C.d.S. - Art. 034-bis - Decoro delle strade - ABROGATO

Codice della strada

Art. 34-bis - Decoro delle strade [1]

[…]

 


[1] L’articolo, introdotto dalla legge 15.7.2009 n. 94 che recitava "1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.", è stato successivamente abrogato dall'art. 5 della legge 29.7.2010 n. 120 con decorrenza dal 13.08.2010, e il contenuto è stato inserito nell’art. 15, comma 1, lett. f) e i), c.d.s.

art.15 cds, art.34bis cds

  • Visite: 2106

TAB Articoli correlati

  1. News
  2. Approfondimenti
  3. Normativa
  4. Prassi
  5. Giurisprudenza
  6. Quesiti
  7. Articoli

Informativa Questo sito utilizza cookie e strumenti di tracciamento tecnici e, previo il tuo consenso, di profilazione per finalità pubblicitarie come specificato nella nostra cookie policy.