Dipartimento Protezione Civile - Ord. 18/04/2020 n. 663 - COVID-19 - Comitato tecnico-scientifico

Dipartimento della Protezione Civile - Ord. 18 aprile 2020, n. 663

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 663).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 aprile 2020, n. 105

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020,n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 2020 con cui si dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il superamento dell'emergenza in rassegna si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con proprio provvedimento, composto dal Segretario generale del Ministero della salute, dal direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal direttore dell'Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e dal coordinatore dell'Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020 con il quale è stato istituito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 2020;

Considerato che il richiamato art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 630 del 2020 prevede che il Comitato tecnico-scientifico può essere integrato in relazione a specifiche esigenze;

Rilevato che la composizione del Comitato tecnico-scientifico, dalla data di istituzione, è stata più volte integrata da esperti in relazione a specifiche esigenze;

Considerato che, tenuto conto della situazione emergenziale ed al fine di dare continuità all'attività fin qui svolta, occorre rendere stabile la presenza all'interno del Comitato tecnico-scientifico con gli esperti di seguito indicati;

Considerata la necessità, anche in vista della fase di ripresa graduale delle attività sociali, economiche e produttive in coordinamento con il Comitato di esperti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, di rafforzare il Comitato tecnico-scientifico di cui al citato art. 2 dell'ordinanza n. 630 del 2020 con ulteriori esperti;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1. Comitato tecnico-scientifico

1. L'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 è così sostituito:
«Art. 2 (Comitato tecnico-scientifico). - 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale di un Comitato tecnico-scientifico costituito, in considerazione del ruolo istituzionale ricoperto, dai seguenti componenti:
dott. Agostino Miozzo, coordinatore dell'Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile - con funzioni di coordinatore del Comitato;
prof. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità;
dott. Claudio D'Amario, direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
dott. Mario Dionisio, direttore dell'Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima - aerea e di frontiera del Ministero della salute;
dott. Achille Iachino, direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute;
dott. Sergio Iavicoli, direttore Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL;
dott. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani»;

prof. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute;

dott. Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

dott. Giuseppe Ruocco, segretario generale del Ministero della salute;

gen. Nicola Sebastiani, Ispettore generale della sanità militare del Ministero della difesa;

dott. Andrea Urbani, direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;

dott. Alberto Zoli, rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome.

2. Sono altresì componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 i seguenti esperti:

prof. Massimo Antonelli, direttore del Dipartimento emergenze, anestesiologia e rianimazione del Policlinico universitario «A. Gemelli»;

prof. Roberto Bernabei, direttore del Dipartimento scienze dell'invecchiamento, neurologiche, ortopediche e della testa - collo del Policlinico universitario «A. Gemelli»;

dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, esperto di medicina delle catastrofi - con compiti di segreteria del Comitato;

dott. Ranieri Guerra, rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità;

dott. Francesco Maraglino, direttore dell'Ufficio prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale del Ministero della salute;

prof. Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia;

prof. Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito dei doveri d'ufficio. Per la partecipazione al Comitato non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato sono a totale carico dei partecipanti o delle amministrazioni e strutture di appartenenza.

4. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze attraverso l'invito di ulteriori esperti da parte del coordinatore.».

2. A far data dall'emanazione della presente ordinanza cessano gli effetti del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dipartimento Protezione Civile - Ord. 18/04/2020 n. 664 - Disposizioni per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri e in materia di attività cimiteriale

Dipartimento della Protezione Civile - Ord. 18 aprile 2020, n. 664

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 664).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 aprile 2020, n. 105.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020 (3), n. 658 del 29 marzo 2020,n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22 recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»;

Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23, 25 marzo 2020, n. 19 (4), recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ravvisata la necessità di garantire uniformità applicativa dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di dover assicurare il coordinamento e la più efficiente organizzazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti al fine di far fronte all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerata la necessità di assicurare l'attuazione degli adempimenti mortuari in sicurezza;

Considerata la necessità di evitare l'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione;

Vista la circolare prot. 0011285-01/04/2020 emanata dal Ministero della salute;

Viste le richieste delle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna e Lombardia;

Ravvisata la necessità, in ragione dell'emergenza Covid -19, di consentire l'espletamento, da parte dei Commissari delegati, dei compiti attribuitigli ai sensi delle ordinanze di protezione civile adottate per fronteggiare le emergenze di protezione civile dichiarate ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Sentita l'Associazione nazionale comuni italiani;

Sentito il Ministero della salute;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «n. 656 del 27 marzo 2020».

(4) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «marzo 2020, n. 19».

 

Art. 1. Disposizioni per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri

1. La formazione degli atti di morte da parte dell'Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell'avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Le autorizzazioni al trasporto, all'affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal responsabile del Servizio comunale e dall'Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.

3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.

4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica.

 

Art. 2. Disposizioni in materia di attività cimiteriale

1. Per far fronte alle necessità di sepoltura, il prefetto ha facoltà di disporre l'ammissione di defunti in ogni cimitero comunale dell'ambito territoriale di competenza, anche in deroga agli eventuali limiti stabiliti nei regolamenti comunali di polizia mortuaria.

 

Art. 3. Trasferimento di risorse sulle contabilità speciali

1. Le regioni e province autonome sono autorizzate a trasferire sulle contabilità speciali di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 eventuali ulteriori risorse finanziarie, provenienti anche da donazioni e altre liberalità, giacenti sui propri bilanci o su appositi conti correnti e finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

2. Qualora le risorse aggiuntive di cui al comma 1 provengano dai bilanci regionali, con successiva ordinanza sono identificati la provenienza ed il relativo ammontare.

3. Per far fronte alle esigenze connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Lombardia è autorizzata a trasferire le risorse finanziarie, derivanti da donazioni e altri atti di liberalità effettuati a favore della medesima amministrazione, ammontanti ad euro 37.466.837,66 e disponibili nel capitolo di spesa 11.01.104.14291, nella contabilità speciale n. 6186 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Milano ed intestata al presidente della Regione Lombardia-soggetto attuatore, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.

 

Art. 4. Disposizioni per consentire il superamento di contesti emergenziali

1. In ragione del contesto di criticità di cui in premessa, è facoltà dei singoli commissari delegati predisporre i piani degli interventi per il superamento delle emergenze in corso, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre i termini ivi previsti che vengono prorogati per un massimo di sei mesi.

 

Art. 5. Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

OCDPC 19/03/2020 n. 651 - Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 21 marzo 2020

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020 e n. 650 del 15 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la nota GAB n. 3504 del 17 marzo 2020 del Ministero della salute;

VISTO l’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (Sistema Tessera Sanitaria);

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, e successive modificazioni, concernente la dematerializzazione delle ricette mediche, tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), anche tramite Sistemi di Accoglienza Regionali o Provinciali (SAR);

VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede, in particolare:

  • al comma 1, la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e di specialistica a carico del Servizio Sanitario Nazionale in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico di cui al citato decreto 2 novembre 2011;
  • al comma 2, che le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni e province autonome, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni e province autonome del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni e province autonome diverse da quelle di residenza;

VISTO l’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 4 agosto 2017, attuativo del citato articolo 1, comma 382, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, concernente i servizi resi disponibili dall'Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità fra i FSE (INI);

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 , concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, di adottare misure atte a limitare la circolazione dei cittadini attraverso il più ampio utilizzo della ricetta dematerializzata, anche per modalità di erogazione dei medicinali diverse dal regime convenzionale, nonché attraverso strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta medesima;

CONSIDERATA la necessità di garantire la piena funzionalità dei servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare il lavoro agile per ridurre la mobilità sul territorio dei cittadini lavoratori, in coerenza con quanto stabilito dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e relative disposizioni attuative;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze,

DISPONE

Articolo 1

(Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica)

1. Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica, di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, tramite:

a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);

b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;

c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il promemoria prodotto dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), anche tramite Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR), viene spedito da parte del medico prescrittore in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio stesso.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il medico prescrittore invia all’assistito un messaggio SMS contenente esclusivamente il Numero di Ricetta Elettronica prescritta. In alternativa, il medico prescrittore invia all’assistito il Numero di Ricetta Elettronica o l’immagine del codice a barre dello stesso Numero di Ricetta Elettronica, utilizzando un’applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l’assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il medico prescrittore comunica il Numero di Ricetta Elettronica prescritta al numero di telefono fisso o mobile indicato dall’assistito.

5. Laddove l’assistito abbia attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, la Ricetta elettronica, quale strumento alternativo al promemoria cartaceo, è inserita nel FSE medesimo. Il processo di indicizzazione nel FSE delle ricette dematerializzate è contemporaneo alla prescrizione della ricetta nel sistema SAC (anche tramite il SAR).

6. Per l’erogazione della ricetta elettronica, la struttura di erogazione acquisisce il Numero di Ricetta Elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata.

7. Per le finalità di rendicontazione alla ASL di competenza, la farmacia registra l’avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica, trasmettendo al SAC (anche tramite il SAR) le informazioni della erogazione, sia parziale che totale, della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come “erogata”. Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera "X" salvo diversa indicazione regionale.

Articolo 2

(Disposizioni per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Ai fini della dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano, ove possibile, le modalità previste dall’articolo 1 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie con le medesime modalità previste per l’erogazione dei farmaci in regime convenzionale e secondo i criteri stabiliti nei vigenti accordi locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di servizi di comunicazione elettronica)

1. Al fine di poter garantire la piena funzionalità dei servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale, a supporto delle iniziative volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono tenute a:

a) garantire, sul territorio nazionale, la più ampia disponibilità di servizi a banda larga e ultra larga, idonea ad assicurare in forma generalizzata la fruibilità delle applicazioni per il lavoro agile, al fine di ridurre la mobilità sul territorio dei cittadini lavoratori, in coerenza con quanto stabilito dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e relative disposizioni attuative;

b) soddisfare prioritariamente, anche rispetto a contratti già stipulati, le richieste di connettività ed erogazione e implementazione dei servizi provenienti dalle strutture ospedaliere o qualunque altro organismo od ente coinvolto nelle suddette azioni di contrasto;

c) adottare le misure necessarie per garantire la continuità dei servizi di comunicazione elettronica e l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza, come previsto dall’articolo 73 del suddetto decreto legislativo n. 259 del 2003;

d) soddisfare prioritariamente le richieste di attivazioni di nuovi servizi a banda larga e ultra larga dando priorità agli interventi nelle zone ove non sia già disponibile un servizio di comunicazione elettronica di tale tipologia.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli

OCDPC 19/03/2020 n. 652 - COVID-19 - Anticipazione dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 21 marzo 2020

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020 e n. 650 del 15 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 , concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 1998, recante Approvazione della deliberazione n. 350 del 10 marzo 1998 assunta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni;

VISTO l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, che dispone che “i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento”;

CONSIDERATO l’ingente numero di cittadini che in Italia percepiscono le prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS attraverso consegna di contante presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A., pari a circa 241.173, ovvero attraverso libretto di risparmio postale, cui non è collegato alcuno strumento elettronico di prelievo del contante, pari a circa 500.000, per un totale di circa 741.173 unità, rispetto all’esiguo numero di cittadini i cui trattamenti pensinisti sono erogati in contanti con l’intero sistema bancario italiano pari a 36.267 unità;

RITENUTA la necessità di assicurare che il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili di competenza dei prossimi mesi di aprile, maggio e giugno avvenga nel rispetto della distanza interpersonale di un metro stabilita dalle disposizioni adottate allo scopo di favorire il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO pertanto necessario consentire un progressivo scaglionamento e accesso contingentato dell’utenza presso gli Uffici di Poste Italiane S.p.A. mediante l’anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili di cui all’articolo 1, comma 302, della suddetta legge n. 190 del 2014;

VISTA la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 marzo 2020;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

Articolo 1

(Anticipazione dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS)

1. Allo scopo di consentire, a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli, dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza di aprile, maggio e giugno 2020 è anticipato a decorrere:

- dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilità di aprile 2020;

- dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio 2020;

- dal 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno 2020.

Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.

2. Poste Italiane S.p.A. adotta misure di programmazione dell’accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, anche attraverso la programmazione dell’accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.

3. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nei limiti delle disponibilità esistenti sul conto corrente postale o sul libretto postale, nonché le disposizioni che regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli

OCDPC 20/03/2020 n. 654 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 e n. 652 del 19 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione emergenziale in atto;

RITENUTO necessario dover garantire un maggiore supporto al Sistema sanitario mediante l’istituzione di una Unità medico-specialistica di personale sanitario da porre a disposizione delle Regioni interessate;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

SENTITI i Ministri della salute e degli affari regionali e delle autonomie;

DI CONCERTO il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

Articolo 1

(Costituzione di una Unità medico-specialistica)

1. Per l’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a costituire una Unità medico-specialistica a supporto delle strutture sanitarie regionali individuate ai sensi dei commi 2 e 3. L’Unità è composta di un numero massimo di 300 medici scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle specifiche specializzazioni ritenute necessarie, tra le seguenti categorie:

a) medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;

b) medici dipendenti da strutture sanitarie private anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale;

c) liberi professionisti anche con rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. La partecipazione alla predetta Unità è su base volontaria e i medici individuati si rendono disponibili a prestare tale attività presso i servizi sanitari regionali, che ne facciano richiesta, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile con priorità per quelli maggiormente in difficoltà operativa a causa dell’emergenza. Per l’impiego nell’Unità dei medici di cui al comma 1, lettera a), si prescinde dall’assenso del servizio sanitario regionale di appartenenza. Per i medici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma è richiesto, rispettivamente, il previo assenso della struttura di appartenenza e delle strutture che si giovano del servizio prestato in regime convenzionale.

3. L’attività prestata nell’Unità è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile privilegia, ove possibile, l’assegnazione nei servizi sanitari delle Regioni maggiormente in difficoltà operativa a causa dell’emergenza limitrofe a quella di provenienza del medico. Le Regioni presso cui i medici sono destinati a prestare la propria attività provvedono all’alloggio del personale ed al rimborso delle spese documentate di viaggio tra il domicilio e la sede assegnata.

4. A ciascun medico dell’Unità è corrisposto, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, un premio di solidarietà forfettario di 200 euro, che non concorre alla formazione del reddito, corrisposto direttamente dal dipartimento della protezione civile. Per i medici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) resta fermo il trattamento economico complessivo, eventualmente, già in godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero delle strutture di appartenenza.

5. L’Unità opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

6. Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato, laddove le assicurazioni professionali dei medici non coprano l’attività al di fuori della propria sede, a stipulare idonea polizza assicurativa e professionale.

7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme stanziate per l’emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli

P.C.M. - Ord. 01/03/2020 - Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del Soggetto attuatore del Ministero della salute

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

(GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020 e n. 642 del 29 febbraio 2020, recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: «Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: «Integrazione compiti e funzioni del soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Tenuto conto della necessità di coadiuvare il Ministero della salute nelle attività di comunicazione e informazione dei dati in merito alla diffusione del contagio e all'evolversi della situazione epidemiologica connessa all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19;

Tenuto conto delle esigenze del Dipartimento della protezione civile conseguenti all'evoluzione del contesto emergenziale in atto che richiedono un impiego maggiore di risorse umane;

Vista la richiesta del Ministero della salute prot. 2618 del 29 febbraio 2020;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 01 marzo 2020;

Dispone:

Art. 1

Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del Soggetto attuatore del Ministero della salute

1. In relazione al contesto emergenziale indicato in premessa, il Dipartimento della protezione civile ed il soggetto attuatore di cui al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 sono autorizzati ciascuno a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai relativi oneri, quantificati in euro 24.000,00 su base annua, per ciascun incarico, si provvede a valere, per quanto riguarda il Dipartimento della protezione civile sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e per quanto riguarda il soggetto attuatore di cui al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 a valere sulla contabilità speciale intestata al medesimo soggetto attuatore di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1º marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: Borrelli

 

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