Min. Interno - Circ. 13/02/2002 n. 52841 - Rimozione di veicoli coinvolti in sinistri stradali

MINISTERO DELL'INTERNO

Prot. n. 300/A/2/52841/101/20/21/4

Roma, 13 maggio 2002

OGGETTO: Rimozione di veicoli coinvolti in sinistri stradali

Sono pervenuti diversi quesiti in ordine alle problematiche connesse al recupero dei veicoli coinvolti in incidenti stradali con affidamento in custodia a ditte private, ed in particolare riguardo l'individuazione del soggetto giuridico sul quale ricada l'obbligo di pagamento delle spese di custodia nei citati casi, quando il veicolo recuperato non può o non viene ritirato dal proprietario o dal conducente.

In proposito si annota preliminarmente che gli organi di polizia stradale hanno l'obbligo specifico, ai sensi dell'articolo 11 del c.d.s., di partecipare alle operazioni di soccorso nei casi di incidenti stradali, predisponendo l'arrivo di mezzi e personale specializzato: tra tali attività, rientrano certamente il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli che, a seguito di un sinistro, ingombrano la carreggiata.

In tale circostanza, se il proprietario o il conducente non è presente sul luogo del sinistro (ad esempio, perché trasportato in ospedale), ovvero non è capace di intendere e di volere (ad esempio, perché in accertato stato di ebbrezza alcolica), se il veicolo non è oggetto di sequestro ovvero di fermo amministrativo, l'operatore di polizia deve assumersi l'onere di provvedere per la custodia del veicolo e per il suo recupero in nome e per conto del conducente impossibilitato. Tale intervento rientra nell'ambito dell'attività disciplinata dall'articolo 2028 del codice civile - gestione di affari altrui - con la conseguenza che l'operatore di polizia è tenuto a condurla a termine con la massima diligenza.

Peraltro, il compimento di tale attività, se realizzato in nome e per conto del conducente impossibilitato, esonera da qualsiasi obbligo di carattere economico gli operatori di polizia e l'Amministrazione dalla quale essi dipendono.

Premesso quanto sopra, allo scopo di evitare che l'Amministrazione assuma oneri di gestione che sono incompatibili con le norme sulla contabilità generale dello Stato, gli operatori di polizia, nell'attività di soccorso stradale e di rimozione dei veicoli in seguito ad incidente stradale, dovranno:

a) precisare all'operatore del soccorso stradale fatto intervenire per recuperare e custodire il veicolo che si sta agendo in nome e per conto dell'interessato momentaneamente impossibilitato (All. I);

b) notificare, appena possibile, al conducente, ovvero, se è rintracciabile, al proprietario, l'operazione citata, facendo sottoscrivere apposito verbale, che costituisce ratifica della gestione svolta (All. II).

(Allegati omessi)

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