C.d.S. - Art. 047 - Classificazione dei veicoli

Codice della strada

Art. 47 - Classificazione dei veicoli [1] [2]

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazione animale;

c) velocipedi;

d) slitte;

e) ciclomotori;[3]

f) motoveicoli;[4]

g) autoveicoli;[5]

h) filoveicoli;[6]

i) rimorchi;[7]

l) macchine agricole;[8]

m) macchine operatrici;[9]

n) veicoli con caratteristiche atipiche.[10]

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) [11] sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:[12] [13] [14]

a) - categoria L1e [15]:

veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h [16];

- categoria L2e [17]:

veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h [18];

- categoria L3e [19]:

veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h [20];

- categoria L4e [21]:

veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h [22] (motocicli con carrozzetta laterale);

- categoria L5e [23]:

veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h [24];

- categoria L6e:

quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;[25]

- categoria L7e:

i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;[26]

b) - categoria M:

veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;[27]

- categoria M1:

veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2:

veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria M3:

veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c) - categoria N:

veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;[28]

- categoria N1:

veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

- categoria N2:

veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

- categoria N3:

veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d) - categoria O:

rimorchi (compresi i semirimorchi);

- categoria O1:

rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

- categoria O2:

rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

- categoria O3:

rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

- categoria O4:

rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

 


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59.

[2] Vedi anche il Decreto M.I.T. 21 aprile 2009.

[3] Per i ciclomotori si rinvia all'art. 52 del c.d.s., il cui contenuto va tuttavia coordinato con le norme UE recepite nell'ordinamento nazionale.

[4] Per i motoveicoli si rinvia all'art. 53 c.d.s., il cui contenuto va tuttavia coordinato con le norme UE applicabili.

[5] Per gli autoveicoli si rinvia all'art. 54 c.d.s., il cui contenuto va tuttavia coordinato con le norme UE applicabili.

[6] Per i filoveicoli si rinvia all'art. 55 c.d.s..

[7] Per i rimorchi si rinvia all'art. 56 c.d.s., il cui contenuto va tuttavia coordinato con le norme UE applicabili.

[8] Per le macchine agricole si rinvia all'art. 57 c.d.s. .

[9] Per le macchine operatrici si rinvia all'art. 58 c.d.s. .

[10] Per i veicoli con caratteristiche atipiche si rinvia all'art. 59 del c.d.s.. Fra di essi sono inclusi i trenini turistici che possono trainare fino a tre rimorchi (vedi art. 1 comma 3-ter del D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214).

[11] Parole inserite dall'art. 21 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[12] La classificazione internazionale contenuta in questo articolo è stata introdotta nel c.d.s. solo nel 1992 mentre era già norma nazionale a seguito del recepimento delle direttive UE, avvenuto con: D.M. 29.3.1974 (ora abrogato) per i veicoli delle categorie internazionali M,N,O; la materia è ora disciplinata dal regolamento 14.7.2011, n. 678/2011/UE che modifica la direttiva quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi n. 2007/46/UE (recepita con D.M. 28.4.2008) e si applica, in linea generale, per i veicoli nuovi omologati a partire dal 29.10.2012; D.M. 31.1.2003 per i veicoli della categoria internazionale L; il decreto recepisce la direttiva 2002/24/CE, che ha introdotto sette classi (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) in luogo delle precedenti cinque classi (L1, L2, L3, L4, L5).

[13] L'art. 47 c.d.s. è stato adeguato con D.Lgs. 18.4.2011 n. 59. Nella trascrizione è stata omessa una parte di alcune definizioni previste dalla suddetta normativa comunitaria che si riassumono di seguito: categoria L1e: la cilindrata del motore è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna oppure la potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; categoria L2e: la cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata oppure la potenza massima netta è inferiore a uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna oppure la potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

[14] Si evidenzia che: l'art. 52 c.d.s. (Ciclomotori) non contempla i quadricicli leggeri (categoria L6e); l'art. 53 c.d.s. (Motoveicoli) fornisce una definizione di quadricicli a motore che non è allineata a quella di quadricili di categoria L7e.

[15] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

[16] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

[17] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

[18] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

[19] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

[20] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

[21] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

[22] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

[23] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

[24] Parole così sostituite dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

[25] Capoverso inserito dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

[26] Capoverso inserito dal D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 a decorrere dal 19.1.2013.

[27] Le parole "oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t" sono state soppresse dall'art. 21 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[28] Le parole "oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t" sono state soppresse dall'art. 21 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

art.47 cds

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