C.d.S. - Art. 006 - Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

Codice della strada

Art. 6  Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati [1] [2]

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose.[3] Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.[4]

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. [5]

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza [6] di cui all'art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;[7]

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;[8]

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

f-bis) [9]

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;[10]

b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;

c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;

d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco.

e) [11]

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.

7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.[12]

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.[13]

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.[14]

10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.

 


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 8.

[2] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.Lgs. 15.3.2010 n. 66; legge 29.7.2010 n. 120; D.L. 18.10.2012 n. 179 conv. nella legge 17.12.2012 n. 221.

[3] Vedi l'annuale decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che regolamenta la circolazione dei veicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 t nei giorni festivi e definisce gli orari di inizio e fine del divieto di circolazione a seguito del quale i prefetti emanano provvedimenti di analogo contenuto per il divieto di circolazione di tali veicoli nel territorio di propria competenza.

[4] Periodo aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Con l'art. 2268, c. 893, del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 è stato abrogato il seguente comma: "3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.". L'entrata in vigore è fissata al 9.10.2010 (vedi art. 2272, c. 1, D.Lgs. 15.3.2010 n. 66).

[6] Sul metodo per l'emanazione delle ordinanze, vedi paragrafi 4.3 e 5.1 della Direttiva 24.10.2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione.

[7] Sull'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 7 comma 13 c.d.s. per la violazione del provvedimento del divieto di circolazione istituito nel centro abitato di un comune con ordinanza del Sindaco, vedi circolare 23.12.1999 prot. n. M/2413/34 del Ministero dell'interno.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;".

[9] Lettera aggiunta dall'art. 8, c. 9-quater, D.L. 18.10.2012 n. 179 conv. nella legge 17.12.2012 n. 221 e poi soppressa dall'art. 1, c. 223, lett. a), legge 24.12.2012 n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013. Il testo era il seguente: "f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative".

[10] A decorrere dal 1.7.1998 sono state delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade (vedi art. 1, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 2.9.1997, n. 320).

[11] Con l'art. 2268, c. 893, del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 è stata abrogata la seguente lettera, con decorrenza dal 09.10.2010: "e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.".

[12] La legge 22.3.2012, n. 33 ha previsto che:

"1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) competente per territorio, sentita la società o ente di gestione aeroportuale, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, può, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod., istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto.

2. Le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle corsie o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree può essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.

3. Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli.

4. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 può essere effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformità alle norme vigenti. In tale caso la contestazione immediata non è necessaria e per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle ordinanze di cui al presente articolo si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive mod..

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico delle società o degli enti di gestione aeroportuale interessati.".

[13] Per l'autorizzazione alla circolazione in deroga, vedi 24.10.2001 prot. n. M/2413-30 del Ministero dell'interno.

[14] Periodi così sostituiti dall'art. 4 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

C.d.S. - Art. 175 - Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Codice della strada

Art. 175 - Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali [1] [2]

1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade [3], individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.

2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm3 se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm3 se a motore termico;

b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;

c) veicoli non muniti di pneumatici;

d) macchine agricole e macchine operatrici; [4]

e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;

f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;

g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;

h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;

i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali [5].

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.

6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

a) trainare veicoli che non siano rimorchi;

b) richiedere o concedere passaggi;

c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;[6]

d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7,[7] lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.[8]

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 25,00 a euro 100,00.

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.


[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 372.

[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214.

[3] Parole così sostituite dall'art. 91 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 91 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[5] Periodo aggiunto dall'art. 91 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] L'art. 6-bis del D.L. 27.6.2003, n. 151, conv. con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214, prevede: "Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod., è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.".

[7] Parole così sostituite dall'art. 91 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] La legge n. 112/1991 è stata abrogata e sostituita dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 che, agli artt. 22 e 29, contiene le sanzioni che qui interessano.

C.d.S. - Art. 192 - Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

Codice della strada

Art. 192 - Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti [1]

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:

- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;

- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;

- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e di giustizia.

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.335,00 a euro 5.344,00 [2].


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 30.12.1999, n. 507; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

[2] Parole così sostituite dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

DPR 495/92 - Art. 372 (Art. 175 Cod. Str.) - Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 372 (Art. 175 Cod. Str.) - Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Sono vietate sull'autostrada competizioni motoristiche, nonché riunioni, giuochi e gare sportive in genere. Sulle autostrade e nelle zone ad esse adiacenti o prospicienti sono vietate tutte quelle azioni o situazioni che possono procurare pericolo alla sicurezza della circolazione. L'ente proprietario o concessionario ingiunge al responsabile di eliminare la situazione di pericolo e, in caso di inottemperanza, si procede ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI del codice.

2. In autostrada le esercitazioni di guida e le prove di esame per il conseguimento della patente di guida sono disciplinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in modo da salvaguardare in ogni caso la sicurezza della circolazione. (625) (627)

3. Per ragioni tecniche o di sicurezza, l'ente proprietario o concessionario può sospendere il traffico per tutte le categorie di veicoli o per alcune di esse su tratti dell'autostrada, ovvero può stabilire particolari modalità di uso di tratti dell'autostrada stessa, compreso l'attraversamento dei piazzali delle stazioni autostradali a particolari categorie di utenti e operatori autorizzati dall'ente proprietario. (626)

4. Gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera a), del codice non sono ammessi a circolare in autostrada o nelle strade extraurbane principali se non sono in grado, per costruzione, di sviluppare la velocità in piano di almeno 80 km/h. Il Ministro dei lavori pubblici può, ai sensi dell'art. 142, comma 2, del codice, fissare limiti minimi di velocità per altre categorie di veicoli di cui all'art. 54 del codice.

5. Il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle norme che regolano l'uso delle autostrade è di regola espletato dal personale indicato nell'art. 12, comma 1, lettere a) e f) del codice. Tale servizio è altresì espletato dal personale dipendente della amministrazione dello Stato indicato nell'art. 12, comma 3, del codice.

6. Gli accertamenti delle condizioni e dei limiti indicati nell'art. 175 del codice e nel presente articolo devono di regola essere effettuati all'ingresso nell'autostrada e il veicolo considerato non in regola non è ammesso alla circolazione su di essa. Se l'accertamento è fatto dopo l'ingresso, il veicolo non in regola deve lasciare l'autostrada alla prima uscita dopo il luogo dell'accertamento, sotto la sorveglianza dell'agente o funzionario accertatore.


(625) Comma così modificato dall'art. 208, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(626) Comma così modificato dall'art. 208, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

(627) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 20 aprile 2012.

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