Art. 206-bis TUA - Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti - Aggiunto comma 4bis

Decreto legislativo 3.4.2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

Art. 206-bis - Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti

1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto;

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento periodico di misure sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;

c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;

d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;

e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;

f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;

g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;

h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6.

4-bis. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attività dell'Organismo di vigilanza sono rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. (abrogato)

6. All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'articolo 178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Caratteristiche della discarica abusiva

Risulta del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di discarica abusiva, la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, perché tale attività sono proprie di discariche correttamente autorizzate, ma non costituiscono elementi indispensabili per ritenere l’esistenza di una discarica abusiva, ben potendo l’autore del reato – come succede nella maggioranza dei casi – limitarsi a realizzare l’accumulo dei rifiuti.

Cass. pen. sez. III - Sent. 31/08/2018 n. 39339

 

D.M. 24/02/2016 n. 88 - Regolamento concernente i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

D.M.  24  febbraio  2016,  n.  88 

Regolamento concernente i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(GU  Serie  Generale  n.  122  del  26  maggio  2016)

In vigore dal: 10/6/16

Articolo unico 

Requisiti dei curatori 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, ed eventuali modificazioni ed integrazioni, i curatori che, su nomina  dell'autorità giudiziaria, possono procedere alla vendita del rifiuto posto sotto sequestro presso aree portuali e aeroportuali, previo trattamento da parte dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito  con modificazioni, dalla  legge 26 aprile 2012, n.  44, devono essere iscritti all'Albo nazionale  dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, nella Categoria 8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi -, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014 n. 120.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.  Il presente  decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Il proprietario di un’area è responsabile per il deposito incontrollato di rifiuti da parte di terzi

Su questa linea la Cassazione in un recentissimo arresto (sentenza n. 27911 del 25 giugno 2019) ribadisce che nel caso in cui il proprietario conceda, in tutto o in parte, a terzi beni immobili in uso per l’esercizio di un’attività dalla quale scaturisca una produzione di rifiuti, detta attività debba ritenersi soggetta ad autorizzazione.

Pertanto, graverebbe sul proprietario l’obbligo di verificare che l’utilizzazione dell'immobile avvenga nel rispetto dei parametri legali, e, quindi, che il terzo, cui venga concesso in uso il bene, sia in possesso dell’autorizzazione necessaria per l’attività di gestione di rifiuti che su detto terreno venga esercitata e rispetti le prescrizioni in essa contenute.

Fonte: www.ambientelegaledigesta.it

 

Min. Ambiente - D.M. 31/03/2020 n. 78 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO MINISTERIALE
31 marzo 2020, n. 78

(G.U. n. 182 del 21.7.2020)

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che "I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 6 dicembre 2013;

Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;

Considerato che esiste un mercato per la gomma vulcanizzata granulare in ragione del fatto che la stessa risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

Considerato che, dall'istruttoria effettuata, è emerso che la gomma vulcanizzata granulare, che soddisfa in requisiti tecnici di cui al presente regolamento, non comporta impatti negativi complessivi sulla salute o sull'ambiente;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 luglio 2017, del 20 dicembre 2018, del 26 settembre 2019 e del 19 dicembre 2019;

Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione con nota del 14 novembre 2017, e con successiva nota del 16 settembre 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 239 dell'8 gennaio 2020, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè le seguenti:

a) "pneumatici": componenti delle ruote costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere fluidi;

b) "PFU": lo pneumatico fuori uso qualificato come rifiuto;

c) "gomma vulcanizzata": la gomma derivante dalla frantumazione dei PFU e gli sfridi di gomma vulcanizzata, qualificati come rifiuto, provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall'attività di ricostruzione degli pneumatici;

d) "gomma vulcanizzata granulare (GVG)": la gomma vulcanizzata che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;

e) "lotto": un quantitativo, non superiore a 1.000 tonnellate di gomma vulcanizzata granulare (GVG);

f) "produttore": il gestore di un impianto autorizzato per la produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) (di seguito impianto di produzione);

g) "dichiarazione di conformità": dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG), di cui all'articolo 4;

h) "autorità competente": l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II o del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto.

Art. 3

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Scopi specifici di utilizzabilità

1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG) se è conforme ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1.

2. La gomma vulcanizzata granulare (GVG) è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2.

Art. 4

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

2. Il produttore conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

3. Il produttore conserva per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802: 2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevata e da consentire la ripetizione delle analisi.

Art. 5

Sistema di gestione ambientale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

2. Il sistema di gestione da predisporre ai fini dell'esenzione di cui al comma 1 deve prevedere:

a) il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3;

b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;

c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.

Art. 6

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II e del titolo I, capo IV, della parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, la gomma vulcanizzata granulare prodotta può essere utilizzata se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 4.

3. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purchè le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 marzo 2020

Il Ministro: Costa

Proprietario di un’area su cui insistono rifiuti abbandonati: responsabilità e obblighi

Sussiste la responsabilità ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 in capo al proprietario che non ha partecipato attivamente all’abbandono dei rifiuti, ma che ha omesso di rimuoverli prima di concedere in locazione l’area e non si è opposto al trasferimento dei rifiuti in altra parte del sito ad opera del conduttore.

Il TAR Lombardia, con la sentenza 29 aprile 2022, n. 955, ha ritenuto il proprietario imputabile di una condotta colposa in quanto ha concesso in locazione la propria area senza aver previamente rimosso i rifiuti abbandonati e non ha adottato provvedimenti nei confronti del conduttore, consentendogli invece di trasferire i rifiuti abbandonati in un capannone ubicato sul medesimo sito.

Ugo Auteri

T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 29 aprile 2022, n. 955

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