DPR 495/92 - Art. 044 - (Art. 22 Cod. Str.) Accessi in generale.

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

44. (Art. 22 Cod. Str.) Accessi in generale.

1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:

a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;

b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.[1]



[1] Comma così modificato dall'art. 34, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

art.22 cds, dpr 495/1992, reg cds - titolo 2

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