Cass. Civ. sez. VI - Ord. 18/07/2022 n. 22484 - Nessuna sanzione se il lavoratore è sotto la doccia e non risponde al medico fiscale

Cassazione civile sez. VI – Ordinanza 18/07/2022, n. 22484

RILEVATO
che:

1. la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello proposto dalla s.p.a. Istituto Clinico Città Studi avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di S.M. e, annullata la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata il 16 gennaio 2018, aveva condannato la società a corrispondere al ricorrente l’indennità di sala operatoria dell’importo mensile di Euro 413,17, sospesa in quanto il regolamento contrattuale ne condizionava l’erogazione all’assenza di provvedimenti disciplinari;

2. la Corte territoriale ha premesso, in fatto, che il S., assente per malattia dall'(OMISSIS) al (OMISSIS), al momento della visita di controllo non aveva sentito suonare il campanello di casa perché “sotto la doccia” e ciò aveva impedito l’accesso del medico fiscale nell’abitazione;

3. l’appellato, peraltro, si era immediatamente attivato, manifestando piena disponibilità a consentire l’accertamento ed aveva anche inviato tempestiva comunicazione dell’accaduto agli organi preposti;

4. il giudice d’appello ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale ed ha ritenuto che, in relazione alle circostanze del caso concreto, doveva essere esclusa la rilevanza disciplinare della condotta, non risultando violati gli obblighi esigenza e di esecuzione del contratto secondo buona fede, imposti dagli artt. 2104 e 2106 c.c.;

5. per la cassazione della sentenza l’Istituto Clinico Città Studi ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese S.M., rimasto intimato;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

7. nessun deposito rituale di memoria risulta effettuato nel termine imposto dall’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO
che:

1. occorre preliminarmente rilevare che non può trovare accoglimento l’istanza di discussione orale depositata dal difensore di S.M., perché il legislatore, nel riformulare con il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, l’art. 380 bis c.p.c., ha previsto la sola facoltà delle parti costituite di presentare memoria ed ha eliminato l’inciso ” di chiedere di essere sentiti se compaiono”;

2. il ricorso denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 e 2106 c.c., e del CCNL per il personale dipendente da strutture sanitarie, art. 41, comma 6, lett. n), associate all’AIOP, all’ARIS e alla Fondazione Don Carlo Gnocchi e sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale a valorizzare, per escludere la rilevanza disciplinare della condotta, il comportamento successivamente tenuto dal lavoratore;

1.1. l’Istituto ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte e sostiene che il mancato rispetto della reperibilità costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile in sé, ossia a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, perché il lavoratore ha nei confronti del datore un dovere di cooperazione e pertanto, anche nel domicilio, è tenuto ad astenersi da condotte che impediscano l’accesso al medico della struttura pubblica;

1.2. aggiunge che il contratto collettivo prevede espressamente la rilevanza disciplinare dell’assenza alla visita domiciliare di controllo ed insiste nel sostenere che la decisione di “fare la doccia durante la fascia di reperibilità (fatto peraltro non indifferibile)” integra inadempimento contrattuale;

2. il ricorso è infondato;

da tempo questa Corte ha osservato che la procedura di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 5, attiene al rapporto assicurativo e, rientrando nel potere esclusivo dell’INPS, travalica l’ambito interno del rapporto di lavoro e non costituisce esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro al quale, peraltro, la contrattazione collettiva, in aggiunta, può riconoscere la facoltà di infliggere sanzioni disciplinari;

2.1. la decadenza dal trattamento economico può essere annoverata tra le sanzioni a carattere amministrativo, che trovano fondamento nel potere-dovere degli enti erogatori di prestazioni previdenziali di accertare nell’ambito della loro gestione amministrativa l’esistenza del rischio posto a base delle prestazioni stesse;

2.2. a detta sanzione può aggiungersi un’ulteriore misura di carattere punitivo, espressione del potere disciplinare del datore di lavoro, ove la condotta del dipendente integri anche violazione di obblighi derivanti dal contratto di lavoro (cfr. fra le tante Cass. n. 9709 del 2000 e Cass. n. 24681 del 2016);

2.3. corollario del principio è che non tutte le condotte che rilevano nei rapporti con l’istituto previdenziale e che possono determinare decadenza dal beneficio comportano anche una responsabilità disciplinare, perché per quest’ultima è necessario accertare il rispetto delle condizioni richieste sul piano sostanziale dall’art. 2106 c.c., e sul piano formale dalla L. n. 300 del 1970, art. 7;

3. ciò detto va osservato che il CCNL invocato dalla società ricorrente inserisce fra le condotte di rilievo disciplinare l’assenza alla visita domiciliare di controllo, che non è concettualmente coincidente con il tenere una condotta, all’interno delle pareti domestiche, che si riveli di ostacolo all’accesso del medico competente;

3.1. quest’ultima può essere equiparata al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l’istituto previdenziale (ed infatti le pronunce richiamate dalla ricorrente – Cass. n. 5420 del 2006 e Cass. n. 4216 del 1997sono state rese in fattispecie nelle quali veniva in rilievo la decadenza dal trattamento di malattia) non già ai fini disciplinari, per i quali, oltre a venire in rilievo il principio di legalità e quello di proporzionalità, occorre accertare che in concreto la condotta, valutata in tutti i suoi profili oggettivi e soggettivi, integri una violazione degli obblighi che dal rapporto scaturiscono;

4. dai richiamati principi non si è discostato il giudice del merito che, dopo aver accertato (con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede) che il lavoratore era presente all’interno delle pareti domestiche, per escludere che la condotta dallo stesso tenuta fosse stata contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, ha correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa l’immediata attivazione del S., una volta avuta contezza di quanto accaduto;

4.1. l’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche;

5. il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

6. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché S.M. non ha notificato tempestivo controricorso e non ha svolto attività difensiva;

7. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315 del 2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 31 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2022

La cassazione in materia di visite fiscali

La Cassazione Civile, Sezione Sesta, con l'ordinanza n. 22484/2022, del 18 luglio 2022, andando in contrasto col precedente, consolidato, indirizzo della Cassazione medesima, ha statuito che non è sanzionabile disciplinarmente il dipendente che è sotto la doccia durante una visita fiscale. Afferma la Cassazione che " l'obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia... non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano (nel caso di specie, fare la doccia), normalmente compiuto all'interno delle pareti domestiche".

Vasco Talenti

Cass. Civ. sez. VI - Ord. 18/07/2022 n. 22484

Min. Interno - Circ.15/01/2024 n. 694 - Fasce orarie di reperibilità dei dipendenti pubblici e privati entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo per l'accertamento per le assenze per malattia

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per gli affari generali e le politiche
del personale della polizia di stato

Prot. n. 694

Roma, 15 gennaio 2024

OGGETTO: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023. Annullamento del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 17 ottobre 2017, n. 206 (c.d decreto Madia), nella parte in cui non armonizza la disciplina delle fasce orarie di reperibilità dei dipendenti pubblici e privati entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo per l'accertamento per le assenze per malattia - Disposizioni conseguenti

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023, ha accolto il ricorso presentato dalla Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria avverso il Decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206 - contenente il "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55 septies, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165'' e, annullandolo nella parte in cui non armonizza la disciplina delle fasce orarie di reperibilità previste per i dipendenti pubblici e privati.

Infatti cori riferimento alle assenze per malattia dei lavoratoti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'art. 3 del decreto citato fissava le correlate fasce di reperibilità dalle ore 9 alle e ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni, compresi quelli non lavorativi e festivi. Diversamente, per i dipendenti privati, l'obbligo di reperibilità è concentrato nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle,17 alle 19 di ciascun giorno.

Nella pronuncia sopra richiamata, è stato evidenziato [1] in particolare, come il disposto normativo dì cui all'art..3 sì porrebbe in contrasto non solo con il principio di uguaglianza dei lavoratori, ma anche con quello dì buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché in difformità con il criterio di armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato contenuto nell'art. 55-septies; comma 1 BIS, del d.lgs. n. 165 del 2001 che avrebbe dovuto ispirare il decreto citato.

A seguito dell'annullamento e nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale o dell'eventuale riforma della sentenza del TAR Lazio, è intervenuta la circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 4640 del 22 dicembre 2023, con la quale è stato stabilito, previa consultazione del Dipartimento della funzione pubblica, che "nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale .(o dell'eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio); (...) le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti: orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)".

Pertanto, nella sopra richiamata fase transitoria è, comunque, sino a nuove disposizioni, anche per i dipendenti della Polizia di Stato assenti per malattia, le fasce di reperibilità sono fissate secondo i seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi quelli non lavorativi e festivi.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela, si richiama l'attenzione in ordine alla necessità che tutto il personale sia tempestivamente reso edotto del contenuto della stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
Forgione

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[1] Secondo cui ''Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime .e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva delle assenze dal servizio per malattia, Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, che, a sua volta, ne da comunicazione all'INPS

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