Autotrasporto: divieto per i conducenti di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo

Prendendo atto della recente sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20 dicembre 2017, il Ministero dell'Interno ha recepito quanto espresso dalla Corte di giustizia che si è pronunciata in merito al periodo di riposo settimanale regolare a bordo del proprio veicolo.

Secondo la Corte l'art. 8, paragrafo 8 del regolamento 561/2006 contiene manifestamente il divieto, per i conducenti, di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo di un veicolo.

Il Ministero dell'Interno, rilevata pertanto la mancanza nel nostro ordinamento di una specifica sanzione per tale violazione, ritiene, d'intesa anche con il M.I.T., sentito in merito, che il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo possa essere considerato come non goduto, in quanto effettuato in condizioni non idonee secondo la normativa vigente.

Conseguentemente, nel caso in cui tale situazione dovesse essere accertata a seguito di un controllo su strada, potrà essere contestata la violazione prevista dall'art. 174, comma 7, CdS, nell'ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20 per cento).

Naturalmente, potendo la violazione essere accertata esclusivamente nel momento in cui viene commessa, ad essa consegue il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.

Vedi: Min. Interno - Circ. 30/04/2018 n. 300/A/3530/18/113/2 

 

 

Trasporti su strada: parere ministeriale sul riposo settimanale

Il Ministero dell'interno, con nota del 15 gennaio 2019, esprime parere sull'organizzazione dei periodi di attività lavorativa secondo le disposizioni contenute nell'art. 8 del Reg. (CE) n. 561/2006.

Nella circostanza precisa che ogni qual volta ci si riferisce all'attività lavorativa nell'arco della settimana occorre fare riferimento all'art. 4, comma 1 lett. i), del Reg. (CE) 561/2006, che definisce la "settimana" come "il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica".

Nella nota viene altresì precisato come definire il periodo di tempo in cui il lavoratore è impegnato alla guida facendo riferimento all'art. 4, comma 1 lett. k) del Regolamento in parola, che definisce il periodo di guida giornaliero come "il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale"; e alla successiva lett. q) dello stesso articolo che definisce il periodo di guida come "il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato".

Vedi Min. Interno - Circ. 15/01/2019 n. 300/A/366/19/108/71

 

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