C.d.S. - Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

Codice della strada

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool [1] [2] [3] [4] [5]

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531,00 a euro 2.125,00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione [6] consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00 e l'arresto fino a sei mesi [7] [8], qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, l'arresto da sei mesi ad un anno,[9] qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter [10] [11].[12] [13]

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.[14]

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.[15] [16]

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.[17] [18]

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.[19]

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.[20]

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.[21]

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.[22]

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza [23]. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187 [24].[25]

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione [26]. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,[27] è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.[28] [29]

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis [30], il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.[31] [32]

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250,00 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.[33]


[1] Articolo così sostituito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore: dal 30.6.2003, con la competenza, per l'irrogazione della pena, del giudice di pace, dalla data di applicazione della legge di conversione (13.8.2003), con la competenza, per l'irrogazione della pena, del tribunale.

[2] Vedi articolo 6-bis della legge 2.10.2007 n. 160, di conversione del decreto legge 3.8.2007 n. 117, recante "Fondo contro l'incidentalità notturna”.

[3] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 379.

[4] Vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. 300/A1/42175/109/42 del 29.12.2005 contenente le direttive circa l'impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[5] Relativamente all'applicabilità delle sanzioni concernenti la patente di guida anche ai cittadini stranieri, vedi circolare Ministero dell'interno 4.9.2003 prot. n. M/2413/5.

[6] Parole così sostituite dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[7] Parole così sostituite dal D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125.

[8] L'art. 57 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto che in luogo della misura detentiva dell'arresto, a richiesta di parte possa essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

[9] L'art. 57 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto che in luogo della misura detentiva dell'arresto, a richiesta di parte possa essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

[10] Parole così sostituite dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[11] Per le modalità di applicazione del sequestro vedasi circolari Min. Interno 30/07/2010 n. 300/A/10777/10/101/3/3/9 e Min. Interno 22/04/2011 n. 6535.

[12] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[13] Comma così sostituito dal decreto legge 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[14] Comma dapprima sostituito dal D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125 e successivamente dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[15] Comma inserito dal decreto legge 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[16] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[17] Comma inserito dal decreto legge 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[18] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[19] Comma inserito dal D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125.

[20] Comma aggiunto dalla legge 15.7.2009 n. 94.

[21] Comma aggiunto dalla legge 15.7.2009 n. 94.

[22] Comma aggiunto dalla legge 15.7.2009 n. 94.

[23] Periodo così sostituito dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[24] Parole aggiunte dal decreto legge 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[25] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[26] Periodi così sostituiti dal D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125.

[27] Parole così sostituite dal D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125.

[28] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[29] Comma così sostituito dal decreto legge 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[30] Parole così sostituite dal decreto legge 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[31] Comma così sostituito dal decreto legge 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[32] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[33] Comma aggiunto dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

C.d.S. - Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Codice della strada

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti[1] [2] [3] [4]

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e l'arresto da sei mesi ad un anno.[5] All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter [6].[7] [8]

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 [9].[10] [11]

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.[12] [13]

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.[14]

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.[15]

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.[16]

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.[17] Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.[18] [19]

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero [20] della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. [21]

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4,[22] il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.[23] [24]

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.[25]

[1] Articolo così sostituito con D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214, in vigore: dal 30.6.2003, con la competenza, per l'irrogazione della pena, del giudice di pace; dalla data di applicazione della legge di conversione, con la competenza, per l'irrogazione della pena, del tribunale.

[2] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 380.

[3] Vedi articolo 6-bis della legge 2.10.2007 n. 160, di conversione del decreto legge 3.8.2007 n. 117, recante: "Fondo contro l'incidentalità notturna”

[4] Vedi circolare Ministero dell'interno prot. n. 300/A1/42175/109/42 del 29.12.2005 contenente le direttive circa l'impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[5] L'art. 57 della legge 29.7.2010 n. 120 ha previsto che in luogo della misura detentiva dell'arresto, a richiesta di parte possa essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

[6] Parole così sostituite dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[7] Comma così sostituito dal D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[8] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[9] Parole così sostituite dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[10] Comma inserito dal D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[11] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[12] Comma inserito dal D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[13] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[14] Comma aggiunto dalla legge 15.7.2009 n. 94.

[15] Comma inserito dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[16] Comma così sostituito dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[17] Con l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 è stato soppresso il seguente periodo: "I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.".

[18] Comma inserito dal D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[19] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[20] Parole inserite dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[21] Con D.L. 3.8.2007, n. 117, conv. con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160, è stato abrogato il seguente comma: "7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.".

[22] Parole così sostituite dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

[23] Comma così sostituito dal D.L. 3.8.2007, n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160.

[24] L'art. 7 del D.L. 3.8.2007 n. 117 conv., con mod. nella legge 2.10.2007 n. 160 ha inoltre previsto che: "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili".

[25] Comma inserito dall'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120.

C.d.S. - Art. 189 - Comportamento in caso di incidente

Codice della strada

Art. 189 - Comportamento in caso di incidente[1]

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296,00 a euro 1.183,00. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.[2]

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [3]. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.[4]

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.[5]

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.[6]

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413,00 a euro 1.656,00. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 331,00.[7]


[1] Articolo modificato da: legge 9.4.2003, n. 72; D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Comma così sostituito dalla legge 9.4.2003, n. 72.

[3] Parole così sostituite dal D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125.

[4] Comma così sostituito dalla legge 9.4.2003, n. 72.

[5] Comma così sostituito dalla legge 9.4.2003, n. 72.

[6] Comma inserito dalla legge 9.4.2003, n. 72.

[7] Comma inserito dall'art. 31 della legge 29.7.2010 n. 120.

C.d.S. - Art. 219 - Revoca della patente di guida

Codice della strada

Art. 219 - Revoca della patente di guida [1]

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.[2]

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.[3]

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.[4] [5]

3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.[6]
 


[1] A norma dell'art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, conv., con mod., dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti dei ciclomotori, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici.

[2] Comma prima sostituito dall'art. 13, D.P.R. 19.04. 1994, n. 575, poi, così sostituito dall'art. 4, d.l. 27.06.2003, n. 151, con decorrenza dal 30.06.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne dà, entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto nell'ipotesi indicata al comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. con le modalità di cui all'art. 129, comma 3.".

[3] Comma così sostituito dall'art. 4, d.l. 27.06.2003, n. 151, con decorrenza dal 30.06.2003. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la patente è restituita all'interessato; la restituzione è comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C."

[4] Comma inserito dall'art. 4 D.L. 27.06.2003, n. 151 con decorrenza dal 30.06.2003, è stato così modificato prima dall'art. 43 L. 29.07.2010, n. 120 con decorrenza dal 30.07.2010 e poi dall'art. 20 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "3 bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli.".

[5] Vedi, anche, l'art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, conv., con mod., dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[6] Il presente comma è stato inserito dall'art. 43 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010.

C.d.S. - Art. 222 - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati

Codice della strada

Art. 222 - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati [1]

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo [2] è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente [3].[4]

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.[5]

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.


[1] Articolo modificato da: legge 21.2.2006, n. 102; D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Parole così sostituite dall'art. 43 della legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Periodo aggiunto dal D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con mod. nella legge 24.7.2008 n. 125.

[4] Comma, prima sostituito dall'art. 1 L. 21.02.2006, n. 102 e dall'art. 4 D.L.23.05.2008, n. 92 con decorrenza dal 27.05.2008, poi così modificato dall'art. 43 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in  stato  di  ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),   ovvero   da   soggetto   sotto  l'effetto  di  sostanze stupefacenti   o   psicotrope,   il   giudice   applica  la  sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.".

[5] Comma aggiunto dalla legge 21.2.2006, n. 102.

C.d.S. - Art. 223 - Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato

Codice della strada

Art. 223 - Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato [1]

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205.
 


[1] Articolo dapprima sostituito dall'art. 120 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360, rettificato con comunicato pubblicato nella GU n. 51 del 3.3.1994 e successivamente dall'art. 43 della legge 29.7.2010 n. 120. Si riporta di seguito il testo previgente: "(Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.

4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.".

C.P. - Art. 589-bis - Omicidio stradale

Codice penale

Art. 589-bis. (Omicidio stradale).

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale é punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, é punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, é punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena é aumentata se il fatto é commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena é diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

C.P. - Art. 590-bis - Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Codice penale

Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime).

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale é punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, é punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, é punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena é aumentata se il fatto é commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena é diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

C.P. - Art. 590-quater - Computo delle circostanze

Codice penale

Art. 590-quater. (Computo delle circostanze).

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

C.P. - Art. 590-quinquies - Definizione di strade urbane e extraurbane

Codice penale

Art. 590-quinquies. (Definizione di strade urbane e extraurbane).

Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2.

Corte Cost. - Comunicato stampa 20/02/2019 - Omicidio stradale: la revoca della patente scatta solo in caso di ebbrezza o droga

Ufficio Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 20 Febbraio 2019

OMICIDIO STRADALE, SI’ ALLE PENE PIU’ SEVERE MA LA REVOCA DELLA PATENTE SCATTA SOLO IN CASO DI EBBREZZA O DROGA

La legge n. 41 del 2016 che ha introdotto il delitto di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendone le sanzioni, ha superato il vaglio di costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La Corte ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

La sentenza sarà depositata tra circa un mese.

Roma, 20 febbraio 2019

DPR 495/92 - Art. 379 (Art. 186 Cod. Str.) - Guida sotto l'influenza dell'alcool

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 379 (Art. 186 Cod. Str.) - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. (639)

2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale. (635)

5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano. (636)

6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.

7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).

8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso. (637)

9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8. (638)


(635) Comma così modificato dall'art. 215, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(636) Comma così modificato dall'art. 215, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(637) Comma così modificato dall'art. 215, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(638) Comma così modificato dall'art. 215, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(639) Per il valore aggiornato del tasso alcoolemico, vedi l'art. 186 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

DPR 495/92 - Art. 380 (Art. 187 Cod. Str.) - Revisione della patente

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 380 (Art. 187 Cod. Str.) - Revisione della patente

1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'art. 187, comma 3, del codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel più breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. Il Prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'art. 119, comma 4, lettera c), del codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni.

3. L'esito della visita medica è comunicato, a cura del guidatore, al Prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il Prefetto dispone, entro il più breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare. In caso di esito negativo il prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinché i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice. (640)


(640) Comma così modificato dall'art. 216, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

La revoca della patente nei reati di omicidio e lesioni stradali

La Corte Costituzionale ha confermato l’orientamento già espresso con la Sentenza 17 aprile 2019, n. 88 in ordine all’applicabilità della sospensione della patente di cui all’art. 222, comma 2, C.d.S. nelle ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale o di lesioni stradali gravi o gravissime, non sussistendo più il rigido automatismo dell’applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente.

Il giudice può, così, disporre la sospensione della stessa secondo la gravità della condotta del condannato, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.

Corte Cost. - Ord. 24/07/2019 n. 203

 

Min. Interno - Circ. 28/04/2017 n. 300/A/3524/17/109/41 - Applicazione della sospensione cautelare della patente e delle sanzioni accessorie sulle abilitazioni alla guida rilasciate ai sensi dell'art. 138 C.d.s.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot. n. 300/A/3524/17/109/41

Roma, 28 aprile 2017

OGGETTO: Applicazione della sospensione cautelare della patente e delle sanzioni accessorie sulle abilitazioni alla guida rilasciate ai sensi dell'articolo 138 Codice della Strada.

 

Nella fase di prima applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. sono pervenute numerose richieste in ordine all'organo competente ad applicare le sanzioni accessorie all'accertamento di reati ed i provvedimenti cautelari contemplati dagli artt. 222 e 223 del C.d.S. e sugli effetti che tali provvedimenti possano avere, investendo eventualmente anche diversi titoli abilitativi posseduti dal soggetto coinvolto in un incidente stradale che rientri nel campo di applicazione dei nuovi reati di "omicidio stradale" (art. 589-bis c.p.) e di "lesioni personali stradali" (art. 590-bis c.p.).

È il caso di un soggetto che sia contestualmente in possesso di patente di guida civile di veicoli a motore rilasciata ai sensi dell'art. 116 del C.d.S. e di patente militare o equiparata ex art. 138, comma 11, del C.d.S. (conducenti della Polizia di Stato della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ecc.), ovvero di patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale, di cui all'art. 139 del C.d.S..

In via preliminare occorre chiarire che la nuova normativa nulla ha sostanzialmente innovato rispetto al regime previgente.

La particolare rilevanza del tema rende necessario ribadire alcuni orientamenti condivisi dalla giurisprudenza costante [1], secondo cui la sospensione o la revoca della patente possono essere applicate solo in relazione all'esistenza di un'effettiva situazione di abuso del titolo abilitativo richiesto per la conduzione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione da cui deriva l'incidente stradale.

Sul tema è stato interessato il Consiglio di Stato che si è pronunciato, con il parere che si allega, in senso sostanzialmente conforme ai predetti orientamenti giurisprudenziali, precisando che le indicazioni sopraindicate depongono per l'assenza di ogni forma di automatismo, di tipo sospensivo o revocatorio, che produca effetti anche in ambito civile quale conseguenza diretta ed immediata della violazione commessa alla guida di un veicolo di servizio e, dunque, della sospensione o revoca della patente militare per fatti avvenuti durante il servizio e con l'autovettura di servizio.

Sulla base del parere sopraindicato, le misure interdittive contemplate dai richiamati artt. 222 e 223 C.d.S. e le sanzioni amministrative accessorie, riguardanti la patente di guida civile rilasciata ai sensi dell'art. 116 C.d.S., non possono trovare diretta contestuale applicazione anche per la patente militare o assimilata di cui all'art. 138 che può essere sospesa o revocata solo dall'autorità amministrativa competente [2]. Viceversa, per i soggetti indicati dall'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) C.d.S. dotati di patente di servizio di cui all'art. 139 C.d.S., il documento è sospeso o revocato direttamente dal prefetto [3], secondo quanto disposto dall'art. 7 del Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministro dell'Interno dell'11.8.2004 n. 246. Tale norma stabilisce, inoltre, che la patente di servizio è ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 C.d.S..

In entrambi i casi sopraindicati, l'organo di polizia stradale, che ha rilevato un incidente verificatosi alla guida di un veicolo la cui responsabilità è riconducibile ad una condotta colposa del conducente titolare di patente militare o assimilata di cui all'art. 138 ovvero di patente di servizio di cui all'art. 139 C.d.S., non può provvedere al ritiro di questo documento abilitativo, ma si deve limitare a segnalare l'incidente all'autorità amministrativa che ha rilasciato la patente stessa per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Per le ragioni richiamate dal Consiglio di Stato, nel caso di incidenti verificatisi alla guida di veicoli di servizio la cui responsabilità sia riconducibile al titolare di patente militare o assimilata ovvero di patente di servizio, le misure accessorie interdittive o cautelari non possono incidere sulla patente civile eventualmente posseduta.

Come precisato dal Consiglio di Stato, tuttavia, quanto detto non trova, invece, applicazione con riguardo al caso in cui il titolare della patente abbia riportato, in esito al giudizio in sede penale per i reati conseguenti ad un incidente stradale, l'irrogazione delle sanzioni accessorie della sospensione o della revoca della patente da parte del giudice. In tali casi, infatti, il provvedimento giurisdizionale può estendere i suoi effetti a tutte le patenti possedute sopraindicate, a prescindere dal veicolo con cui è stata commessa la violazione da cui deriva l'incidente stradale.

***

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Gabrielli

Note:

[1] Ex muitis: Cass., SS.UU., n. 12316/2002; Cass., Sez. IV, n. 18521/2014; Cass., Sez. IV, n. 13085/2013; Cass., Sez. IV, n. 45669/2005. Infatti, la richiamata sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha fissato un principio, peraltro ribadito nelle successive sentenze della stessa Corte, secondo cui "perché la patente possa sospendersi si richiede, dunque, come ritiene l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di questa Suprema Corte, un collegamento diretto, un nesso, tra il veicolo, con il quale il reato è commesso, e l'autorizzazione amministrativa che abilita alla guida di quel veicolo".

[2] Con riguardo all'organo competente si osserva che la patente di servizio di cui all'art. 138 C.d.S. può essere ritirata, sospesa o revocata solo dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le disposizioni regolamentari contenute nei rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza interessate.

[3] Per gli altri soggetti indicati dall'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a) C.d.S. provvede, invece, l'autorità che l'ha rilasciata.

Allegato alla circolare 28.4.2017 prot. n. 300/A/3524/17/109/41

Consiglio di Stato - Adunanza di sezione, sez. I - 15.3.2017, n. 654

 

Omicidio stradale: revoca automatica patente solo in caso di ebbrezza o droga

Corte Cost. - Sent. 17/04/2019 n. 88

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

 

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