DPR 495/92 - Art. 116 - (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di divieto generici.

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

116. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di divieto generici.

1. I segnali di divieto relativi alla circolazione di tutti i veicoli sono:

a) il segnale DIVIETO DI TRANSITO (fig. II.46);

b) il segnale SENSO VIETATO (fig. II.47);

c) il segnale DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), che indica il divieto di sorpassare i veicoli a motore eccetto i ciclomotori e i motocicli anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua;

d) il segnale DISTANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO (fig. II.49), che indica il divieto di seguire il veicolo che precede ad una distanza inferiore a quella indicata in metri sul segnale;

e) il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50), che indica la velocità massima in chilometri orari alla quale i veicoli possono procedere sul tratto di strada interessato dal segnale, ferme restando le norme di comportamento di cui all'articolo 142 del codice o degli eventuali limiti inferiori imposti a determinate categorie di veicoli;

f) il segnale DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE (fig. II.51), che indica che è proibito, salvo in caso di pericolo immediato, l'uso di avvisatori acustici.

art.39 cds, dpr 495/1992, reg cds - titolo 2

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