Emilia-Romagna: le disposizioni in vigore dal 4 maggio per l'attuazione della fase 2

A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che ha attivato la cosidetta fase 2, la regione Emilia-Romagna ha emanato disposizioni per l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro.

Queste le principali disposizioni in vigore dal 4 maggio 2020in tutto l'ambito regionale, compresa la provincia di Piacenza:

  • Previa comunicazione al Prefetto è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
  • È consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio provinciale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;
  • È consentita l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • È consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;
  • È consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • È consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;
  • È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;
  • È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale;
  • Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;
  • Sono consentiti tutti gli spostamenti come definiti dall’art. 1 lett. a) del dpcm del 26 aprile 2020. Gli spostamenti per situazioni di necessità sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale. I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi;
  • Gli spostamenti per incontrare congiunti sono consentiti in ambito regionale;
  • È obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;
  • Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti;
  • Sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresi la battigia;

 

Regione Emilia-Romagna - Ord. 30/04/2020 n. 74 

 

Regione Emilia-Romagna - Decreto 05/03/2020 n. 28 - Ulteriori misure organizzative per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Coronavirus Covid 19 - Nomina del Commissario ad acta

Regione Emilia-Romagna - Decreto 05/03/2020 n. 28 - Ulteriori misure organizzative per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Coronavirus Covid 19 - Nomina del Commissario ad acta.

Pubblicato nel B.U. Emilia-Romagna 9 marzo 2020, n. 57.

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 32 della 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visti gli articoli 4, comma 1, 7, comma 1, lett. a), e 8, comma 1, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 "Testo Unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea";

Richiamati i propri decreti:

- n. 25 del 28 febbraio 2020 "Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19" con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all'emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;

- n. 16 del 24 febbraio 2020 "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"";

- n. 17 del 25 febbraio 2020 "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020, n. 1";

Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Vista la riunione di coordinamento con le Prefetture tenutasi in modalità videoconferenza il giorno 23/2/2020;

Ritenuto necessario garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all'emergenza sanitaria in atto;

Preso atto del sistema di governance avviato in collaborazione con le istituzioni del territorio fin dalle prime ore successive alla dichiarazione di emergenza, in attesa del formale insediamento della nuova Giunta regionale a seguito delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020;

Visto il proprio Decreto n. 21 del 28 febbraio 2020 di nomina dei componenti della Giunta regionale;

Considerato, in particolare, che con il sopra richiamato Decreto n. 25 del 28/2/2020 si è stabilito, fra l'altro, che agli incontri dell'Unità di Crisi, convocati ad iniziativa della Presidenza della Giunta regionale, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, potranno essere invitati componenti e strutture operative di protezione civile e delle aziende sanitarie locali, o altri Dirigenti e Funzionari regionali o appartenenti ad altre Pubbliche amministrazioni in considerazione di specifiche esigenze ed in relazione alle competenze che dovessero essere necessarie;

Considerata l'urgenza di definire le soluzioni organizzative più idonee a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale, potenziando la governance e i meccanismi di gestione dell'emergenza in atto;

Considerato, inoltre, che per le dimensioni del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti territoriali, si ravvisa la necessità di rafforzare le misure organizzative già adottate anche al fine di garantire unitarietà d'azione nell'attuazione delle indicazioni e delle prescrizioni fissate dallo Stato;

Ritenuto a tal fine di procedere alla nomina di un commissario ad acta che operi in stretto raccordo con il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale e le sue articolazioni organizzative, nonché con l'Unità di crisi di cui al Decreto del Presidente n. 25/2020 e garantisca un qualificato supporto tecnico, scientifico e organizzativo nel compimento degli atti e dei provvedimenti necessari;

Ritenuto di affidare al commissario, oltre alle attività di comunicazione istituzionale, il compito di impartire, ove necessario, direttive alle strutture del Sistema Sanitario Regionale più interessate, sotto il profilo della tutela sanitaria, dagli interventi di contrasto alla diffusione del fenomeno epidemico;

Dato atto che per la sua natura eccezionale, l'incarico di commissario ad acta di cui al presente Decreto non è riconducibile alle ipotesi di divieto di conferimento a soggetti in quiescenza, di cui all'articolo 6 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, e all'articolo 5, comma 9, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Ritenuto di individuare nel dott. Sergio Venturi il soggetto dotato dei requisiti di idoneità professionale e delle ulteriori competenze necessarie all'assolvimento delle attività sopra descritte, come peraltro desumibile dal curriculum vitae depositato agli atti di questa Amministrazione;

Dato atto dei pareri allegati;

Decreta

- Di nominare il dott. Sergio Venturi Commissario ad acta per lo svolgimento dei compiti e delle attività indicati in premessa;

- Di stabilire che l'incarico decorre dalla data di adozione del presente Decreto e ha una durata minima di trenta giorni, prorogabili in relazione all'andamento del fenomeno epidemico;

- Di stabilire che al Commissario ad acta spetta un compenso commisurato al 95% della somma della indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, di cui rispettivamente all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 7, comma 1, lett. a) della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11, e un rimborso forfettario pari al 95% del rimborso forfettario mensile di cui all'articolo 8, comma 1, della stessa legge regionale n. 11/2013.

 

Regione Emilia-Romagna - Decreto 28/02/2020 n. 25 - Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19

Regione Emilia-Romagna - Decreto 28/02/2020 n. 25 - Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19

Pubblicato nel B.U. Emilia-Romagna 2 marzo 2020, n. 50.

Vedi, anche, il D.P.G.R. 29 febbraio 2020, n. 26.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22/2/2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/2/2020;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" del 23/2/2020 firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna;

Richiamati i propri decreti:

- n. 16 del 24 febbraio 2020 "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019"";

- n. 17 del 25 febbraio 2020 "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020, n. 1";

Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Vista la riunione di coordinamento con le Prefetture tenutasi in modalità videoconferenza il giorno 23/2/2020;

Ritenuto necessario garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all'emergenza sanitaria in atto;

Preso atto del sistema di governance avviato in collaborazione con le istituzioni del territorio fin dalle prime ore successive alla dichiarazione di emergenza, in attesa del formale insediamento della nuova Giunta regionale a seguito delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020;

Visto il proprio Decreto n. 21 del 28 febbraio 2020 di nomina dei componenti della Giunta regionale;

Ritenuto di adottare con provvedimento formale l'istituzione di una unità di crisi in continuità con il sistema di governance dell'emergenza fino ad oggi di fatto esercitato che permetta alla nuova Giunta di gestire l'emergenza;

Dato atto dei pareri allegati;

Decreta

1. di costituire una Unità di Crisi regionale, in costante contatto con il Comitato operativo nazionale, composta da:

- Presidente della Giunta regionale che la presiede;

- Prefetto di Bologna, o suo delegato;

- Assessore alle Politiche per la Salute;

- Assessore alla Protezione Civile;

- Direttore generale Cura della persona, Salute e Welfare;

- Direttore Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

- Rappresentante Anci;

- Rappresentante Upi;

2. di stabilire che agli incontri dell'Unità di Crisi, convocati ad iniziativa della Presidenza della Giunta Regionale, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, potranno essere invitati componenti e strutture operative di protezione civile e delle aziende sanitarie locali, o altri Dirigenti/Funzionari regionali o appartenenti ad altre Pubbliche amministrazioni in considerazione di specifiche esigenze ed in relazione alle competenze che dovessero essere necessarie;

3. di delegare in tutti i casi di impossibilità o impedimento da parte del Presidente, il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale;

4. di stabilire che il presente Decreto potrà essere modificato e/o integrato in considerazione dell'evoluzione della situazione in atto;

5. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

 

Regione Emilia-Romagna - Decreto 29/02/2020 n. 26 - Ridefinizione composizione Unità di crisi regionale COVID-19 istituita con decreto del Presidente n. 25/2020

Regione Emilia-Romagna - Decreto 29/02/2020 n. 26 - Ridefinizione composizione Unità di crisi regionale COVID-19 istituita con decreto del Presidente n. 25/2020.

Pubblicato nel B.U. Emilia-Romagna 2 marzo 2020, n. 50.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22/2/2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/2/2020;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" del 23/2/2020 firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna;

Richiamati i propri decreti:

- n. 16 del 24 febbraio 2020 "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019"";

- n. 17 del 25 febbraio 2020 "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1";

- n. 25 del 28/2/2020 "Costituzione unità di crisi regionale Covid-19";

Ritenuto necessario, su indicazione della Prefettura di Bologna, ridefinire la composizione dell'unità di crisi istituita con il su indicato decreto 25/2020;

Visto il proprio Decreto n. 21 del 28 febbraio 2020 di nomina dei componenti della Giunta regionale;

Dato atto dei pareri allegati;

Decreta

Di ridefinire la composizione della Unità di Crisi regionale, come segue:

- Presidente della Giunta regionale che la presiede - Assessore alle Politiche per la Salute;

- Assessore alla Protezione Civile;

- Direttore generale Cura della persona, Salute e Welfare;

- Direttore Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile;

- Rappresentante Anci;

- Rappresentante Upi;

Alle riunioni dell'Unita di Crisi interverrà un rappresentante della Prefettura di Bologna per il raccordo con l'Unità di crisi costituita presso la Prefettura.

Di stabilire che agli incontri dell'Unità di crisi, convocati ad iniziativa della Presidenza della Giunta regionale, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, potranno essere invitati componenti e strutture operative di protezione civile e delle aziende sanitarie locali, o altri dirigenti/funzionari Regionali o appartenenti ad altre Pubbliche amministrazioni in considerazione di specifiche esigenze ed in relazione alle competenze che dovessero essere necessarie;

 

Regione Emilia-Romagna - Ord. 08/03/2020 n. 29 - Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19

Regione Emilia-Romagna - Ord. 08/03/2020 n. 29 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.

Pubblicato nel B.U. Emilia-Romagna 9 marzo 2020, n. 59.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamati i propri decreti:

- n. 25 del 28 febbraio 2020 "Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19" con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all'emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;

- n. 16 del 24 febbraio 2020 "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"";

- n. 17 del 25 febbraio 2020 "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020, n. 1";

Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e il notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Visto l'art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che dispone quanto segue:

"4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6."

Dato atto dei pareri allegati;

Ordina

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lettere b, q, e s del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 si estendono a tutto il territorio della regione Emilia-Romagna a partire dalla data del 9 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020;

2. Al fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio nella popolazione anziana e dei disabili, è disposta, a far data dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, la sospensione dell'attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità;

3. Nell'esercizio delle attività classificate con i codici ateco: 96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing) gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti devono, a far data dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l'altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro.

 

Regione Emilia-Romagna - Ord. 08/03/2020 n. 31 - Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19

Regione Emilia-Romagna - Ord. 08/03/2020 n. 31 - Nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 In tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.

Pubblicato nel B.U. Emilia-Romagna 10 marzo 2020, n. 61.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamati i propri decreti:

- n. 25 del 28 febbraio 2020 "Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19" con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all'emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;

- n. 16 del 24 febbraio 2020 "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"";

- n. 17 del 25 febbraio 2020 "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1";

Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Visto l'art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che dispone quanto segue:

"4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6."

Dato atto dei pareri allegati;

Ordina

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lettere d) e n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 si estendono a tutto il territorio della regione Emilia-Romagna a partire dalla data del 10 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020;

2. Nell'esercizio delle attività di trasporto con taxi e di trasporto di noleggio con conducente, gli addetti impegnati nella conduzione dei veicoli devono, a far data dall'11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, indossare una mascherina e guanti monouso. È fortemente raccomandata la sanificazione del mezzo con regolarità.

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