Corte Cost. - Comunicato stampa 20/02/2019 - Omicidio stradale: la revoca della patente scatta solo in caso di ebbrezza o droga

Ufficio Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 20 Febbraio 2019

OMICIDIO STRADALE, SI’ ALLE PENE PIU’ SEVERE MA LA REVOCA DELLA PATENTE SCATTA SOLO IN CASO DI EBBREZZA O DROGA

La legge n. 41 del 2016 che ha introdotto il delitto di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendone le sanzioni, ha superato il vaglio di costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La Corte ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

La sentenza sarà depositata tra circa un mese.

Roma, 20 febbraio 2019

La revoca della patente nei reati di omicidio e lesioni stradali

La Corte Costituzionale ha confermato l’orientamento già espresso con la Sentenza 17 aprile 2019, n. 88 in ordine all’applicabilità della sospensione della patente di cui all’art. 222, comma 2, C.d.S. nelle ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale o di lesioni stradali gravi o gravissime, non sussistendo più il rigido automatismo dell’applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente.

Il giudice può, così, disporre la sospensione della stessa secondo la gravità della condotta del condannato, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.

Corte Cost. - Ord. 24/07/2019 n. 203

 

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