DPR 495/92 - Art. 401 (Art. 226 Cod. Str.) - Archivio nazionale delle strade

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 401 (Art. 226 Cod. Str.) - Archivio nazionale delle strade

1. L'archivio nazionale delle strade, che deve contenere, ai sensi dell'art. 226, commi da 1 a 4, tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle strade con indicazioni del traffico veicolare e degli incidenti, è completamente informatizzato e distinto in cinque sezioni ad accesso diretto, fra loro interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.

2. La prima sezione contiene l'elenco delle strade distinte per categorie, come indicato dall'art. 2 del codice; per ogni strada è indicato lo stato tecnico e giuridico della stessa, con i relativi dati concernenti la strada in sè, la sua percorribilità nei vari tratti, le caratteristiche tecniche geometriche e strutturali delle infrastrutture, le caratteristiche dei mezzi circolanti e le eventuali limitazioni di traffico anche temporanee, nonché tutte le occupazioni, le pertinenze, gli edifici, gli attraversamenti, giusta gli articoli da 20 a 33 del codice.

3. La seconda sezione contiene l'indicazione del traffico veicolare su ogni strada, sempre raggruppate secondo le categorie di cui all'art. 2, del codice; per ogni strada è indicata l'entità del traffico veicolare, distinto per tratte, delle singole strade, per i vari periodi di tempo in cui si effettua e per le diverse categorie di veicoli.

4. La terza sezione contiene l'indicazione degli incidenti localizzati per ogni strada; al riguardo devono essere indicati il luogo esatto in cui l'incidente è avvenuto, il tipo di veicolo od i tipi di veicoli coinvolti nello stesso con tutti i dati idonei ad identificarli, l'entità e le modalità dell'incidente con le conseguenze dannose alle cose o alle persone; i dati anagrafici degli utenti coinvolti nell'incidente, con l'indicazione del tipo di patente di guida ed anno di rilascio per i guidatori dei veicoli coinvolti, e dei dati dell'avente diritto sul veicolo, se questi non era alla guida; le sanzioni amministrative, principali o accessorie, comminate a seguito dell'incidente stesso.

5. La quarta sezione contiene lo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n) del codice; tale stato di percorribilità deve essere indicato per ogni strada. Fino a che non vengano attivati l'archivio nazionale delle strade e la sezione suddetta, gli elenchi previsti dall'art. 226, comma 4, del codice, sono formati e aggiornati, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti indicati nel comma 4 citato, i quali sono tenuti annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, con i dati relativi all'anno precedente, ad inviarli al Ministero dei lavori pubblici, che tempestivamente compila gli elenchi.

6. La quinta sezione contiene i dati inviati mensilmente dagli enti proprietari relativi alle indicazioni fornite dai dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 404, comma 3.

7. Le sezioni suddette verranno popolate automaticamente e continuamente aggiornate attraverso i dati forniti dagli enti proprietari delle strade obbligati a farlo ai sensi dell'art. 226, comma 3, del codice nonché attraverso le comunicazioni telematiche fornite dall'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, circa i dati di loro competenza.

8. I dati per la formazione ed il periodico aggiornamento delle sezioni verranno forniti, sulla base delle direttive elaborate dal Ministero dei lavori pubblici, dall'ANAS e dalle società concessionarie rispettivamente per le strade statali e per le autostrade in concessione e dagli altri enti proprietari coordinati dalle regioni per la rimanente viabilità. Le direttive devono essere conformi alle direttive ed ai regolamenti comunitari ed internazionali.

9. Le modalità di consultazione dell'archivio sono determinate nell'ambito del procedimento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

10. Alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade provvede l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici. Alle relative maggiori spese verrà fatto fronte con i proventi di cui all'art. 228, comma 6, lettera c) del codice.

11. Sulla base dei dati dell'archivio nazionale delle strade, il Ministro dei lavori pubblici dispone ogni tre anni il censimento del traffico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

DPR 495/92 - Art. 402 (Art. 226 Cod. Str.) - Archivio nazionale dei veicoli

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 402 (Art. 226 Cod. Str.) - Archivio nazionale dei veicoli

1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi dell'art. 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 47, lettere e), f), g), h), i), l), m) n), del codice, è completamente informatizzato ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra loro strettamente interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate. (667)

2. La sezione "omologazioni" contiene le caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel corso delle verifiche e delle prove di omologazione o di ammissione alla circolazione.

3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche che risultino dal certificato di proprietà o che si siano dichiarate, nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio nazionale, proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facoltà di acquisto, oppure venditrici con patto di riservato dominio.

4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni veicolo, i dati di identificazione, i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, i dati relativi a tutte le successive vicende tecniche giuridiche del veicolo stesso. (668)

5. La sezione "trasporto merci" contiene gli estremi delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a favore di autoveicoli idonei al trasporto di merci per conto di terzi ed in conto proprio, nonché la situazione continuamente aggiornata dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi.

6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, i dati relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati anagrafici del conducente, delle modalità, del tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della natura ed entità dei danni riportati, delle conseguenze che ne siano derivate.

7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e sono continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C.. Le sezioni di cui ai commi 3 e 4 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e nel sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e sono continuamente aggiornate dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche interattive o differite, dal sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e dai comuni a mezzo di trasferimento di dati su supporto magnetico o per via telematica, nonché dai notai a mezzo di trasferimento di dati per via telematica ovvero su supporto magnetico o cartaceo utilizzando, in quest'ultimo caso, modulari conformi a quelli prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C. La sezione di cui al comma 6 è gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 è eseguito dal sistema informatico. A.C.I.-P.R.A., dalle autorità di polizia, dalle compagnie di assicurazione, dai comuni e dai notai, secondo i tracciati record che sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti le amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di un mese decorrente rispettivamente dalla data di presentazione della formalità, dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia di incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli o rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto. (669)

8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di cui al presente articolo e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 403, provvede il sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. Le modalità di consultazione sono affidate ai programmi interattivi di interrogazione già disponibili o che sarà necessario rendere disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.

9. Le modalità di accesso all'archivio, sono stabilite nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantità di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti.

10. L'archivio dei veicoli è in contatto telematico con l'archivio delle strade di cui all'art. 401 e con l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 403.

11. Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza dell'informatizzazione alle esigenze della Amministrazione, la tempestività dell'intervento informatico nonché l'uniformità di indirizzo di tale intervento, la divisione della Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gestisce il centro elaborazione dati, è posta, ferma restando la tabella I allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, alle dipendenze del Direttore generale della Direzione generale della M.C.T.C. ed assume tutte le competenze necessarie per garantire l'informatizzazione delle procedure nonché la gestione amministrativo-contabile del sistema. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono di conseguenza variate le competenze delle Direzioni centrali. Il punto D del quadro a) ed il punto D del quadro b) della predetta tabella sono integrati con la previsione della funzione di direttore del CEIS. L'organizzazione interna del CEIS viene stabilita con norme regolamentari adottate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190. (670)


(667) Comma così modificato dall'art. 226, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(668) Comma così modificato dall'art. 226, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(669) Comma così sostituito dall'art. 226, comma 1, lett. c), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(670) Comma così modificato dall'art. 226, comma 1, lett. d), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 403 (Art. 226 Cod. Str.) - Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 403 (Art. 226 Cod. Str.) - Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

1. L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, costituita presso la Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi dell'art. 226, commi da 10 a 12, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'art. 116 del codice, è completamente informatizzata ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, tra loro strettamente interconnesse e capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.

2. La sezione "abilitazioni" contiene, per ogni conducente e per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del documento di guida, dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonché a tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca; contiene inoltre i dati relativi ai certificati di abilitazione professionale.

3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche che risultano avere conseguito l'abilitazione alla guida.

4. La sezione "infrazioni" contiene i dati relativi alle infrazioni commesse da ciascun abilitato alla guida, con l'indicazione del luogo, della data, del tipo di infrazione e dell'organo accertatore con menzione del verbale di contestazione e della targa del veicolo alla guida del quale l'infrazione stessa è stata commessa.

5. La sezione "sanzioni" contiene i dati relativi alle sanzioni comminate sia che trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria sia di sanzione amministrativa accessoria, sia di sanzione penale, sia di sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito di infrazione alle norme della circolazione stradale.

6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni conducente, i dati relativi agli incidenti in cui il conducente stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati del veicolo, delle modalità, del tempo e del luogo ove lo stesso si sia verificato, della natura e dell'entità dei danni, delle conseguenze che ne siano derivate, nonché i dati relativi allo stato dei procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni di cui al comma 5.

7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 3 verranno popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. e del Ministero dell'interno, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente fra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. Le sezioni di cui ai commi 4 e 5 verranno popolate utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate con i dati trasmessi, su supporto magnetico o per via telematica, dall'organo che ha accertato l'infrazione e dall'organo che ha erogato la sanzione. La sezione di cui al comma 6 verrà gradualmente popolata e in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente e dalla compagnia di assicurazione cui l'incidente stesso è stato denunciato. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 4, 5 e 6 verrà eseguito secondo i tracciati record che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, nel termine di un mese decorrente, rispettivamente, dalla data di accertamento dell'infrazione, dalla data di irrogazione della sanzione, dalla data dell'incidente e, per le compagnie di assicurazione, dalla data di presentazione della denuncia dell'incidente.

8. L'accesso e la consultazione dell'anagrafe avverrà con le modalità di cui all'art. 402, comma 8.

9. L'anagrafe degli abilitati alla guida è in contatto telematico con l'archivio delle strade e con l'archivio dei veicoli di cui agli articoli 401 e 402.

DPR 495/92 - Art. 404 (Art. 227 Cod. Str.) - Dispositivi di monitoraggio

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 404 (Art. 227 Cod. Str.) - Dispositivi di monitoraggio

1. I dispositivi di monitoraggio, di cui all'art. 227, comma 1, del codice, sono installati dagli enti proprietari della strada nei luoghi di ciascuna strada, in cui l'installazione risulti più opportuna tenuto conto delle direttive comunitarie e della circolare da emanarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro due mesi dall'entrata in vigore del codice. Gli enti proprietari indicano tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, i luoghi dell'installazione ed inseriscono gli stessi nel proprio catasto stradale, entro trenta giorni dall'indicazione; la prima installazione deve avvenire nel termine indicato dall'art. 239, comma 2, del codice. L'indicazione può essere modificata o aggiornata dall'ente proprietario ogni qual volta le esigenze del traffico o della circolazione lo richiedano.

2. La custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all'ente proprietario della strada. L'ente proprietario è tenuto ad inviare mensilmente i dati tratti dai dispositivi di monitoraggio all'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226 del codice, seguendo le modalità fissate dal Ministro dei lavori pubblici con apposita direttiva.

3. Per i dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, di cui all'art. 227, comma 2, del codice, l'ente proprietario è tenuto ad osservare le direttive impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici. In esse sono indicati i luoghi in cui, per ogni strada, i dispositivi devono essere eventualmente impiantati, le modalità di installazione e di funzionamento dei medesimi. Per l'installazione si osservano i termini di cui all'art. 239, comma 2, del codice. L'ente proprietario della strada è tenuto mensilmente ad inviare i dati raccolti all'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226 del codice e al Ministero dell'ambiente, secondo le modalità che saranno stabilite di concerto dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'ambiente.

DPR 495/92 - Art. 405 (Art. 228 Cod. Str.) - Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 405 (Art. 228 Cod. Str.) - Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade

1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono fissati nella tabella VII.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Essi si applicano a partire dall'entrata in vigore del codice e devono essere versati dagli interessati all'atto della presentazione della domanda per nulla osta, approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto corrente intestato al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. (671)

2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario. (673)

4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue:
"2) - Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti.
4) - Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Visite e prove speciali di componenti, di entità tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli.
6) - Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.". (672)

5. Gli importi di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 1° dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14. (672)


(671) Comma così modificato dall'art. 227, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(672) Comma aggiunto dall'art. 227, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(673) Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati aggiornati con D.M. 27 dicembre 1994, con D.M. 27 dicembre 1996, con D.M. 23 dicembre 1998, con D.M. 5 gennaio 2001, con D.M. 7 gennaio 2003, con D.M. 29 dicembre 2004, con D.M. 15 gennaio 2007, con D.M. 23 aprile 2009, con D.M. 27 dicembre 2010, con D.M. 27 dicembre 2012 e con D.M. 23 dicembre 2014.

DPR 495/92 - Art. 406 (Art. 231 Cod. Str.) - Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 406 (Art. 231 Cod. Str.) - Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie

1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme.

2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti.

3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27 dicembre 1973, n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n. 183, nonché le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilità e ad eliminare le barriere architettoniche, nonché quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata o modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice. (674)


(674) Comma così sostituito dall'art. 228, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

DPR 495/92 - Art. 407 (Articoli da 232 a 240 Cod. Str.) - Disposizione transitoria

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 407 (Articoli da 232 a 240 Cod. Str.) - Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.

DPR 495/92 - Art. 408 (Art. 240 Cod. Str.) - Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 408 (Art. 240 Cod. Str.) - Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, il 1° gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Informativa Questo sito utilizza cookie e strumenti di tracciamento tecnici e, previo il tuo consenso, di profilazione per finalità pubblicitarie come specificato nella nostra cookie policy.