ACI - Circ. 03/05/2021 n. 027/0000740/21 - Proroga termini di scadenza dei documenti di identità/riconoscimento, dei permessi di soggiorno

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Unità Progettuale per l'Attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti

Prot. n. 027/0000740/21

Roma, 3 maggio 2021

OGGETTO: Proroga termini di scadenza dei documenti di identità/riconoscimento, dei permessi di soggiorno.

 

Facendo seguito alla lett. circ. n. 506 dell'11/12/2020, si comunica che sono state ulteriormente prorogate le scadenze relative ai documenti di identità/riconoscimento e ai permessi di soggiorno (art. 2 DL n. 56 del 30/4/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30/4/2020).

La validità dei documenti di identità/riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da Amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è stata ulteriormente prorogata al 30/9/2021.

La scadenza dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri (artt. 103 commi 2 quater e 2 quinquies del DL n. 18/2020 convertito in L. n. 125/2020), è stata prorogata fino al 31/7/2021.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Giorgio Brandi

M.I.T. - Circ. 04/12/2020 n. 35018 - Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 35018

Roma, 4 dicembre 2020

OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell' articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni - art. 1, comma 4-quater, ed art 3-bis della legge n. 159 del 27 novembre 2020, recante conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 125 del 2020.

 

In data 3 dicembre 2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge 27 novembre 2020, n. 159, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

Ai fini di quanto qui di interesse, rilevano la disposizioni di cui:

- all'articolo 1, comma 4-quater, del citato decreto legge n. 125 del 2020, come convertito, che ha modificato l'articolo 104 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo che la validità dei documenti d'identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata fino al 30 aprile 2021;

- all'articolo 3-bis, lettera a), del summenzionato decreto legge n. 125 del 2020, come convertito, che ha modificato l'articolo 103, co. 2, del predetto decreto legge n. 18 del 2020, come convertito. Il testo che ne risulta, ai fini di quello che qui rileva, dispone che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,...(omissis)... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza". Poiché la data di cessazione dello stato di emergenza è al momento stabilita al 31 gennaio 2021, la proroga in commento scadrà alla data del 3 maggio 2021;

- all'articolo 3-bis, lettera b), del più volte citato decreto legge n. 125 del 2020, come convertito, che introdotto un comma 2-sexies nel testo dell'articolo 103 del decreto legge n. 18 del 2020, come convertito, ai sensi del quale la proroga del comma 2 si applica a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi suddetti che siano eventualmente scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge 27 novembre 2020, n. 159, in commento, e che non sono stati rinnovati.

Infine, si rammenta che in data 23 ottobre 2020 l'Italia ha sottoscritto l'accordo multilaterale M330, ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, relativo ai certificati di formazione dei conducenti in conformità al 8.2.2.8.2 dell' ADR e i certificati di consulente per la sicurezza in conformità al 1.8.3.7 dell' ADR. Ai sensi di tale accordo, che innova i contenuti del precedente M324, in deroga alle disposizioni del pertinenti capitoli dell'ADR, tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 febbraio 2021 restano validi, nell'ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso, fino al 28 febbraio 2021 ed a condizione che siano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.

Alla luce di tali nuovi disposizioni, si ritiene opportuno ripubblicare la circolare 22916 del 27 agosto 2020, in materia di proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovate.

* * *

Si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:

1. PATENTI DI GUIDA

a) Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia due disposizioni vigenti:

- la previsione di cui all'art. 3 del Regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;

- la norma di cui all'art. 104, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale la validità delle patenti di guida italiane, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021, ai fini della circolazione sul territorio nazionale.

Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);

2. sul suolo nazionale, la validità delle patenti di guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell'UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza;

b) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

c) il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall'art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida - qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020);

d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, sono prorogate fino è prorogata fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità;

e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, prorogato al 3 maggio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, a decorrere dal 4 maggio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria.

2. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

a) carte di qualificazione: occorre coordinare in materia tre disposizioni vigenti:

- la previsione di cui all'art. 2 del regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle CQC in scadenza dal 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;

- la norma di cui all'art. 103, comma 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, per effetto della quale le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 3 maggio 2021);

- le disposizioni dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l'Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall'art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Alla luce di tali disposizioni, si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;

2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 2 ottobre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 3 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell'UE, Italia compresa;

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° al 31 gennaio 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020.

b) gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc..), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità;

c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

d) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto-legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. A partire dal 4 maggio 2021 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, prorogata al 3 maggio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 455 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;

f) attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

g) per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

- solo per la circolazione in Paesi diversi dall'Italia, se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021;

h) per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

- se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021;

3. ATTESTAZIONI SANITARIE

a) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2- sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);

b) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);

c) i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del codice della strada per essere allegati ad un'istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

d) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell'art. 126, comma 8-bis, del codice della strada, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. n. circolare 22916 del 27 agosto 2020, come modificata dalla circolare prot. n. 22997 del 28 agosto 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Alessandro Calchetti

M.I.T. - Circ. 12/06/2020 n. 16356 - Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 16356

Roma, 12 giugno 2020

OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

 

Con circolare prot. 14619 del 26 maggio 2020 sono stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

A seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni in taluni settori della legislazione in materia di trasporti, nonché dei decreti dirigenziali nn. 158 e 159 dell'8 giugno 2020, si rende necessario aggiornare l'elenco delle proroghe previste nell'ambito delle abilitazioni alla guida, riportando, in neretto le innovazioni apportate, rispetto alla circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020.

* * *

L'art. 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27- come modificato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 - dispone che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020".

Il successivo comma 2 emanato per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - prevede che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...".

L'articolo 104 - come modificato dalla legge di conversione - infine, stabilisce che "La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento".

In ultimo, il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 ha introdotto nuovi termini di proroga per le carte di qualificazione del conducente e per la patente di guida e i decreti dirigenziali nn. 158 e 159 dell'8 giugno 2020 hanno apportato proroghe, rispettivamente, a taluni termini previsti dal decreto ministeriale 20 settembre 2013 in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali e ai termini di scadenza delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida.

Alla luce di tali disposizioni, si rende necessario riepilogare, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:

 

1. Patenti di guida

a) patenti di guida in scadenza dal 1 febbraio al 31 agosto 2020: sono prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata (ex art. 2, regolamento UE 2020/698);

b) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

c) il termine previsto dall'art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida - qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, è prorogato fino al 29 ottobre 2020 (d.d. 148 del 22 maggio 2020);

d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 29 ottobre 2020 (DD 159 dell'8 giugno 2020);

e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, hanno a decorrere dal 29 ottobre 2020, 2 mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria.

 

2. Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale

a) carte di qualificazioni: occorre coordinare, in materia le due disposizioni vigenti, da una parte la previsione di cui all'art. 2 del regolamento UE 2020/698, le CQC in scadenza dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 che proroga la validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata, dall'altra la norma di cui all'art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020, per effetto della quale, le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (al momento, dunque, fino al 29 ottobre 2020).

Alla luce di tali disposizioni, sentito anche il Ministero dell'interno, si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione;

2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia, si ritiene necessario distinguere tra:

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 29 marzo 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020, la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal regolamento UE 2020/698 si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020;

b) certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 (DD 158 dell'8 giugno 2020);

d) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 (DD 158 dell'8 giugno 2020). Di conseguenza, a partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;

f) gli attestati dei corsi per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

 

3. Attestazioni sanitarie

a) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);

b) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

d) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

e) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 14619 del 26 maggio 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Alessandro Calchetti

M.I.T. - Circ. 21/01/2021 n. 2143 - Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 2143

Roma, 21 gennaio 2021

OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni - art. 1, co. 1, decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021.

 

In data 14 gennaio 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021": in particolare, l'articolo 1, comma 1, modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020, ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine dello stato di emergenza.

Quanto sopra comporta la necessità di aggiornare le istruzioni fornite con circolare prot. n. 35018 del 4 dicembre 2020, in ragione della nuova applicazione che occorre dare alle disposizioni di cui all'art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, alle quali tali circolare fa riferimento e che di seguito, per pronto riscontro, si riportano:

"co. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, (...omissis...), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.";

"co. 2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".

Si rappresenta, poi, che non è stato innovato il disposto dell'art. 104 dello stesso decreto legge n. 18 del 2020, come convertito, ai sensi del quale "la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità ...(omissis)..., rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020" resta prorogata al 30 aprile 2021.

Ai fini di quello che qui rileva, tuttavia, deve tenersi in considerazione che la patente è innanzitutto un documento di abilitazione alla guida che poi - in quanto munito di fotografia del titolare, rilasciato su supporto fisico da una pubblica amministrazione italiana ed atto a consentire l'identificazione personale del titolare -, soddisfa anche i requisiti per essere qualificata documento di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 1, lett. c) del DPR n. 445 del 2000.

Pertanto pare opportuno tenere distinti i due profili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 103, comma 2 e 2 sexies, e 104 del più volte citato decreto legge n. 18 del 2020, come convertito, e successive modificazioni, stante anche la disciplina di maggior favore accordata alla proroga delle abilitazioni.

Inoltre, con circolare prot. n. 272 del 5 gennaio 2021, si è dato conto dell'art. 12, co. 6, del Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, che ha disposto che: "In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.". Tale disposizione va coordinata con quelle di cui all'art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020, al quale la circolare prot. n. 35018 del 4 dicembre 2020 pure faceva riferimento.

Resta altresì confermata la disciplina di cui all'accordo multilaterale M330 - sottoscritto dall'Italia in data 23 ottobre 2020 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, relativo ai certificati di formazione dei conducenti in conformità al 8.2.2.8.2 dell' ADR e i certificati di consulente per la sicurezza in conformità al 1.8.3.7 dell' ADR -, ai sensi del quale, in deroga alle disposizioni del pertinenti capitoli dell'ADR, tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 febbraio 2021 restano validi, nell'ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso, fino al 28 febbraio 2021 ed a condizione che siano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.

Di tale Accordo si era già dato conto nella più volte citata circolare del 4 dicembre 2020.

Alla luce della proroga dello stato di emergenza, nonché al fine di coordinare le disposizioni in materia di proroga del termine per sostenere la prova di verifica delle cognizioni teoriche per conseguire una patente di guida, si ritiene opportuno ripubblicare la prot. n. 35018 del 4 dicembre 2020, in materia di proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovate.

Si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:

1. PATENTI DI GUIDA

a) Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia due disposizioni vigenti:

- la previsione di cui all'art. 3 del Regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;

- la norma di cui all'articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 luglio 2021;

- la norma di cui all'art. 104, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale la validità delle patenti di guida italiane quali documenti di riconoscimento, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021.

Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);

2. ai fini della circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti quali titoli abilitativi alla guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell'UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza;

3. per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

b) sono stati sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

c) il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall'art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida:

- qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è stato prorogato fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020);

- è prorogato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 12, co. 6, DL n. 183 del 2020).

È evidente che tale ultime disposizione - in quanto di rango superiore, successiva nel tempo e più vantaggiosa per l'utenza - prevale su quella di cui al DD 268 del 12 agosto 2020, nel caso di domande che, presentate nel 2020 erano in scadenza al più tardi alla data del 15 ottobre 2020.

d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità e cioè senza pregiudizio degli effetti di eventuali riporti del foglio rosa nel frattempo richiesti, che restano quindi validi, ed ai quali, se del caso, potrà essere eventualmente applicata la proroga di cui alla disposizione in commento. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, prorogato al 29 luglio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, a decorrere dal 30 luglio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria.

2. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

a) carte di qualificazione: occorre coordinare in materia tre disposizioni vigenti:

- la previsione di cui all'art. 2 del regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle CQC in scadenza dal 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;

- la norma di cui all'art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, per effetto della quale le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 luglio 2021;

- le disposizioni dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l'Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall'art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Alla luce di tali disposizioni, si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;

2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell'UE, Italia compresa;

- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto- legge n. 18 del 2020;

b) gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc..), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità;

c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;

d) sono stati sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto-legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Il titolare della CQC- per il quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 ed è prorogata al 29 luglio 2021 ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni -, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 545 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;

f) attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;

g) per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;

- solo per la circolazione in Paesi diversi dall'Italia, se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021;

h) per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:

- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 luglio 2021, con le modalità previste per il rinnovo dell'abilitazione in parola;

- se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021;

3. ATTESTAZIONI SANITARIE

a) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2- sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);

b) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2- sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);

c) i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del codice della strada per essere allegati ad un'istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;

d) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell'art. 126, comma 8-bis, del codice della strada, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021.

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. n. 35018 del 4.4.2020 e prot. n. 272 del 5 gennaio 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Alessandro Calchetti

M.I.T. - Circ. 26/05/2020 n. 14619 - Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità (SOSTITUITA)

Sostituita da M.I.T. - Circ. 12/06/2020 n. 16356

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 14619

Roma, 26 maggio 2020

OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

 

Con circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020 sono stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Si rende necessario aggiornare l'elenco delle proroghe previste nell'ambito delle abilitazioni alla guida. Per una più sistematica lettura sono state individuate le diverse categorie cui afferiscono i termini di proroga, riportando, in neretto le innovazioni apportate, rispetto alla circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020.

* * *

L'art. 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 - come modificato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 - dispone che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020".

Il successivo comma 2 emanato per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - prevede che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...".

L'articolo 104 - come modificato dalla legge di conversione - infine, stabilisce che "La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020.

La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento".

Alla luce di tali disposizioni, si rende necessario riepilogare, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:

 

1. Patenti di guida

a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020 (ex art. 104, comma 1, del d.l. 18/2020;

b) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

c) il termine previsto dall'art. 122, comma 1 del codice della strada decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 (d.d. 148 del 22 maggio 2020);

d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020);

 

2. Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale

a) carte di qualificazioni del conducente in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

b) certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

d) sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020);

 

3. Attestazioni sanitarie

a) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);

b) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

d) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

e) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);

La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 12058 del 30 aprile 2020.

IL DIRETTORE
dott. ing. Alessandro Calchetti

 

M.I.T. - D.D. 08/06/2020 n. 158 - Proroga dei termini di validità annuale degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

DECRETO DIRIGENZIALE
8 giugno 2020, prot. n. 158

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", in particolare il Capo II concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante "Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi", in particolare l'art. 11 concernente l'esame di idoneità per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e l'art. 13 concernente i corsi di formazione periodica;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata la necessità di prevedere una proroga del termine di validità di un anno degli attestati di frequenza dei corsi di qualificazione iniziale, stabiliti dall'art. 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013;

Considerata la necessità di prevedere una proroga del termine di validità di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, prevista dall'art. 13, comma 11, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, per consentire il rinnovo di validità della stessa senza sottoporre il titolare ad esame;

Decreta:

Art. 1

Proroga del termine di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013

1. Il termine di validità annuale, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020.

Art. 2

Proroga del termine di cui all'articolo 13, comma 11, lettera c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013

1. Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.

Roma, 8 giugno 2020

Il Direttore Generale: CALCHETTI

M.I.T. - D.D. 08/06/2020 n. 159 - Proroga dei termini di cui all'articolo 122, comma 6, del codice della strada

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DECRETO DIRIGENZIALE
8 giugno 2020, prot. n. 159

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", in particolare l'art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida, l'art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l'autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida e l'art. 128 recante revisione tecnica della patente di guida;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che, all'art. 1, lettera v), stabilisce che "con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 10 marzo 2020, n. 50 che ha previsto la proroga delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, in scadenza entro il 30 aprile 2020, fino al 30 giugno 2020;

Visto il decreto dirigenziale 22 maggio 2020, n. 148 che ha prorogato i termini previsti dall'art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 29 ottobre 2020 per sostenere la prova di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida;

Considerata la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini stabiliti dall'art. 122, comma 6, del codice della strada a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre il mese di aprile 2020 e considerato, in particolare il rilevantissimo numero di candidati che devono sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida, numero che è andato vieppiù aumentando in considerazione del periodo di sospensione dello svolgimento degli esami di idoneità;

Ritenuto di allineare i termini di proroga di cui ai predetti commi 1 e 6 dell'art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 29 ottobre 2020, per sostenere le prove d'esame sia di valutazione delle cognizioni che di valutazione delle capacità e dei comportamenti

Decreta:

Art. 1

Proroga dei termini di cui all'articolo 122, comma 6, del codice della strada

1. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 sono prorogati fino al 29 ottobre 2020.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato anche per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione aggiornerà, automaticamente, le date di scadenza di validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida di cui al comma 1.

 

Roma, 8 giugno 2020

Il Direttore Generale: CALCHETTI

M.I.T. - D.D. 10/03/2020 n. 50 - Proroga termini per esami patenti e fogli rosa

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

DECRETO DIRIGENZIALE
10 marzo 2020, prot. n. 50

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", in particolare l'art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e l'art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l'autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'art. 2, lettera t), che stabilisce che con provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida, nelle zone individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articolo 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che estende le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, a tutto il territorio nazionale;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla proroga dei termini previsti dagli articolo 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

Art. 1
Proroga dei termini di cui agli articoli 121 e 122 del codice della strada

1. Le prove di valutazione delle cognizioni, dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, da effettuarsi nel termine semestrale previsto dall'art. 122, comma 1 del codice della strada entro il 30 aprile 2020, possono svolgersi, senza necessità di presentare un'ulteriore istanza, entro il 30 giugno 2020, previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

2. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Sulle predette autorizzazioni, sarà annotato, a cura del competente Ufficio Motorizzazione civile, l'indicazione "AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020".

Roma, 10 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: DE MATTEO

 

Vedi anche: M.I.T. - File avviso 10/03/2020 n. 9/2020 - Emergenza Covid 19 - Annullamento sessioni/verbali - Proroghe richieste patente e fogli rosa

 

M.I.T. - D.D. 22/05/2020 n. 148 - Proroga dei termini di cui all'art. 122 c.d.s.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DECRETO DIRIGENZIALE
22 maggio 2020, prot. n. 148

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", in particolare l'art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e l'art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l'autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che, all'art. 1, lettera v), stabilisce che "con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 10 marzo 2020, n. 50 che ha preVisto la proroga dei termini per svolgere gli esami di teoria che dovevano svolgersi entro il 30 aprile 2020, fino al 30 giugno 2020;

Considerata la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini stabiliti dall'art. 122, comma 1, del codice della strada a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e della sospensione dello svolgimento degli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida previsto dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;

Considerata, la necessità di provvedere alla proroga dei termini previsti dall'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

Art. 1

Proroga dei termini di cui all'articolo 122 del codice della strada

1. Il termine previsto dall'art. 122, comma 1 del codice della strada decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020. Entro tale data le prove di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida si svolgono previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

Roma, 22 maggio 2020

Il Direttore Generale: CICCHETTI

M.I.T. - D.M. 10/03/2020 n. 106 - Proroga della validità della carta di qualificazione del conducente

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto n. 106 del 10/03/2020

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dall'esercizio dell'attività dì autotrasportatore";

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020. n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006, recante "Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante "Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e dei soggetti erogatori dei corsi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", ed, in particolare, l'art l, lettera d), che sospende fino al 15 marzo 2020 i corsi professionali;

TENUTO CONTO che il mancato svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006, nonché dei corsi di formazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, impedisce ai conducenti delle imprese di autotrasporto di svolgere l'attività professionale, con conseguenti difficoltà ad assicurare i servizi di trasporto di persone o di merci;

TENUTO CONTO che, al fine di assicurare i servizi di trasporto di persone e dì merci, è necessario prevedere una proroga delle qualificazioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, scadute a partire dal 23 febbraio 2020, data in cui sono state adottate le prime misure di sospensione dei corsi professionali, poi estese all'intero territorio nazionale;

DECRETA

Art. 1 - Proroga della validità della carta di qualificazione del conducente

1. Le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

 

Art. 2 - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Paola De Micheli

 

M.I.T. – D. D. 12/08/2020 n. 268 - Proroga dei termini di cui all'articolo 122 del codice della strada

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DECRETO DIRIGENZIALE
12 agosto 2020, prot. n. 268

Proroga dei termini di cui all'articolo 122 del codice della strada

IL DIRETTORE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", in particolare l'art. 121, concernente gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida, l'art. 122 concernente le esercitazioni di guida e l'autorizzazione provvisoria ad esercitarsi alla guida e l'art. 128 recante revisione tecnica della patente di guida;

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso fino al 31 luglio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto dirigenziale 22 maggio 2020, n. 148 che ha prorogato i termini previsti dall'art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 29 ottobre 2020 per sostenere la prova di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida;

Visto il decreto dirigenziale 8 giugno 2020, n. 159 che ha prorogato i termini di validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122 comma 6 del codice della strada fino al 29 ottobre 2020;

Considerata la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini stabiliti dall'art. 122, comma 6, del codice della strada a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre il mese di ottobre 2020 e considerato, in particolare il rilevantissimo numero di candidati che devono sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida, numero che è andato vieppiù aumentando in considerazione del periodo di sospensione dello svolgimento degli esami di idoneità;

Ritenuto di allineare i termini di proroga di cui ai predetti commi 1 e 6 dell'art. 122 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza dello stato di emergenza, per sostenere le prove d'esame sia di valutazione delle cognizioni che di valutazione delle capacità e dei comportamenti

Decreta:

Art. 1

Proroga dei termini di cui all'articolo 122, del codice della strada

1. Il termine previsto dall'art. 122, comma 1 del codice della strada decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato al 13 gennaio 2021. Entro tale data le prove di valutazione delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida si svolgono previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

2. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 sono prorogati fino al 13 gennaio 2021.

3. Il termine di cui al comma 2 è prorogato anche per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la Motorizzazione aggiornerà, automaticamente, le date di scadenza di validità delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida di cui al comma 1.

Roma, 12 agosto 2020

Il Direttore Generale: CALCHETTI

Min. Interno - Circ. 03/08/2020 n. 5457 - Proroghe di validità per le patenti di guida

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/5457/20/115/2

Roma, 3 agosto 2020

OGGETTO: Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto legge 9 maggio 2020 n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Si fa seguito alla precedente nota Prot. n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, è stata pubblicata la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del DL 9 maggio 2020, n. 34 che, all'art. 157, comma 7 ter, ha modificato l'articolo 104, comma 1, del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, con cui si prevedeva la proroga di validità dei documenti d'identità scaduti, sostituendo la data di scadenza del 31 agosto 2020 originariamente prevista con quella del 31 dicembre 2020.

Tale norma si riferisce a tutti i documenti di identità e quindi, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, anche alla patente di guida che, in ambito nazionale, è assimilata ai documenti di identità.

Tale disposizione, che ha effetto solo per la circolazione in Italia, deve essere opportunamente coordinata con le disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698 che, per i sette mesi successivi alla scadenza, consentono la circolazione con documenti di guida scaduti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 per l'intero territorio dell'Unione. Infatti, per la circolazione in ambito europeo, diverso dall'Italia, non è possibile beneficiare di proroghe di validità per le patenti di guida che scadono dopo il 31 agosto 2020.

In ragione di tale necessaria operazione di coordinamento normativo, la disciplina della proroga di validità dei documenti di guida scaduti, risulta così modificata:

  • le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020;
  • le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 ed il 31 agosto 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente;
  • le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra 1° settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.

Per immediata evidenza, si allega una tabella riepilogativa sintetica (allegato 1).

Il punto 2 della Circolare Prot. n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020 è abrogato e sostituito dalle indicazioni contenute nella presente.

***

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

 

Scadenza patente

Norma di riferimento

Consente di circolare con documento scaduto fino:

Dal 31.1.2020 al 31.5.2020

Art. 104 del DL 7 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 157, comma 7 ter, del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

31.12.2020 [1]

Dal 1.6.2020 al 31.8.2020

Articolo 3 Regolamento (UE) 2020/698

Sette mesi dopo la scadenza indicata sulla patente [1]

Dal 1.9.2020 al 31.12.2020

Art. 104 del DL 7 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dall' art. 157, comma 7 ter, del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

31.12.2020

_____
[1] Le patenti che scadono nel periodo compreso tra il 1.2.2020 e 31.8.2020 consentono di guidare con patente scaduta, per i sette mesi successivi la data di scadenza indicata sulla patente, nel territorio dell'intera UE. Per la circolazione in Italia, resta ferma, invece, la scadenza prorogata fino al 31.12.2020.

Min. Interno - Circ. 05/06/2020 n. 3977 - Rinnovo o proroga di certificati, licenze e autorizzazioni e rinvio attività formative - MODIFICATA

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/3977/20/115/28

Roma, 5 giugno 2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 165 del 27 maggio 2020, in vigore dal 4 giugno 2020, recante "misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti"

 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 165 del 27 maggio 2020, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/698 (di seguito solo Regolamento), in vigore dal 4 giugno 2020, con il quale sono state adottate misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, nonché al rinvio di determinate verifiche e attività di formazione e addestramento periodiche nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima, in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l'epidemia di Covid-19.

Il Regolamento, la cui efficacia è di diretta applicazione negli Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'art. 288 del trattato sul funzionamento dell'UE, deve essere coordinato con le norme italiane che hanno, in modo analogo, previsto la sospensione dei termini di scadenza correlati alla circolazione stradale. Si ritiene, pertanto, opportuno fornire, in modo tempestivo, un indirizzo operativo che possa garantire la loro corretta ed uniforme applicazione.

Preliminarmente, occorre sottolineare che le disposizioni introdotte dal citato Regolamento hanno efficacia per tutti i veicoli immatricolati nell'Unione europea e per tutti i certificati, licenze e autorizzazioni rilasciate da un paese membro dell'UE.

Norme più favorevoli o più limitative relative alle proroghe di validità di documenti dei conducenti o dei veicoli rispetto a quelle contenute nel Regolamento mantengono la propria validità e producono i propri effetti solo sui veicoli o sui conducenti dello Stato che li ha adottati. Ove tali provvedimenti nazionali vengano autorizzati dalla Commissione europea e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, le proroghe ulteriori, più favorevoli rispetto a quelle generali, per veicoli e conducenti di quello Stato, devono essere considerate valide anche per tutti gli altri Stati membri per la circolazione sul proprio territorio nazionale.

 

1 Proroga dei termini di scadenza della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

Secondo l'art. 2 del Regolamento, il termine di scadenza di validità del codice armonizzato "95" apposto sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente (CQC), scaduta o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, è prorogato per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascun documento.

Pertanto, su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione.

Per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia, occorre coordinare le norme del regolamento con quella prevista dall'art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020, per effetto della quale, le carte di qualificazione del conducente, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza che, al momento, corrisponde al 29 ottobre 2020.

Pertanto, per le CQC rilasciate in Italia occorre distinguere:

  • se hanno scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio [1] al 29 marzo 2020, sono valide, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020 (salvo ulteriori proroghe connesse al protrarsi dell'emergenza), secondo le disposizioni più favorevoli del DL 18/2020, mentre sul territorio degli Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
  • se hanno scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020, la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020.

 

2 Proroga della validità della patente di guida

(L'art. 3 del Regolamento ha previsto che la validità delle patenti di guida, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata.

La norma in esame inserisce una disposizione più favorevole rispetto a quella italiana secondo cui le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020.

Pertanto, i titolari di patente di guida italiana scaduta dal 1° febbraio 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020 possono circolare su tutto il territorio dell'UE fino ai sette mesi successivi alla data di scadenza. Invece, i titolari di patente di guida italiana con scadenza il 31 gennaio 2020, rimanendo quest'ultima fuori dall'ambito di applicazione della norma europea, per la sola circolazione sul territorio nazionale possono fruire solo della proroga prevista dall'art. 104, comma 1, del DL 18/2020, che ha esteso il termine di validità del documento di guida sino al 31 agosto 2020.) (Il punto 2 è stato sostituito dalle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 5457 del 03/08/2020)

 

3 Ispezione periodica dei tachigrafi

L'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento ha previsto che l'ispezione biennale alla quale devono essere sottoposti i tachigrafi che avrebbe dovuto o deve effettuarsi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si potrà eseguire entro sei mesi successivi alla data prevista. La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell'UE e consente di circolare, senza aver effettuato la predetta visita, per tutto il territorio dell'Unione europea, Italia compresa.

 

4 Validità carta del conducente per l'utilizzo dei tachigrafi

L'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento ha previsto che i titolari della carta del conducente da utilizzare sui tachigrafi per l'attività di trasporto su strada, che ne chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta. Nelle more del rilascio, per espresso richiamo dell'art. 35, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 165/2014, il conducente è ammesso alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell'attività svolta come previsto nell'ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.

L'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento prevede, inoltre, che i titolari di carta del conducente che non può essere utilizzata (per cattivo funzionamento, per averne subito il furto o per averla smarrita) e che ne abbiano richiesto la sostituzione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della carta sostitutiva entro due mesi dalla richiesta.

Fino al rilascio della nuova carta, sono autorizzati a circolare a condizione che possano dimostrare di aver richiesto la sostituzione e che abbiano restituito la carta all'autorità competente se danneggiata o non correttamente funzionante. Anche in questo caso il conducente dovrà provvedere alle annotazioni manuali dell'attività svolta.

 

5 Proroga dei termini di scadenza per la revisione dei veicoli a motore

L'art. 5 del Regolamento si occupa dei termini per effettuare la revisione periodica di tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie M, N, O3, O4 e T5 [2] stabilendo che la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sette mesi successivi alla scadenza.

Pertanto, i veicoli appartenenti alle categorie sopraindicate, immatricolati in un Paese dell'Unione europea, il cui termine per la sottoposizione a revisione è scaduto nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, beneficiano della proroga prevista dal Regolamento potendo, quindi, circolare sul territorio dell'Unione europea per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalla legislazione nazionale del Paese di immatricolazione.

Per quanto riguarda i veicoli immatricolati in Italia, la disciplina descritta deve essere coordinata con la norma di cui all'art. 92, comma 4, del decreto legge 18/2020, per effetto della quale i veicoli i cui termini per essere sottoposti a revisione scadono entro il 31 luglio 2020 sono autorizzati a circolare sino al 31 ottobre 2020. Tale norma, a differenza di quella europea, non ha previsto un dies a quo per i termini di scadenza entro i quali i veicoli dovevano essere sottoposti a revisione, e, quindi, produce i propri effetti soltanto per la circolazione sul territorio nazionale di tutti i veicoli immatricolati in Italia che alla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 (17 marzo 2020) non erano stati sottoposti a revisione (anche da molto tempo). Per tali veicoli, la norma europea non può determinare un diverso trattamento.

Sempre con riferimento ai veicoli immatricolati in Italia, ai fini del computo della effettiva data di scadenza della revisione occorre considerare che sul documento di circolazione potrebbe non essere riportata la data di scadenza entro la quale deve essere eseguita la revisione successiva che, come noto, deve essere effettuata entro la fine del mese in cui il termine per la revisione è scaduto, sulla base della periodicità della verifica tecnica prevista per ciascuna categoria di veicolo (4 anni dall'immatricolazione e ogni 2 anni - oppure annualmente per alcune categorie di veicoli - per le revisioni successive).

Pertanto, relativamente ai veicoli immatricolati in Italia, per effetto del coordinamento della norma italiana con quella europea si potranno avere le seguenti situazioni:

  • se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
  • se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell'UE sino al 30 settembre 2020;
  • se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell'UE (compresa l'Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia [3];
  • i veicoli appartenenti alle categorie L, O1 e O2, immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020, essendo esclusi dall'applicazione delle proroghe contenute nel Regolamento, possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.

Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito "ripetere" (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate).

Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.

 

6 Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009

L'art. 7 del Regolamento ha previsto che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio dell'Unione europea, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo. La medesima disposizione è stata introdotta anche per l'attestato del conducente rilasciato alle imprese di trasporto che assumono conducenti che non sono cittadini di uno Stato membro.

 

7 Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009

L'art. 8 del regolamento ha previsto che la validità delle licenze comunitarie per i trasporti internazionali di passeggeri effettuati con autobus nel territorio dell'Unione europea, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.

 

8 Altre proroghe dei termini

Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento, riguardo alla proroga di validità dei documenti dei conducenti rilasciati in Italia o dei veicoli immatricolati in Italia, per la circolazione sul territorio nazionale, continuano a trovare applicazione le deroghe introdotte dal decreto legge 18/2020, per le quali si rimanda al contenuto delle circolari in materia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [4].

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale

IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione

___

[1] Il termine del 1° febbraio è anticipato al 31 gennaio per i titolari di CQC rilasciata in Italia che circolano sul territorio nazionale.

[2] Rimangono esclusi i veicoli appartenenti alle categorie L, O1, e O2 che, pertanto, se immatricolati in Italia, possono circolare solo sul territorio nazionale usufruendo delle proroghe previste dall'art. 92, comma 4, del DL 18/2020.

[3] A titolo esemplificativo, un veicolo immatricolato in Italia il cui termine per l'effettuazione della visita di revisione è scaduto nel mese di marzo, potrà circolare su tutto il territorio dell'UE sino al 31 ottobre 2020; se scaduto nel mese di aprile 2020, potrà circolare su tutto il territorio dell'UE sino al 30 novembre 2020; se scaduto nel mese di maggio 2020, potrà circolare su tutto il territorio dell'UE sino al 31 dicembre 2020, e cosi via.

[4] Si vedano le circolari n. 300/A/2752/20/115/28 del 9.04.2020, n. 300/A/3295/20/109/41 del 8.05.2020, n. 300/A/3302/20/109/29 del 8.05.2020, n. 300/A/3350/20/115/28 del 11.05.2020.

 

Min. Interno - Circ. 13/05/2020 n. 5144 - Indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle norme recanti proroghe dei termini procedimentali e dei provvedimenti amministrativi

Min. Interno - Circ. 13/05/2020 n. 5144 - Indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle norme recanti proroghe dei termini procedimentali e dei provvedimenti amministrativi

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Min. Interno - Circ. 20/01/2021 n. 809 - Aggiornamento delle indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni in materia di proroga della validità degli atti ad effetto ampliativo

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per l'amministrazione generale del dipartimento
Prot. n. 557/PAS/U/000809/12982D.[11]

Roma, 20 gennaio 2021

OGGETTO: Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale". Aggiornamento delle indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni in materia di proroga della validità degli atti ad effetto ampliativo.

 

Seguito:

a) f.n. 557/PAS/U/005144/12982.D[11] del 13.5.2020;

b) f.n. 557/PAS/U/010716/12982.D[1] del 21.9.2020.

 

1. Premessa.

Come è noto, con le circolari indicate a seguito sub a) e sub b), sono state diramate alle S.S.L.L. indicazioni per l'uniforme applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni via via introdotte dalla decretazione urgenza in materia di sospensione dei termini procedimentali e di proroga della validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, resesi necessarie al fine di modulare i tempi dell'azione amministrativa durante l'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19.

Occorre, ora, aggiornare il quadro delle indicazioni, dando conto delle recentissime novità intervenute con l'entrata in vigore della legge 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre scorso ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Con il menzionato atto legislativo il Parlamento ha convertito il decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale".

In sede di conversione sono state introdotte disposizioni che - dettate in via generale per gli atti e i provvedimenti ad effetto ampliativo - finiscono per assumere rilevanza anche con riguardo ai procedimenti autorizzatori di competenza di codeste Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Il Parlamento torna così ad occuparsi - in ragione della prosecuzione dello stato di emergenza, fissato, da ultimo, al 30 aprile 2021 - dei tempi dell'azione amministrativa, al fine di limitare le pesanti ricadute sulla vita e sui diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese che le misure di contenimento del contagio possono tuttora indurre e corrispondere, così, alle istanze provenienti dalla società civile ed economica.

2. Il pacchetto di misure introdotto dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.

Un primo pacchetto di misure riguarda la proroga degli effetti degli atti amministrativi scaduti o in scadenza.

In sede di conversione del decreto-legge è stata introdotta la disposizione dell'art. 3-bis, la quale innova l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anch'esso riguardante, tra l'altro, la proroga di validità durante il periodo emergenziale dei provvedimenti amministrativi già rilasciati.

Le modifiche all'articolo 103 del citato D.L. n. 18/2020 per effetto del menzionato art. 3-bis possono così riassumersi:

  • è stato novellato il regime di validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (art. 3-bis, comma 1, lettera a). In particolare la proroga della validità è stata estesa al fine di ricomprendere i provvedimenti amministrativi in scadenza fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, attualmente prorogato al 30 aprile 2021;
  • con l'inserimento del comma 2-sexies nel citato articolo 103 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2" (art. 3-bis, comma 1, lettera b).

Per effetto dell'articolata disciplina introdotta - che esplica tutta la sua efficacia con riguardo al diversificato panorama delle autorizzazioni di pubblica sicurezza - si è instaurato il regime amministrativo che di seguito si delinea.

Per gli atti, le autorizzazioni e gli atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 la novella, introdotta dalla legge di conversione, ha allargato la "finestra temporale" della misura, estendendo la proroga di validità ai provvedimenti in scadenza fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, attualmente fissato al 30 aprile 2021 [1]. Detti provvedimenti conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, quindi, al momento attuale, fino alla data del 29 luglio 2021, secondo il meccanismo originariamente apprestato dal citato art. 103 del D.L. n. 18/2020, che stabilisce un termine di efficacia "mobile", legato alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

In tal modo - ed è questa la portata innovativa della disposizione - il legislatore ha definitivamente risolto, anche pro futuro, la questione della proroga degli atti amministrativi in scadenza, che è agganciata alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e ai suoi eventuali differimenti. Ogni qual volta, infatti, essa sarà differita, automaticamente i provvedimenti amministrativi in scadenza saranno prorogati per i 90 giorni successivi alla stessa dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

La disposizione dell'articolo 2-sexies del più volte citato art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 si preoccupa, invece, della sorte degli atti ad effetto ampliativo, comunque denominati, scaduti dal 1 agosto 2020 e non ancora rinnovati.

Per effetto di detta norma, tutti i provvedimenti ad effetto ampliativo e, dunque, anche i titoli di polizia, scaduti tra il 1 agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 - data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 - e che non sono stati nel frattempo rinnovati, sono tuttora validi e conservano la loro validità. anch'essi fino al 29 luglio 2021, in quanto soggetti alla medesima disciplina (comma 2-sexies dell'articolo 103 del D.L. n. 18/2020).

 La disposizione ha una sua ratio più circoscritta, che guarda agli atti e ai provvedimenti scaduti dal 1 agosto 2020 che, però, non siano stati, nel frattempo, rinnovati. Di essi ne è affermata la perdurante validità fino alla medesima data del 29 luglio 2021.

La norma che si commenta produce anche l'effetto positivo, sotto il profilo della semplificazione dei procedimenti amministrativi, di un allineamento alla data unica del 29 luglio 2021 della proroga della validità delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, siano esse già scadute alla data del 4 dicembre scorso e non rinnovate siano esse in scadenza fino alla data del 30 aprile 2021.

Dalla data, quindi, del 29 luglio 2021 i titoli di polizia andranno rinnovati, a meno di ulteriori interventi normativi di proroga.

 

3. Proroga di validità e documenti di riconoscimento.

Il decreto-legge in commento torna ad occuparsi anche della proroga di validità dei documenti di riconoscimento, che trova la sua originaria disciplina nell'articolo 104 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Di detta disciplina si era già dato conto con la direttiva indicata a seguito sub a), per i riflessi che essa era destinata a produrre anche su alcune tipologie di documenti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza ed equipollenti alla carta d'identità ai sensi dell'articolo 292 del R.D. n. 635/1940, in quanto muniti di fotografia e rilasciati da un'Amministrazione dello Stato.

Ci si riferisce in particolare ai libretti personali sui quali viene rilasciata la licenza di porto d'armi a mente dell'articolo 61 del R.D. n. 635/1940 e dei libretti personali delle guardie giurate di cui all'articolo 71 del medesimo R.D.

Il comma 4-quater dell'articolo 1 del D.L. n. 125/2020, anch'esso introdotto dalla legge di conversione, ha prorogato alla data del 30 aprile 2021 la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.P.R. n. 445/2000 aventi scadenza dal 31 gennaio 2020.

Pertanto anche i documenti sopra citati, in quanto equipollenti alla carta d'identità, beneficiano del differimento della scadenza al 30 aprile 2021.

Si richiama, pertanto, l'attenzione delle S.S.L.L. sulla questione già rappresentata con l'atto d'indirizzo indicato a seguito sub a), riguardante l'evenienza di un disallineamento tra la proroga di validità della licenza di porto d'armi - come prevista dall'attuale art. 103 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 - e quella del libretto di porto d'armi, che, in quanto documento di riconoscimento, soggiace alla diversa disciplina di cui all'articolo 104 dello stesso D.L. n. 18/2020, come novellato dal D.L. n. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159. Si fa rinvio, in proposito, alle indicazioni rese sul punto con l'atto di indirizzo sub a), par. 4.

 

4. Indicazioni conclusive.

A conclusione di questa panoramica, si evidenzia che le indicazioni qui rese sono suscettibili di trovare applicazione anche nei riguardi dei procedimenti amministrativi, tuttora regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, che sono stati trasferiti dai provvedimenti legislativi di decentramento al sistema delle Autonomie.

Alla luce di ciò, si pregano i Sigg.ri Prefetti di partecipare, ai sensi dell'articolo 19, comma terzo, del D.P.R. n. 616/1977, i contenuti del presente atto di indirizzo ai Sindaci dei Comuni delle rispettive Province, onde consentire loro di adottare le opportune misure, nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente garantita.

Inoltre, si pregano i Sigg.ri Prefetti dei Capoluoghi di Regione, nell'esercizio delle prerogative attribuite dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di partecipare nelle forme ritenute più consone i contenuti del presente atto di indirizzo alle rispettive Amministrazioni Regionali, onde assicurare un'adeguata informazione per gli aspetti di eventuale interesse.

Infine, i sigg. Prefetti sono altresì pregati di voler valutare la possibilità di estendere gli indirizzi qui formulati anche alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le diverse associazioni rappresentative delle categorie economiche che operano nei diversi ambiti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza. Si confida nella consueta fattiva collaborazione per l'efficace attuazione delle indicazioni fomite, significando che l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gambacurta

___

[1] L'originario art. 103 del D.L. n. 18/2020 prendeva in considerazione, ai fini della proroga di validità, tutti gli atti ad effetto ampliativo, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Min. Interno - Circ. 21/09/2020 n. 10716 - Norme recanti proroghe dei termini procedimentali e di validità dei provvedimenti amministrativi

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per l'Amministrazione Generale

Prot. n. 557/PAS/U/010716/12982.D(11)

Roma, 21 settembre 2020

OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni per l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle norme recanti proroghe dei termini procedimentali e di validità dei provvedimenti amministrativi.

- Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (6), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"

- Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante " Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020".

Seguito: a) n. 557/PAS/U/005144/12982.D(11) del 13.05.2020

 

Premessa.

Come è noto, a seguito dell'emanazione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 sono state diramate, con l'atto di indirizzo indicato a seguito sub a), indicazioni per l'uniforme applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni introdotte dalla decretazione d'urgenza, al fine di rimodulare i tempi dell'azione amministrativa durante l'emergenza causata dalla diffusione del "COVID-19.

Tali disposizioni prevedevano:

1. la sospensione sino alla data del 15 maggio 2020 dei termini relativi ai procedimenti amministrativi che risultavano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ad essa (art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e art. 37 del D.L. n. 23/2020);

2. la proroga - per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza - della validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, comunque denominati, giunti a scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020);

3. la proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, che sono giunti a scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 (art. 104, comma 1, del D.L. n. 18/2020).

Più recentemente, la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ed il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 sono nuovamente intervenuti a modificare il quadro normativo appena delineato, rendendo necessario fornire gli opportuni aggiornamenti alle indicazioni contenute nel richiamato atto di indirizzo.

 

1. Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sottoposte alla legislazione di pubblica sicurezza.

Si premette che è ormai spirato il termine - fissato al 15 maggio 2020 - di cui all'articolo 37 del D.L. n. 23/2020, relativo alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, ovvero attivati successivamente a quella data, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1, del D.L. n.18/2020, convertito nella legge n. 27/2020.

Pertanto, sono recentemente giunti a scadenza i termini riferiti ai:

  • procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio scorso:
  • procedimenti attivati dopo il 23 febbraio scorso e fino al 15 maggio, i cui termini sono rimasti integralmente sospesi ed hanno nuovamente cominciato integralmente a decorrere dal 16 maggio;
  • procedimenti attivati successivamente al 16 maggio, i cui termini decorrono regolarmente dalla data di presentazione dell'istanza.

Attualizzando, quindi, le indicazioni già fornite con la citata circolare indicata a seguito sub a), è stato predisposto il seguente prospetto riassuntivo delle diverse ipotesi ricorribili.

 

Tabella 1
Riepilogo modalità applicative della moratoria sui termini procedimentali

 

2. Ulteriore proroga della validità delle autorizzazioni di polizia.

Come è noto, l'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, come novellato dalla legge di conversione n. 27/2020, aveva inciso sulla "durata" dei provvedimenti amministrativi durante lo stato d'emergenza, prevedendo che la validità di un'ampia gamma di provvedimenti ad effetti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari - tra cui gli atti, comunque denominati, ad affetti autorizzatori ed abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 fosse prorogata per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato d'emergenza. Prendendo a riferimento la data del 31 luglio 2020 - quale termine per la cessazione dello stato di emergenza (delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020) la validità dei provvedimenti in parola risultava prorogata fino al 29 ottobre 2020.

Sennonché l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 83/2020 ha ora modificato l'art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 - ed ha rimodulato il termine dello stato di emergenza" fissandolo, per ora, al prossimo 15 ottobre 2020.

L'intervenuta proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre p.v. comporta conseguentemente che le autorizzazioni e le abilitazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza, scadute tra il 31 gennaio ed il 31 luglio scorso, conservino la loro validità per i 90 giorni successivi a tale data e vengano quindi a scadenza il prossimo 13 gennaio 2021, e non più, come precedentemente indicato, il 29 ottobre 2020.

In tali termini, debbono, pertanto, ritenersi aggiornate le indicazioni formulate in merito con il richiamato atto di indirizzo indicato a seguito sub a).

Gli effetti prodotti dalla modifica in questione sono riassunti nella seguente Tabella 2 che contiene esemplificazioni riferite allo specifico contesto delle autorizzazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza.

 

Tabella 2
Effetti sul sistema delle autorizzazioni di polizia della proroga ex art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020 e art. 1, comma 1, D.L. 15 marzo 2020, n. 19, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b) D.L. n. 83/2020.

Min Interno Circ 2020 09 21 010716 Tabella 2

 

3. Ulteriore proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità.

Nell'atto di indirizzo indicato a seguito sub a) è stato, inoltre, rappresentato che era prorogata fino al 31 agosto 2020 - ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.L. n. 18/2020 - la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, che sono giunti a scadenza a partire dal 31 gennaio 2020

Si è, altresì, rappresentato che ricadono nell'alveo della disciplina del citato art. 104 - in quanto muniti di fotografia e rilasciati da un'Amministrazione dello Stato - anche i libretti personali per licenza di porto d'armi a norma dell'art. 61 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e i libretti personali delle guardie giurate, di cui all'art. 71 dello stesso Regio Decreto.

Al riguardo, si annota che l'art. 157 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020, al comma 7-ter, dispone l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020 della validità dei citati documenti - prima fissata al 31 agosto 2020.

Pertanto, aggiornando le indicazioni di cui al paragrafo 4 del richiamato atto di indirizzo a seguito sub a), la validità dei suindicati libretti, quali documenti di riconoscimento e di identità, deve oggi intendersi estesa fino al 31 dicembre 2020.

La seguente Tabella 3 illustra l'effetto prodotto dalla misura recata dall'art. 104 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 157, comma 7-ter, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

 

Tabella 3
Esemplificazione degli effetti previsti dall'art. 104 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 157, comma 7-ter, del DL 9 maggio 2020, n. 34

Min Interno Circ 2020 09 21 010716 Tabella 3

 

4. Indicazioni conclusive.

Nel confermare tutte le altre indicazioni formulate con il più volte richiamato atto di indirizzo indicato a seguito sub a), si pregano i Sigg.ri Prefetti di voler partecipare, ai sensi dell'articolo 19, comma terzo, del D.P.R. n. 616/1977, i contenuti della presente circolare ai Sindaci dei Comuni delle rispettive Province, onde consentire loro di adottare le opportune misure nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente garantita.

I Sigg.ri Prefetti dei Capoluoghi di Regione sono, inoltre, pregati, nell'esercizio delle prerogative attribuite dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di partecipare nelle forme ritenute più opportune i contenuti del presente atto di indirizzo alle rispettive Amministrazioni Regionali, al fine di assicurare un'adeguata informazione per gli aspetti di eventuale interesse.

Infine, i Sigg. Prefetti sono, altresì, pregati di valutare la possibilità di estendere gli aggiornati indirizzi qui formulati anche alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le diverse associazioni di categoria interessate.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione, si rappresenta che l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per eventuali ulteriori contributi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Gambacurta

Min. Salute - Circ. 31/03/2020 n. 11056 - Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40 del d.lgs. 81/2008

Ministero della salute
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Ufficio 4

31 marzo 2020

Prot. n. 11056

Oggetto: Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40 del d.lgs. 81/2008.

 

Il decreto legislativo 81/2008, all'art. 40 comma 1recita: "Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B".

Pertanto l'invio dell'allegato, con i dati della sorveglianza sanitaria a cui i lavoratori sono sottoposti da parte del medico competente, sarebbe da effettuarsi entro il 31 marzo 2020.

L'invio dell'allegato 3B, quale adempimento amministrativo, riveste una notevole importanza per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti i lavoratori, tanto che in seno alla scrivente Direzione generale è stato istituito uno specifico gruppo tecnico, composto da istituzioni e società scientifiche, finalizzato al miglioramento dell'utilizzo dei dati e all'ottimizzazione della richiesta e della raccolta di informazioni da parte dei medici competenti. Intento del gruppo era quello di pubblicare questi dati entro la primavera del corrente anno, tuttavia l'attuale situazione emergenziale non consente il congruo invio dei dati né una loro elaborazione critica e conseguente pubblicazione.

Ciò premesso, visto il carico di lavoro e la difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza COVID-19, si ritiene opportuno prorogare i termini e prevedere che l'invio venga effettuato entro il 31 luglio 2020, sempre che tale scadenza temporale possa essere congrua con la ripresa delle normali attività.

Il Direttore generale
Dott. Claudio D'Amario

Dott. Pasqualino Rossi
Direttore ufficio 4

Dott.ssa Giuseppina Lecce
Ufficio 4

 

 

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