C.d.S. - Art. 006 - Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

Codice della strada

Art. 6  Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati [1] [2]

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose.[3] Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.[4]

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. [5]

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza [6] di cui all'art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;[7]

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;[8]

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

f-bis) [9]

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;[10]

b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;

c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;

d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco.

e) [11]

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.

7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.[12]

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.[13]

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.[14]

10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 8.

[2] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.Lgs. 15.3.2010 n. 66; legge 29.7.2010 n. 120; D.L. 18.10.2012 n. 179 conv. nella legge 17.12.2012 n. 221.

[3] Vedi l'annuale decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che regolamenta la circolazione dei veicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 t nei giorni festivi e definisce gli orari di inizio e fine del divieto di circolazione a seguito del quale i prefetti emanano provvedimenti di analogo contenuto per il divieto di circolazione di tali veicoli nel territorio di propria competenza.

[4] Periodo aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Con l'art. 2268, c. 893, del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 è stato abrogato il seguente comma: "3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.". L'entrata in vigore è fissata al 9.10.2010 (vedi art. 2272, c. 1, D.Lgs. 15.3.2010 n. 66).

[6] Sul metodo per l'emanazione delle ordinanze, vedi paragrafi 4.3 e 5.1 della Direttiva 24.10.2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione.

[7] Sull'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 7 comma 13 c.d.s. per la violazione del provvedimento del divieto di circolazione istituito nel centro abitato di un comune con ordinanza del Sindaco, vedi circolare 23.12.1999 prot. n. M/2413/34 del Ministero dell'interno.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;".

[9] Lettera aggiunta dall'art. 8, c. 9-quater, D.L. 18.10.2012 n. 179 conv. nella legge 17.12.2012 n. 221 e poi soppressa dall'art. 1, c. 223, lett. a), legge 24.12.2012 n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013. Il testo era il seguente: "f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative".

[10] A decorrere dal 1.7.1998 sono state delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade (vedi art. 1, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 2.9.1997, n. 320).

[11] Con l'art. 2268, c. 893, del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 è stata abrogata la seguente lettera, con decorrenza dal 09.10.2010: "e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.".

[12] La legge 22.3.2012, n. 33 ha previsto che:

"1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) competente per territorio, sentita la società o ente di gestione aeroportuale, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, può, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod., istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto.

2. Le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle corsie o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree può essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.

3. Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli.

4. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 può essere effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformità alle norme vigenti. In tale caso la contestazione immediata non è necessaria e per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle ordinanze di cui al presente articolo si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive mod..

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico delle società o degli enti di gestione aeroportuale interessati.".

[13] Per l'autorizzazione alla circolazione in deroga, vedi 24.10.2001 prot. n. M/2413-30 del Ministero dell'interno.

[14] Periodi così sostituiti dall'art. 4 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

Direttive ministeriali e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2019

Emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i decreto contenente le direttive e il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2019.

Il decreto ministeriale prevede, oltre al calendario dei divieti, anche alcune agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero, per i veicoli da/verso la Sardegna e la Sicilia, agevolazioni per il trasporto intermodale, e disposizioni transitorie per i veicoli da/verso il porto di Genova.

M.I.T. - D.M. 04/12/2018 n. 525 - Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2019

 

M.I.T. - D.M. 04/12/2018 n. 525 - Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE
4 dicembre 2018, n. 525
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2019

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;
Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge n. 130 del 16 novembre 2018 che, a seguito del crollo del viadotto Polcevera, ha introdotto specifiche misure compensative per la mobilità della città di Genova ed in particolare per il settore dell'autotrasporto;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'articolo 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;
Considerato che, al fine di rendere più agevole l'attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali limitazioni;

Vista la nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale n. 7919 del 29.11.2018.

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 del nuovo Codice della Strada (di seguito C.d.S.), disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2019 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell'articolo 2.
2. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'art. 54 del C.d.S., nonché alle macchine agricole di cui all'art. 57 del C.d.S..
3. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 6 dell'articolo 10 del C.d.S..
4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 13, si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto.
5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del C.d.S..
6. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.
7. Il presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia delle 7,5 t di cui al comma 1.

Art. 2
Calendario dei divieti

1. È vietata la circolazione dei veicoli di cui all'articolo 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2019 di seguito elencati:

 

MESE
GIORNO
INIZIO DIVIETO
FINE DIVIETO
GENNAIO
1
martedì
09,00
22,00
6
domenica
09,00
22,00
13
domenica
09,00
22,00
20
domenica
09,00
22,00
27
domenica
09,00
22,00
FEBBRAIO
3
domenica
09,00
22,00
10
domenica
09,00
22,00
17
domenica
09,00
22,00
24
domenica
09,00
22,00
MARZO
3
domenica
09,00
22,00
10
domenica
09,00
22,00
17
domenica
09,00
22,00
24
domenica
09,00
22,00
31
domenica
09,00
22,00
APRILE
7
domenica
09,00
22,00
14
domenica
09,00
22,00
19
venerdì
14,00
22,00
20
sabato
09,00
16,00
21
domenica
09,00
22,00
22
lunedì
09,00
22,00
25
giovedì
09,00
22,00
28
domenica
09,00
22,00
MAGGIO
1
mercoledì
09,00
22,00
5
domenica
09,00
22,00
12
domenica
09,00
22,00
19
domenica
09,00
22,00
26
domenica
09,00
22,00
GIUGNO
2
domenica
07,00
22,00
9
domenica
07,00
22,00
16
domenica
07,00
22,00
23
domenica
07,00
22,00
30
domenica
07,00
22,00
LUGLIO
6
sabato
08,00
16,00
7
domenica
07,00
22,00
13
sabato
08,00
16,00
14
domenica
07,00
22,00
20
sabato
08,00
16,00
21
domenica
07,00
22,00
26
venerdì
16,00
22,00
27
sabato
08,00
22,00
28
domenica
07,00
22,00
AGOSTO
2
venerdì
16,00
22,00
3
sabato
08,00
22,00
4
domenica
07,00
22,00
9
venerdì
16,00
22,00
10
sabato
08,00
22,00
11
domenica
07,00
22,00
15
giovedì
07,00
22,00
17
sabato
08,00
16,00
18
domenica
07,00
22,00
24
sabato
08,00
16,00
25
domenica
07,00
22,00
31
sabato
08,00
16,00
SETTEMBRE
1
domenica
07,00
22,00
8
domenica
07,00
22,00
15
domenica
07,00
22,00
22
domenica
07,00
22,00
29
domenica
07,00
22,00
OTTOBRE
6
domenica
09,00
22,00
13
domenica
09,00
22,00
20
domenica
09,00
22,00
27
domenica
09,00
22,00
NOVEMBRE
1
venerdì
09,00
22,00
3
domenica
09,00
22,00
10
domenica
09,00
22,00
17
domenica
09,00
22,00
24
domenica
09,00
22,00
DICEMBRE
1
domenica
09,00
22,00
8
domenica
09,00
22,00
15
domenica
09,00
22,00
22
domenica
09,00
22,00
24
martedì
09,00
14,00
25
mercoledì
09,00
22,00
26
giovedì
09,00
22,00
29
domenica
09,00
22,00
 

Art. 3
Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero

1. Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal Regolamento CE n. 561/2006 e successive modifiche, termini dopo l'inizio del divieto di cui all'articolo 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo.
3. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore due.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 4
Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna

1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore quattro.
3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 2 non si applica.

Art. 5
Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia

1. Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 2 non si applica.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

Art. 6
Agevolazioni per il trasporto intermodale

1. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalle legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna - Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) - Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato - Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona) ed ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA), Domodossola (VB) - Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) - Portogruaro (VE) - Rovigo - Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unità di carico dirette all'estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all'estero delle merci o delle unità di carico, nonché della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore quattro.
2. Il divieto di cui all'articolo 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.
3. Il divieto di cui all'articolo 2 non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci.
4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), nonché ai complessi veicolari scarichi, destinate all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle unità di carico.
5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa - come definita dall'articolo 1, comma 5 - superiore a 7,5 t, possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna, e per il solo viaggio di rientro in sede.
6. l divieto di cui all'articolo 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Art. 7
Categorie dei veicoli esentati dal divieto

1. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti Enti:
a) Forze di Polizia;
b) Forze Armate;
c) Vigili del Fuoco;
d) Protezione Civile;
e) Croce Rossa Italiana;
f) Regioni ed altri Enti territoriali, anche in forma associata.
2. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova altresì applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:
a) fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il servizio di trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento se diverso raccolta rifiuti e nettezza urbana effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza urbana", nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio di smaltimento rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
d) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema PT o con l'emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modifiche, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
e) servizi radiotelevisivi;
f) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;
g) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.
3. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova altresì applicazione per i veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi:
a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;
d) autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento;
e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo sia pubblico sia privato;
f) macchine agricole ai sensi dell'articolo 57 del C.d.S., e macchine agricole eccezionali ai sensi dell'articolo 104 del C.d.S., fermi restando la necessità dell'autorizzazione di cui al comma 8 del medesimo articolo 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell'articolo 175, comma 2 del C.d.S., sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2 del C.d.S..

4. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova altresì applicazione nei seguenti casi particolari:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 8
Tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto

1. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi:
a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;
b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile;
c) giornali, quotidiani e periodici;
d) prodotti per uso medico;
e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP;
f) prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita:
• frutta fresca;
• ortaggi;
• fiori recisi;
• semi vitali non ancora germogliati;
• uova da cova, con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto;
g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali.
2. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto:
a) pulcini destinati all'allevamento;
b) animali vivi destinati alla macellazione;
c) animali vivi provenienti dall'estero;
d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore.
3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere e), f) e g), nonché le merci di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 9
Condizioni per la circolazione in deroga al divieto

1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, a seguito di istanze presentate ai sensi dell'articolo 10 e in base alle procedure contenute nell'articolo 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all'articolo 2, esclusivamente nei seguenti casi:
a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui all'articolo 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;
d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l'organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di tali prodotti;
e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;
f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;
g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10 del C.d.S., limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;
h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;
i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche.
2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 10
Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 9 i soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui all'articolo 2, di norma alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della provincia di partenza, indicando i seguenti elementi:
a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare:
• per i prodotti agricoli, di cui all'articolo 9, c. 1, lett. a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;
• per le merci destinate all'alimentazione degli animali da allevamento, di cui all'articolo 9, c. 1, lett. b), il periodo necessario a risolvere la criticità dell'approvvigionamento;
• per i cantieri edili, di cui all'articolo 9, c. 1, lett. c), le date di inizio e fine previste per il cantiere;
• per i prodotti dell'industria a ciclo continuo, di cui all'articolo 9, c. 1, lett. d) il periodo in cui tale produzione è prevista ininterrottamente;
• per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati, di cui all'articolo 9, c. 1, lett. e) il programma degli eventi cui si intende partecipare;
• per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, di cui all'articolo 9, c. 1, lett. f) il programma degli eventi cui si intende partecipare;
• per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 9, c. 1, lett. g) la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;
• per i veicoli provenienti dall'estero di cui all'articolo 9, c. 1, lett. h) la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;
• per i veicoli per i trasporti dei casi particolari, di cui all'articolo 9, c. 1, lett. i) la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;
b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione;
c) le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui si intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati;
d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nell'articolo 9, comma 1, lettere da a) a i), specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.
2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, può essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto.
3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta può essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

Art. 11
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia

1. La Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all'articolo 2, sentite, ove necessario, le altre Prefetture - Uffici Territoriali di Governo competenti per territorio sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessità e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l'istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:
a) accertamento della sussistenza dell'effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute nell'articolo 9, in funzione delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;
b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento;
c) verifica dell'indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto;
d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade;
e) verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.
2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto, la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo benestare.
3. La Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, al termine dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, sarà indicato:
a) l'arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;
b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non è comunque consentita la circolazione in deroga;
d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga;
e) l'eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;
f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
4. Per le autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
5. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare, anche in via permanente, alla circolazione durante i periodi di divieto, i veicoli di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h).

Art. 12
Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto

1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'articolo 2, anche dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 25 maggio al 8 settembre 2019.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci pericolose è consentito nei seguenti casi:
a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio, ferma restando la necessità che per ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
• militari e delle Forze di Polizia;
• militari appartenenti a Forze Armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;
• civili, commissionati dalle Forze Armate, muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977 integrato con decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente;
b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;
c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;
d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t, è consentito limitatamente ai seguenti casi:
a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell'Allegato A dell'accordo ADR:
• 1.1.3.1
• 1.1.3.2
• 1.1.3.3
• 1.1.3.6
• 1.7.1.4
b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell'Allegato A dell'accordo ADR;
c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'Allegato A dell'accordo ADR;
d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell'Allegato A dell'accordo ADR.
4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3, lettere da a) a d), con veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al comma 1, ma si applica il divieto di cui all'articolo 2.
5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi è disciplinato dall'articolo 7, comma 3, lettera e).

Art. 13
Disposizioni transitorie per i veicoli da/verso il porto di Genova

1. Per i veicoli provenienti dal porto di Genova, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti al porto di Genova, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore quattro.

Art. 14
Disposizioni finali e di coordinamento

1. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo comunicano, con cadenza semestrale, al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 11.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, sarà verificata, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell'autotrasporto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 dicembre 2018

Il Ministro: TONINELLI

 

M.I.T. - D.M. 07/04/2020 n. 147 - Sospesi i divieti di circolazione sulle strade extraurbane dei veicoli adibiti per il trasporto di cose di m. c. m. autorizzata sup. a 7,5 t per le giornate 10, 11, 12, 13 e 14 aprile

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE
7 aprile 2020, prot. n. 147

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2020.

Visto l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 e 25 febbraio 2020 e 1, 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, quali misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la proroga dell'efficacia di dette misure fino al 13 aprile 2020 disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020;

Visti l decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, e 26 marzo 2020, n. 129, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15, 22 e 29 marzo e 5 aprile, nonché, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;

Considerato che il permanere della situazione epidemiologica da COVID-19 accentua lo stato di crisi venutosi a creare nel Paese, che sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con gravi ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché per ogni altra tipologia di trasporto collegata anche alla situazione emergenziale;

Considerato che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un ulteriore elemento di criticità nell'attuale situazione del sistema dei trasporti, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'emergenza nazionale;

Considerata l'esigenza di prorogare ulteriormente la sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 10, 11, 12, 13 e 14 aprile 2020, ferma restando la sospensione del predetto calendario limitatamente ai trasporti internazionali di merci di cui al DM n. 115 del 13 marzo 2020 fino a successivo provvedimento;

Sentito il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;

Vista la proposta del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

DECRETA

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 10, 11, 12, 13 e 14 aprile, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.

2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 aprile 2020

Il Ministro: DE MICHELI

M.I.T. - D.M. 12/06/2020 n. 244 - Modifica del decreto 12 dicembre 2019, n. 578 concernente direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO MINISTERIALE
12 giugno 2020, prot. n. 244

Modifica del decreto 12 dicembre 2019, n. 578 concernente direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 e 25 febbraio 2020, 1, 4, 8, 9, 11 e 22 marzo, 1, 10 e 26 aprile 2020, quali misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, 26 marzo 2020, n. 129, 7 aprile 2020, n. 147, 15 aprile 2020, n. 164, 7 maggio 2020, n. 196, e 21 maggio 2020, n. 209, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15, 22 e 29 marzo, 5, 10 11, 12, 13 14, 19, 25 e 26 aprile, 1,3, 10, 17, 24, 31 maggio e 2 giugno 2020 nonché, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;

Considerato che il permanere degli effetti della situazione epidemiologica da COVID-19 accentua lo stato di crisi venutosi a creare nel Paese, che sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché per ulteriori beni di prima necessità;

Considerato che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, non trovano giustificazione in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'adozione delle misure per il contenimento del contagio e al numero degli spostamenti in atto sul territorio italiano;

Considerata l'esigenza di prorogare ulteriormente la sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per il giorno 7 giugno 2020, ferma restando la sospensione sino a successivo provvedimento limitatamente ai trasporti internazionali di merci;

Sentito il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;

Vista la proposta del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

Decreta: 

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per il giorno 14 giugno 2020, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dall'articolo unico del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.

2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Roma, 12 giugno 2020

Il Ministro: DE MICHELI

(Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020, di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per il giorno 14 giugno 2020, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dall’articolo unico del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizio di trasporto internazionale di merci.)

M.I.T. - D.M. 13/03/2020 n. 115 - Deroghe alle limitazioni circolazione stradale fuori dai centri abitati anno 2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE
13 marzo 2020, prot. n. 115

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTO l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell' anno 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATA la grave situazione di crisi venutasi a creare nel Paese, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con gravi ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, sia per il settore stesso dei trasporti;

CONSIDERATO che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all' articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un ulteriore elemento di criticità nell'attuale situazione del sistema dei trasporti, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'emergenza nazionale;

CONSIDERATA l'esigenza di sospendere temporaneamente il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15 marzo e 22 marzo e limitatamente ai trasporti internazionali di merci, in relazione alle gravi criticità che si stanno verificando alle frontiere, sino all'adozione di successivo provvedimento;

SENTITO il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;

VISTA la nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del 13 marzo 2020;

DECRETA

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 15 marzo e 22 marzo e limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale sino a successivo provvedimento.

2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a dame immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il Ministro: DE MICHELI

 

M.I.T. - D.M. 13/03/2020 n. 115 - Divieti di circolazione di veicoli per trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto n. 115 del 13/03/2020

VISTO l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;
VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
CONSIDERATA la grave situazione di crisi venutasi a creare nel Paese, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con gravi ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, sia per il settore stesso dei trasporti;
CONSIDERATO che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un ulteriore elemento di criticità nell'attuale situazione del sistema dei trasporti, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'emergenza nazionale;
CONSIDERATA l'esigenza di sospendere temporaneamente il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15 marzo e 22 marzo e limitatamente ai trasporti internazionali di merci, in relazione alle gravi criticità che si stanno verificando alle frontiere, sino all'adozione di successivo provvedimento;
SENTITO il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;
VISTA la nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del 13 marzo 2020;

DECRETA

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 15 marzo e 22 marzo e limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale sino a successivo provvedimento.

2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Paola De Micheli

M.I.T. - D.M. 21/05/2020 n. 209 - Proroga sospensione divieto circolazione dei mezzi pesanti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 2020, prot. n. 209

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 e 25 febbraio 2020, 1, 4, 8, 9, 11 e 22 marzo, 1, 10 e 26 aprile 2020, quali misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, 26 marzo 2020, n. 129, 7 aprile 2020, n. 147, 15 aprile 2020, n. 164, e 7 maggio 2020, n. 196, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15, 22 e 29 marzo, 5, 10 11, 12, 13 14, 19, 25 e 26 aprile, 1,3, 10 e 17 maggio 2020 nonché, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;

Considerato che il permanere della situazione epidemiologica da COVID-19 accentua lo stato di crisi venutosi a creare nel Paese, che sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con gravi ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché per ulteriori beni di prima necessità;

Considerato che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un ulteriore elemento di criticità nell'attuale situazione del sistema dei trasporti, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'emergenza nazionale;

Considerata l'esigenza di prorogare ulteriormente la sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 24, 31 maggio e 2 giugno 2020, ferma restando la sospensione sino a successivo provvedimento limitatamente ai trasporti internazionali di merci;

Sentito il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;

Vista la proposta del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

Decreta:

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 24, 31 maggio e 2 giugno 2020, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dall'articolo unico del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.

2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Roma, 21 maggio 2020

Il Ministro: DE MICHELI

M.I.T. - D.M. 21/12/2020 - Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2021 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE

21 dicembre 2020

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2021 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada". e successive modificazioni, di seguito codice della strada;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'articolo 168, commi 1 e 4, del codice della strada;

Considerato che, al fine di rendere più agevole l'attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali limitazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato sino al 31 gennaio 2021 con delibera del 7 ottobre 2020;

Visto, da ultimo, il decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 20201739 del 3 giugno 2020";

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 10 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre

2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020, con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, 26 marzo 2020, n. 129, 7 aprile 2020, n. 147, 15 aprile 2020, n. 164, 7 maggio 2020, n. 196, 21 maggio 2020, n.209, 5 giugno 2020, n. 232, 12 giugno 2020, n. 244, 4 novembre 2020, n. 495, 26 novembre 2020, n. 532 e 4 dicembre 2020 n. 560, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15, 22 e 29 marzo, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25 e 26 aprile, 1, 3, 10, 17, 24 e 31 maggio, 2, 7 e 14 giugno 2020, 8, 15, 22 e 29 novembre, 6, 8, 13, 20, 25, 26 e 27 dicembre 2020, nonché, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;

Preso atto della necessità di adottare il decreto recante le direttive in materia di divieti di circolazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del codice della strada e dalle relative disposizioni attuative;

Considerato che la particolare situazione emergenziale in atto potrebbe richiedere la sospensione dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti, disposti nel presente decreto, nel corso dell'anno 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per la sicurezza stradale prot. n. 9098 del 15 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del codice della strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2021 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell'articolo 2.

2. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'articolo 54 del codice della strada, nonché alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del medesimo codice.

3. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice della strada.

4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto.

5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del codice della strada

6. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

7. Il presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.

Art. 2

Calendario dei divieti

1. È vietata la circolazione dei veicoli di cui all'articolo 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2021 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero

1. Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini dopo l'inizio del divieto di cui all'articolo 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo.

3. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore due.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 4

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna

1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore quattro.

3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 2 non si applica.

Art. 5

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia

1. Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti verso la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 2 non si applica.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

Art. 6

Agevolazioni per il trasporto intermodale

1. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalle legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna - Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) - Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato - Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona) ed ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA), Domodossola (VB) - Marzaglia (MO) - Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) - Portogruaro (VE) - Rovigo - Rubiera (RE) - Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unità di carico dirette all'estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all'estero delle merci o delle unità di carico, nonché della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore quattro.

2. Il divieto di cui all'articolo 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

3. Il divieto di cui all'articolo 2 non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci.

4.L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote, container, cassa mobile, semirimorchio, nonché ai complessi veicolari scarichi, destinati all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione, quale l'ordine di spedizione, attestante la destinazione delle unità di carico.

5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa - come definita dall'articolo 1, comma 5 - superiore a 7,5 t, possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna e per il solo viaggio di rientro in sede.

6. Il divieto di cui all'articolo 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, combinato ferroviario, o strada-mare, combinato marittimo, che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

7. Il divieto di cui all'articolo 2 non si applica altresì per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine o destinazione all'interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

Art. 7

Categorie dei veicoli esentati dal divieto

1. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:

a) Forze di Polizia;

b) Forze Armate e Corpo delle Capitanerie di Porto;

c) Vigili del Fuoco;

d) Protezione Civile;

e) Croce Rossa Italiana;

f) Regioni ed altri Enti territoriali, anche in forma associata.

2. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:

a) fornitura di acqua, gas, energia elettrica;

b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il servizio di trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento se diverso dai servizi di trasporto relativi alla raccolta dei rifiuti ed alla nettezza urbana effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza urbana", nonché i veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio di smaltimento rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;

d) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema PT o con l'emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;

e) servizi radiotelevisivi;

f) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;

g) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.

3. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli ed i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi:

a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;

c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;

d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione;

e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo sia pubblico sia privato;

f) macchine agricole ai sensi dell'articolo 57 del codice della strada, e macchine agricole eccezionali ai sensi dell'articolo 104 del medesimo codice, fermi restando la necessità dell'autorizzazione di cui al comma 8 del citato articolo 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell'articolo 175, comma 2 del codice della strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2 del medesimo codice.

4. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova altresì applicazione nei seguenti casi particolari:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa;

c) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 8

Tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto

1. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi:

a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;

b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile;

c) giornali, quotidiani e periodici;

d) prodotti per uso medico;

e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP;

f) prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita:

1) frutta fresca;

2) ortaggi;

3) fiori recisi;

4) semi vitali non ancora germogliati;

5) uova da cova, con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto;

g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali.

h) prodotti per fronteggiare l'attuale emergenza da Coronavirus (COVID-19), tra i quali:

1) dispositivi di protezione individuale, quali, a titolo esemplificativo, mascherine, dispositivi medici, camici, guanti monouso, visiere e tute protettive;

2) prodotti per la prevenzione ed il trattamento, quali, a titolo esemplificativo, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

3) prodotti per l'igiene di superfici, ambienti interni ed abbigliamento, quali, a titolo esemplificativo, quelli finalizzati ai trattamenti di sanificazione, disinfezione, igienizzazione, detersione, sterilizzazione e pulizia.

2. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto:

a) pulcini destinati all'allevamento;

b) animali vivi destinati alla macellazione;

c) animali vivi provenienti dall'estero;

d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore.

3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere e), f) e g), nonché le merci di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 9

Condizioni per la circolazione in deroga al divieto

1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, a seguito di istanze presentate ai sensi dell'articolo 10 e in base alle procedure contenute nell'articolo 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all'articolo 2, esclusivamente nei seguenti casi:

a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui all'articolo 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;

d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l'organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di tali prodotti;

e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10 del codice della strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;

h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;

i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 10

Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 9, i soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui all'articolo 2, di norma alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, indicando i seguenti elementi:

a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare:

1) per i prodotti agricoli, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;

2) per le merci destinate all'alimentazione degli animali da allevamento, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), il periodo necessario a risolvere la criticità dell'approvvigionamento;

3) per i cantieri edili, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), le date di inizio e fine previste per il cantiere;

4) per i prodotti dell'industria a ciclo continuo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), il periodo in cui tale produzione è prevista ininterrottamente;

5) per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), il programma degli eventi cui si intende partecipare;

6) per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), il programma degli eventi cui si intende partecipare;

7) per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

8) per i veicoli provenienti dall'estero di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

9) per i veicoli per i trasporti dei casi particolari, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione;

c) le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui si intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati;

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nell'articolo 9, comma 1, lettere da a) a i), specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.

2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, può essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto.

3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta può essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni la Prefettura deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

Art. 11

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia

1. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all'articolo 2, sentite, ove necessario, le altre Prefetture competenti per territorio sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessità e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l'istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:

a) accertamento della sussistenza dell'effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute nell'articolo 9, in funzione delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;

b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento;

c) verifica dell'indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto;

d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade;

e) verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.

2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto, la Prefettura nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo benestare.

3. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, al termine dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, è indicato:

a) l'arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;

b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non è comunque consentita la circolazione in deroga;

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga;

e) l'eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;

f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

4. Per le autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nel caso in cui siano comprovate la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

5. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare alla circolazione durante i periodi di divieto, anche in via permanente, i veicoli di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h).

Art. 12

Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto

1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati nell'allegato A, anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 22 maggio al 5 settembre 2021.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci pericolose è consentito nei seguenti casi:

a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio, ferma restando la necessità che per ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

1) militari e delle Forze di Polizia;

2) militari appartenenti a Forze Armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;

3) civili, commissionati dalle Forze Armate, muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977 come modificato dal decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente;

b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t è consentito limitatamente ai seguenti casi:

a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell'Allegato A dell'accordo ADR:

1) 1.1.3.1;

2) 1.1.3.2;

3) 1.1.3.3;

4) 1.1.3.6;

5) 1.7.1.4;

b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell'Allegato A dell'accordo ADR;

c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'Allegato A dell'accordo ADR;

d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell'Allegato A dell'accordo ADR.

4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3, lettere da a) a d), con veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al comma 1, ma si applica il divieto di cui all'articolo 2.

5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi è disciplinato dall'articolo 7, comma 3, lettera e).

Art. 13

Efficacia connessa all'emergenza COVID-19

1. Nel caso in cui il permanere degli effetti derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19 determini ripercussioni anche sull'autotrasporto delle merci in termini di approvvigionamento di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura. nonché degli ulteriori beni di prima necessità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio sito internet istituzionale, può disporre la sospensione temporanea dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 14

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Le prefetture - uffici territoriali del Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 11.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto dirigenziale può apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell'autotrasporto.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 dicembre 2019

Il Ministro: DE MICHELI

Allegato A

 

MESE

GIORNO

INIZIO DIVIETO

FINE DIVIETO

GENNAIO

1

venerdì

09:00

22:00

3

domenica

09:00

22:00

6

mercoledì

09:00

22:00

10

domenica

09:00

22:00

17

domenica

09:00

22:00

24

domenica

09:00

22:00

31

domenica

09:00

22:00

FEBBRAIO

7

domenica

09:00

22:00

14

domenica

09:00

22:00

21

domenica

09:00

22:00

28

domenica

09:00

22:00

MARZO

7

domenica

09:00

22:00

14

domenica

09:00

22:00

21

domenica

09:00

22:00

28

domenica

09:00

22:00

APRILE

2

venerdì

14:00

22:00

3

sabato

09:00

16:00

4

domenica

09:00

22:00

5

lunedì

09:00

22:00

6

martedì

09:00

14:00

11

domenica

09:00

22:00

18

domenica

09:00

22:00

25

domenica

09:00

22:00

MAGGIO

1

sabato

09:00

22:00

2

domenica

09:00

22:00

9

domenica

09:00

22:00

16

domenica

09:00

22:00

23

domenica

09:00

22:00

30

domenica

09:00

22:00

GIUGNO

2

mercoledì

07:00

22:00

6

domenica

07:00

22:00

13

domenica

07:00

22:00

20

domenica

07:00

22:00

27

domenica

07:00

22:00

LUGLIO

3

sabato

08:00

16:00

4

domenica

07:00

22:00

IO

sabato

08:00

16:00

11

domenica

07:00

22:00

17

sabato

08:00

16:00

18

domenica

07:00

22:00

23

venerdì

16:00

22:00

24

sabato

08:00

16:00

25

domenica

07:00

22:00

30

venerdì

16:00

22:00

31

sabato

08:00

16:00

AGOSTO

1

domenica

07:00

22:00

6

venerdì

16:00

22:00

7

sabato

08:00

22:00

8

domenica

07:00

22:00

13

venerdì

16:00

22:00

14

sabato

08:00

22:00

15

domenica

07:00

22:00

21

sabato

08:00

16:00

22

domenica

07:00

22:00

28

sabato

08:00

16:00

29

domenica

07:00

22:00

SETTEMBRE

5

domenica

07:00

22:00

12

domenica

07:00

22:00

19

domenica

07:00

22:00

26

domenica

07:00

22:00

OTTOBRE

3

domenica

09:00

22:00

10

domenica

09:00

22:00

17

domenica

09:00

22:00

24

domenica

09:00

22:00

31

domenica

09:00

22:00

NOVEMBRE

1

lunedì

09:00

22:00

7

domenica

09:00

22:00

14

domenica

09:00

22:00

21

domenica

09:00

22:00

28

domenica

09:00

22:00

DICEMBRE

5

domenica

09:00

22:00

8

mercoledì

09:00

22:00

12

domenica

09:00

22:00

19

domenica

09:00

22:00

25

sabato

09:00

22:00

26

domenica

09:00

22:00

M.I.T. - D.M. 26/03/2020 n. 129 - Deroghe alle limitazioni della circolazione stradale fuori dai centri abitati

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE
26 marzo 2020, prot. n. 129

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2020.

Visto l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;
Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, recante la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15 e 22 marzo 2020 e, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Considerato il permanere della grave situazione di crisi venutasi a creare nel Paese, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con gravi ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti anche di prima necessità e materie prime per l'industria e l'agricoltura;
Considerato che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un ulteriore elemento di criticità nell'attuale situazione del sistema dei trasporti, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'emergenza nazionale;
Considerata l'esigenza di prorogare la sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 29 marzo e 5 aprile, ferma restando la sospensione dei divieti per il trasporto internazionale di cui al D.M. 115 del 13 marzo 2020 fino a successivo provvedimento;
Sentito il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;
Vista la proposta del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

DECRETA

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 29 marzo e 5 aprile, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.

2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 marzo 2020

Il Ministro: DE MICHELI

 

Min. Infrastrutture - D.D. 02/04/2021 n. 127 - Sospensione calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per la sicurezza stradale

DECRETO DIRIGENZIALE
2 aprile 2021, prot. n. 127

Sospensione calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 604, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2021;

Visto in particolare l'art. 13 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 604, con il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con uno o più specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio sito internet istituzionale, può disporre la sospensione temporanea dell'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto decreto;

Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare, da ultimi, il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante " Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" e il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";

Visti i decreti dirigenziali 31 dicembre 2020, n. 238, 14 gennaio 2021, n. 2, 3 febbraio 2021, n. 6, 4 marzo 2021 n. 12 e 23 marzo 2021 n. 100, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 604, per i giorni 1, 3, 6, 10, 17, 24 e 31 gennaio, 7, 14, 21 e 28 febbraio, 7, 14, 21 e 28 marzo e 2, 3, 4, 5 e 6 aprile 2021;

Considerato che il permanere degli effetti della situazione epidemiologica da COVID-19 e dello stato di crisi venutosi conseguentemente a creare nel Paese, sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché per ulteriori beni di prima necessità;

Considerato che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2021 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 604, costituiscono un elemento di criticità non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'adozione delle misure per il contenimento del contagio e al numero di spostamenti in atto sul territorio italiano;

Considerata quindi l'esigenza di disporre la proroga della sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 604, per i giorni 11, 18 e 25 aprile 2021;

Sentito il Direttore della Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità, che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto 29 dicembre 2020, n. 604;

Sentito il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto 29 dicembre 2020, n. 604;

DECRETA

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2021, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 604, è sospeso per i giorni 11, 18 e 25 aprile 2021.

2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo vorranno attuare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedere a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

Min. Infrastrutture - D.M. 29/12/2020 - Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - Anno 2021

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE
29 dicembre 2020

(G.U. n. 323 del 31.12.2020)

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - Anno 2021.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, di seguito codice della strada;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del codice della strada;

Considerato che, al fine di rendere più agevole l'attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali limitazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato sino al 31 gennaio 2021 con delibera del 7 ottobre 2020;

Visto, da ultimo, il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020, con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, 26 marzo 2020, n. 129, 7 aprile 2020, n. 147, 15 aprile 2020, n. 164, 7 maggio 2020, n. 196, 21 maggio 2020, n. 209, 5 giugno 2020, n. 232, 12 giugno 2020, n. 244, 4 novembre 2020, n. 495, 26 novembre 2020, n. 532 e 4 dicembre 2020, n. 560, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15, 22 e 29 marzo, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25 e 26 aprile, 1º, 3, 10, 17, 24 e 31 maggio, 2, 7 e 14 giugno 2020, 8, 15, 22 e 29 novembre, 6, 8, 13, 20, 25, 26 e 27 dicembre 2020, nonché, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;

Preso atto della necessità di adottare il decreto recante le direttive in materia di divieti di circolazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del codice della strada e dalle relative disposizioni attuative;

Considerato che la particolare situazione emergenziale in atto potrebbe richiedere la sospensione dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti, disposti nel presente decreto, nel corso dell'anno 2021;

Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale prot. n. 9098 del 15 dicembre 2020;

Decreta:

 

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2021 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell'art. 2.

2. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'art. 54 del codice della strada, nonché alle macchine agricole di cui all'art. 57 del medesimo codice.

3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del codice della strada.

4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto.

5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del codice della strada.

6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del presente decreto, la massa di riferimento è la tara, ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

7. Il presente decreto, con le modalità di cui all'art. 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.

 

Art. 2 - Calendario dei divieti

1. È vietata la circolazione dei veicoli di cui all'art. 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2021 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 3 - Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero

1. Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini dopo l'inizio del divieto di cui all'art. 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo.

3. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 è anticipato di ore due.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

 

Art. 4 - Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna

1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 è anticipato di ore quattro.

3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.

 

Art. 5 - Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia

1. Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti verso la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

 

Art. 6 - Agevolazioni per il trasporto intermodale

1. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalle legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna - Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) - Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato - Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona) ed ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA), Domodossola (VB) - Marzaglia (MO) - Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) - Portogruaro (VE) - Rovigo - Rubiera (RE) - Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unità di carico dirette all'estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all'estero delle merci o delle unità di carico, nonché della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 è anticipato di ore quattro.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

3. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci.

4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote, container, cassa mobile, semirimorchio, nonché ai complessi veicolari scarichi, destinati all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione, quale l'ordine di spedizione, attestante la destinazione delle unità di carico.

5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa - come definita dall'art. 1, comma 5 - superiore a 7,5 t, possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna e per il solo viaggio di rientro in sede.

6. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, combinato ferroviario, o strada-mare, combinato marittimo, che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

7. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica altresì per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all'interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

 

Art. 7 - Categorie dei veicoli esentati dal divieto

1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:

a) Forze di polizia;

b) Forze armate e Corpo delle capitanerie di porto;

c) Vigili del fuoco;

d) Protezione civile;

e) Croce rossa italiana;

f) Regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:

a) fornitura di acqua, gas, energia elettrica;

b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, escluso il servizio di trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento se diverso dai servizi di trasporto relativi alla raccolta dei rifiuti ed alla nettezza urbana effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza urbana", nonché i veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio di smaltimento rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;

d) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema PT o con l'emblema Poste italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;

e) servizi radiotelevisivi;

f) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;

g) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.

3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli ed i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi:

a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;

c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;

d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione;

e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico sia privato;

f) macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del codice della strada e macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104 del medesimo codice, fermi restando la necessità dell'autorizzazione di cui al comma 8 del citato art. 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del codice della strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art. 2 del medesimo codice.

4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresì applicazione nei seguenti casi particolari:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa;

c) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0, 50 m di base e 0, 40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0, 20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

 

Art. 8 - Tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto

1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi:

a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;

b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile;

c) giornali, quotidiani e periodici;

d) prodotti per uso medico;

e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP;

f) prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita:

1) frutta fresca;

2) ortaggi;

3) fiori recisi;

4) semi vitali non ancora germogliati;

5) uova da cova, con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto;

g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali;

h) prodotti per fronteggiare l'attuale emergenza da Coronavirus (COVID-19), tra i quali:

1) dispositivi di protezione individuale, quali, a titolo esemplificativo, mascherine, dispositivi medici, camici, guanti monouso, visiere e tute protettive;

2) prodotti per la prevenzione ed il trattamento, quali, a titolo esemplificativo, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

3) prodotti per l'igiene di superfici, ambienti interni ed abbigliamento, quali, a titolo esemplificativo, quelli finalizzati ai trattamenti di sanificazione, disinfezione, igienizzazione, detersione, sterilizzazione e pulizia.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto:

a) pulcini destinati all'allevamento;

b) animali vivi destinati alla macellazione;

c) animali vivi provenienti dall'estero;

d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore.

3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere e), f) e g), nonché le merci di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0, 50 m di base e 0, 40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0, 20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

 

Art. 9 - Condizioni per la circolazione in deroga al divieto

1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, a seguito di istanze presentate ai sensi dell'art. 10 e in base alle procedure contenute nell'art. 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all'art. 2, esclusivamente nei seguenti casi:

a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui all'art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;

d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l'organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di tali prodotti;

e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'art. 10 del codice della strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;

h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;

i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessari a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0, 50 m di base e 0, 40 m di altezza, con impressa in nero la lettera

"a" minuscola di altezza pari a 0, 20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

 

Art. 10 - Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 9, i soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui all'art. 2, di norma alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della provincia di partenza, indicando i seguenti elementi:

a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare:

1) per i prodotti agricoli, di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;

2) per le merci destinate all'alimentazione degli animali da allevamento, di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), il periodo necessario a risolvere la criticità dell'approvvigionamento;

3) per i cantieri edili, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), le date di inizio e fine previste per il cantiere;

4) per i prodotti dell'industria a ciclo continuo, di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), il periodo in cui tale produzione è prevista ininterrottamente;

5) per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati, di cui all'art. 9, comma 1, lettera e), il programma degli eventi cui si intende partecipare;

6) per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, di cui all'art. 9, comma 1, lettera f), il programma degli eventi cui si intende partecipare;

7) per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

8) per i veicoli provenienti dall'estero di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

9) per i veicoli per i trasporti dei casi particolari, di cui all'art. 9, comma 1, lettera i), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione;

c) le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui si intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati;

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nell'art. 9, comma 1, lettere da a) ad i), specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.

2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, può essere presentata alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto.

3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta può essere presentata alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da un'agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni, la prefettura deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

 

Art. 11 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all'art. 2, sentite, ove necessario, le altre prefetture competenti per territorio sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessità e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l'istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:

a) accertamento della sussistenza dell'effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute nell'art. 9, in funzione delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;

b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento;

c) verifica dell'indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto;

d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade;

e) verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.

2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto, la prefettura nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo benestare.

3. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al termine dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, è indicato:

a) l'arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;

b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non è comunque consentita la circolazione in deroga;

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga;

e) l'eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;

f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0, 50 m di base e 0, 40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0, 20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

4. Per le autorizzazioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), nel caso in cui siano comprovate la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

5. Le prefetture - Uffici territoriali del Governo - nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare alla circolazione durante i periodi di divieto, anche in via permanente, i veicoli di cui all'art. 9, comma 1, lettera h).

 

Art. 12 - Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto

1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati nell'allegato A, anche dalle ore 8, 00 alle ore 24, 00 di ogni sabato e dalle ore 0, 00 alle ore 24, 00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 22 maggio al 5 settembre 2021.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci pericolose è consentito nei seguenti casi:

a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio, ferma restando la necessità che per ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

1) militari e delle Forze di polizia;

2) militari appartenenti a Forze armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;

3) civili, commissionati dalle Forze armate, muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977, come modificato dal decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente;

b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t è consentito limitatamente ai seguenti casi:

a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell'allegato A dell'accordo ADR:

1) 1.1.3.1

2) 1.1.3.2

3) 1.1.3.3

4) 1.1.3.6

5) 1.7.1.4

b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell'allegato A dell'accordo ADR;

c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'allegato A dell'accordo ADR;

d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell'allegato A dell'accordo ADR.

4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3, lettere da a) a d), con veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al comma 1, ma si applica il divieto di cui all'art. 2.

5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi è disciplinato dall'art. 7, comma 3, lettera e).

 

Art. 13 - Efficacia connessa all'emergenza COVID-19

1. Nel caso in cui il permanere degli effetti derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19 determini ripercussioni anche sull'autotrasporto delle merci in termini di approvvigionamento di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, nonché degli ulteriori beni di prima necessità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio sito internet istituzionale, può disporre la sospensione temporanea dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

 

Art. 14 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Le prefetture - Uffici territoriali del Governo - attuano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le prefetture - Uffici territoriali del Governo - comunicano, con cadenza semestrale, al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto dirigenziale può apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell'autotrasporto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 29 dicembre 2020

Min. Interno - Circ. 28/12/2023 n. 300/STRAD/1/0000042265.U/2023 - Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2024

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale perla polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e peri reparti speciali della polizia di Stato

Prot. n. 300/STRAD/1/0000042265.U/2023

Roma, 28 dicembre 2023

OGGETTO: Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2024.

Per opportuna conoscenza, si comunica che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0000333 del 13 dicembre 2023, contenente le direttive e il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati per l'anno 2024, nei giorni festivi e particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, di cui si allega copia.

Si richiamano le novità di rilievo intervenute rispetto al decreto vigente nell'anno in corso:

- in riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera h), si evidenzia che il divieto di circolazione, di cui all'articolo 1 del predetto decreto, non trova applicazione, altresì, per i veicoli e per i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasportati contemporaneamente a quelli della lettera e) [1], strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 50% del totale del canea.

- in riferimento all'articolo 8, comma 1 lettera i) si evidenzia che il divieto di circolazione di cui all'articolo 1 del predetto decreto, non trova applicazione per gli altri prodotti alimentari, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera e), nel limite del 50% del totale del carico, per i viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale.

* * * * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

Trasporti: sospeso il divieto di circolazione dei mezzi pesanti

Via libera alla circolazione dei mezzi pesanti nei prossimi fine settimana. Con il decreto firmato oggi gli autotrasportatori potranno liberamente circolare anche nei prossimi quattro fine settimana del mese di febbraio.

In particolare, domenica 7, 14, 21 e 28 febbraio, i mezzi adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, potranno viaggiare sulle strade extraurbane.

Una disposizione ancora una volta resa necessaria dall'emergenza Coronavirus e dalla necessità di agevolare il sistema dei trasporti e i flussi di traffico.

Fonte: www.mit.gov.it

Il provvedimento: M.I.T. - D.M. 03/02/2021 n. 6 - Sospensione divieto di circolazione dei mezzi pesanti

Informativa Questo sito utilizza cookie e strumenti di tracciamento tecnici e, previo il tuo consenso, di profilazione per finalità pubblicitarie come specificato nella nostra cookie policy.