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C.p. - Art. 093 - Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti

Codice Penale

93. Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto รจ stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti [c.p. 141, n. 2, 222] (1).

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(1) Vedi il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e la L. 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Vedi, anche, la L. 16 gennaio 1933, n. 130, di approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Ginevra il 13 luglio 1931; la L. 6 dicembre 1960, n. 1647, di adesione alla Convenzione adottata a Ginevra il 26 giugno 1936.

cp, art.93 cp