DPR 495/92 - Art. 124 - (Art. 39 Cod. Str.) Generalità dei segnali di indicazione

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

124. (Art. 39 Cod. Str.) Generalità dei segnali di indicazione.

1. Si definiscono «segnali di indicazione» quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali.

2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all'articolo 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti:

a) congruenza: la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione;

b) coerenza: sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse indicazioni;

c) omogeneità: sul medesimo itinerario, dall'inizio alla fine, la segnaletica di indicazione deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilità.

3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile.

4. Per la sua rilevanza funzionale, la segnaletica stradale di indicazione deve essere sottoposta a periodiche verifiche di valutazione della rispondenza alle esigenze del traffico e delle necessità degli utenti, nonché alla verifica sullo stato di conservazione. Le verifiche sono compiute dall'ente proprietario della strada o dall'ente concessionario, in accordo con l'ente proprietario.

5. Nella progettazione e nelle verifiche di cui al comma 4, va posta particolare attenzione alla scelta dei messaggi da inserire che devono rispondere al criterio della essenzialità, sempre ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione.

6. Nella progettazione, nella verifica e nella esecuzione della segnaletica di indicazione relativa alle intersezioni stradali, devono essere adottati i seguenti criteri fondamentali di informazione all'utente:

a) segnalare prima delle intersezioni la località raggiungibile tramite ciascun ramo in modo da realizzare un'adeguata preselezione e canalizzazione delle diverse correnti veicolari;

b) confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per raggiungere le località indicate dai segnali di cui alla precedente lettera a);[1]

c) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni;

d) confermare, dopo l'intersezione, le destinazioni raggiungibili.

7. La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle strade extraurbane, sulle strade urbane di scorrimento con velocità di esercizio superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, sugli itinerari di ingresso ed uscita dai centri abitati, ad eccezione delle intersezioni con strade locali non asfaltate o di scarsa importanza, è obbligatoria e deve essere conforme ai criteri di cui al comma 6.

8. Secondo quanto prescritto nei successivi articoli, in alcuni tipi di segnali di indicazione, si inseriscono, quando occorre, zone o inserti rettangolari, di colore diverso, rappresentativi della natura della destinazione o del tipo di viabilità da percorrere per raggiungerla.

9. Se i segnali contengono una o più indicazioni della stessa natura, il colore di fondo è quello proprio della o delle destinazioni cui esse indirizzano.


[1] Lettera così modificata dall'art. 77, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

DPR 495/92 - Art. 125 - (Art. 39 Cod. Str.) Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione.

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

125. (Art. 39 Cod. Str.) Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione.

1. In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni è consentito inserire nei segnali simboli, numero della strada, direzioni cardinali od abbreviazioni. È da evitare, comunque, la concentrazione di più iscrizioni su limitate superfici.

2. I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.

3. Nel caso in cui la quantità di iscrizioni da riportare necessariamente sul segnale sia tale da non consentire una soddisfacente e completa leggibilità o una buona composizione del segnale, può essere impiegato il solo simbolo.

4. L'utilizzo di simboli non previsti dal presente regolamento, deve essere autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici. I simboli devono essere chiari e facilmente comprensibili.

5. Le iscrizioni contenute nei segnali di indicazione devono essere composte utilizzando i caratteri alfabetici sottoelencati e secondo le seguenti prescrizioni:

a) alfabeto normale positivo minuscolo (tab. II.22a)

b) alfabeto normale positivo maiuscolo (tab. II.22b)

c) numeri normali positivi (tab. II.22c)

d) alfabeto normale negativo minuscolo (tab. II.22d)

e) alfabeto normale negativo maiuscolo (tab. II.22e)

f) numeri normali negativi (tab. II.22f)

g) alfabeto stretto positivo minuscolo (tab. II.22g)

h) alfabeto stretto positivo maiuscolo (tab. II.22h)

i) numeri stretti positivi (tab. II.22i)

l) alfabeto stretto negativo minuscolo (tab. II.22l)

m) alfabeto stretto negativo maiuscolo (tab. II.22m)

n) numeri stretti negativi (tab. II.22n).

Nessun segnale può contenere iscrizioni in più di due lingue.[1]

6. I caratteri maiuscoli devono essere utilizzati per la composizione di nomi propri di regioni, province, città, centri abitati, municipi, frazioni o villaggi. I caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni [e propri] riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come:

a) strade urbane ed extraurbane;

b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali;

c) ogni altra iscrizione di natura differente da quella dei nomi propri [geografici], comprese quelle dei pannelli integrativi. Per i nomi propri diversi da quelli sopra specificati l'iniziale, di norma, è maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.[2]

7. Di norma devono essere usati i caratteri «normali». I caratteri «stretti» sono impiegati solo in presenza di parole o gruppi di parole non abbreviabili o comunque quando l'uso dei caratteri normali comporta iscrizioni eccessivamente lunghe rispetto alla grandezza del segnale.

8. L'altezza dei caratteri è determinata in funzione della distanza di leggibilità richiesta dal tipo di strada secondo le indicazioni delle tabelle II.16 e II.17.

9. I nomi di località composti o molto lunghi possono essere abbreviati per evitare una lunghezza eccessiva delle iscrizioni.

10. Lo spessore del tratto dei caratteri negativi (chiari su fondo scuro) deve essere ridotto di circa il 15% rispetto allo spessore dei caratteri positivi, (scuri su fondo chiaro).



[1] Periodo così sostituito dall'art. 78, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

[2] Comma così modificato dall'art. 78, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

DPR 495/92 - Art. 126 - (Art. 39 Cod. Str.) Posizionamento dei segnali di indicazione

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

126. (Art. 39 Cod. Str.) Posizionamento dei segnali di indicazione.

1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 devono essere posizionati conformemente a quanto disposto dall'articolo 81. Per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento «d» in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella:

a) velocità = 130 km/h: d = 250 m
b) velocità = 110 km/h: d = 200 m
c) velocità =  90 km/h: d = 170 m
d) velocità =  70 km/h: d = 140 m
e) velocità =  50 km/h: d = 100 m

Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare.

2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma 2 e seguenti, devono essere posti a distanza «d» dal punto in cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella:

A) intersezioni con corsia di decelerazione: 
a) velocità = 130 km/h: d =  50 m           
b) velocità = 110 km/h: d =  40 m           
c) velocità =  90 km/h: d =  30 m           

B) intersezioni senza corsia di decelerazione:
a) velocità = 110 km/h: d = 130 m           
b) velocità =  90 km/h: d = 100 m           
c) velocità =  70 km/h: d =  80 m           
d) velocità =  50 km/h: d =  60 m

Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare.

3. Quando il segnale non può essere installato con il rispetto delle distanze indicate nella tabella di cui al comma 2, per insufficiente spazio di avvistamento o in presenza di gallerie o viadotti, può trovare collocazione a distanza superiore purché la distanza venga riportata su pannello integrativo.

4. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali ed ogni qualvolta le condizioni di traffico o di sicurezza lo rendano necessario, il segnale posto alla distanza indicata nella tabella di cui al comma 2 deve essere preceduto da uno o più segnali analoghi posti a distanza adeguata, riportata su pannello integrativo. Sulle autostrade e sulle altre strade dotate di corsia di emergenza, il segnale di cui all'articolo 130, o uno dei segnali di cui al comma 2, deve essere posizionato a 500 m dal punto in cui inizia la manovra di svolta con l'indicazione della distanza su pannello integrativo modello II.1.[1]

5. Il segnale di preselezione di cui all'articolo 127, comma 8, deve essere posto in corrispondenza dell'inizio della zona di preselezione che precede l'intersezione. Sulle strade extraurbane qualora non sia possibile rispettare lo spazio di avvistamento di cui al comma 1, il segnale dovrà essere ripetuto in anticipo con la distanza riportata su pannello integrativo.

6. I segnali di direzione di cui all'articolo 128, all'interno dell'area di intersezione, devono essere disposti con orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla corrente di traffico alla quale sono diretti e, a seconda della necessità, in uno dei punti più opportuni tra i seguenti:

a) sulla soglia dell'intersezione;

b) su apposite isole spartitraffico;

c) al limite di uscita dell'intersezione.

7. I medesimi segnali di direzione possono essere posti al di sopra della carreggiata quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) due o più corsie per senso di marcia;

b) intersezioni canalizzate o planimetricamente complesse;

c) elevati volumi di traffico con alte percentuali di veicoli con sagoma alta;

d) itinerari autostradali, tangenziali e principali direttrici di attraversamento o itinerari di entrata e di uscita dai centri urbani;

e) impossibilità di realizzare razionali impianti di segnali laterali efficaci.

8. Se l'intersezione è semaforizzata, le singole lanterne semaforiche possono essere incorporate nei relativi cartelli di direzione disposti sopra la carreggiata sulla soglia dell'intersezione stessa (fig. II.232).

9. I ponti, i cavalcavia o i manufatti ubicati nel punto di posa ottimale, o nelle immediate vicinanze, possono costituire ancoraggi per i segnali.

10. La stabilità delle strutture portanti dei segnali, nonché l'idoneità delle fondazioni e degli ancoraggi, devono essere calcolati o verificati da tecnici dell'ente proprietario della strada.


[1] Periodo aggiunto dall'art. 79, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

DPR 495/92 - Art. 127 - (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di preavviso

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

127. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di preavviso.

1. I segnali di preavviso si suddividono in due tipologie:

a) preavvisi di intersezione;

b) segnali di preselezione.

2. I segnali di preavviso di intersezione hanno forma rettangolare e contengono lo schema dell'intersezione, realizzato mediante frecce che possono avere spessore differente secondo la geometria e l'importanza delle strade, con i nomi delle località raggiungibili attraverso i vari rami dell'intersezione (figg. II.233, II.234, II.235).

3. Ogni direzione segnalata deve, preferibilmente, riportare il nome di una sola località e comunque un numero limitato di nomi. Le frecce direzionali, inserite nel segnale di preavviso di intersezione, devono essere di estensione tale da consentire una corretta impaginazione delle iscrizioni.

4. Più intersezioni non possono figurare sullo stesso preavviso salvo che non si trovino a meno di 250 m l'una dall'altra, o non sia possibile rispettare le distanze di cui all'articolo 126 (figg. II.236, II.237, II.238).

5. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle carreggiate a due o più corsie per senso di marcia assumono la funzione di segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione riportati nella tabella II.23, che fa parte integrante del presente regolamento, con le frecce opportunamente orientate.

6. Le cornici sono di colore:

a) nero su fondo giallo, bianco e arancio;

b) bianco sugli altri colori di fondo.

7. Sulle frecce contenute nei segnali di preavviso di intersezione possono rappresentarsi, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di prescrizione posti nel ramo dell'intersezione dove vige il pericolo o la limitazione (figg. II.239 e II.240).

8. Quando la carreggiata è suddivisa in due o più corsie nello stesso senso di marcia, ma con destinazione differente, per consentire la scelta preventiva della posizione sulla carreggiata in rapporto alle direzioni che i conducenti intendono prendere nella intersezione, in luogo del segnale di preavviso di intersezione deve essere usato il segnale di preselezione (figg. da II.241 a II.245).[1]

9. Nel segnale di preselezione sono riportate le strisce discontinue che evidenziano le corsie disponibili e le frecce che indicano le direzioni consentite per ciascuna corsia. Entro le corsie così rappresentate, corrispondenti a quelle tracciate sulla carreggiata di approccio all'intersezione, sono riportate le destinazioni con gli stessi criteri e colori utilizzati per i cartelli di preavviso di intersezione. Entro le corsie possono essere rappresentati, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di prescrizione riferiti alla singola corsia.[2]

10. Nel segnale di preselezione in corrispondenza di ogni corsia, la freccia sarà inserita nella parte inferiore ed una volta sola. La grandezza delle frecce deve essere proporzionata a quella del cartello e la loro altezza deve essere compresa tra 1/3 e 1/4 di quella del cartello (figg. II.246 e II.247).

11. I colori di fondo e quelli delle cornici, le iscrizioni e le frecce dei segnali di preselezione sono gli stessi dei segnali di preavviso di intersezione di cui al comma 6 ed all'articolo 78, comma 2.

12. Le frecce da impiegare sui segnali di preselezione sono del tipo di cui alla tabella II.24 che fa parte integrante del presente regolamento. Sono previsti quattro tipi base di freccia:

a) verticale diretta verso l'alto;

b) curvilinea diretta a destra o a sinistra;

c) diretta verso l'alto e a destra o a sinistra;

d) diretta a destra e a sinistra.

13. Sui segnali di preavviso di intersezione e di preselezione possono essere inseriti simboli. Qualora vengano indicate strade, autostrade, o itinerari internazionali, tali segnali devono essere accompagnati dal simbolo di identificazione.

14. Le dimensioni dei segnali di preavviso di intersezione e di preselezione sono date dall'applicazione delle norme di cui alle tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20 e II.21 in attuazione dell'articolo 80, comma 7.

15. I segnali di preavviso di intersezione e di preselezione sono a carico dell'ente proprietario o concessionario della strada in cui sono installati.

16. Con circolari del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono esemplificate le soluzioni segnaletiche di dettaglio per le aree di svincolo, di servizio o di parcheggio, per le stazioni autostradali, per l'avvio alle autostrade, nonché per particolari soluzioni segnaletiche anche relative ad altre strade.


[1] Comma così modificato dall'art. 80, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

[2] Periodo aggiunto dall'art. 80, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

DPR 495/92 - Art. 128 - (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di direzione

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

128. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di direzione.

1. I segnali di direzione sulle strade all'interno dei centri abitati hanno forma rettangolare e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle tabelle II.13/a e II.13/b (fig. II.248).[1]

2. I segnali di direzione a destra o a sinistra sulle strade extraurbane hanno forma rettangolare con punta di freccia orientata in direzione della località segnalata, e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle tabelle II.14/a e II.14/b (fig. II.249). Per indicare la direzione diritto il segnale è rettangolare con il simbolo di freccia come indicato nella figura II.254; la lunghezza del cartello non deve essere maggiore di quella fissata nelle tabelle II.14/a e II.14/b per i vari formati.[2]

3. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle carreggiate a due o più corsie per senso di marcia assumono la funzione di segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione riportati nella tabella II.23 con le frecce di cui all'allegata tabella II.25, che fa parte integrante del presente regolamento, opportunamente orientate verso il basso (figg. II.250, II.251 e II.252).

4. In ogni intersezione occorre segnalare le varie direzioni che possono essere prese dagli utenti; i nomi di località che compaiono in questi segnali devono essere identici a quelli che figurano nei segnali di preavviso o di preselezione che li precedono; qualora sia ritenuto necessario, possono essere aggiunti segnali di direzione relativi a destinazioni secondarie purché non venga disturbata la corretta percezione dei segnali di direzione principali.

5. Nel segnale, oltre al nome delle località, deve essere indicata di seguito la distanza in chilometri espressa in cifre senza il simbolo km; può essere riportato, inoltre, il simbolo di identificazione della strada (figg. II.248 e II.249). L'obbligo di riportare la distanza in chilometri non sussiste per i segnali di direzione all'interno dei centri abitati che indicano destinazioni interne al centro abitato stesso.[3]

6. Il nome di una località riportato su un segnale di direzione deve essere ripetuto nei segnali successivi nel senso di marcia fino alla località stessa.

7. I colori delle cornici devono essere uguali a quelle di cui all'articolo 127, comma 6.

8. I segnali di direzione possono essere raggruppati in un «gruppo segnaletico unitario» (figg. II.253, II.254 e II.255). In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri:

a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;

b) tra due segnali o gruppi di segnali, indicanti direzioni diverse, posti sugli stessi sostegni, è necessario un distacco verticale di 5 cm;

c) in ogni gruppo segnaletico i vari segnali per ciascuna direzione devono essere applicati ponendo vicini quelli aventi lo stesso colore di fondo;

d) le frecce indicanti «diritto» devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;

e) le frecce indicanti «sinistra» devono essere poste sotto le frecce «dritto», e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti «destra»;

f) l'ordine di posa tra i segnali indicanti la stessa direzione, dall'alto in basso, è il seguente, secondo i colori di fondo:

1) bianco

2) verde

3) blu

4) marrone

5) nero;

g) ogni gruppo non deve contenere più di sei segnali. Qualora fosse necessario installare un numero di segnali maggiore, gli stessi devono essere frazionati in più gruppi;

h) gruppi più piccoli, con frecce disposte verso la stessa direzione, devono essere posizionati nei punti più opportuni dell'intersezione;

i) i segnali di direzione componenti i gruppi segnaletici sulle strade extraurbane devono essere a punta di freccia, mentre sulle strade urbane devono essere rettangolari con freccia incorporata, compresi quelli a fondo blu o verde.

9. L'onere dell'installazione del telaio di supporto è a carico dell'ente proprietario o concessionario della strada sulla quale è posto il gruppo. Anche i singoli segnali di direzione che indicano punti urbani di pubblico interesse, nonché le località da raggiungere per viabilità ordinaria, devono essere posti a cura del predetto ente. Costituiscono eccezione a tale regola le installazioni di singoli cartelli con specifiche indicazioni, che possono essere forniti dagli enti interessati e posti in opera a loro cura, previa autorizzazione dell'ente proprietario o concessionario della strada.



[1] Comma così modificato dall'art. 81, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

[2] Comma così modificato dall'art. 81, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

[3] Periodo aggiunto dall'art. 81, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

DPR 495/92 - Art. 129 - (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di identificazione strade e progressive distanziometriche

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

129. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di identificazione strade e progressive distanziometriche.

1. I simboli di identificazione delle strade sono composti da lettere e cifre in combinazione, le cui caratteristiche sono:

a) per itinerari internazionali a fondo verde (fig. II.256);

b) per autostrade e trafori a fondo verde (fig. II.257);

c) per strade statali a fondo blu (fig. II.258);

d) per strade provinciali a fondo blu (fig. II 259);

e) per strade comunali extraurbane a fondo bianco (fig. II.260).

2. I segnali di progressiva distanziometrica riportano le distanze espresse in chilometri o eventualmente in ettometri e chilometri (figg. da II.261 a II.268). Sulle strade già aperte al traffico è consentito mantenere in opera segnali distanziometrici lapidei.

3. I simboli di cui al comma 1 possono essere posti su segnali di preavviso, di preselezione, di direzione, di conferma, oppure possono costituire segnali a se stanti.

4. L'altezza delle lettere e delle cifre dei simboli di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 8 cm sui segnali di direzione e, negli altri casi, di dimensioni adeguate e proporzionate a quelle del segnale ed alla distanza di leggibilità necessaria.

5. I segnali di identificazione strade combinati con freccia possono essere usati in funzione di segnali di direzione (figg. II.269, II.270 e II.271).

6. Con circolare del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i numeri da attribuire alle autostrade ed ai trafori.

DPR 495/92 - Art. 130 - (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di itinerario

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

130. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di itinerario.

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali si può fare uso del segnale di itinerario (fig. II.272).

2. Esso va posto prima di ogni uscita per segnalare le località secondarie o lontane e i punti di interesse pubblico, turistico o geografico raggiungibili attraverso la viabilità ordinaria dall'uscita stessa.

3. Questo segnale non deve contenere più di cinque righe di iscrizioni. Le iscrizioni relative a località urbane, turistiche o geografiche devono essere inserite all'interno di inserti aventi il colore specifico a norma dell'articolo 78.

DPR 495/92 - Art. 131 - (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di località e di localizzazione

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

131. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di località e di localizzazione.

1. I segnali che localizzano il territorio ai fini della circolazione stradale sono del tipo:

a) segnali di località e fine località;

b) localizzazione di punti di pubblico interesse.

2. I segnali di località si suddividono in:

a) obbligatori, che sono disposti all'inizio del centro abitato e devono essere a fondo bianco con cornice e lettere nere;

b) facoltativi, che possono essere disposti all'inizio e alla fine del territorio regionale o provinciale.

3. Il segnale di inizio centro abitato di cui al comma 1, lettera a) ha di massima le seguenti dimensioni:[1]

a) per la installazione laterale: altezza 70/120 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della località;

b) per le installazioni al di sopra della carreggiata: altezza 90/160 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della località con un massimo di 350 cm.

4. Il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO (fig. II.273) ha valore anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocità e il divieto dei segnali acustici, di cui rispettivamente agli articoli 142, comma 1, e 156, comma 3 del codice. Pertanto non è necessario aggiungere i due segnali di prescrizione di LIMITE DI VELOCITÀ e di DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE. Eventuali altre prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO ABITATO.[2]

5. Nei segnali di cui al comma 4 i nomi di località devono essere riportati per intero e senza abbreviazioni. Quando la località ha nome composto, l'iscrizione può essere riportata su due righe. Questi segnali devono essere posti all'inizio dell'abitato lungo tutte le strade dirette alla località segnalata. Qualora si tratti di frazione di un Comune, il nome di quest'ultimo può figurare, tra parentesi ed in carattere ridotto, al di sotto del nome della località segnalata.

6. Il segnale FINE CENTRO ABITATO (fig. II.274) è costituito dalla combinazione di un segnale di località sbarrato obliquamente in rosso e da un segnale di conferma recante i nomi di due o tre località successive, integrati dalle rispettive distanze in chilometri. Le caratteristiche della combinazione sono le seguenti:

a) dimensioni suggerite 120×160 cm;

b) colori: parte superiore con fondo bianco, cornice e iscrizioni nere, barra obliqua rossa (dall'alto a destra in basso a sinistra); nella parte inferiore, con fondo blu e iscrizioni in bianco, le distanze espresse in chilometri delle località seguenti;

c) prima riga in alto il prossimo centro abitato;

d) nella riga o righe sottostanti il centro abitato o i centri abitati successivi importanti, come il capoluogo della provincia.

Nel caso in cui non sia necessario indicare le località successive, specie se facenti parte dello stesso territorio comunale, il segnale è impiegato da solo.[3]

7. I segnali INIZIO E FINE REGIONE (fig. II.275) e INIZIO E FINE PROVINCIA (fig. II.276) sono a fondo verde o blu, in relazione al tipo di strada sulla quale sono installati, con cornici ed iscrizioni bianche. Il nome della regione o provincia in cui si entra è posto superiormente, quello della regione o provincia da cui si esce, posto inferiormente, è barrato con una fascia obliqua rossa, come nel segnale di fine centro abitato. Le dimensioni suggerite del segnale sono di 90×200 cm.

8. Non è consentito aggiungere al nome della località altre iscrizioni, né porre sotto il segnale altre scritte sia pure con pannello aggiuntivo. I segnali non conformi devono essere riportati nella norma a cura di chi li ha posti in opera. L'ente proprietario o concessionario della strada deve imporre il ripristino a chi è tenuto e, in caso di inadempienza entro sessanta giorni, può provvedervi d'ufficio con l'addebito delle relative spese. All'uopo comunicherà, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto tenuto, la nota delle spese, con diffida a versarle entro venti giorni dal ricevimento della nota. Se nel termine fissato il versamento non è effettuato, l'ente proprietario si rivolge al Prefetto che, entro trenta giorni emette ordinanza ingiuntiva di pagamento, che costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

9. I segnali di localizzazione dei luoghi o zone di pubblico interesse, non altrimenti individuabili, possono essere installati in corrispondenza dei posti di pronto soccorso, stazioni, posti di polizia o carabinieri, informazioni, ospedale, comune, polizia municipale, ecc..[4]

10. I segnali di cui al comma 9 sono posti perpendicolarmente all'asse stradale, all'altezza del punto segnalato e sono costituiti dal simbolo e da una freccia orizzontale rivolta verso l'ingresso. I simboli sono fissati nelle figure da II.100 a II.231. Le dimensioni sono le stesse di quelle dei segnali che indicano servizi di impianti utili (tab. II.8). Il colore del fondo è bianco, con cornice e freccia nera (figure da II.277 a II.284).



[1] Comma così modificato dall'art. 82, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

[2] Periodo aggiunto dall'art. 82, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

[3] Periodo aggiunto dall'art. 82, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

[4] Comma così modificato dall'art. 82, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

DPR 495/92 - Art. 132 (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di conferma

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 132. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di conferma.

1. I segnali di conferma possono essere posti sulle strade di uscita dalle principali località o dopo attraversamenti di intersezioni complesse.

2. Questi segnali sono posti lungo l'itinerario nelle posizioni più idonee ad evitare errori di percorso in caso di distrazione o scarsa visibilità.

3. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, il segnale di conferma è posto a circa 500 m dopo la fine delle corsie di accelerazione.

4. Sul segnale di conferma (fig. II.285) possono iscriversi più nomi di località, seguiti dalle rispettive distanze chilometriche, nell'ordine con il quale esse vengono raggiunte lungo l'itinerario e con caratteri di diverse dimensioni a seconda l'importanza di esse.

5. Sulla viabilità urbana la funzione di conferma può essere assolta da segnali di direzione con freccia verticale verso l'alto.

6. Il segnale di conferma può coincidere con il segnale di identificazione della strada, combinato con freccia verticale (fig. II.286).

In tal caso è opportuno che detti segnali compaiano anche sul preavviso di intersezione, sul segnale di preselezione e su quello di direzione.

7. I simboli di cui all'articolo 125, comma 2, abbinati a frecce verticali, possono costituire segnali di conferma (figg. II.287, II.288, II.289); abbinati a frecce orizzontali possono costituire segnali di direzione.

DPR 495/92 - Art. 133 (Art. 39 Cod. Str.) Segnale nome-strada

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

133. (Art. 39 CdS) Segnale nome-strada

1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.
2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella. II.15 e cornice di colore blu.
4. Il segnale nome-strada può essere applicato:
a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata.
L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3.00 e 3.50 m circa dal piano stradale (fig. II.290);
b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.291);
c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2.50 e 3.00 m; salvo casi di impossibilità materiale.
5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).
7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293).
8. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

DPR 495/92 - Art. 134. (Art. 39 CdS) Segnali turistici e di territorio

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 134. (Art. 39 CdS) Segnali turistici e di territorio

1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2:
a) turistiche;
b) industriali, artigianali, commerciali;
c) alberghiere;
d) territoriali;
e) di luoghi di pubblico interesse.
I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.
2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.
3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.
5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizione di cui ai commi 2 e 3 (2) (3).
6. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col «gruppo segnaletico unitario» ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di «zona industriale, zona artigianale, zona commerciale» (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.
7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla «zona industriale» o «zona artigianale» o «zona commerciale» in genere (fig. II.297).
8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.
10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (fig. II.298);
b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);
c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. II.300 e II.301).
11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure. (1)

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(1) Articolo così modificato dall'art.83 del DPR, n. 610/96

DPR 495/92 - Art. 135 (Art. 39 CdS) Segnali utili per la guida

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 135 (Art. 39 CdS) Segnali utili per la guida

1. I segnali utili per la guida devono essere collocati in prossimità del luogo indicato (segnali di localizzazione). Tali segnali possono essere preceduti da un segnale di tipo composito (segnale di preavviso) che riporta anche una freccia indicante la direzione da seguire, ed eventualmente possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1, indicante la distanza in metri tra il segnale e il luogo indicato. I segnali di questa categoria devono avere le dimensioni di cui alle tabelle II.6 e II.7, salvo diversa indicazione. Per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 120 x 120 cm per il tipo quadrato, con proporzionale aumento delle altre grandezze, e colore di fondo verde, salvo le specifiche eccezioni.

Se utilizzati come inserti, le loro dimensioni devono essere adeguate a quelle del segnale in cui sono inseriti ed alla relativa composizione grafica.

2. Il segnale OSPEDALE (fig. II.302) deve essere usato per indicare la vicinanza di ospedali, case di cura, cliniche, istituti di ricovero per ammalati; esso ha, fra l'altro, lo scopo di invitare gli utenti della strada ad adottare le precauzioni dovute ed in particolare di evitare i rumori. Il nome dell'ospedale o delle altre case indicate può essere riportato su pannello integrativo modello II.6; qualora l'ospedale comprenda un pronto soccorso, il segnale deve essere abbinato con quello di PRONTO SOCCORSO (fig. II.353).

3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.303) localizza un attraversamento pedonale non regolato da impianto semaforico e non in corrispondenza di intersezioni. Nel caso di segnale a luce propria ne è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce per l'illuminazione concentrata sui segni orizzontali zebrati. É sempre a doppia faccia, anche se la strada è a senso unico, e va posto ai due lati della carreggiata in corrispondenza dell'attraversamento, sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia, oppure al di sopra della carreggiata. Sulle strade extraurbane e su quelle urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale di pericolo di cui alla figura II.13 con funzione di preavviso.

4. Il segnale SCUOLABUS (fig. II.304) posto sul bordo del marciapiede indica la fermata dello scuolabus. L'installazione è sempre a doppia faccia ed ortogonale all'asse stradale.

Se posto all'esterno di un autobus segnala che esso è adibito al trasporto di bambini da e per la scuola.

5. Il segnale SOS (fig. II.305) localizza un dispositivo di chiamata di soccorso o di assistenza. É installato a doppia faccia ortogonale all'asse stradale.

6. I Segnali SOTTOPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.306) e SOVRAPPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.307) localizzano un sottopassaggio o un sovrappassaggio per l'attraversamento stradale. Sono installati a doppia faccia all'inizio della rampa. Ove necessario, possono essere montati anche a tre elementi con facce angolate tra loro di 60°.

Stessa utilizzazione ha il segnale RAMPA PEDONALE INCLINATA (fig. II.308)

7. Il segnale STRADA SENZA USCITA (fig. II.309), posto all'inizio di una strada, indica che la stessa è senza uscita per i veicoli. Il segnale ha simbolo fisso e topografia invariabile. Per segnalare l'intersezione di una strada con un'altra senza uscita si usa il segnale PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA (fig. II.310 e II.311).

Le diverse figure rappresentano lo schema grafico più significativo della configurazione dei luoghi. Il simbolo costituito dalla sola barra rossa può essere applicato ed integrato anche nei preavvisi di intersezione o di preselezione, extraurbani (a fondo blu) ed urbani (a fondo bianco) per preavvisare un ramo a fondo cieco dell'intersezione.

8. Il segnale VELOCITA' CONSIGLIATA (fig. II.312) indica la velocità che si consiglia di non superare in condizioni ottimali di traffico e di tempo metereologico. Può essere installato su strade extraurbane ed autostrade, in corrispondenza, ad esempio di curve pericolose o di tratti soggetti a forti venti, con eventuale pannello integrativo modello II.2.

Al termine del tratto segnalato deve essere installato il segnale di FINE VELOCITA' CONSIGLIATA (fig. II.313).

9. Il segnale STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig. II.314) indica l'inizio di una strada, diversa dall'autostrada, riservata alla circolazione dei veicoli a motore. Il segnale deve essere posto a tutti gli ingressi di tale strada e sostituisce i segnali di divieto riferiti ai veicoli senza motore. É da utilizzare sulle strade nelle quali si devono osservare le stesse norme che regolano la circolazione sulle autostrade. Il pannello integrativo modello II.1 può essere aggiunto per indicare la distanza, tra cartello ed inizio della strada, all'altezza dell'ultima intersezione utile. Ha dimensioni minime 90x90 cm. Ad ogni uscita deve essere installato il segnale FINE STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig. II.315).

10. Il segnale GALLERIA (fig. II.316) indica l'inizio di una galleria naturale o artificiale; l'eventuale denominazione e la lunghezza possono essere indicati mediante pannelli integrativi rispettivamente modello II.6 e modello II.2.

Il segnale ricorda le norme di comportamento da osservare nelle gallerie, e cioè:

a) accendere le luci anabbaglianti;
b) divieto di fermata e di sosta;
c) divieto di compiere inversioni di marcia;
d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico.

Il segnale è installato prima dell'imbocco della galleria.

11. Il segnale PONTE (fig. II.317) indica l'inizio di un ponte, viadotto, cavalcavia, sovrappasso e similari; può essere integrato da pannelli modello II.6 e modello II.2 indicanti il nome del ponte o del corso d'acqua attraversato, e la lunghezza dell'opera d'arte espressa in metri. É installato all'inizio del ponte.

12. Il segnale ZONA RESIDENZIALE (fig. II.318) indica l'inizio di una strada o zona a carattere abitativo e residenziale, nella quale vigono particolari cautele di comportamento. Può essere installato all'inizio o agli inizi della strada o zona residenziale. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA RESIDENZIALE (fig. II.319).

Particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato (tab. II.9)

13. Il segnale AREA PEDONALE (fig. II.320) indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione dei veicoli; può contenere deroghe per i velocipedi, per i veicoli al servizio di persone invalide con limitate capacità motorie od altre deroghe, limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo. All'uscita viene posto il segnale FINE AREA PEDONALE (fig. II.321).

14. Il segnale ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322/a) indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo e/o a particolari categorie di veicoli. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.323). Con lo stesso segnale sono indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all'articolo 7, comma 8, del codice. Il segnale ZONA A VELOCITA' LIMITATA (Fig. II.323/a) indica l'inizio di un'area nella quale non è consentito superare la velocità indicata nel cartello. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig. II.323/b).

15. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.324) localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale.

Sulle strade extraurbane e sulle strade urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale triangolare di pericolo di cui alla figura II.14.

Il segnale può essere impiegato in versione con illuminazione propria e in tal caso ne è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce per l'illuminazione concentrata sulla segnaletica orizzontale. Può essere installato a doppia faccia, ai due lati della carreggiata ovvero al di sopra della stessa. É sempre disposto in corrispondenza dell'attraversamento.

16. Il segnale SVOLTA A SINISTRA preavvisa la obbligatorietà di manovre alternative per svoltare a sinistra quando, alla intersezione successiva, vige il divieto di svolta a sinistra, predisponendo il conducente ad eseguire una svolta di tipo semidiretto (fig. II.325) o una svolta di tipo indiretto (fig. II.326).

La rifrangenza è applicata al bianco e al grigio. Il simbolismo dei segnali è fisso ed invariabile, qualunque sia la topografia dei luoghi. Il segnale INVERSIONE DI MARCIA (fig. II.327) è da considerare variante di uso specifico del segnale di svolta a sinistra di tipo semidiretto ed è impiegato per indicare la presenza di un manufatto sotto o sovrappassante una strada a carreggiate separate per consentire il ritorno nella direzione di provenienza.

17. Il segnale PIAZZOLA (figg. II.328 e II.329) indica l'esistenza di una piazzola a lato della carreggiata per effettuare una fermata. É installato a circa 10 metri prima dell'inizio della piazzola.

Il segnale SOS di cui al comma 5 non deve essere installato nel caso di impiego del segnale di figura II.329.

18. Il segnale TRANSITABILITA' (fig. II.330) presegnala lo stato temporaneo della transitabilita' su strade di montagna, gli eventuali limiti di percorribilita', raccomanda pneumatici invernali o catene da neve, o impone queste ultime. Il cartello va posto all'inizio e lungo gli itinerari in salita, in corrispondenza delle intersezioni stradali nonche' all'uscita di eventuali abitati intermedi. Si impiega quando sia necessario far conoscere in tempo utile condizioni stradali difficili o di totale intransitabilita'. Il segnale comprende tre pannelli mobili, per un totale di sei facce, cinque delle quali contenenti messaggi differenti che possono apparire da soli o congiuntamente, secondo gli aspetti, le combinazioni ed i significati seguenti:

Pannello Aspetto e colore Significato [*]
a fondo verde e iscrizione «aperto» in bianco
oppure:
fondo rosso e iscrizione «chiuso» in bianco
via libera

strada intransitabile
b tutto bianco senza alcun  simbolo
oppure:
segnale di figura II.87
oppure:
simboli II.181 e II.182

catene da neve obbligatorie 

si raccomandano pneumatici invernali o catene da neve
c tutto bianco senza alcun  simbolo
oppure:
nomi di località o progressive chilometriche

punto fin dove la strada è  percorribile 

(*) Se il passo o il tratto terminale della strada è chiuso, il pannello «a» mostra il rosso e reca l'iscrizione «chiuso» ripetuto nelle lingue indicate in figura. Se il passo è aperto, il pannello «a» mostra il verde e reca l'iscrizione «aperto» ripetuto nelle stesse lingue. Se il passo è aperto, il pannello bianco «c» non porta alcuna iscrizione ed il pannello bianco «b», secondo lo stato della percorribilità, non reca alcuna iscrizione oppure mostra il segnale della figura II.87 con altezza di 30 cm: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE, ovvero i simboli II.181 e simbolo II.182: PNEUMATICI INVERNALI O CATENE RACCOMANDATI (figg.II.331, II.332, II.333).

Se il passo è chiuso, il pannello bianco «c» può recare il nome della località e della progressiva chilometrica sino alla quale la strada è aperta ed il pannello «b», secondo lo stato di percorribilità fino alla località suddetta, mostra il segnale della figura II.87:

CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE ovvero i simboli II.181 e simbolo II.182:

PNEUMATICI INVERNALI O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.334, II.335, II.336).

La rifrangenza è applicata a tutti i colori. Dimensioni consigliate:

cartello principale 200x135 cm; pannelli a, b e c 35x105 cm. (2)
19. Il segnale USO CORSIE (figg. da II.337 a II.340) indica le modalità per l'utilizzo delle singole corsie costituenti la carreggiata ovvero disponibili nel senso di marcia. Può essere utilizzato per indicare la corsia destinata ai veicoli che procedono a velocità tale da costituire intralcio alla circolazione. Le dimensioni per le autostrade e altre strade aventi più corsie sono riportate nella II.337.

I segnali di prescrizione inseriti nei cartelli hanno il diametro di cm 60 o 40.

20. Il segnale VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI deve essere usato per segnalare una variazione del numero delle corsie disponibili nel senso di marcia in riduzione (figg. II.341 e II.343) ed in aumento (figg. II.342 e II.344).

Le dimensioni sono le stesse del segnale di cui al comma 19. Il segnale di preavviso, costituito da analogo segnale completo di pannello modello II.1, deve essere impiegato quando la corsia abbia lunghezza superiore a 500 m e compatibilmente con le condizioni e caratteristiche della strada.

21. Il segnale AUTOSTRADA (fig. II.345) indica l'inizio di un'autostrada; le sue dimensioni sono di 300x170 cm, in formato ridotto (simbolo II.161), identifica, su segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma, l'itinerario verso sistemi autostradali tangenziali od anulari.

In funzione di preavviso, posto all'inizio del tronco di raccordo tra viabilità ordinaria ed autostrada, vale a ricordare le norme di circolazione vigenti in autostrada (fig. II.347); le sue dimensioni minime sono di cm 300x120 la parte sinistra e 300x180 cm la parte destra.

22. Il segnale FINE AUTOSTRADA (fig. II.346) è identico al segnale AUTOSTRADA, ma con una barra diagonale rossa. In funzione di preavviso è corredato da un pannello modello II.1 e le sue dimensioni sono uguali a quelle del segnale autostrada.

23. I segnali INIZIO STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE e FINE STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE sono uguali a quelli di cui ai commi 21 e 22 ma con colore di fondo blu (figg. II.345, II.346, II.347).

24. Il segnale SENSO UNICO PARALLELO (fig. II.348) deve essere usato nelle intersezioni per indicare che sulla strada intersecata la circolazione è regolata a senso unico, precisandone nel contempo il senso. É installato parallelamente all'asse stradale ed è opportuno che sia combinato con il segnale NOME-STRADA assumendone identiche dimensioni. Se l'intersezione è semaforizzata i due segnali possono essere applicati al palo sopra la lanterna semaforica. Se il segnale del SENSO UNICO è impiegato da solo ha dimensioni normali di 25x100 cm.

25. Il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349) è installato normalmente all'asse della carreggiata e può integrare l'indicazione del segnale di cui al comma 24. Il segnale indica che la strada è a senso unico e che quindi i conducenti possono utilizzarne l'intera larghezza. Viene installato a destra e a sinistra, all'inizio del senso unico, con eventuali ripetizioni a sinistra. Le dimensioni sono quelle di tabella II.6.

I segnali SENSO UNICO PARALLELO e SENSO UNICO FRONTALE devono essere installati dopo aver posto in opera il segnale di SENSO VIETATO dal lato interdetto all'entrata.

26. Il segnale PREAVVISO DI DEVIAZIONE CONSIGLIATA AUTOCARRI IN TRANSITO (fig. II.350) deve essere usato per presegnalare l'itinerario consigliato ai veicoli di massa superiore a 3.5 t per evitare che attraversino un centro abitato o parte di esso. Nel punto della deviazione deve essere usato il segnale DIREZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA (fig. II.351).

27. Il segnale LIMITI DI VELOCITA' GENERALI (fig. II.352) deve essere usato particolarmente in prossimità delle frontiere nazionali per indicare i limiti di velocità generali in vigore in Italia. Il nome, il contrassegno e la bandiera italiana sono posti nella parte alta del cartello. Il segnale indica i limiti di velocità generali in vigore nel seguente ordine dall'alto verso il basso:

a) nel primo riquadro il limite massimo di velocità nei centri abitati;
b) nel secondo, il limite massimo di velocità fuori dei centri abitati;
c) nel terzo, il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali;
d) nel quarto, il limite massimo di velocità sulle autostrade.

Il bordo del cartello e la parte superiore sono a fondo blu o verde a seconda della viabilità su cui il segnale è installato, i riquadri sono a fondo bianco, i simboli dei primi due riquadri sono neri e il secondo è barrato da una linea rossa obliqua. (1)
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(1) Articolo così modificato dall'art.84 del DPR 610/96.
(2) Comma modificato dall'art. 13, DPR 12/2/2013, n. 31.

DPR 495/92 - Art. 136 (Art. 39 CdS) Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 136 (Art. 39 CdS) Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.
L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella. II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 150x225 cm con proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio è fornito nell'ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde.
2. Il segnale di PRONTO SOCCORSO (fig. II.353) indica un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso.
Gli itinerari adducenti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale.
3. Il segnale ASSISTENZA MECCANICA (fig. II.354) indica una officina meccanica o similari lungo la viabilità extraurbana.
4. Il segnale TELEFONO (fig. II.355) indica un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana.
5. Il segnale RIFORNIMENTO (figg. II.356 e II.357) indica un impianto di distribuzione di carburante lungo la viabilità extraurbana.
6. Il segnale FERMATA AUTOBUS (fig. II.358) indica i punti di fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani.
Lo spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero può essere utilizzato per l'indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari. Se tale spazio non è sufficiente, il segnale è integrato con un pannello modello II.6 avente le dimensioni della tabella. II.9. Il segnale può essere usato anche lungo le strade entro il centro abitato
7. Il segnale FERMATA TRAM (fig. II.359) indica i punti di fermata di una linea tranviaria. Si applicano le disposizioni del comma 6.
8. Il segnale INFORMAZIONI (fig. II.360) indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.
9. Il segnale OSTELLO PER LA GIOVENTU` (fig. II.361) indica un ostello o albergo per la gioventù.
10. Il segnale AREA PER PICNIC (fig. II.362) indica uno spazio attrezzato con tavoli, panche ed altri eventuali arredi, ove l'utente della strada possa fermarsi e sostare.
11. Il segnale CAMPEGGIO (fig. II.363) indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per l'attendamento di campeggiatori e la sosta di caravan e auto-caravan. É usato sulla viabilità extraurbana e su quella urbana periferica.
12. Il segnale RADIO INFORMAZIONI STRADALI (fig. II.364) indica agli utenti la frequenza d'onda sulla quale possono ricevere le notizie utili per la circolazione stradale. Sulle autostrade i segnali vanno posti 500 metri circa dopo la fine della corsia di accelerazione delle entrate. Sulla viabilità normale sono posti 1 km circa dopo la fine dei centri abitati. La fornitura e la posa in opera sono a carico dell'ente proprietario, gestore o concessionario della strada.
13. Il segnale MOTEL (fig. II.365) indica la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dei centri abitati e deve essere usato solo sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.
14. I segnali BAR (fig. II.366) e RISTORANTE (fig. II.367) indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o di ristorante sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio. Questi segnali sono vietati nei centri abitati.
15. I segnali PARCHEGGIO DI SCAMBIO (con autobus, ovvero tram, ovvero metropolitana ed altri servizi di trasporto od itinerari pedonali) (figg. da II.368 a II.371), indicano od avviano verso un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea dei mezzi di trasporto o di itinerari pedonali. Nella zona a destra in basso del segnale possono essere inserite le indicazioni essenziali relative alle destinazioni od ai numeri distintivi delle linee di pubblico trasporto disponibili.
Le dimensioni sono riportate nella tabella II.7.
Può essere aggiunto un pannello integrativo modello II.6 con la eventuale denominazione della fermata.
16. Il segnale AUTO SU TRENO E AUTO AL SEGUITO (figg. II.372 e II.373), posto nelle vicinanze di una stazione ferroviaria, avvia gli automobilisti al servizio di trasporto autovetture al seguito del viaggiatore. É installato a cura e spese dell'ente ferroviario previo accordo con l'ente proprietario della strada.
17. Il segnale AUTO SU NAVE (fig. II.374) posto in vicinanza di un porto, all'ingresso di un centro abitato, lungo il percorso verso il porto, avvia ai moli o punti di imbarco autoveicoli su navi traghetto. É installato lungo determinati itinerari, od anche entro l'area portuale per smistare i veicoli verso singoli punti di imbarco in rapporto alle destinazioni delle navi. I segnali posti entro la zona portuale devono contenere l'indicazione della destinazione, ove esistono diversi attracchi.
Tale indicazione deve essere espressa col nome dell'isola, della nazione o della città di sbarco, in lingua italiana e nella lingua del paese di destinazione. Si può anche fare uso della sigla automobilistica della nazione di destinazione, in lettere nere entro un ovale bianco. É vietato l'uso di questo segnale per indicare agenzie di viaggio.
Può essere aggiunto pannello integrativo modello II.6 ove si ritengano utili ulteriori informazioni, come la compagnia di navigazione, il molo o il punto di imbarco.
18. Il segnale TAXI (fig. II.375) indica l'ubicazione di un'area di sosta riservata alle autovetture in servizio pubblico. L'area è delimitata da strisce gialle, integrata da iscrizioni orizzontali «TAXI». Le dimensioni normali sono di 40x60 cm, quelle grandi 60x90 cm. 19. Per indicare le AREE DI SERVIZIO sulla viabilità extraurbana e su quella autostradale è impiegato un segnale composito (fig. II.376) ove sono riportati i simboli dei servizi esistenti utilizzando i simboli appropriati previsti nei commi precedenti.
All'interno delle aree possono essere usati segnali con il solo simbolo del servizio per indicarne la localizzazione, ovvero i percorsi da seguire per raggiungerli.
20. Il segnale AREA ATTREZZATA CON IMPIANTI DI SCARICO (fig. II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle auto- caravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan e degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.
21. Il segnale POLIZIA (figg. da II.378 a II.381) indica la sede più vicina di un posto o ufficio di un organo di polizia. Sul segnale devono essere indicate la località, la via ed il numero di telefono.
É installato lungo la viabilità extraurbana in prossimità degli accessi ai centri abitati. Il segnale è a fondo bianco con scritte in nero ed ha dimensioni di 60x90 cm. É installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia. (1)

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(1) Articolo così modificato dall'art.85 del DPR , n. 610/96

 

DPR 495/92 - Art. 137 (Art. 40 CdS) Disposizioni generali sui segnali orizzontali

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 137 (Art. 40 CdS) Disposizioni generali sui segnali orizzontali

1. Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari.
2. I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo quando non siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri segnali.
3. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione. In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di stradi di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzioni delle stessi
4. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti:
a) bianco,
b) giallo,
c) azzurro,
d) giallo alternato con il nero.
Il loro impiego è specificato per ogni categoria di segnali negli articoli seguenti; possono essere adottati i colori della segnaletica verticale quando i relativi segnali vengono ripetuti sulla pavimentazione.
6. Nessun altro segnale è consentito sulle carreggiate stradali all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme; per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni sportive, i segnali dovranno essere realizzati con materiale asportabile e rimossi al ripristino della normale circolazione.
7. I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti:
in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari. La mancanza dei segnali orizzontali, in caso di riapertura al traffico deve essere opportunamente segnalata con il prescritto segnale verticale.
8. I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali. Le superfici dalle quali è stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugorisità, tonalità cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante. Il deflusso dell'acqua superficiale non deve esser ulteriormente ostacolato. (1)

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(1) Articolo così modificato dall'art.86 del DPR, n. 610/96.

DPR 495/92 - Art. 138 (Art. 40 CdS) Strisce longitudinali

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 138 (Art. 40 CdS) Strisce longitudinali

1. Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per delimitare la carreggiata ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni; la larghezza minima delle strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali.

2. Le strisce longitudinali si suddividono in:

a) strisce di separazione dei sensi di marcia;
b) strisce di corsia;
c) strisce di margine della carreggiata;
d) strisce di raccordo;
e) strisce di guida sulle intersezioni.

3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue (fig. II.415); le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle strisce discontinue, nei rettilinei, sono stabilite nella seguente tabella:

Tipo di striscia Tratto
  m
Intervallo
Ambito di applicazione
a 4,5 7,5 Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità di progetto superiore a 110 km/h
b 3,0 4,5 Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità di progetto tra 50 e 110 km/h
c 3,0 3,0 Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità non superiore a 50 Km/h o in galleria
d 4,5 1,5 Per strisce di preavviso dell'approssimarsi di una striscia continua
e 3,0 3,0 Per delimitare le corsie di accelerazione e decelerazione
f 1,0 1,0 Per strisce di margine, per interruzione di linee continue in corrispondenza di accessi laterali o di passi carrabili
g 1,0 1,5 Per strisce di guida sulle intersezioni
h 4,5 3 Per strisce di separazione delle corsie reversibili

4. In curva, gli intervalli delle strisce di tipo «a» e «b», di cui alla tabella del comma 3, possono essere ridotti in funzione dei raggi di curvatura fino alla lunghezza del tratto. Particolare cura deve essere posta nella riverniciatura delle linee discontinue affinché i nuovi segmenti coincidano il più possibile con quelli vecchi, in modo da apparire chiari e nitidi, senza possibilità di errore.

5. L'estesa di una striscia continua non deve essere inferiore a 30 m, salvo il caso in cui due intersezioni successive siano così ravvicinate da non consentire tale lunghezza o in caso di raccordo con le linee di arresto.

6. Il tracciamento delle strisce longitudinali è obbligatorio su tutti i tipi di strade, ad eccezione delle strade non dotate di pavimentazione idonea alla posa delle strisce, mentre è facoltativo su quelle locali. (1)
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(1) Articolo così modificato dall'art.87 del DPR, n. 610/96

DPR 495/92 - Art. 139 (Art. 40 CdS) Strisce di separazione dei sensi di marcia

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 139 (Art. 40 CdS) Strisce di separazione dei sensi di marcia

1. La separazione dei sensi di marcia si realizza mediante una o due strisce longitudinali affiancate di colore bianco e di uguale larghezza; la distanza tra le due strisce affiancate deve essere non inferiore alla larghezza di una di esse.
2. La striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere continua:
a) sulle carreggiate con una corsia per senso di marcia, allorché non si voglia consentire l'occupazione, neppure momentanea, della corsia adiacente per il sorpasso (1);
b) in prossimità delle intersezioni a raso;
c) nelle zone di attestamento;
d) in prossimità degli attraversamenti pedonali e di quelli ciclabili;
e) in prossimità di tratti stradali in cui la visibilità è ridotta, come nelle curve e sui dossi;
f) in prossimità dei passaggi ferroviari a livello;
g) in prossimità delle strettoie.
3. Lungo le curve, sui dossi e nelle strettoie, non disciplinate con senso unico alternato, la striscia continua di separazione dei sensi di marcia deve avere lunghezza tale da impedire l'occupazione della corsia adiacente, per tutto il tratto in cui la visibilità non è sufficiente.
4. Due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, devono essere impiegate allorché uno dei due sensi di marcia dispone di una distanza di visibilità ridotta (figg. da II.416 a II.424), ovvero per consentire la possibilità di sorpasso ai veicoli in uscita dalle aree di intersezione (fig. II.425); la lunghezza di tali strisce affiancate non deve essere inferiore a 30 m.
5. Nel caso di due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, la striscia continua non impedisce al conducente, che ha effettuato un sorpasso consentito, di riprendere la sua posizione normale sulla carreggiata.
6. Due strisce affiancate continue devono essere tracciate per separare i sensi di marcia nei seguenti casi:
a) nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia (fig. II.426);
b) quando due o più corsie nello stesso senso di marcia sono delimitate da strisce continue (fig. II.426);
c) quando la separazione dei sensi di marcia non coincide con l'asse della carreggiata;
d) quando si predispone uno spartitraffico, anche senza apposito manufatto, per conferire maggiore sicurezza alla circolazione distanziando i due sensi di marcia; in questo caso, se lo spazio tra le due strisce è superiore a 50 cm, esso dovrà essere evidenziato con le zebrature di cui all'articolo 150, comma 2.
7. In presenza di sistemi di regolazione del traffico con corsie reversibili, le strisce di separazione delle corsie sono discontinue, del tipo «h» di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3, e i conducenti possono effettuare il cambio di corsia solo se autorizzati dalla apposita segnaletica semaforica.
8. In tutti gli altri casi non previsti dal presente articolo le strisce di separazione dei sensi di marcia devono essere discontinue.
9. Le strisce continue possono essere interrotte in corrispondenza di strade o accessi laterali, sempre che sia garantita una sufficiente visibilità per le manovre di attraversamento o di svolta.
10. Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per la effettuazione delle manovre connesse con la sosta.
11. Per preavvisare i conducenti dell'approssimarsi di una striscia longitudinale continua di separazione dei sensi di marcia, si possono adottare strisce longitudinali discontinue del tipo «d», di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3.

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(1) Lettera così modificata dall'art.88 del DPR, n. 610/96

DPR 495/92 - Art. 140 (Art. 40 CdS) Strisce di corsia

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 140 (Art. 40 CdS) Strisce di corsia

1. Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia, è funzione della sua destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e della sua regolazione; il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m; mentre per le corsie di emergenza il modulo va scelto nell'intervallo tra 2 e 3,5 m.
2. Negli attestamenti delle intersezioni urbane il modulo di corsia può essere ridotto a 2,5 m, purché le corsie che adottano tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o dal traffico pesante.
3. La larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve essere mantenuta il più possibile costante, salvo che in prossimità delle intersezioni o in corrispondenza dei salvagenti posti sulle fermate dei tram; in curva deve essere realizzato idoneo allargamento in funzione del tipo di veicoli in transito e del raggio di curvatura.
4. Nelle zone di attestamento, in prossimità delle intersezioni, le strisce di separazione delle corsie di marcia devono essere continue, nel tratto immediatamente precedente la striscia di arresto, per una lunghezza minima di 30 m.
5. Le strisce di corsia delle strade con diritto di precedenza possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, purché tracciate in modo discontinuo; tuttavia le strisce di corsia non possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, qualora esistano le strisce di guida di cui all'articolo 143.
6. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di lunghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata (fig. II.427/a).
7. Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (FIG. II.427/b).

DPR 495/92 - Art. 141 (Art. 40 CdS) Strisce di margine della carreggiata

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 141 (Art. 40 CdS) Strisce di margine della carreggiata

1. I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore bianco.
2. Le strisce di margine sono continue in corrispondenza delle corsie di emergenza e delle banchine; esse possono essere realizzate nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta.
3. Le strisce di margine sono discontinue in corrispondenza di una strada con obbligo di dare precedenza, di diramazioni, di corsie di accelerazione e decelerazione, di piazzole o zone di sosta e di passi carrabili (fig. II.428/a, II.428/b, II.428/c).
4. La larghezza minima delle strisce di margine è di 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 12 cm per le strade locali.
5. Le strisce di margine delle autostrade e delle strade extraurbane principali, nelle zone di nebbia o in quelle in cui si verificano frequenti condizioni atmosferiche avverse, possono essere dotate di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o inducono una vibrazione sul veicolo, per avvertire il conducente della sua posizione rispetto al margine della carreggiata; tale accorgimento può essere adottato tutte le volte che sia ritenuto necessario. In tale caso lo spessore della striscia, compresi gli elementi in rilievo, può raggiungere 6 mm. Sia i materiali da utilizzare per la costruzione degli elementi a rilievo, che il profilo degli stessi, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. (1)

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 89 del DPR, n. 610/96

DPR 495/92 - Art. 142 (Art. 40 CdS) Strisce di raccordo

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 142 (Art. 40 CdS) Strisce di raccordo

1. Le strisce di raccordo sono strisce continue oblique di colore bianco e vanno usate in dipendenza di variazioni della larghezza della carreggiata utilizzabile dal traffico, o delle corsie.
2. L'inclinazione delle linee di raccordo rispetto all'asse stradale non deve superare il 5% per le strade urbane di quartiere e per le strade locali e il 2% per tutti gli altri tipi di strade, fatti salvi i casi in cui ciò risultasse impossibile per la presenza di intersezioni a monte (fig. II.429).
3. Le strisce di raccordo possono delimitare zone della carreggiata dalle quali si voglia escludere il traffico; in tal caso queste zone possono essere visualizzate mediante zebratura.
4. Le strisce di raccordo per far divergere il traffico da ostacoli o isole posti entro la carreggiata devono essere realizzate come indicato in figura II.430.

 

DPR 495/92 - Art. 143 (Art. 40 CdS) Strisce di guida sulle intersezioni

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 143 (Art. 40 CdS) Strisce di guida sulle intersezioni

1. Le strisce di guida sulle intersezioni sono del tipo «g», di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3, sono curve, discontinue, di colore bianco e possono essere tracciate nelle aree di intersezione per guidare i veicoli in manovra secondo una corretta traiettoria (figg. II.431/a e II.431/b).
2. Le strisce di guida sulle intersezioni possono essere tracciate altresì per indicare i limiti dell'ingombro in curva dei tram.

DPR 495/92 - Art. 144 (Art. 40 CdS) Strisce trasversali

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 144 (Art. 40 CdS) Strisce trasversali

1. Le strisce trasversali, o linee di arresto, sono continue o discontinue e di colore bianco; quelle continue hanno larghezza minima di 50 cm e vanno usate in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (figg. II.432/a, II.432/b, II.432/c); quelle discontinue vanno usate in presenza del segnale DARE PRECEDENZA.
2. La linea di arresto deve essere tracciata con andamento parallelo all'asse della strada principale, di massima sulla soglia dell'intersezione e, comunque, in posizione tale da consentire agevolmente le manovre di svolta; deve essere tracciata, inoltre, in posizione tale che il conducente possa, se necessario, fermarsi in tempo utile prima di tale linea ed avere la visuale più ampia possibile sui rami della intersezione, tenuto conto delle esigenze di movimento degli altri veicoli e dei pedoni. La linea non deve essere tracciata in presenza di corsie di accelerazione.
3. La linea di arresto deve collegare il margine della carreggiata con la striscia longitudinale di separazione dei sensi di marcia ovvero, nei sensi unici, con l'altro margine della carreggiata. Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea deve essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una lunghezza non inferiore a m 25 e a m 10, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati.
4. La linea di arresto, in presenza del segnale DARE PRECEDENZA, è costituita da una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e 70 cm (fig. II.433). In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli è pari a circa la metà della base (1).
5. Sulle intersezioni regolate mediante segnali semaforici, la linea di arresto deve essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale ad una distanza di 1 m dal limite di questo (fig. II.431/a).

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(1) Comma così modificato dall'art. 90 dal DPR, n. 610/96

DPR 495/92 - Art. 145 (Art. 40 CdS) (Attraversamenti pedonali)

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 145 (Art. 40 CdS) (Attraversamenti pedonali) 

1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm (fig.
II.434).
2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
3. In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435).
4. Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità.
Su tale striscia è vietata la sosta (fig. II.436).

DPR 495/92 - Art. 146 (Art. 40 CdS) Attraversamenti ciclabili

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 146 (Art. 40 CdS) Attraversamenti ciclabili

1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione.
2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali è di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig. II.437). In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale è sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale.
3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei velocipedi che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta. (1)

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(1) Articolo così modificato dall'art.91 del DPR, n. 610/96

DPR 495/92 - Art. 147 (Art. 40 CdS) Frecce direzionali

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 147 (Art. 40 CdS) Frecce direzionali

1. Sulle strade aventi un numero sufficiente di corsie per consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione, le corsie da riservare a determinate manovre, devono essere contrassegnate a mezzo di frecce direzionali di colore bianco.
2. Le frecce direzionali sono:
a) freccia destra per le corsie specializzate per la svolta a destra;
b) freccia diritta per le corsie specializzate per l'attraversamento diretto dell'intersezione per confermare il senso di marcia sulle strade a senso unico;
c) freccia a sinistra per le corsie specializzate per la svolta a sinistra;
d) freccia a destra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per la svolta a destra e l'attraversamento diretto dell'intersezione;
e) freccia a sinistra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per la svolta a sinistra e l'attraversamento diretto dell'intersezione;
f) freccia di rientro.
3. Le dimensioni delle frecce si diversificano in funzione del tipo di strada su cui vengono applicate e sono stabilite nelle figure II.438/a, II.438/b, II.438/c e II.438/d.
4. Le frecce direzionali possono essere tracciate anche per segnalare le direzioni consentite o quelle vietate (fig. II.439).
5. La posizione delle frecce all'interno delle corsie è stabilita in figura II.440.
6. La punta delle frecce tracciate in prossimità di una linea di arresto deve distare dal bordo di questa almeno 5 m.
7. L'intervallo longitudinale tra più frecce uguali, ripetute lungo la stessa corsia, non deve essere inferiore a 10 m; il numero delle frecce da ripetere deve essere commisurato alla lunghezza delle zone di preselezione e di attestamento.

DPR 495/92 - Art. 148 (Art. 40 CdS) Iscrizioni e simboli

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 148 (Art. 40 CdS) Iscrizioni e simboli

1. Iscrizioni e simboli possono essere tracciati sulla pavimentazione esclusivamente allo scopo di guidare o regolare il traffico. Per le iscrizioni devono essere impiegati i caratteri alfanumerici di cui alle tabelle II.26/a, II.26/b, II.26/c e II.26/d che fanno parte integrante del presente regolamento.
2. Le iscrizioni devono riferirsi esclusivamente a nomi di località e di strade, o a parole facilmente comprensibili anche all'utenza straniera.
3. Le iscrizioni devono essere limitate al numero minimo di parole e, a tale scopo, possono essere abolite le iscrizioni di «via», «piazza» o simili, sempre che la loro mancanza non dia luogo ad equivoci.
4. Le iscrizioni devono essere di colore bianco, eccettuate le parole BUS, TRAM e TAXI, che devono essere di colore giallo.
5. Le iscrizioni si diversificano in funzione del tipo di strada su cui vengono applicate e le dimensioni delle singole lettere e cifre sono stabilite nelle tabelle da II.26/a a II.26/d, che fanno parte integrante del presente regolamento, riguardanti i diversi tipi di caratteri alfanumerici (figg. da II.441/a a II.441/f).
6. Le lettere e le parole facenti parte di una iscrizione devono essere allineate sul bordo inferiore perpendicolarmente all'asse della corsia.
7. Se l'iscrizione comprende più parole da tracciarsi su righe separate, lo spazio longitudinale tra le due righe non deve essere inferiore a due volte la dimensione maggiore delle lettere.
8. In presenza del segnale verticale FERMARSI E DARE PRECEDENZA, la linea di arresto deve essere integrata con l'iscrizione STOP sulla pavimentazione; tale iscrizione deve essere ripetuta per ogni corsia del senso di marcia cui si riferisce e la distanza tra il limite superiore dell'iscrizione ed il bordo della linea di arresto deve essere compresa tra 1 e 3 m (fig. II.432/a).
9. In presenza del segnale verticale DARE PRECEDENZA, la linea di arresto può essere integrata con il simbolo del triangolo, tracciato sulla pavimentazione (fig. II.442/a); tale simbolo, se tracciato, deve essere ripetuto per ogni corsia del senso di marcia cui si riferisce ed il limite superiore del triangolo non deve distare dai vertici dei triangoli costituenti la linea di arresto meno di 2 m.
10. In prossimità dei passaggi ferroviari a livello deve essere tracciata, ad integrazione dei segnali verticali, su ciascuna corsia in approccio al passaggio una CROCE DI SANT'ANDREA integrata dalle lettere PL; il colore di tali segnali è bianco e la forma e le dimensioni sono stabilite nella figura II.443. Il tracciamento è a carico dell'ente proprietario della strada.
11. I simboli possono costituire ripetizione dei segnali verticali, o di simboli in essi contenuti; in particolare, sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato il segnale o il simbolo del segnale di PISTA CICLABILE (fig. II.442/b); in ogni caso essi devono essere opportunamente deformati in funzione del tipo di strada, al fine di consentirne la corretta percezione.
12. Altri simboli od iscrizioni, non replicanti la segnaletica verticale, possono essere consentiti previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. (1)

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(1) Articolo così modificato dall'art. 92 del DPR, n. 610/96

DPR 495/92 - Art. 149 (Art. 40 CdS) Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 149 (Art. 40 CdS) Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata

1. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo.(1)
2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (fig. II.444) è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli); è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all'asse della corsia adiacente agli stalli).
3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono:
a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento;
b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento;
c) giallo per gli stalli di sosta riservati.
4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo è riservato.
5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede (figg. II.445/a, II.445/b, II.445/c).

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(1) Comma così modificato dall'art.93 del DPR, n. 610/96.

DPR 495/92 - Art. 150 (Art. 40 CdS) Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli entro la carreggiata

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 150 (Art. 40 CdS) Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli entro la carreggiata

1. Le isole di traffico a raso sulla pavimentazione ed i triangoli di presegnalamento delle isole di traffico in rilievo devono essere evidenziati mediante zebrature poste entro le strisce di raccordo per l'incanalamento dei veicoli o tra queste ed il bordo della carreggiata.
2. Le strisce delle zebrature devono essere di colore bianco, inclinate di almeno 45° rispetto alla corsia di marcia e di larghezza non inferiore a 30 cm; gli intervalli tra le strisce sono di larghezza doppia rispetto alle strisce (fig. II.446).
3. Le strisce di raccordo sono bianche.
4. Sulle zone di presegnalamento è vietata la sosta.

DPR 495/92 - Art. 151 (Art. 40 CdS) Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 151 (Art. 40 CdS) Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea

1. Le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea sono costituite da una striscia longitudinale gialla discontinua, posta ad una distanza minima di 2,70 m dal marciapiede o dalla striscia di margine continua, e da due strisce trasversali gialle continue che si raccordano perpendicolarmente alle precedenti; nel caso di golfi di fermata le strisce trasversali possono non essere tracciate. La larghezza delle strisce è di 12 cm.
2. La zona di fermata è suddivisa in tre parti: la prima e l'ultima di lunghezza pari a 12 m, necessarie per l'effettuazione delle manovre di accostamento al marciapiede e di reinserimento nel flusso di traffico da parte del veicolo; la zona centrale deve avere una lunghezza minima pari alla lunghezza, maggiorata di 2 m, del veicolo più lungo che effettua la fermata.
3. La prima e l'ultima parte possono essere evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag (FIG. II.447).
4. Sulla pavimentazione all'interno della zona di fermata deve essere apposta l'iscrizione BUS.
5. Nelle zone di fermata è vietata la sosta dei veicoli.

DPR 495/92 - Art. 152 (Art. 40 CdS) Altri segnali orizzontali

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 152 (Art. 40 CdS) Altri segnali orizzontali

1. I segnali orizzontali di cantiere sono disciplinati dall'articolo 35.
2. Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non fisicamente delimitati, devono essere segnalati con una striscia gialla continua di larghezza 12 cm. In corrispondenza della parte di delimitazione parallela al margine della carreggiata è vietata la sosta in permanenza.
3. Tratti di strada lungo i quali la sosta è vietata possono essere indicati con segni orizzontali consistenti in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede o della parete che delimita la strada (FIG. II.448).
4. Nei centri abitati, ove le caratteristiche ambientali lo richiedano, per i segnali di visibilità diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente, la segnaletica orizzontale può essere realizzata anche con materiale lapideo
5. Per quanto attiene ad altri dispositivi per segnali orizzontali essi sono regolati dall'articolo 154. (1)

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(1) Articolo così modificato dall'art.94 del DPR, n. 610/96

DPR 495/92 - Art. 153 (Art. 40 CdS) Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 153 (Art. 40 CdS) Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali

1. I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali.
2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento.
3. I dispositivi non devono sporgere più di 2,5 cm sul piano della pavimentazione e devono essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi tali da evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico.
La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva
4. Le caratteristiche dimensionali, fotometriche, colorimetriche e di resistenza all'impatto, nonché i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. (1)

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(1) Articolo così modificato dall'art.95 del DPR, n. 610/96 

DPR 495/92 - Art. 154 (Art. 40 CdS) Altri dispositivi per segnaletica orizzontale

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 154 (Art. 40 CdS) Altri dispositivi per segnaletica orizzontale

1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o sporgenti al massimo 3 cm.
2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere realizzate con qualunque materiale, purché idoneo per visibilità, durata e antiscivolosità a costituire segno sulla carreggiata.
Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti.
3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm.
4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. (1)

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(1) Articolo così modificato dall'art. 96 del DPR, n. 610/96

DPR 495/92 - Art. 155 (Art. 40 CdS) Segnali orizzontali vietati

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 155 (Art. 40 CdS) Segnali orizzontali vietati

1. Nessun altro segno non rimovibile è consentito sulle carreggiate stradali, soggette a pubblico transito all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme, escludendosi anche indicazioni connesse con gare su strada o competizioni sportive.

DPR 495/92 - Art. 156 (Art. 41 CdS) Segnali luminosi di pericolo e di prescrizione

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 156 (Art. 41 CdS) Segnali luminosi di pericolo e di prescrizione

1. I segnali stradali verticali di pericolo e di prescrizione possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento.

DPR 495/92 - Art. 157 (Art. 41 CdS) Segnali luminosi di indicazione

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 157 (Art. 41 CdS) Segnali luminosi di indicazione

1. I segnali stradali di indicazione di maggiore importanza possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento.

DPR 495/92 - Art. 158 (Art. 41 CdS) Funzione delle lanterne semaforiche

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 158 (Art. 41 CdS) Funzione delle lanterne semaforiche

1. Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale.

DPR 495/92 - Art. 159 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche veicolari normali

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 159 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche veicolari normali

1. Le lanterne semaforiche veicolari normali sono a tre luci colorate di forma circolare, disposte verticalmente nel seguente modo: luce rossa in alto, luce gialla al centro e luce verde in basso (FIG.
II.449).
2. Nei casi in cui le lanterne semaforiche veicolari sono incorporate nella segnaletica di indicazione posta al di sopra della carreggiata, la disposizione delle luci può essere orizzontale con luce rossa a sinistra, luce gialla al centro e luce verde a destra (FIG. II.232).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) luce verde,
b) luce gialla,
c) luce rossa.
4. Nei sensi unici alternati, la lanterna semaforica veicolare normale può essere integrata da una seconda luce rossa, posta al di sopra di essa, in modo da assicurare la segnalazione di rosso anche in caso di bruciatura della lampada di una delle due luci.
5. Se la manovra di svolta a destra è consentita con continuità, la lanterna semaforica veicolare normale può essere integrata con una luce verde direzionale posizionata in basso, a destra della luce verde veicolare (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 97 del DPR, n. 610/96

DPR 495/92 - Art. 160 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche veicolari di corsia

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 160 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche veicolari di corsia

1. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia sono a tre luci a forma di frecce luminose su fondo nero circolare disposte verticalmente nel seguente modo: freccia rossa in alto, freccia gialla al centro, freccia verde in basso (fig. II.450 e II.451).
2. La sequenza di accensione delle luci è identica a quella prevista dall'articolo 159, comma 3.
3. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono essere usate solo in presenza, sulla carreggiata stradale, di corsie specializzate per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e solo se la suddivisione delle correnti di traffico in fasi semaforiche lo richiede.
4. Le frecce possono avere qualsiasi inclinazione, coerentemente con il ramo dell'intersezione verso cui devono dirigersi i veicoli.
5. Nelle intersezioni tra strade formanti angolo retto, o prossimo a 90°, nel caso in cui esista una corsia mista per due manovre, le relative frecce colorate possono essere accoppiate in un'unica luce (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 98 del DPR, n. 610/96 

DPR 495/92 - Art. 161 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 161 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico

1. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (figg. II.452 e II.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a tre o più luci con i seguenti simboli:
a) barra bianca orizzontale su fondo nero,
b) triangolo giallo, con la punta rivolta verso l'alto, su fondo nero,
c) barra bianca verticale su fondo nero,
d) barra bianca inclinata a destra su fondo nero,
e) barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero.
2. La disposizione delle luci è verticale: barra bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra bianca verticale in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in basso in sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero all'altezza di essa rispettivamente a destra per la luce di cui alla lettera d) ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e) del comma 1.
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) barra bianca verticale o inclinata a destra o inclinata a sinistra;
b) triangolo giallo;
c) barra bianca orizzontale.
4. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne veicolari normali o di corsia possono ingenerare confusione all'avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare.

DPR 495/92 - Art. 162 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche pedonali

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 162 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche pedonali

1. Le lanterne semaforiche pedonali sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
a) pedone rosso su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa;
b) pedone giallo su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa;
c) pedone verde su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di movimento.
2. La disposizione delle luci è verticale: pedone rosso in alto, pedone giallo al centro e pedone verde in basso (figg. II.454 e II.455).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) pedone verde,
b) pedone giallo,
c) pedone rosso.
4. Il tempo di sgombero dell'attraversamento pedonale è contrassegnato da un tempo di giallo di durata sufficiente ai pedoni per completare l'attraversamento, prima che abbia luogo l'accensione della luce verde per i veicoli in conflitto con essi.
5. Le segnalazioni acustiche per i non vedenti previste dall'articolo 41, comma 5, del codice sono a tre fasi:
a) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 60 impulsi al minuto primo con significato di via libera, in sincrono con la luce verde;
b) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 120 impulsi al minuto primo con significato di arresto o di sgombero dell'area del passaggio pedonale se lo stesso è stato già impegnato, in sincrono con la luce gialla;
c) assenza di suono con significato di arresto, in sincrono con la luce rossa.
6. Le segnalazioni di cui al comma 5 possono essere a funzionamento continuo o a chiamata. Nel primo caso la sequenza delle fasi si ripete ad ogni ciclo semaforico. Nel secondo si attua per una sola volta in corrispondenza del primo ciclo utile successivo alla chiamata.
7. Il livello delle emissioni sonore deve essere tarato per ogni impianto in maniera che, tenuto conto del livello sonoro di fondo, sia distintamente percettibile senza arrecare disturbo.

DPR 495/92 - Art. 163 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche per velocipedi

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 163 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche per velocipedi

1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
a) bicicletta rossa su fondo circolare nero;
b) bicicletta gialla su fondo circolare nero;
c) bicicletta verde su fondo circolare nero.
2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso (figg.II.456 e II.457).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) bicicletta verde;
b) bicicletta gialla;
c) bicicletta rossa.
4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni (1).

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(1) Comma così modificato dall'art.99 del DPR, n. 610/96

DPR 495/92 - Art. 164 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 164 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili

1. Le lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili hanno lo scopo di consentire la reversibilità del senso di marcia su determinate corsie di una carreggiata suddivisa in tre o più corsie oppure su determinati varchi di stazioni autostradali o, in genere, di barriere di controllo o di pedaggio; tali lanterne devono essere disposte orizzontalmente al di sopra della corsia di marcia cui si riferiscono e presentano due luci:
a) luce rossa, a forma di X su fondo nero, posta a sinistra;
b) luce verde, a forma di freccia verticale su fondo nero con la punta diretta verso il basso, posta a destra.
2. Nel caso di carreggiate suddivise in tre o più corsie, di cui quelle centrali reversibili, le due luci di cui al comma 1 devono essere integrate da una luce a forma di freccia gialla, su fondo nero, lampeggiante, inclinata verso il basso a destra o sinistra; questa freccia ha lo scopo di indicare al conducente l'obbligo di abbandonare la corsia in cui si trova spostandosi verso la direzione indicata dalla freccia gialla lampeggiante (figg. II.458 e II.459).
3. Almeno una delle due lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere collocata, coerentemente con il senso di marcia, anche sulle corsie non reversibili.

DPR 495/92 - Art. 165 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche gialle lampeggianti

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 165 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche gialle lampeggianti

1. Le lanterne semaforiche gialle lampeggianti (fig. II.460) sono di tre tipi:
a) una o due luci circolari lampeggianti;
b) una luce circolare lampeggiante con il simbolo di un pedone giallo su fondo nero, in atteggiamento di movimento;
c) una luce circolare lampeggiante con il simbolo di una bicicletta gialla su fondo nero.
2. Le luci di cui al comma 1, lettera a), possono essere installate sulle intersezioni o in corrispondenza di punti pericolosi in cui si vuole richiamare l'attenzione dei conducenti invitandoli ad assumere una velocità moderata e ad usare particolare prudenza; possono essere, altresì, adottate entro il segnale di pericolo SEMAFORO con diametro pari a quello del disco giallo inserito nello stesso o installate al di sopra del segnale.
3. Le luci di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere adottate sugli impianti semaforici, nei casi in cui si può ammettere il conflitto tra veicoli che effettuano una manovra di svolta a destra ed i pedoni o i ciclisti che transitano sugli attraversamenti antistanti la corsia da cui ha inizio la manovra di svolta a destra dei veicoli.
4. Durante il periodo di accensione delle luci gialle di cui al comma 1, lettere b) e c), i veicoli in manovra di svolta su intersezione semaforizzata possono procedere dando la precedenza ai pedoni o ai velocipedi che percorrono l'attraversamento antistante la corsia da cui ha inizio la manovra di svolta. (1)

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(1) Articolo così modificato dall'art.100 del DPR, n. 610/96

DPR 495/92 - Art. 166 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche speciali

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 166 (Art. 41 CdS) Lanterne semaforiche speciali

1. Le lanterne semaforiche speciali (fig. II.461) sono:
a) una luce rossa circolare lampeggiante;
b) due luci rosse circolari, disposte orizzontalmente o verticalmente, lampeggianti alternativamente;
c) lanterna semaforica di «onda verde».
2. Le lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), sono usate esclusivamente nei seguenti casi: ai passaggi a livello, agli accessi dei ponti mobili o dei pontili di imbarco delle navi traghetto e sulle strade su cui sia necessario arrestare il traffico all'avvicinarsi di velivoli in fase di atterraggio o di decollo. La lanterna di cui al comma 1, lettera a), con luce rossa fissa è usata nei passaggi a livello con barriere (1)
3. Durante il periodo di accensione delle luci rosse di cui al comma 1, lettere a) e b), i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia, i veicoli non devono impegnare l'eventuale area di intersezione, né l'attraversamento pedonale antistante, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni; all'atto dello spegnimento delle luci, i veicoli possono procedere nella loro marcia.
4. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), sono a una o più luci particolari, riportanti con numeri bianchi su fondo nero le indicazioni relative alla velocità, espressa in km/h, di coordinazione degli impianti semaforici di un itinerario.
5. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), possono essere adottate sugli itinerari comprendenti più intersezioni semaforizzate e coordinate tra loro e vanno installate sui rami di uscita dalle intersezioni.
6. Le indicazioni fornite dalle luci di cui al comma 1, lettera c), consigliano ai conducenti dei veicoli, in uscita dal ramo dell'intersezione su cui è posta la lanterna, la velocità da mantenere nel rispetto di tutte le altre norme di comportamento, allo scopo di poter trovare la via libera alla successiva intersezione semaforizzata.

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(1) Comma così modificato dall'art.101 del DPR, n. 610/96

DPR 495/92 - Art. 167 (Art. 41 CdS) Dimensioni ed illuminazione delle luci semaforiche

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 167 (Art. 41 CdS) Dimensioni ed illuminazione delle luci semaforiche

1. Le dimensioni delle luci sono normalmente di 200 mm di diametro; può essere altresì consentito l'uso di luci di diametro da 300 mm, anche limitatamente alla sola luce rossa. L'uso delle luci di diametro di 300 mm non è consentito per le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico, per le lanterne pedonali, per le lanterne per i velocipedi, per le lanterne di cui all'articolo 165, comma 1, lettere b) e c), e per le lanterne di cui all'articolo 166, comma 1, lettera c). Le luci delle lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili hanno diametro maggiorato fino a 600 mm.
2. L'illuminazione delle luci semaforiche deve essere realizzata con dispositivi idonei a garantire un solido fotometrico di chiara visibilità, uniforme e privo di fenomeni di abbagliamento. Le luci devono risultare facilmente riconoscibili ad una distanza di avvistamento minimo pari a 75 m per le luci di diametro 200 mm e 125 m per le luci di diametro 300 mm. I valori minimi dell'intensità luminosa, misurata in condizioni normali sull'asse ottico del dispositivo, devono essere mantenuti non inferiori a 100 cd per le luci di diametro 200 mm e a 200 cd per le luci da 300 mm.
3. É consentito l'uso di dispositivi atti ad evitare il cosiddetto «effetto fantasma», cioè la riflessione della luce solare all'esterno della lanterna, quando essa è spenta.
4. Le luci semaforiche devono essere munite di opportuna ed efficiente visiera, atta a consentire la visibilità in ogni condizione di luce, nonché ad impedire, per quanto possibile, che i conducenti vedano altre luci semaforiche orientate verso altre direzioni.

DPR 495/92 - Art. 168 (Art. 41 CdS) Installazione delle lanterne semaforiche

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 168 (Art. 41 CdS) Installazione delle lanterne semaforiche

1. Le lanterne semaforiche veicolari vanno installate su pali posti sul margine destro della carreggiata, sul marciapiede ovvero su apposite isole di canalizzazione o spartitraffico.
2. Nel caso di corsie specializzate, le lanterne semaforiche devono essere installate, per quanto possibile, su pali posti sul margine destro delle corsie cui le lanterne si riferiscono.
3. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere ripetute sul lato sinistro della carreggiata ovvero della corsia o delle corsie di marcia cui si riferiscono, purché installate su pali posti entro appositi manufatti costituiti da marciapiedi o isole di canalizzazione o spartitraffico; nelle strade a senso unico, composte da due o più corsie, le lanterne semaforiche veicolari devono essere ripetute sul lato sinistro della strada.
4. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere ripetute frontalmente all'uscita dell'area di intersezione, per migliorare la visibilità delle segnalazioni semaforiche, purché ciò non ingeneri confusione alle correnti di traffico veicolare non interessate a tali segnalazioni.
5. Le lanterne semaforiche veicolari devono essere ripetute, al di sopra della carreggiata, sulle strade a tre o più corsie nello stesso senso di marcia, sulle strade alberate a due o più corsie nello stesso senso di marcia, sulle strade percorse da elevati flussi di traffico pesante o sulle strade ad elevata velocità media di scorrimento.
6. Le lanterne semaforiche veicolari installate al di sopra della carreggiata devono essere disposte possibilmente nella mezzeria della o delle corsie cui si riferiscono e, sulle strade di cui al comma 5, devono essere dotate di un pannello di contrasto a fondo nero con bordo bianco (fig. II.462).
7. Le lanterne semaforiche pedonali devono essere installate su pali posti sui marciapiedi od in corrispondenza di isole di canalizzazione o di salvagente, in modo da non costituire intralcio al deflusso dei pedoni.
8. I pali di sostegno delle lanterne semaforiche devono essere installati al di là della linea di arresto, nel verso di marcia, ad una distanza tale da consentire la visibilità delle segnalazioni al primo conducente fermo in corrispondenza della linea di arresto.
9. L'altezza di installazione delle lanterne semaforiche, poste sui marciapiedi o su isole di canalizzazione o su salvagente, deve essere non inferiore a 2,00 m e non superiore a 3,00 m, misurati dalla pavimentazione del marciapiede o dell'isola spartitraffico o del salvagente al bordo inferiore della lanterna.
10. L'altezza di installazione delle lanterne semaforiche, poste sopra la carreggiata, deve essere compresa tra 5,10 m e 6,00 m, misurati dalla pavimentazione della carreggiata al bordo inferiore della lanterna o del pannello di contrasto o del segnale di indicazione entro cui la lanterna è inserita.
11. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari sospese sulla carreggiata devono essere disposte verticalmente. In casi particolari, per limitare l'altezza di installazione, possono essere disposte orizzontalmente nel seguente modo: luce rossa a sinistra, luce gialla al centro, luce verde a destra.
12. Le luci semaforiche installate lateralmente alle corsie di marcia possono essere ripetute nello stesso ordine in formato ridotto di diametro non superiore a 9 cm, all'altezza di 1,30 m circa, lungo il palo di sostegno, con la direzione dell'asse ottico luminoso angolato opportunamente per la migliore visibilità da parte dei conducenti posti in prima posizione, dietro la linea di arresto; tale tipo di luci può essere adottato solo in presenza delle lanterne veicolari normali per non ingenerare confusione negli utenti.

DPR 495/92 - Art. 169 (Art. 41 CdS) Funzionamento degli impianti semaforici

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 169 (Art. 41 CdS) Funzionamento degli impianti semaforici

1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli «a richiesta» azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico.
2. Allorché si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l'impianto semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti.
4. L'impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti. (1)

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(1) Articolo così modificato dall'art.102 del DPR, n. 610/96

DPR 495/92 - Art. 170 (Art. 41 CdS) Segnali luminosi particolari

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 170 (Art. 41 CdS) Segnali luminosi particolari

1. Segnali luminosi particolari sono:
a) i segnali a messaggio variabile;
b) le colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata o nei bordi di marciapiede delle isole di canalizzazione, degli spartitraffico e dei salvagente.
c) delineatori di margine luminosi.
2. L'uso dei segnali a messaggio variabile è consentito solo per fornire all'utente indicazioni utili per la guida dei veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo.
3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali a messaggio variabile devono essere quelli della corrispondente segnaletica verticale, anche se realizzati per punti od in maniera discontinua.
4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere visibili in qualunque situazione di luce d'ambiente e non devono provocare fenomeni di abbagliamento.
5. Le colonnine luminose a luce gialla fissa devono avere una altezza non inferiore ad un metro e devono essere riservate esclusivamente per indicare la presenza di salvagente, di isole di traffico per canalizzazione o per spartitraffico; esse possono essere integrate con luci semaforiche gialle lampeggianti e con applicazioni rifrangenti, oltre ai segnali di prescrizione necessari
6. É vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento di carburante e di servizio.
7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per indicare l'accesso di stazioni di rifornimento devono essere colorati a strisce orizzontali bianche e azzurre.
8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale
9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di canalizzazione e simili può anche essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla fissa o a luce riflessa gialla, applicati sulla parte verticale delle cordolature di contorno
10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all'articolo 173 e installati con le stesse modalità. Non devono provocare abbagliamento. (1)

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(1) Articolo così modificato dall'art 103 del DPR, n. 610/96

DPR 495/92 - Art. 171 (Art. 41 CdS) Frequenza dei lampeggiatori

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 171 (Art. 41 CdS) Frequenza dei lampeggiatori

1. Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a 80. I due tempi di ACCESO e di SPENTO, che compongono il ciclo, devono essere di uguale durata.

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