anche di mediazione ovvero di dissuasione, ritenute del caso per prevenire il fenomeno in esame.
Potranno rivelarsi utili, a tal riguardo, richiami al senso di responsabilità degli operatori del settore circa l'esigenza di aderire alle misure disposte dal Governo a tutela della salute pubblica e dell'intera collettività.
È di tutta evidenza, infatti, che l'obiettivo di assicurare la funzionalità del comparto logistico richiede interventi di carattere essenzialmente preventivo, da mettere a punto in relazione a situazioni contingenti che possono riflettersi sul piano dell'ordine pubblico e, allo stato, gravare sull'attività di controllo svolta dalle Forze di Polizia.
Si segnala, infine, che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso le proprie articolazioni periferiche, potrà essere interessato dalle SS.LL. per ogni attività di supporto e assistenza relativamente a trasporti urgenti di farmaci o altri materiali sanitari, nell'ambito di modalità di impiego ulteriori rispetto a quelle strettamente riconducibili ai compiti istituzionali, che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sta sviluppando, come da disposizioni già impartite dal Capo del medesimo Corpo.
Con l'occasione, si ritiene di portare a conoscenza delle SS.LL. che, in tale ambito, sono state ricomprese, oltre al supporto in materia di protezione civile, ulteriori attività volte a soddisfare esigenze rilevate, per il tramite delle SS.LL., dalle Amministrazioni locali, tra le quali l'igienizzazione di locali pubblici o aree esterne; l'assistenza al montaggio di materiale logistico di protezione civile, anche a supporto delle strutture ospedaliere; il supporto alla gestione comunale di persone senza dimora, come ad esempio il trasporto di effetti letterecci o altri materiali per l'assistenza.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL..
Il Capo di gabinetto
Piantedosi
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per l'amministrazione generale
Ufficio legislazione e affari parlamentari
Prot. n. 557/LEG./101.012.40/1851
Roma, 21 luglio 2020
OGGETTO: Legge 17 luglio 2020, n. 77. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020. n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia. nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Facendo seguito alla circolare n. 557/LEG./101.012.40/Prot.1274 del 21 maggio scorso, concernente l'entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio u.s., è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge sopra citato.
Premesso e richiamato quanto illustrato con la suddetta circolare, l'occasione offerta dalla presente è utile per la rifinitura espositiva delle disposizioni - introdotte in sede di conversione - ritenute di interesse:
l'art. 17-bis, proroga la sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020. La disposizione interviene suIl'art. 103 del recente decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. "Cura Italia") che ha sospeso, fino al 1° settembre 2020, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. In particolare, la data del 1° settembre 2020 viene sostituita con quella del 3I dicembre 2020, sospendendo dunque per ulteriori 4 mesi le procedure di esecuzione degli sfratti;
l'art. 18-bis, incrementa di 3 milioni di euro - per il 2020 - le dotazioni del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici Si tratta di un intervento motivato dalle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, delle norme di contenimento e del rallentamento dei servizi a essa collegate. L'articolo precisa, inoltre, che questo ulteriore stanziamento deve essere utilizzato al fine di assicurare un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche separato, o contro il partner o l'ex partner (testualmente "contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva anche ove cessata'').
l'art. 26-bis, incrementa di 10 milioni di euro, per l'esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti a tale rischio;
l'art. 33-bis, proroga - per un periodo di tre mesi - senza oneri per l'assicurato e su sua richiesta, i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931). nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020. La proroga del contratto ai sensi del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili
l'art. 72, reca modifiche in materia di specifici congedi per i dipendenti.
In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 23 del decreto-legge n. 18/20, richiamato per i dipendenti del settore pubblico dall'art. 25, ibid., disponendo, in sede di conversione, le seguenti innovazioni:
- la lettera a) aumenta da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) la durata massima del congedo parentale per ciascun genitore lavoratore dipendente. La norma conferma che il congedo è riconosciuto per figli fino a 12 anni di età, che è coperto da contribuzione figurativa e che la relativa indennità è pari al 50 per cento della retribuzione. È altresì specificato che i periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 34. Il termine finale per la fruizione del congedo, la cui decorrenza iniziale rimane al 5 marzo 2020, è fissato al 31 agosto 2020 (31 luglio nella versione iniziale dell'articolo).
- la lettera a-bis) precisa, con una modifica al comma 4 del richiamato art. 23 introdotta in sede di coordinamento formale, che il totale complessivo del congedo in esame riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori è pari a 30 giorni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore, come specificato nella versione vigente del richiamato comma 4);
l'art. 103, che nell'ambito dell'emersione dei rapporti di lavoro, al comma 5, prevede la proroga del termine di presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui ai commi 1 e 2, dal 15 luglio al 15 agosto 2020. La medesima proroga era prevista dall'art. 3 del D.L. 52/2020, abrogato dall'articolo l della legge di conversione di cui in oggetto, con salvezza degli effetti già prodotti;
l'art. 105-bis, per il 2020, integra, con 3 milioni di euro, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità". Le risorse incrementali sono finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime dì violenza in condizione di povertà.
Le risorse stanziate sono ripartite con criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa Intesa in sede di Conferenza unificata;
l'art. 105-quater, incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tali risorse al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime
l'art. 126, che, al comma 1-bis, incrementa di 4 milioni di euro annui, per l'anno 2020, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, al fine di sostenere gli imprenditori vittime del racket, che risultano altresì colpiti dagli effetti economici avversi dovuti alla pandemia generata dal Covid-19;
l'art. 157, comma 7-ter, è volto a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. A tal fine, la disposizione modifica l'articolo 104 del decreto-legge n. 18/2020 (convertito da L. 27/2020) che, in relazione all'emergenza epidemiologica e al fine di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico, ha disposto la proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.
l'art. 211-bis, anch'esso introdotto durante l'esame parlamentare, dispone che gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Si segnala. in particolare, il dettato del comma 5, che elenca i soggetti da considerare operatori di infrastrutture critiche;
l'art. 221 reca disposizioni in materia di processo civile e penale.
In particolare:
- il comma 2, in particolare, introduce una disciplina temporanea in materia processuale civile e penale, compendiata nei commi da 3 a 10, applicabile fino al 31 ottobre 2020;
- il comma 9, prevede udienze penali mediante collegamenti audiovisivi a distanza per gli imputati in stato dì custodia cautelare o reclusi per altra causa
- il comma 11, contiene disposizioni a regime - la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020 - concernenti il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e d'ella polizia giudiziaria;
l'art. 229, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale, in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del COVID-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane. Si segnala, per quanto di interesse, il disposto del comma 3, che introduce due nuove definizioni nel corpus dell'art. 3 del Codice della strada: la "casa avanzata" e la "corsia ciclabile". Inoltre, con ulteriore modifica all'art. 182 del Codice della strada, sono dettate le disposizioni per In realizzazione della citata "casa avanzata", in corrispondenza delle intersezioni con semafori, sulla base di apposita ordinanza del Sindaco e previa valutazione delle condizioni di sicurezza;
l'art. 229-bis disciplina le misure per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso dì mascherine e guanti monouso da parte della collettività. rinviando alla successiva determinazione di specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) adoperati, tra l'altro, dal personale delle pubbliche amministrazioni. [n caso di abbandono dei predetti DPI, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
l'art. 260-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, autorizza l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 897 allievi agenti bandito con decreto del 18 maggio 2017, con la finalità di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione.
Più in dettaglio:
- il comma 1 autorizza l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti in favore dei volontari in ferma prefissata, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017;
- il comma 2 dispone che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati in base alle unità cessate (come disposto dall'art. 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),
Il totale complessivo delle assunzioni autorizzate in base al nuovo art. 260-bis è quindi pari a 2.200 unità (quale tetto massimo) per gli anni 2020 e 2021.
La disposizione stabilisce che si provveda con riguardo ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione delta procedura concorsuale per l'assunzione di 893 allievi agenti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017);
b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della suddetta procedura concorsuale in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato, e che i giudizi siano pendenti;
c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati;
- il comma 3 mantiene fermo che l'Amministrazione procede all'assunzione dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'art. 11, comma 2 bis, del d.l. n. 135/2018, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al suesposto comma 2, primo periodo, quindi fino a 2.200 unità per gli anni 2020 e 2021;
- il comma 4 sancisce che la posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente;
- il comma 5 precisa che gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
- i commi 6 e 7, infine, avvertono affinché si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e concedono che, quale conseguenza delle previsioni in commento, possa essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato previsti dai concorsi successivamente indetti;
l'art. 263, prevede delle modifiche in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile. Nello specifico:
- il comma 1, mira ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche Amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura dì tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduate riavvio delle attività produttive e commerciali. In particolare, prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2020, del lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Conseguentemente, viene disposto che, a partire dal 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), cesserà di avere effetto;
- il comma 4 bis, modifica l'art. 14 della legge n. 124/2015 (recante disposizioni in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche), prevedendo che entro il 31 gennaio di ciascun anno le amministrazioni pubbliche redigano, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il suddetto Piano individua le modalità alternative dello smart working e riconosce, per le attività che possono essere svolte in siffatta modalità lavorativa, ad almeno il 60 per cento dei dipendenti di potersene avvalere, garantendo al contempo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Il POLA definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale. anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del Piano, il lavoro agile si applica ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.
Quanto sopra allo scopo di rappresentare, dall'angolo visuale di questo Dipartimento, una cornice informativa delle novità introdotte in sede di conversione in legge del decreto n. 34/2020.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Mannella
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Prot. n. 557/PAS/U/010716/12982.D(11)
Roma, 21 settembre 2020
OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle norme recanti proroghe dei termini procedimentali e di validità dei provvedimenti amministrativi.
- Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (6), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"
- Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante " Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020".
Seguito: a) n. 557/PAS/U/005144/12982.D(11) del 13.05.2020
Premessa.
Come è noto, a seguito dell'emanazione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 sono state diramate, con l'atto di indirizzo indicato a seguito sub a), indicazioni per l'uniforme applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni introdotte dalla decretazione d'urgenza, al fine di rimodulare i tempi dell'azione amministrativa durante l'emergenza causata dalla diffusione del "COVID-19.
Tali disposizioni prevedevano:
1. la sospensione sino alla data del 15 maggio 2020 dei termini relativi ai procedimenti amministrativi che risultavano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ad essa (art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e art. 37 del D.L. n. 23/2020);
2. la proroga - per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza - della validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, comunque denominati, giunti a scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020);
3. la proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, che sono giunti a scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 (art. 104, comma 1, del D.L. n. 18/2020).
Più recentemente, la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ed il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 sono nuovamente intervenuti a modificare il quadro normativo appena delineato, rendendo necessario fornire gli opportuni aggiornamenti alle indicazioni contenute nel richiamato atto di indirizzo.
1. Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sottoposte alla legislazione di pubblica sicurezza.
Si premette che è ormai spirato il termine - fissato al 15 maggio 2020 - di cui all'articolo 37 del D.L. n. 23/2020, relativo alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, ovvero attivati successivamente a quella data, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1, del D.L. n.18/2020, convertito nella legge n. 27/2020.
Pertanto, sono recentemente giunti a scadenza i termini riferiti ai:
Attualizzando, quindi, le indicazioni già fornite con la citata circolare indicata a seguito sub a), è stato predisposto il seguente prospetto riassuntivo delle diverse ipotesi ricorribili.
Tabella 1
Riepilogo modalità applicative della moratoria sui termini procedimentali
2. Ulteriore proroga della validità delle autorizzazioni di polizia.
Come è noto, l'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, come novellato dalla legge di conversione n. 27/2020, aveva inciso sulla "durata" dei provvedimenti amministrativi durante lo stato d'emergenza, prevedendo che la validità di un'ampia gamma di provvedimenti ad effetti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari - tra cui gli atti, comunque denominati, ad affetti autorizzatori ed abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 fosse prorogata per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato d'emergenza. Prendendo a riferimento la data del 31 luglio 2020 - quale termine per la cessazione dello stato di emergenza (delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020) la validità dei provvedimenti in parola risultava prorogata fino al 29 ottobre 2020.
Sennonché l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 83/2020 ha ora modificato l'art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 - ed ha rimodulato il termine dello stato di emergenza" fissandolo, per ora, al prossimo 15 ottobre 2020.
L'intervenuta proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre p.v. comporta conseguentemente che le autorizzazioni e le abilitazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza, scadute tra il 31 gennaio ed il 31 luglio scorso, conservino la loro validità per i 90 giorni successivi a tale data e vengano quindi a scadenza il prossimo 13 gennaio 2021, e non più, come precedentemente indicato, il 29 ottobre 2020.
In tali termini, debbono, pertanto, ritenersi aggiornate le indicazioni formulate in merito con il richiamato atto di indirizzo indicato a seguito sub a).
Gli effetti prodotti dalla modifica in questione sono riassunti nella seguente Tabella 2 che contiene esemplificazioni riferite allo specifico contesto delle autorizzazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza.
Tabella 2
Effetti sul sistema delle autorizzazioni di polizia della proroga ex art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020 e art. 1, comma 1, D.L. 15 marzo 2020, n. 19, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b) D.L. n. 83/2020.
3. Ulteriore proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità.
Nell'atto di indirizzo indicato a seguito sub a) è stato, inoltre, rappresentato che era prorogata fino al 31 agosto 2020 - ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.L. n. 18/2020 - la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, che sono giunti a scadenza a partire dal 31 gennaio 2020
Si è, altresì, rappresentato che ricadono nell'alveo della disciplina del citato art. 104 - in quanto muniti di fotografia e rilasciati da un'Amministrazione dello Stato - anche i libretti personali per licenza di porto d'armi a norma dell'art. 61 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e i libretti personali delle guardie giurate, di cui all'art. 71 dello stesso Regio Decreto.
Al riguardo, si annota che l'art. 157 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020, al comma 7-ter, dispone l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020 della validità dei citati documenti - prima fissata al 31 agosto 2020.
Pertanto, aggiornando le indicazioni di cui al paragrafo 4 del richiamato atto di indirizzo a seguito sub a), la validità dei suindicati libretti, quali documenti di riconoscimento e di identità, deve oggi intendersi estesa fino al 31 dicembre 2020.
La seguente Tabella 3 illustra l'effetto prodotto dalla misura recata dall'art. 104 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 157, comma 7-ter, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Tabella 3
Esemplificazione degli effetti previsti dall'art. 104 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 157, comma 7-ter, del DL 9 maggio 2020, n. 34
4. Indicazioni conclusive.
Nel confermare tutte le altre indicazioni formulate con il più volte richiamato atto di indirizzo indicato a seguito sub a), si pregano i Sigg.ri Prefetti di voler partecipare, ai sensi dell'articolo 19, comma terzo, del D.P.R. n. 616/1977, i contenuti della presente circolare ai Sindaci dei Comuni delle rispettive Province, onde consentire loro di adottare le opportune misure nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente garantita.
I Sigg.ri Prefetti dei Capoluoghi di Regione sono, inoltre, pregati, nell'esercizio delle prerogative attribuite dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di partecipare nelle forme ritenute più opportune i contenuti del presente atto di indirizzo alle rispettive Amministrazioni Regionali, al fine di assicurare un'adeguata informazione per gli aspetti di eventuale interesse.
Infine, i Sigg. Prefetti sono, altresì, pregati di valutare la possibilità di estendere gli aggiornati indirizzi qui formulati anche alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le diverse associazioni di categoria interessate.
Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione, si rappresenta che l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per eventuali ulteriori contributi.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gambacurta
Min. Interno - Circ. 22/02/2020 n. 1596 - Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19) - Aggiornamento
Min. Interno - Circ. 22/12/2020 n. 15350 - La circolare con le indicazioni per gli spostamenti durante le prossime festività
Min. Interno - Circ. 23/03/2020 n. 15350 - COVID-19 - Attività produttive industriali e commerciali. Attività professionali.- Spostamenti
Min. Interno - Circ. 24/03/2020 n. 258 - Disposizioni su fondi destinati a contribuire all'erogazione di compensi lavoro straordinario ed acquisto DPI Polizia Locale
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Prot. n. 3511
Roma, 24 marzo 2020
Oggetto: Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.
Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge in oggetto, c.d. decreto legge "cura Italia".
L'articolo 103, comma 1, del suddetto decreto legge prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Allo stesso tempo, la norma demanda alle pubbliche amministrazioni ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
Il comma 2 prevede, inoltre, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Al riguardo, si ritiene opportuno procedere ad una ricognizione, in particolare, dei procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e in materia di cittadinanza, ai fini di una uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni in esame.
1. Sportelli Unici per l'Immigrazione
Per quanto riguarda le attività degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, la sospensione dei termini fino al 15 aprile si applica ai procedimenti conseguenti alle istanze di:
Rientrano, altresì, nella sospensione dei termini di cui al citato art. 103, le procedure relative alla gestione dell'accordo di integrazione previste dal d.P.R 14 settembre 2011 n. 179. In particolare sono sospesi i termini relativi:
Analogamente sono sospesi i termini previsti dal d.m. 4 giugno 2010 per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Si fa, altresì, presente che restano sospesi gli ulteriori termini connessi alle fasi endoprocedimentali di competenza degli Sportelli Unici quali, ad esempio, la produzione di documentazione integrativa da parte degli interessati, l'acquisizione dei pareri nonché la convocazione dei cittadini stranieri.
Inoltre, in virtù della proroga della validità dei provvedimenti che scadono tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, ai sensi del comma 2 del citato art. 103, i nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare, in scadenza nel predetto arco temporale, manterranno la propria validità fino al 15 giugno 2020, ai fini della richiesta del relativo visto di ingresso.
Gli Sportelli Unici per l'Immigrazione vorranno, comunque, adottare modalità organizzative idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, compatibilmente con le misure straordinarie in materia di lavoro agile adottate ai sensi dell'art. 87 del d.l. "cura Italia" e con la chiusura al pubblico degli Sportelli medesimi e degli Uffici immigrazione delle Questure.
2. Cittadinanza
In materia di cittadinanza, la disposizione dell'art. 103 comma 1 del decreto legge in oggetto si applica ai termini dei procedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio e per residenza, di cui agli articoli 8, 9 ter e 10 bis della legge 91/92, agli articoli 5 e 7 del DPR n. 572/93 e agli articoli 2, 4 e 8 del d.P.R. n. 362/94. Restano altresì sospesi, dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli ulteriori termini connessi alle fasi endoprocedimentali e propedeutiche all'adozione dei provvedimenti finali, quali ad esempio la convocazione dei richiedenti in Prefettura, su cui è stata già richiamata l'attenzione con circolare n. 2537 della competente Direzione centrale in data 10 marzo 2020. Si informa che tale sospensione è stata già attivata nel sistema informatico di cittadinanza Sicitt per i procedimenti di cittadinanza per residenza e per matrimonio dall'estero, di competenza di questo Dipartimento e di quelli per matrimonio in Italia, di competenza delle Prefetture.
L'inevitabile rallentamento dell'attività relativa ai procedimenti in materia di cittadinanza, pur in costanza della continuità assicurata attraverso gli strumenti previsti dalle disposizioni in atto vigenti, richiederà, al termine dell'emergenza, l'adozione da parte degli Uffici periferici di misure organizzative finalizzate alla conclusione dei procedimenti più urgenti, in relazione alla scadenza ovvero alle esigenze motivate degli interessati.
La competente Direzione centrale provvederà ad individuare opportune soluzioni tecniche e amministrative per assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa e il supporto agli Uffici periferici, con particolare considerazione per le realtà territoriali che versano in particolare situazione di emergenza.
Al fine di garantire informazione ai Comuni e alle Rappresentanze diplomatiche, si evidenzia che rientrano nella prevista sospensione anche i termini connessi ai procedimenti di acquisto della cittadinanza che esulano dalla competenza di questo Dipartimento e appartengono a quella degli Ufficiali di Stato civile in Italia e all'estero. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, per l'elezione di cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia al diciottesimo anno di età, nonché della disposizione di cui all'articolo 10, per la prestazione del giuramento.
Con riguardo alle certificazioni, anche del Paese di origine, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, prodotte dai richiedenti la cittadinanza nell'ambito dei cennati procedimenti per matrimonio e per residenza, trova applicazione, infine, la disposizione dell'art. 103, comma 2 del decreto legge in oggetto che ne assume la validità fino al 15 giugno 2020.
3. Ulteriori procedimenti amministrativi
Per completezza, si evidenzia, nell'ambito dei procedimenti di competenza, che la sospensione di cui al menzionato articolo 103 comma 1 si applica, altresì:
IL CAPO DIPARTIMENTO
Michele di Bari
Min. Interno - Circ. 26/03/2020 n. 1045 - Standby per l'utilizzo di droni da parte delle Polizie Locali
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Prot. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20
Roma, 26 marzo 2020
Oggetto: D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Seguito: f. n. 555/DOC/C/DIPPS/FUNCTR/1562/20 del 23.03.2020.
Si fa seguito alla circolare sopra indicata, per segnalare che, nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 79 di ieri 25 marzo, è stato pubblicato il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, in Allegato A.
Il provvedimento aggiorna, innanzitutto, la cornice giuridica - finora stabilita dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 - sulla base della quale vengono emanati i provvedimenti di individuazione delle misure da osservarsi per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Vengono, inoltre, individuate le tipologie di misure adottabili (art. 1) e viene confermato che esse sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2, comma 1), secondo un percorso che ammette la possibilità di un coinvolgimento delle Autonomie.
Viene, inoltre, prevista la possibilità che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente Consiglio dei Ministri, possano essere adottate misure interinali sia da parte del Ministero della Salute che da parte dei Presidenti delle Regioni (art. 2, comma 2 e art. 3, comma 1).
L'art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2020 fa salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei provvedimenti di determinazione delle misure di contenimento che sono stati emanati in attuazione del D.L. n. 6/2020.
La disposizione stabilisce, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo, del 9 marzo 2020, del'11 marzo e del 22 marzo uu.ss.; gli altri provvedimenti di determinazione delle misure per il contenimento restano in vigore per un ulteriore periodo di dieci giorni (cioè fino al 4 aprile p.v.).
In questo contesto, si attira particolarmente l'attenzione delle SS.LL. sulle previsioni recate dall'art. 4 del decreto legge che ridefinisce le sanzioni applicabili nei casi di inosservanza delle misure stabilite per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.
Su questo versante, il decreto legge prevede che le trasgressioni alle predette misure siano punite da una specifica figura di illecito amministrativo che prevede la sanzione del pagamento di una somma di denaro da 400 a 3.000 euro, che è raddoppiata nel caso di reiterata violazione (art. 4, commi 1 e 5).
È inoltre previsto che, nel caso in cui si controverta delle violazioni delle misure contemplate dall'art. 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z), e aa), del decreto legge, al pagamento della pena pecuniaria si aggiunge anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività economica per un periodo da 5 a 30 giorni.
L'autorità competente ad irrogare le sanzioni in questione è individuata nel Prefetto, per le violazioni delle prescrizioni stabilite dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge, mentre le violazioni alle previsioni contenute nei provvedimenti di cui al successivo art. 3 sono irrogate dalle Autorità che li hanno adottati.
Si evidenzia che, con l'introduzione di questa figura di illecito amministrativo, non è più applicabile ai comportamenti violativi delle misure in discorso la fattispecie di cui all'art. 650 c.p. (art. 4, comma 1).
Di contro, vengono aumentate le pene previste per la specifica ipotesi di reato prevista dall'art. 260 del T.U. delle Leggi sanitarie, di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, a titolo del quale viene ad essere punita la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, in quanto risultate positive al COVID-19 (art. 4, comma 6).
Per effetto di questa norma, diventano punibili a titolo della nuova ipotesi di illecito amministrativo anche le inosservanze delle ripetute misure, commesse anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 19/2020 in commento (art. 4, comma 8).
Resta, altresì, confermato che spetta al Prefetto, previa informazione al Ministro dell'Interno, assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento della diffusione del virus avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, sentiti i competenti Comandi territoriali, del personale delle Forze Armate, cui deve essere attribuita la qualifica di agente di p.s..
Ciò premesso, al fine di agevolare le verifiche sul rispetto dei provvedimenti vigenti per la prevenzione dell'epidemia da COVID-19, alla luce anche del rinnovato quadro sanzionatorio, è stato predisposto un aggiornato modello di autodichiarazione, qui unito in Allegato B, che gli interessati potranno compilare in occasione dei consueti controlli.
Si aggiunge che, sempre nell'ottica di fornire ogni possibile supporto per la migliore realizzazione delle predette verifiche e per semplificare gli oneri del cittadino, questo Dipartimento sta predisponendo anche una raccolta delle misure in vigore in ciascuna Regione, sulla base dei provvedimenti emessi dalle locali Amministrazioni regionali.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Gabrielli
MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO DEL MINISTRO
Prot. n. 18824
Roma, 26 marzo 2020
Oggetto: Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, di modifica del d.P.C.M. 22 marzo 2020.
La straordinaria necessità ed urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha condotto all'adozione del decreto legge in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020.
Il provvedimento in parola rimodula e precisa le misure già contemplate dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) [1] regolamentandone le modalità di adozione secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso.
Con l'art. 1, comma 1, del decreto legge si introduce la possibilità di adottare, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza - dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e fissato al 31 luglio 2020 - una o più delle misure indicate nel comma 2 dello stesso articolo, eventualmente modulandone l'applicazione in aumento o in diminuzione secondo l'andamento dell'epidemia.
La puntuale elencazione contenuta nell'art. 1, comma 2, ripropone l'ampia articolazione di misure finalizzate a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dall'attuale situazione epidemiologica, suscettibili di incidere sulle libertà di circolazione, di riunione, di culto, di impresa.
Un rilevante elemento di novità, sul quale si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., è contenuto nell'art. 1, comma 3, del decreto, che prevede, per la durata dell'emergenza, il potere del Prefetto di imporre lo svolgimento delle attività che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l'effettività e la pubblica utilità.
L'ampia formulazione della previsione normativa affida al prudente apprezzamento delle SS.LL. la valutazione in merito alla ricorrenza dei presupposti necessari all'esercizio del potere in parola, che riveste, come è evidente, carattere di straordinarietà e della cui eventuale attivazione si chiede di voler comunque informare preventivamente questo Gabinetto.
Si evidenzia, infatti, in proposito, come le SS.LL siano chiamate a svolgere una delicata funzione di contemperamento tra l'esigenza di garantire la continuità di servizi di pubblica utilità e il rispetto della libera iniziativa individuale, tanto che la norma stessa ha previsto espressamente la necessità della preventiva ed informale consultazione delle parti sociali interessate.
L'art. 2 del decreto-legge conferma la previsione che le misure di contenimento sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, allorché riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.
La norma introduce, peraltro, la possibilità che tali decreti siano adottati su proposta dei presidenti delle regioni o del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sentiti i Ministri sopra citati, a seconda che le misure riguardino una o alcune specifiche regioni ovvero l'intero territorio nazionale.
È stato inoltre previsto uno specifico richiamo, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità in sede di adozione dei decreti attuativi, al Comitato tecnico-scientifico, istituito con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
Il decreto fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati in attuazione del citato decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e conferma la vigenza, fino al 3 aprile 2020, delle misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto in argomento. Le ulteriori misure, adottate con provvedimenti statali ovvero con ordinanze regionali o sindacali, ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
Con l'art. 3 si è inteso delineare una cornice normativa all'interno della quale inquadrare l'adozione di misure urgenti da parte di Regioni e Comuni per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza in atto.
È previsto, in primo luogo, che le ordinanze regionali e comunali, adottate per ragioni di sanità sulla base della normativa in materia, possano essere emanate nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1, del nuovo decreto-legge, ma con efficacia limitata fino a tale momento e solamente per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio della Regione o del Comune interessati.
In tale quadro è, altresì, stabilito che, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno dispone prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
Si segnala, inoltre, il secondo comma dell'articolo in parola il quale precisa che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.
Tale ultima norma recepisce la ratio dell'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che viene, dunque, abrogato ai sensi dell'art. 5, comma I, lettera b), del decreto-legge in esame.
Nel confermare le indicazioni già fornite con circolare del 2 marzo scorso in tema di provvedimenti adottati dai Sindaci ex artt. 50 e 54 del T.U.E.L., le SS.LL., con riferimento alle ordinanze regionali, nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio attribuite dalle vigenti disposizioni e nel rispetto del principio di leale collaborazione, avranno cura di far rilevare, per il tramite del Prefetto capoluogo di regione e d'intesa con questo Gabinetto, le problematiche applicative che dovessero discendere dall'adozione di provvedimenti non coerenti con le previsioni statali.
Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l'art. 4 del decreto legge innova la precedente disciplina, superando lo strumento originariamente individuato nell'art. 650 del codice penale a favore di una differenziazione tra gli illeciti.
Viene operata infatti una distinzione tra le ordinarie violazioni delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni) e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (art. 1, comma 2, lett. e), costituente reato ai sensi dell'art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dello stesso art. 4 del decreto legge in esame.
L'art. 4, al comma 3, conferma l'applicazione della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle violazioni, rinviando altresì ai commi 1, 2, e 2.1 dell'art. 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano le diverse modalità di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative.
Se l'intervenuta depenalizzazione delle ordinarie violazioni comporta il venir meno della possibilità di garantire l'immediata effettività della sanzione attraverso lo strumento del sequestro preventivo, si evidenzia che la stessa finalità è assicurata dalla previsione introdotta dall'art. 4, comma 4, del decreto legge.
Tale norma stabilisce, infatti, che, all'atto dell' accertamento di alcune specifiche violazioni, espressamente indicate al comma 2 dello stesso art. 4, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, per una durata non superiore a 5 giorni. Tale periodo di chiusura provvisoria viene scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
L'efficacia afflittiva della sanzione accessoria della chiusura provvisoria è ulteriormente rafforzata dalla previsione della sua applicazione nella misura massima in caso di reiterazione della violazione.
In tema di irrogazione di sanzioni, l'art. 4, comma 3, stabilisce la competenza del Prefetto in relazione alla violazione delle misure di cui all'art. 2, comma 1, adottate con decreti presidenziali; le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art. 3, invece, sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte, prevedendo in tal senso una specifica competenza di regioni e comuni.
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dalle SS.LL. dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'interno" PG 6 "Altre entrate di carattere straordinario", IBAN IT 12 A 0100003245350014356006 (Tesoreria Centrale di Roma).
La norma prevede, altresì, la sospensione dei termini per i relativi procedimenti stabilita dall'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, più specificamente per la parte che qui interessa, dal primo comma di quell'articolo.
Si richiama inoltre l'attenzione sulla previsione dell'art. 4, comma 8, del decreto in parola che, nell'affrontare le questioni di diritto intertemporale originate dalle disposizioni introdotte dal nuovo decreto in materia sanzionatoria, stabilisce che le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, prevedendo, tuttavia, una applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà.
In proposito, si evidenzia che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 101 ed in particolare quella di cui all'art. 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, concernente la trasmissione degli atti dei procedimenti relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi da parte dell'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa competente.
Le SS.LL. vorranno pertanto assumere i necessari contatti con i locali Uffici Giudiziari per concordare tempi e modalità di trasmissione dei relativi atti, esplorando la possibilità di regolarne il flusso in modo da non gravare eccessivamente, nell'attuale contesto emergenziale, sull'organizzazione di codesti Uffici, al fine di consentire l'osservanza dei termini di legge per la notifica agli interessati delle violazioni amministrative.
Nel solco dei precedenti interventi normativi, il decreto legge rinnova l'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell'Interno, l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, sentiti i competenti comandi territoriali, delle Forze armate al cui personale, impiegato nell'applicazione delle misure di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legge, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza con provvedimento prefettizio.
Appare evidente come la disposizione in esame s'inquadri nel generale contesto delle funzioni e delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza cui compete la funzione di coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (art. 13, comma 3 della legge 1 aprile 1981 n. 121).
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Si richiama, infine, l'attenzione delle SS.LL sulle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, ai sensi dell'art. 1, lett. a) dello stesso decreto.
II provvedimento aggiorna l'elenco dei codici ATECO, integrando, da un lato, le filiere già previste nell'allegato 1 al decreto e, dall'altro sospendendo le attività non ritenute essenziali.
Al riguardo, si segnala la disposizione dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale che fissa al 28 marzo 2020 il termine entro il quale le imprese, tra quelle individuate dall'aggiornamento, devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Si confida nella consueta e puntuale collaborazione delle SS.LL., facendo riserva di fornire ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni.
IL CAPO DI GABINETTO
F.to Piantedosi
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[1] Abrogato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 25 marzo 2020, ad eccezione degli art. 3, comma 6 bis, e 4.
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