Min. Interno - Circ. 27/03/2020 n. 2416 - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative

Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria
delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato

27 marzo 2020

Prot. n. 300/A/2416/20/115/28

Oggetto: Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative.

 

Il DL 25.3.2020 n. 19 (di seguito indicato come DL) all'articolo 4 ha previsto che tutti i comportamenti, che costituiscono violazione delle misure di contenimento dell'epidemia disciplinate con DPCM (art. 2 DL 19/2020), ovvero con provvedimenti · temporanei delle Regioni o del Sindaco (nei casi e nelle materie ammesse ai sensi dell'art. 3 del DL 19/2020), sono puniti con sanzioni amministrative.

Tali sanzioni, relative a violazioni di disposizioni dettate nell'ambito dell'emergenza COVID-19, sono applicate a tutti i comportamenti illeciti posti in essere a partire dal 26.3 .2020. Da questa data, infatti, per espressa indicazione del DL, ai comportamenti indicati non si possono applicare le pene previste dall'art. 650 CP, né qualsiasi altra pena o sanzione amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle prescrizioni imposte da emergenze sanitarie.

L'articolo 4, comma 8, disciplina anche la sorte di tutti gli illeciti relativi a fatti accertati in precedenza, prevedendo l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al DLG 507/1999.

L'attività di accertamento degli illeciti previsti dall'art. 4 del DL e quella di irrogazione delle sanzioni è disciplinata dalle norme della L. 689/1981, salvo per quanto riguarda il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che, invece, segue le regole dell'art. 202 CdS, come espressamente indicato dall'articolo 4 comma 3.

Allo scopo di uniformare le procedure di contestazione degli illeciti in argomento, che assumono una rilevante importanza nell'ambito dell'azione di controllo del rispetto delle misure adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

 

1 Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta

Quando la violazione richiamata dal DL è commessa senza l'utilizzo di un veicolo (è il caso del pedone che circola sulla strada o della persona che è all'interno di una stazione ferroviaria, di colui che è a bordo di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo come definito dall'articolo 46 CDS, ecc.) la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400,00 a euro 3.000,00) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 400,00. Si applicano sempre le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30%, come previsto dall'art. 202, comma 1, CDS quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (la dilatazione del termine di 5 giorni, previsto nell'art.202 CdS, a 30 giorni è stato introdotto dall'art. l 08 del DL 181 2020 e fino al 31 maggio 2020). La somma da pagare in forma agevolata è di euro 280,00.

 

2 Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli

Le norme del DL (cfr. art. 4, comma 1, ultimo periodo) prevedono una maggiorazione delle somme da pagare nel caso in cui la violazione delle misure di contenimento sia effettuata con l'utilizzo di veicoli. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell'illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso. In ragione di tale disposizione, se la violazione è commessa con l'uso di un veicolo, la sanzione da pagare è aumentata fino ad 1/3. Per l'operatore di polizia che accerta la violazione, tale norma deve essere applicata prevedendo l'aumento di 1/3 in misura fissa delle sanzioni edittali, non essendo possibile per questi definire, in misura discrezionale, l'entità della maggiorazione. Pertanto, in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4.000) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33. Anche in tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020), come previsto dall'art. 202, comma 1, CDS . La somma da pagare in forma agevolata è, perciò, di euro 373,34.

 

3 Procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal dl

La competenza ad accertare gli illeciti appartiene a tutti i soggetti indicati dall'art. 13 della L. 689/1981, compresi, per la violazione di provvedimenti provvisori temporanei delle regioni o dei sindaci, i soggetti individuati dalle leggi regionali in materia. Si applicano gli strumenti di accertamento e le procedure previste dalla L. 689/1981 e dalle norme regionali.

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie (e quindi a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento), appartiene:

- al Prefetto, per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM, ai sensi dell'ari. 2 del DL;

- al Presidente della Regione o al Sindaco per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati, da questi enti locali, ai sensi dell'art. 3 del DL, ciascuno nell'ambito della propria competenza, in attesa di un DPCM che regolamenti la situazione d'emergenza.

Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 L. 689/1981 entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

In questa fase dell'emergenza sanitaria relativa all 'epidemia del virus, il procedimento d'irrogazione delle sanzioni è sospeso fino al 15 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Fino a quella data è parimenti sospeso anche il termine per presentare scritti difensivi (v. art. 103 del DL 18/2020).

Non è invece sospesa l'attività di accertamento e di contestazione immediata degli illeciti, che deve essere sempre completata dagli organi di polizia e dagli altri soggetti che, ai sensi dell'art. 13 della L. 68911981, possono esercitare tale attività con la redazione e la consegna immediata al trasgressore del relativo verbale di contestazione (salvo che non sia possibile effettuare la contestazione immediata).

Per la verbalizzazione degli illeciti possono essere utilizzati gli stampati in dotazione, a cui dovranno essere apportate, ove necessario, modifiche o integrazioni per rendere l'illustrazione della procedura coerente con le disposizioni descritte nella presente.

 

4 Modalità di pagamento

Il DL stabilisce che, per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, si faccia riferimento alle norme dell'art. 202 CdS, comprese quelle relative al pagamento in forma scontata ed a quello effettuato nelle mani dell'agente accertatore, se munito di idoneo strumento elettronico di pagamento. Perciò, il pagamento della sanzione può avvenire, alternativamente:

- presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;

- a mezzo di versamento in conto corrente postale;

- se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario.

Tuttavia, qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura che consente di pagare e di accreditare la somma pagata in modo contabilmente compatibile con la gestione amministrativa degli illeciti in argomento, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura agevolata con riduzione del 30%.

Per le violazioni accertate dalle Forze di Polizia i cui proventi sono destinati allo Stato è previsto, come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario sul capo XIV capitolo 3560, "Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell'interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario", con IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma. Il trasgressore deve indicare nella causale del bonifico il numero del verbale di contestazione e la provincia ove è avvenuto l'accertamento. Inoltre, egli deve essere avvisato che copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore che ha redatto il verbale [1].

Quando destinatario dei proventi è la Regione o il Comune, si applicano le modalità di pagamento che saranno indicate sul territorio da quegli enti.

Occorre precisare che i termini di pagamento sono attualmente sospesi fino al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Il trasgressore che lo desidera, e se ciò è possibile in funzione dell'operatività dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore, può comunque pagare anche durante tale periodo.

[1] Per la Polizia di Stato si allega il facsimile di mod.352 PolStr, nella doppia versione riferita ad illecito commesso da pedone o da persona a bordo di veicolo, significando che, come da disposizioni vigenti, la gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio è in capo alla Sezione Polizia Stradale che ha in carico i verbali e a cui il trasgressore dovrà far pervenire (preferibilmente tramite email o PEC) la prova dell ' avvenuto pagamento per interrompere il procedimento sanzionatorio (allegati 1 e 2).

 

5 Sanzioni accessorie a carico di esercizi commerciali e attività lavorative

La presente non disciplina l'irrogazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o attività che il DL all'articolo 4 comma 2 prevede per alcuni dei casi descritti nel medesimo testo normativo all'articolo 2, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa).

Non disciplina neppure il declassamento a violazione amministrativa dei fatti reato accertati sin alla data del 25 marzo 2020 per le quali si rimanda a specifiche direttive.

 

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

 

Il Direttore centrale
Forgione

Min. Interno - Circ. 27/10/2020 n. 15350/117(2)/1 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. 15350/117(2)/1 Uff III-Prot.Civ.

Roma, 27 ottobre 2020

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

L'evolversi della situazione epidemiologica, contrassegnato da un ulteriore incremento dei contagi giornalieri da COVID-19, ha comportato la necessità di introdurre nuove, più restrittive misure di contrasto alla diffusione del virus, adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 265 del 25 ottobre 2020.

Le disposizioni del suddetto d.P.C.M. trovano applicazione dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020 - come modificato e integrato dal d.P.C.M. 18 ottobre 2020 - e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

In relazione ai principali aspetti di novità contemplati dal provvedimento in esame, si ravvisa l'opportunità di fornire alcune indicazioni applicative, nonché taluni elementi di chiarimento.

Raccomandazioni

Nel d.P.C.M. 24 ottobre 2020, come già in precedenti provvedimenti, si rinvengono alcune nuove previsioni di contenuto esortativo, formulate in termini di raccomandazione, le quali, benché non correlate a sanzioni, intendono sollecitare l'adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli.

Mobilità personale (art. 1, comma 4)

Rientra nel novero delle suddette previsioni l'articolo in epigrafe, con il quale viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Si fa presente che, trattandosi di raccomandazione, non occorre che le persone interessate ai suddetti spostamenti siano munite di autodichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (3).

Resta ferma, invece, la necessità di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi di limitazioni alla mobilità introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale.

Ricevimento di ospiti nelle abitazioni private (art. 1, comma 9, lett. n)

Per quanto riguarda il ricevimento di ospiti presso la propria abitazione, il d.P.C.M. in commento rafforza la raccomandazione riferita al medesimo contesto contenuta nel precedente provvedimento presidenziale.

Tenuto conto della stringente necessità di prevenire la diffusione del virus, che può essere agevolata da contatti occasionali anche tra familiari non conviventi, e pertanto di adeguare i propri comportamenti, anche nella sfera privata, a un principio di massima cautela, viene raccomandato che nelle abitazioni private si eviti di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Va da sé che anche ove ricorrano tali particolari circostanze andranno seguite le regole prudenziali legate all'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

Si ribadisce, a beneficio dell'attività degli organi accertatori, che le previsioni del d.P.C.M. esplicitate in forma di raccomandazione non determinano, nel caso di comportamenti difformi, l'irrogazione di sanzioni.

Il d.P.C.M. contiene nuove restrizioni in vari ambiti, che qui si illustrano di seguito, finalizzate nel loro complesso a ridurre la mobilità, soprattutto in quei contesti in cui possono ricorrere condizioni di maggiore concentrazione di persone.

Parchi tematici e di divertimento (art. 1, comma 9, lett. c)

La disposizione in epigrafe sospende le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Con riguardo all'ambito applicativo di tale previsione non può che confermarsi quanto in proposito contenuto, in parte qua, nella specifica scheda tematica di cui all'allegato 9 del d.P.C.M., cui integralmente si rinvia.

Attività sportiva (art. 1, comma 9, lett. e), f) e g).

Diversamente dal precedente d.P.C.M., per effetto del nuovo provvedimento (art.1, comma 9, lettera e), gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, restano consentiti solo nel caso in cui si tratti di eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici.

Rispetto al precedente regime, sono quindi ora oggetto di sospensione anche le manifestazioni sportive di interesse regionale.

La disposizione in commento, sempre allo scopo di ridurre al massimo le occasioni di potenziale contagio, prevede che le manifestazioni sportive in questione siano consentite "a porte chiuse", se tenute in impianti, ovvero senza la presenza di pubblico, se all'aperto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Sono inoltre sospese (art. 1, comma 9, lettera f) le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi.

Occorre chiarire che la disposizione riguardante la sospensione delle attività che si svolgono nelle palestre e nelle piscine, o in impianti e strutture similari, va letta in combinato disposto con l'ultimo inciso contenuto nella lett. e), il quale consente agli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, lo svolgimento in tali impianti e strutture delle competizioni e delle sessioni di allenamento, purché esse avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

È doveroso altresì precisare, anche in relazione a quanto si dirà infra a proposito degli sport di contatto, che le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento.

Per quanto riguarda, invece, gli sport di contatto, individuali e di squadra, si segnala che sono state innanzitutto introdotte (art.1, comma 9 lettera g) le medesime restrizioni già sopra evidenziate in sede di commento alla lettera e), con la conseguenza che ora potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso o all'aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico.

Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.

Si precisa, infine, che la sospensione dei centri, culturali, sociali e ricreativi, prevista nella lett. f), determina la conseguente sospensione dell'eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell'attività svolta nei suddetti centri.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 1, comma 9, lett. 1)

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, già precedentemente sottoposte a restrizioni relative agli orari di apertura e chiusura, per effetto della citata disposizione sono ora del tutto sospese. Tale sospensione viene peraltro estesa anche ai casinò.

Spettacoli aperti al pubblico (art. 1, comma 9, lett. m)

La disposizione in epigrafe stabilisce la generalizzata sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi all'aperto.

Feste: sagre e fiere (art. 1, comma 9, lett. n)

Diversamente da prima, il divieto di tenere feste, nei luoghi al chiuso e all'aperto, riguarda anche quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, e non conosce eccezioni connesse al numero dei partecipanti.

Viene altresì resa più rigorosa la misura relativa allo svolgimento delle sagre e fiere, qualunque ne sia il relativo genere, le quali, in base al nuovo d.P.C.M., sono vietate senza eccezioni, come chiaramente fa intendere anche il rafforzamento contenuto nel riferimento del divieto ad "altri analoghi eventi".

Convegni, congressi e altri eventi (art. 1, comma 9, lett. o)

La sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, già in vigore, è ora estesa anche ad altri eventi, ferma restando la possibilità di svolgimento con modalità a distanza.

Alla dizione "altri eventi" sono evidentemente riconducibili una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc.).

La disposizione in esame, infine, stabilisce che tutte le cerimonie pubbliche si svolgano nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, e in assenza di pubblico, e non più, dunque, con misure organizzative che ne limitino l'affluenza.

Attività didattica ed educativa (art. 1, comma 9, lett. s)

Tra le previsioni contenute nella disposizione in commento, si evidenzia quella in base alla quale le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sono chiamate ad adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9,00.

Esercizi commerciali ed esercizi pubblici (art. 1, comma 5; art. 1, comma 9, lett. ee)

Gli esercizi indicati in rubrica sono stati interessati da alcuni importanti interventi innovativi.

In primo, luogo, l'art. 1, comma 5, del decreto in commento sancisce l'obbligo per i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché per tutti gli esercizi commerciali, quale che ne sia la tipologia merceologica, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tale previsione, che il d.P.C.M. del 18 ottobre u.s. limitava ai servizi di ristorazione, viene ora estesa nella sua portata oggettiva per la medesima finalità, consistente nell'agevolazione delle attività di controllo.

Inoltre, l'art. 1, comma 9 lett. ee), con specifico riferimento alle attività dei servizi di ristorazione, interviene a modificarne gli orari di apertura e chiusura, superando la precedente differenziazione legata alla consumazione al tavolo, e stabilendo un'unica fascia oraria (dalle 5,00 fino alle 18,00) in cui sia consentito svolgere tali attività.

Viene, altresì, ridotto da 6 a 4 il numero massimo di persone che possono sedere allo stesso tavolo, salvo che si tratti di persone tutte conviventi, nel qual caso tale limite non trova applicazione.

Nell'ottica di una sempre maggiore limitazione delle occasioni di addensamento di persone, potenzialmente in grado di favorire la diffusione del contagio, è inoltre stabilito che il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è vietato dopo le ore 18,00.

Una previsione espressa è stata dettata con riguardo alla ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, che viene consentita senza limiti di orario esclusivamente per i clienti che vi siano alloggiati. Ne consegue che gli esercizi afferenti alle strutture alberghiere e ricettive potranno operare nell'ambito della finestra oraria 5,00-18,00 anche a beneficio di persone non ivi alloggiate.

Impianti nei comprensori sciistici (art. 1, comma 9, lett. mm)

In base a tale articolo è disposta in via generale la chiusura di tali impianti, salvo che non siano utilizzati da atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dagli Organismi di settore indicati dalla stessa norma. Detti impianti sono aperti anche agli sciatori amatoriali, solo nei casi in cui siano state adottate apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.

Pubbliche Amministrazioni (art. 3, comma 4)

Oltre alle previsioni già commentate relative alle attività didattiche, il nuovo d.P.C.M. stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, salvo le eccezioni indicate dalla stessa norma per il personale socio-sanitario o impegnato in attività emergenziali o in servizi pubblici essenziali, dispongono orari di ingresso differenziati per l'accesso del personale ai luoghi di lavoro.

La disposizione è evidentemente volta a diluire i flussi di mobilità determinati da esigenze lavorative, onde corrispondere alla più volte richiamata necessità di ridurre la concentrazione di persone nelle diverse fasce orarie della giornata.

Si ringrazia per l'attenzione e si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL

IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi

Min. Interno - Circ. 28/03/2020 n. 2417 - Utilizzo modelli per la compilazione dei verbali e gestione dei pagamenti. Precisazioni

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni, e per i reparti speciali della Polizia di Stato.

Prot. n. 300/A/2417/20/115/28

Roma, 28 marzo 2020

Oggetto: Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative. Precisazioni.

 

Si fa seguito alla nota prot n. 300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020, pari oggetto, con cui sono state fomite le prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Allo scopo di chiarire alcuni dubbi che sono stati rappresentati in questa prima fase di applicazione, si forniscono le seguenti precisazioni:

a) Il fac simile dei verbali allegati alla richiamata circolare sono stati predisposti a scopo illustrativo e per uniformità. Possono però essere utilizzati altri modelli apportando, ove ritenuto opportuno, le integrazioni per renderne il contenuto più aderente alle specifiche istruzioni operative fomite al personale dipendente.

b) Per la Polizia di Stato, gli stampati modello "352" che sono stati inoltrati a corredo della circolare, possono essere utilizzati anche da Uffici/ Reparti diversi dalla Specialità Polizia Stradale, a cui sono stati affidati in carico. Solo in questo caso, la successiva attività di gestione dei verbali potrà essere curata dalle Sezioni di Polizia Stradale, anche se l'accertamento della violazione è stato effettuato da personale dipendente da altri Uffici della Polizia di Stato. Pertanto l'utilizzo di stampati diversi dal modello "352", comporterà, viceversa, che tutte le attività successive alla contestazione e verbalizzazione dovranno essere curate direttamente dagli Uffici/Reparti da cui dipende il personale che ha accertato l'illecito.

c) Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle sanzioni relative ad accertamenti di violazioni di cui all'art. 4 del citato DL 19/2020, si precisa che i proventi relativi sono destinati allo Stato in tutti i casi in cui competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione è il Prefetto e cioè, per tutte le violazioni relative a misure restrittive disposte con DPCM, ai sensi dell'art. 2 del DL 19/2020, qualunque sia il soggetto che ha accertato l'illecito. Pertanto, anche le violazioni relative ad inosservanza di tali provvedimenti accertati dai Corpi o Comandi di Polizia Locale ovvero da altri funzionari o agenti facenti capo ad Amministrazioni non dipendenti dallo Stato devono essere pagate attraverso bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria Centrale di Roma, con l'IBAN bancario indicato nella circolare cui la presente fa seguito [1]. La gestione delle attività successive alla redazione del verbale sarà, naturalmente, curata dalle Amministrazioni da cui dipende chi ha accertato la violazione, secondo le procedure della L. 689/1981 e le indicazioni della richiamata circolare del 27 marzo u.s.

d) I proventi delle violazioni da chiunque accertate ai sensi dell'art. 4 citato, relative ad inosservanza di provvedimenti temporanei adottati dalle Regioni o da Sindaci ai sensi dell'art. 3 del DL 19/2020, invece, sono destinati agli stessi Enti che hanno adottato i provvedimenti e dovranno essere pagate con le modalità da essi determinate, sulla base delle leggi regionali o dei regolamenti locali che disciplinano la materia. Perciò, anche gli organi delle Amministrazioni dello Stato che accertano queste violazioni si conformeranno alle suddette indicazioni per compilare i verbali di contestazione.

* * *

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione

___

[1] Peraltro allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 202 CDS così come richiamate dal DL 19/2020 le Amministrazioni diverse dallo Stato possono, ove lo ritengano più opportuno, indicare nel verbale che il trasgressore può pagare con gli ordinari strumenti previsti da quella Amministrazione (versamento sul proprio conto corrente postale o bancario o versamento presso l'ufficio), curando successivamente di versare le somme così riscosse nel capitolo indicato 3560, attraverso l'IBAN della Tesoreria Centrale dello Stato.

Min. Interno - Circ. 29/03/2020 n. 19440 - Chiarimenti sul personale di Polizia Locale per l'accertamento di violazioni sulle misure di contenimento

MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ.

Roma, 29 marzo 2020

OGGETTO: Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Organi accertatori delle violazioni delle misure statali.

 

Stanno pervenendo a quest'Ufficio, anche in via informale, numerosi quesiti in ordine alla possibilità, da parte del personale dei Corpi delle polizie municipali, di svolgere, al pari degli appartenenti alle Forze di polizia, atti di accertamento e di contestazione delle violazioni alle misure disposte dallo Stato con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Si ritiene, in proposito, di dover preliminarmente evidenziare come l'articolo 4 del menzionato provvedimento normativo contenga un primo profilo, di carattere generale, riguardante i compiti volti ad assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza sanitaria in atto, ed un secondo profilo, di portata più limitata, riguardante l'accertamento e l'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative.

Il primo profilo, come già evidenziato con direttiva del Ministro dell'8 marzo scorso, chiama in causa l'intero spettro delle funzioni e delle prerogative che la legge riserva al Prefetto, a partire dalla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto ad eventuali turbative che dovessero derivare sia dal mancato rispetto delle misure stabilite a salvaguardia della salute dei cittadini, sia dalla compromissione del buon funzionamento di tutte quelle attività e iniziative adottate dalle Istituzioni per il superamento della presente fase emergenziale.

In merito a ciò, con circolare pari numero del 26 corrente, è già stata richiamata l'attenzione sul comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 19/2020, che rinnova l'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare l'esecuzione delle misure emergenziali avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, sentiti i competenti comandi territoriali, delle Forze armate, prevedendo l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza in favore del personale militare impiegato.

Sul punto, peraltro, la richiamata circolare ha precisato come il comma 9 s' inquadri nel contesto delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, cui compete la funzione di coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

In proposito, con particolare riferimento all'impiego del personale delle polizie locali, vanno necessariamente tenuti in considerazione gli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, in base ai quali, come noto, gli addetti al servizio di Polizia municipale, cui il Prefetto può conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, collaborano, nel territorio di loro competenza, con le Forze di polizia dello Stato a garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In considerazione di ciò, dunque, le Autorità provinciali di Pubblica sicurezza potranno legittimamente prevedere nelle relative pianificazioni di impiego del personale, come già evidenziato con la citata direttiva del Ministro dell'8 marzo scorso, tutte le "componenti" della stessa Amministrazione della pubblica sicurezza, con l'imprescindibile coinvolgimento delle Polizie municipali.

Infatti, come rappresentato dal Capo della Polizia con direttiva dello scorso 13 marzo, la diffusa azione di verifica necessaria in questa fase emergenziale impegna, non solo le Forze di polizia, ma anche i Comuni, per il tramite dei Corpi e Servizi di polizia locale, in un momento delicato per la vita del Paese in cui tutte le polizie, ivi comprese quelle locali, costituiscono risorse essenziali per garantire la sicurezza delle relative comunità, contribuendo altresì alla sorveglianza sul rispetto delle misure emergenziali adottate.

Relativamente al profilo dell'accertamento e dell'irrogazione di sanzioni di natura amministrativa, nel richiamare quanto rappresentato con direttiva dello scorso 26 marzo, si osserva che l'articolo 4 opera, inoltre, una chiara distinzione di ruoli affidando al Prefetto la competenza ad applicare le sanzioni per le violazioni delle misure disposte dalle Autorità statali nonché alle Regioni e ai Comuni quella di gestire i procedimenti sanzionatori per le violazioni dei rispettivi provvedimenti di cui all'articolo 3.

Per quanto riguarda, più specificamente, il potere di accertamento, il citato articolo 4, al comma 3, effettua un rinvio alla legge 24 novembre 1981 n. 689 che, all'articolo 13, attribuisce tale competenza agli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa".

In ragione di quest'ultima disposizione, tutto il personale titolare della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ivi compreso dunque il personale delle Polizie municipali, coinvolto dai Prefetti nel controllo del territorio per l'osservanza delle misure disposte dalle Autorità statali per il contenimento ed il contrasto dell'attuale fase emergenziale, potrà al contempo procedere all'accertamento delle violazioni sanzionate ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Il coinvolgimento dei Corpi delle polizie municipali è, altresì, consequenziale a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 13 della menzionata legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui all'atto dell'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, fra i quali, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, è ricompreso anche il personale delle polizie locali.

Giova, infine, richiamare l'attenzione sull'articolo 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto l'istituzione, presso questo Ministero, di un fondo finalizzato a contribuire, fra l'altro, proprio all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale delle polizie locali direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti, anche di derivazione statale, di contenimento del fenomeno epidemiologico.

Ciò premesso, le SS.LL., nell'ambito dell'attività di coordinamento e pianificazione dei servizi finalizzati a garantire un'attenta vigilanza sull'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza da COVID-19, vorranno continuare a garantire il più ampio coinvolgimento, unitamente alle Forze di polizia a competenza generale, di tutti gli altri Corpi i cui appartenenti siano titolari della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ivi compresi quelli delle polizie locali.

Nel rinviare, per gli ulteriori aspetti tecnici, alle circolari del Dipartimento della Pubblica sicurezza, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., con riserva di ulteriori chiarimenti ove necessari.

IL CAPO DI GABINETTO
Piantedosi

 

Min. Interno - Circ. 30/03/2020 n. 6730 - Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Art. 87, comma 6 - Misure straordinarie in materia di esenzione dal servizio

Ministero dell'interno
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile
Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale

30 marzo 2020

Prot. n. 6730

Oggetto: Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Art. 87, comma 6 - Misure straordinarie in materia di esenzione dal servizio.

 

Si fa seguito alla circolare dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 6612 del 26 marzo scorso, sull'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'oggetto ed, in particolare, a quanto disposto al comma 6, inerente la dispensa temporanea della presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali, in relazione all'esposizione al rischio di contagio.

Al riguardo, come richiamato dalla suddetta circolare, si forniscono le indicazioni applicative per gli aspetti sanitari connessi al nuovo istituto della dispensa temporanea di cui sopra.

Il provvedimento della dispensa dal servizio del personale VF da parte dei dirigenti responsabili delle strutture del Corpo nazionale è subordinato all'acquisizione del parere di competenza formulato dai medici del servizio sanitario del C.N.VV.F., ed è da adottare nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.

La procedura di dispensa può essere avviata nei seguenti casi:

1 - su iniziativa del medico del servizio sanitario del Corpo;

2 - su richiesta del dipendente;

3 - su iniziativa del dirigente responsabile dell' Ufficio.

Nel primo caso i medici incaricati del servizio sanitario del Corpo, ai fini di un parere favorevole all'adozione del provvedimento, dovranno accertare in concreto l'esposizione al rischio derivante dall'attività di lavoro correlata alle condizioni di salute del soggetto, nonché a situazioni cliniche che abbiano determinato l'esenzione temporanea dal servizio di soccorso o la idoneità parziale definitiva. Ciò avverrà sulla base della consultazione dei relativi fascicoli sanitari inclusi nel Libretto individuale sanitario e di rischio, o di documentazione sanitaria da cui risulti la specifica suscettibilità individuale, in relazione ad eventuali patologie concomitanti di rilievo.

Nel secondo caso sarà il dipendente stesso a segnalare, con idonea documentazione sanitaria, la sussistenza di patologie non note al servizio sanitario, ivi compreso l'assunzione di farmaci particolari, che comportino una maggiore condizione di rischio, nonché condizioni patologiche di familiari conviventi che esporrebbero gli stessi ad una elevata suscettibilità al rischio di contagio. Per tali familiari conviventi, si dovrà produrre, altresì, l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che ne attesti l'appartenenza al proprio nucleo familiare.

Nel terzo caso il dirigente potrà segnalare al medico del servizio sanitario del C.N.VV.F. specifiche situazioni lavorative, in considerazione di una maggiore condizione di rischio di contagio, per le quali l'adozione del provvedimento possa garantire un concreto beneficio, mantenendo al contempo l'efficienza dei servizi istituzionali.

L'indicazione all'adozione del dispositivo della dispensa dovrà essere attentamente valutata caso per caso, in relazione alla specifica situazione di rischio.

Si allega, ad uso dei medici del servizio sanitario del C.N.VV.F. la modulistica (Allegato 1) da utilizzare per le valutazioni di competenza connesse all'emergenza COVID-19.

Il provvedimento medico legale della dispensa temporanea dovrà essere riportato nel campo "Specifiche prescrizioni".

Lo scrivente Ufficio resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

Il Dirigente superiore medico
Dott. R. Appiana

Min. Interno - Circ. 30/03/2020 n. 9829 - Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19- D.L. 17/03/2020, n. 18 - Aggiornamento all'applicativo "SIPEC"

Ministero dell'interno
Dipartimento dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali
Ufficio per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

30 marzo 2020

Prot. n. 9829

Oggetto: Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19- D.L. 17/03/2020, n. 18 - Aggiornamento all'applicativo "SIPEC".

 

Con riferimento al provvedimento in oggetto e alla nota del Capo del Corpo prot. n° 6327 del 20/03/2020, che richiama le principali disposizioni che interessano il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e facendo seguito alla nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. n° 9555 del 25/03/2020 è stato apportato un aggiornamento al software applicativo "SIPEC" secondo le modalità di seguito rappresentate.

 

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Sono state introdotte due nuove causali:

- „A42 - L 104/92 ASSISTENZA FAMILIARE DISABILE (emergenza COVID-19)‟, con massimale di 72 ore, fruibili dal 01/03/2020 al 30/04/2020. Tale permesso è utilizzabile analogamente a quanto previsto per la casuale „A19‟;

- „A43 - L 104/92 DIPENDENTE. DISABILE (emergenza COVID-19)‟, con massimale di 72 ore, fruibili dal 01/03/2020 al 30/04/2020. Tale permesso è utilizzabile analogamente a quanto previsto per la casuale „A21‟.

 

Permessi previsti dall'art. 79, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 per i sindaci

È stata introdotta una nuova causale:

- „A44 - CARICHE ELETTIVE RETRIBUITE - SINDACI E AMM. PROVINCIALI (emergenza COVID-19)‟, con massimale di 72 ore, fruibili dal 01/03/2020. Tale permesso va a sostituire l‟analogo permesso con causale „A11‟ cessato alla data del 29/02/2020.

 

Misure connesse all'emergenza epidemiologica in materia di congedo parentale speciale, bonus perl'acquisto di servizi di baby- sitting e tutela della disabilità

Sono state introdotte due nuove causali:

- „B14 - CONGEDO PARENTALE FIGLI FINO A 12 ANNI (emergenza COVID-19)‟ retribuito al 50%, fruibile con un massimale di 15 giorni per figli con età fino a 12 anni, oppure, in caso di adozione, fino a 12 anni dalla data di adozione purché non superi il limite di età di 18 anni. Nel caso di portatori di handicap il limite di età non è previsto. Il permesso è fruibile dal 05/03/2020.

- „B15 - CONGEDO PARENTALE FIGLI DA 12 A 16 ANNI (emergenza COVID-19)‟, non retribuita, fruibile senza massimale per figli con età compresa tra 12 e 16 anni, oppure, in caso di adozione, da 12 a 16 anni dalla data di adozione, purché non superi il limite di età di 18 anni. A Il permesso è fruibile dal 05/03/2020 ed è prevista la cessazione in concomitanza con la data di riapertura delle attività scolastiche.

 

Periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliarefiduciaria con sorveglianza attiva ed esenzione dal servizio

È stata introdotta una nuova causale:

- „C10 - MALATTIA (emergenza COVID-19)‟, comprende tutte le assenze previste dall'art. 19, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 (malattia, quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva). I periodi di malattia classificati con tale causale sono esclusi dal computo dei giorni previsti dall'art. 4 e art. 15 del CCNL integrativo 2008.

 

Riconoscimento dell'attività di servizio prestata come "lavoro agile"

È stata introdotta una nuova causale:

- „Z5 - LAVORO AGILE (emergenza COVID-19)‟, da attribuire a tutti i dipendenti che usufruiscono del servizio di "Lavoro agile" presso il proprio domicilio. I periodi così classificati sono considerati servizio prestato a tutti gli effetti giuridici, con esclusione dell‟attribuzione della indennità di mensa.

 

Nuova funzionalità per il passaggio al turno di servizio 24/72

Facendo seguito alla precedente nota prot. n. 8454 del 14/03/2020 si comunica che è stata realizzata una nuova funzionalità "Cambio orario massivo" che consente all'utente abilitato della sede territoriale di poter modificare il turno di servizio del personale in modalità cumulativa. La funzionalità è attivabile seguendo il percorso di menù: Personale → Dati Carriera → Orario di lavoro

La nuova release dell‟applicativo SIPEC, che passa alla versione 6.0.4, sarà disponibile dal 03/04/2020.

L'Ufficio per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione è a disposizione per chiarimenti.

 

Il Direttore centrale
Barberi

Min. Interno - Circ. 30/04/2020 - Quesito in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre a seguito dell'emanazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Roma, 30 aprile 2020

OGGETTO: Quesito in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre a seguito dell'emanazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con il recente D.P.C.M. 26 aprile u.s., sono state emanate nuove disposizioni in materia di contenimento dell'epidemia virale da Covid-19, avviando un processo di graduale ripartenza delle attività sospese a seguito della pandemia e riconsiderando alcune delle misure più restrittive finora previste.

Tuttavia, la tutela della salute pubblica e l'esigenza di non vanificare gli importanti sforzi fin qui compiuti, ancora nella situazione attuale richiede la limitazione di diversi diritti costituzionali, fra i quali anche l'esercizio della libertà di culto.

Tra l'altro, l'art. 1, comma 1, lett. i) de predetto d.p.c.m. ha previsto che a decorrere dal 4 maggio p.v. "sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

È evidente che la disposizione in esame è connessa all'attuazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per tale ragione, la celebrazione delle cerimonie funebri deve essere circoscritta esclusivamente in un edificio di culto o in un luogo all'aperto.

Si avrà cura, quindi, che i partecipanti si allontanino quanto prima dal luogo della celebrazione, evitando la formazione di assembramenti ovvero di cortei di accompagnamento al trasporto del feretro.

La forma liturgica della celebrazione rientra nella competenza dell'autorità ecclesiastica, secondo un prudente apprezzamento legato alle diverse situazioni nei vari territori, le tradizioni e le consuetudini locali, assicurando che la cerimonia si svolga in un tempo contenuto.

In particolare, poi, come richiesto dall'E.V., i riti dell'ultima commendatio e della valedictio al defunto, sono rimessi, allo stesso modo, alla competente autorità ecclesiastica, ovviamente da compiersi nel medesimo luogo in cui viene celebrato il rito esequiale.

Nel caso in cui venga celebrata la Messa, deve essere evitato il contatto fisico come, per esempio, lo scambio del segno di pace, in continuità con le disposizioni ecclesiastiche già emanate.

La celebrazione esequiale in ogni caso è consentita con il rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso, in particolare è prescritto che i partecipanti indossino idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e mantengano le distanze interpersonali previste, assicurandosi, in caso di celebrazione al chiuso, che il locale abbia una capienza adeguata al richiesto distanziamento e sia previamente sanificato.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Michele di Bari

Min. Interno - Circ. 31/03/2020 n. 15350 - Divieto di assembramento e spostamento di persone fisiche. Chiarimenti

MINISTERO DELL'INTERNO
GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ.

Roma, 31 marzo 2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.

 

Si fa seguito alle precedenti circolari concernenti le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, per fornire taluni chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche.

Al riguardo, occorre ribadire che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell'esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio.

In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti l'attività motoria.

Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete.

In questa ottica, il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall'esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).

Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l'attuale disposizione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.

Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.

Nel pregare le SS.LL. di voler estendere le suddette indicazioni alle Forze di polizia, quotidianamente impegnate nella ricerca di un giusto equilibrio tra l'attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure in argomento e la ragionevole verifica dei singoli casi, si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia.

IL CAPO DI GABINETTO
Piantedosi

 

Min. Interno - Circ. 31/03/2020 n. 3880 - COVID-19 - Art. 4 concernente il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle misure per il contenimento dell'epidemia

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per l'Amministrazione Generale

Prot. n. 557/PAS/U/003880/12900/A/18/1

Roma, 31 marzo 2020

Oggetto: D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"- Art. 4 concernente il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle misure per il contenimento dell'epidemia.

 

Seguito:

a) f.n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. n. 0018824 del 26/03/2020

b) f.n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. n. 0019045 del 27/03/2020

c) f.n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20 del 26/03/2020

d) f.n. 300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020

e) f.n. 300/A/2417/201115/28 del 28/03/2020

f) f.n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ. n. 0019440 del 29/03/2020

 

Con le direttive del Gabinetto e le circolari indicate a seguito, sono state rassegnate le prime indicazioni per l'applicazione del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che ha ridisegnato la cornice sulla base della quale vengono adottate le misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

Gli atti di indirizzo forniscono anche indicazioni per l'applicazione delle disposizioni di carattere sanzionatorio, racchiuse nell'art. 4 del decreto-legge che, in sostanza, introduce due elementi di novità.

Il primo di essi è rappresentato dalla modifica dell'art. 260 del T.U. delle Leggi sanitarie di cui al R.D. 24 luglio 1934, n. 1265, a titolo del quale - salvo che il fatto non sia punito ai sensi dell'art. 452 c.p. o di più grave reato - vengono ad essere sanzionate le violazioni del divieto assoluto di allontanamento dall'abitazione durante il periodo di quarantena da parte dei soggetti risultati positivi al COVID-19.

Il secondo tratto innovativo consiste nella previsione di una specifica figura di illecito amministrativo che punisce le violazioni delle misure di contenimento elencate all'art. 1 del decreto-legge e individuate con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute, ovvero delle Regioni.

L'art. 4, comma 1, del decreto legge punisce tali inosservanze con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, che deve essere accertata secondo il procedimento regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le integrazioni riguardanti il pagamento delle sanzioni in misura ridotta stabilite dall'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La disposizione prevede, inoltre, alcune ulteriori caratterizzazioni in ragione delle modalità con le quali viene commesso il fatto.

A parte l'aggravamento della sanzione previsto per il fatto commesso con l'uso di un veicolo, per i profili di più diretta competenza delle Divisioni P.A.S./P.A.S.I. dipendenti dalle SS.LL., appare d'interesse la previsione del comma 2.

La norma prevede che le violazioni delle misure stabilite dall'art. 1, comma 2, lett. i), m), p), u), v), z) e aa), del D.L. n. 19/2020 - che impongono la sospensione o altre limitazioni delle attività degli esercizi, pubblici, degli esercizi commerciali o di altre imprese, nei settori produttivi e dei servizi siano punite anche con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo compreso da cinque a trenta giorni.

Al fine di garantire l'efficace applicazione di tale sanzione, l'art. 4, comma 4, del decreto­legge attribuisce agli agenti accertatori un mirato potere cautelare che deve essere azionato nel momento in cui viene rilevata l'infrazione.

La misura consiste nella chiusura provvisoria dell'esercizio o dell'attività economica - disposta dal personale procedente - per un periodo non superiore a cinque giorni.

Si sottolinea che presupposto per l'applicazione del provvedimento è la sussistenza della necessità di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

Si ricorda che l'Autorità competente ad irrogare la sanzione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981 si identifica:

a) nel Prefetto, laddove siano state violate le misure di contenimento stabilite con i provvedimenti individuati dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge;

b) negli altri casi, nelle Autorità che hanno adottato i provvedimenti recanti le misure di contenimento che sono state violate.

In questo contesto, è altresì utile richiamare l'attenzione sul fatto che i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 4 in commento restano sospesi fino al 15 aprile p.v., per effetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Circa il quantum della sanzione, si segnala che sono previsti aggravamenti di pena nel caso di reiterazione della violazione delle misure di contenimento punite ai sensi dell'art. 4 del decreto­legge in parola.

Premesso che i presupposti perché si possa dire configurata la condizione della reiterazione sono stabiliti dall'art. 8-bis della legge n. 689/1981, va evidenziato come, in simili ipotesi, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, mentre la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività deve essere applicata sempre nel massimo (art. 4, comma 5, D.L. n. 19/2020).

Ciò posto, proseguendo nell'attività di supporto sviluppata con la circolare sub d), si porta a conoscenza che, nell'intento di agevolare le attività di controllo destinate ad essere svolte nell'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa di sicurezza, di competenza delle Forze di polizia, e delle funzioni di polizia amministrativa e commerciale svolte dai Comuni, attraverso i dipendenti Corpi e Servizi di Polizia municipale, è stato predisposto l'allegato modello di verbale di contestazione delle violazioni amministrative.

Tale modello potrà essere utilizzato in occasione delle verifiche che saranno svolte presso i diversi siti dove si svolgono le attività economiche sottoposte alle limitazioni imposte dai provvedimenti adottati, con la forma dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione del ripetuto art. 2 del decreto-legge n. 19/2020.

Si segnala che il modulo prevede che, in attuazione delle indicazioni formulate dal Gabinetto, le somme da versare a titolo di pagamento in misura ridotta; per le violazioni i cui proventi sono destinati allo Stato, siano corrisposte con bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'Interno", PG 6 "Altre entrate di carattere straordinario", IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma.

Si sottolinea ancora che gli agenti accertatori dovranno riportare nel verbale, nella parte dedicata alla causale, il numero e la data del verbale stesso e la Provincia.

Resta inteso che il modulo potrà essere utilizzato anche per l'accertamento delle violazioni dei provvedimenti adottati dalle Regioni ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 19/2020.

In tal caso, però, il modulo dovrà essere integrato con l'indicazione delle relative disposizioni violate, delle modalità di pagamento fissate a livello regionale o locale e dell'Autorità competente all'irrogazione della sanzione.

Ciò premesso, nel confidare nella consueta fattiva collaborazione, si sottolinea l'utilità che il modulo allegato al presente atto di indirizzo sia partecipato dai Sig.ri Prefetti, che leggono per conoscenza, nelle forme ritenute più opportune, ai Comuni delle rispettive Province.

Si assicura che - come sempre - l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o contributo ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gambacurta

 

Min. Interno - Circ. 31/03/2020 n. 8898 - Trasmissione Temporary Revision n. 003/2020 del Manuale delle Operazioni (O.M.) Edizione 0 - Trasmissione POS-08 per trasporti aerei sanitari in biocontenimento

Ministero dell'interno
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo
Ufficio coordinamento servizio aereo e soccorso aeroportuale

31 marzo 2020

Prot. n. 8898

Oggetto: Trasmissione Temporary Revision n. 003/2020 del Manuale delle Operazioni (O.M.) Edizione 0 - Trasmissione POS-08 per trasporti aerei sanitari in biocontenimento.

 

Con riferimento alla nota prot. n. 6699 del 30.03.2020 dell'Ufficio Regolazione Aeronautica, Certificazione e Vigilanza Aeroporti ed Eliporti, che si allega, si approva e si trasmette la Temporary Revision n. 03/2020 del Manuale delle Operazioni, implementato come segue:

1) "Parte B - Procedure specifiche per elicotteri e per linea" inserimento della POS-08 "Trasporto sanitario in biocontenimento" per gli elicotteri AW139 e AB412.

La suindicata POS riguarda l'impiego di apposite barella stagne biocontenitive, in dotazione al Servizio 118, che garantiscano l'isolamento del paziente trasportato rispetto alla cabina degli elicotteri.

L'autorizzazione di cui sopra è da ritenersi valida per l'effettuazione di trasporti sanitari in biocontenimento con elicotteri AW139 ed AB412, questi ultimi al momento solo se dotati di kit HEMS p/n 412001-501, e per kit barelle ISOARK N 36, o similari per ciò che attiene le modalità di vincolo agli aeromobili. Per ulteriori prescrizioni e limitazioni si rimanda alla suindicata nota dell'Ufficio Regolazione Aeronautica, Certificazione e Vigilanza Aeroporti ed Eliporti.

Con il fine di predisporre quanto necessario per eventuali esigenze di trasferimento urgente di tali pazienti, si suggerisce a codeste Direzioni regionali/interregionali di prendere contatto con i rispettivi servizi 118 regionali per acquisire le necessarie informazioni relativamente a:

- dotazione di barelle di biocontenimento, tipologia ed ubicazione;

- disponibilità di un esemplare presso il Reparto volo per effettuazione di prove installative.

Le informazioni acquisite ed eventuali commenti e/o suggerimenti all'attività di cui sopra, anche da parte degli uffici in conoscenza, dovranno essere trasmesse quanto prima all'UCSA per l'eventuale aggiornamento della POS in oggetto.

Il Direttore centrale
Parisi

 

Allegato 1

Oggetto: Trasporto sanitario con aeromobile in biocontenimento. Richiesta di autorizzazione attività operativa su elicotteri AW139 e AB412 - Autorizzazione.

 

Si fa riferimento alle note n. 8559 del 26 marzo 2020 e n. 8648 del 27 marzo 2020, ed ai relativi allegati, con le quali si è richiesto di valutare la possibilità di autorizzare l'attività operativa in oggetto indicata.

Al riguardo, questo Ufficio, ha esaminato i contenuti della documentazione prodotta, ed in particolare:

- La nota n. AAIRW/2020/07 del 19 marzo 2020 della Società Leonardo nella quali sono indicate le condizioni, le limitazioni operative e le raccomandazioni operative relative all'installazione del singolo biocontinemento ISOARK N 36 - 4 al fine della corretta valutazione del rischio da parte dell'operatore dell'elicottero;

- La nota n. 31334 del 18 marzo 2020 dell'ENAC indirizzata alla Babcock MCS Italia che autorizza, in deroga al Regolamento (UE) n. 2018/1139, in relazione a quanto previsto dall'art. 71.1 dello stesso Regolamento, l'installazione del kit ISOARK N 36 - 2 e 4 su elicotteri tipo AW139;

- La Certificazione Tecnico Operativa AM 1H HH139A 530CTO 000 31032021 per aeromobile tipo HH-139 del 16 marzo 2020 per trasporto sistema di biocontenimento modello ISOARK N 36 versioni -2, -4, -6 e -7;

- L'approvazione, dal punto di vista sanitario, con nota n. 6528 del.25 marzo 2020, dell'Ufficio di Coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, della revisione n. 003/2020 del Manuale delle Operazioni (OM) edizione 0 ed in particolare della POS-08 allegata alla stessa nota relativa ai trasporti aerei in biocontenimento;

- L'analogia tra i kit P/N 139172-501/-502 con il kit EMS 139127-501 installabile a bordo degli elicotteri AW139 VVF, per quanto attiene la presenza di una barella e del sistema di vincolo della stessa al pavimento dell'aeromobile.

- La nota dell'Aeronautica Militare - Comando logistico n. 76701 del 19 giugno 2019 riguardante la certificazione Tecnico operativa della barella ISOARK N-2 sugli elicotteri AB212;

Vista la documentazione sopra richiamata, in relazione a quanto previsto dall'art. 748 del vigente codice della navigazione e alle funzioni assegnate dal vigente del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, attesa la gravissima emergenza sanitaria in corso COVID-19, si autorizza l'attività del trasporto in biocontenimento con il sistema denominato ISOARK N 36 per elicottero AW139, ferme restando le azioni di mitigazione e le condizioni espresse con la nota ENAC n. 31334 del 18 marzo 2020 e dal costruttore Leonardo con la nota n. AIRW/2020/07 del 19 marzo 2020 sopra richiamate, con particolare attenzione alle seguenti prescrizioni:

- Divieto di volo in condizioni di forte turbolenza;

- Divieto di manovre brusche;

- Rispetto delle condizioni/limitazioni riguardo ai dispositivi di vincolo del sistema di biocontenimento, della barella e del paziente all'interno del sistema denominato ISOARK N 36.

- Ove possibile, in fase di atterraggio sia preferito l'uso di idonea pista per ridurre le vibrazioni a bassa velocità.

L'autorizzazione di cui sopra è da ritenersi valida anche per gli elicotteri AB412 equipaggiati con kit HEMS p/n 412001-501 e per kit barelle a biocontenimento similari al sistema ISOARK N 36, per quanto attiene le modalità di vincolo agli aeromobili.

Si raccomanda, ove tecnicamente possibile ed a maggior tutela del personale, l'installazione della separazione tra cabina e cockpit, con isolamento mediante impiego di nastro adesivo metallico o equivalente, ovvero, in alternativa, l'impiego di tute monouso Tipo 4 da parte dell'equipaggio.

L'autorizzazione in deroga di cui alla presente è da ritenersi valida in via temporanea, fino alle cessate esigenze legate al termine dell'emergenza COVID-19, come allo stato fissata al 31 luglio 2020 dal DPCM 31 gennaio 2020, ed è comunque da intendersi subordinata all'effettuazione di uno specifico risk assessment operativo in merito all'integrazione dei dispositivi di protezione del personale (es. tuta monouso).

Questo Ufficio si riserva altresì un approfondimento istruttorio per l'estensione della presente autorizzazione all'aeromobile AB412 privo di kit HEMS P/N 412001-501.

Il Capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Dattilo

Min. Interno - Comunicato 21/04/2020 - Contributi per spese sanificazione e disinfezione strutture enti locali

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO
21 aprile 2020

(G.U. n. 104 del 21.4.2020)

Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente l'attribuzione di contributi per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni, delle province e delle città metropolitane a rischio di contagio da Covid-19, per il 2020, per un importo complessivo pari a 70 milioni di euro.

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce "I Decreti", è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato e con il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, del 16 aprile 2020, con i relativi allegati, recante: "Riparto del Fondo di 70 milioni di euro per il concorso al finanziamento delle spese dei comuni, in misura pari a 65 milioni di euro, e delle province e delle città metropolitane, in misura pari a 5 milioni di euro, per interventi di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, a rischio di contagio da Covid-19", adottato ai sensi dell'art. 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia".

Min. Interno - Comunicato 21/04/2020 - Polizia Locale: fondi per compensi lavoro straordinario e acquisto DPI

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO
21 aprile 2020

(G.U. n. 104 del 21.4.2020)

Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente il Riparto del Fondo di 10 milioni di euro per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze di contenimento del contagio da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce "I Decreti", è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 16 aprile 2020, con i relativi allegati, recante: "Riparto del Fondo di 10 milioni di euro per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze di contenimento del contagio da Covid-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale", adottato ai sensi dell'art. 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia".

Min. Interno - Nota 04/07/2020 n. 8827 - Affollamento in locale di pubblico spettacolo - quesito

Ministero dell'interno
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale

Alla
Direzione VV.F. Veneto e T.A.A.
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(rif. nota prot. 12007 del 09/06/2020)

Al
Comando VV.F. di Venezia
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4 luglio 2020

Nota n. 8827

Oggetto: Affollamento in locale di pubblico spettacolo - quesito.

 

In riscontro al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si evidenzia, preliminarmente, che la capienza del locate di pubblico spettacolo viene comunque stabilita dalla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S., sulla base delle normative vigenti, anche di natura igienico sanitaria.

In linea con le indicazioni fornite con circolare D.C.PREV. prot. n. 8380 del 25 giugno 2020 relativa ai servizi di vigilanza antincendio presso gli impianti sportivi, si ritiene che, anche per il caso prospettato dal Comando VF di Venezia, si possa procedere, nell'ambito della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ad una rivalutazione dell'entità dei servizi di vigilanza antincendio in precedenza deliberati, in funzione dello stato e della natura del locale, dei nuovi affollamenti massimi consentiti dalle disposizioni di carattere sanitario e delle misure tecnico gestionali adottate dal responsabile dell'attività per il controllo del numero degli occupanti.

Il Direttore centrale
Cavriani

Allegato 1


Al Ministero dell'interno
Dipartimento dei vigili dl fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
Area prevenzione incendi
Roma

e, p.c.: Al Comando provinciale vigili del fuoco di Venezia

 

Oggetto: affollamento in locale di pubblico spettacolo - quesito.

 

In allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto dal Comando di Venezia inerente l'oggetto.

Nel merito lo scrivente condivide il parere del Comando che legge p.c., fermo restando gli obblighi autorizzativi sanciti dal T.U.L.P.S.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Distinti saluti.

Il Direttore interregionale
Munaro

Allegato 2

Al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per la prevenzione incendi e la sicurezza tecnica
Ufficio per la prevenzione incendi ed il rischio industriale
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tramite

Direzione interregionale dei vigili del fuoco per il Veneto e Trentino A.A.
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OGGETTO: affollamento in locale di pubblico spettacolo - quesito.

 

Il professionista con la nota che ad ogni buon fine si allega, chiede se un locale ad uso discoteca, già autorizzato sia dal Comando che dalla locale Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, possa, per alcune serate o periodi dell'anno dichiarare un affollamento inferiore a quanto autorizzato e calcolato con la densità di affollamento massima prevista dal D.M. 19.08.1996. La richiesta è motivata dal fatto che in quei periodi o serate l'afflusso è sicuramente inferiore alla massima capienza e, in ogni caso, sarà assicurato il controllo del massimo affollamento con un idoneo sistema di gestione degli ingressi ed uscite. Non sono previste riduzioni delle aree a disposizione del pubblico. L'autorizzazione ad un affollamento inferiore consentirebbe una consistente riduzione dei costi, in quanto sarebbe riducibile sia il numero di addetti interno, in base alla valutazione dei rischi, sia il servizio di vigilanza antincendio da parte del Comando.

Questo Comando, per quanto di competenza, tenuto conto che la possibilità di dichiarare affollamenti inferiori è già consentita dal nuovo Codice di prevenzione incendi e considerato anche che le misure di contenimento del contagio previste per il contrasto al Covid-19 prevedono un maggior distanziamento tra le persone, ritiene sia possibile autorizzare affollamenti inferiori. Gli stessi dovranno essere autorizzati anche dalla Commissione di Vigilanza.

Il Comandante provinciale
Dirigente Superiore
Dott. Ing. Giovanni Di Iorio

Allegato 3

Spett.le
Comando provinciale VVF di Venezia
Str. della Motorizzazione civile, 6
30174 Mestre VE

 

Oggetto: Quesito di prevenzione incendi attività 65

 

Spettabile comando provinciale di Venezia, con la presente il sottoscritto professionista antincendio chiede un chiarimento sulla possibilità di riduzione del massimo affollamento per le attività 65-Locali di pubblico spettacolo.

Più precisamente il caso in questione riguarda un locale che ha ottenuto nel 2019 il CPI con l'adeguamento al D.M. 19.08.96, per un massimo affollamento calcolato con i parametri del succitato decreto di 3.800 persone

Tale locale in alcune giornate, presenta un afflusso molto inferiore alla capacità massima autorizzata per cui il gestore, con l'obiettivo di contenere e ridurre le spese di gestione, attraverso l'impiego di un minor numero di addetti alla sicurezza e non chiedendo il servizio di vigilanza Vigili del Fuoco, invece che chiudere il locale, chiede di poter limitare per quelle determinate serate l'affollamento a un numero predefinito al di sotto delle 1500 persone, la limitazione avverrà tramite un sistema preciso di controllo degli accessi e uscite al fine di avere sempre la contezza delle persone all'interno e senza superare il numero massimo consentito.

Si chiede quindi, alla luce della normativa vigente, in particolare anche quanto previsto dal nuovo codice di Prevenzione Incendi in merito alla possibilità di ridurre l'affollamento massimo calcolato in base all'indice di affollamento massimo, se risulta possibile applicare tale riduzione e, nel caso positivo, con quali modalità.

lì 12.05.2020

Il tecnico

Min. Salute e Min. Interno - Ord. 22/03/2020 - Divieto spostamenti dal Comune in cui ci si trova

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 2020, n. 75, Edizione straordinaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che, al comma 2, attribuisce al Ministro dell'interno l'adozione dei provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto che sussiste l'esigenza di evitare conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

EMANA

la seguente ordinanza:

 

Art. 1. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

 

Art. 2. Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

 

Si alla preghiera in chiesa se si trova lungo il percorso e matrimoni consentiti alla presenza dei soli testimoni

La direzione centrale degli affari dei culti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, con circolare n. 3617 del 27/03/2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla libertà di culto e  le celebrazioni liturgiche.

Libertà di culto e preghiera dei fedeli

La normativa vigente, salvo eventuale autonoma diversa decisione dell'autorità ecclesiastica, non prevede la chiusura delle chiese.

L'accesso deve essere comunque consentito solo ad un numero limitato di fedeli, garantendo le distanze minime tra loro ed evitando qualsiasi forma di assembramento o raggruppamento di persone.

Sulla base del parere appositamente richiesto al Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di limitare gli spostamenti dalla propria abitazione ,è necessario che l'accesso alla chiesa avvenga solo in occasione di spostamenti determinati da "comprovate esigenze lavorative", ovvero per "situazioni di necessità" e che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di polizia , possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi.

Celebrazioni liturgiche

Le celebrazioni liturgiche senza il concorso dei fedeli e limitate ai soli celebranti ed agli accoliti necessari per l' officiatura del rito non rientrano nel divieto normativo, in quanto si tratta di attività che coinvolgono un numero ristretto di persone e, attraverso il rispetto delle opportune distanze e cautele, non rappresentano assembramenti o fattispecie di potenziale contagio.

Il numero dei partecipanti ai riti della Settimana Santa ed alle celebrazioni similari non potrà che essere limitato ai celebranti, al diacono, al lettore, ali' organista, al cantore ed agli operatori per la trasmissione.

Anche in questa fattispecie evidentemente i ministri celebranti ed i partecipanti che intervengono in forma privata, in linea con il parere del Dipartimento della pubblica sicurezza, avranno un giustificato motivo per recarsi dalla propria abitazione alla sede ove si svolge la celebrazione medesima e, ove coinvolti in controlli o verifiche da parte delle Forze di polizia, attraverso l'esibizione dell'autocertificazione o con dichiarazione rilasciata in questo senso agli organi accertatori, non incorreranno nella contestazione e nelle relative sanzioni.

ai fini delle causali da indicare nella autocertificazione, esso è da ritenersi ascrivibile a "comprovate esigenze lavo rative": la stessa autocertificazione dovrà inoltre contenere il giorno e l'ora della celebrazione, oltre che l'indirizzo della chiesa ove la medesima celebrazione si svolge.

Analoghe considerazioni possono essere estese ai matrimoni che non sono vietati in sé, in quanto la norma inibisce le cerimonie pubbliche, civili e religiose, al fine di evitare assembramenti che siano occasione di contagio virale.

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