Il Ministero chiarisce: patenti in scadenza dal 31 gennaio 2020, valide fino al 31 agosto 2020

Il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare che chiarisce la proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi del d.l. 18/2020:

a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità, fino al 31 agosto 2020;

b) carte di qualificazioni del conducente, e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità fino al 30 giugno 2020;

c) certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

M.I.T - Circ. 19/03/2020 n. 9209

 

M.I.T. - Circ. 26/05/2020 n. 14619 - Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità (SOSTITUITA)

Sostituita da M.I.T. - Circ. 12/06/2020 n. 16356

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 14619

Roma, 26 maggio 2020

OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

 

Con circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020 sono stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Si rende necessario aggiornare l'elenco delle proroghe previste nell'ambito delle abilitazioni alla guida. Per una più sistematica lettura sono state individuate le diverse categorie cui afferiscono i termini di proroga, riportando, in neretto le innovazioni apportate, rispetto alla circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020.

* * *

L'art. 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 - come modificato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 - dispone che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020".

Il successivo comma 2 emanato per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - prevede che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...".

L'articolo 104 - come modificato dalla legge di conversione - infine, stabilisce che "La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020.

La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento".

Alla luce di tali disposizioni, si rende necessario riepilogare, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:

 

1. Patenti di guida

a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020 (ex art. 104, comma 1, del d.l. 18/2020;

b) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

c) il termine previsto dall'art. 122, comma 1 del codice della strada decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 (d.d. 148 del 22 maggio 2020);

d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020);

 

2. Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale

a) carte di qualificazioni del conducente in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

b) certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

d) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020);

 

3. Attestazioni sanitarie

a) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);

b) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

d) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

e) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020.

IL DIRETTORE
dott. ing. Alessandro Calchetti

 

Min. Infrastrutture - Circ. 20/06/2022 n. 20043 - DL 16 giugno 2022, n. 68 - Modifiche all'articolo 126 CdS in materia di rinnovo di validità delle patenti di guida scadute da più di cinque anni - Esperimento di guida

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Prot. n. 20043

Roma, 20 giugno 2022

OGGETTO: DL 16 giugno 2022, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili". - Modifiche all'articolo 126 CdS in materia di rinnovo di validità delle patenti di guida scadute da più di cinque anni - Esperimento di guida.

 

PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 139 del 16 giugno 2022 è stato pubblicato il decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili".

Ai fini di quel che qui rileva, l'articolo 7, co. 1, lettera h), ha introdotto alcune modifiche articolo 126 del codice della strada che di seguito si evidenziano nel testo oggi vigente:

"co. 8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per la mobilità sostenibile, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

co. 8-bis.... (omissis)...

co. 8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. Se, il giorno della prova, il conducente che deve sottoporsi all'esperimento di guida è assente, o nel caso di esito negativo dell'esperimento, la patente è revocata.

Le disposizioni del su menzionato comma 8-ter si applicano anche nel caso di conferma di validità della patente di cui siano titolari soggetti residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, giusta previsione dell'ultimo periodo aggiunto al comma 9.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato DL n. 68 del 2022, le su riportate disposizioni entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, e dunque il 16 giugno 2022.

Pertanto, quanto ai regimi amministrativi applicabili si chiarisce che:

  • alle istanze di rinnovo di validità di una patente di guida scaduta da più di cinque anni, per le quali entro il 15 giugno 2022, sia già stata presentata anche istanza di sottoporsi all'esperimento di guida (mod. TT 746) continueranno ad applicarsi le istruzioni già impartite con le precedenti circolari prot. n. 24645 del 29 luglio 2021, prot. n. 25660 del 09 agosto 2021 e prot. n. 38775 del 16 dicembre 2021;
  • alle istanze di rinnovo di validità di una patente di guida scaduta da più di cinque anni presentate a decorrere da 16 giugno 2022, ed alle istanze di rinnovo di validità di una patente di guida scaduta da più di cinque anni per le quali, alla data del 15 giugno 2022, non sia già stata presentata anche istanza di sottoporsi all'esperimento di guida (mod. TT 746) saranno applicabili le seguenti istruzioni.

* * *

DISCIPLINA DEL RINNOVO DI VALIDITÀ DELLE PATENTI DI GUIDA SCADUTE DA PIÙ DI 5 ANNI, LA CUI ISTANZA SIA PRESENTATA A DECORRERE DAL 16 GIUGNO 2022 O PER LE QUALI, ALLA DATA DEL 15 GIUGNO 2022, NON SIA GIÀ STATA PRESENTATA ISTANZA PER SOTTOPORSI ALL'ESPERIMENTO DI GUIDA (MOD. TT 746).

Ai sensi dell'articolo 126, co. 8-ter, CdS, i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere, preliminarmente alla conferma, un esperimento di guida, ovvero una prova pratica di guida tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).

Ne deriva dunque che, se condizione preliminare necessaria per la conferma di validità della patente è la permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, nel caso delle patenti scadute da oltre 5 anni tale requisito non è da solo sufficiente occorrendo verificare - in un'ottica di tutela della sicurezza della circolazione stradale -, anche il permanere dell'idoneità tecnica: al che è appunto preordinato l'esperimento di guida.

Si ricorda che il rinnovo di validità di una patente scaduta da più di 5 anni è gestito dal sistema informatico del CED come ostativo all'emissione del certificato medico dematerializzato e che quindi è necessaria la presentazione della pratica allo sportello.

Pertanto, il titolare di patente che richiede il predetto rinnovo, o il soggetto dallo stesso delegato, deve:

1) presentare istanza di duplicato patente per conferma di validità all'UMC attraverso il modulo TT 2112 allegando, ovviamente, tra gli altri documenti ed attestazioni di versamento previsti per la procedura, il certificato medico (in bollo) attestante il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica;

2) presentare - contestualmente o successivamente, ma comunque entro il termine di validità dell'istanza di duplicato patente di cui al punto precedente -, anche il modulo TT 746 (tale modulo redatto valorizzando il campo "altre richieste" con la seguente dicitura: "esperimento di guida con veicolo (indicare tipo e targa) e accompagnatore (indicare generalità, numero e categoria della patente posseduta)" corredato da attestazione di versamento attraverso l'applicativo PagoPA della tariffa 2R, pari a euro 16,20 per diritti di motorizzazione.

Si precisa che, qualora sia inutilmente trascorso il termine di validità dell'istanza di duplicato della patente posseduta rinnovato nella validità, senza che sia stata formalizzata anche l'istanza per sottoporsi all'esperimento di guida, per procedere al rinnovo della patente occorre interamente ripetere le operazioni ed i pagamenti esposti nei punti 1 e 2 che precedono.

A fronte della corretta e completa presentazione del modulo TT 2112 e del mod. TT 746, l'UMC consegna all'interessato, contestualmente alla domanda o in un momento successivo, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida che, in quanto rilasciata a valle della presentazione di certificato medico (ed accettazione della richiesta di conferma della validità della patente) lo presuppone necessariamente.

Tale ricevuta, pertanto, ai sensi del comma 8-ter in commento (che recita: "valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova"), è ad ogni effetto valida per la conduzione dei veicoli della categoria riportata sulla patente di guida posseduta, nelle more del perfezionamento della procedura prevista dallo stesso comma e, dunque, per tutto e solo il periodo di tempo intercorrente tra la data di rilascio della ricevuta stessa e la data per cui è prenotata la prova di esperimento di guida.

Si sottolinea che, stante il dettato della disposizione in commento, non è possibile emettere il duplicato della patente di guida rinnovata nella validità se non è formalizzata la domanda di esperimento di guida e se quest'ultimo non è superato con esito positivo.

Il candidato può presentarsi all'esame come allievo di autoscuola o come privatista, con veicolo non munito di doppi comandi: in tale ultimo caso, a tutela della sicurezza e incolumità propria e degli altri utenti della strada, dovrà essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122, co.2 del C.d.S..

L'esperimento di guida consta in una prova calibrata sulla categoria di patente posseduta dall'interessato, secondo il criterio esposto dal comma 8-ter in commento: "L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta.".

Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l'esperimento di guida si svolge secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:

Patente comprendente le categorie

Esperimento/prova pratica di guida

CE e DE

una di tali categorie

C (o C1) e DE

categoria DE

CE e D (o D1)

categoria CE

C1 (o C1E) e D

categoria D

C e D1 (o D1E)

categoria C

C e D

una di tali categorie

C1E e D1E

una di tali categorie

C1E e D1

categoria C1E

C1 e D1E

categoria D1E

B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

per la categoria posseduta diversa dalla categoria B (o BE)

A (o A1 o A2) e B (o BE)

una di tali categorie

A (o A1 o A2) e B1

una di tali categorie

AM e A (o A1 o A2)

categoria A (o A1 o A2)

AM e B (o B1 o BE)

categoria B (o B1 o BE)

La durata della prova deve essere di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.

Nel caso di esito favorevole dell'esperimento di guida, accertato quindi il permanere del requisito di idoneità tecnica alla guida:

  • poiché la ricevuta di prenotazione all'esperimento predetto non potrà più essere utilizzata per la conduzione di veicoli (essendo ormai scaduta la data nella stessa annotata), gli UMC consegneranno ai candidati la ricevuta di avvenuta conferma di validità della patente posseduta;
  • gli UMC potranno dare corso all'emissione del duplicato patente per conferma di validità con inserimento, nella maschera GE91, di un'apposita "informativa" circa la data e l'esito dell'esperimento di guida effettuato.

Nel caso di esito negativo o di assenza del conducente nel giorno e nell'ora dell'esperimento di guida il legislatore ha rispettivamente disposto che: "In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile".

Pertanto nei predetti casi gli UMC procedono ad inserire nella maschera GE91 rispettivamente il provvedimento di revoca (esito negativo) o di sospensione (assenza).

DISPOSIZIONI FINALI

Resta confermato che:

  • i conducenti a carico dei quali, alla data del 1° set 2021 (data di applicabilità delle disposizioni di cui alla circolare prot. n. 24645 del 29 luglio 2021 e successive integrazioni) sia stato già adottato provvedimento di revisione tecnica per patente scaduta da più di tre anni, possono avanzare istanza di "esperimento di guida": ai fini della disciplina applicabile a tale esperimento ed ai relativi effetti, fa fede la data di presentazione del mod. TT 746, così come esplicitato in premessa;
  • vi è facoltà di organizzare sedute di esami di guida nella forma "mista" ricomprendendo anche, oltre agli esami per il conseguimento della patente, "esperimenti di guida" e prove pratiche di revisione patente. Il tutto, evidentemente, nell'ambito dei massimali consentiti nel vigente nastro operativo;
  • le disposizioni in materia di esperimento di guida si applicano nel caso di conversione di una patente unionale scaduta da più di cinque anni al momento della richiesta di conversione: anche in tal caso, ai fini della disciplina applicabile a tale esperimento ed ai relativi effetti, fa fede la data di presentazione del mod. TT 746, così come esplicitato in premessa.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

Min. Infrastrutture - Circ. 20/09/2022 n. 29218/RU - File avviso n. 17/2022 - Rinnovo di validità di una patente con riclassificazione della patente stessa presso Commissione Medico Locale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Divisione 7 - Centro elaborazione dati

Prot. n. 29218/RU - File avviso n. 17/2022

Roma, 20 settembre 2022

OGGETTO: Rinnovo di validità di una patente con riclassificazione della patente stessa presso Commissione Medico Locale.

 

In relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 26 maggio 2022, recante "disciplina dei contenuti e modalità della trasmissione degli esiti dell'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, espletato da una commissione medico locale ai fini del rinnovo di validità di una patente, con riclassificazione della patente stessa", pubblicato nella GU n. 173 del 26 luglio 2022, si comunica che dal 20/09/2022 sarà in esercizio l'aggiornamento dell'applicazione, utilizzata dalla CML per gestire il rinnovo della validità della patente, che consentirà anche la riclassificazione della patente stessa.

Per il pagamento del rinnovo con riclassificazione si deve usare la tariffa 2F - Duplicato della patente di guida per deterioramento, distruzione o riclassificazione (Diritti € 10,20 Bolli € 32,00).

Ne consegue che qualora l'utente, procedendo a rinnovo della patente di guida con visita presso una commissione medico locale, abbia pagato solo la tariffa 2S - Rinnovo patente (esclusa regione Sicilia)/Duplicato patente con contestuale rinnovo (Diritti € 10,20 Bolli € 16,00) ed all'esito della visita medica si accerti la necessità di procedere ad una riclassificazione, sarà necessario integrare il pagamento con una tariffa D1 - Domanda in bollo (Bolli € 16,00).

Acquisizione in unica fase

Nella maschera di acquisizione dell'esito dell'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida saranno presenti 2 checkbox per poter scegliere "RINNOVO CON RICLASSIFICAZIONE" o "RINNOVO".

Deve essere obbligatoriamente selezionata una delle due opzioni.

In caso di rinnovo con riclassificazione si deve acquisire il pagamento della tariffa 2F.

Se l'utente ha pagato una tariffa 2S e una tariffa D1, sarà possibile anche acquisire i due pagamenti negli appositi campi.

Nel caso di CML con sede in Sicilia si pagherà sempre la tariffa 2T, che non comprende i bolli.

Acquisizione in due fasi

In caso di rinnovo con riclassificazione in prima fase si deve acquisire il pagamento della tariffa 2F.

Se in prima fase è stata selezionata l'opzione "RINNOVO" ed è stato inserito il pagamento della tariffa 2S, ma in seconda fase è stata modificata la scelta in "RINNOVO CON RICLASSIFICAZIONE", verrà richiesto l'inserimento della tariffa D1.

Ripristino delle CQC Possedute

Sarà possibile anche ripristinare le eventuali abilitazioni CQC possedute, non ancora scadute, in caso di riclassificazione per riacquisizione di una o piu categorie superiori della patente, selezionando la checkbox "RIPRISTINO CQC".

IL DIRETTORE DEL CED
(dott. MASSIMILIANO ZAZZA)

Modificati i requisiti di idoneità psicofisica per tutte le categorie di patenti per le patologie cardiovascolari e diabete mellito

Nel recepire la direttiva (UE) 2016/1106 entro i termini previsti dalla direttiva stessa, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con il d.m. 26 gennaio 2018, ha modificato l'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.

Con tale provvedimento risultano modificati i requisiti di idoneità psicofisica per tutte le categorie di patenti:

  • B, relativo alle Patologie cardiovascolari
  • parte del punto C, relativo al Diabete mellito.

 

Informativa Questo sito utilizza cookie e strumenti di tracciamento tecnici e, previo il tuo consenso, di profilazione per finalità pubblicitarie come specificato nella nostra cookie policy.