C.d.S. - Art. 168 - Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

Codice della strada

Art. 168 - Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi[1] [2] [3] [4]

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti.[5]

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.[6]

4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.[7]

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.

6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:

a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;

b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.[8]

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004,00 a euro 8.017,00.[9]

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2 [10], ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 406,00 a euro 1.630,00. A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente [11].[12]

9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2 [13], ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 406,00 a euro 1.630,00.[14]

9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2 [15], ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 651,00.[16]

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167 comma 9 [17].


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. da art. 364 ad art. 370.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993 n. 360; D.Lgs. 30.12.1999 n. 507; legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151; D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[3] Con legge 12.8.1962 n. 1839 è stata autorizzata la ratifica dell'ADR, per cui, da quella data, nel trasporto internazionale vige tale normativa. Successivamente, la direttiva 94/55/CEE recepita con D.M. 4.9.1996 ha reso obbligatorio, all'interno degli Stati dell'Unione europea, l'applicazione degli allegati tecnici dell'Accordo ADR, allineando compiutamente le normative interne a quelle internazionali.

[4] In merito ai controlli su strada relativi al trasporto delle merci pericolose, si segnalano le specifiche disposizioni contenute nel D.M. 3.3.1997 che recepisce la direttiva 95/50/CE, che prevede altresì le modalità per il controllo presso la sede delle aziende.

[5] Comma così sostituito dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[6] Comma così sostituito dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[7] Comma inserito dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[8] Comma così sostituito dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[9] Il precedente comma 8 è stato sostituito dagli attuali commi 8 e 8-bis dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507.

[10] Parole così sostituite dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35

[11] Periodo così sostituito dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[12] Comma così sostituito dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[13] Parole così sostituite dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35

[14] Comma inserito dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[15] Parole così sostituite dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 35.

[16] Comma inserito dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[17] Parole così sostituite dall'art. 85 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360, rettificato con comunicato pubblicato nella GU n. 51 del 3.3.1994.

D.Dirett. 17/02/2006 - Definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11/3 d.lgs. 21/11/2005, n. 286

D.Dirett. 17 febbraio 2006
Definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

(G.U. n. 50 del 1.3.2006)

IL DIRETTORE GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 1 marzo 2005, n 32, recante "Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose", ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 8);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori", ed in particolare gli articoli 4, comma 1, lettera i), e 9, comma 2, lettera f);

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e successive modificazioni;

Vista il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP) e successive modificazioni;

Sentiti i competenti organi dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, dell'interno, delle politiche agricole e forestali e della salute;

Ritenuto di non recepire le osservazioni formulate dal Ministero delle attività produttive, in quanto le disposizioni introdotte con il presente decreto, aventi specifico riferimento alle imprese di autotrasporto di merci che trasportano merci pericolose, rifiuti industriali, derrate alimentari e prodotti farmaceutici, sono applicative dell'art. 11 del decreto legislativo n. 286 del 2005 e tengono conto dei nuovi compiti attribuiti al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ai sensi del decreto legislativo n. 284/2005, in materia di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità;

Sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 gennaio 2006;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori nella riunione del 14 febbraio 2006 e ritenuto di recepire le indicazioni formulate nel parere stesso;

Decreta:

Art. 1 - Finalità.

1. Il presente decreto ha per scopo la definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, per il trasporto di merci classificate pericolose (ADR), di rifiuti industriali, di derrate deperibili (ATP), e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Art. 2 - Requisiti.

1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, intendono dotarsi di un sistema di gestione in qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2000 e le altre disposizioni specifiche per le categorie merceologiche di cui all'art. 1, acquisiscono la certificazione di qualità rilasciata da organismi terzi accreditati dal Sincert (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione).

2. Le imprese di autotrasporto che si iscrivono all'Albo nazionale degli autotrasportatori dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che intendono dotarsi di un sistema di gestione in qualità per le categorie merceologiche di cui all'art. 1, acquisiscono la relativa certificazione, secondo quanto stabilito al comma 1.

3. Le imprese già certificate alla data di entrata in vigore del presente decreto per le categorie merceologiche di cui all'art. 1, che intendono mantenere il sistema di gestione in qualità alla scadenza della certificazione di cui sono in possesso, qualora la stessa sia stata rilasciata da organismi non accreditati dal Sincert, rinnovano tale certificazione secondo quanto stabilito al comma 1.

4. Gli ispettori utilizzati dagli organismi di certificazione devono essere in possesso di requisiti di comprovata conoscenza dello specifico settore del trasporto stradale e multimodale, secondo parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, anche ai fini dell'esercizio dell'attribuzione assegnata a tale Comitato dall'art. 9, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, di provvedere all'accreditamento degli organismi di certificazione di qualità per le imprese di autotrasporto di merci.

5. Al fine di cui al comma 4, il Comitato centrale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indirizzi forniti dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 284 del 2005, stabilisce i criteri e parametri necessari per la messa a regime delle procedure per la qualificazione degli ispettori e per il conseguente accreditamento degli organismi di certificazione, anche attraverso la costituzione, al proprio interno, di un apposito gruppo di lavoro, formato da esperti del settore della certificazione di qualità, anche esterni alla Pubblica Amministrazione.

6. Sono fatte salve, ai fini del presente decreto, le norme in materia di riconoscimento reciproco degli organismi di accreditamento e dei sistemi di certificazione di qualità operanti nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 3 - Formazione.

1. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, sulla base degli indirizzi forniti dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, promuove la formazione e l'aggiornamento degli aspiranti ispettori da impiegarsi presso gli organismi di certificazione, e ne determina materie e procedure.

2. Il Comitato centrale cura la formazione e la tenuta di un elenco di ispettori che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione o di aggiornamento e ne dà comunicazione agli organismi di certificazione.

Art. 4 - Banca dati.

1. Gli organismi di certificazione comunicano, in via telematica, al sistema informativo del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, le imprese di autotrasporto certificate, perché le stesse siano inserite in un apposito elenco, al quale potranno accedere i committenti, nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali.

Art. 5 - Documentazione.

1. Le imprese di autotrasporto che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso di sistemi di certificazione di qualità come individuati al precedente art. 2, comma 1, e quelle certificate ai sensi delle disposizioni del presente decreto, tengono a bordo dei veicoli in propria disponibilità copia della documentazione comprovante il tipo di certificazione posseduta, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286 del 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

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