Regione Basilicata - Decreto 06/03/2020 n. 43 - Istituzione dell'unità di crisi regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Regione Basilicata - Decreto 06/03/2020 n. 43 - Istituzione dell'unità di crisi regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pubblicato nel B.U. Basilicata 6 marzo 2020, n. 15, numero speciale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA la legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 "Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile - Abrogazione L.R. 19 dicembre 1994, n. 46" e, in particolare, gli articoli 7 e 20;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché che "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO altresì il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile" e, in particolare, le previsioni di cui al Capo IV "Gestione delle emergenze di rilievo nazionale";

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civilen. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di proiezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 622 del 27 febbraio 2020 ed in particolare l'articolo 1 con cui:

1. "Al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Basilicata competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza indicata in premessa, il Presidente della Regione Basilicata è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile attivata per la gestione dell'emergenza di cui in premessa, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive disposizioni emergenziali.

3. Il soggetto attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza";

VISTA la propria ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA la circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile, trasmessa con nota n. COVID/0010656 del 3 marzo 2020, avente ad oggetto "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", allegata al presente atto a costituirne parte integrale e sostanziale (Allegato A), ove è previsto, in particolare, che "Presso tutte le Regioni deve essere attivata una unità di crisi regionale, che opera in stretto raccordo con la SOR-Sala Operativa Regionale, che deve prevedere la partecipazione del Referente Sanitario regionale, che opera in raccordo con il Direttore Sanitario delle Aziende sanitarie locali, e in costante contatto con un rappresentante della Prefettura capoluogo, con lo scopo di garantire il raccordo con le altre Prefetture-UTG del territorio regionale. Può essere valutata altresì la partecipazione di un rappresentante della/e Prefetturale-UTG maggiormente coinvoltale. I Presidenti delle Regioni-Soggetti attuatori hanno la competenza delle misure dell'OCDPC n. 630 3 febbraio 2020";

CONSIDERATA la necessità di recepire integralmente la sopra citata circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. COVID/0010656 del 3 marzo 2020;

RITENUTO di dover demandare a successivo provvedimento la costituzione di una apposita struttura di supporto al Presidente della Giunta regionale della Basilicata, nella qualità di soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 622 del 27 febbraio 2020;

RITENUTO di dover istituire, in attuazione delle menzionate misure operative approvate dal Capo Dipartimento della Protezione civile, l'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Tutto ciò premesso,

Decreta

Art. 1

1. È istituita, presso la sede della Presidenza della Giunta regionale della Basilicata, l'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire la più tempestiva attuazione sul territorio regionale delle misure necessarie per fronteggiare la situazione emergenziale in atto.
2. L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R) è composta:
- dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la convoca e presiede;
- dall'Assessore alle Politiche della Persona e dall'Assessore alle Infrastrutture e mobilità;
- dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona, in qualità di Referente Sanitario Regionale;
- dal Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e mobilità; - dal rappresentante della Prefettura - UTC di Potenza e dal rappresentante della Prefettura - UTG di Matera;
- da un rappresentante dell'ANCI Regionale;
- dai Sindaci dei Comuni di Potenza e di Matera, o loro delegati;
- dai Presidenti delle Province di Potenza e di Matera, o loro delegati;
- dal Direttore dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale;
- da un rappresentante dell'ufficio Protezione civile.
3. L'Unità di Crisi Regionale, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi di rappresentanti di strutture o enti regionali.
4. Per la partecipazione all'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) non sono dovuti ai componenti compensi, emolumenti o indennità a qualsiasi titolo.

Art. 2

1. L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) si avvale della task force sanitaria di cui alla determinazione dirigenziale n. 79 del 5 marzo 2020 ed opera in raccordo con la Sala operativa regionale di protezione civile.

Art. 3

1. L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.), in raccordo con la task force sanitaria e la Sala Operativa Regionale di protezione civile assicura, per quanto concerne il livello regionale, il recepimento delle misure contenute nella menzionata circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. COVID/0010656 del 3 marzo 2020, recante "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, svolge le seguenti azioni:
a. Ricognizione delle esigenze di DPI e di altri materiali utili a fronteggiare l'emergenza, per il successivo acquisto attraverso i Soggetti attua tori, previa autorizzazione del livello nazionale;
b. Monitoraggio e supporto alle attività dei Servizi Sanitari locali, con particolare riferimento alle Strutture Ospedaliere e alle Strutture Sociosanitarie;
c. Attuazione di quanto previsto dal piano regionale pandemico, se applicabile, e individuazione di una struttura sanitaria da dedicare ai pazienti positivi al COVID - 19 per ogni Azienda Sanitaria Locale; censimento dei posti letto di terapia intensiva a livello regionale;
d. Pianificazione ed eventuale attivazione di aree di pre-triage, anche attraverso il ricorso alle strutture campali di protezione civile, per le strutture sanitarie allo scopo di dividere gli accessi ai Pronto Soccorso, Ricognizione delle strutture di protezione civile presenti a livello regionale idonee allo scopo;
e. Ricognizione di strutture non militari idonee ad ospitare persone in quarantena, anche attraverso il coinvolgimento dei Comuni. Tali strutture dovranno rispettare criteri di carattere logistico e sanitario;
f. Pianificazione ed eventuale attivazione di trasporti ospedalieri dedicati e supporto ai comuni per la pianificazione in materia di interventi di natura sanitaria;
g. Organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento, attraverso il necessario raccordo con il Comitato operativo della protezione civile;
h. Organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
i. Ricognizione delle necessità in termini di risorse logistiche e di materiali utili a fronteggiare l'emergenza;
j. Attività di comunicazione istituzionale, in raccordo con il livello nazionale; k. Attivazione delle Organizzazioni di volontariato territoriali;
l. Attivazione di numeri verdi dedicati per fornire informazioni e supporto alla popolazione;
m. Comunicazione istituzionale ed ai mass media locali sui dati relativi a positività riscontrate, decessi e guarigioni;
n. Nel caso sia accertato una positività al COVID - 19, l'Azienda sanitaria regionale ne dà segnalazione alla Sala Operative Regionale - SOR ed al Sindaco per le conseguenti azioni.
2. Il presente decreto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Prefetto di Potenza quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nonché ai componenti dell'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.), di cui all'articolo 1 del presente decreto, nonché al Presidente del Consiglio regionale ed alle Direzioni generali dei dipartimenti regionali.
3. Il presente decreto è pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto, sono depositati presso l'Ufficio di Gabinetto die ne curerà la conservazione nei modi di legge.

 

Regione Basilicata - Delibera 12/03/2020 n. 182 - COVID-19 - Servizi di TPL - Autorizzazione alle Amministrazioni Provinciali conversione delle percorrenze scolastiche non svolte in percorrenze operaie

Regione Basilicata - Delibera 12/03/2020 n. 182 - Disposizioni urgenti per contenere la diffusione del COVID-19 - Servizi di TPL - Autorizzazione alle Amministrazioni Provinciali conversione delle percorrenze scolastiche non svolte in percorrenze operaie.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 marzo 2020, n. 19.

VISTI

- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;

- la legge regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii. in materia di organizzazione amministrativa regionale;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

- la Delib.G.R. n. 11/1998, concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta;

- la Delib.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

- le DD.GG.RR. n. 693/2014, 694/2014, 695/2014, 696/2014; le Delibere di Giunta Regionale:

▪ n. 689 del 22 maggio 2015, recante l'impianto organizzativo delle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale, con indicazione dei dipartimenti di ciascuna Area e degli Uffici in cui si articolano i singoli Dipartimenti, con le limitate modifiche apportate dalle DD.G.R. n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016;

▪ n. 691 del 26 maggio 2015, avente ad oggetto "DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree Istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale", Affidamenti Incarichi dirigenziali;

▪ n, 771 del 9 giugno 2015 di rettifica delle Delibere di Giunta Regionale n. 689/2015 e n. 691/2015;

▪ n. 624 del 7 giugno 2016 di rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti regionali afferenti alle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;

▪ la Delib.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Modifica della Delib.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale";

- la L.R. 13 marzo 2019, n. 2, avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale 2019";

- la L.R., 13 marzo 2019, n. 3, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019- 2021,";

- la Delib.G.R. 15 marzo 2019, n. 169, avente ad oggetto: "Ripartizione in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021.";

- la Delib.G.R. 29 maggio 2019, n. 306, avente ad oggetto: "Riaccertamento del residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2019/2021";

- la Delib.G.R. 29 maggio 2019, n. 307, avente ad oggetto: "Terza variazione al bilancio di previsione 20192021, ai sensi dell'art. 51 dei D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.'';

- la Delib.G.R. 29 maggio 2019, n. 308, avente ad oggetto: "Disegno di legge circa "Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziarlo 2018 della Regione Basilicata";

- Legge 28 gennaio 2020, n. 3, "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti strumentali della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2020";

VISTI ALTRESÌ

- il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, recante "Conferimento olle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

- il D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", che ha compiuto il processo di trasferimento dallo Stato alle Regioni dei poteri in materia di trasporti e viabilità di rilevanza non nazionale previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, con l'attribuzione alle Regioni di tutte le competenze necessarie per pianificare i trasporti e per programmare gli interventi a servizio del proprio territorio;

- la L.R. n. 22 del 27 luglio 1998 e s.m.i., la quale ha recepito la riforma del trasporto pubblico regionale e locale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;

- l'art. 1 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2014, Collegato alla Legge di Bilancio 2014-2016, e ss.mm.ii.;

- il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materici di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

TENUTO CONTO

- che con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, art. 1, comma 1, lettera d, sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 dei decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione del corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie... fino al 15 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale;

- che con il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 le sospensioni di cui sopra sono efficaci fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe disposte dalle Autorità competenti;

CONSIDERATO

- che a seguito delle disposizioni di cui sopra dal 5 marzo 2020 non sono effettuati i servizi scolastici (espletati in fascia scolastica) delle linee di TPL su gomma di cui ai Contratti di servizio sottoscritti dalle Amm.nl Provinciali di Potenza e Matera,

ATTESO che le percorrenze delle corse scolastiche di cui ai citati Contratti ammontano complessivamente a circa 800.000,00 km/mese; RAVVISATA l'urgenza di stabilire tutte le misure ritenute necessarie per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

pertanto la necessità di garantire maggiore protezione agli utenti pendolari dei servizi di TPL di tipo operaio sulle linee che servono l'Area industriale di Melfi e tutti gli altri stabilimenti industriali, che attualmente presentano coefficienti di riempimento alti;

RITENUTO necessario autorizzare e disporre che le Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera, titolari dei contratti di servizio di TPL extraurbano, attuino con ogni urgenza i provvedimenti di competenza per la conversione delle percorrenze chilometriche scolastiche, che non sono espletate a decorrere dal 5 marzo 2020, in percorrenze operaie sulle linee di TPL che già servono l'Area industriale di Melfi nonché gli altri stabilimenti industriali della regione, al fine di consentire l'effettuazione di corse aggiuntive per i servizi che attualmente risultano maggiormente affollati; stabilire che tali servizi saranno effettuati fino alla concorrenza dei chilometri non svolti, per soppressione delle corse scolastiche, e senza oneri aggiuntivi in capo alla pubblica amministrazione;

su proposta dell'Assessore al ramo, ad unanimità di voti

Delibera

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di autorizzare e disporre che le Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera, titolari dei contratti di servizio di TPL extraurbano, attuino con ogni urgenza i provvedimenti di competenza per la conversione delle percorrenze chilometriche scolastiche, che non sono espletate a decorrere dal 5 marzo 2020, in percorrenze operaie sulle linee di TPL che già servono l'Area industriale di Melfi nonché gli altri stabilimenti Industriali della regione, al fine di consentire l'effettuazione di corse aggiuntive per i servizi che attualmente risultano maggiormente affollati;

3. di stabilire che le corse di tipo operaie autorizzate al punto 2. saranno effettuate fino alla concorrenza dei chilometri non svolti, per soppressione delle corse scolastiche, e senza oneri aggiuntivi in capo alla pubblica amministrazione.

 

Regione Basilicata - Ordinanza 23/02/2020 n. 1 - Ordinanza su emergenza epidemiologica da Covid-19

Regione Basilicata - Ordinanza 23/02/2020 n. 1 - Ordinanza su emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 24 febbraio 2020, n. 12 speciale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materie di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 febbraio 1978 n. 833 secondo cui il Presidente della Giunta Regionale può emanare urgenti ordinanze in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria estese all'intero territorio regionale,

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020;

CONSIDERATO che a seguito dell'interruzione di tutte le attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Friuli-Venezia Giulia si prevede un rilevante flusso di residenti in Basilicata;

RITENUTO indispensabile censire tutti gli studenti provenienti dalle suddette regioni al fine di contenere eventuali contagi;

Ordina

tutti gli studenti residenti in Basilicata che rientrano in regione provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Friuli-Venezia Giulia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni dovranno comunicare la propria presenza ai competenti Servizi di Sanità Pubblica - attraverso i numeri telefonici disponibili sul sito delle Aziende Sanitarie di Potenza e Matera - per l'adozione delle misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

I sindaci di tutti i comuni della Basilicata in collaborazione con tutte le altre istituzioni comunali censiranno gli studenti provenienti dalle suindicate regioni comunicando i dati agli uffici di sanità pubblica delle Asl di competenza.

La presente ordinanza è inoltrata ai Prefetti competenti per territorio ai fini della notifica ai Comuni della Basilicata ed è pubblicata sul bollettino ufficiale e sul sito web della Regione Basilicata.

 

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