DPR 495/92 - Art. 010 (Art. 10 Cod. Str.) Veicoli qualificati mezzi d'opera

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

10. (Art. 10 Cod. Str.) Veicoli qualificati mezzi d'opera.

1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'articolo 10, comma 16, e all'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo.

2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.[1]

 

[1] Articolo così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 

art.10 cds, mezzi d'opera, art.10 dpr 495/1992, reg cds - titolo 1

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